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0.232.04

Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 Conchiusa a Stoccolma il 14 luglio 1967 Approvata dall’Assemblea federale il 2 dicembre 1969 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 gennaio 1970 Entrata in vigore per la Svizzera il 26 aprile 1970

RU 1970 620; FF 1968 II 905

Il testo ufficiale italiano è stato stabilito in virtù dell’articolo 29 (1) (b)1

(Stato 9 gennaio 2024)

Art. 1 [Istituzione dell’Unione; settore della proprietà industriale]

1) I paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione della proprietà industriale. 2) La protezione della proprietà industriale ha per oggetto i brevetti d’invenzione, i modelli d’utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, i marchi di servizio, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza o denominazioni d’origine, nonché la repressione della concorrenza sleale. 3) La proprietà industriale s’intende nel significato più largo e si applica non solo all’industria e al commercio propriamente detti, ma anche alle industrie agricole ed estrattive e a tutti i prodotti fabbricati o naturali, come: vini, granaglie, foglie di tabacco, frutta, bestiame, minerali, acque minerali, birre, fiori, farine. 4) Tra i brevetti d’invenzione sono comprese le diverse specie di brevetti industriali ammesse dalle legislazioni dei paesi dell’Unione, come: brevetti d’importazione, brevetti di perfezionamento, brevetti e certificati completivi, ecc.

Art. 2 [Trattamento nazionale per i cittadini dei paesi dell’Unione]

1) I cittadini di ciascuno dei paesi dell’Unione godranno in tutti gli altri, per quanto riguarda la protezione della proprietà industriale, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano presentemente o accorderanno in avvenire ai nazionali, restando però impregiudicati i diritti specialmente previsti dalla presente Convenzione. Essi avranno quindi la stessa protezione dei nazionali e gli stessi mezzi legali di ricorso contro ogni lesione dei loro diritti, sempreché siano adempiute le condizioni e le formalità imposte agli stessi nazionali. 2) Tuttavia, nessun obbligo di domicilio o di stabilimento nel paese dove è domandata la protezione potrà essere richiesto ai cittadini dei paesi dell’Unione per il godimento d’uno qualunque dei diritti di proprietà industriale. 3) Sono espressamente riservate le disposizioni della legislazione di ciascun paese appartenente all’Unione, relative alla procedura giudiziaria e amministrativa e alla competenza, come pure all’elezione del domicilio o alla nomina di un mandatario, che fossero richieste dalle leggi sulla proprietà industriale.

Art. 3 [Assimilazione di talune categorie di persone ai cittadini dei Paesi dell’Unione]

Sono assimilati ai cittadini dei paesi dell’Unione quelli dei paesi non partecipi dell’Unione che siano domiciliati o abbiano stabilimenti industriali o commerciali effettivi e seri sul territorio di uno dei paesi dell’Unione.

Art. 4 [A. a I. Brevetti, modelli d’utilità, disegni e modelli industriali, marchi, certificati d’autore d’invenzione: diritto di priorità.
G. Brevetti: divisione della domanda]

A. – 1) Chiunque avrà regolarmente depositato in uno dei paesi dell’Unione una domanda di brevetto d’invenzione, di modello d’utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, d’un diritto di priorità entro i termini sotto indicati. 2) È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, in virtù della legislazione nazionale di ciascun paese dell’Unione o di trattati bilaterali o plurilaterali stipulati tra paesi dell’Unione. 3) Per deposito nazionale regolare si deve considerare ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è stata depositata nel paese in questione, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda. B. – Di conseguenza, il deposito eseguito ulteriormente in uno degli altri paesi dell’Unione, prima della scadenza di detti termini, non potrà essere invalidato da fatti avvenuti nell’intervallo, come, in particolare, da un altro deposito, dalla pubblicazione dell’invenzione o dalla sua attuazione, dalla messa in vendita di esemplari del disegno o del modello, dall’uso del marchio, e tali fatti non potranno far nascere alcun diritto nei terzi, né alcun possesso personale. 1 diritti acquisiti dai terzi anteriormente alla data della prima domanda, che serve di base al diritto di priorità, sono riservati in base alla legislazione interna di ciascun paese dell’Unione. C. – 1) I termini di priorità sopra menzionati saranno di dodici mesi per i brevetti d’invenzione e i modelli d’utilità, di sei mesi per i disegni o modelli industriali e per i marchi di fabbrica o di commercio. 2) Tali termini cominciano a decorrere dalla data del deposito della prima domanda; il giorno del deposito non è compreso nel termine. 3) Se l’ultimo giorno del termine è un giorno festivo riconosciuto, o un giorno nel quale l’Ufficio non è aperto per ricevere il deposito delle domande nel paese ove la protezione è richiesta, il termine sarà prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo. 4) Deve essere considerata come prima domanda, dalla cui data di deposito decorrerà il termine di priorità, una domanda ulteriore avente lo stesso oggetto di una prima domanda anteriore ai sensi del comma 2) suddetto, depositata nello stesso paese dell’Unione, a condizione che tale domanda anteriore, alla data del deposito della domanda successiva, sia stata ritirata, abbandonata, o rifiutata, senza essere stata sottoposta alla visione del pubblico, aver lasciato sussistere diritti, né aver servito di base per la rivendicazione del diritto di priorità. La domanda anteriore non potrà più servire allora di base per la rivendicazione del diritto di priorità. D. – 1) Chiunque vorrà valersi della priorità di un deposito anteriore dovrà fare una dichiarazione indicante la data e il paese di tale deposito. Ciascun paese stabilirà in quale momento, al più tardi, questa dichiarazione dovrà essere effettuata. 2) Tali indicazioni saranno menzionate nelle pubblicazioni eseguite a cura dell’Amministrazione competente, in modo particolare sui brevetti e sulle relative descrizioni. 3) I paesi dell’Unione potranno esigere da chi fa una dichiarazione di priorità la produzione di una copia della domanda (descrizione, disegni , ecc.) depositata anteriormente. La copia, autenticata dall’Amministrazione che avrà ricevuto la predetta domanda, sarà esentata da qualsiasi legalizzazione e potrà in ogni caso essere depositata, esente da spese, in qualunque momento nel termine di tre mesi a partire dal deposito della domanda ulteriore. Si potrà richiedere che essa sia accompagnata da un certificato della data di deposito rilasciato da detta Amministrazione e da una traduzione. 4) Altre formalità non potranno essere richieste per la dichiarazione della priorità al momento del deposito della domanda. Ciascun paese dell’Unione stabilirà le conseguenze dell’omissione delle formalità previste dal presente articolo, senza che tali conseguenze possano andare oltre la perdita del diritto di priorità. 5) Altre giustificazioni potranno essere richieste successivamente. Chi si avvale della priorità di un deposito anteriore sarà tenuto a indicare il numero di detto deposito; tale indicazione sarà pubblicata nei modi previsti dal precedente comma 2). E. – 1) Quando un disegno o modello industriale sia stato depositato in un paese in virtù di un diritto di priorità basato sul deposito di un modello di utilità, il termine di priorità sarà quello fissato per i disegni o modelli industriali. 2) È, inoltre, consentito di depositare in un paese un modello di utilità in virtù di un diritto di priorità basato sul deposito di una domanda di brevetto e viceversa. F. – Nessun paese dell’Unione potrà rifiutare una priorità o una domanda di brevetto per il motivo che il depositante rivendica priorità multiple, anche se provenienti da paesi diversi, o perché la domanda che rivendica una o più priorità contiene uno o più elementi che non erano compresi nella o nelle domande di cui la priorità è rivendicata, a condizione che, nei due casi, vi sia unità d’invenzione secondo la legge del paese. Per quanto riguarda gli elementi non compresi nella o nelle domande di cui la priorità è rivendicata, il deposito della domanda ulteriore dà luogo a un diritto di priorità nelle condizioni ordinarie. G. – 1) Se dall’esame si rileva che una domanda di brevetto è complessa, il richiedente potrà dividere la domanda in un certo numero di domande separate, conservando come data di ciascuna la data della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità. 2) Il richiedente potrà anche, di propria iniziativa, dividere la domanda di brevetto, conservando come data di ciascuna domanda separata la data della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità. Ciascun paese dell’Unione avrà la facoltà di determinare le condizioni secondo le quali tale divisione sarà autorizzata. H. – La priorità non può essere rifiutata per il motivo che alcuni elementi dell’invenzione per i quali si rivendica la priorità non figurano fra le rivendicazioni formulate nella domanda al paese di origine, purché l’insieme della documentazione relativa alla domanda stessa riveli in modo preciso detti elementi. I. – 1) Le domande di certificati d’autore d’invenzione, depositate in un paese dove i depositanti hanno il diritto di chiedere, a loro scelta, sia un brevetto sia un certificato d’autore d’invenzione, fanno nascere il diritto di priorità, istituito col presente articolo, alle stesse condizioni e con gli stessi effetti delle domande di brevetti d’invenzione. 2) Nel paese dove i depositanti hanno il diritto di chiedere, a loro scelta, sia un brevetto sia un certificato d’autore d’invenzione, il richiedente d’un certificato d’autore d’invenzione fruirà, giusta le disposizioni del presente articolo applicabili ai brevetti, del diritto di priorità fondato sul deposito di una domanda di brevetto d’invenzione, di modello d’utilità o di certificato d’autore d’invenzione.

