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Protocollo di Ginevra relativo all’Accordo dell’Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali Conchiuso a Ginevra il 29 agosto 1975 Approvato dall’Assemblea federale il 16 giugno 1977 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 1° marzo 1979 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° aprile 1979

RU 1979 608; FF 1976 III 1141

Traduzione

(Stato 1° agosto 1984)

Art. 1 Abbreviazioni

Ai sensi del presente Protocollo, si deve intendere per:

  1. «Accordo dell’Aia», l’Accordo dell’Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, del 6 novembre 19251;
  2. «Atto dei 1934», l’Atto dell’Accordo dell’Aia riveduto a Londra il 2 giugno 19342;
  3. «Atto del 1960», l’Atto dell’Accordo dell’Aia riveduto all’Aia il 28 novembre 19603;
  4. «Atto dei 1967», l’Atto di Stoccolma, del 14 luglio 19674; complementare all’Accordo dell’Aia;
  5. «Unione dell’Aia», l’Unione istituita dall’Accordo dell’Aia;
  6. «Stato contraente», ogni Stato vincolato dal presente Protocollo;
  7. «cittadino» di uno Stato, ugualmente ogni persona che, pur non essendo cittadina di tale Stato, è domiciliata o ha una ditta industriale o commerciale reale ed effettiva sul territorio di questo Stato;
  8. «Ufficio internazionale», l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale e, finché esisteranno, gli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI);
  9. «Direttore generale», il Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

Art. 2 Depositi fatti dai cittadini degli Stati contraenti vincolati dall’Atto del 1934

1) Nei riguardi di ogni deposito internazionale di disegno o di modello industriale fatto dal cittadino di uno Stato contraente vincolato dall’Atto del 1934 e fatto salvo il capoverso 2), gli articoli 1 a 14 e 17 a 21 dell’Atto del 1934 sono applicati dagli Stati contraenti vincolati dall’Atto del 1934, mentre gli articoli 2 a 15 e 18 dell’Atto del 1960, riprodotti in allegato, sono applicati dagli Stati contraenti non vincolati dall’Atto del 1934; l’Ufficio internazionale applica il primo complesso di articoli per quanto concerne gli Stati contraenti vincolati dall’Atto del 1934 e il secondo complesso d’articoli per quanto concerne gli Stati contraenti non vincolati dall’Atto del 1934. 2) Al momento in cui fa il deposito internazionale di un disegno o modello industriale, il depositante che è cittadino di uno Stato contraente vincolato dall’Atto del 1934 può chiedere che le disposizioni dell’Atto del 1960 siano applicate per quel che concerne ogni Stato contraente vincolato dall’Atto del 1934; nei riguardi di ogni deposito internazionale accompagnato da una tale domanda e per quel che concerne lo Stato o gli Stati elencati nella domanda, gli articoli 2 a 15 e 18 dell’Atto dei 1960 sono applicati da quest’ultimo Stato o da questi ultimi Stati e dall’Ufficio internazionale.

Art. 3 Depositi fatti dai cittadini degli Stati contraenti non vincolati dall’Atto del 1934

Nei riguardi di ogni deposito internazionale di disegno o modello industriale fatto dal cittadino di uno Stato contraente non vincolato dall’Atto del 1934, gli articoli 2 a 15 e 18 dell’Atto del 1960, riprodotti in allegato, sono applicati da tutti gli Stati contraenti e dall’Ufficio internazionale.

Art. 4 Regolamento d’esecuzione

1) Le modalità d’applicazione dei presente Protocollo sono fissate da un regolamento d’esecuzione che sarà adottato dall’Assemblea dell’Unione dell’Aia il più tardi due mesi dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo. Il regolamento d’esecuzione così adottato entrerà in vigore un mese dopo la sua adozione. 2) Il regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione dell’Aia regola il diritto di voto relativo all’adozione e ad ogni modificazione delle disposizioni del regolamento d’esecuzione che concernono unicamente gli Stati contraenti.

