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0.232.111.131

Atto aggiuntivo di Stoccolma del 14 luglio 1967 all’Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza Conchiuso a Stoccolma il 14 luglio 1967 Approvato dall’Assemblea federale il 2 dicembre 1969 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 gennaio 1970 Entrato in vigore per la Svizzera il 26 aprile 1970

RU 1970 680; FF 1968 II 905

Traduzione

(Stato 15 luglio 2024)

Art. 1 [Trasferimento delle funzioni di depositario per quanto concerne l’accordo di Madrid]1

Gli strumenti d’adesione all’Accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza del 14 aprile 1891 2 (denominato in seguito: «Accordo di Madrid»), nel tenore riveduto a Washington il 2 giugno 1911 3 , all’Aja il 6 novembre 1925 4 , a Londra il 2 giugno 1934 5 e a Lisbona il 31 ottobre 1958 6 (denominato in seguito: «Atto di Lisbona»), vanno depositati presso il Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (denominato in seguito: «Direttore generale»), il quale notificherà tali depositi ai paesi partecipi dell’Accordo.

Art. 2 [Adeguamento dei riferimenti dell’accordo di Madrid a talune disposizioni della Convenzione di Parigi]

Il riferimento, negli articoli 5 e 6.2) dell’Atto di Lisbona, agli articoli 16, 16 bis e 17 bis della Convenzione generale 7 sarà considerato come un riferimento alle disposizioni dell’Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale 8 che corrispondono a detti articoli.

Art. 3 [Firma e ratifica dell’Atto aggiuntivo e adesione al medesimo]

1) Ciascun paese partecipe dell’Accordo di Madrid può firmare il presente Atto aggiuntivo e ogni paese che abbia ratificato l’Atto di Lisbona o vi abbia aderito può ratificare il presente Atto o aderirvi. 2) Gli strumenti di ratifica o d’adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

Art. 4 [Accettazione automatica degli articoli 1 e 2 da parte dei paesi che hanno aderito all’Atto di Lisbona]

I paesi che non hanno ratificato l’Atto di Lisbona o non vi hanno aderito saranno parimente vincolati dagli articoli 1 e 2 del presente Atto aggiuntivo a decorrere dalla data in cui entrerà in vigore la loro adesione all’Atto di Lisbona; resta tuttavia riservato che, ove il presente Atto aggiuntivo, alla data suddetta, non sia ancora entrato in vigore in virtù dell’articolo 5.1), tali paesi saranno invece vincolati dagli articoli 1 e 2 del presente Atto aggiuntivo solo a contare dalla data in cui esso entrerà in vigore, giusta l’articolo 5.1).

Art. 5 [Entrata in vigore dell’Atto aggiuntivo]

1) Il presente Atto aggiuntivo entra in vigore alla data in cui sarà entrata in vigore la Convenzione di Stoccolma del 14 luglio 1967 9 , istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, resta tuttavia riservato che, ove a tale data non siano ancora state depositate almeno due ratifiche del presente Atto o due adesioni al medesimo, esso entrerà invece in vigore nel giorno in cui saranno state depositate due ratifiche del presente Atto o due adesioni al medesimo. 2) Nei riguardi di qualsiasi paese che abbia depositato il suo strumento di ratifica o d’adesione dopo la data d’entrata in vigore, in virtù dell’alinea precedente, del presente Atto aggiuntivo, questo entra in vigore tre mesi dopo la data nella quale la sua ratifica o la sua adesione è stata notificata dal Direttore generale.

Art. 6 [Firma, ecc., dell’Atto aggiuntivo]

1) Il presente Atto è firmato in un esemplare, in lingua francese, e depositato presso il Governo della Svezia. 2) Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino alla data della sua entrata in vigore in virtù dell’articolo 5.1). 3) Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i paesi partecipi dell’Accordo di Madrid e al Governo di ogni altro paese che ne faccia domanda. 4) Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 5) Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i paesi partecipi dell’Accordo di Madrid le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d’adesione, l’entrata in vigore e le altre notificazioni necessarie.

Art. 7 [Disposizione transitoria]

Fino all’entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali al Direttore generale vanno intesi come fatti al Direttore degli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato il presente Atto aggiuntivo.

Fatto a Stoccolma, il 14 luglio 1967.

(Seguono le firme)

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Campo d’applicazione il 15 luglio 202410

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Algeria

24 marzo

1972 A

5 luglio

1972

Bosnia ed Erzegovina

22 marzo

2013 A

22 giugno

2013

Bulgaria

29 aprile

1975 A

12 agosto

1975

Ceca, Repubblica

18 dicembre

1992 S

1° gennaio

1993

Cuba

4 luglio

1980

7 ottobre

1980

Egitto

3 dicembre

1974 A

6 marzo

1975

Francia

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Dipartimenti europei e
d’oltremare e territori
d’oltremare

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Germania

19 giugno

1970

19 settembre

1970

Giappone

20 gennaio

1975

24 aprile

1975

Iran

18 marzo

2004 A

18 giugno

2004

Irlanda

27 marzo

1968

26 aprile

1970

Israele

30 luglio

1969

26 aprile

1970

Italia

20 gennaio

1977

24 aprile

1977

Liechtenstein

21 febbraio

1972

25 maggio

1972

Moldova

5 gennaio

2001 A

5 aprile

2001

Monaco

27 giugno

1975

4 ottobre

1975

Montenegro

4 dicembre

2006 S

3 giugno

2006

Regno Unito

26 febbraio

1969

26 aprile

1970

San Marino

26 marzo

1991 A

26 giugno

1991

Serbia

18 febbraio

2000 A

18 maggio

2000

Slovacchia

30 dicembre

1992 S

1° gennaio

1993

Spagna

8 maggio

1973

14 agosto

1973

Svezia

12 agosto

1969

26 aprile

1970

Svizzera

26 gennaio

1970

26 aprile

1970

Ungheria

18 dicembre

1969

26 aprile

1970