Art. 4bis [Brevetti: indipendenza dei brevetti ottenuti per la medesima invenzione in diversi Paesi]

1) I brevetti chiesti nei diversi paesi dell’Unione da cittadini dell’Unione saranno indipendenti dai brevetti ottenuti per la stessa invenzione negli altri paesi, aderenti o no all’Unione. 2) Tale disposizione deve intendersi nel modo più assoluto, specialmente nel senso che i brevetti chiesti entro il termine di priorità sono indipendenti, sia per le cause di nullità e di decadenza che per la durata normale. 3) Essa si applica a tutti i brevetti esistenti al momento della sua entrata in vigore. 4) La stessa regola varrà nel caso di adesione di nuovi paesi, per i brevetti esistenti da una parte e dall’altra al momento dell’adesione. 5) I brevetti ottenuti col beneficio della priorità godranno, nei diversi paesi dell’Unione, di una durata uguale a quella di cui godrebbero se fossero richiesti o concessi senza il beneficio della priorità.

Art. 4ter [Brevetti: menzione dell’inventore nel brevetto]

L’inventore ha il diritto di essere indicato come tale nel brevetto.

Art. 4quater [Brevetti: brevettabilità in caso di restrizione legale della vendita]

La concessione di un brevetto non potrà essere rifiutata e un brevetto non potrà essere invalidato per il motivo che la vendita del prodotto brevettato o ottenuto mediante un procedimento brevettato, è sottoposta a restrizioni o limitazioni risultanti dalla legislazione nazionale.

Art. 5 [A. Brevetti: introduzione d’oggetti, mancanza o insufficienza d’attuazione, licenze obbligatorie. B. Disegni e modelli industriali: mancanza d’attuazione, introduzione d’oggetti. C. Marchi: mancanza d’utilizzazione, forme differenti, uso da parte di comproprietari.
D. Brevetti, modelli d’utilità, marchi, disegni e modelli industriali: contrassegni e menzioni]

A. – 1) L’introduzione, da parte del titolare del brevetto, nel paese ove questo fu concesso, di oggetti fabbricati in uno dei paesi dell’Unione, non comporterà la decadenza del brevetto. 2) Ciascuno dei paesi dell’Unione avrà la facoltà di adottare provvedimenti legislativi che prevedano la concessione di licenze obbligatorie, per prevenire gli abusi che potrebbero risultare dall’esercizio del diritto esclusivo conferito dal brevetto, per esempio per mancanza di attuazione. 3) La decadenza del brevetto potrà essere prevista solo per il caso in cui la concessione di licenze obbligatorie non sarebbe stata sufficiente per prevenire tali abusi. Nessuna azione per decadenza o per revoca di un brevetto potrà essere proposta prima che siano trascorsi due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria. 4) Una licenza obbligatoria non potrà essere domandata per mancata o insufficiente attuazione prima della scadenza di un termine di quattro anni a decorrere dal deposito della domanda di brevetto, o di tre anni a decorrere dalla concessione del brevetto, dovendo applicarsi il termine che scade più tardi; la licenza sarà rifiutata se il titolare del brevetto giustifica la sua inazione con motivi legittimi. La licenza obbligatoria sarà non esclusiva e non potrà essere trasferita, neppure sotto forma dì concessione di una sub‑licenza, che con la parte dell’impresa o dell’azienda che la utilizza. 5) Le disposizioni suddette saranno applicabili, con riserva delle modificazioni necessarie, ai modelli di utilità. B. – La protezione dei disegni e modelli industriali non è suscettibile di decadenza né per mancanza di attuazione, né per l’importazione di oggetti conformi a quelli protetti. C. – 1) Se in un paese l’utilizzazione del marchio registrato è obbligatoria, la registrazione non potrà essere annullata se non dopo trascorso un equo periodo e solo nel caso in cui l’interessato non giustifichi la causa della sua inazione. 2) L’uso di un marchio di fabbrica o di commercio da parte del proprietario, sotto una forma che differisca per alcuni elementi che non alterino il carattere distintivo del marchio nella forma in cui questo è stato registrato in un paese dell’Unione, non comporterà l’invalidazione della registrazione né diminuirà la protezione accordata al marchio. 3) L’uso simultaneo dello stesso marchio su prodotti identici o simili, da parte di stabilimenti industriali o commerciali considerati come comproprietari del marchio secondo le disposizioni della legge nazionale del paese nel quale è stata richiesta la protezione, non impedirà la registrazione né diminuirà in alcun modo la protezione accordata a detto marchio in un paese qualsiasi dell’Unione, purché tale uso non abbia per effetto d’indurre il pubblico in errore e non sia contrario all’interesse pubblico. D. – Per il riconoscimento del diritto, non sarà richiesto che il prodotto porti un contrassegno o la menzione del brevetto, del modello di utilità, della registrazione del marchio di fabbrica o di commercio, o del deposito del disegno o modello industriale.

Art. 5bis [Tutti i diritti di proprietà industriale: periodo di grazia per il pagamento di tasse e per il mantenimento dei diritti. Brevetti: rivalidazione]

1) Un periodo di grazia, non inferiore a sei mesi, sarà concesso per il pagamento delle tasse previste per il mantenimento dei diritti di proprietà industriale, mediante il versamento di una soprattassa, se la legislazione nazionale la richiede. 2) I paesi dell’Unione hanno la facoltà di prevedere la rivalidazione dei brevetti d’invenzione decaduti a seguito del mancato pagamento di tasse.

Art. 5ter [Brevetti: introduzione libera di oggetti brevettati facenti parte di strumenti di locomozione]

In ciascuno dei paesi dell’Unione non saranno considerati come lesivi dei diritti del titolare del brevetto:

  1. l’uso, a bordo di navi di altri paesi dell’Unione, di mezzi che sono oggetto del suo brevetto, nel corpo della nave, nelle macchine, attrezzi, apparecchi ed altri accessori, quando dette navi penetreranno temporaneamente o accidentalmente nelle acque del paese, purché tali mezzi vi siano impiegati esclusivamente per i bisogni della nave;
  2. l’uso di mezzi brevettati nella costruzione o nel funzionamento di strumenti di locomozione aerea o terrestre di altri paesi dell’Unione o degli accessori di tali strumenti, quando essi penetreranno temporaneamente o accidentalmente nel paese.

Art. 5quater [Brevetti: introduzione di prodotti fabbricati mediante un procedimento brevettato nel paese d’importazione]

Quando un prodotto è importato in un paese dell’Unione dove esiste un brevetto che protegge un procedimento di fabbricazione di detto prodotto, il titolare del brevetto avrà, riguardo al prodotto importato, tutti i diritti che la legislazione del paese d’importazione gli accorda, sulla base del brevetto di procedimento, riguardo ai prodotti fabbricati nel paese stesso.

Art. 5quinquies [Disegni e modelli industriali]

I disegni e modelli industriali saranno protetti in tutti i paesi dell’Unione.

Art. 6 [Marchi: condizioni di registrazione, indipendenza della protezione del marchio in diversi paesi]

1) Le condizioni di deposito e di registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio saranno stabilite in ciascun paese dell’Unione dalla sua legislazione nazionale. 2) Tuttavia, un marchio depositato da un cittadino di uno dei paesi dell’Unione in qualsiasi paese dell’Unione non potrà essere rifiutato o invalidato per il motivo che esso non sia stato depositato, registrato o rinnovato nel paese d’origine. 3) Un marchio regolarmente registrato in un paese dell’Unione sarà considerato come indipendente dai marchi registrati negli altri paesi dell’Unione, compreso il paese di origine.

Art. 6bis [Marchi: marchi notoriamente conosciuti]

1) I paesi dell’Unione s’impegnano a rifiutare o invalidare, sia d’ufficio – se la legislazione del paese lo consente – sia a richiesta dell’interessato, la registrazione e a vietare l’uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l’imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l’autorità competente del paese della registrazione o dell’uso stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione d’un marchio notoriamente conosciuto o un’imitazione atta a creare confusione con esso. 2) Un termine minimo di cinque anni decorrenti dalla data della registrazione dovrà essere concesso per richiedere la cancellazione d’un tale marchio. I paesi dell’Unione hanno la facoltà di prevedere un termine entro il quale il divieto dell’uso dovrà essere richiesto. 3) Non sarà fissato alcun termine per richiedere la cancellazione o il divieto d’uso dei marchi registrati o utilizzati in mala fede.

