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Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale Conchiusa a Stoccolma il 14 luglio 1967 Approvata dall’Assemblea federale il 2 dicembre 1969 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 gennaio 1970 Entrata in vigore per la Svizzera il 26 aprile 1970

RU 1970 603; FF 1968 II 905

Il testo ufficiale italiano è stato stabilito in virtù dell’articolo 20 (2)

(Stato 20 ottobre 2022)

Le Parti Contraenti,

animate dal desiderio di contribuire a una migliore comprensione e collaborazione tra gli Stati, nel loro interesse reciproco e nel rispetto della loro sovranità ed eguaglianza,

desiderose, per incoraggiare l’attività creativa, di promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo,

desiderose d’ammodernare e rendere più funzionale l’amministrazione delle Unioni istituite nei campi della protezione industriale e della protezione delle opere letterarie e artistiche, pur rispettando pienamente l’autonomia di ciascuna di queste Unioni,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Istituzione dell’organizzazione

Con la presente Convenzione è istituita l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente Convenzione, si deve intendere per:

  1. «Organizzazione», l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI);
  2. «Ufficio internazionale», l’Ufficio internazionale della proprietà intellettuale;
  3. «Convenzione di Parigi», la Convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata il 20 marzo 18831, compreso ciascuno dei suoi Atti riveduti2;
  4. «Convenzione di Berna», la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, firmata il 9 settembre 18863, compreso ciascuno dei suoi Atti riveduti4;
  5. «Unione di Parigi», l’Unione internazionale creata dalla Convenzione di Parigi;
  6. «Unione di Berna», l’Unione internazionale creata dalla Convenzione di Berna;
  7. «Unioni», l’Unione di Parigi, le Unioni particolari e gli Accordi particolari stabiliti in relazione alla medesima, l’Unione di Berna, come anche ogni altro impegno internazionale tendente a promuovere la protezione della proprietà intellettuale la cui amministrazione sia curata dall’Organizzazione giusta l’articolo 4.iii);
  8. «proprietà intellettuale», i diritti relativi:–alle opere letterarie, artistiche e scientifiche,–alle interpretazioni degli artisti interpreti e alle esecuzioni degli artisti esecutori, ai fonogrammi e alle emissioni di radiodiffusione,–alle invenzioni in tutti i campi dell’attività umana,–alle scoperte scientifiche,–ai disegni e modelli industriali,–ai marchi di fabbrica, di commercio e di servizio, ai nomi commerciali e alle denominazioni commerciali,–alla protezione contro la concorrenza sleale;
  9. e tutti gli altri diritti inerenti all’attività intellettuale nei campi industriale, scientifico, letterario e artistico.

Art. 3 Scopo dell’Organizzazione

L’Organizzazione si propone:

  1. di promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo attraverso la cooperazione tra gli Stati, collaborando, ove occorra, con qualsiasi altra organizzazione internazionale,
  2. di realizzare la cooperazione amministrativa tra le Unioni.

Art. 4 Funzioni

Al fine di conseguire lo scopo definito nell’articolo 3, l’Organizzazione, mediante i suoi organi competenti e riservata la competenza di ciascuna Unione:

  1. si adopera a promuovere l’adozione di provvedimenti intesi a migliorare la protezione della proprietà intellettuale nel mondo e ad armonizzare le legislazioni nazionali in questo campo;
  2. cura i servizi amministrativi dell’Unione di Parigi, delle Unioni particolari costituite in relazione alla medesima e dell’Unione di Berna;
  3. può accettare di assumere l’amministrazione relativa all’attuazione di qualsiasi altro impegno internazionale, inteso a promuovere la protezione della proprietà intellettuale, o di partecipare a tale amministrazione;
  4. incoraggia la conclusione di qualsiasi impegno internazionale inteso a promuovere la protezione della proprietà intellettuale;
  5. offre la sua cooperazione agli Stati che le domandano un’assistenza tecnicogiuridica nel campo della proprietà intellettuale;
  6. riunisce e diffonde le informazioni sulla protezione della proprietà intellettuale, effettua e incoraggia gli studi in questo campo e ne pubblica i risultati;
  7. cura i servizi che facilitano la protezione internazionale della proprietà intellettuale e, se è il caso, procede alle pertinenti registrazioni e pubblica le indicazioni relative alle medesime;
  8. prende ogni altro opportuno provvedimento.

Art. 5 Membri

1) Può diventare membro dell’Organizzazione qualsiasi Stato membro di una delle Unioni definite nell’articolo 2.vii).

2) Può parimente diventare membro dell’Organizzazione qualsiasi Stato che non sia membro di una Unione, purché:

  1. sia membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle Istituzioni specializzate connesse alla medesima o dell’Agenzia internazionale dell’Energia atomica, o partecipi allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia5, oppure
  2. sia invitato dall’Assemblea generale a partecipare alla presente Convenzione.

Art. 6 Assemblea generale

5) Gli Stati partecipi della presente Convenzione che non sono membri di una delle Unioni sono ammessi alle riunioni dell’Assemblea generale come osservatori. 6) L’Assemblea generale stabilisce il suo regolamento interno.

  1. a) È istituita un’Assemblea generale comprendente gli Stati partecipi della presente Convenzione che sono membri di almeno una delle Unioni.
  2. Il Governo di ogni Stato membro è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
  3. Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha designata.

