La Convenzione non si applica tuttavia ai termini calcolati retroattivamente.
La presente Convenzione s’applica al computo dei termini in materia civile, commerciale e amministrativa, procedura compresa, quando tali termini sono stabiliti:
- dalla legge o da un’autorità giudiziaria o ammininistrativa;
- da una giurisdizione arbitrale, qualora tale giurisdizione non ha precisato il metodo per il computo del termine; o
- dalle parti, qualora il metodo di computo non sia stato convenuto esplicitamente o implicitamente tra di loro, né risulti dall’uso o da pratiche riconosciute dalle parti.
Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, ogni Parte Contraente può, con notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione, o in qualsiasi altro successivo momento, dichiarare di escludere l’applicazione di tutte o certe disposizioni della Convenzione per tutti o certi termini in materia amministrativa. Ogni Parte Contraente può in ogni momento ritirare in tutto od in parte la dichiarazione da lei fatta per mezzo di una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa; questa notificazione ha effetto alla data in cui è ricevuta.