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0.232.112.3

Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 Conchiuso a Stoccolma il 14 luglio 1967 Approvato dall’Assemblea federale il 2 dicembre 1969 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 gennaio 1970 Entrato in vigore per la Svizzera il 19 settembre 1970

RU 1970 1693; FF 1968 II 905

Traduzione1

(Stato 29 giugno 2013)

Art. 1 Istituzione d’una Unione partic– Deposito di marchi presso l’Ufficio internazionale – Definizione del Paese d’origine

1) I paesi ai quali si applica il presente Accordo sono olare costituiti in Unione particolare per la registrazione internazionale dei marchi. 2) I cittadini di ciascuno dei paesi contraenti potranno assicurarsi, in tutti gli altri paesi partecipi del presente Accordo, la protezione dei loro marchi, applicabili a prodotti o servizi registrati nel paese di origine, depositando detti marchi, tramite l’Amministrazione di questo paese, presso l’Ufficio internazionale per la protezione della proprietà intellettuale (denominato in seguito: «Ufficio internazionale»), contemplato nella Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale 2 (denominata in seguito: «Organizzazione»). 3) Sarà considerato come paese d’origine il paese dell’Unione particolare dove il depositante abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio; se egli non ha un tale stabilimento in un paese dell’Unione particolare, il paese dell’Unione particolare dove abbia il suo domicilio; se non ha domicilio nell’Unione particolare, il paese della sua nazionalità qualora egli sia cittadino di un paese dell’Unione particolare.

Art. 2 Rinvio all’articolo 3 della Convenzione di Parigi – (Assimilazione di talune categorie di persone ai cittadini dei paesi dell’Unione)

Sono assimilati ai cittadini dei paesi contraenti i cittadini dei paesi non partecipi del presente Accordo, i quali, sul territorio dell’Unione particolare costituita da quest’ultimo, soddisfino le condizioni stabilite nell’articolo 3 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale 3 .

Art. 3 Contenuto della domanda di registrazione internazionale

1) Ogni domanda di registrazione internazionale dovrà essere presentata sul modulo prescritto dal Regolamento d’esecuzione 4 ; l’Amministrazione del paese d’origine del marchio certificherà che le indicazioni che figurano su tale domanda corrispondono a quelle del registro nazionale e indicherà le date e i numeri del deposito e della registrazione del marchio nel paese d’origine nonché la data della domanda di registrazione internazionale. 2) Il depositante dovrà indicare i prodotti o i servizi per i quali la protezione del marchio è richiesta, come pure, se possibile, la o le classi corrispondenti, secondo la classificazione stabilita dall’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi cui si applicano i marchi di fabbrica o di commercio 5 . Se il depositante non fornisce questa indicazione, l’Ufficio internazionale classificherà i prodotti o i servizi nelle classi corrispondenti della suddetta classificazione. La classificazione indicata dal depositante sarà sottoposta al controllo dell’Ufficio internazionale, che lo eseguirà insieme con la Amministrazione nazionale. In caso di disaccordo tra l’Amministrazione nazionale e l’Ufficio internazionale, il parere di quest’ultimo sarà decisivo. 4) L’Ufficio internazionale registrerà immediatamente i marchi depositati in conformità dell’articolo 1. La registrazione porterà la data della domanda di registrazione internazionale al paese d’origine, a condizione che la domanda sia stata ricevuta dall’Ufficio internazionale entro due mesi da tale data. Se la domanda non è stata ricevuta entro tale termine, l’Ufficio internazionale la iscriverà alla data di ricezione. L’Ufficio internazionale notificherà senza ritardo tale registrazione alle Amministrazioni interessate. I marchi registrati saranno pubblicati in un periodico edito dall’Ufficio internazionale, secondo le indicazioni contenute nella domanda di registrazione. Per quanto riguarda i marchi comprendenti un elemento figurativo o una grafia speciale, il Regolamento d’esecuzione stabilirà se il depositante debba fornire uno stampo tipografico. 5) Ai fini della pubblicità da dare nei paesi contraenti ai marchi registrati, ciascuna Amministrazione riceverà dall’Ufficio internazionale un certo numero di esemplari gratuiti ed altri a prezzo ridotto della suddetta pubblicazione in proporzione al numero di unità, di cui all’articolo 16.4) a) della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale 6 , nelle condizioni fissate dal Regolamento di esecuzione. Tale pubblicità sarà considerata in tutti i paesi contraenti come del tutto sufficiente e al depositante non potrà esserne richiesta nessun’altra.

3) Se il depositante rivendica il colore a titolo di elemento distintivo del suo marchio, egli dovrà:

  1. fare una dichiarazione in tal senso e integrare il suo deposito con l’indicazione del colore o della combinazione di colori rivendicata;
  2. unire alla sua domanda esemplari a colore di detto marchio, che saranno allegati alle notificazioni fatte dall’Ufficio internazionale. Il numero di esemplari sarà stabilito dal Regolamento di esecuzione.

