Le Parti contraenti garantiscono una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e vigilano affinché questi siano rispettati, particolarmente in materia di contraffazione e di pirateria, secondo le disposizioni del presente Accordo, per evitare le distorsioni commerciali dovute a una protezione inadeguata e inefficace dei diritti di proprietà intellettuale.
Le Parti contraenti riconoscono che il rafforzamento del sistema multilaterale del commercio mondiale, comprese le convenzioni multilaterali segnatamente nel settore della proprietà intellettuale, nonché la cooperazione a tal fine, sono componenti importanti del presente Accordo.
Ai fini del presente Accordo, la protezione della proprietà intellettuale ha segnatamente per oggetto il diritto d’autore e i diritti affini, compresi i programmi di computer e le banche dati; i marchi; le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d’origine; i disegni e i modelli industriali; i brevetti d’invenzione; la protezione delle varietà vegetali; le topografie dei circuiti integrati; la protezione d’informazioni non divulgate, nonché tutti gli altri oggetti protetti in virtù della legislazione di ciascuna Parte contraente.