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0.232.121.12

Atto di Stoccolma complementare all’Accordo dell’Aia per il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali Conchiuso a Stoccolma il 14 luglio 1967 Approvato dall’Assemblea federale il 2 dicembre 1969 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 gennaio 1970 Entrato in vigore in per la Svizzera il 27 settembre 1975

RU 1975 1598; FF 1968 II 905

Traduzione1

(Stato 6 marzo 2007) (Stato 6 marzo 2007)

Art. 1 [Definizioni]

Ai sensi del presente Atto complementare, si deve intendere per: «Atto del 1934», l’Atto firmato a Londra il 2 giugno 1934 2 dell’Accordo dell’Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali; «Atto del 1960», l’Atto firmato all’Aia il 28 novembre 1960 3 dell’Accordo dell’Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali; «Atto aggiuntivo del 1961», l’Atto firmato a Monaco il 18 novembre 1961 4 , aggiuntivo all’Atto del 1934; «Organizzazione», l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale; «Ufficio Internazionale», l’Ufficio internazionale della proprietà intellettuale; «Direttore generale», il Direttore generale dell’Organizzazione; «Unione particolare», l’Unione dell’Aia, istituita dall’Accordo dell’Aia del 6 novembre 1925 5 per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, e confermata dagli Atti del 1934 e del 1960, dall’Atto aggiuntivo del 1961 e dal presente Atto complementare.

Art. 2 [Assemblea]

5) L’Assemblea adotta il suo regolamento interno.

  1. a) L’Unione particolare ha un’Assemblea composta dei paesi che hanno ratificato il presente Atto o vi hanno aderito.
  2. Il Governo di ogni paese è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
  3. Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha designata.
  4. a) L’Assemblea:i)tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo della Unione particolare e l’applicazione del suo Accordo;ii)impartisce all’Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei paesi dell’Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito;iii)modifica il regolamento d’esecuzione e stabilisce l’ammontare delle tasse per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali;iv)esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale relative all’Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell’Unione particolare;v)stabilisce il programma, adotta il bilancio preventivo biennale6 dell’Unione particolare e ne approva i conti di chiusura;vi)adotta il Regolamento finanziario dell’Unione particolare;vii)crea i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell’Unione particolare;viii)decide quali paesi non membri dell’Unione particolare, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori;ix)adotta le modificazioni degli articoli 2 a 5;x)intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell’Unione particolare;xi)svolge qualsiasi altro compito che il presente Atto complementare comporta;
  5. L’Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall’Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
  6. a) Ciascun paese membro dell’Assemblea dispone di un voto.
  7. La metà dei paesi membri dell’Assemblea costituisce il quorum.
  8. Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei paesi membri dell’Assemblea, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell’Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: L’Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai paesi membri dell’Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei paesi mancanti per il conseguimento dei quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.
  9. Riservate le disposizioni dell’articolo 5.2), l’Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
  10. L’astensione non è considerata voto.
  11. Un delegato può rappresentare un solo paese e votare soltanto a nome di esso.
  12. I paesi dell’Unione particolare che non sono membri dell’Assemblea sono ammessi alle riunioni come osservatori.
  13. a) L’Assemblea si riunisce una volta ogni due anni7 in sessione ordinaria, su convocazione dei Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l’Assemblea generale dell’Organizzazione.
  14. L’Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta d’un quarto dei paesi membri dell’Assemblea.
  15. L’ordine del giorno di ogni sessione è predisposto dal Direttore generale.

Art. 3 [Ufficio internazionale]

2) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro da essa creato. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d’ufficio, segretario di questi organi. 4) L’Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

  1. a) I compiti relativi al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali e gli altri compiti amministrativi spettanti all’Unione particolare sono svolti dall’Ufficio internazionale.
  2. L’Ufficio internazionale, in particolare, prepara le riunioni e funge da segreteria dell’Assemblea come pure dei comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa creati.
  3. Il Direttore generale è il più alto funzionario dell’Unione particolare e la rappresenta.
  1. a) L’Ufficio internazionale prepara, seguendo le direttive dell’Assemblea, le conferenze di revisione delle disposizioni dell’Accordo.
  2. L’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.
  3. Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.

