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0.231.0

Convenzione universale del diritto di autore Conchiusa a Ginevra il 6 settembre 1952 Approvata dall’Assemblea federale il 22 giugno 1955 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 30 dicembre 1955

RU 1956 107; FF 1954 II 565 ediz. ted. 557 ediz. franc.

Traduzione

Entrata in vigore per la Svizzera il 30 marzo 1956

(Stato 15 aprile 2010)

Gli Stati contraenti,

Animati dal desiderio di assicurare in tutti i paesi la protezione del diritto di autore sulle opere letterarie, scientifiche e artistiche,

Convinti che un regime di protezione dei diritti degli autori adatto a tutte le nazioni ed espresso in una convenzione universale, aggiungendosi ai sistemi internazionali già in vigore, senza portare ad essi offesa, è tale da assicurare il rispetto dei diritti della persona umana e favorire lo sviluppo delle lettere, delle scienze e delle arti,

Persuasi che tale regime universale di protezione dei diritti degli autori renderà più facile la diffusione delle opere dell’ingegno e contribuirà ad una migliore comprensione internazionale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ciascuno degli Stati contraenti s’impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare una protezione sufficiente ed efficace dei diritti degli autori e di ogni altro titolare dei diritti medesimi sulle opere letterarie, scientifiche e artistiche, quali gli scritti, le opere musicali, drammatiche e cinematografiche, le pitture, le incisioni e le sculture.

Art. II

Le opere pubblicate dei cittadini di ciascuno degli Stati contraenti e quelle pubblicate per la prima volta nel territorio di uno di tali Stati godono, in ogni altro Stato contraente, della protezione che esso accorda alle opere dei propri cittadini pubblicate per la prima volta nel suo territorio.

Le opere non pubblicate dei cittadini di ciascuno degli Stati contraenti godono in ogni altro Stato contraente, della protezione che esso accorda alle opere non pubblicate dei propri cittadini.

Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, ciascuno degli Stati contraenti può, mediante norme legislative interne, assimilare ai propri cittadini qualsiasi persona domiciliata nel suo territorio.

Art. III

Ciascuno degli Stati contraenti che, secondo la propria legislazione interna, esige, come condizione della tutela dei diritti degli autori l’adempimento di formalità, quali il deposito, la registrazione, la menzione, le certificazioni notarili, il pagamento di tasse, la fabbricazione o la pubblicazione sul territorio nazionale, deve considerare queste esigenze come soddisfatte rispetto a qualsiasi opera protetta a norma della presente Convenzione, pubblicata per la prima volta fuori del territorio di tale Stato e il cui autore non sia cittadino di esso, se, a partire dalla prima pubblicazione di detta opera, tutti gli esemplari dell’opera pubblicata con l’autorizzazione dell’autore o di qualsiasi altro titolare dei suoi diritti portano il simbolo [00A9] accompagnato dal nome del titolare del diritto di autore e dall’indicazione dell’anno della prima pubblicazione; il simbolo, il nome e l’anno devono essere collocati in modo ed in un posto che dimostrino chiaramente che il diritto di autore è riservato.

Le disposizioni del primo alinea di questo articolo non impediscono ad uno Stato contraente di sottoporre a determinate formalità o ad altre condizioni, allo scopo di assicurare l’acquisto e il godimento del diritto di autore, le opere pubblicate per la prima volta nel suo territorio, o quelle dei suoi cittadini, quale che sia il luogo di pubblicazione di queste opere.

Le disposizioni del suddetto primo alinea, non impediscono ad uno Stato contraente di esigere da chiunque agisca in giudizio che osservi, ai fini del processo, le norme di procedura quali l’assistenza dell’attore da parte di un avvocato che eserciti nel detto Stato oppure il deposito da parte dell’attore di un esemplare dell’opera presso il tribunale o un ufficio amministrativo, oppure presso entrambi. Tuttavia, se non sono state soddisfatte tali esigenze, non rimane invalidato il diritto di autore. Nessuna di queste esigenze può essere imposta al cittadino di un altro Stato contraente se non è stata imposta ai cittadini dello Stato nel quale la protezione è chiesta.

