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0.232.141.11

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti Conchiuso a Washington il 19 giugno 1970 Approvato dall’Assemblea federale il 29 novembre 1976 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 14 settembre 1977 Entrato in vigore per la Svizzera il 24 gennaio 1978 Testo in vigore al 1° luglio 2010

RU 1978 941; FF 1976 II 1

Testo originale

(Stato 1° gennaio 2026)

Parte A: Regole introduttive

Regola 1Espressioni abbreviate

1.1 Significato delle espressioni abbreviate

  1. Ai sensi del presente Regolamento d’esecuzione, si deve intendere per «Trattato» il Trattato di cooperazione in materia di brevetti.
  2. Ai sensi del presente Regolamento d’esecuzione, le parole «capitolo» e «articolo» si riferiscono ad uno specifico capitolo o articolo del Trattato.

Regola 2Interpretazione di talune parole

2.1 «Depositante»

Il termine «depositante» si estende anche al mandatario o ad altro rappresentante del depositante, a meno che il contrario risulti chiaramente dalla formulazione o dalla natura della disposizione, oppure dal contesto nel quale tale termine è utilizzato, ad esempio nel caso in cui la disposizione si riferisce al domicilio o alla nazionalità del depositante.

2.2 «Mandatario»

Il termine «mandatario» si estende ad un mandatario designato in virtù della regola 90.1, a meno che il contrario risulti chiaramente dalla formulazione o dalla natura della disposizione, oppure dal contesto in cui la disposizione è utilizzata.

2.2 bis «Rappresentante comune»

L’espressione «rappresentante comune» si estende al depositante designato come rappresentante comune, o considerato tale, in virtù della regola 90.2.

2.3 «Firma»

Se la legislazione nazionale applicata dall’Ufficio ricevente o dall’Amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale o dell’esame preliminare internazionale esige l’utilizzazione di un sigillo in luogo e vece della firma il termine «firma» significa «sigillo» per questo Ufficio o questa Amministrazione.

2.4 «Periodo di priorità»

  1. Ogniqualvolta il termine «periodo di priorità» viene usato in relazione ad una rivendicazione di priorità, esso sarà inteso come periodo di 12 mesi a partire dalla data di deposito della domanda precedente, la cui priorità viene in tal modo rivendicata. Il giorno del deposito della domanda precedente non deve essere compreso in tale periodo.
  2. La regola 80.5 deve essere applicata mutatis mutandis al periodo di priorità.

Parte B: Regole relative al capitolo I del trattato

Regola 3Richiesta (forma di presentazione)

3.1 Modulo di richiesta

La richiesta deve essere redatta su un modulo stampato o deve presentarsi in forma di elaborato di computer.

3.2 Rilascio di moduli

Esemplari del modulo stampato vengono rilasciati gratuitamente ai depositanti dall’Ufficio ricevente o, se quest’ultimo lo desidera, dall’Ufficio internazionale.

3.3 Elenco dei documenti

  1. La richiesta deve contenere un elenco di documenti dove siano indicati:i)il numero totale dei fogli della domanda internazionale ed il numero di fogli di ciascun elemento della domanda internazionale:la richiesta, la descrizione (indicando separatamente il numero di fogli di ogni parte della descrizione riservata all’elenco delle sequenze), le rivendicazioni, i disegni, l’estratto;ii)all’occorrenza, che alla domanda internazionale quale viene depositata, siano allegati una procura (cioè un documento il quale designi un mandatario od un rappresentante comune), una copia di procura generale, un documento di priorità, un elenco di sequenze sotto forma elettronica, un documento relativo al pagamento delle tasse oppure qualsiasi altro documento (che deve essere indicato nell’elenco dei documenti);iii)il numero della figura dei disegni che il depositante propone di far figurare accanto all’estratto, al momento della sua pubblicazione;in casi eccezionali, il depositante potrà proporre più di una figura.
  2. L’elenco dei documenti deve essere redatto dal depositante in modo completo; a difetto, l’Ufficio ricevente vi introdurrà le necessarie indicazioni; tuttavia, l’Ufficio ricevente non indicherà il numero di cui al paragrafo a)iii).

3.4 Dettagli

Nelle istruzioni amministrative, fatta salva la regola 3.3, figurano dei dettagli relativi al modulo di richiesta stampato e a qualsiasi richiesta presentata in forma di elaborato di computer.

Regola 4Richiesta (contenuto)

4.1 Contenuto obbligatorio e contenuto facoltativo; firma

  1. La richiesta deve contenere:i)un’istanza;ii)il titolo dell’invenzione;iii)indicazioni concernenti il depositante e, ricorrendo, il mandatario;iv)indicazioni relative all’inventore, qualora la legislazione nazionale di almeno uno Stato designato esiga che sia menzionato il nome dell’inventore all’atto del deposito di una domanda nazionale.
  2. 1 Ove sia il caso, la richiesta deve contenere:i)una rivendicazione di priorità; oii)le indicazioni riferentisi a una ricerca precedente, come contemplato nelle regole 4.12.i) e 12bis.1.b) e d);iii)un riferimento ad una domanda principale o a un brevetto principale;iv)un’indicazione dell’Amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale scelta dal depositante.
  3. La richiesta può contenere:i)indicazioni relative all’inventore qualora la legislazione nazionale di nessuno degli Stati designati esiga la menzione del nome dell’inventore all’atto del deposito di una domanda nazionale;ii)una richiesta indirizzata all’Ufficio ricevente affinché prepari e trasmetta il documento di priorità all’Ufficio internazionale qualora la domanda di cui è rivendicata la priorità, sia stata depositata presso l’Ufficio nazionale o presso l’Amministrazione intergovernativa che è l’Ufficio ricevente;iii)le dichiarazioni previste nella regola 4.17;iv)una dichiarazione come contemplato nella regola 4.18;v)una richiesta di ripristino del diritto di priorità;vi)una dichiarazione come contemplato nella regola 4.12.ii).
  4. La richiesta deve essere firmata.

4.2 Istanza

L’istanza deve tendere ad ottenere quanto segue ed essere preferibilmente redatta nel modo seguente : «Il sottoscritto richiede che la presente domanda internazionale sia trattata conformemente al Trattato di cooperazione in materia di brevetti».

4.3 Titolo dell’invenzione

Il titolo dell’invenzione deve essere breve (preferibilmente da due a sette parole se formulato o tradotto in inglese) e preciso.

4.4 Nomi e indirizzi

  1. Le persone fisiche devono essere nominate con il loro cognome seguito dal o dai loro nomi.
  2. Le persone giuridiche devono essere nominate con la loro designazione ufficiale completa.
  3. Gli indirizzi devono essere indicati secondo le esigenze abituali in vista di una rapida distribuzione postale all’indirizzo indicato e, in ogni caso, devono contenere tutte le unità amministrative pertinenti, ivi compreso l’eventuale numero civico. Allorché la legislazione nazionale dello Stato designato non esige che si indichi il numero civico, il fatto di non indicare tale numero non ha conseguenze in questo Stato. Al fine di permettere delle comunicazioni rapide con il depositante, si raccomanda di menzionare l’indirizzo di telescrivente, i numeri di telefono e di telefax o le informazioni relative ad altri mezzi di comunicazione analoghi del depositante oppure, ove sia il caso, del mandatario o del rappresentante comune.
  4. Un solo indirizzo può essere indicato per ogni depositante, inventore o mandatario ma, se non è stato designato alcun mandatario per rappresentare il depositante, o tutti i depositanti nel caso ve ne siano più d’uno, il depositante o, nel caso vi sia più d’un depositante, il rappresentante comune può indicare, in aggiunta a qualsiasi altro indirizzo menzionato nella richiesta, un indirizzo al quale devono essere inviate le notificazioni.

4.5 Depositante

  1. La richiesta deve contenere:i)il nome;ii)l’indirizzo;iii)la nazionalità e il domicilio,[tab]del depositante o, nel caso di più depositanti, di ciascuno di essi.
  2. La nazionalità del depositante deve essere indicata col nome dello Stato del quale egli è cittadino.
  3. Il domicilio del depositante deve essere indicato col nome dello Stato nel quale egli è domiciliato.
  4. Diversi depositanti possono essere indicati nella richiesta per diversi Stati designati. In questo caso, il o i depositanti devono esservi indicati per ogni Stato o gruppo di Stati designati.
  5. Quando il depositante è registrato presso l’Ufficio nazionale che agisce in qualità di Ufficio ricevente, la richiesta può indicare il numero od altra indicazione sotto cui è annotata la registrazione del depositante.

4.6 Inventore

  1. Qualora sia applicabile la regola 4.1.a)v) oppure c)i) la richiesta deve contenere il nome e l’indirizzo dell’inventore o, nel caso di più inventori, di ciascuno di essi.
  2. Se il depositante è l’inventore, la richiesta deve contenere, in luogo e vece dell’indicazione di cui al paragrafo a), una dichiarazione in tal senso.
  3. Allorché le esigenze delle legislazioni degli Stati designati differiscono a questo riguardo, la richiesta può menzionare come inventori persone differenti per Stati designati differenti. In tal caso, la richiesta deve contenere una dichiarazione distinta per ciascun Stato designato o per ciascun gruppo di Stati designati nei quali una o più persone determinate, oppure la o le medesime persone, devono essere considerate come inventore o inventori.

4.7 Mandatario

  1. Se è stato nominato un mandatario, la richiesta deve dichiararlo e indicare il nome e indirizzo del mandatario.
  2. Quando il mandatario è registrato presso l’Ufficio nazionale che agisce in qualità di Ufficio ricevente, la richiesta può indicare il numero od altra indicazione sotto cui è annotata l’iscrizione del mandatario.

4.8 Rappresentante comune

Se è stato nominato un rappresentante comune, tale fatto deve essere indicato nella richiesta.

4.9 Designazione di Stati; titoli di protezione; brevetti nazionali e regionali

  1. Il deposito di una richiesta deve comprendere:i)la designazione di tutti gli Stati contraenti vincolati dal Trattato alla data del deposito internazionale;ii)un’indicazione secondo la quale la domanda internazionale deve essere trattata, nei confronti di ogni Stato designato a cui si applica l’articolo 43 o 44, come domanda per la concessione di qualsiasi tipo di protezione disponibile tramite la designazione di tale Stato;iii)un’indicazione che la domanda internazionale deve essere trattata, nei confronti di ogni Stato a cui si applica l’articolo 45.1), come domanda per la concessione di una patente regionale nonché, salvo che che si applichi l’articolo 45.2), di una patente nazionale.
  2. Nonostante il paragrafo a)i) se, alla data del 5 ottobre 2005, la legislazione nazionale di uno Stato Contraente prevede che il deposito di una domanda internazionale la quale contiene la designazione di questo Stato e rivendica la priorità di una domanda internazionale precedente che ha effetto in questo Stato, ha come conseguenza che la domanda nazionale precedente cessa di avere effetto con le medesime conseguenze del ritiro della domanda nazionale precedente, qualsiasi richiesta, in cui viene rivendicata la priorità di una domanda nazionale precedente depositata in quello Stato, può contenere un’indicazione secondo la quale la designazione di questo Stato non è fatta, a condizione che l’Ufficio designato notifichi l’Ufficio internazionale entro il 5 gennaio 2006, che si deve applicare questo paragrafo nei confronti delle designazioni di questo Stato e che la notifica sia ancora valida nei confronti della data del deposito internazionale. Le informazioni ricevute devono essere sollecitamente pubblicate dall’Ufficio internazionale nella gazzetta.2

4.10 Rivendicazione di priorità

  1. Qualsiasi dichiarazione di cui all’articolo 8.1) («rivendicazione di priorità») può rivendicare la priorità di una o più domande precedenti presentate in un Paese parte della Convenzione per la protezione della proprietà industriale o a favore di esso oppure può rivendicarne la priorità in uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale per il commercio il quale non è parte della Convenzione, o a favore di esso. Qualsiasi rivendicazione di priorità deve essere presentata nella richiesta;tale rivendicazione deve consistere in una dichiarazione in cui si attesti la rivendicazione di una precedente domanda e deve indicare:i)la data in cui era stata presentata la domanda precedente;ii)il numero della domanda precedente;iii)laddove la domanda precedente è una domanda nazionale, il Paese parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o lo Stato membro dell’Organizzazione mondiale per il commercio che non è parte di quella Convenzione, presso cui era stata presentata la domanda;iv)laddove la domanda precedente è una domanda regionale, l’Amministrazione a cui è stata affidata la concessione di brevetti regionali sotto il Trattato regionale per i brevetti quale risulta applicabile;v)laddove la domanda precedente è una domanda internazionale, l’Ufficio ricevente presso il quale la domanda è stata presentata.
  2. In aggiunta ad ogni altra indicazione richiesta in virtù del paragrafo a)iv) oppure v):i)laddove la domanda precedente è una domanda regionale o una domanda internazionale, la rivendicazione di priorità può indicare uno o più Paesi parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale per conto dei quali era stata depositata la suddetta domanda precedente;ii)laddove la domanda precedente è una domanda regionale ed almeno uno dei Paesi parte del Trattato regionale per i brevetti non è parte della Convenzione di Parigi per la protezione della Proprietà industriale e neppure membro dell’Organizzazione internazionale per il commercio, la rivendicazione di priorità deve indicare almeno un Paese parte di tale Convenzione o un membro di quell’Organizzazione per conto dei quali tale domanda precedente era stata depositata.
  3. Ai fini dei paragrafi a) e b), non si applica l’articolo 2.vi).
  4. 3 ...

4.11 Riferimento a una domanda di «continuation» o di «continuation
in part» oppure a una domanda principale o a un brevetto principale

  1. Se:i)il depositante intende manifestare, secondo la regola 49bis.1.a) oppure b) il proprio desiderio che la domanda internazionale sia trattata, in qualsiasi Stato designato, come domanda per un brevetto supplementare, per un certificato supplementare, per un un certificato supplementare di autore di invenzione, o per un certificato supplementare di utilità;oppureii)il depositante intende manifestare, secondo la regola 49bis.1.c) il proprio desiderio che la domanda internazionale sia trattata, in qualsiasi Stato designato, come domanda di «continuation» o di «continuation in part» di una domanda precedente;
  2. tale richiesta deve contenere queste indicazioni e deve, indicare la domanda principale o il brevetto principale od altro titolo principale corrispondenti.
  3. L’inclusione nella richiesta di un’indicazione ai sensi del paragrafo a) non ha effetto sulla regola 4.9.