Art. 6ter [Marchi: divieto d’utilizzare emblemi di Stato, segni ufficiali di controllo ed emblemi di organizzazioni intergovernative]

2) Il divieto d’uso di segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia si applicherà solamente nei casi in cui i marchi, che li comprenderanno, saranno destinati a essere usati su merci dello stesso genere o di genere simile. 4) Ciascun paese dell’Unione potrà, entro il termine di dodici mesi decorrente dal ricevimento della notificazione, trasmettere, per mezzo dell’Ufficio internazionale, al paese o all’organizzazione internazionale intergovernativa interessata, le sue obiezioni eventuali. 5) Per le bandiere di Stato, le misure previste dal precedente alinea 1) si applicheranno solo ai marchi registrati dopo il 6 novembre 1925. 6) Per gli emblemi di Stato diversi dalle bandiere, per i segni e punzoni ufficiali dei paesi dell’Unione e per gli stemmi, bandiere e altri emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali intergovernative, queste disposizioni non saranno applicabili se non a marchi registrati da più di due mesi dal ricevimento della notificazione, prevista dal precedente alinea 3. 7) In caso di malafede, i paesi avranno la facoltà di far cancellare anche i marchi registrati prima del 6 novembre 1925 e relativi a emblemi di Stato, segni e punzoni. 8) I cittadini di ciascun paese che fossero autorizzati a far uso degli emblemi di Stato, segni e punzoni del loro paese, potranno usarli anche se fossero simili a quelli di un altro Paese. 9) I paesi dell’Unione s’impegnano a vietare l’uso non autorizzato, nel commercio, degli stemmi di Stato degli altri paesi dell’Unione, quando quest’uso fosse di natura tale da indurre in errore sull’origine dei prodotti. 10) Le disposizioni che precedono non fanno ostacolo all’esercizio, da parte dei paesi, della facoltà di rifiutare o d’invalidare, applicando il numero 3 della lettera B dell’Articolo 6 quinquies , i marchi contenenti, senza autorizzazione, stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato o segni e punzoni ufficiali adottati da un paese dell’Unione, nonché segni distintivi delle organizzazioni internazionali intergovernative citati nel precedente alinea 1).

  1. a. I paesi dell’Unione convengono di rifiutare o d’invalidare la registrazione e di vietare, con misure adeguate, l’utilizzazione non autorizzata dalle autorità competenti, sia come marchi di fabbrica o di commercio, sia come elementi di detti marchi, di stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato dei paesi dell’Unione, di segni e di punzoni ufficiali di controllo e di garanzia da essi adottati, nonché di qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico.
  2. Le disposizioni di cui alla precedente lettera a) si applicano ugualmente agli stemmi, alle bandiere e agli altri emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali intergovernative di cui uno o più paesi dell’Unione siano membri, ad eccezione di stemmi, bandiere ed altri emblemi, sigle o denominazioni, che siano stati già oggetto di accordi internazionali in vigore destinati a garantirne la protezione.
  3. Nessun paese dell’Unione potrà essere tenuto ad applicare le disposizioni di cui alla precedente lettera b) a danno dei titolari di diritti acquisiti in buona fede prima dell’entrata in vigore, in tale paese, della presente Convenzione. 1 paesi dell’Unione non sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui sopra quando l’uso o la registrazione previsti dalla predetta lettera a) non sia tale da suggerire, nell’apprezzamento del pubblico, un nesso tra l’organizzazione in questione e gli stemmi, bandiere, emblemi, sigle o denominazioni o se questo uso o registrazione non sia verosimilmente tale da trarre in inganno il pubblico sull’esistenza d’un nesso tra l’utente e l’organizzazione.
  1. a. Per l’applicazione di dette disposizioni, i paesi dell’Unione convengono di comunicarsi reciprocamente, per mezzo dell’Ufficio internazionale, l’elenco degli emblemi di Stato, segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia, ch’essi desiderano o desidereranno porre, in modo assoluto o entro certi limiti, sotto la protezione del presente articolo, come pure tutte le modificazioni che saranno apportate successivamente a tale elenco. Ogni paese dell’Unione metterà a disposizione del pubblico, in tempo utile, gli elenchi notificati.
  2. Tuttavia tale notificazione non è obbligatoria per le bandiere degli Stati.
  3. Le disposizioni di cui alla lettera b) alinea 1) del presente articolo si applicano solo per quegli stemmi, bandiere e altri emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali intergovernative che siano state comunicate dalle stesse ai paesi dell’Unione per mezzo dell’Ufficio internazionale.

Art. 6quater [Marchi: trasferimento del marchio]

1) Quando, in conformità della legge di un paese dell’Unione, la cessione di un marchio è valida solo se essa avviene contemporaneamente al trasferimento dell’impresa o dell’azienda alla quale il marchio appartiene, sarà sufficiente, perché questa validità sia ammessa, che la parte dell’impresa o dell’azienda situata in tale paese sia trasferita al cessionario con il diritto esclusivo di fabbricarvi o di vendervi i prodotti contraddistinti dal marchio ceduto. 2) Tale disposizione non impone ai paesi dell’Unione l’obbligo di considerare valido il trasferimento di qualsiasi marchio di cui l’uso da parte del cessionario sarebbe, in fatto, di natura a indurre il pubblico in errore, particolarmente per quanto concerne la provenienza, la natura o le qualità sostanziali dei prodotti ai quali il marchio è applicato.

Art. 6quinquies [Marchi: protezione dei marchi registrati in un paese dell’Unione negli altri paesi dell’Unione (clausola «tale e quale»)]

A. – 1) Ogni marchio dì fabbrica o di commercio, regolarmente registrato nel paese d’origine, sarà ammesso al deposito e protetto tale e quale negli altri paesi dell’Unione, con le riserve indicate nel presente articolo. Questi paesi potranno esigere, prima di procedere alla registrazione definitiva, la presentazione di un certificato di registrazione nel paese di origine, rilasciato dall’autorità competente. Non sarà richiesta alcuna legalizzazione per questo certificato. 2) Sarà considerato come paese d’origine il paese dell’Unione dove il depositante ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio, e, se non ha un tale stabilimento nell’Unione, il paese dell’Unione dove ha il suo domicilio, e, se non ha domicilio nell’Unione, il paese della sua nazionalità, nel caso che egli abbia la cittadinanza di un paese dell’Unione. È tuttavia riservata l’applicazione dell’articolo 10 bis . C. – 1) Per valutare se il marchio sia suscettibile di protezione, si dovrà tener conto di tutte le circostanze di fatto, particolarmente della durata dell’uso del marchio. 2) Non potranno essere rifiutati negli altri paesi dell’Unione i marchi di fabbrica o di commercio per il solo motivo che essi differiscono dai marchi protetti nel paese d’origine per elementi che non ne alterano il carattere distintivo e non toccano l’identità dei marchi nella forma in cui essi sono stati registrati nel detto paese d’origine. D. – Nessuno potrà beneficiare delle disposizioni del presente articolo se il marchio di cui è rivendicata la protezione non è registrato nel paese d’origine. E. – Tuttavia, in nessun caso, la rinnovazione della registrazione di un marchio nel paese di origine comporterà l’obbligo di rinnovare la registrazione negli altri paesi dell’Unione nei quali il marchio sia stato registrato. F. – Il beneficio della priorità resta acquisito ai depositi di marchi eseguiti entro il termine di cui all’articolo 4, anche quando la registrazione nel paese di origine intervenga dopo la scadenza dì tale termine.

B. – La registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio, considerati nel presente articolo, non potrà essere rifiutata o invalidata che nei casi seguenti:

  1. quando essi siano di natura tale da recare pregiudizio ai diritti acquisiti da terzi nel paese dove la protezione è richiesta;
  2. quando essi siano privi di qualsiasi carattere distintivo, ovvero composti esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire, nel commercio, per indicare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, il luogo d’origine dei prodotti o l’epoca di produzione, o siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio del paese dove la protezione è richiesta;
  3. quando essi siano contrari alla morale o all’ordine pubblico e specialmente siano di natura tale da ingannare il pubblico. Resta inteso che un marchio non potrà essere considerato contrario all’ordine pubblico per la sola ragione che esso non è conforme a qualche disposizione della legislazione sui marchi, salvo il caso in cui questa disposizione non riguardi essa stessa l’ordine pubblico.

Art. 6sexies [Marchi: marchi di servizio]

I paesi dell’Unione s’impegnano a proteggere i marchi di servizio. Essi non sono tenuti a prevedere la registrazione di tali marchi.