Art. 3bis «Limitazione territoriale»

1) Ogni paese contraente può, in qualsiasi momento, notificare per iscritto al Direttore generale dell’Organizzazione (denominato in seguito: «Direttore generale») che la protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenderà al proprio territorio solo se il titolare del marchio lo domanda espressamente. 2) La suddetta notificazione avrà effetto sei mesi dopo la data della comunicazione che ne sarà fatta dal Direttore generale agli altri paesi contraenti.

Art. 3ter Domanda di «estensione territoriale»

1) La domanda di estensione, a un paese che si sia avvalso della facoltà conferita nell’articolo 3 bis , della protezione risultante dalla registrazione internazionale, dovrà formare oggetto di una menzione speciale nella domanda di cui all’articolo 3, comma 1). 2) La domanda di estensione territoriale formulata posteriormente alla registrazione internazionale dovrà essere presentata per il tramite dell’Amministrazione del paese d’origine sul modulo prescritto dal Regolamento d’esecuzione 7 . Essa sarà immediatamente registrata dall’Ufficio internazionale che la notificherà senza ritardo alla o alle Amministrazioni interessate. Essa sarà pubblicata sulla rivista edita dall’Ufficio internazionale. Questa estensione territoriale produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data in cui sarà stata iscritta nel Registro internazionale e cesserà di essere valida allo scadere della registrazione internazionale del marchio cui si riferisce.

Art. 4 Effetti della registrazione internazionale

1) A decorrere dalla registrazione effettuata dall’Ufficio internazionale secondo le disposizioni degli articoli 3 e 3 ter , la protezione del marchio, in ciascuno dei paesi contraenti interessati, sarà la medesima come se questo marchio vi fosse stato direttamente depositato. La classificazione dei prodotti o dei servizi, prevista dall’articolo 3, non impegna i paesi contraenti per quanto riguarda la valutazione dell’estensione della protezione del marchio. 2) Ogni marchio che abbia formato oggetto di una registrazione internazionale godrà dei diritto di priorità, stabilito dall’articolo 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale 8 , senza che sia necessario adempiere le formalità previste nella lettera D di tale articolo.

Art. 4 bisSostituzione della registrazione internazionale alle registrazioni
nazionali anteriori

1) Quando un marchio, già depositato in uno o più paesi contraenti, sia stato posteriormente registrato dall’Ufficio internazionale al nome dello stesso titolare o del suo avente causa, la registrazione internazionale sarà considerata come sostitutiva delle registrazioni nazionali anteriori, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di queste ultime. 2) L’Amministrazione nazionale è tenuta, su domanda, a prendere nota, nei suoi registri, della registrazione internazionale.

Art. 5 Rifiuto da parte delle Amministrazioni nazionali

1) Nei paesi la cui legislazione lo consente, le Amministrazioni, alle quali l’Ufficio internazionale notificherà la registrazione di un marchio o la domanda di estensione della protezione formulata in conformità dell’articolo 3 ter , avranno la facoltà di dichiarare che a detto marchio non può essere accordata la protezione sul loro territorio. Un tale rifiuto non potrà essere opposto se non alle condizioni che, in virtù della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale 9 , s’applicherebbero a un marchio depositato per la registrazione nazionale. Tuttavia, la protezione non potrà essere rifiutata, nemmeno parzialmente, per il solo motivo che la legislazione nazionale non autorizzerebbe la registrazione che per un numero limitato di classi o per un numero limitato di prodotti o di servizi. 2) Le Amministrazioni che intendessero avvalersi di tale facoltà dovranno notificare il loro rifiuto, indicandone i motivi, all’Ufficio internazionale, nel termine previsto dalla legge nazionale, e, al più tardi, entro il termine di un anno a decorrere dalla data di registrazione internazionale del marchio o della domanda di estensione della protezione formulata in conformità dell’articolo 3 ter . 3) L’Ufficio internazionale trasmetterà al più presto all’Amministrazione del paese d’origine e al titolare del marchio o al suo mandatario, se questi è stato indicato all’Ufficio dalla detta Amministrazione, uno degli esemplari della dichiarazione di rifiuto così notificata. L’interessato avrà gli stessi mezzi di ricorso come se il marchio fosse stato depositato direttamente da lui nel paese dov’è rifiutata la protezione. 4) I motivi di rifiuto di un marchio dovranno essere comunicati dall’Ufficio internazionale agli interessati che gliene facessero domanda. 5) Le Amministrazioni che, nel termine massimo sopraindicato di un anno, non avranno comunicato, riguardo alla registrazione di un marchio o di una domanda di estensione di protezione, nessuna decisione di rifiuto provvisorio o definitivo all’Ufficio internazionale, perderanno il beneficio della facoltà prevista dal comma 1) del presente articolo, per quanto riguarda il marchio in questione. 6) L’invalidazione di un marchio internazionale non potrà essere pronunciata dalle autorità competenti senza che il titolare del marchio sia stato messo in grado di far valere in tempo utile i suoi diritti. Essa sarà notificata all’Ufficio internazionale.