In ciascuno degli Stati contraenti devono essere assicurati mezzi giuridici atti a proteggere senza formalità le opere non pubblicate dei cittadini degli altri Stati contraenti.

Se uno Stato contraente concede più di un periodo di protezione e il primo ha una durata superiore ad uno dei minimi di tempo previsti nell’articolo IV della presente Convenzione, tale Stato ha la facoltà di non applicare il primo alinea del presente articolo III per quanto concerne il secondo periodo di protezione e cosi pure per i periodi successivi.

Art. IV

La durata della protezione dell’opera è regolata dalla legge dello Stato contraente in cui la protezione è chiesta in conformità delle disposizioni dell’articolo II e delle disposizioni seguenti.

La durata di protezione delle opere tutelate dalla presente Convenzione non può essere inferiore ad un periodo che comprenda la vita dell’autore e 25 anni dopo la sua morte. Tuttavia, lo Stato contraente che, alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione nel suo territorio, avrà ristretto questo termine per determinate categorie di opere ad un periodo decorrente dalla prima pubblicazione dell’opera, avrà la facoltà di mantenere queste deroghe o di estenderle ad altre categorie. Per tutte queste categorie, la durata di protezione non sarà inferiore a 25 anni, a decorrere dalla data della prima pubblicazione. Ciascuno degli Stati contraenti, che alla data dell’entrata in vigore della Convenzione nel suo territorio, non calcola la durata di protezione sulla base della vita dell’autore, ha la facoltà di calcolare la durata di protezione a partire dalla prima pubblicazione dell’opera, oppure, se del caso, dalla registrazione di questa opera anteriore alla pubblicazione di essa; la durata della protezione non potrà essere inferiore a 25 anni a partire dalla data di prima pubblicazione, o, se del caso, dalla registrazione dell’opera anteriore alla pubblicazione. Se la legislazione dello Stato contraente prevede due o più periodi successivi di protezione, la durata del primo periodo non potrà essere inferiore alla durata di uno dei periodi minimi sopra specificati.

Le disposizioni del numero 2 del presente articolo non si applicano alle opere fotografiche né alle opere delle arti applicate. Tuttavia, negli Stati contraenti che proteggono le opere fotografiche e, in quanto opere artistiche, le opere delle arti applicate, la durata della protezione non potrà, per queste opere, essere inferiore a dieci anni.

Nessuno degli Stati contraenti è obbligato ad assicurare la protezione di un’opera per un periodo più lungo di quello che, per la categoria alla quale appartiene, è stabilito, se si tratta di un’opera non pubblicata, dalla legge dello Stato contraente del quale l’autore è cittadino, e, se si tratta di un’opera pubblicata, dalla legge dello Stato contraente nel quale l’opera è stata pubblicata per la prima volta. Ai fini dell’applicazione della precedente disposizione, se la legislazione di uno degli Stati contraenti prevede due o più periodi successivi di protezione, la durata della protezione concessa da tale Stato è considerata pari alla somma di questi periodi. Tuttavia, se per qualsiasi ragione una determinata opera non è protetta da detto Stato nel secondo periodo o in uno dei periodi successivi, gli altri Stati contraenti non sono obbligati a proteggere quest’opera nel secondo periodo o nei periodi successivi.

Ai fini dell’applicazione del numero 4 di questo articolo, l’opera del cittadino di uno Stato contraente pubblicata per la prima volta in uno Stato non contraente sarà considerata pubblicata per la prima volta nello Stato contraente del quale l’autore è cittadino.

Ai fini dell’applicazione del numero 4 suddetto del presente articolo, nel caso di pubblicazione simultanea in due o più Stati contraenti, l’opera sarà considerata come pubblicata per la prima volta nello Stato che concede la protezione meno lunga. È considerata come pubblicata simultaneamente in più paesi ogni opera che sia stata pubblicata in due o più paesi entro trenta giorni dalla prima pubblicazione.

Art. V

Il diritto di autore comprende il diritto esclusivo di fare, di pubblicare e di autorizzare a fare ed a pubblicare la traduzione delle opere protette a norma della presente Convenzione.