Art. 6septies [Marchi: registrazioni effettuate dall’agente o dal rappresentante del titolare senza l’autorizzazione di quest’ultimo]

1) Se l’agente o il rappresentante del titolare di un marchio in uno dei paesi dell’Unione domanda, senza esserne autorizzato, la registrazione a suo nome di tale marchio, in uno o più dei suddetti paesi, il titolare avrà il diritto di opporsi alla registrazione richiesta o di domandarne la cancellazione o, se la legge del paese lo permette, il trasferimento a suo favore dì detta registrazione, a meno che l’agente o rappresentante non giustifichi il proprio operato. 2) Il titolare di un marchio avrà, con le riserve di cui al precedente alinea 1), il diritto di opporsi all’utilizzazione del suo marchio da parte del proprio agente o rappresentante, se egli non abbia autorizzato tale utilizzazione. 3) Le legislazioni nazionali possono prevedere un equo termine entro il quale il titolare di un marchio dovrà far valere i diritti previsti nel presente articolo.

Art. 7 [Marchi: natura del prodotto portante il marchio]

La natura del prodotto sul quale il marchio di fabbrica o di commercio deve essere apposto non può, in nessun caso, ostacolare la registrazione del marchio.

Art. 7bis [Marchi: marchi collettivi]

1) I paesi dell’Unione s’impegnano ad ammettere al deposito e a proteggere i marchi collettivi appartenenti a collettività la cui esistenza non sia contraria alla legge del paese d’origine, anche se tali collettività non posseggano uno stabilimento industriale o commerciale. 2) Ogni paese potrà determinare le condizioni particolari secondo le quali un marchio collettivo sarà protetto e potrà rifiutarne la protezione se tale marchio è contrario al pubblico interesse. 3) Tuttavia la protezione di tali marchi non potrà essere rifiutata ad alcuna collettività la cui esistenza non sia contraria alla legge del paese d’origine, per il motivo che essa non è stabilita nel paese ove la protezione è richiesta o che non è costituita in conformità della legislazione di detto paese.

Art. 8 [Nomi commerciali]

Il nome commerciale sarà protetto in tutti i paesi dell’Unione senza obbligo di deposito o di registrazione, anche se non costituisce parte di un marchio di fabbrica o di commercio.

Art. 9 [Marchi, nomi commerciali: sequestro all’importazione, ecc., di prodotti portanti illecitamente un marchio o un nome commerciale]

1) Qualsiasi prodotto che porti illecitamente un marchio di fabbrica o di commercio o un nome commerciale, sarà sequestrato all’importazione in quei paesi dell’Unione nei quali detto marchio o nome commerciale ha diritto alla protezione legale. 2) Il sequestro sarà eseguito o nel paese dove l’illecita apposizione avrà avuto luogo, o in quello dove sarà stato importato il prodotto. 3) Il sequestro avrà luogo su richiesta del Pubblico Ministero, o di qualsiasi altra autorità competente, o di una parte interessata, persona fisica o giuridica, in conformità della legislazione interna di ciascun paese. 4) Le autorità non saranno tenute a procedere al sequestro in caso di transito. 5) Se la legislazione di un paese non ammette il sequestro all’importazione, esso sarà sostituito col divieto d’importazione o col sequestro all’interno. 6) Se la legislazione di un paese non ammette né il sequestro all’importazione, né il divieto d’importazione, né il sequestro all’interno, e in attesa che tale legislazione sia modificata in tal senso, queste misure saranno sostituite dalle azioni e dai mezzi che la legge dì detto paese accorderebbe ai nazionali in casi analoghi.

Art. 10 [Indicazioni false: sequestro all’importazione, ecc., di prodotti portanti indicazioni false relative alla provenienza dei prodotti o all’identità del produttore, ecc.]

1) Le disposizioni dell’articolo precedente saranno applicate in caso di utilizzazione diretta o indiretta di una indicazione falsa relativa alla provenienza del prodotto o all’identità del produttore, fabbricante o commerciante. 2) Sarà in ogni caso riconosciuta come parte interessata, sia essa persona fisica o giuridica, ogni produttore, fabbricante o commerciante che si occupi della produzione, della fabbricazione o del commercio del prodotto e che sia stabilito nel luogo falsamente indicato come luogo di provenienza, o nella regione ove questo luogo è situato, o nel paese falsamente indicato, o nel paese in cui è adoperata la falsa indicazione di provenienza.

Art. 10bis [Concorrenza sleale]

1) I paesi dell’Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei paesi della Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale. 2) Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale.

3) Dovranno particolarmente essere vietati:

  1. tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti o l’attività industriale o commerciale di un concorrente;
  2. le asserzioni false, nell’esercizio del commercio, tali da discreditare lo stabilimento, i prodotti o l’attività industriale o commerciale di un concorrente;
  3. le indicazioni o asserzioni il cui uso, nell’esercizio del commercio, possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l’attitudine all’uso o la quantità delle merci.

Art. 10ter [Marchi, nomi commerciali, indicazioni false, concorrenza sleale: mezzi legali di repressione; diritto di agire in via giudiziaria]

1) I paesi dell’Unione s’impegnano ad assicurare ai cittadini degli altri paesi dell’Unione i mezzi legali idonei a reprimere efficacemente tutti gli atti contemplati negli articolo 9, 10 e 10 bis . 2) Essi s’impegnano, inoltre, ad adottare provvedimenti atti a permettere a sindacati e associazioni rappresentanti gl’industriali, i produttori o i commercianti interessati e la cui esistenza non sia contraria alle leggi dei loro paesi, di agire in via giudiziaria o amministrativa per la repressione degli atti previsti negli articoli 9, 10 e 10 bis , nella misura in cui la legge del paese dove è chiesta la protezione lo consenta ai sindacati e alle associazioni del Paese stesso.

Art. 11 [Invenzioni, modelli d’utilità, disegni e modelli industriali, marchi: protezione temporanea in talune esposizioni internazionali]

1) I paesi dell’Unione accorderanno, conformemente alla loro legislazione interna, una protezione temporanea alle invenzioni brevettabili, ai modelli d’utilità, ai disegni o modelli industriali, nonché ai marchi di fabbrica o di commercio, per i prodotti che figureranno nelle esposizioni internazionali ufficiali o ufficialmente riconosciute organizzate sul territorio di uno di essi. 2) Tale protezione temporanea non prolungherà i termini dell’articolo 4. Se, più tardi, fosse rivendicato il diritto di priorità, l’Amministrazione di ciascun paese potrà far decorrere il termine dalla data d’introduzione del prodotto nell’esposizione. 3) Ciascun paese potrà esigere, come prova dell’identità dell’oggetto esposto e della data d’introduzione, i documenti giustificativi che esso stimerà necessari.

Art. 122 [Servizi nazionali speciali perla proprietà industriale]

1) Ogni paese dell’Unione si obbliga a stabilire un servizio speciale della proprietà industriale e un deposito centrale per render noti al pubblico i brevetti d’invenzione, i modelli d’utilità, i disegni o modelli industriali e i marchi di fabbrica o di commercio.

2) Questo servizio pubblicherà un periodico ufficiale, in cui sono regolarmente indicati:

  1. i nomi dei titolari dei brevetti rilasciati, con una breve designazione delle invenzioni brevettate;
  2. le riproduzioni dei marchi registrati.

Art. 13 [Assemblea dell’Unione]

6) I paesi dell’Unione che non sono membri dell’Assemblea sono ammessi alle sue riunioni come osservatori. 8) L’Assemblea adotta il suo regolamento interno.

  1. a) L’Unione ha un’Assemblea composta dei paesi dell’Unione vincolati dagli articoli 13 a 17.
  2. Il Governo di ogni paese è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
  3. Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha designata.
  4. a) L’Assemblea:i)tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell’Unione e l’applicazione della presente Convenzione;ii)impartisce all’Ufficio internazionale della proprietà intellettuale (denominato in seguito «Ufficio internazionale») contemplato dalla Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale3 (denominato in seguito «Organizzazione») le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei paesi dell’Unione che non sono vincolati dagli articoli 13 a 17;iii)esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale dell’Organizzazione relative all’Unione e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell’Unione;iv)elegge i membri del Comitato esecutivo dell’Assemblea;v)esamina ed approva le relazioni e le attività del suo Comitato esecutivo e gli impartisce direttive;vi)stabilisce il programma, adotta il bilancio preventivo biennale4 dell’Unione e ne approva i conti di chiusura;vii)adotta il regolamento finanziario dell’Unione;viii)crea i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell’Unione;ix)decide quali paesi non membri dell’Unione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori;x)adotta le modificazioni degli articoli 13 a 17;xi)intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell’Unione;xii)svolge qualsiasi altro compito che la presente Convenzione comporta;xiii)esercita, ove li abbia accettati, i diritti che le vengono conferiti dalla Convenzione istitutiva dell’Organizzazione.
  5. L’Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall’Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
  6. a) Riservate le disposizioni del comma b), un delegato può rappresentare un solo paese.
  7. I paesi dell’Unione riuniti, in virtù di un accordo particolare, in un ufficio comune, avente per ciascuno di essi il carattere di servizio nazionale speciale della proprietà industriale di cui all’articolo 12, possono essere globalmente rappresentati nella discussione da uno solo di essi.
  8. a) Ciascun paese membro dell’Assemblea dispone di un voto.
  9. La metà dei paesi membri dell’Assemblea costituisce il quorum.
  10. Nonostante le disposizioni del comma b, qualora il numero dei paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei paesi membri dell’Assemblea, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell’Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: l’Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai paesi membri dell’Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.
  11. Riservate le disposizioni dell’articolo 17.2), l’Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
  12. L’astensione non è considerata voto.
  13. a) Riservato il comma b), un delegato può votare soltanto a nome di un paese.
  14. I paesi dell’Unione di cui all’alinea 3) b), devono provvedere, di norma, a farsi rappresentare alle sessioni dell’Assemblea dalle loro proprie delegazioni. Tuttavia, uno dei paesi suddetti, che, per motivi eccezionali, non possa farsi rappresentare dalla propria delegazione, può conferire alla delegazione d’un altro di questi paesi la facoltà di votare a suo nome; resta però inteso che una delegazione può votare, per procura, a nome di un solo paese. Tale facoltà dev’essere oggetto di un atto firmato dal capo dello Stato o dal ministro competente.
  1. a) L’Assemblea si riunisce una volta ogni due5 anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l’Assemblea generale dell’Organizzazione.
  2. L’Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta del Comitato esecutivo o di un quarto dei paesi membri dell’Assemblea.