4.12 Presa in considerazione dei risultati di una ricerca precedente

Se il depositante desidera che l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale prenda in considerazione, nello svolgimento della ricerca internazionale, i risultati di una ricerca internazionale precedente, di tipo internazionale o di tipo nazionale svolta dalla medesima o da un’altra Amministrazione o da un Ufficio nazionale («ricerca precedente»):

  1. tale richiesta deve indicare questo fatto e deve specificare l’Amministrazione o l’Ufficio interessati nonché la domanda nei cui confronti è stata svolta la ricerca precedente;
  2. tale richiesta può contenere, ove sia il caso, una dichiarazione attestante che la domanda internazionale è la medesima, o sostanzialmente la medesima, della domanda nei cui confronti è stata svolta la ricerca precedente, o che la domanda internazionale è la medesima, o sostanzialmente la medesima, della domanda precedente salvo che essa è depositata in una lingua diversa.

4.13 e 4.14 [Soppressi]

4.14 bis Scelta dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale

Se più Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale sono competenti a eseguire la ricerca per la domanda internazionale, il depositante deve indicare nella richiesta l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale da lui prescelta.

4.15 Firma

La richiesta deve essere firmata dal depositante o, se vi sono più depositanti, da ognuno di essi. 4

4.16 Traslitterazione o traduzione di talune parole

  1. Se un nome o un indirizzo non sono scritti in caratteri latini, essi devono essere indicati anche in caratteri latini, sia mediante traslitterazione, sia mediante traduzione in lingua inglese. Spetta al depositante decidere quali parole debbano essere semplicemente traslitterate e quali debbano essere tradotte.
  2. Se il nome di un Paese non è scritto in caratteri latini, esso deve essere indicato anche in lingua inglese.

4.17 Dichiarazioni relative ad esigenze nazionali di cui alla regola 51 bis .1.a)i) a v)

Ai fini della legislazione nazionale applicabile in uno o più Stati designati, la richiesta può contenere una o più dichiarazioni, elencate qui appresso, formulate secondo le prescrizioni delle istruzioni amministrative:

  1. una dichiarazione riguardante l’identità dell’inventore, come indicato nella regola 51bis.1.a)i);
  2. una dichiarazione riguardante il diritto del depositante, alla data del deposito internazionale, a richiedere e a ottenere un brevetto, come indicato nella regola 51bis.1.a)ii);
  3. una dichiarazione riguardante il diritto del depositante, alla data del deposito internazionale, a rivendicare la priorità di una domanda precedente, come indicato nella regola 51bis.1.a)iii);
  4. una dichiarazione di invenzione, come indicato nella regola 51bis.1.a)iv), che deve essere firmata come richiesto dalle direttive amministrative;
  5. una dichiarazione riguardante divulgazioni non opponibili o eccezioni alla mancanza di novità, come indicato nella regola 51bis.1.a)v).

4.18 5 Dichiarazione di annessione per riferimento

Allorquando la domanda internazionale, alla data in cui uno o più elementi citati nell’articolo 11.1)iii) sono stati ricevuti per primi dall’Ufficio ricevente, rivendica la priorità di una domanda precedente, la richiesta può contenere una dichiarazione che, qualora un elemento della domanda internazionale ai sensi dell’articolo 11.1)iii)d) oppure e) od una parte della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni citati nella regola 20.5.a), oppure un elemento od una parte della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni citati nella regola 20.5 bis .a) non sia contenuto in altro modo nella domanda internazionale ma sia contenuto interamente nella domanda precedente, tale elemento o parte, fatta salva una conferma ai sensi della regola 20.6, è annesso per riferimento, nella domanda internazionale ai fini della regola 20.6. Tale dichiarazione, se non è contenuta nella richiesta a tale data, può essere aggiunta alla richiesta se, e soltanto se, era contenuta in altro modo nella domanda internazionale a tale data, o se era stata presentata unitamente alla domanda internazionale a tale data.

4.19 Indicazioni supplementari

  1. La richiesta non deve contenere indicazioni diverse da quelle elencate nelle regole 4.1 a 4.18, a condizione che le direttive amministrative siano in grado di permettere, ma non di rendere obbligatorio, l’inserimento nella domanda di indicazioni supplementari indicate nelle direttive amministrative.
  2. Se la richiesta contiene indicazioni diverse da quelle elencate nelle regole 4.1 a 4.18, oppure tollerate dalle direttive amministrative in virtù del paragrafo a), l’Ufficio ricevente cancella d’ufficio queste indicazioni supplementari.

Regola 5Descrizione

5.1 Modo di redigere la descrizione

  1. La descrizione incomincia con il titolo dell’invenzione, formulato esattamente come nella richiesta, e deve:i)precisare il ramo della tecnica al quale l’invenzione si riferisce;ii)indicare la tecnica anteriore che, a conoscenza del depositante, può essere considerata utile per l’intelligenza, la ricerca e l’esame dell’invenzione;dovranno essere citati, preferibilmente, i documenti dai quali risulta questa tecnica;iii)esporre l’invenzione per la quale si richiede la protezione in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico (anche se non è esplicitamente designato come tale) e la sua soluzione, ed esporre gli eventuali effetti vantaggiosi dell’invenzione riferendosi alla tecnica anteriore;iv)descrivere brevemente le figure contenute negli eventuali disegni;v)indicare come minimo il modo migliore, secondo l’opinione del depositante, per realizzare l’invenzione per la quale si richiede la protezione;ciò deve essere fatto servendosi di esempi, ove sia opportuno, e riferendosi agli eventuali disegni;se la legislazione nazionale dello Stato designato non esige una descrizione del modo migliore di realizzare l’invenzione, ma si accontenta della descrizione di un modo qualsiasi di realizzarla (sia esso il migliore o meno che il depositante abbia potuto prevedere), il fatto di non descrivere il modo migliore non ha effetto in questo Stato;vi)indicare esplicitamente, se ciò non risulta in maniera evidente dalla descrizione o dalla natura dell’invenzione, in qual modo l’oggetto dell’invenzione è suscettibile di sfruttamento nell’industria e può essere prodotto e utilizzato, o, se può solamente essere utilizzato, in qual modo può esserlo;il termine «industria» deve essere inteso nel suo senso più esteso, come nella Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.
  2. Si devono rispettare il modo e l’ordine indicati nel paragrafo a), a meno che, a causa della natura dell’invenzione, un modo differente o un ordine differente non procuri una migliore intelligenza dell’invenzione e una presentazione più succinta.
  3. Fatto salvo il paragrafo b), ogni parte della descrizione citata nel paragrafo a) sarà preferibilmente preceduta da un titolo appropriato, conformemente alle raccomandazioni contenute nelle direttive amministrative.

5.2 6 Divulgazione di sequenze di nucleotidi e/o di amminoacidi

  1. Allorché la domanda internazionale contiene la divulgazione di sequenze di e/o di amminoacidi che, in conformità con le direttive amministrative, devono far parte di un elenco di sequenze, la descrizione deve comprendere una parte riservata all’elenco di sequenze che deve essere compilata in conformità con la norma prescritta nelle direttive amministrative.
  2. Il testo libero dipendente dalla lingua che figura nella parte della descrizione riservata all’elenco di sequenze non deve necessariamente figurare nella parte principale della descrizione.

Regola 6Rivendicazioni

6.1 Numero e numerazione delle rivendicazioni

  1. Il numero di rivendicazioni deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tenendo conto della natura dell’invenzione per la quale la protezione è richiesta.
  2. Se vi sono più rivendicazioni, queste devono essere numerate progressivamente, in cifre arabe.
  3. Il sistema di numerazione, in caso di modifica delle rivendicazioni, è stabilito nelle direttive amministrative.

6.2 Riferimenti ad altre parti della domanda internazionale

  1. Le rivendicazioni, salvo in caso di assoluta necessità, non devono fondarsi, per quanto concerne le caratteristiche tecniche dell’invenzione, su riferimenti alla descrizione o ai disegni. In particolare, esse non devono fondarsi su riferimenti del genere di:«come descritto nella parte della descrizione» o «come illustrato nella figura dei disegni».
  2. Se la domanda internazionale contiene disegni, le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni devono preferibilmente essere seguite dai segni di riferimento relativi a queste caratteristiche. I segni di riferimento devono preferibilmente essere messi fra parentesi. Se l’inclusione di segni di riferimento non rende più rapida la comprensione di una rivendicazione, questi segni non devono esservi introdotti. Un Ufficio designato può, ai fini della pubblicazione da parte dell’Ufficio stesso, togliere dei segni di riferimento.

6.3 Formulazione delle rivendicazioni

  1. La definizione dell’oggetto per il quale la protezione è richiesta deve essere fatta menzionando caratteristiche tecniche dell’invenzione.
  2. Qualora sia opportuno, le rivendicazioni devono contenere:i)un preambolo indicante le caratteristiche tecniche dell’invenzione che sono necessarie per la definizione dell’oggetto rivendicato ma che, nel loro insieme, fanno parte dello stato della tecnica;ii)una parte caratterizzante, preceduta dalle parole «caratterizzato in», «caratterizzato da», «in cui il perfezionamento comprende», o qualsiasi altra espressione equivalente, che espone in modo conciso le caratteristiche tecniche che, unitamente alle caratteristiche tecniche di qui al punto i), si desidera proteggere.
  3. Se la legislazione nazionale dello Stato designato non esige che le rivendicazioni siano formulate nel modo previsto nel paragrafo b), il fatto di non formulare le rivendicazioni in tal modo non ha effetto in questo Stato a condizione che le rivendicazioni siano state formulate in modo conforme alla legislazione nazionale di questo Stato.

6.4 Rivendicazioni dipendenti

  1. Ogni rivendicazione che comprende tutte le caratteristiche di una o più altre rivendicazioni (rivendicazioni di forma dipendente, denominate in seguito «rivendicazioni dipendenti»), deve contenere, preferibilmente all’inizio, un riferimento a questa o a queste rivendicazioni e deve precisare le caratteristiche addizionali rivendicate. Ogni rivendicazione dipendente che si riferisce a più di un’altra rivendicazione («rivendicazione dipendente multipla») può riferirsi a queste rivendicazioni solamente in forma alternativa. Le rivendicazioni dipendenti multiple non possono servire come base per altre rivendicazioni multiple. Qualora la legislazione nazionale dell’Ufficio nazionale che agisce come Amministrazione incaricata della ricerca internazionale non consenta che le rivendicazioni dipendenti multiple siano redatte in modo diverso da quanto previsto nelle due frasi precedenti, il fatto di non redigere le rivendicazioni in tale modo può comportare un’indicazione secondo l’articolo 17.2)b) nel rapporto di ricerca internazionale. Il fatto di non redigere le rivendicazioni nel modo indicato non ha effetto in uno Stato designato se le rivendicazioni sono state redatte in modo conforme alla legislazione nazionale di questo Stato.
  2. Ogni rivendicazione dipendente deve essere concepita in modo da includere tutte le limitazioni contenute nella rivendicazione alla quale essa si riferisce o, se essa è una rivendicazione multipla, in modo da includere tutte le limitazioni che figurano in quella rivendicazione con la quale essa è presa in considerazione.
  3. Tutte le rivendicazioni dipendenti che si riferiscono ad una medesima rivendicazione precedente e tutte le rivendicazioni dipendenti che si riferiscono a più rivendicazioni precedenti devono essere raggruppate nei limiti del possibile e nel modo più pratico.

6.5 Modelli di utilità

In luogo e vece delle regole 6.1 a 6.4, ogni Stato designato nel quale un modello di utilità è richiesto in base a una domanda internazionale può applicare, dopo l’inizio del trattamento della domanda internazionale in questo Stato, le disposizioni della propria legislazione nazionale in materia di modelli di utilità : in tal caso, il depositante fruisce, per adattare la sua domanda internazionale alle esigenze di dette disposizioni della legislazione nazionale, di un termine di due mesi a decorrere dalla scadenza del termine applicabile secondo l’articolo 22.

Regola 7Disegni

7.1 Schemi di processi e diagrammi

Gli schemi illustranti lo svolgimento di processi e i diagrammi sono considerati come disegni.

7.2 Termini di scadenza

I termini menzionati nell’articolo 7.2)ii) devono essere stabiliti in modo ragionevole, tenendo presenti le circostanze del caso, e non devono comunque essere inferiori a due mesi a decorrere dalla data dell’invito fatto per iscritto onde procedere al deposito di disegni o di disegni supplementari conformemente a detta disposizione.

Regola 8Estratto

8.1 Contenuto e forma dell’estratto

  1. L’estratto deve comprendere:i)un riassunto di ciò che è esposto nella descrizione, nelle rivendicazioni e nei disegni:il riassunto deve indicare il ramo della tecnica al quale si riferisce l’invenzione e deve essere redatto in modo da permettere una chiara comprensione del problema tecnico, dell’essenza della soluzione di questo problema a mezzo dell’invenzione e dell’utilizzazione principale o delle utilizzazioni principali dell’invenzione;ii)eventualmente la formula chimica che, fra tutte quelle che figurano nella domanda internazionale, caratterizza nel miglior modo l’invenzione.
  2. L’estratto deve essere conciso nella misura massima consentita dall’esposto (esso conterrà preferibilmente da cinquanta a centocinquanta parole in versione inglese originale o in versione tradotta in inglese).
  3. L’estratto non deve contenere dichiarazioni relative ai meriti o al valore attribuiti all’invenzione per la quale è richiesta la protezione né alle sue teoriche possibilità d’applicazione.
  4. Ognuna delle principali caratteristiche tecniche menzionate nell’estratto e illustrate da un disegno figurante nella domanda internazionale deve essere seguita da un segno di riferimento posto tra parentesi.