Tuttavia, ciascuno degli Stati contraenti può, nella legislazione nazionale, restringere, per gli scritti, il diritto di traduzione, purché si uniformi alle seguenti disposizioni: Allorquando, alla scadenza del termine di sette anni a partire dalla prima pubblicazione di uno scritto, la traduzione di tale scritto non sia stata pubblicata nella lingua nazionale oppure, se del caso, in una delle lingue nazionali di uno Stato contraente dal titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione, ogni cittadino di tale Stato contraente potrà ottenere dall’autorità competente dello Stato medesimo una licenza non esclusiva per tradurre l’opera e pubblicare l’opera così tradotta nella lingua nazionale nella quale detta opera non sia stata pubblicata. Questa licenza potrà essere concessa soltanto se il richiedente, in conformità delle disposizioni in vigore nello Stato in cui è proposta la domanda, giustifichi di avere chiesto al titolare del diritto l’autorizzazione a tradurre e pubblicare la traduzione e di non aver potuto rintracciare, malgrado la dovuta diligenza da parte sua, il titolare del diritto d’autore ovvero ottenere la sua autorizzazione. Alle stesse condizioni, la licenza potrà ugualmente essere concessa se, nel caso di una traduzione già pubblicata in una lingua nazionale, le edizioni siano esaurite. Se il titolare del diritto di traduzione non ha potuto essere rintracciato dal richiedente, questi deve trasmettere copia della propria domanda all’editore il cui nome appare sull’opera ed al rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di cui il titolare del diritto di traduzione è cittadino, se la nazionalità del titolare del diritto di traduzione è nota, oppure all’organismo che possa essere stato designato dal governo di tale Stato. La licenza non potrà essere concessa prima della scadenza del termine di due mesi a partire dall’invio delle copie della domanda. La legislazione nazionale adotterà le misure idonee per assicurare al titolare del diritto di traduzione un compenso equo e conforme agli usi internazionali, nonché il pagamento e il trasferimento di tale compenso, e per garantire una traduzione corretta dell’opera. Il titolo e il nome dell’autore dell’opera originale devono essere altresì stampati su tutti gli esemplari della traduzione pubblicata. La licenza sarà valida soltanto per la edizione nel territorio dello Stato contraente in cui detta licenza è chiesta; l’importazione e la vendita degli esemplari in un altro Stato contraente sono possibili se tale Stato ha la stessa lingua nazionale di quella in cui l’opera è stata tradotta, se la sua legge nazionale ammette la licenza e se nessuna disposizione in vigore nel detto Stato si oppone all’importazione ed alla vendita; l’importazione e la vendita nel territorio di ogni Stato contraente, nel quale le condizioni precedenti non possano verificarsi, sono riservate alla legislazione di tale Stato ed agli accordi conchiusi da esso. La licenza non può essere ceduta dal concessionario. La licenza non può essere accordata quando l’autore ha ritirato dalla circolazione gli esemplari dell’opera.

Art. VI

Per «pubblicazione», secondo la presente Convenzione, s’intende la riproduzione in forma materiale e la messa a disposizione del pubblico di esemplari dell’opera che permettano di leggerla o di prenderne conoscenza visivamente.

Art. VII

La presente Convenzione non si applica alle opere o ai diritti sulla opere stesse che, all’entrata in vigore della Convenzione nello Stato contraente in cui la protezione è chiesta, abbiano definitivamente cessato di essere protette in tale Stato o non lo siano mai state.

Art. VIII

La presente Convenzione, che avrà la data del 6 settembre 1952, sarà depositata presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura e rimarrà aperta alla firma di tutti gli Stati per un periodo di 120 giorni a partire da tale data. Essa sarà sottoposta alla ratifica o all’accettazione degli Stati firmatari.

Qualsiasi Stato che non abbia firmato la presente Convenzione potrà aderirvi.

La ratifica, l’accettazione o l’adesione sarà effettuata mediante il deposito di apposito istrumento presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la Educazione, la Scienza e la Cultura.