Art. 14 [Comitato esecutivo]

1) L’Assemblea ha un Comitato esecutivo. 3) Il numero dei paesi membri del Comitato esecutivo corrisponde al quarto del numero dei paesi membri dell’Assemblea. Nel calcolo dei seggi da occupare, il resto della divisione per quattro non è preso in considerazione. 4) Eleggendo i membri del Comitato esecutivo, l’Assemblea, deve tener conto di un’equa ripartizione geografica e della necessità, per i paesi partecipi degli Accordi particolari stipulabili in relazione all’Unione, di far parte del Comitato esecutivo. 9) I paesi dell’Unione che non siano membri dei Comitato esecutivo sono ammessi alle riunioni come osservatori. 10) Il Comitato esecutivo adotta il suo regolamento interno.

  1. a) Il Comitato esecutivo è composto dei paesi eletti dall’Assemblea tra i propri membri. Inoltre, riservate le disposizioni dell’articolo 16.7) b), il paese sul cui territorio l’Organizzazione ha sede dispone, ex officio, di un seggio nel Comitato.
  2. Il Governo di ogni paese membro del Comitato esecutivo è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
  3. Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha designata.
  1. a) I membri del Comitato esecutivo sono in funzione dalla chiusura della sessione dell’Assemblea che li ha eletti fino al termine della successiva sessione ordinaria dell’Assemblea.
  2. I membri del Comitato esecutivo sono rieleggibili nel limite massimo dei due terzi di essi.
  3. L’Assemblea stabilisce le modalità d’elezione e rielezione dei membri del Comitato esecutivo.
  4. a) Il Comitato esecutivo:i)prepara il progetto d’ordine del giorno dell’Assemblea;ii)sottopone all’Assemblea delle proposte relative ai. progetti del programma e del bilancio preventivo biennale6 dell’Unione preparati dal Direttore generale;iii)7...iv)sottopone all’Assemblea, con gli opportuni commenti, le relazioni periodiche del Direttore generale e i rapporti annuali di verifica dei conti;v)prende qualsiasi provvedimento utile per l’esecuzione, da parte del Direttore generale, del programma dell’Unione, giusta le decisioni dell’Assemblea e tenendo conto delle circostanze createsi nell’intervallo tra due sessioni ordinarie della medesima;vi)svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti nel quadro della presente Convenzione.
  5. Il Comitato esecutivo statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall’Organizzazione, previa consultazione del Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
  6. a) Il Comitato esecutivo si riunisce una volta all’anno in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale, per quanto possibile nel medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
  7. Il Comitato esecutivo è convocato in sessione straordinaria dal Direttore generale sia per iniziativa di quest’ultimo sia a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri.
  8. a) Ciascun paese membro del Comitato esecutivo dispone di un voto.
  9. La metà dei paesi membri del Comitato esecutivo costituisce il quorum.
  10. Le decisioni sono prese alla maggioranza semplice dei voti espressi.
  11. L’astensione non è considerata voto.
  12. Un delegato può rappresentare un solo paese e votare soltanto a nome di esso.

Art. 15 [Ufficio internazionale]

2) L’Ufficio internazionale raccoglie e pubblica le informazioni relative alla protezione della proprietà industriale. Ciascun paese dell’Unione comunica, il più presto possibile, all’Ufficio internazionale il testo di ogni nuova legge e ogni altro atto ufficiale relativi alla protezione della proprietà industriale. Inoltre, esso fornisce all’Ufficio internazionale le pubblicazioni dei suoi servizi della proprietà industriale che riguardano direttamente la protezione della proprietà industriale e presentano, per l’Ufficio internazionale, un interesse per le sue attività. 3) L’Ufficio internazionale pubblica una rivista mensile. 4) L’Ufficio internazionale fornisce, a qualsiasi paese dell’Unione che ne faccia richiesta, informazioni sulle questioni relative alla protezione della proprietà industriale. 5) L’Ufficio internazionale conduce studi e presta servizi destinati a facilitare la protezione della proprietà industriale. 6) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea, del Comitato esecutivo e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d’ufficio, segretario di questi organi. 8) L’Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

  1. a) I compiti amministrativi spettanti all’Unione sono svolti dall’Ufficio internazionale, che succede all’Ufficio dell’Unione, riunito all’Ufficio dell’Unione istituito dalla Convenzione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche8.
  2. L’Ufficio internazionale funge in particolare da segreteria dei diversi organi dell’Unione.
  3. Il Direttore generale dell’Organizzazione è il più alto funzionario della Unione e la rappresenta.
  1. a) L’Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell’Assemblea e in collaborazione col Comitato esecutivo, le, conferenze di revisione delle disposizioni della Convenzione, eccettuate quelle degli articoli 13 a 17.
  2. L’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.
  3. Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.

Art. 16 [Finanze]

2) Il bilancio dell’Unione è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall’Organizzazione. 5) L’ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all’Assemblea e al Comitato esecutivo. 8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più paesi dell’Unione oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall’Assemblea.

  1. a) L’Unione ha un bilancio preventivo.
  2. Il bilancio preventivo dell’Unione comprende gli introiti e le spese proprie dell’Unione, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell’Organizzazione.
  3. Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all’Unione bensì anche a un’altra o ad altre Unioni amministrate dal l’Organizzazione. Il contributo dell’Unione a tali spese comuni è proporzionale all’interesse che dette spese presentano per essa.

3) Il bilancio dell’Unione è finanziato dalle seguenti risorse:

  1. i contributi dei paesi dell’Unione;
  2. le tasse e le somme riscosse per servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione;
  3. il ricavo della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale concernenti l’Unione, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
  4. i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
  5. le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.
  6. a) Per determinare la loro quota contributiva al bilancio, i paesi dell’Unione si ripartiscono in sette classi, e pagano contributi annui in rapporto al seguente numero di unità:Classe I25Classe II20Classe III15Classe IV10Classe V5Classe VI3Classe VII1
  7. Salvo che non l’abbia già fatto, ciascun paese indica, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o d’adesione, in quale delle classi suindicate desidera essere collocato. Esso conserva nondimeno la facoltà di cambiare classe; tuttavia, se sceglie una classe inferiore, lo deve comunicare all’Assemblea in occasione di una delle sue sessioni ordinarie. Il cambiamento di classe prenderà effetto all’inizio dell’anno civile successivo a tale sessione.
  8. Il rapporto tra l’ammontare del contributo annuo di ciascun paese e il totale dei contributi annui al bilancio dell’Unione pagati da questi paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui il paese è collocato e il numero totale di unità dell’insieme dei paesi.
  9. I contributi sono esigibili al l° gennaio di ogni anno.
  10. Un paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell’Unione di cui è membro, se l’ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale paese può essere autorizzato a conservare l’esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché quest’ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.
  11. Qualora il bilancio non sia ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell’anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.
  1. a) L’Unione possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun paese dell’Unione. Se il fondo diviene insufficiente, l’Assemblea ne decide l’aumento.
  2. L’ammontare del pagamento iniziale di ciascun paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del paese per l’anno in cui il fondo di cassa è costituito o l’aumento è deciso.
  3. La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall’Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
  4. a) L’Accordo di sede concluso con il paese sul cui territorio l’Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo paese conceda delle anticipazioni. L’ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo paese e l’Organizzazione. Finché dura il suo obbligo di concedere anticipazioni, il Paese dispone ex officio d’un seggio in seno al Comitato esecutivo.
  5. Il paese contemplato nel comma a) e l’Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l’impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell’anno in cui è stata notificata.