Art. 5 Adesione all’Atto del 1967

Per ogni Stato che non abbia ratificato l’Atto del 1967 o non vi abbia aderito, la ratifica del presente Protocollo o l’adesione al presente Protocollo implica la ratifica automatica dell’Atto del 1967 o l’adesione automatica a questo Atto.

Art. 6 Entrata nell’Unione dell’Aia

Per ogni Stato che non appartiene all’Unione dell’Aia, la ratifica dei presente Protocollo o l’adesione al presente Protocollo ha ugualmente per effetto che tale Stato diviene membro dell’Unione dell’Aia alla data alla quale il presente Protocollo entra in vigore nei suoi riguardi.

Art. 7 Modalità secondo le quali gli Stati possono divenire parti del Protocollo

a condizione che questo Stato, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o d’adesione relativo al presente Protocollo, sia vincolato dall’Atto del 1934 o, senza essere vincolato da tale Atto, abbia depositato uno strumento di ratifica o d’adesione relativo all’Atto del 1934 o all’Atto del 1960. 3) Gli strumenti di ratifica o d’adesione relativi al presente Protocollo sono depositati presso il Direttore generale.

1) Il presente Protocollo può essere firmato da:

  1. ogni Stato che è o è stato vincolato dall’Atto del 1934;
  2. ogni altro Stato che, il più tardi il I’ dicembre 1975, ha depositato uno strumento di ratifica o d’adesione relativo all’Atto dei 1934 o all’Atto del 1960.

2) Ogni Stato può divenire parte del presente Protocollo mediante:

  1. il deposito di uno strumento di ratifica, ove abbia firmato il presente Protocollo,
  2. il deposito di uno strumento d’adesione, ove non. abbia firmato il presente Protocollo,

Art. 8 Gruppi regionali

1) Se più Stati costituiscono un gruppo regionale con un’amministrazione comune in materia di disegni e modelli industriali, ogni Stato che forma questo gruppo regionale può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o d’adesione relativo al presente Protocollo o a una data ulteriore a tale deposito, depositare presso il Direttore generale una notificazione indicante gli Stati che costituiscono il gruppo regionale e ai termini della quale 2) Una tale notificazione produce gli effetti previsti al capoverso 1 un mese dopo la data alla quale il Direttore generale ha ricevuto le notificazioni e i depositi previsti al capoverso 1 di tutti gli Stati che costituiscono il gruppo regionale o, qualora tale data fosse anteriore di più di un mese alla data dell’entrata in vigore del presente Protocollo nei riguardi di tutti gli Stati che costituiscono il gruppo regionale, a quest’ultima data d’entrata in vigore.

  1. un’amministrazione comune si sostituisce all’amministrazione nazionale di ogni Stato che forma il gruppo regionale, e
  2. gli Stati che costituiscono il gruppo regionale devono essere considerati come un unico Stato per quanto attiene all’applicazione degli articoli 2 e 3 del presente Protocollo.

Art. 9 Entrata in vigore

1) Fatto salvo l’articolo 11.1), il presente Protocollo entra in vigore un mese dopo il deposito degli strumenti di ratifica o d’adesione di due Stati vincolati dall’Atto del 1934 e di due Stati non vincolati dall’Atto dei 1934; tuttavia, nessun deposito internazionale di disegno o modello industriale può essere fatto in virtù del presente Protocollo prima dell’entrata in vigore del regolamento d’esecuzione previsto all’articolo 4. 2) Nei riguardi di qualsiasi Stato, diverso da quelli i cui strumenti provocano l’entrata in vigore del presente Protocollo in virtù del capoverso 1), il presente Protocollo entra in vigore un mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica o d’adesione.