Art. IX

La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito di dodici atti di ratifica, di accettazione o di adesione, compresi fra essi gli atti depositati da quattro Stati che non facciano parte dell’Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche.

In seguito, la Convenzione entrerà in vigore, per ogni altro Stato, tre mesi dopo il deposito del relativo atto di ratifica, di accettazione o di adesione da parte del detto Stato.

Art. X

Ciascuno degli Stati partecipanti alla presente Convenzione s’impegna ad adottare, in conformità delle disposizioni della propria Costituzione, le misure necessarie per assicurare l’applicazione della presente Convenzione.

È, tuttavia, inteso che al momento del deposito del proprio atto di ratifica, di accettazione o di adesione, ogni Stato deve essere in grado, secondo la propria legislazione nazionale, di applicare le disposizioni della presente Convenzione.

Art. XI

È creato un Comitato intergovernativo avente le seguenti attribuzioni:

  1. studiare i problemi relativi all’applicazione e al funzionamento della presente Convenzione;
  2. preparare le revisioni periodiche di questa Convenzione;
  3. studiare ogni altro problema relativo alla protezione internazionale del diritto di autore, in collaborazione con i diversi organismi internazionali interessati e particolarmente con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, l’Unione internazionale per la protezione delle Opere Letterarie e Artistiche e l’Organizzazione degli Stati americani;
  4. informare gli Stati contraenti circa i propri lavori.

Il Comitato è composto dei rappresentanti di dodici Stati contraenti, designati tenendo conto di una equa rappresentanza secondo il criterio geografico ed in conformità delle disposizioni della risoluzione relativa al presente articolo, allegata alla presente Convenzione. Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, il Direttore dell’Ufficio dell’Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche ed il Segretario generale dell’Organizzazione degli Stati americani, o i loro rappresentanti, possono assistere alle sedute del Comitato con voto consultivo.

Art. XII

Il Comitato intergovernativo convocherà conferenze di revisione ogni volta che lo riterrà necessario, o quando la convocazione sia chiesta almeno da dieci Stati contraenti o dalla maggioranza degli Stati contraenti fino a quando il numero di questi ultimi rimarrà inferiore a venti.

Art. XIII

Ciascuno degli Stati contraenti può, al momento del deposito dell’atto di ratifica, di accettazione o di adesione, o in seguito, dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, che la presente Convenzione si applica a tutti o ad alcuni dei paesi o territori dei quali esso assicura le relazioni internazionali; in questo caso la Convenzione si applicherà ai paesi o territori designati nella notificazione, a partire dalla scadenza del termine di tre mesi previsto nell’articolo IX. In mancanza di tale notificazione, la presente Convenzione non si applica ai detti paesi o territori.

Art. XIV

Ciascuno degli Stati contraenti ha la facoltà di denunciare la presente Convenzione in nome proprio oppure di tutti o di alcuni paesi o territori specificati nella notificazione prevista nell’articolo XIII. La denuncia si effettuerà mediante notificazione indirizzata al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura.

La denuncia di cui sopra avrà effetto unicamente nei confronti dello Stato, paese o territorio nel cui nome sia stata fatta, e soltanto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notificazione.

Art. XV

Qualsiasi controversia tra due o più Stati contraenti concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione e che non sia stata regolata per mezzo di negoziati, sarà portata, per la sua decisione, davanti la Corte internazionale di giustizia, salvo che gli Stati interessati non convengano su un diverso modo per regolarla.

Art. XVI

La presente Convenzione sarà redatta in lingua francese, inglese e spagnola. I tre testi saranno firmati e faranno ugualmente fede.

Saranno redatti testi ufficiali della presente Convenzione in lingua italiana, portoghese e tedesca. Ciascuno degli Stati contraenti o gruppo di Stati contraenti potrà fare redigere dal Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, d’accordo con questi, altri testi in lingua a sua scelta. Tutti questi testi saranno allegati al testo firmato della Convenzione.

Art. XVII

La presente Convenzione non influisce in modo alcuno sulle norme della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche 1 , né sull’appartenenza all’Unione creata da quest’ultima convenzione.