2) L’Assemblea generale:

  1. nomina il Direttore generale su proposta del Comitato di coordinamento;
  2. esamina e approva le relazioni del Direttore generale concernenti l’Organizzazione e gli impartisce le necessarie direttive;
  3. esamina e approva le relazioni e le attività del Comitato di coordinamento e gli impartisce direttive;
  4. adotta il bilancio preventivo biennale6 delle spese comuni alle Unioni;
  5. approva le disposizioni proposte dal Direttore generale per l’amministrazione relativa all’attuazione degli impegni internazionali contemplati nell’articolo 4.iii);
  6. adotta il regolamento finanziario dell’Organizzazione;
  7. determina le lingue di lavoro della Segreteria, tenendo presente la prassi delle Nazioni Unite;
  8. invita a partecipare alla presente Convenzione gli Stati contemplati nell’articolo 5.2)ii);
  9. decide quali Stati non membri dell’Organizzazione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori;
  10. svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro della presente Convenzione.
  11. a) Ciascuno Stato, sia esso membro di una o più Unioni, dispone di un voto nell’Assemblea generale.
  12. La metà degli Stati membri dell’Assemblea generale costituisce il quorum.
  13. Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero degli Stati rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo degli Stati membri dell’Assemblea generale, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell’Assemblea generale, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: L’Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni agli Stati membri dell’Assemblea generale che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero degli Stati che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero degli Stati mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.
  14. Riservate le disposizioni dei commi e) ed f), l’Assemblea generale decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
  15. L’accettazione delle disposizioni per l’amministrazione relativa all’attuazione degli impegni internazionali contemplati nell’articolo 4.iii) richiede la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.
  16. L’approvazione di un accordo con l’Organizzazione delle Nazioni Unite conformemente alle disposizioni degli articoli 57 e 63 della Carta delle Nazioni Unite7 richiede la maggioranza dei nove decimi dei voti espressi.
  17. La nomina del Direttore generale (alinea 2)i), l’approvazione delle disposizioni proposte dal Direttore generale per l’amministrazione relativa all’attuazione degli impegni internazionali (alinea 2)v) e il trasferimento della sede (articolo 10) richiedono la maggioranza prevista, non solo nell’Assemblea generale, bensì anche nell’Assemblea dell’Unione di Parigi e nell’Assemblea dell’Unione di Berna.
  18. L’astensione non è considerata voto.
  19. Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.
  20. a) L’Assemblea generale si riunisce una volta ogni due8 anni in sessione ordinaria; essa è convocata dal Direttore generale.
  21. L’Assemblea generale è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale, a richiesta del Comitato di coordinamento o d’un quarto degli Stati membri dell’Assemblea generale.
  22. Le riunioni hanno luogo nella sede dell’Organizzazione.

Art. 7 Conferenza

5) La Conferenza stabilisce il suo regolamento interno.

  1. a) È istituita una Conferenza comprendente gli Stati partecipi della presente Convenzione, siano o meno membri di una delle Unioni.
  2. Il Governo di ogni Stato è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
  3. Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha designata.

2) La Conferenza:

  1. discute le questioni d’interesse generale nel campo della proprietà intellettuale e può adottare raccomandazioni concernenti tali questioni, sempre rispettando la competenza e l’autonomia delle Unioni;
  2. adotta il bilancio preventivo biennale9 della Conferenza;
  3. stabilisce, nei limiti di detto preventivo, il programma biennale10 d’assistenza tecnico‑giuridica;
  4. adotta le modificazioni alla presente Convenzione secondo la procedura definita nell’articolo 17;
  5. decide quali Stati non membri dell’Organizzazione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori;
  6. svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro della presente Convenzione.
  7. a) Ogni Stato membro dispone di un voto nella Conferenza.
  8. Un terzo degli Stati membri costituisce il quorum.
  9. Riservate le disposizioni dell’articolo 17, la Conferenza decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
  10. L’ammontare dei contributi degli Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni è stabilito da un voto al quale solo i delegati di questi Stati hanno il diritto d’intervenire.
  11. L’astensione non è considerata voto.
  12. Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.
  13. a) La Conferenza è convocata in sessione ordinaria dal Direttore generale durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l’Assemblea generale.
  14. La Conferenza è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta della maggioranza degli Stati membri.

Art. 8 Comitato di coordinamento

2) Se le altre Unioni amministrate dall’Organizzazione desiderano essere rappresentate come tali in seno al Comitato di coordinamento, i loro rappresentanti devono venir designati fra gli Stati membri del Comitato di coordinamento. 7) Ogni Stato membro dell’Organizzazione che non sia membro del Comitato di coordinamento può essere rappresentato alle riunioni di quest’ultimo da osservatori che partecipano alle deliberazioni ma senza diritto di voto. 8) Il Comitato di coordinamento stabilisce il suo regolamento interno.