Art. 10 Denuncia

1) Ogni Stato può denunciare il presente Protocollo in ogni tempo dopo lo spirare di un termine di cinque anni dalla data alla quale il presente Protocollo è entrato in vigore nei riguardi di tale Stato. 2) Ogni denuncia dei presente Protocollo avviene mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Essa prende effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore ha ricevuto la notificazione. 3) La denuncia dei presente Protocollo da parte di uno Stato contraente non lo dispensa dai suoi obblighi risultanti dal presente Protocollo per quanto concerne i disegni o modelli industriali la cui data del deposito internazionale è anteriore alla data alla quale la denuncia diviene effettiva.

Art. 11 Effetti dell’entrata in vigore dell’Atto del 1960

1) Il presente Protocollo non entra in vigore se, alla data in cui entrerebbe in vigore in virtù dell’articolo 9.1), l’Atto del 1960 è già in vigore.

  1. a) Il presente Protocollo cessa d’esplicare effetti dalla data dell’entrata in vigore dell’Atto del 1960.
  2. Il fatto che il presente Protocollo cessa d’avere effetto conformemente al comma a) non dispensa gli Stati contraenti dai loro obblighi risultanti dal presente Protocollo per quanto concerne i disegni o modelli industriali la cui data del deposito internazionale è anteriore alla data dell’entrata in vigore dell’Atto del 1960.

Art. 12 Firma, lingue, funzioni del depositario

1) Il presente Protocollo è firmato in un solo originale, nelle lingue inglese e francese, e depositato presso il Direttore generale. 2) Il Direttore generale, previa consultazione dei governi interessati, cura la preparazione di testi ufficiali nelle altre lingue che l’Assemblea dell’Unione dell’Aia potrà indicare. 3) Il presente Protocollo resta aperto alla firma fino al 1° dicembre 1975. 4) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del presente Protocollo ai governi di tutti gli Stati parti della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale 5 e al governo di ogni altro Stato che ne faccia richiesta. 5) Il Direttore generale fa registrare il presente Protocollo presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 6) Il Direttore generale notifica ai governi di tutti gli Stati parti della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d’adesione, l’entrata in vigore del presente Protocollo e qualsiasi altra appropriata notificazione.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, il ventinove agosto milienovecentosettantacinque.

(Seguono le firme)

Allegato

Estratti dell’Atto dei 19606

(cfr. gli articoli 2.1 e 3 del Protocollo)

Art. 2

Ai sensi del presente Accordo, si deve intendere per:

  1. «Accordo dei 1925», l’Accordo dell’Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali dei 6 novembre 19257;
  2. «Accordo del 1934», l’Accordo dell’Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 19348);
  3. «il presente Accordo», l’Accordo dell’Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, quale risulta dal presente Atto;
  4. «il Regolamento», il Regolamento di esecuzione dei presente Accordo9;
  5. «Ufficio Internazionale», l’Ufficio dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale;
  6. «deposito internazionale», un deposito effettuato presso l’Ufficio internazionale;
  7. «deposito nazionale», un deposito effettuato presso l’Amministrazione nazionale di uno Stato contraente;
  8. «deposito multiplo», un deposito che comprende più disegni o modelli;
  9. «Stato d’origine di un deposito internazionale», lo Stato contraente dove il depositante ha effettivamente uno stabilimento industriale o commerciale reale o, se il depositante ha tali stabilimenti in più Stati contraenti, quello degli Stati contraenti che egli ha indicato nella sua domanda; se non ha un tale stabilimento in uno Stato contraente, lo Stato contraente dove ha il suo domicilio; se non ha il suo domicilio in uno Stato contraente, lo Stato contraente di cui ha la cittadinanza;
  10. «Stato che procede all’esame della novità», uno Stato in cui la legislazione prevede un sistema che implica una ricerca e un esame preventivo d’ufficio, effettuati dalla sua Amministrazione nazionale e avente per oggetto la novità di tutti i disegni o modelli depositati.

Art. 3

I cittadini degli Stati contraenti o le persone che, pur non avendo la cittadinanza di uno di questi Stati, sono domiciliate o hanno effettivamente uno stabilimento industriale o commerciale reale sul territorio di uno dei detti Stati, possono depositare disegni o modelli presso l’Ufficio internazionale.