Ai fini dell’applicazione del precedente alinea, una dichiarazione è allegata al presente articolo. Questa dichiarazione fa parte integrante della presente Convenzione per gli Stati vincolati dalla Convenzione di Berna al 1° gennaio 1951 o successivamente aderenti. La firma della presente Convenzione da parte degli Stati sopra menzionati vale ugualmente come firma della dichiarazione. La ratifica o l’accettazione della Convenzione, o l’adesione a questa da parte di detti Stati, vale ugualmente come ratifica, accettazione o adesione alla dichiarazione.

Art. XVIII

La presente Convenzione non inficia le convenzioni o accordi multilaterali o bilaterali sul diritto di autore che sono o possano entrare in vigore tra due o più repubbliche americane, ma esclusivamente tra queste. Nel caso di contrasto, sia tra le disposizioni di una di queste convenzioni o di uno di questi accordi già in vigore e le disposizioni della presente Convenzione, sia tra le disposizioni della presente Convenzione e quelle di ogni altra nuova convenzione o di ogni altro nuovo accordo che sia stipulato tra due o più repubbliche americane dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, prevarrà, tra le parti, la convenzione o l’accordo più recente. Sono fatti salvi i diritti quesiti sull’opera, in virtù di convenzioni o accordi in vigore in uno qualsiasi degli Stati contraenti anteriormente alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione nel detto Stato.

Art. XIX

La presente Convenzione non inficia le convenzioni o accordi plurilaterali o bilaterali sul diritto di autore in vigore tra due o più Stati contraenti. Nel caso di contrasto tra le disposizioni di una di queste convenzioni o di questi accordi e le disposizioni della presente Convenzione, prevarranno le disposizioni di questa Convenzione. Sono fatti salvi i diritti quesiti sull’opera, in virtù di convenzioni o accordi in vigore in uno degli Stati contraenti anteriormente alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione nel detto Stato. Questo articolo non deroga in nulla alle disposizioni degli articoli XVII e XVIII della presente Convenzione.

Art. XX

Non è ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

Art. XXI

Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura invierà copia regolarmente certificata della presente Convenzione agli Stati interessati ed al Consiglio federale svizzero nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione a cura di quest’ultimo. Lo stesso Direttore informerà, inoltre, tutti gli Stati interessati del deposito degli atti di ratifica, accettazione o adesione, della data d’entrata in vigore della presente Convenzione, delle notificazioni previste nell’articolo XIII della presente Convenzione e delle denuncie previste nell’articolo XIV.

Dichiarazione allegata relativa all’articolo XVII

Gli Stati membri dell’Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche, che partecipano alla Convenzione universale del diritto di autore, desiderando rafforzare le loro mutue relazioni sulla base della predetta Unione ed evitare qualsiasi conflitto che possa sorgere dalla coesistenza della Convenzione di Berna 2 e della Convenzione universale,

Hanno, di comune accordo, accettato il contenuto della seguente dichiarazione:

  1. le opere che, a norma della Convenzione di Berna, hanno come paese di origine un paese che abbia abbandonato, dopo il 1° gennaio 1951, l’Unione internazionale creata mediante questa Convenzione, non saranno protette dalla Convenzione universale del diritto di autore nei paesi dell’Unione di Berna;
  2. la Convenzione universale del diritto di autore non sarà applicabile, nei rapporti tra i paesi legati dalla Convenzione di Berna, per quanto riguarda la protezione delle opere che, a norma della detta Convenzione di Berna, hanno come paese di origine uno dei paesi dell’Unione internazionale creata mediante tale Convenzione.

Risoluzione concernente l’articolo XI

La Conferenza intergovernativa del diritto di autore,

Considerate le questioni relative al Comitato intergovernativo previsto dall’articolo XI della Convenzione universale del diritto d’autore, decide come appresso:

1. I primi membri del Comitato saranno i rappresentanti dei dodici Stati seguenti, in numero di un rappresentante e di un supplente designato da ciascuno dei detti Stati: Argentina, Brasile, Francia, Germania, Giappone, India, Italia, Messico, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti d’America e Svizzera.

