Il Regolamento d’esecuzione fissa le modalità d’applicazione del presente Accordo e segnatamente:
le lingue e il numero di esemplari in cui dev’essere formulata la domanda di deposito nonché le indicazioni che questa deve contenere;
gli importi, le date di scadenza e il modo di pagamento delle tasse destinate all’Ufficio internazionale e agli Stati, comprese le limitazioni imposte alla tassa prevista per gli Stati contraenti che procedono a un esame di novità;
il numero, il formato e altre caratteristiche delle fotografie o di altre rappresentazioni grafiche di ciascuno dei disegni o modelli depositati;
la lunghezza della descrizione degli elementi caratteristici del disegno o modello;
i limiti e le condizioni in cui possono essere allegati alla domanda esemplari o plastici degli oggetti ai quali è incorporato il disegno o modello;
il numero dei disegni o modelli che possono essere compresi in un deposito multiplo e altre disposizioni che disciplinino i depositi multipli;
qualsiasi questione riguardante la pubblicazione e la distribuzione del bollettino periodico di cui nell’articolo 6 capoverso 3 lettera (a) compreso il numero di copie del bollettino da trasmettere gratuitamente alle Amministrazioni nazionali, nonché il numero di copie che possono essere vendute a prezzo ridotto a tali Amministrazioni;
la procedura di notifica, da parte degli Stati contraenti, delle decisioni di rifiuto di cui nell’articolo 8 capoverso 1 come pure la procedura concernente la comunicazione e pubblicazione di tali decisioni a cura dell’Ufficio internazionale;
le condizioni in cui l’Ufficio internazionale deve eseguire la registrazione e pubblicazione dei cambiamenti di cui nell’articolo 12 capoverso 1 che influiscono sulle proprietà di un disegno o modello, nonché le rinunce di cui nell’articolo 13;
la destinazione dei documenti e oggetti inerenti a depositi non più rinnovabili.