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0.232.121.2

Accordo dell’Aja concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali riveduto all’Aja il 28 novembre 1960 Conchiuso all’Aja il 28 novembre 1960 Approvato dall’Assemblea federale il 21 settembre 1962 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 31 ottobre 1962 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° agosto 1984 Sospeso l’Assemblea dell’OMPI per il 1° gen. 2025

RU 1984 889; FF 1962 I 453 ediz. ted. 473 ediz. franc.

Traduzione

(Stato 1° gennaio 2025)

Gli Stati contraenti,

Animati dal desiderio di offrire ai creatori di disegni o modelli industriali la possibilità di ottenere, tramite un deposito internazionale, una protezione efficace in un maggior numero di Stati;

Ritenendo che, a tal fine, sia opportuno rivedere l’Accordo concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali firmato all’Aja il 6 novembre 1925 e riveduto a Londra il 2 giugno 1934 1 ,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Gli Stati contraenti si costituiscono in Unione particolare per il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali.

Possono divenire partecipi del presente Accordo soltanto gli Stati membri dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale.

Art. 2

Ai sensi del presente Accordo si intende per:

Accordo del 1925

L’Accordo dell’Aja concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del
6 novembre 19252.

Accordo del 1934

L’Accordo dell’Aja concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del
6 novembre 1925, riveduto a Londra il
2 giugno 19343.

Il presente Accordo

L’Accordo dell’Aja concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali, quale risulta dal presente Atto.

Il Regolamento

Il Regolamento d’esecuzione4 del presente Accordo.

Ufficio Internazionale

L’Ufficio dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale5.

Deposito internazionale

Un deposito effettuato presso l’Ufficio internazionale.

Deposito nazionale

Un deposito effettuato presso l’Amministrazione nazionale d’uno Stato contraente.

Deposito multiplo

Un deposito comprendente più disegni o modelli.

Stato d’origine di un
deposito internazionale

Lo Stato contraente in cui il depositante ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio oppure, se il depositante ha un tale stabilimento in più Stati contraenti, quello di questi Stati da lui designato nella domanda; se non ha un tale stabilimento in uno Stato contraente, lo Stato contraente in cui ha il proprio domicilio; se non ha domicilio in uno Stato contraente, lo Stato contraente di cui è cittadino.

Stato che procede ad un
esame di novità

Uno Stato la cui legislazione nazionale prevede un sistema implicante una ricerca e un esame preliminare d’ufficio, eseguiti dall’Amministrazione nazionale e riguardanti la novità di tutti i disegni o modelli depositati.

Art. 3

I cittadini degli Stati contraenti o le persone che, pur non essendo cittadini di uno di tali Stati, sono domiciliate o hanno uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul territorio di uno di detti Stati, possono depositare disegni o modelli presso l’Ufficio internazionale.

Art. 4

Il deposito internazionale può essere effettuato all’Ufficio internazionale:

  1. direttamente, oppure
  2. tramite l’Amministrazione nazionale di uno Stato contraente, se la legislazione di tale Stato lo permette.

La legislazione nazionale di qualsiasi Stato contraente può esigere che ogni deposito internazionale del quale detto Stato è considerato Stato d’origine sia presentato tramite l’Amministrazione nazionale. L’inosservanza di tale disposizione non pregiudica gli effetti del deposito internazionale negli altri Stati contraenti.

Art. 5

Il deposito internazionale implica una domanda, una o più fotografie o qualsiasi altra rappresentazione grafica del disegno o modello, nonché il pagamento delle tasse previste dal Regolamento.

La domanda contiene:

  1. La domanda può inoltre contenere:1.una breve descrizione degli elementi caratteristici del disegno o modello;2.una dichiarazione che indichi il nome del vero creatore del disegno o modello;3.una richiesta di rinvio della pubblicazione come previsto nell’articolo 6 capoverso 4.
  2. Si possono allegare alla domanda anche esemplari o plastici dell’oggetto al quale è incorporato il disegno o modello.