8.2 Figura

  1. Se il depositante non fornisce l’indicazione di cui alla regola 3.3.a)iii) o se l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale ritiene che una o più figure dei disegni diverse da quelle proposte dal depositante caratterizzerebbero meglio l’invenzione, questa Amministrazione indica, fatto salvo il paragrafo b), la o le figure che dovranno accompagnare l’estratto quando quest’ultimo verrà pubblicato dall’Ufficio internazionale. In tal caso, l’estratto sarà accompagnato dalla o dalle figure in tal modo indicate dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale. Altrimenti, l’estratto sarà accompagnato, fatto salvo il paragrafo b), dalla o dalle figure proposte dal depositante.
  2. Se l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale ritiene che nessuna figura dei disegni sia utile alla comprensione dell’estratto, essa notifica questo fatto all’Ufficio internazionale. In tal caso, l’estratto, quando verrà pubblicato dall’Ufficio internazionale, non sarà corredato da nessuna figura dei disegni anche se il depositante ha avanzato una proposta in virtù della regola 3.3.a)iii).

8.3 Direttive per la redazione

L’estratto deve essere redatto in modo che possa efficacemente servire come strumento di selezione ai fini della ricerca nel ramo della tecnica particolare, specialmente aiutando lo scienziato, l’ingegnere o il ricercatore a stabilire se sia necessario o meno consultare la domanda internazionale stessa.

Regola 9Espressioni, ecc., da non utilizzare

9.1 Definizione

La domanda internazionale non deve contenere:

  1. espressioni o disegni contrari al buon costume;
  2. espressioni o disegni contrari all’ordine pubblico;
  3. dichiarazioni denigratorie riguardo ai prodotti o procedimenti di terzi o nei confronti dei meriti o della validità di domande o brevetti di terzi (semplici confronti con lo stato della tecnica non sono considerati come denigratori in sé);
  4. dichiarazioni o altri elementi palesemente non pertinenti o superflui nella fattispecie.

9.2 Osservazioni concernenti le irregolarità

L’Ufficio ricevente, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, l’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare e l’Ufficio internazionale possono fare osservare che la domanda internazionale non risponde alle prescrizioni della regola 9.1 e proporre al depositante di correggerla convenientemente di propria volontà. In tal caso l’Ufficio ricevente, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, l’Amministrazione competente incaricata della ricerca supplementare e l’Ufficio internazionale, a seconda dei casi, saranno informati di quanto proposto. 7

9.3 Riferimento all’articolo 21.6)

Le «dichiarazioni denigratorie» menzionate nell’articolo 21.6) hanno il senso precisato dalla regola 9.1.iii).

Regola 10Terminologia e segni

10.1 Terminologia e segni

  1. Pesi e misure devono essere espressi nel sistema metrico o indicati anche in questo sistema qualora essi siano dapprima espressi in un altro sistema.
  2. Le temperature devono essere espresse in gradi Celsius o indicate anche in gradi Celsius qualora esse siano dapprima espresse in un altro sistema.
  3. [Soppressa]
  4. Per le indicazioni relative al calore, all’energia, alla luce, al suono e al magnetismo, nonché per le formule matematiche e le unità elettriche, si osserveranno le prescrizioni della prassi internazionale;per le formule chimiche, si utilizzeranno i simboli, i pesi atomici e le formule molecolari di uso generale.
  5. Di regola, converrà utilizzare soltanto termini, segni e simboli tecnici generalmente accettati nel ramo.
  6. Quando la domanda è redatta o tradotta in cinese, in inglese o in giapponese, le cifre decimali devono essere precedute da un punto;quando la domanda internazionale è redatta o tradotta in una lingua diversa dal cinese, dall’inglese o dal giapponese, le cifre decimali devono essere precedute da una virgola.

10.2 Costanza

La terminologia e i segni della domanda internazionale devono essere costanti.

Regola 11Requisiti formali della domanda internazionale

11.1 Numero di esemplari

  1. Fatto salvo il paragrafo b), la domanda internazionale e ciascuno dei documenti menzionati nell’elenco (regola 3.3.a)ii)) devono essere depositati in un solo esemplare.
  2. Ogni Ufficio ricevente può esigere che la domanda internazionale e ciascuno dei documenti menzionati nell’elenco (regola 3.3.a)ii)), salvo la ricevuta delle tasse versate o l’assegno destinato al pagamento delle tasse, siano depositati in due o tre esemplari. In tal caso, incombe all’Ufficio ricevente verificare che ogni copia sia identica all’esemplare originale.

11.2 Possibilità di riproduzione

  1. Tutti gli elementi della domanda internazionale (cioè:la richiesta, la descrizione, le rivendicazioni, i disegni e l’estratto) devono essere presentati in modo che possano essere riprodotti direttamente mediante fotografia, procedimento elettrostatico, offset e microfilm, in un numero illimitato di esemplari.
  2. I fogli non devono essere spiegazzati né presentare strappi;inoltre essi non devono essere piegati.
  3. Una sola facciata dei fogli deve essere utilizzata.
  4. Fatte salve le regole 11.10.d) e 11.13.j), ogni foglio deve essere utilizzato nel senso verticale (vale a dire che i lati più corti devono trovarsi in alto e in basso).

11.3 Materiale da utilizzare

Tutti gli elementi della domanda internazionale devono figurare su carta flessibile, forte, bianca, liscia, non lucida e resistente.

11.4 Fogli singoli, ecc.

  1. Ogni elemento (richiesta, descrizione, rivendicazioni, disegni, estratto) della domanda internazionale deve incominciare su un nuovo foglio.
  2. Tutti i fogli della domanda internazionale devono essere riuniti in modo da poterli facilmente voltare per la consultazione e in modo da poter essere facilmente separati, in vista della riproduzione, e poi nuovamente riuniti.

11.5 Formato dei fogli

I fogli devono avere il formato A4 (29,7 cm x 21 cm). Tuttavia, gli Uffici riceventi possono accettare domande internazionali presentate su fogli di un altro formato, purché l’esemplare originale, nella forma in cui viene trasmesso all’Ufficio internazionale, e la copia di ricerca, se l’Amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale lo desidera, abbiano il formato A4.

11.6 Margini

  1. I margini minimi dei fogli contenenti la descrizione, le rivendicazioni e l’estratto devono avere le dimensioni seguenti:– margine superiore:2 cm– margine sinistro:2,5 cm– margine destro:2 cm– margine inferiore:2 cm
  2. Le dimensioni massime raccomandate per i margini di cui al paragrafo a) sono le seguenti:–margine superiore:4 cm–margine sinistro:4 cm–margine destro:3 cm–margine inferiore:3 cm
  3. Nei fogli che contengono disegni, la superficie utilizzata non deve eccedere i 26,2 cm x 17 cm. La superficie utilizzabile o utilizzata non deve essere delimitata da una inquadratura. 1 margini minimi devono avere le dimensioni seguenti:–margine superiore:2,5 cm–margine sinistro:2,5 cm–margine destro:1,5 cm–margine inferiore:1 cm
  4. I margini di cui ai paragrafi a) a c) sono previsti per i fogli aventi il formato A4;ne consegue che, anche se l’Ufficio ricevente accetta altri formati, l’esemplare originale di formato A4 e, qualora sia richiesta, la copia di ricerca di formato A4 devono presentare i margini suindicati.
  5. Fatto salvo il paragrafo f) e la regola 11.8.b), i margini della domanda internazionale devono essere totalmente vergini.
  6. Il margine superiore può contenere nell’angolo a sinistra l’indicazione di riferimento del fascicolo del depositante, a condizione che tale indicazione non appaia oltre 1,5 cm dal bordo superiore del foglio. Il numero di caratteri del riferimento del fascicolo non deve superare il massimo fissato dalle istruzioni amministrative.

11.7 Numerazione dei fogli

  1. Tutti i fogli contenuti nella domanda internazionale devono essere numerati progressivamente, in cifre arabe.
  2. I numeri devono essere collocati nel mezzo della riga, nella parte superiore o nella parte inferiore del foglio, ma non nel margine.

11.8 Numerazione delle righe

  1. Si raccomanda vivamente di numerare di cinque in cinque le righe di ogni foglio della descrizione e di ogni foglio delle rivendicazioni.
  2. I numeri dovrebbero figurare nella metà di destra del margine sinistro.

11.9 Scrittura dei testi

  1. La richiesta, la descrizione, le rivendicazioni e l’estratto devono essere dattilografati o stampati.
  2. Solo i simboli e i caratteri grafici, le formule chimiche o matematiche e taluni caratteri nella grafia cinese o giapponese possono, qualora sia necessario, essere manoscritti o disegnati.
  3. Per i documenti dattilografati è prescritto l’interlinea 1½.
  4. Tutti i testi devono essere scritti con caratteri le cui maiuscole siano alte almeno 0,28 cm, in colore nero e indelebile, ed essere conformi alle condizioni espresse nella regola 11.2, a condizione che qualsiasi testo nella richiesta appaia in caratteri le cui lettere maiuscole non siano inferiori a 0,21 cm in altezza.
  5. Per quanto concerne l’interlinea da utilizzare in dattilografia e la grandezza dei caratteri, i paragrafi c) e d) non vanno applicati ai testi in lingua cinese o giapponese.

11.10 Disegni, formule e tabelle nel testo

  1. La richiesta, la descrizione, le rivendicazioni e l’estratto non devono contenere disegni.
  2. La descrizione, le rivendicazioni e l’estratto possono contenere formule chimiche o matematiche.
  3. La descrizione e l’estratto possono contenere tabelle;le rivendicazioni possono contenere tabelle soltanto se il loro oggetto ne rende auspicabile la utilizzazione.
  4. Le tabelle e le formule matematiche o chimiche possono essere disposte orizzontalmente sul foglio se non possono essere presentate convenientemente nel senso verticale;le tabelle o le formule matematiche o chimiche, disposte orizzontalmente, devono essere presentate sui fogli in modo che le loro parti superiori siano sul lato sinistro del foglio.

11.11 Spiegazioni nei disegni

  1. I disegni non devono contenere spiegazioni;fanno eccezione indicazioni brevi indispensabili, quali «acqua», «vapore», «aperto», «chiuso», «sezione AB» e, per gli schemi di circuiti elettrici, i diagrammi schematici di impianti e i diagrammi che rappresentano schematicamente le fasi di un processo, brevi designazioni indispensabili per la loro intelligenza.
  2. Ogni parola utilizzata deve essere situata in modo che, qualora sia tradotta, la sua traduzione possa essere incollata su di essa senza coprire le linee dei disegni.

11.12 Correzioni, ecc.

I fogli non devono presentare cancellature oltre un limite ragionevole, né contenere correzioni, ritocchi sovrapposti o aggiunte tra le righe. Deroghe a questa regola possono essere ammesse se l’autenticità del contenuto non ne soffre e se esse non si oppongono a una buona riproduzione.

11.13 Condizioni speciali per i disegni

  1. I disegni devono essere eseguiti a linee e tratti persistenti, neri, sufficientemente densi e scuri, di larghezza uniforme e con bordi ben delimitati, senza colori né tinteggiature.
  2. Le sezioni devono essere indicate con tratteggi obliqui che non ostacolino la lettura dei segni di riferimento e delle linee direttrici.
  3. La scala dei disegni e la chiarezza della loro esecuzione grafica devono essere tali che una riproduzione fotografica con riduzione lineare ai due terzi permetta di distinguere senza sforzo tutti i dettagli.
  4. Nei casi eccezionali in cui figura sul disegno, la scala deve essere rappresentata graficamente.
  5. Tutte le cifre, lettere e linee di riferimento figuranti sui disegni devono essere semplici e chiare. Non si devono associare alle cifre o alle lettere né parentesi, né cerchietti, né virgolette.
  6. Tutte le linee dei disegni vanno normalmente tracciate mediante gli strumenti per il disegno tecnico.
  7. Ogni elemento di ciascuna figura deve essere proporzionato agli altri elementi della figura, a meno che la scelta di altre proporzioni non sia indispensabile per la chiarezza della figura.
  8. L’altezza delle cifre e delle lettere non deve essere inferiore a 0,32 cm. L’alfabeto latino deve essere utilizzato per i disegni;quando ciò sia di uso corrente, si può utilizzare anche l’alfabeto greco.
  9. Un foglio di disegno può contenere più figure. Quando le diverse parti di una figura completa si trovano su due o più fogli, esse devono essere presentate in modo che si possa costituire la figura completa senza occultare parte alcuna delle figure parziali.
  10. Le diverse figure devono essere disposte su uno o più fogli, di preferenza nel senso verticale, nettamente separate le une dalle altre ma senza perdita di spazio. Quando le figure non sono disposte verticalmente, esse devono essere presentate nel senso orizzontale, la parte superiore delle figure essendo posta sul lato sinistro del foglio.
  11. Indipendentemente dalla numerazione dei fogli, le diverse figure devono essere numerate progressivamente, in cifre arabe.
  12. Segni di riferimento non menzionati nella descrizione non devono apparire sui disegni, e viceversa.
  13. I segni di riferimento dei medesimi elementi devono essere identici in tutta la domanda internazionale.
  14. Se i disegni contengono un gran numero di segni di riferimento, si consiglia vivamente di aggiungere alla domanda internazionale un foglio distinto contenente un elenco di tutti i segni di riferimento e degli elementi da essi contraddistinti.

11.14 Documenti presentati successivamente

Le regole 10 e 11.1 a 11.3 sono parimenti applicabili a tutti i documenti, ad esempio : fogli sostitutivi, rivendicazioni modificate, traduzioni, presentati dopo il deposito della domanda internazionale.

Regola 12Lingua della domanda internazionale e traduzioni ai fini della ricerca internazionale e della pubblicazione internazionale

12.1 Lingue ammesse per il deposito delle domande internazionali

  1. La domanda internazionale deve essere depositata in una lingua che sia ammessa a questo scopo dall’Ufficio ricevente.
  2. Qualsiasi Ufficio ricevente ammette, per il deposito delle domande internazionali, almeno una lingua che sia al contempo i)una lingua ammessa dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale oppure, all’occorrenza, da almeno una delle Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale competenti ad effettuare la ricerca internazionale nei confronti delle domande internazionali depositate presso tale Ufficio ricevente; eii)una lingua di pubblicazione.
  3. Nonostante il paragrafo a), la richiesta deve essere depositata in una lingua che sia al contempo una lingua ammessa dall’Ufficio ricevente in virtù di tale paragrafo ed una lingua di pubblicazione.
  4. 8 Nonostante il paragrafo a), qualsiasi testo libero dipendente dalla lingua figurante nella parte della descrizione riservata all’elenco di sequenze deve essere presentato in una lingua che sia ammessa a questo scopo dall’Ufficio ricevente. Qualsiasi lingua ammessa in virtù del presente paragrafo ma non ammessa secondo il paragrafo a) deve soddisfare i requisiti del paragrafo b). L’Ufficio ricevente può permettere, ma non richiedere, che il testo libero dipendente dalla lingua venga presentato in più lingue secondo quanto disposto dalle direttive amministrative.