  1. a) È istituito un Comitato di coordinamento comprendente gli Stati partecipi della presente Convenzione che sono membri dei Comitato esecutivo dell’Unione di Parigi, del Comitato esecutivo dell’Unione di Berna o di entrambi. Tuttavia, se uno di questi Comitati esecutivi comprende più di un quarto dei Paesi membri dell’Assemblea che l’ha eletto, il detto Comitato designa, fra i suoi membri, gli Stati che diverranno membri del Comitato di coordinamento in modo tale che il loro numero non ecceda il succitato quarto, restando inteso che il Paese sul cui territorio l’Organizzazione ha sede non va preso in considerazione per il calcolo di questo quarto.
  2. Il Governo di ogni Stato membro dei Comitato di coordinamento è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
  3. Allorché il Comitato di coordinamento esamina sia delle questioni interessanti direttamente il programma o il preventivo della Conferenza e il suo ordine del giorno, sia delle proposte di modificazioni della presente Convenzione, suscettibili d’influire sui diritti od obblighi degli Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni, un quarto di questi Stati interviene alle riunioni del Comitato di coordinamento con i medesimi diritti dei membri di questo Comitato. La Conferenza elegge ad ogni sessione ordinaria gli Stati che devono intervenire a tali riunioni.
  4. Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha designata.

3) Il Comitato di coordinamento:

  1. dà parere agli organi delle Unioni, all’Assemblea generale, alla Conferenza e al Direttore generale su tutte le questioni amministrative e finanziarie e su qualsiasi altra questione d’interesse comune sia a due o più Unioni, sia a una o più Unioni e all’Organizzazione, in particolare sul preventivo delle spese comuni alle Unioni;
  2. prepara il progetto d’ordine del giorno dell’Assemblea generale;
  3. prepara il progetto d’ordine dei giorno e i progetti di programma e di preventivo della Conferenza;
  4. ...11
  5. allo scadere delle funzioni del Direttore generale, o qualora l’ufficio divenga vacante, propone un candidato all’Assemblea generale; se l’Assemblea generale non nomina il candidato presentato, il Comitato di coordinamento ne presenta un secondo e la procedura continua fino a che l’Assemblea abbia nominato un candidato;
  6. qualora l’ufficio di Direttore generale divenga vacante tra una sessione e l’altra dell’Assemblea generale, nomina un Direttore generale interinale per il periodo precedente l’entrata in funzione del nuovo Direttore generale;
  7. svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti nel quadro della presente Convenzione.
  8. a) Il Comitato di coordinamento si riunisce una volta all’anno in sessione ordinaria; esso è convocato dal Direttore generale, di regola presso la sede dell’Organizzazione.
  9. Il Comitato di coordinamento è convocato in sessione straordinaria dal Direttore generale, sia per iniziativa di quest’ultimo, sia a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri.
  10. a) Ciascuno Stato, sia esso membro di uno solo o dei due Comitati esecutivi menzionati nell’alinea 1) a) dispone di un unico voto nel Comitato di coordinamento.
  11. La metà dei membri del Comitato di coordinamento costituisce il quorum.
  12. Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.
  13. a) Il Comitato di coordinamento esprime i suoi pareri e prende le sue decisioni con la maggioranza semplice dei voti espressi. L’astensione non è considerata voto.
  14. Nonostante il raggiungimento della maggioranza semplice, ogni membro del Comitato di coordinamento può, immediatamente dopo il voto, domandare che si proceda a un computo speciale dei voti nel modo seguente: si compilano due liste sulle quali figurano rispettivamente i nomi degli Stati membri del Comitato esecutivo dell’Unione di Parigi e i nomi degli Stati membri del Comitato esecutivo dell’Unione di Berna; il voto di ciascuno Stato viene iscritto a fianco del suo nome su ciascuna delle liste in cui appare. Ove questo computo speciale indichi che la maggioranza semplice non è ottenuta in entrambe le liste, la proposta oggetto del voto non è considerata adottata.

Art. 9 Ufficio internazionale

1) L’Ufficio internazionale costituisce la segreteria dell’Organizzazione. 2) L’Ufficio internazionale è diretto dal Direttore generale assistito da due o più Vicedirettori generali. 3) Il Direttore generale è nominato per un periodo determinato della durata minima di sei anni. La sua nomina può essere rinnovata per periodi determinati. La durata dei primo periodo e quella degli eventuali periodi seguenti, come pure tutte le altre condizioni di nomina, sono stabilite dall’Assemblea generale. 5) Il Direttore generale prepara i progetti del bilancio preventivo e del programma, e le relazioni periodiche d’attività. Egli li trasmette ai Governi degli Stati interessati e agli organi competenti delle Unioni e dell’Organizzazione. 6) Il Direttore generale e i membri dei personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea generale, della Conferenza, del Comitato di coordinamento e di qualsiasi altro comitato o gruppo di lavoro. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d’ufficio, segretario di questi organi. 7) Il Direttore generale nomina il personale necessario al buon andamento dell’Ufficio internazionale. Egli nomina i Vicedirettori generali, previa approvazione del Comitato di coordinamento. Le condizioni d’impiego sono fissate dallo Statuto del personale che deve essere approvato dal Comitato di coordinamento, su proposta del Direttore generale. La considerazione preminente nel reclutamento e nella determinazione delle condizioni d’impiego deve essere la necessità di assicurare il massimo grado di efficienza, competenza e integrità. Sarà data la debita considerazione all’importanza di reclutare il personale sulla base del criterio geografico più esteso possibile. 8) Le funzioni dei Direttore generale e dei membri del personale hanno carattere esclusivamente internazionale. Nell’adempimento dei loro doveri, questi funzionari non solleciteranno né riceveranno istruzioni da alcun governo o da alcun’altra autorità estranea all’Organizzazione. Essi dovranno astenersi da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione di funzionari internazionali. Ciascuno Stato membro s’impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore generale e dei membri del personale e a non cercare di influenzarli nell’adempimento dei loro compiti.