Un deposito multiplo può comprendere più disegni o modelli destinati ad essere incorporati in oggetti appartenenti alla stessa classe della classificazione internazionale dei disegni o modelli di cui nell’articolo 21 capoverso 2 numero 4.

Art. 6

L’Ufficio internazionale tiene il Registro internazionale dei disegni o modelli e procede alla registrazione dei depositi internazionali.

Il deposito internazionale è considerato effettuato alla data in cui l’Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda in debita forma, le tasse da pagare con la domanda e la o le fotografie o qualsiasi altra rappresentazione grafica del disegno o modello, oppure, se non sono state ricevute simultaneamente, alla data in cui è stata compiuta l’ultima di tali formalità. La registrazione reca la stessa data.

  1. Per ogni deposito internazionale l’Ufficio internazionale pubblica in un bollettino periodico:1.riproduzioni in bianco e nero o, su richiesta del depositante, riproduzioni a colori, delle fotografie o altre rappresentazioni grafiche depositate;2.la data del deposito internazionale;3.le informazioni previste dal Regolamento.
  2. L’Ufficio internazionale deve inviare quanto prima il bollettino periodico alle Amministrazioni nazionali.
  3. La pubblicazione di cui nel capoverso 3 lettera (a) è rinviata, su richiesta del depositante, per il periodo da lui richiesto. Tale periodo non può superare i dodici mesi a decorrere dalla data del deposito internazionale. Se tuttavia è rivendicata una priorità, detto periodo decorre dalla data della priorità.
  4. Durante il periodo di cui nella lettera (a) precedente, il depositante può, in qualsiasi momento, chiedere la pubblicazione immediata o ritirare il deposito. Il ritiro del deposito può essere limitato a uno o a più Stati contraenti e, in caso di deposito multiplo, a una parte dei disegni o modelli compresi in detto deposito.
  5. Se il depositante non paga nei termini prescritti le tasse esigibili prima della scadenza del periodo di cui nella lettera (a) precedente, l’Ufficio internazionale procede alla radiazione del deposito e non esegue la pubblicazione prevista nel capoverso 3, lettera (a).
  6. Fino alla scadenza del periodo di cui nella lettera (a) precedente, l’Ufficio internazionale tiene segreta la registrazione di un deposito accompagnato da richiesta di pubblicazione differita e il pubblico non può prender visione di alcun documento o oggetto inerente a detto deposito. Tali disposizioni si applicano senza limite di durata, purché il depositante abbia ritirato il deposito prima della scadenza di detto periodo.

Eccezion fatta per i casi di cui nel capoverso 4, il pubblico può prender visione del Registro nonché di tutti i documenti e oggetti depositati all’Ufficio internazionale.

Art. 7

  1. Ogni deposito all’Ufficio internazionale produce effetti in ognuno degli Stati contraenti designati dal depositante nella domanda, come se il depositante avesse adempiuto tutte le formalità previste dalla legge nazionale per ottenere la protezione e se l’Amministrazione di ogni Stato avesse compiuto tutti gli atti amministrativi previsti a tal fine.
  2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 11, la protezione dei disegni o modelli il cui deposito sia stato registrato all’Ufficio internazionale è disciplinata in ogni Stato contraente dalle disposizioni della legge nazionale che si applica in detto Stato ai disegni o modelli di cui si rivendica la protezione tramite deposito nazionale e per i quali sono state adempiute tutte le formalità e compiuti tutti gli atti amministrativi.

Il deposito internazionale non produce effetti nello Stato d’origine se la legislazione di detto Stato così prevede.

Art. 8

Nonostante le disposizioni dell’articolo 7, l’Amministrazione nazionale d’uno Stato contraente la cui legislazione preveda il rifiuto della protezione in seguito all’esame amministrativo d’ufficio o in seguito all’opposizione di terzi deve, in caso di rifiuto, notificare, entro un termine di 6 mesi., all’Ufficio internazionale che il disegno o modello non soddisfa i requisiti imposti da detta legislazione, oltre alle formalità e agli atti amministrativi previsti nell’articolo 7 capoverso I. Se il rifiuto non è notificato nel termine di 6 mesi, il deposito internazionale produce effetti in detto Stato a decorrere dalla data del deposito stesso. Tuttavia, in uno Stato contraente che proceda all’esame di novità, se un rifiuto non è stato notificato entro 6 mesi, il deposito internazionale, pur mantenendo la priorità, produce effetti in detto Stato a decorrere dalla scadenza di detto termine, a meno che la legislazione nazionale non preveda una data anteriore per i depositi effettuati presso la sua Amministrazione.

