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0.221.555.3

Convenzione concernente il diritto di bollo in materia di assegni bancari (chèques) Conchiusa a Ginevra il 19 marzo 1931 Approvata dall’Assemblea federale l’8 luglio 1932 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 agosto 1932 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1937

CS 11 884; FF 1931 539

Traduzione

(Stato 17 febbraio 2006)

Il Presidente del Reich Germanico; il Presidente Federale della Repubblica d’Austria; Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d’Irlanda e dei Territori britannici di là dai mari, Imperatore delle Indie;
Sua Maestà il Re di Danimarca e d’Islanda; il Presidente della Repubblica
di Polonia, per la Città Libera di Danzica; il Presidente della Repubblica dell’Equatore; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica
di Finlandia; il Presidente della Repubblica Francese; il Presidente della
Repubblica Ellenica; Sua Altezza Serenissima il Reggente del Regno di Ungheria; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà l’Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo; il Presidente degli Stati Uniti del Messico; Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco; Sua Maestà il Re di Norvegia;
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica di Polonia;
il Presidente della Repubblica Portoghese; Sua Maestà il Re di Romania;
Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio Federale Svizzero; il Presidente della
Repubblica Cecoslovacca; il Presidente della Repubblica Turca; Sua Maestà il Re di Jugoslavia,

mossi dal desiderio di regolare certi problemi del diritto di bollo nei loro rapporti con l’assegno bancario (chèque), hanno designato a loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati nelle seguenti disposizioni:

Art. 1

Qualora tale non fosse già la loro legislazione, le Alte Parti contraenti s’impegnano a mutare le loro leggi in tutti i territori posti sotto la loro sovranità o autorità e ai quali la presente Convenzione è applicabile in modo che la validità degli obblighi assunti in materia di assegni bancari o l’esercizio dei diritti che ne derivano non possano essere subordinati all’osservanza delle disposizioni sul bollo. Essi possono tuttavia sospendere l’esercizio di questi diritti fino a quando siano pagate le tasse di bollo da loro prescritte e le multe che fossero state inflitte. Possono pure decidere che la qualità e gli effetti di titolo immediatamente esecutorio che, secondo la loro legislazione, fossero attribuiti all’assegno bancario, saranno subordinati alla condizione che la tassa di bollo sia stata, fin dall’emissione del titolo, debitamente pagata conformemente alle disposizioni delle loro leggi.

Art. 2

La presente Convenzione, i cui testi francese e inglese faranno egualmente stato, porterà la data d’oggi. Essa potrà essere firmata successivamente fino al 15 luglio 1931 in nome di qualsiasi Membro della Società delle Nazioni e di qualsiasi Stato non membro.

Art. 3

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli atti di ratificazione saranno depositati avanti il 10 settembre 1933 presso il Segretario generale della Società delle Nazioni, che ne notificherà immediatamente il ricevimento a tutti i Membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri in nome dei quali la presente Convenzione è stata firmata o in nome dei quali vi si è aderito.

Art. 4

A contare dal 15 luglio 1931, qualsiasi Membro della Società delle Nazioni e qualsiasi Stato non membro potranno aderire alla presente Convenzione. Quest’adesione avverrà mediante una notificazione al Segretario generale della Società delle Nazioni 1 che dovrà essere depositata nell’archivio del Segretariato. Il Segretario generale ne notificherà immediatamente il deposito a tutti i Membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri in nome dei quali la presente Convenzione sarà stata firmata o in nome dei quali vi si sarà aderito.

Art. 5

La presente Convenzione non entrerà in vigore se non quando sia stata ratificata o siasi ad essa aderito in nome di sette Membri della Società delle Nazioni o Stati non membri, tra i quali dovranno figurare tre dei Membri della Società delle Nazioni rappresentati in modo permanente nel Consiglio. La data dell’entrata in vigore sarà il novantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni, della settima ratificazione o adesione, in conformità del capoverso precedente. Nel fare le notificazioni previste negli articoli 3 e 4, il Segretario generale della Società delle Nazioni 2 segnalerà particolarmente che le ratificazioni od adesioni contemplate nel capoverso primo del presente articolo sono state raccolte.

Art. 6

Ogni ratificazione od adesione che avverrà dopo l’entrata in vigore della Convenzione conformemente all’articolo 5 comincerà ad avere effetto il novantesimo giorno successivo alla data in cui essa è stata ricevuta dal Segretario generale della Società delle Nazioni 3 .

Art. 7

La presente Convenzione non potrà essere disdetta prima che sia spirato un termine di due anni a contare dalla data a cui sarà entrata in vigore per il rispettivo Stato, Membro o no della Società delle Nazioni; la disdetta produrrà i suoi effetti dal novantesimo giorno successivo a quello in cui il Segretario generale 4 avrà ricevuto la notificazione direttagli. Ogni disdetta sarà comunicata immediatamente dal Segretario generale della Società delle Nazioni 5 a tutti i Membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri in nome dei quali la presente Convenzione sarà stata firmata o in nome dei quali vi si sarà aderito. Ogni disdetta non avrà effetto se non per ciò che concerne l’Alta Parte contraente in nome della quale sarà stata data.