Art. 17 [Modificazione degli articoli 13 a 17]

1) Proposte di modificazione degli articoli 13, 14, 15, 16 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun paese membro dell’Assemblea, dal Comitato esecutivo o dal Direttore generale. Questo comunica le proposte ai paesi membri dell’Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all’esame dell’Assemblea. 2) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1) va adottata dall’Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell’articolo 13 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi. 3) Ogni modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d’accettazione, effettuate conformemente alle loro. regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei paesi che erano membri dell’Assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i paesi che sono membri dell’Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei paesi dell’Unione vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.

Art. 18 [Revisione degli articoli 1 a 12 e 18 a 30]

1) La presente Convenzione sarà sottoposta a revisioni, allo scopo di introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell’Unione. 2) A tal fine, delle conferenze avranno luogo, successivamente, in uno dei paesi dell’Unione, tra i delegati dei paesi stessi. 3) Le modificazioni degli articoli 13 a 17 sono rette dalle disposizioni dell’articolo 17.

Art. 19 [Accordi particolari]

I paesi dell’Unione si riservano il diritto di concludere tra loro accordi particolari per la protezione della proprietà industriale, in armonia con le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 20 [Ratifica o adesione da parte dei paesi dell’Unione; entrata in vigore]

3) Nei riguardi di ciascun paese dell’Unione che depositi uno strumento di ratifica o d’adesione, gli articoli 18 a 30 entrano in vigore il giorno in cui uno qualunque dei gruppi di articoli indicati all’alinea 1) b) entra in vigore per questo paese in conformità all’alinea 2) a) b) o c).

  1. a) Ciascuno dei paesi dell’Unione può ratificare il presente Atto, se lo ha firmato, oppure aderirvi. Gli strumenti di ratifica o d’adesione vanno depositati presso il Direttore generale.
  2. Ciascun paese dell’Unione può dichiarare, nello strumento di ratifica o di adesione, che la sua ratifica o adesione non è applicabile:i)agli articoli 1 a 12, oii)agli articoli 13 a 17.
  3. Ciascun paese dell’Unione che, in conformità al comma b), abbia escluso dagli effetti della ratifica o dell’adesione uno dei gruppi d’articoli indicati nel detto comma può nondimeno dichiarare, in qualsiasi momento, che estende gli effetti della ratifica o dell’adesione al gruppo così escluso. Tale dichiarazione va depositata presso il Direttore generale.
  4. a) Gli articoli 1 a 12 entrano in vigore, nei riguardi dei dieci primi paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o d’adesione senza fare la dichiarazione permessa dall’alinea 1) b) i), tre mesi dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o d’adesione.
  5. Gli articoli 13 a 17 entrano in vigore, nei riguardi dei dieci primi paesi dell’Unione che hanno depositato strumenti di ratifica o d’adesione senza fare la dichiarazione permessa all’alinea 1) b) ii), tre mesi dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o d’adesione.
  6. Riservata l’entrata in vigore iniziale, giusta le disposizioni dei commi a) e b), di ciascuno dei due gruppi di articoli definiti all’alinea 1) b) i) e ii), e riservate le disposizioni dell’alinea 1) b), gli articoli 1 a 17 entrano in vigore, nei riguardi di qualsiasi paese dell’Unione non contemplato nei comma a) e b), il quale depositi uno strumento di ratifica o d’adesione, come anche nei riguardi di qualsiasi paese dell’Unione il quale depositi una dichiarazione secondo l’alinea 1) c), tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale di tale deposito, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento o nella dichiarazione depositata. In quest’ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto paese, alla data indicata.

Art. 21 [Adesione da parte dei paesi estranei all’Unione; entrata in vigore]

1) Qualsiasi paese estraneo all’Unione può aderire al presente Atto e divenire così membro dell’Unione. Gli strumenti d’adesione vanno depositati presso il Direttore generale. 3) Nei riguardi di qualsiasi paese estraneo all’Unione il quale abbia depositato il suo strumento d’adesione dopo l’entrata in vigore del presente Atto nel suo complesso, o meno di un mese prima, l’Atto entra in vigore tre mesi dopo la data in cui l’adesione è stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento d’adesione. In quest’ultimo caso, il presente Atto entra in vigore nei riguardi di questo paese alla data indicata.

  1. a) Nei riguardi di qualsiasi paese estraneo all’Unione il quale abbia depositato il suo strumento d’adesione un mese o più prima dell’entrata in vigore delle disposizioni del presente Atto, quest’ultimo entra in vigore alla data in cui le disposizioni sono entrate in vigore per la prima volta in applicazione dell’articolo 20.2) a) o b), salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento d’adesione; tuttavia:i)se gli articoli 1 a 12 non sono entrati in vigore a questa data, tale paese sarà vincolato, durante l’interinato precedente l’entrata in vigore di queste disposizioni, e in sostituzione di esse, dagli articoli 1 a 12 dell’Atto di Lisbona9;iise gli articoli 13 a 17 non sono entrati in vigore a questa data, tale paese sarà vincolato, durante l’interinato precedente l’entrata in vigore di queste disposizioni, e in sostituzione di esse, dagli articoli 13 e 14.3), 4) e 5) dell’Atto di Lisbona.
  2. Se un paese indica una data posteriore nel suo strumento d’adesione, il presente Atto entra in vigore nei suoi riguardi alla data indicata.
  3. Nei riguardi di qualsiasi paese estraneo all’Unione il quale abbia depositato il suo strumento d’adesione in data posteriore all’entrata in vigore d’un solo gruppo di articoli del presente Atto o a una data che la precede di meno di un mese, l’Atto entra in vigore, riservato quanto è previsto nel comma a), tre mesi dopo la data in cui l’adesione è stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento d’adesione. In quest’ultimo caso, il presente Atto entra in vigore nei riguardi di questo paese alla data indicata.

Art. 22 [Effetti della ratifica o dell’adesione]

1) Riservate le possibili eccezioni previste negli articoli 20.1) b) e 28.2), la ratifica o l’adesione implica, di pieno diritto, l’accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Atto.

Art. 23 [Adesione ad Atti anteriori]

L’entrata in vigore del presente Atto nel suo complesso preclude ad ogni paese l’adesione ad Atti anteriori della presente Convenzione.

Art. 24 [Territori]

1) Ciascun paese può dichiarare nel suo strumento di ratifica o d’adesione, o notificare per iscritto al Direttore generale in qualsiasi ulteriore momento, che la presente Convenzione è applicabile a tutti o a parte dei territori, designati nella dichiarazione o nella notificazione, dei quali esso cura le relazioni con l’estero. 2) Il paese che ha fatto una tale dichiarazione o una tale notificazione può, in qualsivoglia momento, notificare al Direttore generale che la presente Convenzione cessa di essere applicabile a tutti o a parte dei predetti territori.

  1. a) Ogni dichiarazione fatta in forza dell’alinea 1) prende effetto alla data stessa della ratifica o dell’adesione nel cui strumento sia inclusa, mentre ogni notificazione fatta in forza dei medesimo alinea prende effetto tre mesi dopo essere stata notificata dal Direttore generale.
  2. Ogni notificazione effettuata in forza dell’alinea 2) prende effetto dodici mesi dopo che il Direttore generale l’ha ricevuta.

Art. 25 [Applicazione della Convenzione sul piano nazionale]

1) Ogni paese partecipe della presente Convenzione s’impegna di adottare, conformemente alla propria costituzione, i provvedimenti necessari per assicurare l’applicazione della Convenzione stessa. 2) Resta inteso che dal momento in cui deposita lo strumento di ratifica o d’adesione, un paese dev’essere in grado, giusta la propria legislazione interna, di attuare le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 26 [Denuncia]

1) La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limitazioni di durata. 2) Ciascun paese potrà denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia di tutti gli Atti anteriori e avrà effetto solo nei riguardi del paese che l’avrà fatta, la Convenzione rimanendo in vigore per gli altri paesi dell’Unione. 3) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la notificazione. 4) La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non potrà essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il paese è divenuto membro dell’Unione.

Art. 27 [Applicazione degli atti anteriori]

1) Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i paesi ai quali si applica e nella misura in cui esso è applicabile, la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 10 e gli Atti che l’hanno successivamente riveduta 11 . 3) I paesi estranei all’Unione che aderiscono al presente Atto, lo applicano nei riguardi di ogni paese dell’Unione il quale non ne sia partecipe o, pur essendolo, abbia fatto la dichiarazione prevista nell’articolo 20.1) b) i). Tali paesi ammettono che il paese dell’Unione considerato, nelle sue relazioni con essi, applichi le disposizioni del più recente Atto di cui sia partecipe.

