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0.221.555.2

Convenzione per risolvere certi conflitti di leggi in materia di assegni bancari (chèques) Conchiusa a Ginevra il 19 marzo 1931 Approvata dall’Assemblea federale l’8 luglio 1932 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 agosto 1932

CS 11 876; FF 1931 539

Traduzione1

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1937

(Stato 28 febbraio 2006)

Il Presidente del Reich Germanico; il Presidente Federale della Repubblica d’Austria; Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà il Re di Danimarca e d’Islanda; il Presidente della Repubblica di Polonia, per la Città libera di Danzica;
il Presidente della Repubblica dell’Equatore; Sua Maestà il Re di Spagna;
il Presidente della Repubblica di Finlandia; il Presidente della Repubblica
Francese; il Presidente della Repubblica Ellenica; Sua Altezza Serenissima
il Reggente del Regno di Ungheria; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà l’Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo;
il Presidente degli Stati Uniti del Messico; Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco; Sua Maestà il Re di Norvegia; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi;
il Presidente della Repubblica di Polonia; il Presidente della Repubblica
Portoghese; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio Federale Svizzero; il Presidente della Repubblica Cecoslovacca; il Presidente della Repubblica Turca; Sua Maestà il Re di Jugoslavia,

mossi dal desiderio di adottare delle norme per risolvere certi conflitti di leggi in materia di assegni bancari (chèques), hanno designato a loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati nelle disposizioni seguenti:

Art. 1

Le Alte Parti contraenti si obbligano reciprocamente ad applicare, per la risoluzione dei conflitti di leggi enumerati qui sotto, in materia di assegni bancari (chèques), le norme indicate negli articoli seguenti: 2

Art. 2

La capacità d’una persona di obbligarsi mediante assegno bancario è determinata dalla sua legge nazionale. Se questa legge nazionale dichiara competente la legge d’un altro Stato, è applicabile quest’ultima. La persona che fosse incapace secondo la legge indicata dal capoverso precedente, è nondimeno validamente obbligata se la firma è stata data sul territorio secondo la legislazione del quale la persona sarebbe stata capace. Ciascuna Alta Parte contraente ha la facoltà di non riconoscere la validità dell’obbligo assunto in materia di assegni bancari da uno dei suoi cittadini e che non fosse ritenuto valido nel territorio delle altre Alte Partì contraenti se non per applicazione del capoverso precedente del presente articolo.

Art. 3

La legge dello Stato dove è pagabile l’assegno bancario determina le persone sulle quali un assegno bancario può essere tratto. Se, secondo la legge, il titolo è nullo come un assegno bancario a causa della persona sulla quale è tratto, le obbligazioni derivanti dalle firme che vi sono apposte in altri Stati le cui leggi non contengono la detta disposizione sono nondimeno valide.

Art. 4

La forma degli obblighi assunti mediante assegno bancario è regolata dalla legge del paese nel cui territorio sono stati sottoscritti questi obblighi. Basta tuttavia l’osservanza delle forme prescritte dalla legge del luogo del pagamento. Tuttavia, se gli obblighi sottoscritti su di un assegno bancario, pur non essendo validi secondo le disposizioni del capoverso precedente, sono conformi alla legislazione dello Stato dov’è stato sottoscritto un obbligo successivo, la circostanza che i primi obblighi sono irregolari nella forma non infirma la validità dell’obbligo successivo. Ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di prescrivere che gli obblighi assunti in materia di assegni bancari, all’estero da uno dei suoi cittadini saranno validi di fronte a un altro dei suoi cittadini sul suo territorio, purché siano stati assunti nella forma prevista dalla legge nazionale.

Art. 5

Gli effetti delle obbligazioni derivanti dall’assegno bancario sono determinati dalla legge dello Stato dove sono state sottoscritte queste obbligazioni.

Art. 6

I termini dell’esercizio dell’azione di regresso restano determinati per tutti i firmatari dalla legge del luogo dov’è emesso il titolo.

Art. 7

La legge dello Stato dove è pagabile l’assegno bancario determina:

  1. se l’assegno bancario è necessariamente a vista o se può essere tratto a certo tempo vista e parimente quali sono gli effetti d’una postdata;
  2. il termine di presentazione;
  3. se l’assegno bancario può essere accettato, certificato, confermato o vistato e quali sono gli effetti di queste menzioni;
  4. se il portatore può richiedere un pagamento parziale e se è obbligato a riceverlo;
  5. se l’assegno bancario può essere sbarrato o munito della clausola «da mettere in conto» o di una espressione equivalente e quali sono gli effetti dello sbarramento o di detta clausola o espressione equivalente;
  6. se il portatore ha diritti speciali sulla provvista e di quale natura;
  7. se il traente può revocare l’assegno bancario o fare opposizione a che sia pagato;
  8. i provvedimenti da prendere in caso di perdita o di furto dello chèque;
  9. se occorre un protesto o un accertamento equivalente per preservare il diritto di regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati.

