L’Ufficio internazionale, istituito col nome di Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale, è posto sotto l’alta autorità del Governo della Confederazione svizzera, il quale ne regola l’organizzazione e ne vigila il funzionamento.
- La lingua francese e quella inglese saranno adoperate dall’Ufficio internazionale nell’adempimento delle mansioni previste ai commi (3) e (5) del presente articolo.
- Le conferenze e riunioni previste all’articolo 14 si terranno nelle lingue francese, inglese e spagnola.
L’Ufficio internazionale raccoglie le informazioni di ogni genere concernenti la protezione della proprietà industriale, le riunisce e le pubblica. Esso procede agli studi di utilità comune interessanti l’Unione e compila, con la scorta dei documenti che gli sono forniti dalle varie Amministrazioni, un periodico sulle questioni concernenti le finalità dell’Unione.
I numeri di questo periodico, come pure tutti i documenti pubblicati dall’Ufficio internazionale, sono distribuiti tra le Amministrazioni dei paesi della Unione in ragione del numero delle unità contributive in appresso menzionate. Gli esemplari e i documenti supplementari che fossero richiesti dalle dette Amministrazioni, da società o da privati, saranno pagati a parte.
L’Ufficio internazionale deve sempre tenersi a disposizione dei paesi della Unione per fornir loro, sulle questioni relative al servizio internazionale della proprietà industriale, le informazioni speciali di cui potessero aver bisogno. Il Direttore dell’Ufficio internazionale fa sulla sua gestione un rapporto annuale che è comunicato a tutti i paesi dell’Unione.
Le spese ordinarie dell’Ufficio internazionale saranno sopportate in comune dai paesi dell’Unione. Fino a nuovo ordine, esse non potranno superare la somma di centoventimila franchi svizzeri all’anno. Questa somma potrà essere aumentata, occorrendo, con decisione unanime di una delle Conferenze previste all’articolo 14.
Le spese ordinarie non comprendono quelle inerenti ai lavori delle Conferenze di Plenipotenziari o amministrative, né quelle dovute a lavori speciali o a pubblicazioni fatte conformemente alle decisioni di una Conferenza. Tali spese, il cui ammontare annuo non potrà superare la somma di 20 000 franchi svizzeri, saranno ripartite fra i paesi dell’Unione in proporzione al loro contributo per il funzionamento dell’Ufficio internazionale, secondo le disposizioni dei seguente comma (8).
Per determinare la quota contributiva di ciascun paese alla somma totale delle spese, i paesi dell’Unione e quelli che vi aderiranno in seguito sono divisi in sei classi, ciascuna delle quali contribuisce in ragione d’un certo numero di unità, cioè: Detti coefficienti sono moltiplicati per il numero dei paesi di ciascuna classe e la somma dei prodotti così ottenuti dà il numero di unità per il quale deve essere divisa la spesa totale. Il quoziente dà l’ammontare dell’unità di spesa.
Ciascuno dei paesi dell’Unione designerà, all’atto della sua adesione, la classe nella quale desidera essere compreso. Tuttavia, ciascun paese dell’Unione potrà dichiarare ulteriormente che desidera essere compreso in un’altra classe.
Il Governo della Confederazione svizzera vigila sulle spese dell’Ufficio internazionale, come pure sui conti di quest’ultimo, e fa le anticipazioni necessarie.
Il conto annuale, compilato dall’Ufficio internazionale, sarà comunicato a tutte le altre Amministrazioni,