Fatto salvo l’articolo 36, qualora venga sottoposta una proposta tendente a modificare gli importi fissati nell’articolo 20 paragrafo 1 o sostituire con un’altra unità l’unità di conto definita nell’articolo 28, il depositario, su richiesta di almeno un quarto degli Stati contraenti della presente Convenzione, sottopone detta proposta a tutti i membri della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa, della Commissione centrale per la navigazione sul Reno e della Commissione per il Danubio, nonché a tutti gli Stati contraenti e convoca una conferenza con il solo scopo di rivedere gli importi fissati nell’articolo 20 paragrafo 1 o di sostituire con un’altra unità l’unità definita nell’articolo 28.
La conferenza è convocata al più presto dopo sei mesi dal giorno della trasmissione della proposta.
Tutti gli Stati contraenti della Convenzione hanno il diritto di partecipare alla conferenza, indipendentemente dalla loro appartenenza alle organizzazioni menzionate nel paragrafo 1.
Gli emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi degli Stati contraenti della Convenzione presenti alla conferenza e votanti, a condizione che al momento del voto sia presente almeno la metà degli Stati contraenti della Convenzione.
In occasione della deliberazione concernente l’emendamento degli importi indicati nell’articolo 20 paragrafo 1, la conferenza tiene conto dell’esperienza acquisita in materia di eventi dannosi e, in particolare, dell’ammontare dei danni che ne risultano, delle fluttuazioni del valore monetario e dell’influenza dell’emendamento proposto sui costi assicurativi.
- Un emendamento degli importi conformemente al presente articolo può intervenire al più presto dopo un periodo di cinque anni dalla data di apertura della presente Convenzione alla firma e al più presto dopo un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore di un emendamento anteriore adottato in virtù del presente articolo.
- Un importo non può essere aumentato in modo da eccedere un importo corrispondente al limite di responsabilità fissato nella presente Convenzione, maggiorato del 6 per cento all’anno, calcolato secondo il principio dell’interesse composto dal giorno dell’apertura alla firma della presente Convenzione.
- Un importo non può essere aumentato in modo da eccedere un importo corrispondente al triplo del limite di responsabilità fissato nella presente Convenzione.
Il depositario notifica a tutti gli Stati contraenti ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. L’emendamento si ritiene accettato alla scadenza di un termine di diciotto mesi dalla data della sua notificazione, salvo che durante detto periodo almeno un quarto degli Stati, che al momento della decisione relativa all’emendamento erano Stati contraenti, comunichi al depositario che non l’accettano; in tal caso l’emendamento è respinto e non entra in vigore.
Un emendamento che si ritiene accettato conformemente al paragrafo 7 entra in vigore diciotto mesi dopo la sua accettazione.
Tutti gli Stati contraenti sono vincolati dall’emendamento, salvo che denuncino la presente Convenzione, conformemente all’articolo 35, al più tardi sei mesi prima dell’entrata in vigore di tale emendamento. La denuncia ha effetto nel momento in cui l’emendamento entra in vigore.
Se un emendamento è stato adottato ma il termine di accettazione di diciotto mesi non è ancora scaduto, ogni Stato che diventa Stato contraente nel corso di detto periodo è vincolato da tale emendamento se quest’ultimo entra in vigore. Uno Stato che diventa Stato contraente allo spirare di questo termine è vincolato da ogni emendamento che sia stato accettato conformemente al paragrafo 7. Nei casi contemplati dal presente paragrafo, uno Stato è vincolato da un emendamento a partire dalla data di entrata in vigore dell’emendamento o dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato, se quest’ultima data è posteriore.