Art. 4 [Finanze]

2) Il bilancio dell’Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall’Organizzazione. 5) Riservate le disposizioni dell’alinea 4 a), l’ammontare delle tasse e somme dovute per gli altri servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all’Assemblea. 8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più paesi dell’Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall’Assemblea.

  1. a) L’Unione particolare ha un bilancio preventivo.
  2. Il bilancio preventivo dell’Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell’Unione, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell’Organizzazione.
  3. Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all’Unione particolare bensì anche a un’altra o ad altre Unioni amministrate dall’Organizzazione. Il contributo dell’Unione particolare a tali spese comuni è proporzionale all’interesse che dette spese presentano per essa.

3) Il bilancio dell’Unione particolare è finanziato dalle seguenti risorse:

  1. le tasse relative al deposito internazionale e le tasse e somme dovute per gli altri servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare;
  2. il ricavo della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale, concernenti l’Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
  3. i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
  4. le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.
  5. a) L’ammontare delle tasse di cui all’alinea 3 i) è stabilito dall’Assemblea, su proposta del Direttore generale.
  6. Questo ammontare è stabilito in modo che gli introiti dell’Unione particolare provenienti dalle tasse e dalle altre risorse permettano almeno di coprire le spese dell’Ufficio internazionale che attengono all’Unione particolare.
  7. Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell’anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.
  1. a) L’Unione particolare possiede un fondo di cassa, costituito dall’eccesso degli introiti e completato, qualora non basti, da un versamento unico effettuato da ciascun paese dell’Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l’Assemblea ne decide l’aumento.
  2. L’ammontare del pagamento iniziale di ciascun paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo versato dal paese stesso, quale membro dell’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, al bilancio della medesima per l’anno in cui il fondo di cassa è costituito o l’aumento è deciso.
  3. La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall’Assemblea, su proposta dei Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
  4. a) L’accordo di sede concluso con il paese sul cui territorio l’Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo paese conceda delle anticipazioni. L’ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo paese e l’Organizzazione.
  5. Il paese contemplato nel comma a) e l’Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l’impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine di quello in cui è stata notificata.

Art. 5 [Modificazioni degli articoli 2 a 5]

1) Proposte di modificazione del presente Atto complementare possono essere presentate da ciascun paese membro dell’Assemblea o dal Direttore generale. Quest’ultimo comunica le proposte ai paesi membri dell’Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all’esame della medesima. 2) Qualsiasi modificazione contemplata nell’alinea 1 va adottata dall’Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell’articolo 2 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi. 3) Ogni modificazione contemplata nell’alinea 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d’accettazione, effettuate conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei paesi che erano membri dell’Assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i paesi che sono membri dell’Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi.

Art. 6 [Modificazioni dell’Atto del 1934 e dell’Atto aggiuntivo del 1961]

  1. a) I riferimenti, nell’Atto del 1934, all’«Ufficio internazionale della proprietà industriale a Berna», all’«Ufficio internazionale di Berna» o all’«Ufficio internazionale» vanno intesi come fatti all’Ufficio internazionale indicato nell’articolo 1 del presente Atto complementare.
  2. L’articolo 15 dell’Atto del 1934 è abrogato.
  3. Qualsiasi modificazione del regolamento d’esecuzione contemplato nell’articolo 20 dell’Atto del 1934 va effettuata secondo la procedura prescritta dall’articolo 2.2) a) iii) e 3) d).
  4. Nell’articolo 21 dell’Atto dei 1934, le parole «riveduta nel 1928» sono sostituite dalle parole «per la protezione delle opere letterarie e artistiche».
  5. I riferimenti, nell’articolo 22 dell’Atto del 1934, agli articoli 16, 16bis e 17bis della «Convenzione generale» vanno intesi come fatti a quelle disposizioni dell’Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale che, in quest’ultimo Atto, corrispondono agli articoli 16, 16bis e 17bis degli Atti anteriori della Convenzione di Parigi.
  6. a) Qualsiasi modificazione delle tasse indicate nell’articolo 3 dell’Atto aggiuntivo del 1961 va effettuata secondo la procedura prescritta dall’articolo 2.2) a) iii) e 3) d).
  7. L’alinea 1) dell’articolo 4 dell’Atto aggiuntivo del 1961, come anche le parole «quando il fondo di riserva ha raggiunto questo ammontare» dell’alinea 2 del predetto articolo, sono abrogati.
  8. I riferimenti, nell’articolo 6.2) dell’Atto aggiuntivo del 1961, agli articoli 16 e 16bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale vanno intesi come fatti alle disposizioni dell’Atto di Stoccolma di detta Convenzione che, in quest’ultimo Atto, corrispondono agli articoli 16 e 16bis degli Atti anteriori della Convenzione di Parigi.
  9. I riferimenti, negli alinea 1 e 3 dell’articolo 7 dell’Atto aggiuntivo del 1961, al Governo della Confederazione svizzera vanno intesi come fatti al Direttore generale.