12.1 bis 9 Lingua di elementi e parti presentati ai sensi della regola 20.3, 20.5,
20.5 bis oppure 20.6

Un elemento riportato nell’articolo 11.1)iii)d) oppure e), presentato dal depositante ai sensi della regola 20.3.b) 20.5 bis .b), 20.5 bis .c) oppure 20.6.a) ed una parte della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni forniti dal depositante ai sensi della regola 20.5.b), 20.5.c), 20.5 bis .b), 20.5 bis .c) oppure 20.6.a) devono essere presentati nella lingua della domanda internazionale così come è stata depositata oppure, laddove venga richiesta una traduzione della domanda ai sensi della regola 12.3.a) oppure 12.4.a), tale traduzione deve essere effettuata sia nella lingua della domanda così come è stata depositata che nella lingua di tale traduzione.

12.1 ter Lingua ed indicazioni presentate ai sensi della regola 13 bis .4

Qualsiasi indicazione relativa a materiale biologico depositato, presentata ai sensi della regola 13 bis .4 deve essere redatta nella lingua in cui è depositata la domanda internazionale, a condizione che, laddove sia richiesta una traduzione della domanda internazionale ai sensi della regola 12.3.a) oppure 12.4.a), tale indicazione venga fornita sia nella lingua in cui la domanda è presentata che nella lingua di tale traduzione.

12.2 Lingua dei cambiamenti apportati alla domanda internazionale

  1. 10 Qualsiasi modifica della domanda internazionale deve essere redatta nella lingua in cui tale domanda è depositata, fatte salve le regole 46.3 e 55.3.
  2. Qualsiasi rettifica di errore manifesto nella domanda internazionale fatta in virtù della regola 91.1 deve essere redatta nella lingua in cui la domanda è stata depositata;tuttavia:i)quando si richiede una traduzione della domanda internazionale in virtù delle regole 12.3.a), 12.4.a) oppure 55.2.a), le rettifiche di cui alla regola 91.1.b)ii) e iii) devono essere depositate sia nella lingua della domanda che nella lingua di tale traduzione;ii)quando si richiede una traduzione della domanda in virtù della regola 26.3ter.c), le rettifiche di cui alla regola 91.1.b)i) possono essere depositate soltanto nella lingua di tale traduzione.
  3. Qualsiasi correzione di una irregolarità della domanda internazionale effettuata in virtù della regola 26 deve essere redatta nella lingua in cui la domanda internazionale è depositata. Qualsiasi correzione, effettuata in virtù della regola 26, di una irregolarità riguardante una traduzione della domanda internazionale presentata in virtù delle regole 12.3 oppure 12.4, qualsiasi correzione effettuata in virtù della regola 55.2.c) di una irregolarità nella traduzione presentata in virtù della regola 55.2.a), o qualsiasi correzione di una irregolarità in una traduzione della richiesta presentata in virtu’ della regola 26.3ter.c), deve essere redatta nella lingua della traduzione.

12.3 Traduzione ai fini della ricerca internazionale

  1. Quando la lingua in cui viene depositata la domanda internazionale non è ammessa dall’Amministrazione che sarà incaricata della ricerca internazionale concernente tale domanda, il depositante, entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della domanda internazionale da parte dell’Ufficio ricevente, trasmette a questo Ufficio una traduzione della domanda internazionale in una lingua che sia al contempo:i)una lingua ammessa da codesta Amministrazione, eii)una lingua di pubblicazione, eiii)una lingua ammessa dall’Ufficio ricevente in virtù della regola 12.1.a), a meno che la domanda internazionale non sia stata depositata in una lingua di pubblicazione.
  2. 11 Per qualsiasi parte della descrizione riservata all’elenco di sequenze, il paragrafo a) si applica al solo testo libero dipendente dalla lingua; qualsiasi traduzione del testo libero dipendente dalla lingua deve essere fornita secondo quanto disposto dalle direttive amministrative.
  3. 12 Il paragrafo a) non si applica alla richiesta.
  4. Qualora, allorché l’Ufficio ricevente trasmette al depositante la notifica contemplata nella regola 20.2.c), il depositante non abbia presentato una traduzione richiesta in virtù del paragrafo a), l’Ufficio ricevente invita il depositante, preferibilmente in concomitanza con l’invio di tale notifica, i)a presentare la traduzione richiesta entro il termine di cui al paragrafo a);ii)nel caso in cui la traduzione richiesta non sia presentata entro il termine specificato al paragrafo a), a presentarla ed a pagare, all’occorrenza, la tassa di mora di cui al paragrafo e), entro un mese a decorrere dalla data dell’invito o di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda internazionale da parte dell’Ufficio ricevente, dovendosi applicare il termine di scadenza più remoto.
  5. Quando l’Ufficio ricevente ha rivolto al depositante l’invito previsto al paragrafo c) e quando il depositante, entro il termine applicabile in virtù del paragrafo c)ii), non ha consegnato la traduzione richiesta e pagato all’occorrenza la tassa di mora, la domanda internazionale si considera ritirata e l’Ufficio ricevente emette una dichiarazione in tal senso. Qualsiasi traduzione e qualsiasi pagamento ricevuti dall’Ufficio ricevente prima che tale Ufficio abbia fatto la dichiarazione prevista nella frase precedente e prima della scadenza di un termine di 15 mesi a partire dalla data di priorità, sono considerati ricevuti prima della scadenza di tale termine.
  6. La presentazione di una traduzione dopo la scadenza del termine prescritto al paragrafo a) può essere assoggettata, dall’Ufficio ricevente al pagamento, in proprio favore, di una tassa di mora pari al 25 % della tassa internazionale di cui al punto 1 della tabella delle tasse, senza prendere in conto la tassa dovuta per ogni foglio della domanda internazionale che superi i 30 fogli.

12.4 Traduzione ai fini della pubblicazione internazionale

  1. Quando la lingua in cui è depositata la domanda internazionale non è la lingua di pubblicazione e quando non è richiesta una traduzione in virtù della regola 12.3.a), il depositante, entro 14 mesi a decorrere dalla data di priorità, deve fornire all’Ufficio ricevente una traduzione della domanda internazionale in una lingua di pubblicazione ammessa dall’Ufficio ricevente ai sensi di questo paragrafo.
  2. 13 Per qualsiasi parte della descrizione riservata all’elenco di sequenze, il paragrafo a) si applica al solo testo libero dipendente dalla lingua; qualsiasi traduzione del testo libero dipendente dalla lingua deve essere fornita secondo quanto disposto dalle direttive amministrative.
  3. 14 Il paragrafo a) non si applica alla richiesta.
  4. Quando il depositante, entro i termini di cui al paragrafo a), non ha fornito una traduzione richiesta in virtù di tale paragrafo, l’Ufficio ricevente invita il depositante a fornire la traduzione richiesta ed a pagare, all’occorrenza, le tasse richieste per la presentazione tardiva in virtù del paragrafo e), entro 16 mesi dalla data di priorità. Qualsiasi traduzione ricevuta dall’Ufficio ricevente prima che questo Ufficio abbia trasmesso l’invito previsto dalla frase precedente, deve essere considerata come ricevuta prima della scadenza dei termini di cui al paragrafo a).
  5. Quando il depositante, entro i termini di cui al paragrafo c), non ha fornito la traduzione richiesta e non ha pagato alcuna tassa richiesta per la presentazione tardiva, la domanda internazionale deve considerarsi ritirata e l’Ufficio ricevente rilascerà una dichiarazione in tal senso. Qualsiasi traduzione e qualsiasi pagamento ricevuto dall’Ufficio ricevente prima che questo Ufficio abbia effettuato la dichiarazione prevista dalla frase precedente e prima della scadenza di 17 mesi a partire dalla data di priorità, saranno considerati come ricevuti prima della scadenza di tali termini.
  6. La presentazione di una traduzione dopo la scadenza dei termini previsti dal paragrafo a), può essere assoggettata, da parte dell’Ufficio ricevente, al pagamento a proprio favore, di una tassa di mora equivalente al 25 % della tassa internazionale di cui al punto 1) della tabella delle tasse, senza prendere in conto la tassa dovuta per ogni foglio della domanda internazionale che superi i 30 fogli.

Regola 12bis15Presentazione da parte del depositante dei documenti relativi a una ricerca precedente

12 bis .1 Presentazione da parte del depositante dei documenti relativi a una ricerca precedente in caso di una richiesta ai sensi della regola 4.12

  1. Quando il depositante, in virtù della regola 4.12, ha richiesto all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale di prendere in considerazione i risultati di una ricerca precedente effettuata dalla medesima Amministrazione o da un’altra Amministrazione incaricata della ricerca internazionale o da un Ufficio nazionale, il depositante, fatti salvi i paragrafi da b) a d), deve presentare all’Ufficio ricevente, unitamente alla domanda internazionale, una copia dei risultati della ricerca precedente, sotto qualsiasi forma (ad esempio, sotto forma di un rapporto di ricerca, di un elenco di conoscenze tecniche o di un rapporto d’esame) essi siano stati presentati dall’Amministrazione o dall’Ufficio interessati.
  2. Quando la ricerca precedente è stata effettuata dal medesimo Ufficio che fa funzione di Ufficio ricevente, il depositante, invece di sottoporre la copia di cui al paragrafo a), può manifestare il desiderio che l’Ufficio ricevente la prepari e la trasmetta all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale. Tale istanza deve comparire nella richiesta e può essere sottoposta dall’Ufficio ricevente, al pagamento di una tassa in proprio favore.
  3. Quando la ricerca precedente è stata effettuata dalla medesima Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, o dal medesimo Ufficio che agisce in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, non è richiesta alcuna copia di cui al paragrafo a) che debba sottostare a tale paragrafo.
  4. Quando una copia di cui al paragrafo a) è presentata all’Ufficio ricevente o all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale sotto una forma e modi ritenuti accettabili, ad esempio, presso una biblioteca digitale, e quando il depositante indica questi aspetti nella richiesta, non è richiesta alcuna copia che debba sottostare a tale paragrafo.

12 bis .2 Invito da parte dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale a presentare i documenti relativi a una ricerca precedente in caso di una richiesta ai sensi della regola 4.12

  1. L’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, fatti salvi i paragrafi b) e c), può invitare il depositante a presentare, entro una scadenza che deve essere ragionevole, considerate le circostanze:i)una copia della precedente domanda oggetto della richiesta;ii)quando la domanda precedente è stata presentata in una lingua che non è accettata dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, una traduzione della domanda precedente in una lingua che sia accettata da tale Amministrazione;iii)quando i risultati della ricerca precedente sono redatti in una lingua che non è accettata dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, una traduzione di tali risultati in una lingua che sia accettata da tale Amministrazione;iv)una copia di qualsiasi documento citato nei risultati della ricerca precedente.
  2. Quando la ricerca precedente è stata effettuata dalla medesima Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, o dal medesimo Ufficio che agisce in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, o quando una copia o traduzione di cui al paragrafo a) è presentata all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale sotto una forma e modi ritenuti accettabili, ad esempio, presso una biblioteca digitale o sotto forma del documento di priorità, non è richiesta alcuna copia o traduzione che debba sottostare a tale paragrafo.
  3. Quando la richiesta contiene una dichiarazione in virtù della regola 4.12.ii) attestante che la domanda internazionale è la medesima, o sostanzialmente la medesima, della domanda nei cui confronti è stata effettuata la ricerca precedente, o che la domanda internazionale è la medesima, o sostanzialmente la medesima, di tale domanda precedente eccetto per il fatto che è depositata in una lingua diversa, non è richiesta alcuna copia o traduzione di cui al paragrafo a)i) e ii) che debba sottostare a tale paragrafo.

Regola 13Unità dell’invenzione

13.1 Requisito

La domanda internazionale può concernere una sola invenzione oppure più invenzioni tra le quali esista un legame tale da costituire un unico concetto inventivo generale («requisito di unità dell’invenzione»).

13.2 Casi in cui il requisito di unità dell’invenzione è da considerarsi
soddisfatto

Allorché un certo numero di invenzioni è rivendicato nella stessa domanda internazionale, il requisito di unità di cui alla regola 13.1 è soddisfatto soltanto se tra queste invenzioni esiste un nesso tecnico che verte su uno o più elementi tecnici particolari identici o corrispondenti. L’espressione «elementi tecnici particolari» indica quegli elementi tecnici che costituiscono un contributo ad ognuna delle invenzioni rivendicate, considerato come un tutto, rispetto alle conoscenze tecniche in materia.

13.3 Modalità di redazione delle rivendicazioni senza incidere sul giudizio circa l’unità dell’invenzione

Al fine di determinare se un insieme di invenzioni sono legate tra loro in modo da costituire un solo concetto inventivo generale, è indifferente che le invenzioni siano oggetto di rivendicazioni distinte o siano presentate come varianti nell’ambito di un’unica e medesima rivendicazione.

13.4 Rivendicazioni dipendenti

Fatta salva la regola 13.1, è permesso includere nella medesima domanda internazionale un numero ragionevole di rivendicazioni dipendenti, concernenti forme d’esecuzione particolari dell’invenzione formante l’oggetto di una rivendicazione indipendente, anche se le caratteristiche di una o di più rivendicazioni dipendenti possono essere considerate di per sé stesse un’invenzione.