Art. 5bis Documenti giustificativi della legittimità dell’uso di certi elementi del marchio

I documenti giustificativi della legittimità dell’uso di certi elementi contenuti nei marchi – come stemmi, scudi, effigi, distinzioni onorifiche, titoli, nomi commerciali o nomi di persone diversi da quello del depositante, o altre iscrizioni analoghe – che potessero venire richiesti dalle Amministrazioni dei paesi contraenti, saranno esenti da qualsiasi legalizzazione, come pure da qualsiasi altra certificazione oltre quella dell’Amministrazione del paese di origine.

Art. 5ter Copia delle indicazioni iscritte nel Registro internazionale –
Ricerche di anteriorità – Estratti del Registro internazionale

1) L’Ufficio internazionale rilascerà, a chiunque ne faccia domanda, mediante il pagamento di una tassa fissata dal Regolamento d’esecuzione 10 , una copia delle indicazioni iscritte nel registro per un marchio determinato. 2) L’Ufficio internazionale potrà anche, mediante remunerazione, assumersi l’incarico di fare ricerche di anteriorità tra i marchi internazionali. 3) Gli estratti del Registro internazionale, richiesti per essere esibiti in uno dei paesi contraenti, saranno esenti da qualsiasi legalizzazione.

Art. 6 Durata della validità della registrazione internazionale –
Indipendenza della registrazione internazionale –
Cessazione della protezione nel paese d’origine

1) La registrazione di un marchio all’Ufficio internazionale dura venti anni con possibilità di rinnovazione alle condizioni fissate nell’articolo 7. 2) Alla scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla registrazione internazionale, questa diviene indipendente dal marchio nazionale precedentemente registrato nel paese d’origine, fatte salve le disposizioni seguenti. 3) La protezione, risultante dalla registrazione internazionale, che abbia fatto o meno oggetto di un trasferimento, non potrà più essere invocata in tutto o in parte quando, nei cinque anni dalla data della registrazione internazionale, il marchio nazionale, precedentemente registrato nel paese d’origine secondo l’articolo 1, non godrà più in tutto o in parte, la protezione legale in tale paese. Lo stesso avverrà quando tale protezione legale sarà successivamente decaduta a seguito di un’azione introdotta prima della scadenza del termine di cinque anni. 4) In caso di rinuncia volontaria o di radiazione d’ufficio, l’Amministrazione del paese d’origine domanderà la cancellazione del marchio all’Ufficio internazionale, il quale procederà a tale operazione. In caso di azione giudiziaria, l’Amministrazione suddetta comunicherà all’Ufficio internazionale, d’ufficio o a domanda del richiedente, copia dell’atto introduttivo dell’azione o qualsiasi altro documento giustificativo di detta introduzione, nonché della decisione definitiva; l’Ufficio ne prenderà nota sul Registro internazionale.

Art. 7 Rinnovazione della registrazione internazionale

1) La registrazione potrà sempre essere rinnovata per un periodo di venti anni a decorrere dalla scadenza dei periodo precedente, mediante il semplice pagamento d’un emolumento di base e, occorrendo, degli emolumenti suppletivi e di quelli complementari previsti nell’articolo 8, comma 2). 2) La rinnovazione non potrà comportare alcuna modificazione rispetto all’ultimo stato della precedente registrazione. 3) La prima rinnovazione, eseguita conformemente alle disposizioni dell’Atto di Nizza del 15 giugno 1957 11 o del presente Atto, dovrà recare l’indicazione delle classi della classificazione internazionale cui la registrazione si riferisce. 4) Sei mesi prima della scadenza del termine di protezione, l’Ufficio internazionale richiamerà l’attenzione del titolare del marchio e del suo mandatario, mediante un avviso ufficioso, sulla data esatta di tale scadenza. 5) Mediante il pagamento di una soprattassa, stabilita dal Regolamento d’esecuzione 12 , un periodo di grazia di sei mesi sarà concesso per la rinnovazione della registrazione internazionale.

Art. 8 Tassa nazionale – Emolumento internazionale –
Ripartizione della eccedenza di proventi, degli emolumenti
suppletivi e degli emolumenti complementari