Il termine di 6 mesi previsto nel capoverso 1 deve calcolarsi a decorrere dalla data in cui l’Amministrazione nazionale ha ricevuto il numero del bollettino periodico in cui è pubblicata la registrazione del deposito nazionale. L’Amministrazione nazionale deve comunicare tale data ai terzi che la richiedano.

Il depositante può ricorrere contro la decisione di rifiuto dell’Amministrazione nazionale di cui nel capoverso 1 come se avesse depositato il disegno o modello presso tale Amministrazione; in ogni caso la decisione di rifiuto deve poter essere oggetto di riesame o di ricorso. La notifica della decisione deve indicare:

  1. L’Amministrazione nazionale di uno Stato contraente, la cui legislazione nazionale contenga disposizioni del tipo di quelle previste nel capoverso 1 e richiedenti una dichiarazione indicante il nome del vero creatore del disegno o modello oppure una descrizione di detto disegno o modello, può esigere che, entro un termine non inferiore a 60 giorni a decorrere dall’invio di una pertinente richiesta da parte dell’Amministrazione suddetta, il depositante fornisca nella lingua in cui è stata redatta la domanda depositata all’Ufficio internazionale:1.una dichiarazione indicante il vero creatore del disegno o modello;2.una breve descrizione che metta in evidenza i tratti caratteristici essenziali del disegno o modello, quali appaiono dalle fotografie o da altre rappresentazioni grafiche.
  2. Per la presentazione dì tale dichiarazione o descrizione o per la loro eventuale pubblicazione a cura dell’Amministrazione nazionale, l’Amministrazione medesima non preleva alcuna tassa.
  3. Ogni Stato contraente la cui legislazione nazionale contenga disposizioni del tipo di quelle previste nel capoverso 1 deve informarne l’Ufficio internazionale.
  4. Se la legislazione di uno Stato contraente prevede vari sistemi di protezione dei disegni o modelli e se uno di questi comporta un esame di novità, le disposizioni del presente Accordo, relative agli Stati che praticano tale esame, si applicano soltanto per quel sistema.

Art. 9

Se il deposito internazionale del disegno o modello è effettuato nei sei mesi che seguono il primo deposito dello stesso disegno o modello in uno degli Stati membri dell’Unione internazionale per la protezione della Proprietà Industriale e se è rivendicata la priorità per il deposito internazionale, la data della priorità è quella del primo deposito.

Art. 10

Il deposito internazionale può essere rinnovato ogni cinque anni con il semplice pagamento, nel corso dell’ultimo anno di ogni periodo di cinque anni, delle tasse di rinnovo fissate dal Regolamento.

Fermo stante il versamento di una sovrattassa fissata dal Regolamento, per i rinnovi del deposito internazionale è concesso un periodo di grazia di sei mesi.

All’atto del pagamento delle tasse di rinnovo va indicato il numero del deposito internazionale e, se il rinnovo non va effettuato per tutti gli Stati contraenti in cui il deposito sta per scadere, in quali di questi Stati esso va effettuato.

Il rinnovo può limitarsi a una parte dei disegni o modelli compresi in un deposito multiplo.

L’Ufficio internazionale registra e pubblica i rinnovi.

Art. 11

  1. La durata della protezione accordata da uno Stato contraente ai disegni o modelli che sono stati oggetto di deposito internazionale non può essere inferiore a:1.dieci anni, a decorrere dalla data del deposito internazionale, se tale deposito è stato rinnovato;2.cinque anni, a decorrere dalla data del deposito internazionale, in assenza di rinnovo.
  2. Tuttavia, se, in virtù delle disposizioni della legislazione nazionale di uno Stato contraente che procede a un esame di novità, la protezione comincia in data posteriore a quella del deposito internazionale, le durate minime previste nella lettera (a) sono calcolate a decorrere dall’inizio della protezione in detto Stato. Il fatto che il deposito internazionale non sia rinnovato o lo sia una volta sola non pregiudica affatto la durata minima della protezione così definita.