13.5 Modelli di utilità

Ogni Stato designato nel quale un modello di utilità è richiesto in base a una domanda internazionale può applicare, dopo l’inizio del trattamento della domanda internazionale in questo Stato, in luogo e vece delle regole 13.1 a 13.4, le disposizioni della sua legislazione nazionale relativa ai modelli di utilità ; in questo caso, il depositante dispone, per l’adattamento della sua domanda internazionale alle esigenze di dette disposizioni della legislazione nazionale, di un termine di almeno due mesi a decorrere dalla scadenza del termine applicabile secondo l’articolo 22.

Regola 13bisInvenzioni relative a materiale biologico

13 bis .1 Definizione

Ai fini della presente regola, devono intendersi per «riferimento a materiale biologico depositato» le informazioni fornite in una domanda internazionale a proposito del deposito di materiale biologico presso un’istituzione di deposito o a proposito del materiale biologico così depositato.

13 bis .2 Riferimenti (in generale)

Qualsiasi riferimento a materiale biologico depositato deve essere fatto in conformità alla presente regola e, se così viene fatto, si ritiene che esso soddisfi le prescrizioni della legislazione nazionale di ogni Stato designato .

13 bis .3 Riferimenti: contenuto; omissione del riferimento o dell’indicazione

  1. Il riferimento a materiale biologico depositato deve indicare:i)il nome e l’indirizzo dell’istituzione di deposito presso la quale il deposito è stato effettuato;ii)la data del deposito del materiale biologico presso questa istituzione;iii)il numero d’ordine attribuito al deposito da questa istituzione;eiv)ogni informazione supplementare che ha fatto oggetto di una notificazione all’Ufficio internazionale in conformità alla regola 13bis.7.a)i), a condizione che il fatto di esigere questa informazione sia stato pubblicato nella gazzetta in conformità alla regola 13bis.7.c) almeno due mesi prima del deposito della domanda internazionale.
  2. Il fatto di omettere un riferimento a materiale biologico depositato o di omettere, nel riferimento a materiale biologico depositato, un’indicazione di cui al paragrafo a), non ha conseguenza alcuna in tutti gli Stati designati la cui legislazione nazionale non richieda tale riferimento o tale indicazione in una domanda nazionale.

13 bis .4 Riferimenti: termine per fornire indicazioni

  1. Fatti salvi i paragrafi b) e c), se un’indicazione di cui alla regola 13bis.3.a) non viene fornita nel riferimento al materiale biologico depositato che figura nella domanda internazionale così come è stata depositata, ma viene fornita all’Ufficio internazionale:i)entro 16 mesi a decorrere dalla data di priorità, tale indicazione è considerata da qualsiasi Ufficio designato come se fosse stata fornita entro i termini;ii)dopo la scadenza del termine di 16 mesi a decorrere dalla data di priorità, tale indicazione è considerata da qualsiasi Ufficio designato come se fosse stata fornita l’ultimo giorno di tale termine se essa perviene all’Ufficio internazionale prima del completamento della preparazione tecnica della pubblicazione internazionale.
  2. Se la legislazione nazionale applicabile da un Ufficio designato lo esige per quanto concerne le domande nazionali, tale Ufficio può richiedere che un’indicazione di cui alla regola 13bis.3.a) venga fornita prima della scadenza del termine di 16 mesi a decorrere dalla data di priorità, a condizione che tale richiesta sia stata notificata all’Ufficio internazionale in conformità alla regola 13bis.7.a)ii) e che l’Ufficio internazionale l’abbia pubblicata nella gazzetta, in conformità alla regola 13bis.7.c), almeno due mesi prima del deposito della domanda internazionale.
  3. Quando il depositante chiede la pubblicazione anticipata in virtù dell’articolo 21.2)b), qualsiasi Ufficio designato può considerare qualsiasi indicazione che non sia stata fornita prima del completamento della preparazione tecnica della pubblicazione internazionale, come non fornita in tempo utile.
  4. L’Ufficio internazionale notifica al depositante la data in cui esso ha ricevuto tutte le indicazioni fornite in conformità al paragrafo a) e, i)se l’indicazione è pervenuta prima del completamento della preparazione tecnica della pubblicazione internazionale, l’Ufficio internazionale pubblica tale data presentata ai sensi del paragrafo a) e un’indicazione della data di ricevimento, unitamente alla domanda internazionale;ii)se l’indicazione è pervenuta dopo il completamento della preparazione tecnica della pubblicazione internazionale, l’Ufficio internazionale notifica agli Uffici designati tale data ed i dati pertinenti tratti dall’indicazione.

13 bis .5 Riferimenti e indicazioni ai fini di uno o più Stati designati; depositi diversi per Stati designati diversi; depositi presso istituzioni di deposito non notificate

  1. Il riferimento a materiale biologico depositato è considerato fatto ai fini di tutti gli Stati designati, a meno che esso sia esplicitamente fatto soltanto ai fini di taluni Stati designati;ciò vale anche per le indicazioni date nel riferimento.
  2. Si può fare riferimento a depositi diversi di materiale biologico per Stati designati diversi.
  3. Qualsiasi Ufficio designato può non tenere conto di un deposito effettuato presso un’istituzione di deposito diversa da un’istituzione che è stata oggetto di notifica da parte sua, in virtù della regola 13bis.7.b).

13 bis .6 Consegna di campioni

In conformità agli articoli 23 e 40, salvo previa autorizzazione del depositante, non saranno consegnati campioni di materiale biologico depositato al quale è fatto riferimento in una domanda internazionale, prima della scadenza dei termini applicabili dopo la quale la procedura nazionale può essere intrapresa in virtù di detti articoli. Tuttavia, se il depositante compie gli atti di cui agli articoli 22 o 39 dopo la pubblicazione internazionale ma prima della scadenza di detti termini, la consegna di campioni di materiale biologico può aver luogo, dopo il compimento di tali atti. Nonostante la precedente disposizione, la consegna di campioni di materiale biologico depositato può aver luogo in virtù della legislazione nazionale applicabile da ogni Ufficio designato a partire dal momento in cui, in virtù di tale legislazione, la pubblicazione internazionale ha gli effetti della pubblicazione nazionale obbligatoria di una domanda nazionale non esaminata.

13 bis .7 Esigenze nazionali: notifica e pubblicazione

  1. Ogni Ufficio nazionale può notificare all’Ufficio internazionale qualsiasi requisito della legislazione nazionale secondo cui:i)ogni informazione indicata nella notifica, oltre a quelle di cui alla regola 13bis.3.a)i), ii) e iii), deve essere fornita nel riferimento a materiale biologico depositato che figura in una domanda nazionale;ii)una o più indicazioni di cui alla regola 13bis.3.a) devono essere fornite in una domanda nazionale quale è stata depositata o devono essere fornite in un momento precisato nella notifica, momento che preceda di oltre 16 mesi la decorrenza della data di priorità.
  2. Ogni Ufficio nazionale notifica all’Ufficio internazionale le istituzioni di deposito presso le quali la legislazione nazionale permette che siano effettuati dei depositi di materiale biologico ai fini della procedura in materia di brevetti davanti a quest’Ufficio o, all’occorrenza, il fatto che la legislazione nazionale non preveda o non permetta tali depositi.
  3. L’Ufficio internazionale provvede senza indugio a pubblicare nella gazzetta i requisiti ad esso notificati in conformità del paragrafo a) e le informazioni notificare in conformità del paragrafo b).

Regola 13terElenchi di sequenze di nucleotidi e/o di amminoacidi

13 ter .1 16 Procedura presso l’Amministrazione incaricata della ricerca
internazionale

  1. Quando la domanda internazionale contiene la divulgazione di sequenze di nucleotidi e/o di amminoacidi che, in conformità con le direttive amministrative, devono figurare in un elenco di sequenze, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale può invitare il depositante a presentare, ai fini della ricerca internazionale, un elenco di sequenze compilato in conformità con la norma indicata nelle direttive amministrative, a meno che tale elenco non sia già disponibile in una forma, lingua e modi accettabili, ed invita a pagare, all’occorrenza, la tassa di presentazione tardiva di cui al paragrafo c), entro il termine fissato nell’invito.
  2. [Soppressa]
  3. La presentazione di un elenco di sequenze in risposta ad un invito in virtù del paragrafo a) può essere sottoposto dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, al pagamento, a proprio favore, di una tassa di presentazione tardiva il cui ammontare deve essere fissato dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale ma non deve eccedere il 25 % della tassa del deposito internazionale di cui al punto 1 della tabella delle tasse, senza prendere in considerazione alcuna tassa per ogni foglio della domanda internazionale che ecceda 30 fogli.
  4. Se, entro il termine fissato nell’invito di cui al paragrafo a), il depositante non presenta l’elenco di sequenze richiesto e non paga la tassa di presentazione tardiva richiesta, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale deve procedere ad esaminare la domanda internazionale soltanto nei limiti in cui una ricerca significativa può svolgersi senza un elenco di sequenze.
  5. Qualsiasi elenco di sequenze non contenuto nella domanda internazionale quale è stata depositata, che sia presentata in risposta a un invito in virtù del paragrafo a) o altrimenti, non forma parte della domanda internazionale, ma questo paragrafo non deve impedire al depositante di correggere la descrizione riguardante un elenco di sequenze in conformità con l’articolo 34.2)b).
  6. [Soppressa]

13 ter .2 Procedura presso l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale

La regola 13 ter .1 si applica mutatis mutandis alla procedura presso l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.

13 ter .3 Elenco di sequenze per l’Ufficio designato

Nessun Ufficio designato può richiedere che il depositante gli fornisca un elenco di sequenze diverso da un elenco di sequenze conforme alla norma prescritta nelle direttive amministrative.

Regola 14Tassa di trasmissione

14.1 Tassa di trasmissione

  1. Ogni Ufficio ricevente può esigere dal depositante il pagamento, a suo favore, di una tassa per il ricevimento della domanda internazionale, la trasmissione di copie all’Ufficio internazionale e all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, e per l’adempimento di tutti gli altri compiti di cui questo Ufficio è incaricato relativamente alla domanda internazionale in veste di Ufficio ricevente («tassa di trasmissione»).
  2. L’importo dell’eventuale tassa di trasmissione viene stabilito dall’Ufficio ricevente.
  3. La tassa di trasmissione deve essere versata entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della domanda internazionale. L’importo da pagare è l’importo applicabile a codesta data di ricevimento.

Regola 15Tassa internazionale di deposito17

15.1 Tassa internazionale

Per ogni domanda internazionale deve essere pagata una tassa percepita dall’Ufficio ricevente a favore dell’Ufficio internazionale («tassa internazionale»).

15.2 Importo; trasferimento 18

  1. L’importo della tassa internazionale è fissato nella tabella delle tasse.
  2. La tassa internazionale di deposito deve essere pagata nella valuta o in una delle valute prescritte dall’Ufficio ricevente («valuta prescritta»).
  3. 19 Quando la valuta prescritta è il franco svizzero, l’Ufficio ricevente trasferisce tale tassa all’Ufficio internazionale in franchi svizzeri in conformità alla regola 96.2.
  4. 20 Quando la valuta prescritta è una valuta diversa dal franco svizzero e quando tale valuta:i)è liberamente convertibile in franchi svizzeri, il Direttore generale stabilisce, per ogni Ufficio ricevente che prescrive il pagamento della tassa internazionale di deposito in questa valuta, un importo equivalente a tale tassa nella valuta prescritta conformemente alle direttive espresse dall’Assemblea, e l’importo in tale valuta viene trasferito dall’Ufficio ricevente all’Ufficio internazionale in conformità alla regola 96.2;ii)non è liberamente convertibile in franchi svizzeri, l’Ufficio ricevente è incaricato di convertire in franchi svizzeri l’importo della tassa internazionale di deposito espresso nella valuta prescritta e trasferisce all’Ufficio internazionale l’importo di tale tassa in franchi svizzeri come precisato nella tabella delle tasse in conformità alla regola 96.2. O altrimenti, qualora l’Ufficio ricevente lo ritenga opportuno, tale Ufficio può convertire in euro o in dollari USA la tassa internazionale di deposito espressa nella valuta prescritta e, in conformità alla regola 96.2, trasferire all’Ufficio internazionale l’importo equivalente a tale tassa in euro o in dollari USA fissato dal Direttore generale conformemente alle direttive fissate dall’Assemblea come indicato al punto i).

15.3 Termini di pagamento; importo da pagare

La tassa internazionale di deposito è dovuta all’Ufficio ricevente entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della domanda internazionale. L’importo da pagare è l’importo applicabile alla data di ricevimento della domanda internazionale.

15.4 Rimborso

L’Ufficio ricevente rimborsa la tassa internazionale al depositante:

  1. se l’accertamento di cui all’articolo 11.1) risulta negativo;
  2. se, prima della trasmissione dell’esemplare originale all’Ufficio internazionale, la domanda internazionale viene ritirata o considerata come ritirata; oppure
  3. se, per ragioni di sicurezza internazionale, la domanda internazionale non è trattata come tale.

Regola 16Tassa di ricerca

16.1 Diritto di esigere una tassa

  1. Ogni Amministrazione incaricata della ricerca internazionale può esigere il pagamento, a suo favore, di una tassa per l’esecuzione della ricerca internazionale e per l’adempimento di tutti gli altri compiti affidati alle Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale dal Trattato e dal presente Regolamento d’esecuzione («tassa di ricerca»).
  2. La tassa di ricerca è riscossa dall’Ufficio ricevente. Tale tassa deve essere pagata nella valuta prescritta da questo Ufficio («valuta prescritta»).
  3. 21 Quando la valuta prescritta risulta essere la valuta in cui l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale ha fissato tale tassa («valuta fissata»), l’Ufficio ricevente trasferisce la suddetta tassa all’Amministrazione in tale valuta in conformità alla regola 96.2.
  4. 22 Quando la valuta prescritta non è la valuta fissata e quando tale valuta:i)è liberamente convertibile nella valuta fissata, il Direttore generale fissa, per ogni Ufficio ricevente che prescrive il pagamento della tassa di ricerca in tale valuta, un importo equivalente a tale tassa nella valuta prescritta in conformità alle direttive espresse dall’Assemblea, e l’importo in tale valuta viene trasferito dall’Ufficio ricevente all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale in conformità alla regola 96.2;ii)non è liberamente convertibile nella valuta fissata, l’Ufficio ricevente è incaricato di convertire nella valuta fissata l’importo della tassa di ricerca espresso nella valuta prescritta e trasferisce all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale l’importo di tale tassa nella valuta fissata come previsto da tale Amministrazione in conformità alla regola 96.2.[tab]tale tassa nella valuta fissata come previsto da tale Amministrazione.
  5. Quando, in riferimento al pagamento della tassa di ricerca in una valuta prescritta, diversa dalla valuta fissata, l’importo effettivamente percepito dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale nella valuta prescritta, secondo il paragrafo d)i) di questa regola, risulta essere inferiore, una volta convertito da tale Amministrazione nella valuta fissata, all’importo da questa fissato, la differenza viene pagata alla suddetta Amministrazione dall’Ufficio internazionale; mentre, se l’importo effettivamente percepito risulta superiore all’importo fissato, la differenza appartiene all’Ufficio internazionale.
  6. Per quanto riguarda i termini di pagamento della tassa di ricerca e l’importo da pagare, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della regola 15.3 riguardanti la tassa internazionale di deposito.