Art. 8

Ogni Membro della Società delle Nazioni ed ogni Stato non membro in confronto del quale la presente Convenzione è in vigore potrà indirizzare al Segretario generale della Società delle Nazioni 6 , spirato che sia il quarto anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione, una domanda intesa alla modificazione di alcune o di tutte le disposizioni di essa Convenzione. Se una siffatta domanda, comunicata agli altri Membri della Società delle Nazioni o Stati non membri tra i quali la Convenzione è allora in vigore, è appoggiata entro il termine d’un anno, da almeno sei di essi, il Consiglio della Società delle Nazioni deciderà se sia il caso di convocare una Conferenza a questo scopo.

Art. 9

Le Alte Parti contraenti possono dichiarare all’atto della firma, della ratificazione o dell’adesione, che, accettando la presente Convenzione, esse non intendono assumere alcun obbligo per quanto concerne il complesso o una parte qualsiasi delle loro colonie, protettorati o territori posti sotto la loro sovranità o il loro mandato; in tal caso, la presente Convenzione non sarà applicabile ai territori a cui si riferisce siffatta dichiarazione. Le Alte Parti contraenti potranno, in seguito, notificare al Segretario generale della Società delle Nazioni 7 ch’esse intendono rendere la presente Convenzione applicabile al complesso o a una parte qualsiasi dei loro territori a cui si riferisce la dichiarazione prevista al capoverso precedente. In tal caso, la Convenzione si applicherà ai territori a cui si riferisce la notificazione novanta giorni dopo che quest’ultima sarà stata ricevuta dal Segretario generale della Società delle Nazioni 8 . Parimente, le Alte Parti contraenti possono in qualsiasi. tempo dichiarare ch’esse intendono che la presente Convenzione cessi di applicarsi al complesso o ad una parte qualsiasi delle loro colonie, protettorati o territori posti sotto la loro sovranità o il loro mandato; in tal caso, la Convenzione cesserà d’essere applicabile ai territori che sono oggetto di siffatta dichiarazione un anno dopo che quest’ultima sarà stata ricevuta dal Segretario generale della Società delle Nazioni 9 .

Art. 10

La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario generale della Società delle Nazioni tosto che sarà entrata in vigore.

In fede di che, i Plenipotenziari sopra nominati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il diciannove marzo millenovecentotrentuno, in un solo esemplare che sarà depositato nell’archivio del Segretariato della Società delle Nazioni 10 ; ne sarà trasmessa copia conforme a tutti i Membri della Società delle Nazioni e a tutti gli Stati non membri rappresentati alla Conferenza.

(Seguono le firme)

Protocollo

All’atto di procedere alla firma della Convenzione in data d’oggi, concernente il diritto di bollo in materia di assegni bancari (chèques), i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

A

I Membri della Società delle Nazioni e gli Stati non membri che non fossero stati in grado di depositare avanti il Il settembre 1933 la loro ratificazione sulla detta Convenzione si obbligano a dirigere nei quindici giorni successivi a questa data, una comunicazione al Segretario generale della Società delle Nazioni, per fargli conoscere la situazione in cui si trovano per ciò che concerne la ratificazione.

B

Se, alla data del lo novembre 1933, le condizioni previste nell’articolo 5, capoverso 1, per l’entrata in vigore della Convenzione, non sono adempite, il Segretario generale della Società delle Nazioni convocherà una riunione dei Membri della Società delle Nazioni e degli Stati non membri in nome dei quali la presente Convenzione sarà stata firmata o in nome dei quali vi si sarà aderito.

Questa riunione avrà per oggetto l’esame della situazione dei provvedimenti da prendere, dato il caso, per fronteggiarla.

C

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente, attuate che siano, le disposizioni legislative ch’esse stabiliranno nei loro territori rispettivi in esecuzione della Convenzione.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, il sette giugno millenovecentotrentuno, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Segretariato della Società delle Nazioni 11 ; ne sarà trasmessa copia conforme a tutti i Membri della Società delle Nazioni e a tutti gli Stati non membri rappresentati alla Conferenza.