Se la legislazione di uno Stato contraente prevede, per i disegni o modelli che sono stati oggetto di deposito nazionale, una protezione la cui durata, con o senza rinnovo, superi dieci anni, in questo Stato è concessa in base al deposito internazionale e ai suoi rinnovi, una protezione di pari durata a quei disegni o modelli che siano stati oggetto di deposito internazionale.

Ogni Stato contraente può, nella propria legislazione nazionale, limitare alla durata prevista nel capoverso 1 la durata della protezione dei disegni o modelli che sono stati oggetto di un deposito internazionale.

Fatte salve le disposizioni del capoverso 1 lettera (b), negli Stati contraenti la protezione ha termine alla data di scadenza del deposito internazionale, a meno che la legislazione nazionale di detti Stati non disponga che la protezione continui anche dopo.

Art. 12

L’Ufficio internazionale deve registrare e pubblicare qualsiasi cambiamento attinente alla proprietà di un disegno o modello che è oggetto di un deposito internazionale in vigore. Beninteso, il trasferimento della proprietà può essere limitato ai diritti derivanti dal deposito internazionale in uno o più Stati contraenti e, in caso di deposito multiplo, ad una parte dei disegni o modelli compresi in detto deposito.

La registrazione di cui nel capoverso 1 produce effetti come se fosse stata eseguita dalle Amministrazioni nazionali degli Stati contraenti.

Art. 13

Il titolare di un deposito internazionale può, mediante dichiarazione indirizzata all’Ufficio internazionale, rinunciare ai suoi diritti in tutti o in alcuni Stati contraenti e, in caso di deposito multiplo, per una parte soltanto dei disegni o modelli compresi in detto deposito.

L’Ufficio internazionale registra e pubblica la dichiarazione.

Art. 14

Uno Stato contraente non può esigere che, per il riconoscimento del diritto, sia apposto un segno o una menzione del deposito del disegno o modello sull’oggetto a cui è incorporato tale disegno o modello.

Se la legislazione nazionale di uno Stato contraente prevede l’apposizione di una menzione di riserva a qualsiasi altro fine, detto Stato dovrà considerare soddisfatta tale esigenza se tutti gli oggetti presentati al pubblico, con l’autorizzazione del titolare del diritto sul disegno o modello, o le etichette di cui sono previsti tali oggetti recano la menzione di riserva internazionale.

Dev’essere considerato menzione di riserva internazionale il simbolo (D) (lettera D maiuscola in un cerchio) accompagnato:

  1. dall’indicazione dell’anno del deposito internazionale e dal nome o dall’abbreviazione abituale del nome del depositante, oppure
  2. dal numero di deposito internazionale.

La semplice apposizione della menzione di riserva internazionale sugli oggetti o etichette non può in alcun modo essere interpretata come rinuncia alla protezione a titolo di diritto di autore o a qualsiasi altro titolo, se tale protezione si può ottenere in mancanza di tale menzione.

Art. 15

Le tasse previste dal Regolamento comprendono:

  1. le tasse per l’Ufficio internazionale;
  2. le tasse per gli Stati contraenti designati dal depositante, vale a dire:(a)una tassa per ogni Stato contraente;(b)una tassa per ogni Stato contraente che proceda ad un esame di novità e richieda il pagamento d’una tassa a tale scopo.

Per lo stesso deposito, le tasse versate da uno Stato contraente in virtù delle disposizioni del capoverso 1 numero 2 lettera (a), sono dedotte dall’importo della tassa prevista nel capoverso 1 numero 2 lettera (b) quando quest’ultima tassa diventi esigibile per detto Stato.

