Ogni prodotto che porti una falsa indicazione di provenienza, in cui uno dei paesi ai quali si applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come paese o come luogo d’origine, sarà sequestrato all’importazione in ciascuno dei detti paesi.
Il sequestro sarà eseguito anche nel paese in cui la falsa indicazione di provenienza sarà stata apposta, o in quello in cui sarà stato importato il prodotto portante questa falsa indicazione.
Se la legislazione di un paese non ammette il sequestro all’importazione, questo sequestro sarà sostituito col divieto di importazione.
Se la legislazione di un paese non ammette né il sequestro al momento dell’importazione, né il divieto di importazione, né il sequestro nell’interno, e nell’attesa che questa legislazione sia modificata in conformità, dette misure saranno sostituite coi rimedi di diritto che la legge di quel paese assicura in simili casi ai nazionali.
In mancanza di sanzioni speciali che assicurino la repressione delle false indicazioni di provenienza, saranno applicate le sanzioni previste dalle disposizioni corrispondenti delle leggi sui marchi o sulle designazioni commerciali.