  1. a) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell’Organizzazione.
  2. Egli rappresenta l’Organizzazione.
  3. Egli rende conto all’Assemblea generale e si conforma alle sue direttive per quanto concerne gli affari interni ed esterni dell’Organizzazione.

Art. 10 Sede

1) La sede dell’Organizzazione è stabilita a Ginevra. 2) Il suo trasferimento può essere deciso alle condizioni previste nell’articolo 6.3) d) e g).

Art. 11 Finanze

1) L’Organizzazione ha due bilanci preventivi distinti: quello delle spese comuni alle Unioni e quello della Conferenza. Classe A 10 Classe B 3 Classe C 1 5) Lo Stato partecipe della presente Convenzione ma non membro di nessuna delle Unioni, il quale sia in mora nel pagamento dei contributi tenuto conto delle disposizioni del presente articolo, come pure lo Stato partecipe della presente Convenzione e membro di una delle Unioni, il quale sia in mora nel pagamento dei contributi come membro della medesima, non può esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell’Organizzazione di cui è membro, se l’ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Stato può essere autorizzato a conservare l’esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo fintanto che quest’ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili. 6) L’ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall’Ufficio internazionale nel settore dell’assistenza tecnico‑giuridica è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto al Comitato di coordinamento. 7) L’Organizzazione può, con l’approvazione del Comitato di coordinamento, ricevere doni, lasciti e sovvenzioni provenienti direttamente da governi, da enti pubblici o privati, da associazioni o da persone fisiche. 10) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Stati membri oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall’Assemblea generale.

  1. a) Il bilancio preventivo delle spese comuni alle Unioni contiene le previsioni di spese interessanti più Unioni.
  2. Questo bilancio è finanziato dalle risorse seguenti:i)i contributi delle Unioni, restando inteso che l’ammontare del contributo di ciascuna Unione va stabilito dall’Assemblea rispettiva, tenuto conto della misura in cui le spese comuni sono fatte nell’interesse di detta Unione;ii)le tasse e somme dovute per i servizi resi dall’Ufficio internazionale che non sono direttamente in rapporto con una delle Unioni o che non sono riscosse per servigi resi dall’Ufficio internazionale nel settore dell’assistenza tecnico‑giuridica;iii)il ricavo della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale che non concernono direttamente una delle Unioni, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;iv)i doni, i lasciti e le sovvenzioni di cui l’Organizzazione fruisce, eccettuati quelli contemplati nell’alinea 3) b) iv);v)le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi dell’Organizzazione.
  3. a) Il bilancio preventivo della Conferenza contiene le previsioni delle spese per le sessioni della Conferenza e per il programma d’assistenza tecnicogiuridica.
  4. Questo bilancio è finanziato dalle risorse seguenti:i)i contributi degli Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni;ii)le somme eventualmente messe a disposizione di questo bilancio dalle Unioni, restando inteso che l’ammontare della somma stanziata da ciascuna Unione è stabilita dalla rispettiva Assemblea e che ciascuna Unione ha facoltà di non contribuire a questo bilancio;iii)le somme riscosse per servizi resi dall’Ufficio internazionale nel settore dell’assistenza tecnico‑giuridica;iv)i doni, i lasciti e le sovvenzioni di cui l’Organizzazione fruisce per gli scopi contemplati nel comma a).
  5. a) Per determinare la loro quota contributiva al bilancio della Conferenza, gli Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni, si ripartiscono in tre classi e pagano contributi annui in rapporto al seguente numero di unità:
  1. Ciascuno di questi Stati, al momento in cui compie uno degli atti previsti nell’articolo 14.1), indica in quale delle classi suindicate desidera essere collocato. Esso conserva nondimeno la facoltà di cambiare classe; tuttavia, se sceglie una classe inferiore, lo deve comunicare alla Conferenza in occasione di una delle sue sessioni ordinarie. Il cambiamento di classe prenderà effetto all’inizio dell’anno civile successivo a tale sessione.
  2. Il rapporto tra l’ammontare dei contributo annuo di ciascuno di questi Stati e il totale dei contributi al bilancio della Conferenza pagati da questi Stati è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui lo Stato è collocato e il numero totale di unità dell’insieme degli Stati.
  3. I contributi sono esigibili al 1° gennaio di ogni anno.
  4. Qualora il bilancio non sia ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell’anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.
  1. a) L’Organizzazione possiede un fondo di cassa, costituito mediante un pagamento unico effettuato dalle Unioni e da ogni Stato partecipe della presente Convenzione ma non membro di una delle Unioni. Se il fondo diviene insufficiente, se ne decide l’aumento.
  2. L’ammontare del pagamento unico di ciascuna Unione e la sua partecipazione eventuale ad un aumento sono decisi dalla sua Assemblea.
  3. L’ammontare del pagamento unico di ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione ma non membro di nessuna delle Unioni e la sua partecipazione ad un aumento sono proporzionali al contributo annuale di questo Stato per l’anno in cui il fondo di cassa è costituito o l’aumento è deciso. La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dalla Conferenza, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento.
  4. a) L’accordo di sede concluso con lo Stato sul cui territorio l’Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Stato conceda delle anticipazioni. L’ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Stato e l’Organizzazione. Fintanto che dura il suo obbligo di concedere anticipazioni, lo Stato dispone ex officio d’un seggio in seno al Comitato di coordinamento.
  5. Lo Stato contemplato nel comma a) e l’Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l’impegno di concedere anticipazioni, mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell’anno in cui è stata notificata.