Art. 16

Le tasse per gli Stati contraenti di cui nell’articolo 15 capoverso 1 numero 2 sono riscosse dall’Ufficio internazionale che, ogni anno, le versa agli Stati contraenti designati dal depositante.

  1. Ogni Stato contraente può dichiarare all’Ufficio internazionale che rinuncia ad esigere le tasse supplementari di cui nell’articolo 15 capoverso 1 numero 2 lettera (a) riguardanti depositi internazionali per i quali sono considerati Stati d’origine altri Stati contraenti che abbiano sottoscritto la stessa rinuncia.
  2. Può sottoscrivere le stesse rinunce per il deposito internazionale del quale è considerato Stato d’origine.

Art. 17

Il Regolamento d’esecuzione fissa le modalità d’applicazione del presente Accordo e segnatamente:

le lingue e il numero di esemplari in cui dev’essere formulata la domanda di deposito nonché le indicazioni che questa deve contenere;

gli importi, le date di scadenza e il modo di pagamento delle tasse destinate all’Ufficio internazionale e agli Stati, comprese le limitazioni imposte alla tassa prevista per gli Stati contraenti che procedono a un esame di novità;

il numero, il formato e altre caratteristiche delle fotografie o di altre rappresentazioni grafiche di ciascuno dei disegni o modelli depositati;

la lunghezza della descrizione degli elementi caratteristici del disegno o modello;

i limiti e le condizioni in cui possono essere allegati alla domanda esemplari o plastici degli oggetti ai quali è incorporato il disegno o modello;

il numero dei disegni o modelli che possono essere compresi in un deposito multiplo e altre disposizioni che disciplinino i depositi multipli;

qualsiasi questione riguardante la pubblicazione e la distribuzione del bollettino periodico di cui nell’articolo 6 capoverso 3 lettera (a) compreso il numero di copie del bollettino da trasmettere gratuitamente alle Amministrazioni nazionali, nonché il numero di copie che possono essere vendute a prezzo ridotto a tali Amministrazioni;

la procedura di notifica, da parte degli Stati contraenti, delle decisioni di rifiuto di cui nell’articolo 8 capoverso 1 come pure la procedura concernente la comunicazione e pubblicazione di tali decisioni a cura dell’Ufficio internazionale;

le condizioni in cui l’Ufficio internazionale deve eseguire la registrazione e pubblicazione dei cambiamenti di cui nell’articolo 12 capoverso 1 che influiscono sulle proprietà di un disegno o modello, nonché le rinunce di cui nell’articolo 13;

la destinazione dei documenti e oggetti inerenti a depositi non più rinnovabili.

Art. 18

Le disposizioni del presente Accordo non impediscono di pretendere l’applicazione di prescrizioni più flessibili eventualmente emanate dalla legislazione nazionale d’uno Stato contraente. Non pregiudicano in alcun modo la protezione accordata alle opere artistiche e alle opere d’arte applicata dai trattati e dalle convenzioni internazionali sul diritto d’autore.

Art. 196

Le tasse dell’Ufficio internazionale versate per i servizi previsti dal presente Accordo devono essere fissate in modo che:

  1. il loro ricavato copra tutte le spese del servizio internazionale dei disegni o modelli nonché quelle necessarie alla preparazione e all’organizzazione di riunioni del Comitato internazionale dei disegni o modelli o di Conferenze di revisione del presente Accordo;
  2. permettano di mantenere il fondo di riserva di cui nell’articolo 20.

Art. 207

È costituito un fondo di riserva il cui ammontare è di 250 000 franchi svizzeri. Questo può esser modificato dal Comitato internazionale dei disegni o modelli di cui nell’articolo 21.

Il fondo di riserva è alimentato dalle eccedenze d’incasso del servizio internazionale dei disegni o modelli.

  1. Tuttavia, all’entrata in vigore del presente Accordo, il fondo di riserva è costituito dal versamento di un contributo minimo da parte di ogni Stato, calcolato per ciascuno in funzione del numero di unità corrispondenti alla classe a cui appartiene secondo l’articolo 13 capoverso 8 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale8.
  2. Gli Stati che diverranno partecipi del presente Accordo dopo la sua entrata in vigore dovranno versare un contributo unico. Questo sarà calcolato secondo i principi formulati nel capoverso precedente, in modo che tutti gli Stati, qualunque sia la data di partecipazione all’Accordo, paghino lo stesso contributo per unità.