Art. 4

2) La legislazione nazionale di ciascuno Stato contraente può esigere che ogni deposito internazionale, per il quale questo Stato è ritenuto Stato d’origine, sia presentato per mezzo della sua Amministrazione nazionale. L’inosservanza di una tale prescrizione non invalida gli effetti del deposito internazionale negli altri Stati contraenti.

1) Il deposito internazionale può essere effettuato all’Ufficio internazionale:

  1. direttamente, o
  2. per mezzo dell’Amministrazione nazionale di uno Stato contraente se la legislazione di questo Stato lo permette.

Art. 5

1) Il deposito internazionale richiede una domanda, una o più fotografie – o qualsiasi altra rappresentazione grafica – dei disegno o modello e il pagamento delle tasse previste dal Regolamento. 4) Un deposito multiplo può comprendere più disegni o modelli destinati a essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni o modelli, prevista dall’articolo 21 capoverso 2) numero 4.

2) La domanda contiene:

  1. la lista degli Stati contraenti nei quali il depositante domanda che il deposito internazionale produca i suoi effetti;
  2. l’indicazione dell’oggetto o degli oggetti ai quali il disegno o modello è destinato a essere incorporato;
  3. se il depositante desidera rivendicare la priorità citata all’articolo 9, l’indicazione della data, dello Stato e del numero del deposito che dà origine al diritto di priorità;
  4. tutte le altre informazioni previste dal Regolamento.
  5. a) La domanda può inoltre contenere:1.una breve descrizione degli elementi caratteristici dei disegno o modello;2.una dichiarazione che indica il nome del vero creatore del disegno o modello;3.una richiesta di aggiornamento della pubblicazione prevista dall’articolo 6 capoverso 4).
  6. Inoltre possono essere uniti alla domanda esemplari o bozzetti dell’oggetto al quale è incorporato il disegno o modello.

Art. 6

1) L’Ufficio internazionale tiene il Registro internazionale dei disegni o modelli e procede alla registrazione dei depositi internazionali. 2) Il deposito internazionale è considerato come effettuato alla data alla quale l’Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda nella debita forma, le tasse da pagarsi con la domanda e la o le fotografie – o tutte le altre rappresentazioni grafiche – del disegno o modello oppure, se esse non sono state ricevute contemporaneamente, alla data alla quale l’ultima di queste formalità è stata adempiuta. La registrazione porta la stessa data. 5) A eccezione dei casi previsti dal capoverso 4) il pubblico può prendere conoscenza del Registro come pure di tutti i documenti e oggetti depositati nell’Ufficio internazionale.

  1. a) Per ciascun deposito internazionale l’Ufficio internazionale pubblica in un bollettino periodico:1.le riproduzioni in bianco e nero o, a richiesta del depositante, le riproduzioni a colori, le fotografie o tutte le altre rappresentazioni grafiche depositate;2.la data del deposito internazionale;3.le informazioni previste dal Regolamento.
  2. L’Ufficio internazionale deve inviare, nel più breve termine, il bollettino periodico alle Amministrazioni nazionali.
  3. a) La pubblicazione prevista dal capoverso 3) lettera a) è, a domanda del depositante, aggiornata per il periodo richiesto dallo stesso. Questo periodo non può superare il termine di 12 mesi decorrente dalla data dei deposito internazionale. Tuttavia, se una priorità è rivendicata, il termine iniziale di questo periodo è la data della priorità.
  4. Durante il periodo previsto dalla lettera a) suddetta il depositante può, in qualsiasi momento, domandare la pubblicazione immediata o ritirare il suo deposito. Il ritiro del deposito può essere limitato a uno o più Stati contraenti e, in caso di deposito multiplo, a una parte dei disegni o modelli compresi in detto deposito.
  5. Se il depositante non paga nei termini prescritti le tasse esigibili prima della scadenza dei periodo previsto alla lettera a) di cui sopra, l’Ufficio internazionale procede alla cancellazione del deposito e non esegue la pubblicazione prevista dal capoverso 3) lettera a).
  6. Fino alla scadenza del periodo previsto dalla lettera a) di cui sopra, l’Ufficio internazionale mantiene segreta la registrazione, accompagnata da una richiesta di pubblicazione rinviata, e il pubblico non può prendere conoscenza di alcun documento od oggetto relativo al detto deposito. Queste disposizioni si applicano senza limite di durata, purché il depositante abbia ritirato il suo deposito prima della scadenza di detto periodo.