Art. 12 Capacità giuridica; privilegi e immunità

1) L’Organizzazione gode, sul territorio di ogni Stato membro e conformemente alle leggi del medesimo, della capacità giuridica necessaria per conseguire il suo scopo ed esercitare le sue funzioni. 2) L’Organizzazione conclude un accordo di sede con la Confederazione svizzera e, successivamente, con qualsiasi altro Stato ove la sede fosse trasferita. 3) L’Organizzazione può concludere accordi bilaterali o multilaterali con gli altri Stati membri onde procurare per sé, per i suoi funzionari e per i rappresentanti di tutti gli Stati membri, il godimento dei privilegi e delle immunità necessari a conseguire il suo scopo ed esercitare le sue funzioni. 4) Il Direttore generale negozia e, previa approvazione del Comitato di coordinamento, conclude e firma in nome dell’Organizzazione gli accordi contemplati negli alinea 2) e 3).

Art. 13 Relazioni con altre organizzazioni

1) L’Organizzazione, se lo ritiene opportuno, stabilisce relazioni di lavoro e coopera con altre organizzazioni intergovernative. Qualsiasi accordo generale, con esse stipulato a tale scopo, è concluso dal Direttore generale, previa approvazione del Comitato di coordinamento. 2) L’Organizzazione può prendere, per le questioni di sua competenza, le opportune disposizioni sia per la consultazione delle organizzazioni internazionali non governative e, salvo il consenso dei Governi interessati, delle organizzazioni nazionali governative o non governative, sia per la cooperazione con le dette organizzazioni. Tali disposizioni sono prese dal Direttore generale, previa approvazione del Comitato di coordinamento.

Art. 14 Modalità di accessione alla Convenzione

2) Per divenire partecipi della presente Convenzione, nonostante qualsiasi diversa disposizione della stessa, uno Stato partecipante alla Convenzione di Parigi, alla Convenzione di Berna, o a entrambe, deve accedere simultaneamente o aver già acceduto, mediante ratifica o adesione,
sia all’Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi 12 nel suo complesso o con la sola limitazione prevista nell’articolo 20.1) b) i) di detto Atto,
sia all’Atto di Stoccolma della Convenzione di Berna 13 nel suo complesso o con la sola limitazione prevista nell’articolo 28.1) b) i) di detto Atto. 3) Gli strumenti di ratifica o di adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

1) Gli Stati contemplati nell’articolo 5 possono diventare partecipi della presente Convenzione e membri dell’Organizzazione mediante:

  1. la loro firma senza riserva di ratifica, o
  2. la loro firma con riserva di ratifica e susseguente deposito dello strumento di ratifica, o
  3. il deposito d’uno strumento d’adesione.

Art. 15 Entrata in vigore della Convenzione

1) La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che dieci Stati membri dell’Unione di Parigi e sette Stati membri dell’Unione di Berna abbiano compiuto uno degli atti previsti nell’articolo 14.1), restando inteso che ciascuno Stato membro delle due Unioni viene contato nei due gruppi. A questa data, la presente Convenzione entra in vigore anche nei riguardi degli Stati che, non essendo membri di nessuna delle Unioni, hanno compiuto, al più tardi tre mesi prima di detta data, uno degli atti previsti nell’articolo 14.1). 2) Per quanto riguarda ogni altro Stato, la presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui lo Stato ha compiuto uno degli atti previsti nell’articolo 14.1).

Art. 16 Riserve

Nessuna riserva è ammessa alla presente Convenzione.

Art. 17 Modificazioni

1) Proposte di modificazione della presente Convenzione possono essere presentate da ogni Stato membro, dal Comitato di coordinamento o dal Direttore generale. Questi comunica le proposte agli Stati membri almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all’esame della Conferenza. 2) Le modificazioni sono adottate dalla Conferenza. Se si tratta di modificazioni suscettibili d’influire sui diritti ed obblighi di Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di alcuna Unione, questi Stati prendono pure parte allo scrutinio. Solo gli Stati partecipi della presente Convenzione e membri di almeno una delle Unioni sono abilitati a votare sulle proposte relative ad altre modificazioni. Le modificazioni sono adottate alla maggioranza semplice dei voti espressi, restando inteso che la Conferenza vota unicamente su proposte di modificazione già accettate dall’Assemblea dell’Unione di Parigi e dall’Assemblea dell’Unione di Berna secondo le regole applicabili, in ciascuna di esse, alla modificazione delle disposizioni amministrative delle loro rispettive Convenzioni. 3) Ogni modificazione entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d’accettazione, effettuate conformemente alle rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti degli Stati che erano membri dell’Organizzazione e avevano il diritto di voto sulla modificazione proposta ai sensi dell’alinea 2), al momento in cui la modificazione è stata adottata dalla Conferenza. Una modificazione in tal modo accettata vincola tutti gli Stati che sono membri dell’Organizzazione nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, qualunque modificazione aumentante gli obblighi finanziari degli Stati membri vincola solo quelli che hanno notificato di accettarla.

Art. 18 Denuncia

1) Ogni Stato membro può denunciare la presente Convenzione mediante notificazione al Direttore generale. 2) La denuncia prende effetto sei mesi dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione.

Art. 19 Notificazioni

Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti gli Stati membri:

  1. la data d’entrata in vigore della Convenzione;
  2. le firme e i depositi di strumenti di ratifica o di adesione;
  3. le accettazioni di modificazioni della presente Convenzione e la data in cui queste modificazioni entrano in vigore;
  4. le denunce della presente Convenzione.