16.2 Rimborso

L’Ufficio ricevente rimborsa la tassa di ricerca al depositante:

  1. se l’accertamento di cui all’articolo 11.1) è negativo;
  2. se, prima che la copia di ricerca venga trasmessa all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, la domanda internazionale è ritirata o considerata come ritirata; oppure
  3. se, per ragioni connesse alla sicurezza nazionale, la domanda internazionale non viene trattata in quanto tale.

16.3 Rimborso parziale

Quando l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale prende in considerazione, in virtù della regola 41.1, i risultati di una ricerca precedente nel corso di una ricerca internazionale, detta Amministrazione rimborsa la tassa di ricerca pagata per la domanda internazionale nei limiti ed alle condizioni stabiliti nell’accordo di cui all’articolo 16.3)b).

Regola 16bisProroga dei termini di pagamento delle tasse

16 bis .1 Invito da parte dell’Ufficio ricevente

  1. Se, alla scadenza dei termini di pagamento della tassa di trasmissione, della tassa internazionale di deposito e della tassa di ricerca secondo le regole 14.1.c), 15.3 e 16.1.f), l’Ufficio ricevente accerta che non gli è stata pagata alcuna tassa oppure che l’importo versatogli risulta insufficiente a coprire la tassa di trasmissione, la tassa internazionale di deposito e la tassa di ricerca, tale Ufficio invita il depositante, fatto salvo il paragrafo d), a pagargli, entro un mese a decorrere dalla data dell’invito, l’importo necessario per coprire tali tasse, aumentato, all’occorrenza, della tassa di mora di cui alla regola 16bis.2.
  2. [Soppressa]
  3. Se l’Ufficio ricevente ha indirizzato al depositante un invito ai sensi del paragrafo a) e se il depositante non ha pagato integralmente, entro il termine indicato in detto paragrafo, l’importo dovuto, compresa, all’occorrenza, la tassa di mora di cui alla regola 16bis.2, l’Ufficio ricevente, fatto salvo il paragrafo d):i)fa la dichiarazione pertinente di cui all’articolo 14.3); eii)procede come previsto nella regola 29.
  4. Qualsiasi pagamento pervenuto all’Ufficio ricevente prima che questo Ufficio trasmetta l’invito di cui al paragrafo a), si ritiene essere pervenuto prima della scadenza dei termini previsti alla regola 14.1.c), 15.3 oppure 16.1.f), a seconda del caso.
  5. Qualsiasi pagamento ricevuto dall’Ufficio ricevente prima che codesto Ufficio abbia rilasciato la dichiarazione prevista nell’articolo 14.3) è considerato come ricevuto prima della scadenza del termine indicato al paragrafo a).

16 bis .2 Tassa di mora

  1. Il pagamento delle tasse in risposta ad un invito inviato in virtù della regola 16bis.1.a) può essere assoggettato dall’Ufficio ricevente al versamento, a suo favore, di una tassa di mora. Tale tassa ammonta:i)al 50 % dell’importo delle tasse non pagate precisato nell’invito, oppure;ii)se l’importo calcolato secondo il punto i) è inferiore alla tassa di trasmissione, ad un ammontare pari a quest’ultima.
  2. Tuttavia, l’importo della tassa di mora non deve mai risultare superiore al 25 % della tassa internazionale come specificato al punto 1 della tabella delle tasse, senza prendere in conto la tassa dovuta per ogni foglio della domanda internazionale che superi i 30 fogli.

Regola 17Documento di priorità

17.1 Obbligo di presentare copia di una domanda nazionale o internazionale precedente

  1. Se la priorità di una domanda nazionale o internazionale precedente è rivendicata in virtù dell’articolo 8, una copia di tale domanda precedente, certificata conforme dall’Amministrazione presso la quale è stata depositata («documento di priorità»), deve, a meno che tale documento di priorità non sia già stato depositato presso l’Ufficio ricevente unitamente alla domanda internazionale in cui viene rivendicata la priorità, e fatti salvi i paragrafi b) e bbis), essere presentata dal depositante all’Ufficio internazionale o all’Ufficio ricevente al più tardi entro sedici mesi a decorrere dalla data di priorità;tuttavia, qualsiasi copia di tale domanda precedente che pervenga all’Ufficio internazionale dopo la scadenza di detto termine è considerata come ricevuta da tale Ufficio l’ultimo giorno di detto termine, se essa gli perviene prima della data di pubblicazione internazionale della domanda internazionale.
  2. Se il documento di priorità è rilasciato dall’Ufficio ricevente, il depositante può, invece di presentare questo documento, domandare all’Ufficio ricevente di redigerlo e di trasmetterlo all’Ufficio internazionale. La richiesta a tale fine deve essere avanzata al più tardi entro sedici mesi a decorrere dalla data di priorità e può essere assoggettata, da parte dell’Ufficio ricevente, al pagamento di una tassa.
  3. 23 Se il documento di priorità, in conformità con le norme amministrative, è accessibile all’Ufficio internazionale presso una biblioteca digitale prima della data di pubblicazione internazionale della domanda internazionale, il depositante può, invece di presentare il documento di priorità, richiedere all’Ufficio internazionale, prima della data di pubblicazione internazionale, di procurarsi il documento di priorità presso questa biblioteca digitale.
  4. Se non sono soddisfatte le condizioni di nessuno dei tre paragrafi precedenti, qualsiasi Ufficio designato può, fatto salvo il paragrafo d), non prendere in considerazione la rivendicazione di priorità;tuttavia, nessun Ufficio designato può decidere di non prendere in considerazione la rivendicazione di priorità prima di aver concesso al depositante la possibilità di presentare il documento di priorità entro un termine ragionevole date le circostanze.
  5. Nessun Ufficio designato può decidere di non prendere in considerazione la rivendicazione di priorità in virtù del paragrafo c) se la domanda precedente di cui al paragrafo a) è stata presentata presso tale Ufficio nella sua qualità di Ufficio nazionale oppure se il documento di priorità, in conformità con le norme amministrative, è accessibile a tal Ufficio una biblioteca digitale.

17.2 Ottenimento di copie

  1. Allorché il depositante si è conformato alle disposizioni della regola 17.1.a) oppure b), l’Ufficio internazionale, dietro esplicita richiesta dell’Ufficio designato, invia a codesto Ufficio, con la massima sollecitudine ma non prima che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale della domanda internazionale, una copia del documento di priorità. Nessun Ufficio designato è autorizzato a richiedere copie al depositante. Il depositante non è tenuto a fornire una traduzione all’Ufficio designato prima della scadenza del termine applicabile secondo l’articolo 22. Allorquando il depositante invia all’Ufficio designato, prima della pubblicazione internazionale della domanda internazionale, la richiesta esplicita di cui all’articolo 23.2), l’Ufficio internazionale trasmette senza indugio all’Ufficio designato, dietro richiesta di quest’ultimo, copia del documento di priorità dopo averlo ricevuto.
  2. L’Ufficio internazionale non mette a disposizione del pubblico copie del documento di priorità prima della pubblicazione internazionale della domanda internazionale.
  3. Allorché la domanda internazionale è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 21, l’Ufficio internazionale trasmette, su richiesta e dietro rimborso del costo corrispondente, copia del documento di priorità a chi ne faccia richiesta, a meno che, prima di tale pubblicazione:i)la domanda internazionale sia stata ritirata;ii)la rivendicazione di priorità in causa sia stata ritirata o considerata, in virtù della regola 26bis.2.b), come non presentata.

Regola 18Depositante

18.1 Domicilio e nazionalità

  1. Fatti salvi i paragrafi b) e c), la determinazione del domicilio o della nazionalità del depositante dipende dalla legislazione nazionale dello Stato contraente ove egli afferma essere domiciliato o del quale afferma avere la nazionalità;la questione deve essere risolta dall’Ufficio ricevente.
  2. In ogni caso, i)il possesso di un’azienda industriale o commerciale effettiva e seria in una Stato contraente deve essere inteso come domicilio in questo Stato; eii)una persona giuridica costituita conformemente alla legislazione di uno Stato contraente si intende che sia in possesso della la nazionalità di questo Stato.
  3. Se la domanda internazionale è stata depositata presso l’Ufficio internazionale che agisce in quanto Ufficio ricevente, l’Ufficio internazionale domanda, nei casi indicati nelle istruzioni amministrative, all’Ufficio nazionale dello Stato contraente interessato o all’Ufficio che agisce per questo Stato di risolvere la questione di cui al paragrafo a). L’Ufficio internazionale informa il depositante di ogni richiesta fatta in tal senso. Il depositante ha la possibilità di presentare i propri argomenti direttamente all’Ufficio nazionale. Quest’ultimo risolve la questione sollecitamente.

18.2 [Soppresso]

18.3 Più depositanti

Se vi sono più depositanti, il diritto di depositare una domanda internazionale esiste purché almeno uno di essi sia abilitato a depositare una domanda internazionale in conformità all’articolo 9.

18.4 Informazioni sulle condizioni previste dalle legislazioni nazionali nei confronti dei depositanti

  1. a) e b) [Soppresse]
  2. L’Ufficio internazionale pubblica, di quando in quando, informazioni relative alle diverse legislazioni nazionali, precisando chi, ai sensi di queste legislazioni, ha veste (inventore, avente causa dell’inventore, titolare dell’invenzione, ecc.) per depositare una domanda nazionale:esso completa queste informazioni avvertendo che gli effetti della domanda internazionale in uno Stato designato possono dipendere dal fatto di sapere se la persona indicata nella domanda internazionale quale depositante per questo Stato è abilitata, secondo la legislazione di questo Stato, a depositare una domanda nazionale.

Regola 19Ufficio ricevente competente

19.1 Luogo del deposito

  1. Fatto salvo il paragrafo b), la domanda internazionale è depositata, a scelta del depositante:i)presso l’Ufficio nazionale dello Stato contraente dove egli è domiciliato o presso l’Ufficio che agisce per questo Stato;ii)presso l’Ufficio nazionale dello Stato contraente del quale egli ha la nazionalità o presso l’Ufficio che agisce per questo Stato; oppureiii)indipendentemente dallo Stato contraente dove egli è domiciliato o del quale ha la nazionalità, presso l’Ufficio internazionale.
  2. Uno Stato contraente può convenire con un altro Stato contraente o con una organizzazione intergovernativa che l’Ufficio nazionale di questo secondo Stato oppure questa organizzazione intergovernativa ha facoltà, in tutto o in parte, di fungere da Ufficio ricevente, in luogo e vece dell’Ufficio nazionale del primo Stato, per i depositanti che sono domiciliati in questo primo Stato o sono suoi cittadini. Malgrado tale accordo, l’Ufficio nazionale del primo Stato è considerato l’Ufficio ricevente competente per l’applicazione dell’articolo 15.5).
  3. In rapporto ad ogni decisione secondo l’articolo 9.2), l’Assemblea designa l’Ufficio nazionale o l’organizzazione intergovernativa che fungerà da Ufficio ricevente per le domande depositate da persone domiciliate negli Stati determinati dall’Assemblea o da cittadini di questi Stati. Questa designazione può avvenire previo consenso di questo Ufficio nazionale o di questa organizzazione intergovernativa.

19.2 Più depositanti

Se vi sono più depositanti:

  1. le condizioni della regola 19.1 sono considerate soddisfatte se l’Ufficio nazionale presso il quale la domanda internazionale è depositata è quello di uno Stato contraente dove almeno uno dei depositanti è domiciliato o del quale almeno uno dei depositanti ha la nazionalità, o è un Ufficio nazionale che agisce per questo Stato;
  2. la domanda internazionale può essere depositata presso l’Ufficio internazionale in virtù della regola 19.1.a)iii) se almeno uno dei depositanti è domiciliato in uno Stato contraente o ha la nazionalità di tale Stato.

19.3 Pubblicazione della delega dei compiti dell’Ufficio ricevente

  1. Ogni accordo di cui alla regola 19.1.b) è notificato sollecitamente all’Ufficio internazionale dallo Stato contraente il quale delega i compiti di Ufficio ricevente all’Ufficio nazionale di un altro Stato contraente o all’Ufficio che agisce per quest’ultimo o ad una organizzazione intergovernativa.
  2. L’Ufficio internazionale pubblica sollecitamente questa notifica nella gazzetta.