Art. 7

2) Il deposito internazionale non produce effetti nello Stato d’origine se la legislazione di tale Stato così stabilisce.

  1. a) Ogni deposito presso l’Ufficio internazionale ha, in ciascuno degli Stati contraenti indicati dal depositante nella sua domanda, effetti identici a quelli che avrebbero avuto se fossero adempiute dal depositante tutte le formalità previste dalla legge nazionale per ottenere la protezione e se tutti gli atti amministrativi, previsti a tal fine, fossero stati compiuti dall’Amministrazione di tale Stato.
  2. Con riserva delle disposizioni dell’articolo 11, la protezione dei disegni o modelli, oggetto di un deposito registrato nell’Ufficio internazionale, è regolata in ciascuno degli Stati contraenti dalle disposizioni nazionali, applicate in detti Stati ai disegni o modelli la cui protezione è rivendicata per mezzo di un deposito nazionale e per i quali tutte le formalità sono state adempiute e tutti gli atti amministrativi sono stati compiuti.

Art. 8

1) Nonostante le disposizioni dell’articolo 7, l’Amministrazione nazionale di uno Stato contraente la cui legislazione nazionale prevede il rifiuto della protezione, a seguito di un esame amministrativo d’ufficio o a seguito dell’opposizione di un terzo, deve, in caso di rifiuto, far conoscere, nel termine di sei mesi, all’Ufficio internazionale che il disegno o modello non risponde alle esigenze imposte da questa legislazione oltre le formalità e gli atti amministrativi previsti dall’articolo 7 capoverso 1). Se il rifiuto non è notificato nel termine di sei mesi, il deposito internazionale produce i suoi effetti, in detto Stato, a decorrere dalla data di questo deposito. Tuttavia, in ogni Stato contraente, che proceda a un esame della novità, se non è stato notificato un rifiuto entro il termine di sei mesi, il deposito internazionale, pur conservando la sua priorità, produce i suoi effetti a decorrere dalla scadenza di tale termine, a meno che la legislazione nazionale non preveda una data anteriore per i depositi effettuati presso la sua Amministrazione nazionale. 2) E termine di sei mesi, previsto dal capoverso 1), si deve calcolare a decorrere dalla data nella quale l’Amministrazione nazionale ha ricevuto il numero del bollettino periodico in cui è pubblicata la registrazione del deposito internazionale. L’Amministrazione nazionale deve dare conoscenza di tale data a qualsiasi terzo che la domandi.

3) E depositante ha gli stessi mezzi di ricorso contro la decisione di rifiuto dell’Amministrazione nazionale, prevista dal capoverso 1), che se egli avesse depositato il suo disegno o modello presso questa Amministrazione; in ogni caso, la decisione di rifiuto deve poter essere oggetto di un riesame o di un ricorso. La notifica della decisione deve indicare:

  1. a) L’Amministrazione nazionale di uno Stato contraente la cui legislazione nazionale contiene disposizioni della natura di quelle previste dal capoverso 1) che richiedono una dichiarazione indicante il nome del vero creatore del disegno o modello o una descrizione del detto disegno o modello, può esigere dal depositante, assegnandogli un termine di 60 giorni almeno, che fornisca, nella lingua nella quale la domanda depositata all’Ufficio internazionale è stata redatta:1.una dichiarazione che indichi il vero creatore del disegno o modello;2.una breve descrizione che sottolinei gli elementi caratteristici essenziali del disegno o modello, come appaiono nelle fotografie o in altre rappresentazioni grafiche.
  2. Nessuna tassa è prelevata da un’Amministrazione nazionale per il rilascio di una tale dichiarazione o di una tale descrizione né per la loro eventuale pubblicazione a cura di questa Amministrazione nazionale.
  3. a) Ciascuno degli Stati contraenti, la cui legislazione nazionale contiene disposizioni della natura di quelle previste dal capoverso 1), deve informarne l’Ufficio internazionale.
  4. Se la legislazione di uno Stato contraente prevede più sistemi di protezione di disegni o modelli, e se uno di questi sistemi implica un esame della novità, le disposizioni del presente Accordo relative agli Stati che praticano un tale esame non s’applicano che per quanto riguarda tale sistema.

Art. 9

Se il deposito internazionale del disegno o modello è effettuato, nei sei mesi successivi al primo deposito dello stesso disegno o modello, in uno degli Stati membri dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale e se la priorità è rivendicata, per il deposito internazionale, la data di priorità è quella di questo primo deposito.

Art. 10

1) Il deposito internazionale può essere rinnovato ogni 5 anni anche solo pagando, entro l’ultimo anno di ciascun quinquennio, tasse di rinnovo fissate dal Regolamento. 2) Mediante il versamento di una soprattassa, fissata dal Regolamento, un termine di grazia di 6 mesi è concesso per i rinnovi del deposito internazionale. 3) Al momento del pagamento delle tasse di rinnovo devono essere indicati il numero del deposito internazionale e, se il rinnovo non deve essere effettuato per tutti gli Stati contraenti dove il deposito sta per scadere, quelli di questi Stati dove il rinnovo deve essere effettuato. 4) Il rinnovo può essere limitato a una parte solamente dei disegni o modelli compresi in un deposito multiplo. 5) L’Ufficio internazionale registra e pubblica i rinnovi.

Art. 11

2) Se la legislazione di uno Stato contraente prevede per i disegni o modelli, oggetto di un deposito nazionale, una protezione la cui durata, con o senza rinnovo, sia superiore a 10 anni, una protezione di uguale durata è accordata in questo Stato sulla base del deposito internazionale e dei suoi rinnovi ai disegni o modelli oggetto di un deposito internazionale. 3) Ogni Stato contraente può, nella sua legislazione nazionale, limitare la durata della protezione dei disegni o modelli, oggetto di un deposito internazionale, alle durate previste dal capoverso 1). 4) Con riserva delle disposizioni di cui al capoverso 1) lettera b), la protezione termina negli Stati contraenti alla data della scadenza del deposito internazionale, a meno che la legislazione nazionale di questi Stati non disponga che la protezione continui dopo la data della scadenza del deposito internazionale.

  1. a) La durata della protezione, accordata da uno Stato contraente ai disegni o modelli oggetto di un deposito internazionale, non può essere inferiore a:1.10 anni a decorrere dalla data del deposito internazionale se questo deposito è stato oggetto di un rinnovo;2.5 anni a decorrere dalla data del deposito internazionale in caso di mancato rinnovo.
  2. Tuttavia, se, in virtù delle disposizioni della legislazione nazionale di uno Stato contraente che procede a un esame della novità, la protezione ha inizio a una data successiva a quella del deposito internazionale, le durate minime previste dalla lettera a) sono calcolate a decorrere dal momento iniziale della protezione in detto Stato. Il fatto che il deposito internazionale non sia rinnovato, o sia rinnovato una sola volta, non ha alcun effetto sulla durata minima della protezione così definita.