  1. a) Nei riguardi dei paesi ai quali il presente Atto non è applicabile o lo è solo in parte, ma ai quali è invece applicabile l’Atto di Lisbona del 31 ottobre 195812, quest’ultimo rimane in vigore nel suo complesso oppure nella misura in cui il presente Atto non lo sostituisce in virtù dell’aliena 1).
  2. Nei riguardi dei paesi ai quali non sono applicabili né il presente Atto, né parti di esso, né l’Atto di Lisbona, rimane in vigore l’Atto di Londra del 2 giugno 193413 nel suo complesso oppure nella misura in cui il presente Atto non lo sostituisce in virtù dell’alinea 1).
  3. Nei riguardi dei paesi ai quali non sono applicabili né il presente Atto, né parti di esso, né l’Atto di Lisbona, né l’Atto di Londra, rimane in vigore l’Atto dell’Aia del 6 novembre 192514, nel suo complesso oppure nella misura in cui il presente Atto non lo sostituisce in virtù dell’alinea 1).

Art. 28 [Controversie]

1) Ogni controversia tra due o più paesi dell’Unione relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati, potrà venir deferita, da uno qualunque dei paesi interessati, alla Corte Internazionale di Giustizia mediante una richiesta conforme agli Statuti della Corte 15 , a meno che i paesi interessati non concordino altro modo per dirimerla. L’Ufficio internazionale dovrà, ad opera del paese attore, essere informato del deferimento della controversia alla Corte e ne darà notizia agli altri paesi dell’Unione. 2) Ogni paese può, al momento della firma del presente Atto o del deposito del suo strumento di ratifica o d’adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dell’alinea 1). Per quanto concerne le controversie tra un tale paese e qualsiasi altro paese dell’Unione, le disposizioni dell’alinea 1) non sono applicabili. 3) Ogni paese che abbia fatto una dichiarazione in conformità alle disposizioni dell’alinea 2) può, in qualsiasi momento, ritirarla mediante notificazione indirizzata al Direttore generale.

Art. 29 [Firma, lingue, funzioni del depositario]

2) Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968. 3) Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i paesi dell’Unione e al Governo di ogni altro paese che ne faccia domanda. 4) Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 5) Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i paesi dell’Unione le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d’adesione, le dichiarazioni incluse in questi strumenti o fatte in applicazione dell’articolo 20.1) c), l’entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce notificate e le notificazioni fatte in applicazione dell’articolo 24.

  1. a) Il presente Atto è firmato in un solo esemplare in lingua francese e depositato presso il Governo della Svezia.
  2. Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle lingue tedesca, inglese, spagnola, italiana, portoghese, russa e nelle altre lingue che l’Assemblea dovesse indicare.
  3. In caso di contestazione circa l’interpretazione dei diversi testi, fa fede il testo francese.

Art. 30 [Disposizioni transitorie]

1) Fino all’entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all’Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all’Ufficio dell’Unione o al suo Direttore. 2) I paesi dell’Unione che non sono vincolati dagli articoli 13 a 17 possono, durante cinque anni dall’entrata in vigore della Convenzione che istituisce l’Organizzazione 16 , esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli articoli 13 a 17 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni paese che intende valersi di questa facoltà, depositerà a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali paesi sono ritenuti membri dell’Assemblea fino allo scadere del detto periodo. 3) Fintanto che tutti i paesi dell’Unione non siano divenuti membri dell’Organizzazione, l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione funge ugualmente da Ufficio dell’Unione e il suo Direttore generale da Direttore di questo Ufficio. 4) Allorché tutti i paesi dell’Unione saranno divenuti membri dell’Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell’Ufficio dell’Unione saranno trasferiti all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato il presente Atto.

Fatto a Stoccolma, il 14 luglio 1967.

(Seguono le firme)

0.232.04

Campo d’applicazione il 9 gennaio 202417

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

14 febbraio

2017 A

14 maggio

2017

Albania

4 luglio

1995 A

4 ottobre

1995

Algeria*

16 gennaio

1975

20 aprile

1975

Andorra

2 marzo

2004 A

2 giugno

2004

Angola

27 settembre

2007 A

27 settembre

2007

Antigua e Barbuda

17 dicembre

1999 A

17 marzo

2000

Arabia Saudita

11 dicembre

2003 A

11 marzo

2004

Argentina a

8 luglio

1980 A

8 ottobre

1980

Armenia*

17 maggio

1994 S

25 dicembre

1991

Australia

10 maggio

1972 A

25 agosto

1972a

26 giugno

1975

27 settembre

1975b

Austria

11 maggio

1973

18 agosto

1973

Azerbaigian

25 settembre

1995 A

25 dicembre

1995

Bahamas a

7 dicembre

1976 A

10 marzo

1977

Bahrein

29 luglio

1997 A

29 ottobre

1997

Bangladesh*

29 novembre

1990 A

3 marzo

1991

Barbados

12 dicembre

1984 A

12 marzo

1985

Belarus*

14 aprile

1993 S

25 dicembre

1991

Belgio

31 ottobre

1974

12 febbraio

1975

Belize

17 marzo

2000 A

17 giugno

2000

Benin

9 dicembre

1974 A

12 marzo

1975

Bhutan

4 maggio

2000 A

4 agosto

2000

Bolivia

4 agosto

1993 A

4 novembre

1993

Bosnia e Erzegovina

2 giugno

1993 S

6 marzo

1992

Botswana

15 gennaio

1998 A

15 aprile

1998

Brasile*

20 dicembre

1974

24 marzo

1975a

24 agosto

1992

24 novembre

1992b

Brunei

17 novembre

2011 A

17 febbraio

2012

Bulgaria c

19 febbraio

1970

27 maggio

1970

Burkina Faso

23 maggio

1975 A

2 settembre

1975

Burundi

31 maggio

1977 A

3 settembre

1977

Cambogia

22 giugno

1998 A

22 settembre

1998

Camerun

17 gennaio

1975

20 aprile

1975

Canada

26 marzo

1970 A

7 luglio

1970a

26 febbraio

1996

26 maggio

1996b

Capo Verde

6 aprile

2022 A

6 luglio

2022

Ceca, Repubblica

18 dicembre

1992 S

1° gennaio

1993

Ciad

26 giugno

1970 A

26 settembre

1970

Cile

13 marzo

1991 A

14 giugno

1991

Cina*

19 dicembre

1984 A

19 marzo

1985

Hong Kong d

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao e

30 novembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

21 dicembre

1983 A

3 aprile

1984

Colombia

3 giugno

1996 A

3 settembre

1996

Comore

3 gennaio

2005 A

5 aprile

2005

Congo (Brazzaville)

2 settembre

1975 A

5 dicembre

1975

Congo (Kinshasa)

28 ottobre

1974 A

31 gennaio

1975

Corea (Nord)

7 marzo

1980 A

10 giugno

1980

Corea (Sud)

1° febbraio

1980 A

4 maggio

1980

Costa Rica

28 luglio

1995 A

31 ottobre

1995

Côte d’Ivoire

1° febbraio

1974

4 maggio

1974

Croazia

28 luglio

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba*

27 dicembre

1974

8 aprile

1975

Danimarca c

26 gennaio

1970

26 aprile

1970

Isole Faeröer

6 maggio

1971

6 agosto

1971

Dominica

7 maggio

1999 A

7 agosto

1999

Ecuador*

22 marzo

1999 A

22 giugno

1999

Egitto*

3 dicembre

1974 A

6 marzo

1975

El Salvador

18 novembre

1993 A

19 febbraio

1994

Emirati Arabi Uniti

19 giugno

1996 A

19 settembre

1996

Estonia

24 maggio

1994 A

24 agosto

1994

Eswatini

12 febbraio

1991 A

12 maggio

1991

Figi*

19 ottobre

2023 A

19 gennaio

2024

Filippine a

14 aprile

1980

16 luglio

1980

Finlandia

8 giugno

1970

15 settembre

1970a

17 luglio

1975

21 ottobre

1975b

Francia

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Guadalupa

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Guayana francese

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Isole Wallis e Futuna

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Martinica

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Nuova Caledonia

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Polinesia francese

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Riunione

2 maggio

1975

12 agosto

1975

St. Pierre e Miquelon

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Territori Australi e Antartici
Francesi