19.4 Trasmissione all’Ufficio internazionale che agisce in quanto Ufficio ricevente

  1. 24 Se una domanda internazionale è stata depositata presso un Ufficio nazionale che agisce in quanto Ufficio ricevente in virtù del Trattato, ma se:i)tale Ufficio nazionale, in virtù della regola 19.1 o 19.2, non è competente per riceverla; oppure seii)tale domanda internazionale non è redatta in una lingua ammessa in virtù della regola 12.1.a) o il testo libero dipendente dalla lingua contenuto nella parte della descrizione riservata all’elenco di sequenze non è redatto in una lingua ammessa in virtù della regola 12.1.d) da codesto Ufficio nazionale ma in una lingua ammessa in virtù di tale regola dall’Ufficio internazionale che agisce in quanto Ufficio ricevente; oppure se[tab]ii-bis) la domanda internazionale o una sua parte è depositata sotto forma elettronica, in un formato non accettato dall’Ufficio nazionale, oppureiii)questo Ufficio nazionale e l’Ufficio internazionale, per qualsiasi ragione diversa dalle ragioni precisate ai punti i), ii)e ii-bis), e previa autorizzazione del depositante, concordano sul fatto che deve essere applicata la procedura prevista dalla presente regola,questa domanda internazionale viene considerata, fatto salvo il paragrafo b), come ricevuta da tale Ufficio per conto dell’Ufficio internazionale che agisce in quanto Ufficio ricevente in virtù della regola 19.1.a)iii).
  2. Se, in virtù del paragrafo a), una domanda internazionale è ricevuta da un Ufficio nazionale per conto dell’Ufficio internazionale che agisce in quanto Ufficio ricevente in virtù della regola 19.1.a)iii), quell’Ufficio nazionale la invia sollecitamente all’Ufficio internazionale, a meno che disposizioni relative alla difesa nazionale lo impediscano. L’Ufficio nazionale può subordinare tale invio al pagamento in suo favore d’una tassa uguale alla tassa di trasmissione che esso esige in virtù della regola 14. La domanda internazionale così trasmessa deve considerarsi ricevuta dall’Ufficio internazionale che agisce in quanto Ufficio ricevente in virtù della regola 19.1.a)iii), alla data della sua ricezione da parte di tale Ufficio nazionale.
  3. Ai sensi delle regole 14.1.c), 15.3 e 16.1.f), quando la domanda internazionale viene trasmessa all’Ufficio internazionale secondo il paragrafo b), la data di ricevimento della domanda internazionale è considerata la data in cui l’Ufficio internazionale ha effettivamente ricevuto tale domanda. Ai sensi di questo paragrafo, non si applica l’ultima frase del paragrafo b).

Regola 20Data di deposito internazionale

20.1 Accertamento ai sensi dell’articolo 11.1)

  1. Dopo il ricevimento dei documenti costituenti una presunta domanda internazionale, l’Ufficio ricevente deve sollecitamente accertare se questi documenti soddisfano le condizioni dell’articolo 11.1).
  2. Ai fini dell’articolo 11.1)iii)c), è sufficiente indicare il nome del depositante in modo che se ne possa stabilire l’identità, anche se il cognome non è ortografato correttamente, se i nomi non sono completi o se, trattandosi di persona giuridica, la designazione è abbreviata o incompleta.
  3. Ai fini dell’articolo 11.1)ii), è sufficiente che la parte la quale appare costituire una descrizione (eccettuata la parte di questa riservata all’elenco delle sequenze) e la parte che appare costituire una o più rivendicazioni, siano redatte in una lingua accettata dall’Ufficio ricevente in virtù della regola 12.1.a).
  4. Se, alla data del 1° ottobre 1997, il paragrafo c) non è compatibile con la legislazione nazionale applicata dall’Ufficio ricevente, tale paragrafo non si applica a codesto Ufficio ricevente fintantoché esso resta incompatibile con la suddetta legislazione, a condizione che il suddetto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro e non oltre il 31 dicembre 1997. Quest’ultimo pubblica senza indugio nella gazzetta le informazioni ricevute.25

20.2 Accertamento positivo ai sensi dell’articolo 11.1)

  1. Se l’Ufficio ricevente accerta che, al ricevimento dei documenti presunti essere una domanda internazionale, sono state rispettate le esigenze dell’articolo 11.1), l’Ufficio ricevente accetta come data del deposito internazionale la data di ricevimento della domanda internazionale.
  2. L’Ufficio ricevente timbra la richiesta della domanda internazionale a cui esso ha concesso una data di deposito internazionale come previsto dalle direttive amministrative. L’esemplare sulla cui richiesta è stato apposto questo timbro costituisce l’esemplare originale della domanda internazionale.
  3. L’Ufficio ricevente notifica senza indugio al depositante il numero della domanda internazionale e la data del deposito internazionale. Esso invia contemporaneamente all’Ufficio internazionale una copia della notifica inviata al depositante a meno che non abbia già inviato o non invii al contempo l’esemplare originale all’Ufficio internazionale secondo la regola 22.1.a).

20.3 Irregolarità ai sensi dell’articolo 11.1)

  1. Quando, nell’accertare se i documenti che si presume siano una domanda internazionale soddisfano le esigenze dell’articolo 11.1), l’Ufficio ricevente rileva che nessuna delle esigenze dell’articolo 11.1) è stata soddisfatta, o pare non esserlo stata, codesto Ufficio invita sollecitamente il depositante, a scelta del depositante:i)a presentare la correzione richiesta ai sensi dell’articolo 11.2); oppureii)quando le esigenze considerate si riferiscono ad un elemento di cui all’articolo 11.1)iii)d) oppure e), a confermare, in conformità alla regola 20.6.a), che tale elemento è annesso per riferimento ai sensi della regola 4.18;
  2. e a presentare osservazioni, nel caso, entro i termini di scadenza quali risultano applicabili ai sensi della regola 20.7. Se questi termini vengono a scadere dopo il periodo di 12 mesi a partire dalla data di deposito di qualsiasi domanda di cui si rivendica la priorità, l’Ufficio ricevente segnala questo fatto all’attenzione dl depositante.
  3. Quando, in seguito ad un invito ai sensi del paragrafo a) o altrimenti:i)il depositante presenta all’Ufficio ricevente la correzione richiesta ai sensi dell’articolo 11.2) dopo la data di ricevimento della presunta domanda internazionale ma in data posteriore che cade entro i termini di scadenza quali risultano applicabili ai sensi della regola 20.7, l’Ufficio ricevente accetta tale data successiva quale data del deposito internazionale e procede come previsto alla regola 20.2.b) e c);ii)un elemento di cui all’articolo 11.1)iii)d) o e) viene considerato, ai sensi della regola 20.6.b), essere stato contenuto nella domanda internazionale alla data in cui uno o più elementi di cui all’articolo 11.1)iii) sono stati ricevuti per primi dall’Ufficio ricevente, l’Ufficio ricevente accetta quale data del deposito internazionale la data in cui sono state soddisfatte tutte le esigenze dell’articolo 11.1) e procede come previsto alla regola 20.2.b) e c).
  4. Se l’Ufficio ricevente accerta in seguito, o si rende conto sulla base della risposta del depositante, di avere errato nell’inviare un invito ai sensi del paragrafo a) dal momento che erano state soddisfatte le esigenze dell’articolo 11.1) quando i documenti erano pervenuti, esso procede come previsto alla regola 20.2.

20.4 Accertamento negativo ai sensi dell’articolo 11.1)

Se l’Ufficio ricevente non riceve, entro i termini di scadenza quali risultano applicabili ai sensi della regola 20.7, una correzione o una conferma di cui alla regola 20.3.a), o se una correzione o una conferma è pervenuta ma la domanda non soddisfa le esigenze dell’articolo 11.1), l’Ufficio ricevente:

  1. notifica sollecitamente al depositante il fatto che la domanda non è e non sarà trattata come domanda internazionale indicando i motivi di questa decisione;
  2. notifica all’Ufficio internazionale il fatto che il numero apposto sui documenti non sarà utilizzato come numero di domanda internazionale;
  3. conserva i documenti costituenti la presunta domanda internazionale come pure la corrispondenza relativa conformemente alla regola 93.1;
  4. invia una copia di detti documenti all’Ufficio internazionale qualora, a seguito di una richiesta del depositante ai sensi dell’articolo 25.1), questo Ufficio necessiti di tale copia e la richieda espressamente.

20.5 Parti mancanti

  1. 26 Quando, nell’accertare se i documenti che si presume siano una domanda internazionale soddisfano le esigenze dell’articolo 11.1), l’Ufficio ricevente rileva che una parte della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni risulta mancante, o sembra esserlo, compreso il caso in cui l’insieme dei disegni risulta mancante o sembra esserlo («parte mancante»), ma senza includere il caso in cui un intero elemento di cui all’articolo 11.1)iii)d) o e) risulta mancante e senza includere il caso di cui alla regola 20.5bis.a), detto Ufficio invita sollecitamente il depositante, a scelta del depositante:i)a completare la presunta domanda internazionale presentando la parte mancante; oppureii)a confermare, in conformità con la regola 20.6.a), che tale parte era stata annessa per riferimento ai sensi della regola 4.18;
  2. ed a presentare eventuali osservazioni entro i termini di scadenza quali risultano applicabili ai sensi della regola 20.7. Se tali termini giungono a scadenza dopo un periodo di 12 mesi a partire dalla data di deposito di qualsiasi domanda di cui si rivendica la priorità, l’Ufficio ricevente segnala tale fatto all’attenzione del depositante.
  3. 27 Quando, in seguito ad un invito effettuato ai sensi del paragrafo a) o in altro modo, il depositante presenta all’Ufficio ricevente, alla data o prima della data in cui sono state soddisfatte tutte le esigenze dell’articolo 11.1) ma entro i termini quali risultano applicabili ai sensi della regola 20.7, una parte mancante di cui al paragrafo a), così da completare la presunta domanda internazionale, tale parte deve essere inclusa nella domanda e l’Ufficio ricevente accetta come data del deposito internazionale la data in cui sono state soddisfatte tutte le esigenze dell’articolo 11.1) e procede come previsto alla regola 20.2.b) e c).
  4. Quando, in seguito ad un invito effettuato ai sensi del paragrafo a) od in altro modo, il depositante presenta all’Ufficio ricevente, alla data in cui sono state soddisfatte tutte le esigenze dell’articolo 11.1) ma entro i termini quali risultano applicabili ai sensi della regola 20.7, una parte mancante di cui al paragrafo a), così da completare la domanda internazionale, tale parte deve essere inclusa nella domanda e l’Ufficio ricevente corregge la data del deposito internazionale con la data la data in cui l’Ufficio ricevente ha ricevuto tale parte, notifica il depositante di conseguenza e procede come previsto dalle direttive amministrative.
  5. Quando, in seguito ad un invito effettuato ai sensi del paragrafo a) od in altro modo, una parte di cui al paragrafo a) è considerata, ai sensi della regola 20.6.b) essere stata contenuta nella presunta domanda internazionale alla data in cui uno o più elementi di cui all’articolo 11.1)iii) sono stati ricevuti per primi dall’Ufficio ricevente, l’Ufficio ricevente accetta come data del deposito internazionale la data in cui sono state soddisfatte tutte le esigenze dell’articolo 11.1) e procede come previsto nella regola 20.2.b) e c).
  6. Quando la data del deposito internazionale è stata corretta ai sensi del paragrafo c), il depositante può richiedere, attraverso una dichiarazione presentata all’Ufficio ricevente entro un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo c), che la parte mancante non venga presa in considerazione, nel qual caso si deve considerare la parte mancante come non presentata e la correzione della domanda internazionale ai sensi di tale paragrafo deve considerarsi come non presentata, e l’Ufficio ricevente procede come previsto nelle direttive amministrative.

20.5 bis 28 Parti ed elementi depositati erroneamente

  1. Quando, nell’accertare se i documenti che si presume siano una domanda internazionale soddisfano le esigenze dell’articolo 11.1), l’Ufficio ricevente rileva che un intero elemento di cui all’articolo 11.1)iii)d) o e) risulta o sembra essere stato depositato erroneamente, o una parte della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni risulta o sembra essere stata depositata erroneamente, compreso il caso in cui l’insieme dei disegni risulta o sembra essere stato depositato erroneamente («parte o elemento depositato erroneamente»), detto Ufficio invita sollecitamente il depositante, a scelta del depositante:i)a correggere la presunta domanda internazionale presentando la parte o l’elemento corretto; oppureii)a confermare, in conformità con la regola 20.6.a), che tale parte o elemento corretto era stato annesso per riferimento ai sensi della regola 4.18;
  2. ed a presentare eventuali osservazioni entro i termini di scadenza quali risultano applicabili ai sensi della regola 20.7. Se tali termini giungono a scadenza dopo un periodo di 12 mesi a partire dalla data di deposito di qualsiasi domanda di cui si rivendica la priorità, l’Ufficio ricevente segnala tale fatto all’attenzione del depositante.
  3. Quando, in seguito ad un invito effettuato ai sensi del paragrafo a) o in altro modo, il depositante presenta all’Ufficio ricevente, alla data o prima della data in cui sono state soddisfatte tutte le esigenze dell’articolo 11.1) ma entro i termini quali risultano applicabili ai sensi della regola 20.7, una parte o un elemento corretto così da correggere la presunta domanda internazionale, tale parte o elemento corretto è incluso nella domanda, la parte o l’elemento depositato erroneamente è rimosso dalla domanda, e l’Ufficio ricevente accetta come data del deposito internazionale la data in cui sono state soddisfatte tutte le esigenze dell’articolo 11.1) e procede come previsto alla regola 20.2.b) e c) e come previsto dalle istruzioni amministrative.
  4. Quando, in seguito ad un invito effettuato ai sensi del paragrafo a) od in altro modo, il depositante presenta all’Ufficio ricevente, dopo la data in cui sono state soddisfatte tutte le esigenze dell’articolo 11.1) ma entro i termini quali risultano applicabili ai sensi della regola 20.7, una parte o un elemento corretto così da correggere la presunta domanda internazionale, tale parte o elemento corretto è incluso nella domanda, la parte o elemento depositato erroneamente è rimosso dalla domanda, e l’Ufficio ricevente corregge la data del deposito internazionale con la data in cui l’Ufficio ricevente ha ricevuto tale parte o elemento corretto, notifica il depositante di conseguenza e procede come previsto dalle istruzioni amministrative.
  5. Quando, in seguito ad un invito effettuato ai sensi del paragrafo a) od in altro modo, una parte o un elemento corretto è considerato, ai sensi della regola 20.6.b), essere stato contenuto nella presunta domanda internazionale alla data in cui uno o più elementi di cui all’articolo 11.1)iii) sono stati ricevuti per primi dall’Ufficio ricevente, tale parte o elemento depositato erroneamente continua a figurare nella domanda internazionale, e l’Ufficio ricevente accetta come data del deposito internazionale la data in cui sono state soddisfatte tutte le esigenze dell’articolo 11.1) e procede come previsto nella regola 20.2.b) e c) e come previsto dalle istruzioni amministrative.
  6. Quando la data del deposito internazionale è stata corretta ai sensi del paragrafo c), il depositante può richiedere, attraverso una comunicazione presentata all’Ufficio ricevente entro un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo c), che la parte o l’elemento corretto non venga preso in considerazione, nel qual caso si considera la parte o l’elemento corretto come non presentato, la parte o l’elemento depositato erroneamente si considera come non rimosso dalla domanda internazionale e la correzione della data del deposito internazionale ai sensi del paragrafo c) si considera come non presentata, e l’Ufficio ricevente procede come previsto nelle istruzioni amministrative.