2. Il Comitato sarà costituito non appena la Convenzione sarà entrata in vigore in conformità dell’articolo XI di questa Convenzione.

3. Il Comitato eleggerà un presidente ed un vicepresidente. Esso formerà il proprio regolamento interno, che dovrà assicurare l’applicazione delle seguenti norme:

  1. la durata normale del mandato dei rappresentanti sarà di sei anni, con rinnovazione del terzo ogni due anni;
  2. prima della scadenza della durata del mandato di ciascun membro, il Comitato deciderà quali siano gli Stati che cesseranno di avere dei rappresentanti nel suo seno e gli Stati che saranno chiamati a designare dei rappresentanti; cesseranno in primo luogo di avere dei rappresentanti nel Comitato gli Stati che non avranno ratificato, accettato o aderito; c. sarà tenuto conto di una equa rappresentanza delle diverse parti del mondo; ed esprime il voto che l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura assicuri la Segreteria del Comitato.

In fede di quanto sopra, i sottoscritti, avendo depositato i loro rispettivi pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in Ginevra, il sei settembre 1952, in unico esemplare.

(Seguono le firme)

Protocollo annesso 1 concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati

Gli Stati che sono parti nella Convenzione universale per la protezione del diritto di autore (indicata in seguito col nome di «Convenzione») e che diventano Parti in questo Protocollo,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

1. Gli apolidi e i rifugiati che hanno residenza abituale in uno Stato contraente sono, ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, assimilati ai cittadini del detto Stato.

  1. a. Il presente Protocollo sarà firmato e sottoposto alla ratifica o all’accettazione degli Stati firmatari, e vi si potrà aderire, in conformità delle disposizioni dell’Articolo VIII della Convenzione.
  2. Il presente Protocollo entrerà in vigore in ciascuno Stato alla data del deposito del relativo istrumento di ratifica, di accettazione o di adesione, a condizione che tale Stato già sia Parte nella Convenzione.

In fede di quanto sopra, i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Ginevra il 6 settembre 1952, in francese, in inglese e in spagnolo, facendo fede tutti e tre i testi, in unico esemplare che sarà depositato presso il Direttore generale dell’Unesco, che ne invierà una copia certificata conforme agli Stati firmatari, al Consiglio federale svizzero, nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione a sua cura.

(Seguono le firme)

Protocollo annesso 2 concernente l’applicazione della Convenzione a opere di alcune organizzazioni internazionali

Gli Stati che sono parti nella Convenzione universale per la protezione del diritto di autore (indicata in seguito col nome di «Convenzione») e che diventano Parti in questo Protocollo,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

  1. a. la protezione prevista nell’alinea 1 dell’Articolo II della Convenzione universale per la protezione del diritto di autore si applica alle opere pubblicate per la prima volta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dalle Istituzioni specializzate collegate alle Nazioni Unite oppure dall’Organizzazione degli Stati Americani.
  2. Parimenti, la protezione prevista nell’alinea 2 dell’articolo II della Convenzione si applica alle predette organizzazioni o istituzioni.
  3. a. Il presente Protocollo sarà firmato e sottoposto alla ratifica o all’accettazione degli Stati firmatari, e vi si potrà aderire, in conformità delle disposizioni dell’articolo VIII della Convenzione.
  4. Il presente Protocollo entrerà in vigore in ciascuno Stato alla data del deposito del relativo istrumento di ratifica, di accettazione o di adesione, a condizione che tale Stato già sia Parte nella Convenzione.

In fede di quanto sopra , i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, il 6 settembre 1952, in francese, in inglese e in spagnolo, facendo fede tutti e tre i testi, in unico esemplare che sarà depositato presso il Direttore generale dell’Unesco, che ne invierà una copia certificata conforme agli Stati firmatari, al Consiglio federale svizzero, nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione a sua cura.