1) L’Amministrazione del paese d’origine avrà la facoltà di fissare, a suo criterio, e di percepire, a suo favore, una tassa nazionale che essa richiederà al titolare del marchio di cui si chiede la registrazione internazionale o la rinnovazione. 3) Tuttavia, senza pregiudizio per la data di registrazione, l’emolumento suppletivo specificato nel comma 2) lettera b), potrà essere versato entro il termine che sarà fissato dal Regolamento di esecuzione 13 , qualora il numero delle classi di prodotti o servizi sia stato stabilito o contestato dall’Ufficio internazionale. Se, alla scadenza di detto termine, l’emolumento suppletivo non sarà stato pagato o la lista dei prodotti o servizi non sarà stata adeguatamente ridotta dal depositante, la domanda di registrazione internazionale sarà considerata come abbandonata. 4) Il ricavo annuale dei diversi proventi della registrazione internazionale, eccetto quelli previsti nelle lettere b) e c) del comma 2), sarà ripartito in parti uguali, tra i paesi che partecipano al presente Atto, a cura dell’Ufficio internazionale, previa detrazione delle spese e degli oneri relativi all’esecuzione del detto Atto. Il paese che, al momento dell’entrata in vigore del presente Atto, non l’abbia ancora ratificato o non vi abbia ancora aderito, avrà diritto, sino alla data in cui prende effetto la ratifica o l’adesione, ad una ripartizione dell’eccedenza delle entrate, calcolata in base all’Atto anteriore che gli è applicabile. 5) Le somme ricavate dagli emolumenti suppletivi previsti nel comma 2) lettera b), saranno ripartite, alla scadenza di ciascun anno, tra i paesi che partecipano al presente Atto o all’Atto di Nizza dei 15 giugno 1957 14 proporzionalmente al numero dei marchi per i quali la protezione sarà stata richiesta in ciascuno di essi durante l’anno trascorso, detto numero, per quanto riguarda i paesi a esame preventivo, essendo affetto da un coefficiente che sarà determinato dal Regolamento d’esecuzione. Il paese che, al momento dell’entrata in vigore del presente Atto, non l’abbia ancora ratificato o non vi abbia ancora aderito, avrà diritto, sino alla data in cui prende effetto la ratifica o l’adesione, ad una ripartizione delle somme calcolate in base all’Atto di Nizza. 6) Le somme ricavate dagli emolumenti complementari previsti nel comma 2) lettera c), saranno ripartite secondo le disposizioni del comma 5) tra i paesi che si sono avvalsi della facoltà prevista nell’articolo 3 bis . Il paese che, al momento dell’entrata in vigore del presente Atto, non l’abbia ancora ratificato o non vi abbia ancora aderito, avrà diritto, sino alla data in cui prende effetto la ratifica o l’adesione, a una ripartizione delle somme calcolate in base all’Atto di Nizza.

2) La registrazione di un marchio presso l’Ufficio internazionale sarà subordinata al preventivo pagamento di un emolumento internazionale che comprenderà:

  1. un emolumento base;
  2. un emolumento suppletivo per ogni classe della classificazione internazionale, oltre la terza, nella quale fossero inclusi i prodotti o servizi cui s’applica il marchio;
  3. un emolumento complementare per ogni domanda di estensione della protezione in conformità dell’articolo 3ter.

Art. 8bis Rinuncia per uno o più paesi

Il titolare della registrazione internazionale può sempre rinunziare alla protezione in uno o più dei paesi contraenti, consegnando all’Amministrazione del proprio paese una dichiarazione da comunicare all’Ufficio internazionale, il quale la notificherà ai paesi cui tale rinunzia si riferisce. La rinunzia è esente da tassa.

Art. 9 Mutamenti nei Registri nazionali che riguardano anche
la registrazione internazionale – Riduzione della lista dei prodotti e servizi indicati nella registrazione – Aggiunte a questa lista –
Sostituzioni in questa lista

1) L’Amministrazione dei paese del titolare notificherà parimente all’Ufficio internazionale gli annullamenti, le radiazioni, le rinunzie, i trasferimenti e gli altri mutamenti apportati all’iscrizione del marchio nel registro nazionale, qualora questi mutamenti riguardino anche la registrazione internazionale. 2) L’Ufficio annoterà questi mutamenti nel Registro internazionale, li notificherà a sua volta alle Amministrazioni dei paesi contraenti e li pubblicherà nel suo giornale. 3) Si procederà nello stesso modo quando il titolare della registrazione internazionale domanderà di ridurre la lista dei prodotti o servizi ai quali la registrazione si riferisce. 4) Queste operazioni possono essere assoggettate a una tassa che sarà stabilita dal Regolamento d’esecuzione 15 . 5) L’ulteriore aggiunta di un nuovo prodotto o servizio alla lista può essere ottenuta solo mediante un nuovo deposito effettuato in conformità delle disposizioni dell’articolo 3. 6) La sostituzione di un prodotto o servizio a un altro è parificata all’aggiunta.

