La presente Convenzione entra in vigore, fatte salve le disposizioni del capoverso 6 del presente articolo, il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, compreso ogni strumento contenente una dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 92.
Se uno Stato ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del decimo strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, la Convenzione, ad eccezione della parte esclusa, entra in vigore nei confronti di tale Stato, fatte salve le disposizioni del capoverso 6 del presente articolo, il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di dodici mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione.
Ogni Stato che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce e che è Stato partecipe della Convenzione concernente una legge uniforme sulle formazioni dei contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee conclusa all’Aia il 1° luglio 1964 (Convenzione dell’Aia del 1964 sulla formazione) o della Convenzione concernente una legge uniforme sulla compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee conclusa all’Aia il 1° luglio 1964 (Convenzione dell’Aia del 1964 sulla vendita), o a queste due convenzioni, denuncia contemporaneamente, secondo il caso, la Convenzione dell’Aia del 1964 sulla vendita o la Convenzione dell’Aia del 1964 sulla formazione, o queste due convenzioni, inviando a tale scopo una notificazione al Governo dei Paesi Bassi.
Ogni Stato contraente della Convenzione dell’Aia del 1964 sulla vendita che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce e che dichiara o ha dichiarato in virtù dell’articolo 92 di non essere vincolato dalla seconda parte della Convenzione, denuncia, al momento della ratificazione, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, la Convenzione dell’Aia del 1964 sulla vendita inviando a tale scopo una notificazione al Governo dei Paesi Bassi.
Ogni Stato contraente della Convenzione dell’Aia del 1964 sulla vendita che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce e che dichiara o ha dichiarato in virtù dell’articolo 92 di non essere vincolato dalla terza parte della Convenzione, denuncia, al momento della ratificazione, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, la Convenzione dell’Aia del 1964 sulla formazione inviando a tale scopo una notificazione al Governo dei Paesi Bassi.
Ai fini del presente articolo, le ratificazioni, accettazioni, approvazioni e adesioni effettuate per rapporto alla presente Convenzione da parte di Stati contraenti della Convenzione dell’Aia del 1964 sulla formazione o della Convenzione dell’Aia del 1964 sulla vendita prenderanno effetto soltanto alla data alla quale le denunce eventualmente richieste da parte di tali Stati per rapporto a queste due convenzioni avranno esse stesse preso effetto. Il depositario della presente Convenzione si accorda con il Governo dei Paesi Bassi, depositario delle convenzioni del 1964, onde assicurare la coordinazione necessaria a tale scopo.