Art. 20 Disposizioni protocollari

2) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle lingue tedesca, italiana e portoghese e nelle altre lingue che la Conferenza dovesse indicare. 3) Il Direttore generale trasmette due copie certificate conformi della presente Convenzione e di ogni modificazione adottata dalla Conferenza ai Governi degli Stati membri delle Unioni di Parigi o di Berna, al Governo di ogni altro Stato al momento in cui accede alla presente Convenzione e al Governo di ogni altro Stato che ne faccia domanda. Le copie dei testo firmato della Convenzione che sono trasmesse ai Governi saranno certificate conformi dal Governo della Svezia. 4) Il Direttore generale fa registrare la presente Convenzione presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

  1. a) La presente Convenzione è firmata in un solo esemplare nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, i quattro testi facendo ugualmente fede; essa è depositata presso il Governo della Svezia.
  2. La presente Convenzione rimane aperta alla firma a Stoccolma fino al 13 gennaio 1968.

Art. 21 Clausole transitorie

1) Fino all’entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all’Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente agli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà industriale, letteraria e artistica (denominati anche Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale BIRPI) o al loro Direttore.

  1. a) Gli Stati membri di una delle Unioni, ma non ancora partecipi della presente Convenzione, possono, durante cinque anni a contare dalla sua entrata in vigore, esercitare, se lo desiderano, i diritti di cui godrebbero se vi partecipassero. Lo Stato che intende valersi di questa facoltà deposita a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta, che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Stati sono ritenuti membri dell’Assemblea generale e della Conferenza fino allo scadere del detto periodo.
  2. Allo scadere del periodo di cinque anni, questi Stati non hanno più diritto di voto né all’Assemblea generale né alla Conferenza né al Comitato di coordinamento.
  3. Non appena divengono partecipi della presente Convenzione, detti Stati possono nuovamente esercitare il diritto di voto.
  4. a) Fintanto che tutti gli Stati membri delle Unioni di Parigi o di Berna non siano divenuti partecipi della presente Convenzione, l’Ufficio internazionale e il Direttore generale svolgono inoltre le funzioni spettanti sia agli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà industriale, letteraria e artistica sia al loro Direttore.
  5. Durante il periodo transitorio previsto nel comma a), il personale in funzione presso i suddetti Uffici all’entrata in vigore della presente Convenzione è considerato in funzione pure presso l’Ufficio internazionale.
  6. a) Allorché tutti gli Stati membri dell’Unione di Parigi saranno divenuti membri dell’Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell’Ufficio di questa Unione saranno trasferiti all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione.
  7. Allorché tutti gli Stati membri dell’Unione di Berna saranno divenuti membri dell’Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell’Ufficio di questa Unione saranno trasferiti all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Stoccolma, il 14 luglio 1967.

(Seguono le firme)

0.230

Campo d’applicazione il 20 ottobre 202214

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Afghanistan

13 settembre

2005 A

13 dicembre

2005

Albania

31 marzo

1992 A

30 giugno

1992

Algeria

16 gennaio

1975

16 aprile

1975

Andorra

28 luglio

1994 A

28 ottobre

1994

Angola

15 gennaio

1985 A

15 aprile

1985

Antigua e Barbuda

17 dicembre

1999 A

17 marzo

2000

Arabia Saudita

22 febbraio

1982 A

22 maggio

1982

Argentina

8 luglio

1980 A

8 ottobre

1980

Armenia

22 gennaio

1993 A

22 aprile

1993

Australia

10 maggio

1972 A

10 agosto

1972

Austria

11 maggio

1973

11 agosto

1973

Azerbaigian

25 settembre

1995 A

25 dicembre

1995

Bahamas

4 ottobre

1976 A

4 gennaio

1977

Bahrein

22 marzo

1995 A

22 giugno

1995

Bangladesh

11 febbraio

1985 A

11 maggio

1985

Barbados

5 luglio

1979 A

5 ottobre

1979

Belarus

19 marzo

1969

26 aprile

1970

Belgio

31 ottobre

1974

31 gennaio

1975

Belize

17 marzo

2000 A

17 giugno

2000

Benin

9 dicembre

1974 A

9 marzo

1975

Bhutan

16 dicembre

1993 A

16 marzo

1994

Bolivia

6 aprile

1993 A

6 luglio

1993

Bosnia e Erzegovina

2 giugno

1993 S

6 marzo

1992

Botswana

15 gennaio

1998 A

15 aprile

1998

Brasile

20 dicembre

1974 A

20 marzo

1975

Brunei

21 gennaio

1994 A

21 aprile

1994

Bulgaria

19 febbraio

1970

19 maggio

1970

Burkina Faso

23 maggio

1975 A

23 agosto

1975

Burundi

30 dicembre

1976 A

30 marzo

1977

Cambogia

25 aprile

1995 A

25 luglio

1995

Camerun

3 agosto

1973

3 novembre

1973

Canada

26 marzo

1970 A

26 giugno

1970

Capo Verde

7 aprile

1997 A

7 luglio

1997

Ceca, Repubblica

18 dicembre

1992 S

1° gennaio

1993

Ciad

26 giugno

1970 A

26 settembre

1970

Cile

25 marzo

1975 A

25 giugno

1975

Cina

3 marzo

1980 A

3 giugno

1980

Cipro

26 luglio

1984 A

26 ottobre

1984

Colombia

4 febbraio

1980 A

4 maggio

1980

Comore

3 gennaio

2005 A

3 aprile

2005

Congo (Brazzaville)