(Seguono le firme)

0.231.0

Campo d’applicazione il 15 aprile 2010 3

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

4 novembre

2003

4 febbraio

2004

Algeria

28 maggio

1973 A

28 agosto

1973

Andorra a

22 gennaio

1953

16 settembre

1955

Arabia Saudita

13 aprile

1994 A

13 luglio

1994

Argentina b

13 novembre

1957

13 febbraio

1958

Australia a

1° febbraio

1969

1° maggio

1969

Austria a

2 aprile

1957

2 luglio

1957

Azerbaigian

7 aprile

1997 S

21 dicembre

1991

Bahamas

13 luglio

1976 S

10 luglio

1973

Bangladeshc

5 maggio

1975 A

5 agosto

1975

Barbados

18 marzo

1983 A

18 giugno

1983

Belgio a

31 maggio

1960

31 agosto

1960

Belize

1° dicembre

1982 S

21 settembre

1981

Belarus

29 marzo

1994 S

21 dicembre

1991

Bolivia a

22 dicembre

1989 A

22 marzo

1990

Bosnia - Erzegovina a

12 luglio

1993 S

6 marzo

1992

Brasile a

13 ottobre

1959

13 gennaio

1960

Bulgaria

7 marzo

1975 A

7 giugno

1975

Cambogia a

3 agosto

1953 A

16 settembre

1955

Camerun

1° febbraio

1973 A

1° maggio

1973

Canada d

10 maggio

1962

10 agosto

1962

Ceca, Repubblica e

26 marzo

1993 S

1° gennaio

1993

Cile f

18 gennaio

1955

16 settembre

1955

Cina

30 luglio

1992 A

30 ottobre

1992

Hong Kong

9 giugno

1997

1° luglio

1997

Ciproc

19 settembre

1990 A

19 dicembre

1990

Colombia

18 marzo

1976 A

18 giugno

1976

Corea (Sud) c

1° luglio

1987 A

1° ottobre

1987

Costa Rica a

7 dicembre

1954 A

16 settembre

1955

Croazia

6 luglio

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba b

18 marzo

1957

18 giugno

1957

Danimarca a

9 novembre

1961

9 febbraio

1962

Dominicana, Repubblica

8 febbraio

1983 A

8 maggio

1983

Ecuador b

5 marzo

1957 A

5 giugno

1957

El Salvador c

29 dicembre

1978 A

29 marzo

1979

Figi

13 dicembre

1971 S

10 ottobre

1970

Finlandia a

16 gennaio

1963

16 aprile

1963

Francia a

14 ottobre

1955

14 gennaio

1956

Guadalupa

16 novembre

1955 A

14 gennaio

1956

Guayana Francese

16 novembre

1955 A

14 gennaio

1956

Martinica

16 novembre

1955 A

14 gennaio

1956

Riunione

16 novembre

1955 A

14 gennaio

1956

Germania a

3 giugno

1955

16 settembre

1955

Ghana a

22 maggio

1962 A

22 agosto

1962

Giappone a

28 gennaio

1956

28 aprile

1956

Grecia a

24 maggio

1963 A

24 agosto

1963

Guatemala a

28 luglio

1964

28 ottobre

1964

Guinea c

13 agosto

1981 A

13 novembre

1981

Haiti a

1° settembre

1954

16 settembre

1955

India a

21 ottobre

1957

21 gennaio

1958

Irlanda a

20 ottobre

1958

20 gennaio

1959

Islanda

18 settembre

1956 A

18 dicembre

1956

Israele a

6 aprile

1955

16 settembre

1955

Italia a

24 ottobre

1956

24 gennaio

1957

Kazakistan

6 agosto

1992 S

21 dicembre

1991

Kenya a

7 giugno

1966 A

7 settembre

1966

Laos a

19 agosto

1954 A

16 settembre

1955

Libano a

17 luglio

1959 A

17 ottobre

1959

Liberia b

27 aprile

1956

27 luglio

1956

Liechtenstein b

22 ottobre

1958 A

22 gennaio

1959

Lussemburgo a

15 luglio

1955

15 ottobre

1955

Macedonia del Nord a

30 aprile

1997 S

17 novembre

