1) Nonostante le disposizioni dell’articolo 7, l’Amministrazione nazionale di uno Stato contraente la cui legislazione nazionale prevede il rifiuto della protezione, a seguito di un esame amministrativo d’ufficio o a seguito dell’opposizione di un terzo, deve, in caso di rifiuto, far conoscere, nel termine di sei mesi, all’Ufficio internazionale che il disegno o modello non risponde alle esigenze imposte da questa legislazione oltre le formalità e gli atti amministrativi previsti dall’articolo 7 capoverso 1). Se il rifiuto non è notificato nel termine di sei mesi, il deposito internazionale produce i suoi effetti, in detto Stato, a decorrere dalla data di questo deposito. Tuttavia, in ogni Stato contraente, che proceda a un esame della novità, se non è stato notificato un rifiuto entro il termine di sei mesi, il deposito internazionale, pur conservando la sua priorità, produce i suoi effetti a decorrere dalla scadenza di tale termine, a meno che la legislazione nazionale non preveda una data anteriore per i depositi effettuati presso la sua Amministrazione nazionale. 2) E termine di sei mesi, previsto dal capoverso 1), si deve calcolare a decorrere dalla data nella quale l’Amministrazione nazionale ha ricevuto il numero del bollettino periodico in cui è pubblicata la registrazione del deposito internazionale. L’Amministrazione nazionale deve dare conoscenza di tale data a qualsiasi terzo che la domandi.
3) E depositante ha gli stessi mezzi di ricorso contro la decisione di rifiuto dell’Amministrazione nazionale, prevista dal capoverso 1), che se egli avesse depositato il suo disegno o modello presso questa Amministrazione; in ogni caso, la decisione di rifiuto deve poter essere oggetto di un riesame o di un ricorso. La notifica della decisione deve indicare:
- a) L’Amministrazione nazionale di uno Stato contraente la cui legislazione nazionale contiene disposizioni della natura di quelle previste dal capoverso 1) che richiedono una dichiarazione indicante il nome del vero creatore del disegno o modello o una descrizione del detto disegno o modello, può esigere dal depositante, assegnandogli un termine di 60 giorni almeno, che fornisca, nella lingua nella quale la domanda depositata all’Ufficio internazionale è stata redatta:1.una dichiarazione che indichi il vero creatore del disegno o modello;2.una breve descrizione che sottolinei gli elementi caratteristici essenziali del disegno o modello, come appaiono nelle fotografie o in altre rappresentazioni grafiche.
- Nessuna tassa è prelevata da un’Amministrazione nazionale per il rilascio di una tale dichiarazione o di una tale descrizione né per la loro eventuale pubblicazione a cura di questa Amministrazione nazionale.
- a) Ciascuno degli Stati contraenti, la cui legislazione nazionale contiene disposizioni della natura di quelle previste dal capoverso 1), deve informarne l’Ufficio internazionale.
- Se la legislazione di uno Stato contraente prevede più sistemi di protezione di disegni o modelli, e se uno di questi sistemi implica un esame della novità, le disposizioni del presente Accordo relative agli Stati che praticano un tale esame non s’applicano che per quanto riguarda tale sistema.