(Seguono le firme)

0.221.555.3

Campo d’applicazione il 17 febbraio 2006

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Australia

3 settembre

1938 A

2 dicembre

1938

Isola di Norfolk

3 settembre

1938 A

2 dicembre

1938

Nauru

3 settembre

1938 A

2 dicembre

1938

Austria

1° dicembre

1958 A

1° marzo

1959

Bahamas

19 maggio

1976 S

10 luglio

1973

Belgio

18 dicembre

1961 A

18 marzo

1962

Brasile

26 agosto

1942 A

24 novembre

1942

Cina

Macao

19 ottobre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

5 marzo

1968 S

16 agosto

1960

Danimarca*

27 luglio

1932

29 novembre

1933

Figi

25 marzo

1971 S

10 ottobre

1970

Finlandia

31 agosto

1932

29 novembre

1933

Francia

27 aprile

1936 A

26 luglio

1936

Germania

3 ottobre

1933

29 novembre

1933

Giappone

25 agosto

1933

29 novembre

1933

Grecia

1° giugno

1934

30 agosto

1934

Indonesia

9 marzo

1959 S

27 dicembre

1949

Irlanda

10 luglio

1936 A

8 ottobre

1936

Italia

31 agosto

1933

29 novembre

1933

Liberia

16 settembre

2005 A

15 dicembre

2005

Lussemburgo

1° agosto

1968 A

30 ottobre

1968

Malaysia

14 gennaio

1960 S

31 agosto

1957

Malta

6 dicembre

1966 S

21 settembre

1964

Monaco

9 febbraio

1933

29 novembre

1933

Nicaragua

16 marzo

1932

29 novembre

1933

Norvegia

27 luglio

1932

29 novembre

1933

Paesi Bassi

2 aprile

1934

1° luglio

1934

Curaçao

30 settembre

1935 A

14 ottobre

1935

Suriname

7 agosto

1936 A

5 novembre

1936

Papua Nuova Guinea

12 febbraio

1981 A

13 maggio

1981

Polonia

19 dicembre

1936 A

19 marzo

1937

Portogallo

8 giugno

1934

6 settembre

1934

Territori portoghesi d’oltremare

18 agosto

1953 A

16 novembre

1953

Regno Unito*

13 gennaio

1932

29 novembre

1933

Barbados

18 luglio

1936 A

16 ottobre

1936

Basutoland

18 luglio

1936 A

16 ottobre

1936

Bechuanaland

18 luglio

1936 A

16 ottobre

1936

Bermuda

18 luglio

1936 A

16 ottobre

1936

Ceylon

18 luglio

1936 A

16 ottobre

1936

Costa d’Oro

18 luglio

1936 A

16 ottobre

1936

Gambia

18 luglio

1936 A

16 ottobre

1936

Giamaica (compresi le Isole Turks, Caikos e Cayman)

3 agosto

1939 A

1° novembre

1939

Gibilterra

18 luglio

1936 A

16 ottobre

1936

Guiana britannica

18 luglio

1936 A

16 ottobre

1936

Honduras britannico

18 luglio

1936 A

16 ottobre

1936

Isole del Vento (Grenada,
S. Vincenzo e Grenadine,
Santa Lucia, Dominica)

18 luglio

1936 A

16 ottobre

1936

Isole Falkland e dipendenze
(Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud)

7 settembre

1938 A

6 dicembre

1938

Isole Gilbert e Ellice (Tuvalu)

7 settembre

1938 A

6 dicembre

1938

Isole Salomone britanniche

7 settembre

1938 A

6 dicembre

1938

Kenya

18 luglio

1936 A

16 ottobre

1936

Maurizio

7 settembre

1938 A

6 dicembre

1938

Niassa

18 luglio

1936 A

16 ottobre

1936

Nuove Ebridi (Condominio
franco-britannico)

16 marzo

1939 A

14 giugno

1939

Palestina

18 luglio

1936 A

16 ottobre

1936

Rodesia del Nord

18 luglio

1936 A

16 ottobre

1936

Sant’Elena (con Ascension)

7 settembre

1938 A

6 dicembre

1938

Seicelle

18 luglio

1936 A

16 ottobre

1936

Sierra Leone

18 luglio

1936 A

16 ottobre

1936

Somalia

3 agosto

1939 A

1° novembre

1939

Swaziland

18 luglio

1936 A

16 ottobre

1936

Tanganica

7 settembre

1938 A

6 dicembre

1938

Transgiordania

7 settembre

1938 A

6 dicembre

1938

Trinidad e Tobago

18 luglio

1936 A

16 ottobre

1936

Uganda

18 luglio

1936 A

16 ottobre

1936

Zanzibar

7 settembre

1938 A

6 dicembre

1938

Svezia

27 luglio

1932

29 novembre

1933

Svizzera

26 agosto

1932

1° luglio

1937

Tonga

2 febbraio

1972 S

4 giugno

1970

Ungheria

28 ottobre

1964 A

26 gennaio

1965

  1. Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

0.221.555.3

Riserve e dichiarazioni

Danimarca

Il governo del Re, accettando la convenzione, non intende assumere alcun obbligo per quanto concerne la Groenlandia.

Regno Unito

La ratificazione non s’applica alle colonie e protettorati britannici né ad alcun territorio sotto mandato esercitato dal governo di Sua Maestà nel Regno Unito 12 .