Nel caso in cui l’ammontare del fondo di riserva superi il massimo previsto, l’eccedenza sarà ripartita periodicamente fra gli Stati contraenti, proporzionalmente al contributo unico versato da ognuno di essi, fino a raggiungere l’importo dì detto contributo.

Quando i contributi unici siano stati integralmente rimborsati, il Comitato internazionale dei disegni o modelli può decidere di non più chiedere tale contributo agli Stati che divenissero in seguito partecipi dell’Accordo.

Art. 219

È istituito un Comitato internazionale dei disegni o modelli composto dei rappresentanti di tutti gli Stati contraenti.

Tale Comitato ha le seguenti attribuzioni:

  1. stabilisce il proprio Regolamento interno;
  2. modifica il Regolamento d’esecuzione;
  3. modifica il limite massimo del fondo di riserva di cui nell’articolo 20;
  4. stabilisce la classificazione internazionale dei disegni o modelli;
  5. esamina le questioni relative all’applicazione e alla revisione eventuale del presente Accordo;
  6. esamina ogni altra questione relativa alla protezione internazionale dei disegni o modelli;
  7. si esprime riguardo ai rapporti annuali di gestione dell’Ufficio internazionale e impartisce a detto Ufficio direttive generali inerenti all’esercizio delle funzioni assegnategli in virtù del presente Accordo;
  8. elabora un rapporto delle spese prevedibili dell’Ufficio internazionale per ogni futuro periodo di tre anni.

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei quattro quinti dei membri presenti o rappresentati e votanti, nei casi di cui nei numeri 1, 2, 3 e 4 del capoverso 2, e a maggioranza semplice in tutti gli altri casi. L’astensione non è considerata come voto.

Il Comitato è convocato dal Direttore dell’Ufficio internazionale:

  1. almeno una volta ogni tre anni;
  2. in qualunque momento, su richiesta di un terzo degli Stati contraenti, o, in caso di bisogno, su iniziativa del Direttore dell’Ufficio internazionale o del Governo della Confederazione Svizzera10.

Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri dei Comitato sono a carico dei rispettivi Governi.

Art. 2211

Il Regolamento può essere emendato dal Comitato in virtù dell’articolo 21 capoverso 2 numero 2 o tramite la procedura scritta prevista nel capoverso 2.

In caso di ricorso alla procedura scritta, gli emendamenti sono proposti dal Direttore dell’Ufficio internazionale con lettera circolare inviata a tutti gli Stati contraenti. Gli emendamenti sono considerati accettati se, entro un anno a decorrere dalla comunicazione, nessuno Stato contraente ha reso nota la propria opposizione al Governo della Confederazione Svizzera 12 .

Art. 23

Il presente Accordo rimane aperto alla firma fino al 31 dicembre 1961.

Sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo dei Paesi Bassi.

Art. 24

Gli Stati membri dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale che non avessero firmato il presente Accordo saranno ammessi ad aderirvi.

Tale adesione sarà notificata per via diplomatica al Governo della Confederazione Svizzera 13 e da questo ai Governi di tutti gli Stati contraenti.

Art. 25

Ogni Stato contraente s’impegna ad assicurare la protezione dei disegni o modelli industriali e ad adottare, conformemente alla sua Costituzione, le misure necessarie per assicurare l’applicazione di detto Accordo.

Al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, uno Stato contraente dev’essere in grado, conformemente alla propria legislazione nazionale, di dare effetto alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 26

Il presente Accordo entrerà in vigore alla scadenza del termine di un mese a decorrere dalla data dell’invio agli Stati contraenti, da parte del Governo della Confederazione Svizzera 14 , della notifica del deposito di dieci strumenti di ratifica o d’adesione, di cui quelli di almeno quattro Stati che, alla data del presente Accordo, non siano partecipi né dell’Accordo del 1925, né dell’Accordo del 1934.

