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0.221.122.3

Convenzione europea sul computo dei termini Conchiusa a Basilea il 16 maggio 1972 Approvata dall’Assemblea federale il 26 novembre 1979 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 maggio 1980

RU 1983 500; 1979 II 113

Traduzione

Entrata in vigore per la Svizzera il 28 aprile 1983

(Stato 1° gennaio 2011)

Gli stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che lo scopo del Consiglio d’Europa è di attuare una più stretta unione fra i suoi membri, segnatamente mediante regole comuni nel campo giuridico;

Convinti che l’unificazione delle norme inerenti al computo dei termini, sia nel campo interno, sia nel campo internazionale, contribuirà al conseguimento di tale scopo,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La Convenzione non si applica tuttavia ai termini calcolati retroattivamente.

La presente Convenzione s’applica al computo dei termini in materia civile, commerciale e amministrativa, procedura compresa, quando tali termini sono stabiliti:

  1. dalla legge o da un’autorità giudiziaria o ammininistrativa;
  2. da una giurisdizione arbitrale, qualora tale giurisdizione non ha precisato il metodo per il computo del termine; o
  3. dalle parti, qualora il metodo di computo non sia stato convenuto esplicitamente o implicitamente tra di loro, né risulti dall’uso o da pratiche riconosciute dalle parti.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, ogni Parte Contraente può, con notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione, o in qualsiasi altro successivo momento, dichiarare di escludere l’applicazione di tutte o certe disposizioni della Convenzione per tutti o certi termini in materia amministrativa. Ogni Parte Contraente può in ogni momento ritirare in tutto od in parte la dichiarazione da lei fatta per mezzo di una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa; questa notificazione ha effetto alla data in cui è ricevuta.

Art. 2

Ai fini della presente Convenzione, la locuzione «dies a quo» designa il giorno a partire dal quale comincia a decorrere il termine e la locuzione «dies ad quem» il giorno in cui il termine scade.

Art. 3

I termini espressi in giorni, settimane, mesi o anni decorrono a partire dal «dies a quo», mezzanotte, fino al «dies ad quem», mezzanotte.

Tuttavia, le disposizioni del paragrafo precedente non escludono che un atto da compiere prima della scadenza di un termine possa esserlo il «dies ad quem» soltanto durante le ore normali d’apertura degli uffici.

Art. 4

Quando un termine è espresso in settimane, il «dies ad quem» è il giorno dell’ultima settimana il cui nome corrisponde a quello del «dies a quo» .

Quando un termine è espresso in mesi o in anni, il «dies ad quem» è il giorno dell’ultimo mese o dell’ultimo anno la cui data corrisponde a quella del «dies a quo» o, in mancanza di una data corrispondente, l’ultimo giorno dell’ultimo mese.

Quando un termine è espresso in mesi ed in giorni, o in frazioni di mese, si contano avantutto i mesi interi, poi i giorni o le frazioni di mese; per calcolare le frazioni di mese, si considera che un mese è composto di trenta giorni.

Art. 5

Nel computo di un termine è tenuto conto dei sabati, delle domeniche e delle feste legali. Tuttavia, quando il «dies ad quem» di un termine entro cui deve essere compiuto un atto è un sabato, una domenica, un giorno festivo legale o considerato tale, il termine è prorogato in modo da inglobare il primo giorno feriale successivo.

Art. 6

Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere oggetto di riserva alcuna.

Art. 7

La presente Convenzione non pregiudica le disposizioni dei trattati, delle convenzioni e degli accordi bilaterali o multilaterali esistenti o futuri, nonché i disciplinamenti emanati per la loro applicazione che, in campi determinati, reggono la materia oggetto della presente Convenzione.

Clausole finali

Art. 8

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratificazione o d’accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

La Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratificazione o d’accettazione.

Essa entra in vigore riguardo ad ogni Stato firmatario che la ratificherà o l’accetterà successivamente tre mesi dopo la data del deposito del rispettivo strumento di ratificazione o d’accettazione.

Art. 9

Ogni Parte Contraente può prendere le misure ch’essa ritiene appropriate per applicare la presente Convenzione ai termini in corso al momento dell’entrata in vigore della Convenzione nei suoi riguardi.

Art. 10

Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.

L’adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento d’adesione che avrà effetto tre mesi dopo la data del deposito.

Art. 11

Ogni Parte Contraente deve, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione, con notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, specificare ai fini dell’articolo 5 della presente Convenzione quali sono, su tutto o parte del suo territorio, i giorni festivi legali o considerati tali. Qualsiasi cambiamento concernente le informazioni contenute in questa notificazione deve essere parimente notificato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 12

Ogni Parte Contraente può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione, designare il o i territori cui s’applica la presente Convenzione.

Ogni Parte Contraente può, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione, o in qualsiasi momento successivo, estendere l’applicazione della presente Convenzione, con dichiarazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali o per il quale è abilitata a stipulare.

Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in questa dichiarazione, alle condizioni previste nell’articolo 13 della presente Convenzione.

Art. 13

La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limitazioni di durata.

Ogni Parte Contraente può, per quanto la concerne, disdire la presente Convenzione mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

La disdetta ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale avrà ricevuto la notificazione.

Art. 14

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di ogni strumento di ratificazione, d’accettazione o di adesione;
  3. ogni data d’entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all’articolo 8;
  4. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 1;
  5. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 11;
  6. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 12;
  7. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 13 e la data in cui la disdetta avrà effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Basilea, il 16 maggio 1972, in francese e in inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. E Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne notificherà copie certificate conformi a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

0.221.122.3

Campo d’applicazione il 23 gennaio 20071

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Austria*

11 agosto

1977

28 aprile

1983

Liechtenstein*

27 gennaio

1983

28 aprile

1983

Lussemburgo*

10 ottobre

1984

11 gennaio

1985

Svizzera*

20 maggio

1980

28 aprile

1983

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Internet del Consiglio d’Europa : http://conventions.coe.int od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

0.221.122.3

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

Conformemente all’articolo 11 della Convenzione, la Svizzera ha notificato il 17 maggio 2010 al Segretario Generale del Consiglio d’Europa una modifica della dichiarazione della Svizzera relativa all’elenco dei giorni festivi legali o considerati tali in Svizzera.

L’elenco consolidato contiene i giorni festivi legali o considerati tali in Svizzera per la Confederazione e i 26 Cantoni; si noti che la determinazione di detti giorni, escluso il 1° agosto (festa nazionale), è di competenza dei Cantoni.

L’elenco non è pubblicato nella Raccolta ufficiale del diritto federale. Le informazioni attuali in merito ai giorni festivi in Svizzera possono essere consultate sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia:

  1. www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/publiservice/service/zivilprozessrecht/kant-feiertage.pdf.download.pdf/kant-feiertage.pdf