Art. 12

1) L’Ufficio internazionale deve registrare e pubblicare qualsiasi mutamento riguardante la proprietà di un disegno o modello oggetto di un deposito internazionale in vigore. Il trasferimento di proprietà può essere limitato ai diritti derivanti dal deposito internazionale in uno o più Stati contraenti solamente e, nel caso di deposito multiplo, a una parte solamente dei disegni o modelli compresi in detto deposito. 2) La registrazione di cui al capoverso 1) produce gli stessi effetti che se essa fosse stata effettuata dalle Amministrazioni nazionali degli Stati contraenti.

Art. 13

1) Il titolare di un deposito internazionale può, per mezzo di una dichiarazione diretta all’Ufficio internazionale, rinunziare ai suoi diritti per tutti gli Stati contraenti o per un certo numero di essi e, in caso di deposito multiplo, per una parte dei disegni o modelli compresi in detto deposito. 2) L’Ufficio internazionale registra la dichiarazione e la pubblica.

Art. 14

1) Uno Stato contraente non può richiedere, per riconoscere il diritto, che un segno o una menzione del deposito del disegno o modello sia apposto sull’oggetto nel quale è incorporato questo disegno o modello. 2) Se la legislazione nazionale di uno Stato contraente prevede l’apposizione di una menzione di riserva, a qualsiasi altro fine, lo stesso Stato dovrà considerare questa richiesta soddisfatta se tutti gli oggetti presentati al pubblico, con l’autorizzazione del titolare del diritto sul disegno o modello, o se le etichette, di cui sono forniti questi oggetti, portano la menzione di riserva internazionale. 4) La sola apposizione della menzione di riserva internazionale sugli oggetti o sull’etichetta non può in alcun modo essere interpretata come rinuncia implicita alla protezione a titolo di diritto di autore o a tutto altro titolo, quando, in assenza di una tale menzione, questa protezione può essere ottenuta.

3) Deve essere considerata come menzione di riserva il simbolo (D) (lettera maiuscola D in un cerchio) accompagnata:

  1. sia dall’indicazione dell’anno del deposito internazionale e del nome o dell’abbreviazione abituale del nome del depositante,
  2. sia dal numero del deposito internazionale.

Art. 15

2) Per uno stesso deposito le tasse, pagate da uno Stato contraente in virtù delle disposizioni del capoverso 1) numero 2 lettera a), sono detratte dal montante della tassa prevista dal capoverso 1) numero 2 lettera b), quando quest’ultima tassa diviene esigibile per il detto Stato.

1) Le tasse previste dal Regolamento comprendono:

  1. le tasse per l’Ufficio internazionale;
  2. alcune tasse per gli Stati contraenti designati dal depositante, e precisamente:a)una tassa per ciascuno degli Stati contraenti;b)una tassa per ciascuno degli Stati contraenti che procede a un esame della novità e richiede il pagamento di una tassa per procedere al detto esame.

Art. 18

Le disposizioni del presente Accordo non impediscono di rivendicare l’applicazione di più ampie disposizioni, che venissero emanate dalla legislazione nazionale di uno Stato contraente né pregiudicano in alcun modo la protezione accordata alle opere d’arte e a quelle di arte applicata da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d’autore.

0.232.121.13

Campo d’applicazione del protocollo il 1° ottobre 1984

Stati partecipanti

Ratificazione
Adesione (A)

Entrata in vigore

Belgio

22 febbraio

1979

1° aprile

1979

Francia

18 gennaio

1980

18 febbraio

1980

Germania

26 novembre

1981

26 dicembre

1981

Liechtenstein

1° marzo

1979

1° aprile

1979

Lussemburgo

22 febbraio

1979 A

1° aprile

1979

Monaco

5 febbraio

1981 A

5 marzo

1981

Paesi Bassi

22 febbraio

1979

1° aprile

1979

Senegal

30 maggio

1984 A

30 giugno

1984

Surinam

16 novembre

1976 A

1° aprile

1979

Svizzera

1° marzo

1979

1° aprile

1979

Ungheria

7 marzo

1984 A

7 aprile

1984

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