Art. 8

La forma e i termini del protesto, come pure la forma degli altri atti necessari all’esercizio o alla preservazione dei diritti in materia di assegni bancari sono regolati dalle leggi dello Stato nel cui territorio dev’essere elevato il protesto od eseguito l’atto di cui si tratta.

Art. 9

Ciascuna Alta Parte contraente si riserva la facoltà di non applicare i principi del diritto internazionale privato consacrati dalla presente Convenzione, in quanto si tratti:

  1. d’un obbligo assunto fuori del territorio di una delle Alte Parti contraenti;
  2. d’una legge che fosse applicabile secondo questi principi e che non fosse quella di una delle Alte Parti contraenti.

Art. 10

Nel territorio di ciascuna Alta Parte contraente le disposizioni della presente Convenzione non saranno applicabili agli assegni bancari già emessi al momento dell’attuazione di essa.

Art. 11

La presente Convenzione, i cui testi francese e inglese faranno egualmente stato, porterà la data d’oggi. Essa potrà essere firmata successivamente fino al 15 luglio 1931 in nome di qualsiasi Membro della Società delle Nazioni e di qualsiasi Stato non membro.

Art. 12

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli atti di ratificazione saranno depositati avanti il 1° settembre 1933 presso il Segretario generale della Società delle Nazioni, che ne notificherà immediatamente il ricevimento a tutti i Membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri in nome dei quali la presente Convenzione è stata firmata, o in nome dei quali vi si è aderito.

Art. 13

A contare dal 15 luglio 1931, qualsiasi Membro della Società delle Nazioni e qualsiasi Stato non membro potranno aderire alla presente Convenzione. Quest’adesione sarà eseguita mediante una notificazione al Segretario generale della Società delle Nazioni 3 che dovrà essere deposta nell’archivio del Segretariato. Il Segretario generale ne notificherà immediatamente il deposito a tutti i Membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri in nome dei quali la presente Convenzione sarà stata firmata o in nome dei quali si sarà ad essa aderito.

Art. 14

La presente Convenzione non entrerà in vigore se non quando sia stata ratificata o siasi ad essa aderito in nome di sette Membri della Società delle Nazioni o Stati non membri, tra i quali dovranno figurare tre dei Membri della Società delle Nazioni rappresentati in modo permanente nel Consiglio. La data dell’entrata in vigore sarà il novantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni, della settima ratificazione o adesione in conformità del capoverso precedente. Nel fare le notificazioni previste negli articoli 12 e 13, il Segretario generale della Società delle Nazioni 4 segnalerà particolarmente che le ratificazioni o le adesioni contemplate nel primo capoverso del presente articolo sono state raccolte.

Art. 15

Ogni ratificazione od adesione che avverrà dopo l’entrata in vigore della Convenzione conformemente all’articolo 14 comincerà ad avere effetto il novantesimo giorno successivo alla data a cui essa sarà stata ricevuta dal Segretario generale della Società delle Nazioni 5 .

Art. 16

Salvi i casi d’urgenza, la presente Convenzione non potrà essere disdetta prima che sia spirato un termine di due anni a contare dalla data a cui essa sarà entrata in vigore per il rispettivo Stato, Membro o no della Società delle Nazioni; la disdetta produrrà i suoi effetti a contare dal novantesimo giorno successivo a quello in cui il Segretario generale 6 avrà ricevuto la notificazione direttagli. Ogni disdetta sarà comunicata immediatamente dal Segretario generale della Società delle Nazioni 7 a tutti i Membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri in nome dei quali la presente Convenzione è stata firmata o in nome dei quali vi si è aderito. Ogni disdetta non avrà effetto che per quanto concerne il Membro della Società delle Nazioni o lo Stato non membro in nome del quale sarà stata data.

Art. 17

Ogni Membro della Società delle Nazioni ed ogni Stato non membro in confronto del quale la presente Convenzione è in vigore potrà dirigere al Segretario generale della Società delle Nazioni 8 , spirato che sia il quarto anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione, una domanda intesa alla modificazione di alcune o di tutte le disposizioni di essa Convenzione. Se una siffatta domanda, comunicata agli altri Membri o Stati non membri fra i quali la Convenzione è allora in vigore, viene appoggiata entro il termine di un anno, da almeno sei di essi, il Consiglio della Società delle Nazioni deciderà se sia il caso dì convocare una Conferenza a questo scopo.