2 settembre

1975 A

2 dicembre

1975

Congo (Kinshasa)

28 ottobre

1974

28 gennaio

1975

Cook, Isole

27 luglio

2016 A

27 ottobre

2016

Corea (Nord)

17 maggio

1974 A

17 agosto

1974

Corea (Sud)

1° dicembre

1978 A

1° marzo

1979

Costa Rica

10 marzo

1981 A

10 giugno

1981

Côte d’Ivoire

1° febbraio

1974

1° maggio

1974

Croazia

28 luglio

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba

27 dicembre

1974 A

27 marzo

1975

Danimarca

26 gennaio

1970

26 aprile

1970

Dominica

26 giugno

1998 A

26 settembre

1998

Dominicana, Repubblica

27 marzo

2000 A

27 giugno

2000

Ecuador

22 febbraio

1988

22 maggio

1988

Egitto

21 gennaio

1975 A

21 aprile

1975

El Salvador

18 giugno

1979 A

18 settembre

1979

Emirati Arabi Uniti

24 giugno

1974 A

24 settembre

1974

Eritrea

20 novembre

1996 A

20 febbraio

1997

Estonia

5 novembre

1993 A

5 febbraio

1994

Eswatini

18 maggio

1988 A

18 agosto

1988

Etiopia

19 novembre

1997 A

19 febbraio

1998

Figi

11 dicembre

1971 A

11 marzo

1972

Filippine

14 aprile

1980

14 luglio

1980

Finlandia

8 giugno

1970

8 settembre

1970

Francia

18 luglio

1974

18 ottobre

1974

Gabon

6 marzo

1975

6 giugno

1975

Gambia

10 settembre

1980 A

10 dicembre

1980

Georgia

18 gennaio

1994 S

25 dicembre

1991

Germania

14 giugno

1970

19 settembre

1970

Ghana

12 marzo

1976 A

12 giugno

1976

Giamaica

25 settembre

1978 A

25 dicembre

1978

Giappone

20 gennaio

1975

20 aprile

1975

Gibuti

13 febbraio

2002 A

13 maggio

2002

Giordania

12 aprile

1972 A

12 luglio

1972

Grecia

4 dicembre

1975

4 marzo

1976

Grenada

22 giugno

1998 A

22 settembre

1998

Guatemala

31 gennaio

1983 A

30 aprile

1983

Guinea

13 agosto

1980 A

13 novembre

1980

Guinea equatoriale

26 marzo

1997 A

26 giugno

1997

Guinea-Bissau

28 marzo

1988 A

28 giugno

1988

Guyana

25 luglio

1994 A

25 ottobre

1994

Haiti

2 agosto

1983 A

2 novembre

1983

Honduras

15 agosto

1983 A

15 novembre

1983

India

31 gennaio

1975 A

1° maggio

1975

Indonesia

18 settembre

1979

18 dicembre

1979

Iran

14 dicembre

2001

14 marzo

2002

Iraq

21 ottobre

1975 A

21 gennaio

1976

Irlanda

12 gennaio

1968 F

26 aprile

1970

Islanda

13 giugno

1986

13 settembre

1986

Israele

30 luglio

1969

26 aprile

1970

Italia

20 gennaio

1977

20 aprile

1977

Kazakstan

16 febbraio

1993 S

25 dicembre

1991

Kenya

5 luglio

1971

5 ottobre

1971

Kirghizistan

14 febbraio

1994 S

25 dicembre

1991

Kiribati

19 aprile

2013 A

19 luglio

2013

Kuwait

14 aprile

1998 A

14 luglio

1998

Laos

17 ottobre

1994 A

17 gennaio

1995

Lesotho

18 agosto

1986 A

18 novembre

1986

Lettonia

21 ottobre

1992 A

21 gennaio

1993

Libano

30 settembre

1986 A

30 dicembre

1986

Liberia

8 dicembre

1988 A

8 marzo

1989

Libia

28 giugno

1976 A

28 settembre

1976

Liechtenstein

21 febbraio

1972

21 maggio

1972

Lituania

30 gennaio

1992 A

30 aprile

1992

Lussemburgo

19 dicembre

1974

19 marzo

1975

Macedonia del Nord

23 luglio

1993 S

8 settembre

1991

Madagascar

22 settembre

1989

22 dicembre

1989

Malawi

11 marzo

1970 A

11 giugno

1970

Malaysia

1° ottobre

1988 A

1° gennaio

1989

Maldive

12 febbraio

2004 A

12 maggio

2004

Mali

14 maggio

1982 A

14 agosto

1982

Malta

7 settembre

1977 A

7 dicembre

1977

Marocco

27 aprile

1971

27 luglio

1971

Marshall, Isole

11 settembre

2017 A

11 dicembre

2017

Mauritania

17 giugno

1976 A

17 settembre

1976

Maurizio

21 giugno

1976 A

21 settembre

1976

Messico

14 marzo

1975

14 giugno

1975

Moldova

3 giugno

1993 S

25 dicembre

1991

Monaco

3 dicembre

1974

3 marzo

1975

Mongolia

28 novembre

1978 A

28 febbraio

1979

Montenegro

4 dicembre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

23 settembre

1996 A

23 dicembre

1996

Myanmar

15 febbraio

2001 A

15 maggio

2001

Namibia

23 settembre

1991 A

23 dicembre

