L’Amministrazione del paese d’origine avrà la facoltà di fissare, a suo criterio, e di percepire, a suo favore, una tassa nazionale che essa richiederà al titolare del marchio di cui si chiede la registrazione internazionale o la rinnovazione.
La registrazione di un marchio presso l’Ufficio internazionale sarà sottoposta al preventivo versamento di un emolumento internazionale che comprenderà: a. un emolumento base di 200 franchi svizzeri per il primo marchio e di 150 franchi svizzeri per ciascuno dei marchi susseguenti depositati contemporaneamente al primo;
- un emolumento suppletivo di 25 franchi svizzeri per ogni classe della Classificazione internazionale oltre la terza, nella quale saranno assegnati prodotti o servizi, a cui s’applica il marchio;
- un emolumento completivo di 25 franchi svizzeri per paese, per ogni domanda di estensione della protezione in conformità dell’articolo 3ter.
Tuttavia, l’emolumento suppletivo specificato al comma (2), lettera b , potrà essere versato in un termine che sarà stabilito dal Regolamento di esecuzione , se il numero delle classi di prodotti o servizi sia stato stabilito o contestato dall’Ufficio internazionale e senza pregiudizio per la data di registrazione. Se alla scadenza del termine suddetto, l’emolumento suppletivo non è stato pagato o se la lista dei prodotti o servizi non è stata adeguatamente ridotta dal depositante, la domanda di registrazione internazionale sarà considerata come abbandonata.
Il ricavato annuale dei diversi proventi della registrazione internazionale, ad eccezione di quelli previsti alle lettere b e c del comma (2), sarà ripartito in parti uguali tra i paesi che partecipano al presente Atto a cura dell’Ufficio internazionale, dopo averne detratto le spese e gli oneri relativi all’esecuzione del detto Atto. Se al momento dell’entrata in vigore del presente Atto, un paese non ha ancora aderito né all’Atto dell’Aia , né a quello di Londra , esso non avrà diritto, fino alla data dell’entrata in vigore della sua adesione, che a una ripartizione dell’eccedenza dei proventi calcolata sulla base dei testi precedenti.
Le somme ricavate dagli emolumenti suppletivi previsti dal comma (2), lettera b, saranno ripartite, alla scadenza di ciascun anno, tra i paesi che partecipano al presente Atto proporzionalmente al numero dei marchi, per i quali la protezione sarà stata richiesta in ciascuno di essi durante l’anno trascorso, variando questo numero, per quanto riguarda i paesi a esame preventivo, secondo un coefficiente che sarà determinato dal Regolamento di esecuzione.
Le somme provenienti dagli emolumenti completivi, previste dal comma (2), lettera c, saranno ripartite secondo le disposizioni del comma (5) tra i paesi che si sono avvalsi della facoltà prevista dall’articolo 3 bis .
Per quanto riguarda l’emolumento di base, il depositante avrà la facoltà di pagare, al momento della domanda di registrazione internazionale, solo un ammontare di base di 125 franchi svizzeri per il primo marchio e di 100 franchi svizzeri per ciascuno dei marchi depositati contemporaneamente al primo.
Se il depositante si avvale di questa facoltà dovrà, prima della scadenza di un termine di dieci anni, a decorrere dalla registrazione internazionale, versare all’Ufficio internazionale un saldo di emolumento di base di 100 franchi svizzeri per il primo marchio e di 75 franchi svizzeri per ciascuno dei marchi depositati contemporaneamente al primo; in caso contrario, alla scadenza di tale termine, egli perderà il beneficio della sua registrazione. Sei mesi prima di questa scadenza, l’Ufficio internazionale ricorderà al depositante e al suo mandatario, con l’invio di un avviso ufficioso, la data esatta di tale scadenza. Se il saldo dell’emolumento di base non viene versato prima della scadenza di detto termine all’Ufficio internazionale, questo cancellerà il marchio, notificherà la cancellazione alle Amministrazioni nazionali e la pubblicherà nel suo giornale. Se il saldo dovuto per marchi depositati contemporaneamente non viene pagato in una sola volta, il depositante dovrà indicare esattamente i marchi per i quali intende pagare il saldo e versare 100 franchi svizzeri per il primo marchio di ciascuna serie.
Per quanto riguarda il termine di dieci anni sopracitato, è applicabile per analogia la disposizione dell’articolo 7, comma (5).