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Gabon

6 marzo

1975

10 giugno

1975

Gambia

21 ottobre

1991 A

21 gennaio

1992

Georgia*

18 gennaio

1994 S

25 dicembre

1991

Germania

19 giugno

1970

19 settembre

1970

Ghana

28 giugno

1976 A

28 settembre

1976

Giamaica

24 settembre

1999 A

24 dicembre

1999

Giappone

20 gennaio

1975

24 aprile

1975a

20 giugno

1975

1°ottobre

1975b

Gibuti

13 febbraio

2002 A

13 maggio

2002

Giordania

12 aprile

1972 A

17 luglio

1972

Grecia

12 aprile

1976

15 luglio

1976

Grenada

22 giugno

1998 A

22 settembre

1998

Guatemala*

18 maggio

1998 A

18 agosto

1998

Guinea

30 ottobre

1981 A

5 febbraio

1982

Guinea equatoriale

26 marzo

1997 A

26 giugno

1997

Guinea-Bissau

28 marzo

1988 A

28 giugno

1988

Guyana

25 luglio

1994 A

25 ottobre

1994

Haiti

2 agosto

1983 A

3 novembre

1983

Honduras

3 novembre

1993 A

4 febbraio

1994

India*

7 settembre

1998 A

7 dicembre

1998

Indonesia*

18 settembre

1979

20 dicembre

1979a

5 giugno

1997

5 settembre

1997b

Iran*

12 dicembre

1998

12 marzo

1999

Iraq*

21 ottobre

1975 A

24 gennaio

1976

Irlanda c

27 marzo

1968

26 aprile

1970

Islanda

28 settembre

1984

28 dicembre

1984a

23 dicembre

1994

9 aprile

1995b

Israele c

30 luglio

1969

26 aprile

1970

Italia

20 gennaio

1977

24 aprile

1977

Kazakstan*

16 febbraio

1993 S

25 dicembre

1991

Kenya

5 luglio

1971

26 ottobre

1971

Kirghizistan*

14 febbraio

1994 S

25 dicembre

1991

Kiribati

5 novembre

2021 A

5 febbraio

2022

Kuwait

2 settembre

2014 A

2 dicembre

2014

Laos*

8 luglio

1998 A

8 ottobre

1998

Lesotho*

27 giugno

1989 A

28 settembre

1989

Lettonia

7 giugno

1993 A

7 settembre

1993

Libano* a

30 settembre

1986 A

30 dicembre

1986

Liberia

27 maggio

1994 A

27 agosto

1994

Libia*

28 giugno

1976 A

28 settembre

1976

Liechtenstein

21 febbraio

1972

25 maggio

1972

Lituania

21 febbraio

1994 A

22 maggio

1994

Lussemburgo

19 dicembre

1974

24 marzo

1975

Macedonia del Nord

23 luglio

1993 S

8 settembre

1991

Madagascar

3 gennaio

1972

10 aprile

1972

Malawi

11 marzo

1970 A

25 giugno

1970

Malaysia

23 giugno

1988 A

1° gennaio

1989

Mali

14 ottobre

1982 A

1° marzo

1983

Malta* a

7 settembre

1977 A

12 dicembre

1977

Marocco

27 aprile

1971

6 agosto

1971

Mauritania

17 giugno

1976 A

21 settembre

1976

Maurizio

21 giugno

1976 A

24 settembre

1976

Messico

21 aprile

1976 A

26 luglio

1976

Moldova*

3 giugno

1993 S

25 dicembre

1991

Monaco

27 giugno

1975

4 ottobre

1975

Mongolia*

16 gennaio

1985 A

21 aprile

1985

Montenegro

4 dicembre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

9 aprile

1998 A

9 luglio

1998

Namibia

29 dicembre

2003 A

1° gennaio

2004

Nepal

22 marzo

2001 A

22 giugno

2001

Nicaragua*

3 aprile

1996 A

3 luglio

1996

Niger

6 dicembre

1974

6 marzo

1975

Norvegia

8 marzo

1974

13 giugno

1974

Nuova Zelanda a b

14 marzo

1984 A

20 giugno

1984

Isole Cook a

14 marzo

1984 A

20 giugno

1984

Niue a

14 marzo

1984 A

20 giugno

1984

Tokelau a

14 marzo

1984 A

20 giugno

1984

Oman*

14 aprile

1999 A

14 luglio

1999

Paesi Bassi

9 ottobre

1974

10 gennaio

1975

Aruba

9 ottobre

1974

10 gennaio

1975

Curaçao

9 ottobre

1974

10 gennaio

1975

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba

9 ottobre

1974

10 gennaio

1975

Sint Maarten

9 ottobre

1974

10 gennaio

1975

Pakistan

22 aprile

2004 A

22 luglio

2004

Panama

19 luglio

1996 A

19 ottobre

1996

Papua Nuova Guinea

15 marzo

1999 A

15 giugno

1999

Paraguay

25 febbraio

1994 A

28 maggio

1994

Perù

11 gennaio

1995 A

11 aprile

1995

Polonia

23 dicembre

1974

24 marzo

1975

Portogallo

27 gennaio

1975

30 aprile

1975

Qatar

5 aprile

2000 A

5 luglio

2000

Regno Unito c

26 febbraio

1969

26 aprile

1970

Gibilterra

1° ottobre

2020

1° gennaio

2021

Guernesey

13 agosto

2020

13 novembre

2020

Isola di Man

27 luglio

1983

29 ottobre

1983

Jersey

13 agosto

2020

13 novembre

2020

Rep. Centrafricana

23 maggio

1978

5 settembre

1978

Romania* c

28 febbraio

1969

26 aprile

1970

Ruanda

3 novembre

1983 A

1° marzo

1984

Russia* c

4 dicembre

1968

26 aprile

1970

Saint Kitts e Nevis

3 gennaio

1995 A

9 aprile

1995

Saint Lucia*

9 marzo

1995 A

9 giugno

1995

Saint Vincent e Grenadine

29 maggio

1995 A

29 agosto

1995

Samoa

21 giugno

2013 A

21 settembre

2013

San Marino

26 marzo

1991 A

26 giugno

1991

Santa Sede

20 gennaio

1975

24 aprile

1975

São Tomé e Príncipe

12 febbraio

1998 A

12 maggio

1998

Seicelle

7 agosto

2002 A

7 novembre

2002

Senegal c

19 settembre

1968

26 aprile

1970

Serbia

14 giugno

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

17 marzo

1997 A

17 giugno

1997

Singapore

23 novembre

1994 A

23 febbraio

1995

Siria*

13 settembre

2002 A

13 dicembre

2002

Slovacchia

30 dicembre

1992 S

1° gennaio

1993

Slovenia

12 giugno

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

10 gennaio

1972

14 aprile

1972

Sri Lanka a

20 giugno

1978 A

23 settembre

1978

Stati Uniti*

25 maggio

1970

5 settembre

1970a

22 maggio

1973

25 agosto

1974b

Sudafrica*

23 dicembre

1974

24 marzo

1975

Sudan

16 gennaio

1984 A

16 aprile

1984

Suriname

16 novembre

1976 S

25 novembre

1975

Svezia

12 agosto

1969

26 aprile

1970a

7 luglio

1970

9 ottobre

1970b

Svizzera c

26 gennaio

1970

26 aprile

1970

Tagikistan*

14 febbraio

1994 S

25 dicembre

1991

Tanzania a

30 settembre

1983 A

30 dicembre

1983

Thailandia*

2 maggio

2008 A

2 agosto

2008

Togo

28 gennaio

1975 A

30 aprile

1975

Tonga

14 marzo

2001 A

14 giugno

2001

Trinidad e Tobago

16 maggio

1988 A

16 agosto

1988

Tunisia*

7 gennaio

1976

12 aprile

1976

Turchia

12 febbraio

1976 A

16 maggio

1976a

1° novembre

1994

1° febbraio

1995b

Turkmenistan*

1° marzo

1995 S

25 dicembre

1991

Ucraina*

21 settembre

1992 S

25 dicembre

1991

Uganda

18 luglio

1973 A

20 ottobre

1973

Ungheria* c

18 dicembre

1969

26 aprile

1970

Uruguay

21 settembre

1979 A

28 dicembre

1979

Uzbekistan*

18 agosto

1993 S

25 dicembre

1991

Venezuela

9 giugno

1995 A

12 settembre

1995

Vietnam* f

7 aprile

1981

2 luglio

1976

Yemen*

15 novembre

2006 A

15 febbraio

2007

Zambia a

14 febbraio

1977 A

14 maggio

1977

Zimbabwe

29 settembre

1981 A

30 dicembre

1981

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI): www.wipo.int > Français > Trouver et découvrir > Traités administrés par l’OMPI > Convention de Paris oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. Ratificazione degli art. 13–30.
  4. Ratificazione degli art. 1–12.
  5. Giusta l’art. 20.2) a) della Conv., gli art. l-12 sono entrati in vigore per questo Stato il
    26 apr. 1970 (tre mesi dopo il deposito del decimo istrumento di ratifica o d’adesione) oppure il 19 mag. 1970 (tre mesi dopo l’undicesimo istrumento di ratifica o d’adesione) a seconda se esso ammette o non la validità d’adesione della Repubblica democratica tedesca, all’epoca contestata. Gli art. 13–30 della Conv. sono entrati in vigore per questo Stato il 26 apr. 1970.
  6. Dal 16 nov. 1977 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.
    In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
  7. In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 30 nov. 1999, la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.
  8. Dichiarazione d’applicazione.