1991

Malawi

26 luglio

1965 A

26 ottobre

1965

Malta

19 agosto

1968 A

19 novembre

1968

Marocco a

8 febbraio

1972 A

8 maggio

1972

Maurizio a

20 agosto

1970 S

12 marzo

1968

Messico f

12 febbraio

1957

12 maggio

1957

Moldova

23 giugno

1997 S

21 dicembre

1991

Monaco b

16 giugno

1955

16 settembre

1955

Montenegro a

26 aprile

2007 S

3 giugno

2006

Nicaragua a

16 maggio

1961

16 agosto

1961

Niger c

15 febbraio

1989 A

15 maggio

1989

Nigeria

14 novembre

1961 A

14 febbraio

1962

Norvegia a

23 ottobre

1962

23 gennaio

1963

Nuova Zelanda a

11 giugno

1964 A

11 settembre

1964

Isole Cook

11 giugno

1964 A

11 settembre

1964

Niue

11 giugno

1964 S

11 settembre

1964

Tokelau

11 giugno

1964 A

11 settembre

1964

Paesi Bassi a

22 marzo

1967

22 giugno

1967

Pakistan a

28 aprile

1954 A

16 settembre

1955

Panama a

17 luglio

1962 A

17 ottobre

1962

Paraguay a

11 dicembre

1961 A

11 marzo

1962

Perù c

16 luglio

1963

16 ottobre

1963

Polonia c

9 dicembre

1976 A

9 marzo

1977

Portogallo a

25 settembre

1956

25 dicembre

1956

Regno Unito a

27 giugno

1957

27 settembre

1957

Bermuda

1° dicembre

1961 A

1° marzo

1962

Gibilterra

1° dicembre

1961 A

1° marzo

1962

Isola di Man

1° dicembre

1961 A

1° marzo

1962

Isole Caimane

11 marzo

1966 A

11 giugno

1966

Isole Falkland

26 aprile

1963 A

26 luglio

1963

Isole Vergini Britanniche

26 aprile

1963 A

26 luglio

1963

Montserrat

6 ottobre

1964 A

6 gennaio

1965

Sant’Elena

29 ottobre

1963 A

29 gennaio

1964

Ruanda a

10 agosto

1989 A

10 novembre

1989

Russia

27 febbraio

1973 A

27 maggio

1973

Saint Vincent e Grenadine c

22 gennaio

1985 S

27 ottobre

1979

Santa Sede a

5 luglio

1955

5 ottobre

1955

Senegal c

9 aprile

1974 A

9 luglio

1974

Serbia a

11 settembre

2001 S

27 aprile

1992

Slovacchia e

31 marzo

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia a

5 novembre

1992 S

25 giugno

1991

Spagnae

27 ottobre

1954

16 settembre

1955

Sri Lanka a

25 ottobre

1983 A

25 gennaio

1984

Stati Uniti a

6 dicembre

1954

16 settembre

1955

Guam

17 maggio

1957 A

17 agosto

1957

Isole Vergini Americane

6 dicembre

1954 A

16 settembre

1955

Portorico

6 dicembre

1954 A

16 settembre

1955

Svezia a

1° aprile

1961

1° luglio

1961

Svizzera b

30 dicembre

1955

30 marzo

1956

Tagikistan

28 agosto

1992 S

21 dicembre

1991

Togo

28 febbraio

2003 A

28 maggio

2003

Trinidad e Tobago

19 maggio

1988 A

19 agosto

1988

Tunisia a

19 marzo

1969 A

19 giugno

1969

Ucraina

17 gennaio

1994 S

21 dicembre

1991

Ungheria f

23 ottobre

1970 A

23 gennaio

1971

Uruguay a

12 gennaio

1993

12 aprile

1993

Venezuela a

30 giugno

1966 A

30 settembre

1966

Zambia

1° marzo

1965 A

1° giugno

1965

  1. Stati che hanno adottato i Prot. all. 1, 2 e 3.
  1. Stati che hanno adottato i Prot. all. 1 e 2.
  1. Stati che hanno adottati il Prot. all. 1.
  1. Stati che hanno adottato il Prot. all. 3.
  1. Stati che hanno adottato i Prot. all. 2 e 3.
  1. Stati che hanno adottato il Prot. all. 2.