In seguito, il deposito degli strumenti di ratifica e d’adesione dovrà essere notificato agli Stati contraenti dal Governo della Confederazione Svizzera 15 ; tali ratifiche e adesioni prenderanno effetto alla scadenza del termine di un mese a decorrere dalla data d’invio di detta notifica, a meno che, in caso di adesione, non sia stata indicata una data posteriore nello strumento d’adesione.

Art. 27

Ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, notificare al Governo della Confederazione Svizzera 16 che il presente Accordo è applicabile a tutti o a parte dei territori di cui assicura le relazioni internazionali. Il Governo della Confederazione Svizzera 17 ne informa tutti gli Stati contraenti, e l’Accordo si applica ugualmente ai territori designati nella notifica un mese dopo l’invio della comunicazione del Governo della Confederazione Svizzera 18 agli Stati contraenti, a meno che nella notifica non sia stata indicata una data posteriore.

Art. 28

Ogni Stato contraente ha facoltà di denunciare il presente Accordo in suo nome e in nome di tutti o parte dei territori che fossero stati oggetto della notifica prevista nell’articolo 27, tramite notifica indirizzata al Governo della Confederazione Svizzera 19 . Tale denuncia produce effetto alla scadenza del termine di un anno a decorrere dalla sua recezione da parte del Governo della Confederazione Svizzera 20 .

La denuncia del presente Accordo da parte di uno Stato contraente non lo esime dagli obblighi contratti per quanto riguarda i disegni o modelli che sono stati oggetto di registrazione internazionale prima della data in cui la denuncia diventa effettiva.

Art. 29

Il presente Accordo sarà sottoposto a revisioni periodiche 21 , al fine di introdurvi miglioramenti tali da perfezionare la protezione derivante dal deposito internazionale dei disegni o modelli.

Le Conferenze di revisione saranno convocate su domanda del Comitato internazionale dei disegni o modelli 22 o della metà almeno degli Stati contraenti.

Art. 30

Più Stati contraenti possono in qualunque momento notificare al Governo della Confederazione Svizzera23 che, alle condizioni precisate in detta notifica:

  1. un’Amministrazione comune si sostituisce all’Amministrazione nazionale di ognuno di essi;
  2. devono essere considerati come un solo Stato per l’applicazione degli articoli 2 a 17 del presente Accordo.

Detta notifica ha effetto soltanto sei mesi dopo la data d’invio della comunicazione del Governo della Confederazione Svizzera 24 agli altri Stati contraenti.

Art. 31

Solo il presente Accordo vincola, nei loro rapporti reciproci, gli Stati partecipi sia del presente Accordo sia dell’Accordo del 1925 o dell’Accordo del 1934. Tuttavia, detti Stati sono tenuti ad applicare, nei loro rapporti reciproci, le disposizioni dell’Accordo del 1925 o quelle dell’Accordo del 1934, secondo i casi, ai disegni o modelli depositati all’Ufficio internazionale anteriormente alla data in cui il presente Accordo li vincola nei loro rapporti reciproci.

  1. Ogni Stato partecipe sia del presente Accordo sia dell’Accordo del 1925 è tenuto a conformarsi alle disposizioni dell’Accordo del 1925 nei suoi rapporti con gli Stati partecipi soltanto dell’Accordo del 1925, salvo che detto Stato abbia denunciato l’Accordo del 1925.
  2. Ogni Stato partecipe sia del presente Accordo sia dell’Accordo del 1934 è tenuto a conformarsi alle disposizioni dell’Accordo del 1934 nei suoi rapporti con gli Stati partecipi soltanto dell’Accordo del 1934, salvo che detto Stato abbia denunciato l’Accordo del 1934.

Gli Stati partecipi soltanto del presente Accordo non hanno alcun obbligo verso gli Stati partecipi dell’Accordo del 1925 o dell’Accordo del 1934.