Art. 9bis Trasmissione d’un marchio internazionale implicante
cambiamento del paese del titolare

1) Quando un marchio iscritto nel Registro internazionale è trasferito a una persona residente in un paese contraente diverso dal paese del titolare della registrazione internazionale, il trasferimento sarà notificato all’Ufficio internazionale dell’Amministrazione di questo stesso paese. L’Ufficio internazionale registrerà il trasferimento, lo notificherà alle altre Amministrazioni e lo pubblicherà nel suo giornale. Se il trasferimento è stato effettuato prima della scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla registrazione internazionale, l’Ufficio internazionale richiederà il consenso dell’Amministrazione del paese del nuovo titolare e pubblicherà, possibilmente, la data e il numero di registrazione del marchio nel paese del nuovo titolare. 2) Nessun trasferimento di marchio iscritto nel Registro internazionale fatto in favore di una persona non ammessa a depositare un marchio internazionale sarà registrato. 3) Quando un trasferimento non abbia potuto essere iscritto nel Registro internazionale sia a seguito del rifiuto di consenso del paese dei nuovo titolare, sia perché è stato fatto in favore di una persona non ammessa a richiedere una registrazione internazionale, l’Amministrazione del paese del precedente titolare avrà diritto di chiedere all’Ufficio internazionale di procedere alla cancellazione del marchio sul suo Registro.

Art. 9ter Cessione d’un marchio internazionale per una parte soltanto dei
prodotti o servizi registrati o per taluni dei paesi contraenti –
Rinvio all’articolo 6quater della Convenzione di Parigi
(Trasferimento del marchio)

1) Quando la cessione di un marchio internazionale per una parte soltanto dei prodotti o servizi registrati è notificata all’Ufficio internazionale, questo lo iscriverà nel suo Registro. Ciascuno dei paesi contraenti avrà la facoltà di non riconoscere la validità di questa cessione se i prodotti o servizi compresi nella parte così ceduta sono simili a quelli per i quali il marchio rimane registrato in favore del cedente. 2) L’Ufficio internazionale registrerà ugualmente la cessione del marchio internazionale limitata ad uno o più paesi contraenti. 3) Se, nei casi precedenti, interviene un cambiamento dei paese del titolare, l’Amministrazione alla quale appartiene il nuovo titolare dovrà, se il marchio internazionale è stato trasferito prima della scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla registrazione internazionale, dare il consenso chiesto in conformità dell’articolo 9 bis . 4) Le disposizioni dei comma precedenti non sono applicabili che con la riserva dell’articolo 6 quater della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale 16 .

Art. 9quater Amministrazione comune a più paesi contraenti –
Più paesi contraenti chiedono di essere trattati come un solo Paese

2) Questa notificazione avrà effetto solo sei mesi dopo la data della comunicazione che ne sarà data dal Direttore generale agli altri paesi contraenti.

1) Se più paesi dell’Unione particolare convengono di realizzare l’unificazione delle loro leggi nazionali in materia di marchi, essi potranno notificare al Direttore generale:

  1. che un’Amministrazione comune si sostituirà all’Amministrazione nazionale di ciascuno di essi, e
  2. che l’insieme dei loro territori rispettivi dovrà essere considerato come un solo paese per l’applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni precedenti il presente articolo.

Art. 10 Assemblea dell’Unione particolare

5) L’Assemblea adotta il suo regolamento interno.

  1. a) L’Unione particolare ha un’Assemblea composta dei paesi dell’Unione che hanno ratificato il presente Atto o vi hanno aderito.
  2. Il Governo di ogni paese è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
  3. Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha designata, eccettuate le spese di viaggio e le indennità di soggiorno per un solo delegato di ciascun paese membro, le quali sono a carico dell’Unione particolare.
  4. a) L’Assemblea:i)tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo della Unione particolare e l’applicazione del presente Accordo;ii)impartisce all’Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei paesi dell’Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito;iii)modifica il Regolamento d’esecuzione17 e stabilisce l’ammontare degli emolumenti indicati nell’articolo 8.2) e le altre tasse relative alla registrazione internazionale;iv)esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale dell’Organizzazione relativa all’Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell’Unione particolare;v)stabilisce il programma, adotta il bilancio preventivo biennale18 della Unione particolare e ne approva i conti di chiusura;vi)adotta il Regolamento finanziario dell’Unione particolare;vii)crea i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell’Unione particolare;viii)decide quali paesi non membri dell’Unione particolare, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori;ix)adotta le modificazioni degli articoli 10 a 13;x)intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell’Unione particolare;xi)svolge qualsiasi altro compito che il presente Accordo comporta.
  5. L’Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall’Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
  6. a) Ciascun paese membro dell’Assemblea dispone di un voto.
  7. La metà dei paesi membri dell’Assemblea costituisce il quorum.
  8. Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei paesi membri dell’Assemblea, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell’Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: L’Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai paesi membri dell’Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere dei termine, il numero dei paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.
  9. Riservate le disposizioni dell’articolo 13.2), l’Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
  10. L’astensione non è considerata voto.
  11. Un delegato può rappresentare un solo paese e votare soltanto a nome di esso.
  12. I paesi dell’Unione particolare che non sono membri dell’Assemblea sono ammessi alle riunioni come osservatori.
  13. a) L’Assemblea si riunisce una volta ogni due19 anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l’Assemblea generale dell’Organizzazione.
  14. L’Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta d’un quarto dei paesi membri dell’Assemblea.
  15. L’ordine del giorno di ogni sessione è predisposto dal Direttore generale.

Art. 11 Ufficio internazionale

2) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro da essa creato. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d’ufficio, segretario di questi organi. 4) L’Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

  1. a) I compiti relativi alla registrazione internazionale e gli altri compiti amministrativi spettanti all’Unione particolare sono svolti dall’Ufficio internazionale.
  2. L’Ufficio internazionale, in particolare, prepara le riunioni e funge da segreteria dell’Assemblea, come anche dei comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa creati.
  3. Il Direttore generale è il più alto funzionario dell’Unione particolare e la rappresenta.
  1. a) L’Ufficio internazionale prepara, seguendo le direttive dell’Assemblea, le conferenze di revisione delle disposizioni dell’Accordo, eccettuate quelle degli articoli 10 a 13.
  2. L’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.
  3. Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.

Art. 12 Finanze

2) Il bilancio dell’Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall’Organizzazione. 5) Riservate le disposizioni dell’alinea 4 a), l’ammontare delle tasse e somme dovute per gli altri servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all’Assemblea. 8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più paesi dell’Unione particolare oppure da controllori esterni designati, coi loro consenso, dall’Assemblea.

  1. a) L’Unione particolare ha un bilancio preventivo.
  2. Il bilancio preventivo dell’Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell’Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell’Organizzazione.
  3. Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all’Unione particolare bensì anche a un’altra o ad altre Unioni amministrate dall’Organizzazione. Il contributo dell’Unione particolare a tali spese comunali è proporzionale all’interesse che dette spese presentano per essa.

3) Il bilancio dell’Unione particolare è finanziato mediante le seguenti risorse:

  1. gli emolumenti e le altre tasse attenenti alla registrazione internazionale e le tasse e somme riscosse per servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare;
  2. il ricavo della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale concernenti l’Unione particolare e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
  3. i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
  4. le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.
  5. a) L’ammontare degli emolumenti menzionati nell’articolo 8.2) e delle altre tasse concernenti la registrazione internazionale è stabilito dall’Assemblea, su proposta del Direttore generale.
  6. Tale ammontare va fissato in modo che gli introiti dell’Unione particolare, provenienti da emolumenti diversi da quelli suppletivi e complementari di cui all’articolo 8.2) b) e c), dalle tasse e dalle altre risorse, consentano almeno di coprire le spese dell’Ufficio internazionale che attengono all’Unione particolare.
  7. Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell’anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.
  1. a) L’Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun paese dell’Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l’Assemblea ne decide l’aumento.
  2. L’ammontare del pagamento iniziale di ciascun paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo versato dal paese stesso, quale membro dell’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, al bilancio della medesima per l’anno in cui il fondo di cassa è costituito o l’aumento è deciso.
  3. La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall’Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
  4. Finché autorizza l’impiego del fondo di riserva dell’Unione particolare come fondo di cassa, l’Assemblea può sospendere l’applicazione dei commi a), b) e c).
  5. a) L’Accordo di sede concluso con il paese sul cui territorio l’Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo paese conceda delle anticipazioni. L’ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo paese e l’Organizzazione.
  6. Il paese contemplato nel comma a) e l’Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l’impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine di quello in cui è stata notificata.

Art. 13 Modificazione degli articoli 10 a 13

1) Proposte di modificazione degli articoli 10, 11 e 12 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun paese membro dell’Assemblea o dal Direttore generale. Quest’ultimo comunica le proposte ai paesi membri della Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all’esame della medesima. 2) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1 va adottata dall’Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell’articolo 10 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi. 3) Ogni modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d’accettazione, effettuate conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei paesi che erano membri dell’Assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i paesi che sono membri dell’Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi.

Art. 14 Ratifica e adesione – Entrata in vigore – Adesione ad Atti anteriori – Rinvio all’articolo 24 della Convenzione di Parigi (Territori)

1) Ciascuno dei paesi dell’Unione particolare può ratificare il presente Atto se lo ha firmato, oppure aderirvi. 3) Gli strumenti di ratifica e d’adesione vanno depositati presso il Direttore generale. 5) La ratifica o l’adesione implica, di pieno diritto, l’accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Atto. 6) Dopo l’entrata in vigore del presente Atto, un paese può aderire all’Atto di Nizza del 15 giugno 1957 20 solo se, contemporaneamente, ratifica il presente Atto o vi aderisce. L’adesione ad Atti anteriori a quello di Nizza non è ammessa, anche se fatta congiuntamente con la ratifica del presente Atto o con l’adesione ad esso. 7) Sono applicabili al presente Accordo le disposizioni dell’articolo 24 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale 21 .

  1. a) Qualsiasi paese estraneo all’Unione particolare, partecipe della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale22, può aderire al presente Atto e divenire così membro dell’Unione particolare.
  2. L’Ufficio internazionale, non appena è informato che un tale paese ha aderito al presente Atto, invia all’Amministrazione di detto paese, conformemente all’articolo 3, una notificazione collettiva dei marchi che, a quel momento, fruiscono della protezione internazionale.
  3. Tale notificazione assicura, di per sé, ai sopraindicati marchi il beneficio delle disposizioni precedenti sul territorio di detto paese e fa decorrere il termine di un anno, durante il quale l’Amministrazione interessata può fare la dichiarazione prevista all’articolo 5.
  4. Tuttavia, un tale paese, aderendo al presente Atto, può dichiarare che l’applicazione del medesimo è limitata ai marchi registrati internazionalmente a decorrere dal giorno in cui l’adesione suddetta diventa effettiva, ad eccezione dei marchi internazionali che hanno già formato oggetto, in detto paese, d’una identica registrazione nazionale ancora vigente e, a domanda degli interessati, d’un immediato riconoscimento.
  5. Tale dichiarazione esonera l’Ufficio internazionale dalla notificazione collettiva suindicata. Esso si limita pertanto a notificare i marchi, per i quali la richiesta di beneficiare dell’eccezione, di cui al comma d), gli pervenga, con le dovute precisioni, entro un anno a decorrere dall’accessione del nuovo paese.
  6. L’Ufficio internazionale non invia una notificazione collettiva ai paesi che, aderendo al presente Accordo, dichiarano di avvalersi della facoltà conferita nell’articolo 3bis. Inoltre, tali paesi possono simultaneamente dichiarare che l’applicazione dell’Atto suddetto è limitata ai marchi, registrati a contare dal giorno in cui la loro adesione diventa effettiva; nondimeno, la limitazione non si estende ai marchi internazionali che anteriormente sono già stati oggetto, in detto paese, di una registrazione nazionale identica e che sono suscettibili di domande d’estensione della protezione, formulate e notificate conformemente agli articoli 3ter e 8.2) c).
  7. Le registrazioni di marchi, che sono stati oggetto di una delle notificazioni previste nel presente alinea, sono considerate come sostitutive delle registrazioni eseguite direttamente nel nuovo paese contraente prima della data effettiva della sua adesione.
  1. a) Nei riguardi dei primi cinque paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o adesione, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o adesione.
  2. Nei riguardi di qualsiasi altro paese, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratifica o adesione sia stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o di adesione. In quest’ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di questo paese, alla data indicata.

Art. 15 Denuncia

1) Il presente Accordo rimarrà in vigore senza limitazioni di durata. 2) Ciascun paese potrà denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia di tutti gli Atti anteriori e avrà effetto solo nei riguardi del paese che l’avrà fatta, l’Accordo rimanendo vigente ed esecutorio per gli altri paesi dell’Unione particolare. 3) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la notificazione. 4) La facoltà di denuncia prevista nel presente articolo non potrà essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a contare dalla data in cui il paese è divenuto membro dell’Unione particolare. 5) I marchi internazionali, registrati prima della data in cui la denuncia diviene effettiva e non rifiutati durante l’anno previsto all’articolo 5, continuano, per tutta la durata della protezione internazionale, a fruire della protezione di cui godrebbero se fossero stati direttamente depositati in tale paese.

Art. 16 Applicazione di Atti anteriori

2) I paesi estranei all’Unione particolare, divenuti partecipi del presente Atto, lo applicano alle registrazioni internazionali eseguite dall’Ufficio internazionale per il tramite dell’Amministrazione nazionale di ogni paese dell’Unione particolare che non sia partecipe del presente Atto, sempreché tali registrazioni soddisfino, rispetto a detti paesi, le condizioni stabilite dal presente Atto. Per quanto concerne le registrazioni internazionali eseguite presso l’Ufficio internazionale per il tramite delle Amministrazioni nazionali dei detti paesi estranei all’Unione particolare che divengono participi del presente Atto, questi ultimi accettano che il paese suindicato esiga l’adempimento delle condizioni prescritte dall’Atto più recente cui sia partecipe.

  1. a) Il presente Atto sostituisce, nei rapporti tra i paesi dell’Unione particolare in nome dei quali è stato ratificato o che vi hanno aderito e a decorrere dal giorno in cui entra in vigore nei loro riguardi, l’Accordo di Madrid del 189123 nel tenore anteriore al presente Atto.
  2. Nondimeno, ciascun paese dell’Unione particolare, che abbia ratificato il presente Atto o vi abbia aderito, rimane vincolato ai testi precedenti, che non abbia anteriormente disdetto in virtù dell’articolo 12.4) dell’Atto di Nizza del 15 giugno 195724, per i suoi rapporti con i paesi che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito.

Art. 17 Firma, lingue, funzioni del depositario

2) Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968. 3) Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i paesi dell’Unione particolare e al Governo di ogni altro paese che ne faccia domanda. 4) Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 5) Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i paesi dell’Unione particolare le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d’adesione, le dichiarazioni incluse in questi strumenti, l’entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce notificate e le notificazioni fatte in applicazione degli articoli 3 bis , 9 quater , 13, 14.7) e 15.2).

  1. a) Il presente Atto è firmato in un solo esemplare in lingua francese e depositato presso il Governo della Svezia.
  2. Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle altre lingue che l’Assemblea dovesse indicare.

Art. 18 Disposizioni transitorie

1) Fino all’entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all’Ufficio dell’Unione istituita dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o al suo Direttore. 2) I paesi dell’Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito possono, durante cinque anni dall’entrata in vigore della Convenzione che istituisce l’Organizzazione 25 , esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli articoli 10 a 13 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni paese che intenda valersi di questa facoltà, depositerà a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali paesi sono ritenuti membri dell’Assemblea fino allo scadere del detto periodo.

In fede di che , i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato il presente Atto.

Fatto a Stoccolma, il 14 luglio 1967.

(Seguono le firme)

0.232.112.3

Campo d’applicazione il 29 giugno 201326

Stati partecipantia

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

4 luglio

1995 A

4 ottobre

1995

Algeria

24 marzo

1972 A

5 luglio

1972

Armenia

17 maggio

1994 S

25 dicembre

1991

Austria

11 maggio

1973

18 agosto

1973

Azerbaigian

25 settembre

1995 A

25 dicembre

1995

Belarus

14 aprile

1993 S

25 dicembre

1991

Belgio

31 ottobre

1974

12 febbraio

1975

Bhutan

4 maggio

2000 A

4 agosto

2000

Bosnia e Erzegovina

2 giugno

1993 S

1° marzo

1992

Bulgaria

25 aprile

1985 A

1° agosto

1985

Ceca, Repubblica

18 dicembre

1992 S

1° gennaio

1993

Cina*

4 luglio

1989 A

4 ottobre

1989

Cipro

4 agosto

2003 A

4 novembre

2003

Corea (Nord)

7 marzo

1980 A

10 giugno

1980

Croazia

28 luglio

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba

6 settembre

1998 A

6 dicembre

1998

Egitto

3 dicembre

1974 A

6 marzo

1975

Francia

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Guadalupa

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Guayana francese

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Isole Wallis e Futuna

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Martinica

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Nuova Caledonia

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Polinesia francese

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Riunione

2 maggio

1975

12 agosto

1975

St. Pierre e Miquelon

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Territori Australi e Antartici Francesi

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Germania

19 giugno

1970

19 settembre

1970

Iran

25 settembre

2003 A

25 dicembre

2003

Italia

20 gennaio

1977

24 aprile

1977

Kazakstan

16 febbraio

1993 S

25 dicembre

1991

Kenya

26 marzo

1998 A

26 giugno

1998

Kirghizistan

14 febbraio

1994 S

25 dicembre

1991

Lesotho

12 novembre

1998 A

12 febbraio

1999

Lettonia

29 settembre

1994 A

1° gennaio

1995

Liberia

25 settembre

1995 A

25 dicembre

1995

Liechtenstein

21 febbraio

1972

25 maggio

1972

Lussemburgo

19 dicembre

1974

24 marzo

1975

Macedonia

23 luglio

1993 S

8 settembre

1991

Marocco

16 ottobre

1975

24 gennaio

1976

Moldova

14 febbraio

1994 S

25 dicembre

1991

Monaco

27 giugno

1975

4 ottobre

1975

Mongolia

16 gennaio

1985

21 aprile

1985

Montenegro

4 dicembre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

7 luglio

1998 A

7 ottobre

1998

Namibia

31 marzo

2004 A

30 giugno

2004

Paesi Bassi

4 dicembre

1974

6 marzo

1975

Polonia

14 dicembre

1990 A

18 marzo

1991

Portogallo

22 agosto

1988

22 novembre

1988

Romania

28 febbraio

1969

19 settembre

1970

Russia

15 marzo

1976

1° luglio

1976

San Marino

26 marzo

1991 A

26 giugno

1991

Serbia

14 giugno

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

17 marzo

1997 A

17 giugno

1997

Slovacchia

30 dicembre

1992 S

1° gennaio

1993

Slovenia

12 giugno

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

6 marzo

1979

8 giugno

1979

Sudan

15 febbraio

1984 A

16 maggio

1984

Svizzera

26 gennaio

1970

19 settembre

1970

Swaziland

14 settembre

1998 A

14 dicembre

1998

Tagikistan

14 febbraio

1994 S

25 dicembre

1991

Ucraina

21 settembre

1992 S

25 dicembre

1991

Ungheria

18 dicembre

1969

19 settembre

1970

Vietnam

7 aprile

1981

2 luglio

1976

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU.
    Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale: www.wipo.int/treaties/fr/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. Tutti gli Stati partecipanti hanno invocato il beneficio dell’art. 3bis.