Art. 7 [Modificazioni dell’Atto del 1960]

1) I riferimenti, nell’Atto del 1960, all’«Ufficio dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale» o all’«Ufficio internazionale» vanno intesi come fatti all’Ufficio internazionale indicato nell’articolo 1 del presente Atto complementare. 2) Gli articoli 19, 20, 21 e 22 dell’Atto del 1960 sono abrogati. 3) I riferimenti, nell’atto del 1960, al Governo della Confederazione svizzera vanno intesi come fatti al Direttore generale. 4) Nell’articolo 29 dell’Atto del 1960, le parole «periodiche» (alinea 1) e «del Comitato internazionale dei disegni o modelli o» (alinea 2) sono soppresse.

Art. 8 [Ratifica del presente Atto complementare; adesione al medesimo]

2) Gli strumenti di ratifica e d’adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

  1. a) I paesi che, prima del 13 gennaio 1968, hanno ratificato l’Atto del 1934 o l’Atto del 1960 o aderito ad almeno uno di questi Atti, possono firmare e ratificare il presente Atto complementare oppure aderirvi.
  2. La ratifica del presente Atto complementare, o l’adesione al medesimo, da parte di un paese che è vincolato dall’Atto del 1934 ma non dall’Atto aggiuntivo del 1961, implica automaticamente la ratifica dell’Atto aggiuntivo del 1961 o l’adesione ad esso.

Art. 9 [Entrata in vigore del presente Atto complementare]

1) Nei riguardi dei primi cinque paesi che hanno depositato il loro strumento di ratifica o d’adesione, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d’adesione. 2) Nei riguardi di qualsiasi altro paese, il presente Atto complementare entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratifica o la sua adesione è stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o d’adesione. In quest’ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto paese, alla data indicata.

Art. 10 [Accettazione automatica di alcune disposizioni da parte di taluni paesi]

1) Con riserva delle disposizioni dell’articolo 8 e dell’alinea seguente, ogni paese che non abbia ratificato l’Atto del 1934 o non vi abbia aderito sarà vincolato dall’Atto aggiuntivo del 1961 e dagli articoli 1 a 6 del presente Atto complementare a decorrere dalla data in cui prende effetto la sua adesione all’Atto del 1934; tuttavia, se in tale data il presente Atto complementare non è ancora entrato in vigore a’ sensi dell’articolo 9.1), detto paese sarà vincolato dai precitati articoli del presente Atto complementare soltanto a decorrere dall’entrata in vigore del medesimo a’ sensi dell’articolo 9.1). 2) Con riserva delle disposizioni dell’articolo 8 e dell’alinea precedente, ogni paese che non abbia ratificato l’Atto del 1960 o non vi abbia aderito sarà vincolato dagli articoli 1 a 7 del presente Atto complementare a decorrere dalla data in cui prende effetto la sua ratifica o la sua adesione all’Atto del 1960; tuttavia, se in tale data il presente Atto complementare non è ancora entrato in vigore a’ sensi dell’articolo 9.1), detto paese sarà vincolato dai precitati articoli del presente Atto complementare soltanto a decorrere dall’entrata in vigore del medesimo a’ sensi dell’articolo 9.1).