Art. 32

La firma e la ratifica del presente Accordo ad opera di uno Stato partecipe, alla data del presente Accordo, dell’Accordo del 1925 o dell’Accordo del 1934, così come l’adesione di detto Stato al presente Accordo sono considerate equivalenti alla firma e ratifica del Protocollo 25 allegato al presente Accordo, o adesione a detto Protocollo, a meno che detto Stato non abbia sottoscritto una dichiarazione espressa in senso contrario al momento della firma o del deposito dello strumento d’adesione.

Ogni Stato contraente che abbia sottoscritto la dichiarazione di cui nel paragrafo 1 o ogni altro Stato contraente che non sia partecipe dell’Accordo del 1925 o dell’Accordo del 1934 può firmare il Protocollo allegato al presente Accordo o aderirvi. Al momento della firma o del deposito dello strumento d’adesione può dichiarare di non considerarsi vincolato dalle disposizioni del paragrafo 2 (a) o 2 (b) del Protocollo; in tal caso gli altri Stati aderenti al Protocollo non sono tenuti ad applicare, nelle relazioni con lo Stato che ha fatto uso di questa facoltà, la disposizione che è stata oggetto di tale dichiarazione. Le disposizioni degli articoli 23 a 28 incluso s’applicano per analogia.

Art. 33

Il presente Atto sarà firmato in un solo esemplare che sarà depositato negli Archivi del Governo dei Paesi Bassi. Una copia certificata conforme sarà consegnata da quest’ultimo al Governo di ognuno degli Stati che avranno firmato il presente Accordo o che vi avranno aderito.

In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari scambiatisi i loro pieni poteri e riconosciutili in debita forma, hanno apposto la loro firma.

Fatto all’Aja il ventotto novembre millenovecentosessanta.

(Seguono le firme)

0.232.121.2

Campo d’applicazione il 12 maggio 201426

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Albania

19 febbraio

2007 A

19 marzo

2007

Belgio

15 febbraio

1979

1° agosto

1984

Belize

12 giugno

2003 A

12 luglio

2003

Benin

2 ottobre

1986 A

2 novembre

1986

Bulgaria

11 novembre

1996 A

11 dicembre

1996

Corea (Nord)

15 aprile

1992 A

27 maggio

1992

Côte d’Ivoire

26 aprile

1993 A

30 maggio

1993

Croazia

12 gennaio

2004 A

12 febbraio

2004

Francia

13 giugno

1962

1° agosto

1984

Dipartimenti e territori
d’oltre mare

13 giugno

1962

1° agosto

1984

Gabon

18 luglio

2003 A

18 agosto

2003

Georgia

1° luglio

2003 A

1° agosto

2003

Germania

14 marzo

1983

1° agosto

1984

Grecia

18 marzo

1997 A

18 aprile

1997

Italia

11 maggio

1987

13 giugno

1987

Kirghizistan

17 febbraio

2003 A

13 marzo

2003

Liechtenstein

1° marzo

1966

1° agosto

1984

Lussemburgo

23 ottobre

1978

1° agosto

1984

Macedonia del Nord

18 febbraio

1997 A

18 marzo

1997

Mali

7 agosto

2006 A

7 settembre

2006

Marocco

13 settembre

1999 A

13 ottobre

1999

Moldova

14 febbraio

1994 A

14 marzo

1994

Monaco

13 ottobre

1981

1° agosto

1984

Mongolia

12 marzo

1997 A

12 aprile

1997

Montenegro

4 dicembre

2006 S

3 giugno

2006

Niger

20 agosto

2004 A

20 settembre

2004

Paesi Bassi a

15 febbraio

1979

1° agosto

1984

Romania

17 giugno

1992 A

18 luglio

1992

Senegal

30 maggio

1984 A

1° agosto

1984

Serbia

25 novembre

1993

30 dicembre

1993

Slovenia

12 dicembre

1994 A

13 gennaio

1995

Suriname

16 novembre

1976 A

1° agosto

1984

Svizzera

31 ottobre

1962

1° agosto

1984

Ucraina

28 maggio

2002 A

28 agosto

2002

Ungheria

7 marzo

1984 A

1° agosto

1984

  1. L’Acc. si applica al Regno in Europa.