Art. 18

Le Alte Parti contraenti possono dichiarare all’atto della firma, della ratificazione o dell’adesione, che, accettando la presente Convenzione, esse non intendono assumere alcun obbligo per quanto concerne il complesso o una parte qualsiasi delle loro colonie, protettorati o territori posti sotto la loro sovranità o il loro mandato; in tal caso la presente Convenzione non sarà applicabile ai territori a cui si riferisce siffatta dichiarazione. Le Alte Parti contraenti potranno, in seguito, notificare al Segretario generale della Società delle Nazioni 9 ch’esse intendono rendere la presente Convenzione applicabile al complesso o a una parte qualsiasi dei loro territori a cui si riferisce la dichiarazione prevista nel capoverso precedente. In tal caso la Convenzione si applicherà ai territori a cui si riferisce la notificazione novanta giorni dopo che quest’ultima sarà stata ricevuta dal Segretario generale della Società delle Nazioni 10 . Parimente, le Alte Parti contraenti possono in qualsiasi tempo dichiarare ch’ esse intendono che la presente Convenzione cessi di applicarsi al complesso o a una parte qualsiasi delle loro colonie, protettorati o territori posti sotto la loro sovranità o il loro mandato. In tal caso, la Convenzione cesserà d’essere applicabile ai territori che sono oggetto di siffatta dichiarazione un anno dopo che quest’ultima sarà stata ricevuta dal Segretario generale della Società delle Nazioni 11 .

Art. 19

La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario generale della Società delle Nazioni tosto che sarà entrata in vigore.

In fede di che, i Plenipotenziari sopra nominati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il diciannove marzo millenovecentotrentuno, in un solo esemplare che sarà depositato nell’archivio del Segretariato della Società delle Nazioni 12 ; ne sarà trasmessa copia conforme a tutti i Membri della Società delle Nazioni e a tutti gli Stati non membri rappresentati alla Conferenza.

(Seguono le firme)

Protocollo

All’atto di procedere alla firma della Convenzione in data d’oggi, destinata a risolvere certi conflitti di leggi in materia di assegni bancari (chèques), i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

A

I Membri della Società delle Nazioni e gli Stati non membri che non fossero stati in grado di depositare avanti il 1° settembre 1933 la loro ratificazione sulla detta Convenzione si obbligano a dirigere nei quindici giorni successivi a questa data, una comunicazione al Segretario generale della Società delle Nazioni, per fargli conoscere la situazione in cui si trovano per ciò che concerne la ratificazione.

B

Se, alla data del 1° novembre 1933, le condizioni previste all’articolo 15, capoverso 1, per l’entrata in vigore della Convenzione, non sono adempite, il Segretario generale della Società delle Nazioni convocherà una riunione dei Membri della Società delle Nazioni e degli Stati non membri in nome dei quali la presente Convenzione sarà stata firmata o in nome dei quali vi si sarà aderito.

Questa riunione avrà per oggetto l’esame della situazione e delle misure da prendere, dato il caso, per fronteggiarla.

C

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente, attuate che siano, le disposizioni legislative ch’esse stabiliranno sui loro territori rispettivi in esecuzione della Convenzione.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, il diciannove marzo millenovecentotrentuno, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Segretariato della Società delle Nazioni 13 ; ne sarà trasmessa copia conforme a tutti i Membri della Società delle Nazioni e a tutti gli Stati non membri rappresentati alla Conferenza.

(Seguono le firme)

0.221.555.2

Campo d’applicazione il 12 dicembre 200514

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Austria

1° dicembre

1958 A

1° marzo

1959

Belgio

18 dicembre

1961 A

18 marzo

1962

Brasile

26 agosto

1942 A

24 novembre

1942

  1. Cina
  1. Macaoa

19 ottobre

1999

20 dicembre

1999

Danimarca*

27 luglio

1932

1° gennaio

1934

Finlandia

31 agosto

1932

1° gennaio

1934

Francia

27 aprile

1936 A

26 luglio

1936

Germania

3 ottobre

1933

1° gennaio

1934

Giappone

25 agosto

1933

1° gennaio

1934

Grecia

1° giugno

1934

30 agosto

1934

Indonesia

9 marzo

1959

27 dicembre

1949

Italia

31 agosto

1933

1° gennaio

1934

Liberia

16 settembre

2005 A

15 dicembre

2005

Lituania

28 aprile

2000 A

27 luglio

2000

Lussemburgo

1° agosto

1968 A

30 ottobre

1968

Monaco

9 febbraio

1933

1° gennaio

1934

Nicaragua

16 marzo

1932 A

1° gennaio

1934

Norvegia

27 luglio

1932

1° gennaio

1934

Paesi Bassi

2 aprile

1934

1° luglio

1934

  1. Curaçao

30 settembre

1935 A

29 dicembre

1935

  1. Suriname

7 agosto

1936 A

5 novembre

1936

Polonia

19 dicembre

1936 A

19 marzo

1937

Portogallo

8 giugno

1934

6 settembre

1934

  1. Territori portoghesi d’oltremare

18 agosto

1953 A

16 novembre

1953

Svezia

27 luglio

1932

1° gennaio

1934

Svizzera

26 agosto

1932

1° luglio

1937

Ungheria

28 ottobre

1964 A

26 gennaio

1965

*

Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

a

Dal 16 nov. 1953 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una
dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 1° dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

0.221.555.2

Riserve

Danimarca

Il governo del Re, accettando questa convenzione, non intende assumere alcun obbligo per quanto concerne la Groenlandia.