Art. 11 [Firma, ecc., del presente Atto complementare]

2) Il presente Atto complementare rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968. 3) Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto complementare, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i paesi dell’Unione particolare e al Governo di ogni altro paese che ne faccia domanda. 4) Il Direttore generale fa registrare il presente Atto complementare presso la segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 5) Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i paesi dell’Unione particolare le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d’adesione, l’entrata in vigore e qualsiasi altra appropriata notificazione.

  1. a) Il presente Atto complementare è firmato in un solo esemplare in lingua francese e depositato presso il Governo della Svezia.
  2. Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle altre lingue che l’Assemblea dovesse indicare.

Art. 12 [Clausola transitoria]

Fino all’entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all’Ufficio dell’Unione istituita dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o al suo Direttore.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato il presente Atto complementare.

Fatto a Stoccolma, il 14 luglio 1967.

(Seguono le firme)

0.232.121.12

Campo d’applicazione il 6 marzo 20078

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

14 febbraio

2007 A

19 marzo

2007

Belgio

22 febbraio

1979

28 maggio

1979

Belize

12 giugno

2003 A

12 luglio

2003

Benin

2 ottobre

1986 A

2 gennaio

1987

Bulgaria

11 novembre

1996 A

11 dicembre

1996

Corea (Nord)

15 aprile

1992 A

27 maggio

1992

Côte d’Ivoire

26 aprile

1993 A

30 maggio

1993

Croazia

12 gennaio

2004 A

12 febbraio

2004

Francia

2 maggio

1975

27 settembre

1975

  1. Guadalupa

2 maggio

1975 A

27 settembre

1975

  1. Guayana francese

2 maggio

1975 A

27 settembre

1975

  1. Isole Wallis e Futuna

2 maggio

1975 A

27 settembre

1975

  1. Martinica

2 maggio

1975 A

27 settembre

1975

  1. Nuova Caledonia

2 maggio

1975 A

27 settembre

1975

  1. Polinesia francese

2 maggio

1975 A

27 settembre

1975

  1. Riunione

2 maggio

1975 A

27 settembre

1975

  1. St. Pierre e Miquelon

2 maggio

1975 A

27 settembre

1975

  1. Territori Australi e Antartici
    Francesi

2 maggio

1975 A

27 settembre

1975

Gabon

19 luglio

2003 A

18 agosto

2003

Georgia

1° luglio

2003 A

1° agosto

2003

Germania

19 giugno

1970

27 settembre

1975

Grecia

18 marzo

1997 A

18 aprile

1997

Italia

11 maggio

1987 A

13 agosto

1987

Kirghizistan

17 febbraio

2003 A

17 marzo

2003

Liechtenstein

21 febbraio

1972

27 settembre

1975

Lussemburgo

22 febbraio

1979 A

28 maggio

1979

Macedonia del Nord

18 febbraio

1997 A

18 marzo

1997

Mali

7 agosto

2006 A

7 settembre

2006

Marocco

13 settembre

1999

13 ottobre

1999

Moldova

14 febbraio

1994 A

14 marzo

1994

Monaco

27 giugno

1975

27 settembre

1975

Mongolia

12 marzo

1997 A

12 aprile

1997

Montenegro

25 novembre

1993

3 giugno

2006

Niger

20 agosto

2004 A

20 settembre

2004

Paesi Bassi

22 febbraio

1979

28 maggio

1979

Romania

17 giugno

1992 A

18 luglio

1992

Senegal

30 maggio

1984 A

30 giugno

1984

Serbia

25 novembre

1993

30 dicembre

1993

Slovenia

12 dicembre

1994

13 gennaio

1995

Suriname

16 novembre

1976 A

23 febbraio

1977

Svizzera

26 gennaio

1970

27 settembre

1975

Ucraina

28 maggio

2002 A

28 agosto

2002

Ungheria

7 marzo

1984 A

7 aprile

1984