1991

Nauru

11 febbraio

2020 A

11 maggio

2020

Nepal

4 novembre

1996 A

4 febbraio

1997

Nicaragua

5 febbraio

1985 A

5 maggio

1985

Niger

18 febbraio

1975

18 maggio

1975

Nigeria

9 gennaio

1995 A

9 aprile

1995

Niue

8 ottobre

2014 A

8 gennaio

2015

Norvegia

8 marzo

1974

8 giugno

1974

Nuova Zelanda*

14 marzo

1984 A

20 giugno

1984

  1. Tokelau

14 marzo

1984

20 giugno

1984

Oman

19 novembre

1996 A

19 febbraio

1997

Paesi Bassi*

9 ottobre

1974

9 gennaio

1975

  1. Aruba

9 ottobre

1974

9 gennaio

1975

  1. Curaçao

9 ottobre

1974

9 gennaio

1975

  1. Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

9 ottobre

1974

9 gennaio

1975

  1. Sint Maarten

9 ottobre

1974

9 gennaio

1975

Pakistan

6 ottobre

1976 A

6 gennaio

1977

Panama

17 giugno

1983 A

17 settembre

1983

Papua Nuova Guinea

10 aprile

1997 A

10 luglio

1997

Paraguay

20 marzo

1987 A

20 giugno

1987

Perù

4 giugno

1980

4 settembre

1980

Polonia

23 dicembre

1974

23 marzo

1975

Portogallo

27 gennaio

1975

27 aprile

1975

Qatar

3 giugno

1976 A

3 settembre

1976

Regno Unito

26 febbraio

1969

26 aprile

1970

Rep. Centrafricana

23 maggio

1978

23 agosto

1978

Romania

28 febbraio

1969

26 aprile

1970

Ruanda

3 novembre

1983 A

3 febbraio

1984

Russia

4 dicembre

1968

26 aprile

1970

Saint Kitts e Nevis

16 agosto

1995 A

16 novembre

1995

Saint Lucia

21 maggio

1993 A

21 agosto

1993

Saint Vincent e Grenadine

29 maggio

1995 A

29 agosto

1995

Salomone, Isole

4 aprile

2019 A

4 luglio

2019

Samoa

11 luglio

1997 A

11 ottobre

1997

San Marino

26 marzo

1991 A

26 giugno

1991

Santa Sede

20 gennaio

1975

20 aprile

1975

São Tomé e Príncipe

12 febbraio

1998 A

12 maggio

1998

Seicelle

16 dicembre

1999 A

16 marzo

2000

Senegal

19 settembre

1968

26 aprile

1970

Serbia

14 giugno

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

18 febbraio

1986 A

18 maggio

1986

Singapore

10 settembre

1990 A

10 dicembre

1990

Siria

18 agosto

2004 A

18 novembre

2004

Slovacchia

30 dicembre

1992 S

1° gennaio

1993

Slovenia

12 giugno

1992 S

25 giugno

1991

Somalia

18 agosto

1982 A

18 novembre

1982

Spagna

6 giugno

1969

26 aprile

1970

Sri Lanka

20 giugno

1978 A

20 settembre

1978

Stati Uniti

25 maggio

1970

25 agosto

1970

Sudafrica

23 dicembre

1974

23 marzo

1975

Sudan

15 novembre

1973 A

15 febbraio

1974

Suriname

16 novembre

1976 S

25 novembre

1975

Svezia

12 agosto

1969

26 aprile

1970

Svizzera

26 gennaio

1970

26 aprile

1970

Tagikistan

14 febbraio

1994 S

25 dicembre

1991

Tanzania

30 settembre

1983 A

30 dicembre

1983

Thailandia

25 settembre

1989 A

25 dicembre

1989

Timor Est

12 settembre

2017 A

12 dicembre

2017

Togo

28 gennaio

1975 A

28 aprile

1975

Tonga

14 marzo

2001 A

14 giugno

2001

Trinidad e Tobago

16 maggio

1988 A

16 agosto

1988

Tunisia

28 agosto

1975

28 novembre

1975

Turchia

12 febbraio

1976 A

12 maggio

1976

Turkmenistan

1° marzo

1995 S

25 dicembre

1991

Tuvalu

4 marzo

2014 A

4 giugno

2014

Ucraina

12 febbraio

1969

26 aprile

1970

Uganda

18 luglio

1973 A

18 ottobre

1973

Ungheria

18 dicembre

1969

26 aprile

1970

Uruguay

21 settembre

1979 A

21 dicembre

1979

Uzbekistan

5 maggio

1993 S

25 dicembre

1991

Vanuatu

2 dicembre

2011 A

2 marzo

2012

Venezuela

23 agosto

1984 A

23 novembre

1984

Vietnam

7 aprile

1981 S

2 luglio

1976

Yemen a

22 maggio

1990

Zambia

14 febbraio

1977 A

14 maggio

1977

Zimbabwe

29 settembre

1981 A

29 dicembre

1981

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale: www.wipo.int/ > Français > Savoirs > Traités administrés par l’OMPI, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Yemen (Sanaa) aveva aderito alla Conv. il 29 dic. 1978 e Yemen (Aden) il 27 set. 1989. Questi due Stati si sono uniti, il 22 mag. 1990, in un solo Stato denominato: «Yemen».