Qualsiasi prodotto recante una falsa o ingannevole indicazione di provenienza, nella quale uno dei paesi, cui si applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come paese o come luogo d’origine, sarà sequestrato alla importazione in ciascuno dei detti paesi.
Il sequestro sarà eseguito anche nel paese in cui la falsa o ingannevole indicazione di provenienza sarà stata apposta, o in quello in cui sarà stato importato il prodotto recante tale falsa o ingannevole indicazione.
Se la legislazione di un paese non ammette il sequestro all’importazione, questo sarà sostituito dal divieto d’importazione.
Se la legislazione di un paese non ammette né il sequestro all’importazione, né il divieto d’importazione, né il sequestro nell’interno, dette misure, nell’attesa che detta legislazione sia adeguatamente modificata, saranno sostituite dalle azioni e dai mezzi che la legge di quel paese assicura in simili casi ai propri cittadini.
In mancanza di sanzioni speciali che assicurino la repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza, saranno applicabili le sanzioni previste dalle corrispondenti disposizioni delle leggi sui marchi o sui nomi commerciali.