Ai fini del presente Atto, e fatto salvo ogni significato differente espressamente indicato, s’intende per:
- «Accordo di Lisbona»: l’Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 per la protezione delle denominazioni d’origine e la loro registrazione internazionale;
- «Atto del 1967»: l’Accordo di Lisbona come rivisto il 14 luglio 1967 a Stoccolma e modificato il 28 settembre 1979;
- «presente Atto»: l’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, come stabilito dal presente Atto;
- «Regolamento» s’intende il regolamento d’esecuzione cui si fa riferimento all’articolo 25;
- «Convenzione di Parigi»: la Convenzione di Parigi del 20 marzo 18832 per la protezione della proprietà industriale, come rivista e modificata;
- «denominazione d’origine»: una denominazione di cui all’articolo 2.1)i);
- «indicazione geografica»: un’indicazione di cui all’articolo 2.1)ii);
- «registro internazionale»: il registro internazionale tenuto dall’Ufficio internazionale in conformità con l’articolo 4 in quanto raccolta ufficiale dei dati relativi alle registrazioni internazionali delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche, indipendentemente dal supporto sul quale sono registrati;
- «registrazione internazionale»: una registrazione internazionale iscritta nel registro internazionale;
- «domanda»: una domanda di registrazione internazionale;
- «registrato»: iscritto nel registro internazionale in conformità con il presente Atto;
- «area geografica d’origine»: un’area geografica come indicata nell’articolo 2.2);
- «area geografica transfrontaliera»: un’area geografica situata, interamente o in parte, nel territorio di Parti contraenti limitrofe;
- «Parti contraenti»: ogni Stato od organizzazione internazionale parte del presente Atto;
- «Parte contraente d’origine»: la Parte contraente in cui l’area geografica d’origine è situata o le Parti contraenti in cui l’area geografica transfrontaliera è situata;
- «Autorità competente»: un’entità designata in conformità con l’articolo 3;
- «beneficiari»: le persone fisiche o giuridiche autorizzate, secondo la legislazione della Parte contraente d’origine, a utilizzare una denominazione d’origine o un’indicazione geografica;
- «organizzazione intergovernativa»: un’organizzazione intergovernativa che ha i requisiti per poter diventare parte del presente Atto in conformità con l’articolo 28.1)iii);
- «Organizzazione»: l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;
- «Direttore generale»: il Direttore generale dell’Organizzazione;
- «Ufficio internazionale»: l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione.