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0.232.112.4

Protocollo
relativo all’Accordo di Madrid
per la registrazione internazionale dei marchi

Traduzione

Concluso a Madrid il 27 giugno 1989
Approvato dall’Assemblea federale il 1° ottobre 19961
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 1° febbraio 1997
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° maggio 1997

(Stato 26 febbraio 2025)

Elenco degli articoli del Protocollo

Articolo 1: Appartenenza all’Unione di Madrid

Articolo 2: Ottenimento della protezione attraverso la registrazione internazionale

Articolo 3: Domanda internazionale

Articolo 3 bis : Effetto territoriale

Articolo 3 ter : Richiesta di estensione territoriale

Articolo 4: Effetti della registrazione internazionale

Articolo 4 bis : Sostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una registrazione internazionale

Articolo 5: Rifiuto e invalidazione degli effetti della registrazione internazionale nei confronti di talune parti contraenti

Articolo 5 bis : Documenti giustificativi della legittimità dell’uso di taluni
elementi del marchio

Articolo 5 ter : Copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale;
ricerche di anteriorità; estratti del registro internazionale

Articolo 6: Durata della validità della registrazione internazionale; dipendenza e indipendenza della registrazione internazionale

Articolo 7: Rinnovazione della registrazione internazionale

Articolo 8: Tasse per la domanda internazionale e per la registrazione
internazionale

Articolo 9: Iscrizione di mutamento di titolare di registrazione internazionale

Articolo 9 bis : Talune iscrizioni riguardanti una registrazione internazionale

Articolo 9 ter : Tasse per talune iscrizioni

Articolo 9 quater : Ufficio comune a più Stati contraenti

Articolo 9 quinquies : Trasformazione di una registrazione internazionale in domande nazionali o regionali

Articolo 9 sexies : Relazioni fra gli Stati partecipi sia del presente Protocollo sia dell’Accordo di Madrid (Stoccolma)

Articolo 10: Assemblea

Articolo 11: Ufficio internazionale

Articolo 12: Finanze

Articolo 13: Modificazione di taluni articoli del Protocollo

Articolo 14: Modalità per diventare partecipe del Protocollo; entrata in
vigore

Articolo 15: Denuncia

Articolo 16: Firma; lingue; funzioni del depositario

Art. 1 Appartenenza all’Unione di Madrid

Gli Stati partecipi di questo Protocollo (denominati più avanti «Stati contraenti»), anche se non sono partecipi dell’Accordo di Madrid 2 per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma nel 1967 e modificato nel 1979 (più avanti denominato «Accordo di Madrid (Stoccolma)»), e le organizzazioni indicate nell’articolo 14.1)b) che sono partecipi di questo Protocollo (denominate più avanti «organizzazioni contraenti») sono membri della stessa Unione di cui sono membri i paesi che sono partecipi dell’Accordo di Madrid (Stoccolma). In questo Protocollo, l’espressione «parti contraenti» designerà sia gli Stati contraenti che le organizzazioni contraenti.

Art. 2 Ottenimento della protezione attraverso la registrazione internazionale

1) Quando una domanda di registrazione di un marchio è stata depositata presso l’Ufficio di una parte contraente, o quando un marchio è stato registrato nel registro dell’Ufficio di una parte contraente, la persona che ha depositato tale domanda (in seguito denominata «domanda di base») o il titolare di tale registrazione (più avanti denominata «registrazione di base») può, riservate le disposizioni del presente Protocollo, assicurare la protezione del proprio marchio sul territorio delle parti contraenti, ottenendo la registrazione di questo marchio nel registro dell’Ufficio internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (più avanti denominati, rispettivamente, «registrazione internazionale», «registro internazionale», «Ufficio internazionale» e «Organizzazione»), a condizione 2) La domanda di registrazione internazionale (denominata più avanti «domanda internazionale») deve essere depositata presso l’Ufficio internazionale per il tramite dell’Ufficio presso il quale è stata depositata la domanda di base o dal quale è stata effettuata la registrazione di base (più avanti denominato «Ufficio di origine»), a seconda del caso. 3) Nel presente Protocollo, il termine «Ufficio» o «Ufficio di una parte contraente» designa l’ufficio cui è affidato il compito, per conto di una parte contraente, di registrare i marchi, e il termine «marchi» designa sia i marchi dei prodotti che i marchi dei servizi. 4) Nel presente Protocollo, si intende per «territorio di una parte contraente,» allorquando la parte contraente è uno Stato, il territorio di codesto Stato e, allorquando la parte contraente è un’organizzazione intergovernativa, il territorio sul quale viene applicato il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa.

  1. che quando la domanda di base è stata depositata presso l’Ufficio di uno Stato contraente o quando la registrazione di base è stata effettuata da codesto Ufficio, la persona che ha depositato questa domanda o il titolare di questa registrazione sia cittadino di codesto Stato contraente o abbia il proprio domicilio, o abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel suddetto Stato contraente;
  2. che quando la domanda di base è stata depositata presso l’Ufficio di un’organizzazione contraente o quando la registrazione di base è stata effettuata da codesto Ufficio, la persona che ha depositato questa domanda o il titolare di questa registrazione sia cittadino di uno Stato membro di questa organizza zione contraente o abbia il proprio domicilio, o abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel territorio della suddetta organizzazione contraente.

Art. 3 Domanda internazionale

1) Ogni domanda internazionale fatta in virtù del presente Protocollo dovrà essere presentata sul modulo prescritto dal regolamento d’esecuzione 3 . L’Ufficio d’origine certificherà che le indicazioni che figurano nella domanda internazionale corrispondono a quelle che figurano, al momento della certificazione, nella domanda di base o nella registrazione di base, a seconda del caso. Inoltre, il suddetto Ufficio indicherà, 2) Il depositante dovrà indicare i prodotti e i servizi per i quali la protezione del marchio è richiesta, come pure, se possibile, la o le classi corrispondenti, secondo la classificazione stabilita dall’Accordo di Nizza 4 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi. Se il depositante non fornisce tale indicazione, l’Ufficio internazionale classificherà i prodotti e i servizi nelle classi corrispondenti della suddetta classificazione. L’indicazione delle classi fornita dal depositante sarà sottoposta al controllo dell’Ufficio internazionale, che lo eseguirà insieme all’Ufficio d’origine. In caso di disaccordo tra il suddetto Ufficio e l’Ufficio internazionale, il parere di quest’ultimo sarà decisivo. 4) L’Ufficio internazionale registrerà immediatamente i marchi depositati in conformità dell’articolo 2. La registrazione internazionale porterà la data in cui la domanda internazionale è stata ricevuta dall’Ufficio d’origine a condizione che la domanda internazionale sia stata ricevuta dall’Ufficio internazionale entro due mesi da tale data. Se la domanda internazionale non è stata ricevuta entro tale termine, la registrazione internazionale porterà la data in cui la suddetta domanda internazionale è stata ricevuta dall’Ufficio internazionale. L’Ufficio internazionale notificherà senza indugio la registrazione internazionale agli Uffici interessati. I marchi registrati nel registro internazionale saranno pubblicati in un bollettino periodico edito dall’Ufficio internazionale, secondo le indicazioni contenute nella domanda internazionale. 5) Ai fini della pubblicità da dare ai marchi registrati nel registro internazionale, ciascun Ufficio riceverà dall’Ufficio internazionale un certo numero di esemplari gratuiti ed altri a prezzo ridotto del suddetto bollettino secondo le condizioni stabilite dall’Assemblea di cui all’articolo 10 (più avanti denominata «Assemblea»). Tale pubblicità sarà considerata sufficiente per tutte le parti contraenti, e nessun’altra potrà essere richiesta al titolare della registrazione internazionale.

  1. nel caso di una domanda di base, la data e il numero di tale domanda,
  2. nel caso di una registrazione di base, la data e il numero di tale registrazione come pure la data e il numero della domanda da cui proviene la registrazione di base.
  3. L’Ufficio d’origine indicherà pure la data della domanda internazionale.

3) Se il depositante rivendica il colore a titolo di elemento distintivo del suo marchio, egli dovrà:

  1. fare una dichiarazione in tal senso e integrare la sua domanda internazionale con l’indicazione del colore o della combinazione di colori rivendicata;
  2. unire alla sua domanda internazionale esemplari a colore di detto marchio, che saranno allegati alle notificazioni fatte dall’Ufficio internazionale; il numero di questi esemplari sarà stabilito dal regolamento di esecuzione.

Art. 3bis Effetto territoriale

La protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenderà a una delle parti contraenti solo dietro richiesta della persona che deposita la domanda internazionale o che è titolare della registrazione internazionale. Tale richiesta, tuttavia, non può essere avanzata nei confronti di una parte contraente il cui Ufficio sia l’Ufficio d’origine.

Art. 3ter Richiesta di «estensione territoriale»

1) Qualunque richiesta di estensione, ad una delle parti contraenti, della protezione risultante dalla registrazione internazionale dovrà formare oggetto di una menzione speciale nella domanda internazionale. 2) Una richiesta di estensione territoriale può essere avanzata anche posteriormente alla registrazione internazionale. Tale richiesta dovrà essere presentata sul modulo prescritto dal regolamento d’esecuzione. Essa sarà immediatamente iscritta dall’Ufficio internazionale, che notificherà senza indugio tale iscrizione all’Ufficio o agli Uffici interessati. Tale iscrizione sarà pubblicata nel bollettino periodico dell’Ufficio internazionale. Tale estensione territoriale produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data in cui sarà stata iscritta nel registro internazionale e cesserà di essere valida allo scadere della registrazione internazionale cui si riferisce.

Art. 4 Effetti della registrazione internazionale

2) Ogni registrazione internazionale godrà del diritto di priorità stabilito dall’articolo 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale 5 , senza che sia necessario adempiere le formalità previste nella lettera D del suddetto articolo.

  1. a) A decorrere dalla data della registrazione o dell’iscrizione effettuata secondo le disposizioni degli articoli 3 e 3ter, la protezione del marchio in ciascuna delle parti contraenti interessate sarà la medesima come se questo marchio fosse stato direttamente depositato presso l’Ufficio di tale parte contraente. Se non è stato notificato all’Ufficio internazionale nessun rifiuto in conformità dell’articolo 5.1) e 2) o se un rifiuto notificato in conformità del suddetto articolo è stato ritirato in seguito, la protezione del marchio nella parte contraente interessata sarà, a decorrere da tale data, la medesima come se questo marchio fosse stato registrato dall’Ufficio di codesta parte contraente.
  2. L’indicazione delle classi di prodotti e di servizi prevista nell’articolo 3 non impegna le parti contraenti per quanto riguarda la valutazione dell’estensione della protezione del marchio.

Art. 4bis Sostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una registrazione internazionale

1) Quando un marchio che è oggetto di una registrazione nazionale o regionale presso l’Ufficio di una parte contraente è ugualmente oggetto di una registrazione internazionale e le due registrazioni sono iscritte a nome della medesima persona, la registrazione internazionale è considerata come sostitutiva della registrazione nazionale o regionale, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di quest’ultima, a condizione 2) L’Ufficio di cui all’alinea 1) è tenuto, su domanda, a prendere nota, nel suo registro, della registrazione internazionale.

  1. che la protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenda alla suddetta parte contraente in conformità dell’articolo 3ter.1) o 2),
  2. che tutti i prodotti e servizi elencati nella registrazione nazionale o regionale siano parimenti elencati nella registrazione internazionale per quanto riguarda la suddetta parte contraente.
  3. che l’estensione summenzionata entri in vigore dopo la data della registrazione nazionale o regionale.

Art. 5 Rifiuto e invalidazione degli effetti della registrazione internazionale nei confronti di talune parti contraenti

1) Quando la legislazione applicabile lo consente, l’Ufficio di una parte contraente a cui l’Ufficio internazionale ha notificato un’estensione a tale parte contraente, in conformità dell’articolo 3 ter . 1) oppure 2), della protezione risultante da una registrazione internazionale, avrà la facoltà di dichiarare in una notificazione di rifiuto che la protezione non può essere accordata nella suddetta parte contraente al marchio oggetto di tale estensione. Questo rifiuto potrà essere fondato soltanto sui motivi che sarebbero applicati, in virtù della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nel caso di un marchio depositato direttamente presso l’Ufficio che notifica il rifiuto. Tuttavia, la protezione non potrà essere rifiutata, nemmeno parzialmente, per il solo motivo che la legislazione applicabile non autorizzerebbe la registrazione che per un numero limitato di classi o per un numero limitato di prodotti o di servizi. 3) L’Ufficio internazionale trasmetterà senza indugio al titolare della registrazione internazionale uno degli esemplari della dichiarazione di rifiuto. Il suddetto titolare avrà gli stessi mezzi di ricorso come se il marchio fosse stato depositato direttamente da lui presso l’Ufficio che ha notificato il proprio rifiuto. Quando l’Ufficio internazionale avrà ricevuto un’informazione in conformità dell’alinea 2)c)i), esso trasmetterà senza indugio tale informazione al titolare della registrazione internazionale. 4) I motivi di rifiuto di un marchio saranno comunicati dall’Ufficio internazionale agli interessati che ne faranno richiesta. 5) Qualsiasi Ufficio che, nei confronti di una data registrazione internazionale, non abbia notificato all’Ufficio internazionale un rifiuto provvisorio o definitivo, in conformità degli alinea 1) e 2), perderà, nei confronti di tale registrazione internazionale, il beneficio della facoltà prevista nell’alinea 1). 6) L’invalidazione, dalle autorità competenti di una parte contraente, degli effetti, sul territorio di tale parte contraente, di una registrazione internazionale non potrà essere pronunciata senza che il titolare di codesta registrazione internazionale sia stato messo in grado di far valere i suoi diritti in tempo utile. L’invalidazione sarà notificata all’Ufficio internazionale.

  1. a) Qualsiasi Ufficio che intendesse avvalersi di tale facoltà dovrà notificare il proprio rifiuto all’Ufficio internazionale, indicandone tutti i motivi, nel termine previsto dalla legge applicabile a tale Ufficio e, al più tardi, riservati i punti b) e c), prima della scadenza di un anno a decorrere dalla data in cui la notificazione dell’estensione oggetto dell’alinea 1) è stata inviata a detto Ufficio dall’Ufficio internazionale.
  2. Nonostante il punto a), qualsiasi parte contraente può dichiarare che, per le registrazioni internazionali effettuate in virtù del presente Protocollo, il termine di un anno oggetto del punto a) è sostituito da 18 mesi.
  3. Tale dichiarazione può inoltre precisare che, qualora un rifiuto di protezione risulti da un’opposizione alla concessione di protezione, tale rifiuto può essere notificato all’Ufficio internazionale dall’Ufficio della suddetta parte contraente dopo la scadenza del termine di 18 mesi. Detto Ufficio può, per ciò che concerne una data registrazione internazionale, notificare un rifiuto di protezione dopo la scadenza di 18 mesi, ma soltanto a condizione i)che esso abbia informato, prima della scadenza del termine di 18 mesi, l’Ufficio internazionale della possibilità che le opposizioni siano depositate dopo la scadenza del termine di 18 mesi, eii)6che la notificazione del rifiuto basato su un’opposizione sia effettuata entro un mese a decorrere dalla scadenza del termine di opposizione, ma in ogni caso entro un termine massimo di sette mesi dalla data da cui decorre il termine di opposizione.
  4. Qualsiasi dichiarazione in conformità dei punti b) oppure c) può essere fatta negli strumenti oggetto dell’articolo 14.2), e la data in cui la dichiarazione entrerà in vigore sarà la medesima della data di entrata in vigore del presente Protocollo per ciò che concerne lo Stato o l’organizzazione intergovernativa che ha fatto tale dichiarazione. Questa dichiarazione può essere fatta anche in seguito, ed in questo caso la dichiarazione entrerà in vigore tre mesi dopo ricezione di essa da parte del Direttore generale dell’Organizzazione (più avanti denominato «Direttore generale»), oppure a qualsiasi data ulteriore indicata nella dichiarazione, per ciò che concerne le registrazioni internazionali la cui data è la medesima di quella in cui la dichiarazione entra in vigore oppure è posteriore a tale data.
  5. 7 Allo scadere di un periodo di dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Protocollo, l’Assemblea procederà ad una verifica del funzionamento del sistema fissato dai punti a)–d). Dopo di che, le disposizioni dei suddetti punti potranno essere modificate per decisione unanime dell’Assemblea8.

Art. 5bis Documenti giustificativi della legittimità dell’uso di taluni elementi del marchio

I documenti giustificativi della legittimità dell’uso di taluni elementi contenuti nei marchi, come stemmi, scudi, effigi, distinzioni onorifiche, titoli, nomi commerciali o nomi di persone diversi da quello del depositante, o altre iscrizioni analoghe, che potessero venire richiesti dagli Uffici delle parti contraenti, saranno esenti da qualsiasi legalizzazione, come pure da qualsiasi altra certificazione oltre quella dell’Ufficio d’origine.

Art. 5ter Copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale; ricerche di anteriorità; estratti del registro internazionale

1) L’ufficio internazionale rilascerà a chiunque ne faccia domanda, mediante il pagamento di una tassa fissata dal regolamento d’esecuzione, una copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale riguardanti un determinato marchio. 2) L’Ufficio internazionale potrà anche, mediante remunerazione, assumersi l’incarico di effettuare ricerche di anteriorità tra i marchi oggetto di registrazioni internazionali. 3) Gli estratti del registro internazionale richiesti per essere esibiti in una delle parti contraenti saranno dispensati da qualsiasi legalizzazione.

Art. 6 Durata della validità della registrazione internazionale; dipendenza e indipendenza della registrazione internazionale

1) La registrazione di un marchio all’Ufficio internazionale dura dieci anni, con possibilità di rinnovazione alle condizioni fissate nell’articolo 7. 2) Allo scadere di un termine di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale, questa diviene indipendente dalla domanda di base o dalla registrazione che ne risulta, o dalla registrazione di base, a seconda del caso, riservate le disposizioni seguenti. 3) La protezione risultante dalla registrazione internazionale, che sia stata o meno oggetto di un trasferimento, non potrà più essere invocata se, prima della scadenza di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale, la domanda di base o la registrazione che ne risulta, o la registrazione di base, a seconda del caso, è stata oggetto di un ritiro, è giunta a scadenza o è stata oggetto di una rinuncia o di una decisione finale di rigetto, revoca, radiazione o invalidazione, per ciò che riguarda l’insieme o parte dei prodotti e servizi elencati nella registrazione internazionale. Lo stesso dicasi se si conclude, dopo lo scadere del periodo di cinque anni, con una decisione finale di rigetto, revoca, radiazione o invalidazione, o contenente l’ordine di ritiro della domanda di base o della registrazione che ne risulta, o della registrazione di base, a seconda del caso, a condizione che tale ricorso, azione o opposizione abbia avuto inizio prima della scadenza di detto periodo. Lo stesso dicasi se la domanda di base è ritirata, o la registrazione che risulta dalla domanda di base, o la registrazione di base, è oggetto di una rinuncia, dopo lo scadere del periodo di cinque anni, a condizione che, al momento del ritiro o della rinuncia, la suddetta domanda o la suddetta registrazione sia oggetto di una procedura prevista nel punto i), ii), oppure iii) e che tale procedura abbia avuto inizio prima dello scadere del suddetto periodo. 4) L’Ufficio d’origine notificherà all’Ufficio internazionale, come prescritto nel regolamento d’esecuzione, i fatti e le decisioni pertinenti in virtù dell’alinea 3), e l’Ufficio internazionale informerà le parti interessate e procederà ad ogni pubblicazione corrispondente, secondo quanto prescritto nel regolamento d’esecuzione. L’Ufficio richiederà, se del caso, all’Ufficio internazionale di radiare, nei limiti applicabili, la registrazione internazionale, e l’Ufficio internazionale darà corso a tale richiesta.

  1. un ricorso contro una decisione che rifiuti gli effetti della domanda di base,
  2. un’azione mirante al ritiro della domanda di base o alla revoca, alla radiazione o all’invalidazione della registrazione che risulta dalla domanda di base, o dalla registrazione di base, o
  3. un’opposizione alla domanda di base

Art. 7 Rinnovazione della registrazione internazionale

1) Qualsiasi registrazione internazionale può essere rinnovata per un periodo di dieci anni a decorrere dalla scadenza del periodo precedente, mediante il semplice pagamento d’un emolumento di base e, in conformità dell’articolo 8.7), degli emolumenti suppletivi e di quelli complementari previsti nell’articolo 8.2). 2) La rinnovazione non potrà comportare alcuna modificazione all’ultimo stato della registrazione internazionale. 3) Sei mesi prima della scadenza del termine di protezione, l’Ufficio internazionale richiamerà l’attenzione del titolare della registrazione internazionale e, all’occorrenza, del suo mandatario, mediante un avviso ufficioso, sulla data esatta di tale scadenza. 4) Mediante il pagamento di una soprattassa stabilita dal regolamento d’esecuzione, un periodo di grazia di sei mesi sarà concesso per la rinnovazione della registrazione internazionale.

Art. 8 Tasse per la domanda internazionale e la registrazione internazionale

1) L’Ufficio d’origine avrà la facoltà di fissare, a suo criterio, e di percepire, a suo favore, una tassa che richiederà al depositante o al titolare della registrazione internazionale al momento del deposito della domanda internazionale o al momento della rinnovazione della registrazione internazionale. 2) La registrazione di un marchio presso l’Ufficio internazionale sarà subordinata al preventivo pagamento di un emolumento internazionale che comprenderà, riservate le disposizioni dell’alinea 7)a), 3) Tuttavia, l’emolumento suppletivo specificato nell’alinea 2)ii) potrà essere versato entro il termine fissato dal regolamento di esecuzione, qualora il numero delle classi di prodotti o servizi sia stato stabilito o contestato dall’Ufficio internazionale e senza pregiudizio per la data della registrazione internazionale. Se, alla scadenza di detto termine, l’emolumento suppletivo non sarà stato pagato o se la lista dei prodotti o servizi non sarà stata adeguatamente ridotta dal depositante, la domanda internazionale sarà considerata come abbandonata. 4) Il ricavo annuo dei diversi proventi della registrazione internazionale, eccetto i proventi ricavati dagli emolumenti oggetto dell’alinea 2, punti ii) e iii), sarà suddiviso in parti uguali tra le parti contraenti a cura dell’Ufficio internazionale, previa detrazione delle spese e degli oneri relativi all’esecuzione di questo Protocollo. 5) Le somme ricavate dagli emolumenti suppletivi previsti nell’alinea 2, punto ii), saranno ripartite, alla scadenza di ciascun anno, tra le parti contraenti interessate, proporzionalmente al numero dei marchi per i quali la protezione sarà stata richiesta in ciascuna di esse durante l’anno trascorso, detto numero, per quanto concerne le parti contraenti che procedono a un esame, essendo affetto da un coefficiente che sarà determinato dal regolamento d’esecuzione. 6) Le somme ricavate dagli emolumenti complementari previsti nell’alinea 2, punto iii), saranno ripartite secondo le stesse disposizioni di quelle previste nell’alinea 5).

  1. un emolumento di base;
  2. un emolumento suppletivo per ogni classe della classificazione internazionale oltre la terza, nella quale siano inclusi i prodotti o servizi cui si applica il marchio;
  3. un emolumento complementare per ogni domanda di estensione della protezione in conformità dell’articolo 3ter.
  1. a) Qualsiasi parte contraente può dichiarare che, per ciò che concerne ogni registrazione internazionale in cui essa è menzionata in conformità dell’articolo 3ter, come pure per ciò che concerne la rinnovazione di tale registrazione internazionale, essa intende percepire, invece di una parte dei proventi ricavati dagli emolumenti suppletivi e da quelli complementari, una tassa (più avanti denominata «tassa individuale»), il cui ammontare è indicato nella dichiarazione, e che può essere modificato in dichiarazioni ulteriori, ma che non può essere superiore ad una somma corrispondente alla somma, dedotte le economie risultanti dalla procedura internazionale, che l’Ufficio della suddetta parte contraente avrebbe il diritto di ricevere da un depositante per una registrazione di dieci anni, o dal titolare di una registrazione per una rinnovazione di dieci anni di tale registrazione, del marchio nel registro del suddetto Ufficio. Quando questa tassa individuale deve essere pagata, i)non sarà dovuto nessun emolumento suppletivo previsto nell’alinea 2, punto ii), se solo le parti contraenti che abbiano fatto una dichiarazione in conformità di questo punto sono menzionate in conformità dell’articolo 3ter, eii)non sarà dovuto nessun emolumento complementare previsto nell’alinea 2, punto iii), nei confronti di qualsiasi parte contraente che abbia fatto una dichiarazione in conformità di questo punto.
  2. Qualsiasi dichiarazione in conformità del punto a) può essere fatta negli strumenti previsti nell’articolo 14.2), e la data in cui tale dichiarazione entrerà in vigore sarà la medesima della data di entrata in vigore di questo Protocollo per ciò che concerne lo Stato o l’organizzazione intergovernativa che ha fatto la dichiarazione. Tale dichiarazione può anche essere fatta ulteriormente, nel qual caso la dichiarazione entrerà in vigore tre mesi dopo la ricezione di essa da parte del Direttore generale, oppure a qualsiasi data ulteriore indicata nella dichiarazione, per ciò che concerne le registrazioni internazionali la cui data sia la medesima di quella in cui la dichiarazione entra in vigore o sia posteriore a tale data.

Art. 9 Iscrizione di mutamento di titolare di registrazione internazionale

Dietro richiesta della persona al cui nome è iscritta la registrazione internazionale, o dietro richiesta, avanzata d’ufficio o su domanda di una persona interessata, da parte di un Ufficio interessato, l’Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale qualsiasi mutamento di titolare di tale registrazione, per quanto riguarda l’insieme o talune delle parti contraenti sul territorio delle quali tale registrazione ha validità e per quanto riguarda la totalità o parte dei prodotti e servizi elencati nella registrazione, a condizione che il nuovo titolare sia una persona che, in conformità dell’articolo 2.1), sia abilitata a depositare domande internazionali.

Art. 9bis Talune iscrizioni riguardanti una registrazione internazionale

L’Ufficio internazionale iscriverà nel registro internazionale

  1. qualsiasi modificazione riguardante il nome o l’indirizzo del titolare della registrazione internazionale,
  2. la costituzione di un mandatario del titolare della registrazione internazionale e qualsiasi altro dato pertinente che riguardi tale mandatario,
  3. qualsiasi limitazione, per ciò che riguarda l’insieme o talune delle parti contraenti, dei prodotti e servizi elencati nella registrazione internazionale,
  4. qualsiasi rinuncia, radiazione o invalidazione della registrazione internazionale per ciò che concerne l’insieme o talune delle parti contraenti,
  5. qualsiasi altro dato pertinente, identificato nel regolamento d’esecuzione, riguardante i diritti su un marchio che è oggetto di una registrazione internazionale.

Art. 9ter Tasse per talune iscrizioni

Ogni iscrizione effettuata in conformità dell’articolo 9 o in conformità dell’articolo 9 bis può dar luogo al pagamento di una tassa.

Art. 9quater Ufficio comune a più Stati contraenti

1) Se più Stati contraenti convengono di realizzare l’unificazione delle loro leggi nazionali in materia di marchi, essi potranno notificare al Direttore generale 2) Questa notificazione avrà effetto soltanto tre mesi dopo la data della comunicazione che ne sarà data dal Direttore generale alle altre parti contraenti.

  1. che un Ufficio comune si sostituirà all’Ufficio nazionale di ciascuno di loro, e
  2. che l’insieme dei loro territori rispettivi dovrà essere considerato come un solo Stato per l’applicazione totale o parziale delle disposizioni precedenti il presente articolo come pure delle disposizioni degli articoli 9quinquies e 9sexies.

Art. 9quinquies Trasformazione di una registrazione internazionale in domande nazionali o regionali

Quando, nel caso in cui la registrazione internazionale sia radiata dietro richiesta dell’Ufficio d’origine in virtù dell’articolo 6.4), per ciò che concerne la totalità o parte dei prodotti e servizi elencati nella suddetta registrazione, la persona che era il titolare della registrazione deposita una domanda di registrazione dello stesso marchio presso l’Ufficio di una delle parti contraenti sul cui territorio la registrazione internazionale aveva validità, tale domanda sarà trattata come se essa fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale in conformità dell’articolo 3.4) o alla data di iscrizione dell’estensione territoriale in conformità dell’articolo 3 ter .2) e, nel caso in cui la registrazione internazionale beneficiasse di priorità, tale domanda dovrà beneficiare della medesima priorità, a condizione

  1. che la suddetta domanda sia depositata entro i tre mesi a decorrere dalla data in cui la registrazione internazionale è stata radiata,
  2. che i prodotti e servizi elencati nella domanda siano effettivamente coperti dalla lista dei prodotti e servizi iscritti nella registrazione internazionale per ciò che concerne la parte contraente interessata, e
  3. che tale domanda sia conforme a tutte le prescrizioni della legislazione applicabile, comprese quelle che si riferiscono alle tasse.

Art. 9sexies9 Relazioni fra gli Stati partecipi sia del presente Protocollo sia dell’Accordo di Madrid (Stoccolma)

  1. Nelle relazioni fra gli Stati partecipi sia del presente Protocollo sia dell’Accordo di Madrid (Stoccolma) si applica unicamente il presente Protocollo.
  2. Indipendentemente dalla lettera a, una dichiarazione fatta secondo l’articolo 5.2)b) o 5.2)c) o l’articolo 8.7) del presente Protocollo da uno Stato partecipe sia del presente Protocollo sia dell’Accordo di Madrid (Stoccolma) non ha effetto alcuno sulle relazioni con un altro Stato partecipe sia del presente Protocollo sia dell’Accordo di Madrid (Stoccolma).

Alla scadenza di un periodo di tre anni dal 1° settembre 2008, l’Assemblea esamina l’applicazione del capoverso 1)b) e può, in ogni momento successivo, abrogarlo o limitarne la portata a maggioranza dei tre quarti. Solo gli Stati che sono partecipi sia dell’Accordo di Madrid (Stoccolma) sia del presente Protocollo hanno il diritto di partecipare al voto dell’Assemblea.

Art. 10 Assemblea

2) L’Assemblea, oltre alle funzioni che le incombono in virtù dell’Accordo di Madrid (Stoccolma), 4) Oltre alle riunioni in sessioni ordinarie ed in sessioni straordinarie in conformità dell’Accordo di Madrid (Stoccolma), l’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione indetta dal Direttore generale, dietro richiesta di un quarto dei membri dell’Assemblea aventi diritto di voto sulle questioni proposte per l’inclusione nell’ordine del giorno di tale sessione. L’ordine del giorno di detta sessione straordinaria è preparato dal Direttore generale.

  1. a) Le parti contraenti sono membri della medesima Assemblea dei paesi partecipi dell’Accordo di Madrid (Stoccolma).
  2. Ciascuna parte contraente è rappresentata in quest’Assemblea da un delegato, il quale può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
  3. Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della parte contraente che l’ha designata, eccettuate le spese di viaggio e le indennità di soggiorno per un solo delegato di ciascuna parte contraente, le quali sono a carico dell’Unione.
  1. tratta tutte le questioni concernenti l’applicazione del presente Protocollo;
  2. impartisce all’Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione di questo Protocollo, tenuto debito conto delle osservazioni dei paesi dell’Unione che non sono partecipi di questo Protocollo;
  3. adotta e modifica le disposizioni del regolamento d’esecuzione concernenti l’applicazione del presente Protocollo;
  4. svolge qualsiasi altro compito che il presente Protocollo comporta.
  5. a) Ciascuna parte contraente dispone di un voto nell’Assemblea. Sulle questioni che concernono soltanto i paesi che sono partecipi dell’Accordo di Madrid (Stoccolma), le parti contraenti che non sono partecipi di detto Accordo non hanno diritto di voto mentre, sulle questioni concernenti soltanto le parti contraenti, solo queste ultime hanno diritto di voto.
  6. La metà dei membri dell’Assemblea aventi diritto di voto su una data questione costituisce il quorum per il voto su tale questione.
  7. Nonostante le disposizioni del punto b) se, in una sessione, il numero dei membri dell’Assemblea che hanno diritto di voto su una data questione e che sono rappresentati è inferiore alla metà ma uguale o superiore ad un terzo dei membri dell’Assemblea aventi diritto di voto su tale questione, l’Assemblea può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell’Assemblea, ad eccezione di quelle che riguardano la sua procedura, diventano esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni qui appresso elencate. L’Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai membri dell’Assemblea che hanno diritto di voto sulla suddetta questione e che non erano rappresentati, invitandoli ad esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine il numero dei membri che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei membri mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, dette risoluzioni diventano esecutorie, purché nel contempo rimanga acquisita la maggioranza necessaria.
  8. Riservate le disposizioni degli articoli 5.2)e), 9sexies.2), 12 nonché 13.2), le risoluzioni dell’Assemblea sono prese con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
  9. L’astensione non è considerata voto.
  10. Un delegato può rappresentare un solo membro dell’Assemblea e votare soltanto a nome di esso.

Art. 11 Ufficio internazionale

1) I compiti relativi alla registrazione internazionale in conformità di questo Protocollo come pure gli altri compiti amministrativi concernenti questo Protocollo sono svolti dall’Ufficio internazionale. 3) L’Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti concernenti il presente Protocollo, che gli sono attribuiti.

  1. a) L’Ufficio internazionale, conformemente alle direttive dell’Assemblea, prepara le conferenze di revisione del presente Protocollo.
  2. L’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e internazionali non governative sulla preparazione di dette conferenze di revisione.
  3. Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze di revisione.

Art. 12 Finanze

Per ciò che concerne le parti contraenti, le finanze dell’Unione sono regolate dalle medesime disposizioni contenute nell’articolo 12 dell’Accordo di Madrid (Stoccolma), essendo convenuto che qualsiasi rinvio all’articolo 8 di detto Accordo sarà considerato come un rinvio all’articolo 8 del presente Protocollo. Inoltre, per quanto riguarda l’articolo 12.6)b) di detto Accordo, le organizzazioni contraenti sono, riservata una risoluzione unanimemente contraria dell’Assemblea, considerate come appartenenti alla classe di contribuzione I (uno) in conformità della Convenzione di Parigi 10 per la protezione della proprietà industriale.

Art. 13 Modificazione di taluni articoli del Protocollo

1) Proposte di modificazione degli articoli 10, 11, 12 e del presente articolo possono essere presentate da ciascuna parte contraente o dal Direttore generale. Quest’ultimo comunica le proposte alle parti contraenti almeno sei mesi prima che siano sottoposte all’esame dell’Assemblea. 2) Qualsiasi modificazione degli articoli di cui all’alinea 1) sarà adottata dall’Assemblea. La maggioranza richiesta è di tre quarti dei voti espressi; tuttavia, qualsiasi modificazione dell’articolo 10 e del presente alinea richiede la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi. 3) Ogni modificazione degli articoli di cui all’alinea 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d’accettazione, effettuata conformemente alle loro rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti degli Stati e delle organizzazioni intergovernative che erano membri dell’Assemblea al momento in cui tale modificazione è stata adottata e che avevano il diritto di votare tale modificazione. Qualsiasi modificazione dei suddetti articoli in tal modo accettata vincola tutti gli Stati e le organizzazioni intergovernative che sono parti contraenti al momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che lo divengono più tardi.

Art. 14 Modalità per diventare partecipe del Protocollo; entrata in vigore

2) Ogni Stato o organizzazione di cui all’alinea 1) può firmare il presente Protocollo. Ogni Stato o organizzazione di cui all’alinea 1) può, se ha firmato il presente Protocollo, depositare uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo o, se non ha firmato il presente Protocollo, depositare uno strumento di adesione al presente Protocollo. 3) Gli strumenti previsti nell’alinea 2) sono depositati presso il Direttore generale. 5) Qualsiasi Stato od organizzazione di cui all’alinea 1) ha la facoltà, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo, di dichiarare che la protezione risultante da una registrazione internazionale effettuata in virtù del presente Protocollo prima della data di entrata in vigore del suddetto Protocollo nei suoi confronti non può fare oggetto di un’estensione nei suoi confronti.

  1. a) Qualsiasi Stato partecipe della Convenzione di Parigi11 per la protezione della proprietà industriale può diventare partecipe del presente Protocollo.
  2. Inoltre, qualsiasi organizzazione intergovernativa può parimenti diventare partecipe del presente Protocollo quando risultano soddisfatte le seguenti condizioni:i)almeno uno degli Stati membri di tale organizzazione sia partecipe della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale;ii)la suddetta organizzazione possieda un Ufficio regionale per la registrazione dei marchi che hanno validità sul territorio dell’organizzazione, a condizione che tale Ufficio non faccia oggetto di una notificazione in virtù dell’articolo 9quater.
  1. a) Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo il deposito di quattro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, a condizione che almeno uno di tali strumenti sia stato depositato da un paese partecipe dell’Accordo di Madrid (Stoccolma) e che almeno un altro di tali strumenti sia stato depositato da uno Stato non partecipe dell’Accordo di Madrid (Stoccolma) o da una delle organizzazioni di cui all’alinea 1)b).
  2. Nei riguardi di qualsiasi altro Stato od organizzazione elencato nell’alinea 1), il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratifica, accettazione, approvazione o adesione è stata notificata dal Direttore generale.

Art. 15 Denuncia

1) Il presente Protocollo rimarrà in vigore senza limitazioni di durata. 2) Ciascuna parte contraente può denunciare il presente Protocollo mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. 3) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la notificazione. 4) La facoltà di denuncia prevista nel presente articolo non potrà essere esercitata da una parte contraente prima dello scadere di un periodo di cinque anni a contare dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore nei confronti di tale parte contraente.

  1. a) Quando un marchio è oggetto di una registrazione internazionale che ha validità, nello Stato o nell’organizzazione intergovernativa che denuncia il presente Protocollo, alla data in cui la denuncia diventa effettiva, il titolare di tale registrazione può depositare, presso l’Ufficio di detto Stato o di detta organizzazione, una domanda di registrazione del medesimo marchio, la quale sarà trattata come se fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale in conformità dell’articolo 3.4) o alla data di iscrizione dell’estensione territoriale in conformità dell’articolo 3ter.2) e, se la registrazione beneficiasse di priorità, tale domanda beneficerà della medesima priorità, a condizione i)che la suddetta domanda sia depositata entro due anni a contare dalla data in cui la denuncia è diventata effettiva,ii)che i prodotti e servizi elencati nella domanda siano effettivamente coperti dall’elenco dei prodotti e servizi iscritti nella registrazione internazionale nei confronti dello Stato o dell’organizzazione intergovernativa che ha denunciato il presente Protocollo eiii)che la suddetta domanda sia conforme a tutti i requisiti della legislazione applicabile, compresi quelli relativi alle tasse.
  2. Le disposizioni del punto a) si applicano anche nei riguardi di qualsiasi marchio che faccia oggetto di una registrazione internazionale la quale sia in vigore, in parti contraenti diverse dallo Stato o dall’organizzazione intergovernativa che denuncia il presente Protocollo, alla data in cui la denuncia diventa effettiva, e il cui titolare, a causa della denuncia, non è più abilitato a depositare domande internazionali in conformità dell’articolo 2.1).

Art. 16 Firma; lingue; funzioni del depositario

2) Il presente Protocollo rimane aperto alla firma, a Madrid, fino al 31 dicembre 1989. 3) Il Direttore generale trasmette due copie, certificate conformi dal Governo della Spagna, dei testi firmati del presente Protocollo, a tutti gli Stati e organizzazioni intergovernative che possono diventare partecipi del presente Protocollo. 4) Il Direttore generale fa registrare il presente Protocollo presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 5) Il Direttore generale notifica a tutti gli Stati e organizzazioni internazionali che possono diventare partecipi o che sono partecipi del presente Protocollo, le firme, i depositi di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, come pure l’entrata in vigore del presente Protocollo e di qualsiasi modificazione di esso, ed ogni notificazione di denuncia e dichiarazione prevista nel presente Protocollo.

  1. a) Il presente Protocollo è firmato in un solo esemplare nelle lingue francese, inglese e spagnola ed è depositato presso il Direttore generale quando il detto Protocollo non è più aperto alla firma a Madrid. I testi nelle tre lingue fanno ugualmente fede.
  2. Testi ufficiali del presente Protocollo saranno redatti dal Direttore generale, previa consultazione dei Governi e delle organizzazioni interessate, nelle lingue tedesca, araba, cinese, italiana, giapponese, portoghese e russa, e nelle altre lingue che l’Assemblea potrà indicare.

(Seguono le firme)

0.232.112.4

Campo d’applicazione il 26 febbraio 202512

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

26 marzo

2018 A

26 giugno

2018

Albania

30 aprile

2003 A

30 luglio

2003

Algeria*

31 luglio

2015 A

31 ottobre

2015

Antigua e Barbuda*

17 dicembre

1999 A

17 marzo

2000

Armenia*

19 luglio

2000 A

19 ottobre

2000

Australia*

11 aprile

2001 A

11 luglio

2001

Austria

13 gennaio

1999

13 aprile

1999

Azerbaigian

15 gennaio

2007 A

15 aprile

2007

Bahrein*

15 settembre

2005 A

15 dicembre

2005

Belarus*

18 ottobre

2001 A

18 gennaio

2002

Belgio*

22 dicembre

1997

1° aprile

1998

Belize*

24 novembre

2022 A

24 febbraio

2023

Bhutan

4 maggio

2000 A

4 agosto

2000

Bosnia ed Erzegovina

27 ottobre

2008 A

27 gennaio

2009

Botswana

5 settembre

2006 A

5 dicembre

2006

Brasile*

2 luglio

2019 A

2 ottobre

2019

Brunei*

6 ottobre

2016 A

6 gennaio

2017

Bulgaria*

2 luglio

2001 A

2 ottobre

2001

Cambogia*

5 marzo

2015 A

5 giugno

2015

Canada*

17 marzo

2019 A

17 giugno

2019

Capo Verde*

6 aprile

2022 A

6 luglio

2022

Ceca, Repubblica

25 giugno

1996 A

25 settembre

1996

Cile*

4 aprile

2022 A

4 luglio

2022

Cina* a

1° settembre

1995 A

1° dicembre

1995

Cipro

4 agosto

2003 A

4 novembre

2003

Colombia*

29 maggio

2012 A

29 agosto

2012

Corea (Nord)

3 luglio

1996

3 ottobre

1996

Corea (Sud)*

10 gennaio

2003 A

10 aprile

2003

Croazia

23 ottobre

2003 A

23 gennaio

2004

Cuba

26 settembre

1995 A

26 dicembre

1995

Danimarca*

10 novembre

1995

13 febbraio

1996

Groenlandia

11 ottobre

2010

11 gennaio

2011

Isole Faeröer

13 gennaio

2016

13 aprile

2016

Egitto

3 giugno

2009

3 settembre

2009

Emirati Arabi Uniti*

28 settembre

2021 A

28 dicembre

2021

Estonia*

18 agosto

1998 A

18 novembre

1998

Eswatini

14 settembre

1998 A

14 dicembre

1998

Filippine*

25 aprile

2012 A

25 luglio

2012

Finlandia*

29 dicembre

1995

1° aprile

1996

Francia b

7 agosto

1997

7 novembre

1997

Gambia*

18 settembre

2015 A

18 dicembre

2015

Georgia*

20 maggio

1998 A

20 agosto

1998

Germania

20 dicembre

1995

20 marzo

1996

Ghana*

16 giugno

2008 A

16 settembre

2008

Giamaica*

27 dicembre

2021 A

27 marzo

2022

Giappone*

14 dicembre

1999 A

14 marzo

2000

Grecia*

10 maggio

2000 A

10 agosto

2000

India*

8 aprile

2013 A

8 luglio

2013

Indonesia*

2 ottobre

2017 A

2 gennaio

2018

Iran

25 settembre

2003 A

25 dicembre

2003

Irlanda*

19 luglio

2001

19 ottobre

2001

Islanda*

15 gennaio

1997 A

15 aprile

1997

Israele*

31 maggio

2010 A

1° settembre

2010

Italia*

17 gennaio

2000

17 aprile

2000

Kazakistan

8 settembre

2010 A

8 dicembre

2010

Kenya*

26 marzo

1998 A

26 giugno

1998

Kirghizistan*

17 marzo

2004 A

17 giugno

2004

Laos*

7 dicembre

2015 A

7 marzo

2016

Lesotho

12 novembre

1998 A

12 febbraio

1999

Lettonia

5 ottobre

1999 A

5 gennaio

2000

Liberia

11 settembre

2009 A

11 dicembre

2009

Liechtenstein

17 dicembre

1997

17 marzo

1998

Lituania*

15 agosto

1997 A

15 novembre

1997

Lussemburgo*

1° gennaio

1998

1° aprile

1998

Macedonia del Nord

30 maggio

2002 A

30 agosto

2002

Madagascar*

28 gennaio

2008 A

28 aprile

2008

Malawi*

25 settembre

2018 A

25 dicembre

2018

Malaysia* a

27 settembre

2019 A

27 dicembre

2019

Marocco*

8 luglio

1999

8 ottobre

1999

Maurizio*

6 febbraio

2023 A

6 maggio

2023

Messico*

19 novembre

2012 A

19 febbraio

2013

Moldova*

1° settembre

1997 A

1° dicembre

1997

Monaco

27 giugno

1996

27 settembre

1996

Mongolia

16 marzo

2001

16 giugno

2001

Montenegro

4 dicembre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

7 luglio

1998 A

7 ottobre

1998

Namibia

31 marzo

2004 A

30 giugno

2004

Norvegia*

29 dicembre

1995 A

29 marzo

1996

Nuova Zelanda* c

10 settembre

2012 A

10 dicembre

2012

Oman*

16 luglio

2007 A

16 ottobre

2007

Organizzazione africana della
propriétà intellettuale (OAPI)*

5 dicembre

2014 A

5 marzo

2015

Paesi Bassi*

28 novembre

1997

1° aprile

1998

Curaçao

28 gennaio

2003

28 aprile

2003

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

28 gennaio

2003

28 aprile

2003

Sint Maarten

28 gennaio

2003

28 aprile

2003

Pakistan*

24 febbraio

2021 A

24 maggio

2021

Polonia*

4 dicembre

1996 A

4 marzo

1997

Portogallo

20 dicembre

1996

20 marzo

1997

Qatar*

3 maggio

2024 A

3 agosto

2024

Regno Unito*

6 aprile

1995

1° dicembre

1995

Gibilterra

1° ottobre

2020

1° gennaio

2021

Guernesey*

1° ottobre

2020

1° ottobre

2021

Isola di Man*

6 aprile

1995

1° dicembre

1995

Romania

28 aprile

1998

28 luglio

1998

Ruanda

17 maggio

2013 A

17 agosto

2013

Russia

10 marzo

1997

10 giugno

1997

Samoa*

4 dicembre

2018 A

4 marzo

2019

San Marino*

12 giugno

2007 A

12 settembre

2007

São Tomé e Príncipe

8 settembre

2008 A

8 dicembre

2008

Serbia

17 novembre

1997

17 febbraio

1998

Sierra Leone

28 settembre

1999 A

28 dicembre

1999

Singapore*

31 luglio

2000 A

31 ottobre

2000

Siria*

5 maggio

2004 A

5 agosto

2004

Slovacchia*

13 giugno

1997 A

13 settembre

1997

Slovenia

12 dicembre

1997 A

12 marzo

1998

Spagna

17 aprile

1991

1° dicembre

1995

Stati Uniti*

2 agosto

2003 A

2 novembre

2003

Sudan

16 novembre

2009 A

16 febbraio

2010

Svezia*

30 dicembre

1994

1° dicembre

1995

Svizzera*

1° febbraio

1997

1° maggio

1997

Tagikistan*

31 marzo

2011 A

30 giugno

2011

Thailandia*

7 agosto

2017 A

7 novembre

2017

Trinidad e Tobago*

12 ottobre

2020 A

12 gennaio

2021

Tunisia*

16 luglio

2013 A

16 ottobre

2013

Turchia*

1° ottobre

1998 A

1° gennaio

1999

Turkmenistan*

28 giugno

1999 A

28 settembre

1999

Ucraina*

29 settembre

2000 A

29 dicembre

2000

Ungheria

3 luglio

1997

3 ottobre

1997

Unione euroepa*

1° luglio

2004

1° ottobre

2004

Uzbekistan*

27 settembre

2006 A

27 dicembre

2006

Vietnam*

11 aprile

2006 A

11 luglio

2006

Zambia*

15 agosto

2001 A

15 novembre

2001

Zimbabwe*

11 dicembre

2014 A

11 marzo

2015

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI): www.wipo.int/treaties/fr/registration/
    madrid_protocol/index.html oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. Non applicabile alla Regione amministrativa speciale di Hong Kong e alla Regione amministrativa speciale di Macao.
  4. Applicabile ai dipartimenti e territori d’oltremare.
  5. Il Prot. non si applica a Tokelau.

0.232.112.4

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

In conformità dell’articolo 5.2) d) del protocollo di Madrid (1989) la Svizzera dichiara che, secondo l’articolo 5.2 b), il termine di un anno per la notifica di un rifiuto di protezione di cui all’articolo 5.2) a) é sostituito da 18 mesi.

Conformemente all’articolo 8.7) a) la Svizzera dichiara che, per quanto concerne ogni registrazione internazionale in cui essa é menzionata in conformità dell’articolo 3 ter come pure per ciò che concerne la rinnovazione di tale registrazione internazionale, essa intende percepire, invece di una parte dei proventi ricavati dagli emolumenti suppletivi e da quelli complementari, una tassa individuale.