20.6 Conferma dell’annessione per riferimento di elementi e di parti

  1. Il depositante può presentare all’Ufficio ricevente, entro i termini quali risultano applicabili ai sensi della regola 20.7, una dichiarazione scritta in cui conferma che un elemento o una parte sono annessi per riferimento alla domanda internazionale ai sensi della regola 4.18, unitamente a:i)un foglio o dei fogli comprendenti l’elemento completo quale contenuto nella domanda precedente o comprendenti la parte interessata;ii)quando il depositante non ha ancora soddisfatto le regola 17.1.a), b) oppure bbis) in relazione al documento di priorità, una copia della domanda precedente quale è stata depositata;iii)quando una domanda precedente non è stata redatta nella lingua in cui viene depositata la domanda internazionale, una traduzione della domanda precedente in tale lingua oppure, qualora sia richiesta una traduzione della domanda internazionale ai sensi della regola 12.3.a) oppure 12.4.a), una traduzione della domanda precedente sia nella lingua nella quale è stata presentata la domanda internazionale che nella lingua di tale traduzione; eiv)nel caso si tratti di una parte della descrizione, di rivendicazioni o di disegni, un’indicazione circa la posizione in cui si trova tale parte nella domanda precedente e, laddove applicabile, in qualsiasi traduzione di cui al punto iii).
  2. Quando l’Ufficio ricevente accerta che sono state soddisfatte le esigenze della regola 4.18 e del paragrafo a) e che l’elemento o la parte cui viene fatto riferimento nel paragrafo a) sono contenuti per intero nella domanda precedente, tale elemento o parte devono considerarsi essere stati contenuti nella presunta domanda internazionale alla data in cui uno o più elementi di cui all’articolo 11.1)iii) sono stati ricevuti per primi dall’Ufficio ricevente.
  3. 29 Quando l’Ufficio ricevente accerta che un’esigenza di cui alla regola 4.18 oppure al paragrafo a) non è stata soddisfatta oppure che l’elemento o parte di cui al paragrafo a) non è contenuto per intero nella domanda precedente, l’Ufficio ricevente procede come previsto alla regola 20.3.b)i), 20.5.b), 20.5.c), 20.5bis.b) oppure 20.5bis.c), a seconda del caso.

20.7 Termini di scadenza

  1. 30 La scadenza di cui alle regole 20.3.a) e b), 20.4, 20.5.a), b) e c), 20.5bis.a), b) e c), e 20.6.a) avrà luogo:i)quando un invito ai sensi della regola 20.3.a), 20.5.a) oppure 20.5bis.a), quale risulta applicabile, è stato inviato al depositante, due mesi a decorrere dalla data dell’invito;ii)quando un tale invito non è stato inviato al depositante, due mesi a decorrere dalla data in cui uno o più elementi di cui all’articolo 11.1)iii) sono stati ricevuti per primi dall’Ufficio ricevente.
  2. 31 Se nessuna correzione di cui all’articolo 11.2) né alcuna dichiarazione di cui alla regola 20.6.a) a conferma dell’annessione per riferimento di un elemento di cui all’articolo 11.1)iii)d) oppure e) perviene prima della scadenza applicabile ai sensi del paragrafo a), qualsivoglia correzione o dichiarazione che perviene all’Ufficio ricevente dopo la scadenza del termine menzionato ma prima che questo abbia mandato una notifica al depositante secondo la regola 20.4.i), deve considerarsi pervenuta entro tale scadenza.

20.8 Incompatibilità con le legislazioni nazionali 32

  1. Se, il 5 ottobre 2005, una qualsiasi delle regole 20.3.a)ii) e b)ii), 20.5.a)ii) e d), e 20.6 non risulta compatibile con la legislazione nazionale applicata dall’Ufficio ricevente, le regole di cui sopra non si applicano ad una domanda internazionale depositata presso tale Ufficio ricevente per il periodo in cui continuano a non essere compatibili con tale legislazione, a condizione che il suddetto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro il 5 aprile 2006. Le informazioni ricevute devono essere sollecitamente pubblicate nella gazzetta a cura dell’Ufficio internazionale.33
  2. abis)34 Se, il 9 ottobre 2019, una qualsiasi delle regole 20.5bis.a)ii) e d) non risulta compatibile con la legislazione nazionale applicata dall’Ufficio ricevente, le regole di cui sopra non si applicano a una domanda internazionale depositata presso tale Ufficio ricevente per il periodo in cui continuano a non essere compatibili con tale legislazione, a condizione che il suddetto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro il 9 aprile 2020. L’Ufficio internazionale provvede senza indugio a pubblicare tali informazioni nella gazzetta.
  3. ater)35 Quando un elemento o una parte non può essere annesso per riferimento nella domanda internazionale ai sensi delle regole 4.18 e 20.6 a causa dell’azione del paragrafo a) oppure del paragrafo abis) della presente regola, l’Ufficio ricevente procede come previsto alla regola 20.3.b)i), 20.5.b), 20.5.c), 20.5bis.b) oppure 20.5bis.c), a seconda del caso. Quando l’Ufficio ricevente procede come previsto alla regola 20.5.c) oppure 20.5bis.c), il depositante può procedere come previsto alla regola 20.5.e) oppure 20.5bis.e), a seconda del caso.
  4. Se, il 5 ottobre 2005, una qualsiasi delle regole 20.3.a)ii) e b)ii), 20.5.a)ii) e d), e 20.6 non risultano compatibili con la legge nazionale applicata dall’Ufficio designato, tali regole non devono essere applicate nei confronti di tale Ufficio per quanto riguarda una domanda internazionale nei cui confronti le procedure di cui all’articolo 22 sono state effettuate presso tale Ufficio per tutto il periodo in cui continuano a risultare non compatibili con tale legislazione, a condizione che il suddetto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro il 5 aprile 2006. Le informazioni ricevute devono essere sollecitamente pubblicate nella gazzetta a cura dell’Ufficio internazionale.35
  5. bbis)36 Se, il 9 ottobre 2019, una qualsiasi delle regole 20.5bis.a)ii) e d) non risulta compatibile con la legislazione nazionale applicata dall’Ufficio designato, tali regole non si applicano nei confronti di tale Ufficio per quanto riguarda una domanda internazionale nei cui confronti le procedure di cui all’articolo 22 sono state effettuate presso tale Ufficio per tutto il periodo in cui continuano a risultare non compatibili con tale legislazione, a condizione che il suddetto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro il 9 aprile 2020. L’Ufficio internazionale provvede senza indugio a pubblicare tali informazioni nella gazzetta.
  6. 37 Quando si considera che un elemento o una parte sono stati annessi per riferimento nella domanda internazionale in virtù di un accertamento dell’Ufficio ricevente ai sensi della regola 20.6.b), ma quando tale annessione per riferimento non si applica alla domanda internazionale ai fini della procedura presso un Ufficio designato a causa dell’azione del paragrafo b) o del paragrafo bbis) della presente regola, l’Ufficio designato può trattare questa domanda come se la data del deposito internazionale sia stata concessa ai sensi della regola 20.3.b)i), 20.5.b) oppure 20.5bis.b), o corretta ai sensi della regola 20.5.c) oppure 20.5bis.c), a seconda del caso, a condizione che la regola 82ter.1.c) e d) venga applicata mutatis mutandis.

Regola 21Preparazione di copie

21.1 Compiti dell’Ufficio ricevente

  1. Qualora sia richiesto che la domanda internazionale venga depositata in un solo esemplare, l’Ufficio ricevente ha il compito di preparare la propria copia e la copia di ricerca richieste secondo l’articolo 12.1).
  2. Qualora sia richiesto che la domanda internazionale venga depositata in due esemplari, l’Ufficio ricevente ha il compito di preparare la propria copia.
  3. Se la domanda internazionale è depositata in un numero di copie inferiore a quello previsto dalla regola 11.1)b), l’Ufficio ricevente ha il compito di preparare sollecitamente il numero di copie richieste; esso è autorizzato a stabilire una tassa per l’esecuzione di questo incarico e a riscuoterla dal depositante.

21.2 Copia autenticata per il depositante

Contro pagamento di una tassa, l’Ufficio ricevente fornisce al depositante, dietro richiesta, copie autenticate della domanda internazionale quale è stata depositata e fornisce inoltre copia di qualsiasi correzione.

Regola 22Trasmissione dell’esemplare originale e traduzione

22.1 Procedura

  1. Se l’accertamento previsto dall’articolo 11.1) è positivo e se le prescrizioni relative alla difesa nazionale non impediscono che la domanda internazionale sia trattata come tale, l’Ufficio ricevente trasmette l’esemplare originale all’Ufficio internazionale. Tale trasmissione deve avvenire sollecitamente dopo il ricevimento della domanda internazionale o, qualora un controllo debba essere effettuato dal punto di vista della difesa nazionale, subito dopo l’ottenimento della necessaria autorizzazione. In ogni caso, l’Ufficio ricevente deve trasmettere l’esemplare originale in tempo utile a che esso pervenga all’Ufficio internazionale alla scadenza del tredicesimo mese a decorrere dalla data di priorità. Se la trasmissione avviene per posta, l’Ufficio ricevente deve procedere alla spedizione dell’esemplare originale al più tardi cinque giorni prima della scadenza del tredicesimo mese a decorrere dalla data di priorità.
  2. Se l’Ufficio internazionale ha ricevuto una copia della notifica secondo la regola 20.2.c) ma, se alla scadenza del tredicesimo mese a decorrere dalla data di priorità, non è in possesso dell’esemplare originale, esso rammenta all’Ufficio ricevente che deve trasmettere sollecitamente l’esemplare originale all’Ufficio internazionale.
  3. Se l’Ufficio internazionale ha ricevuto una copia della notifica secondo la regola 20.2.c) ma non è, alla scadenza del quattordicesimo mese a decorrere dalla data di priorità, in possesso dell’esemplare originale, esso deve darne di conseguenza notifica al depositante e all’Ufficio ricevente.
  4. Dopo la scadenza del quattordicesimo mese a decorrere dalla data di priorità, il depositante può domandare all’Ufficio ricevente di certificare conforme alla domanda internazionale depositata una copia della sua domanda internazionale e può trasmettere questa copia certificata conforme all’Ufficio internazionale.
  5. Ogni certificazione secondo il paragrafo d) è gratuita e può essere rifiutata soltanto per uno dei motivi seguenti:i)la copia di cui è stata domandata la certificazione all’Ufficio ricevente non è identica alla domanda internazionale depositata;ii)le prescrizioni riguardanti la difesa nazionale vietano di trattare la domanda internazionale come tale;iii)l’Ufficio ricevente ha già trasmesso l’esemplare originale all’Ufficio internazionale e quest’ultimo ha informato l’Ufficio ricevente di aver ricevuto tale esemplare originale.
  6. La copia certificata conforme secondo il paragrafo e) e ricevuta dall’Ufficio internazionale è considerata come esemplare originale a meno che l’Ufficio internazionale non abbia ricevuto l’esemplare originale, o fino a quando non lo riceva.
  7. Se, alla scadenza del termine applicabile in virtù dell’articolo 22, il depositante ha compiuto gli atti contemplati in tale articolo senza che l’Ufficio designato sia stato informato dall’Ufficio internazionale del ricevimento dell’esemplare originale, l’Ufficio designato ne informa l’Ufficio internazionale. Se l’Ufficio internazionale non è in possesso dell’esemplare originale, esso deve darne notifica senza indugio al depositante e all’Ufficio ricevente a meno che non l’abbia già notificato in virtù del paragrafo c).
  8. Se la domanda internazionale deve essere pubblicata nella lingua di una traduzione presentata in virtù della regola 12.3 oppure 12.4, tale traduzione è trasmessa dall’Ufficio ricevente all’Ufficio internazionale unitamente all’esemplare originale conformemente al paragrafo a) oppure, se l’Ufficio ricevente ha già trasmesso l’esemplare originale all’Ufficio internazionale in virtù’ di tale paragrafo, senza indugio dopo ricevimento della traduzione.

22.2 [Soppresso]

22.3 Termini di scadenza ai sensi dell’articolo 12.3)

I termini di scadenza di cui all’articolo 12.3) è di tre mesi a decorrere dalla data della notifica inviata dall’Ufficio internazionale al depositante in virtù della regola 22.1.c) o g).

Regola 23Trasmissione della copia di ricerca, della traduzione e dell’elenco delle sequenze

23.1 Procedura

  1. Allorché non viene richiesta alcuna traduzione della domanda internazionale in virtù della regola 12.3.a), la copia di ricerca è trasmessa dall’Ufficio ricevente all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale al più tardi il giorno in cui l’esemplare originale è trasmesso all’Ufficio internazionale, a meno che la tassa di ricerca non sia stata pagata. In tal caso, la suddetta copia viene trasmessa senza indugio dopo il pagamento della tassa di ricerca.
  2. Allorché una traduzione della domanda internazionale è trasmessa in virtù della regola 12.3, copia di tale traduzione e copia della richiesta, considerate nel loro insieme come costituenti la copia di ricerca ai sensi dell’articolo 12.1), vengono trasmesse dall’Ufficio ricevente all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, a meno che la tassa di ricerca non sia stata pagata. In questo caso, le suddette copie vengono trasmesse senza indugio dopo l’avvenuto pagamento della tassa di ricerca.
  3. Qualsiasi elenco di sequenze, sotto forma elettronica che sia fornito ai fini della regola 13ter ma presentato all’Ufficio ricevente invece che all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, deve essere sollecitamente trasmesso da codesto Ufficio all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale.

Regola 23bis38Trasmissione di documenti relativi a una ricerca o classificazione precedente39

23 bis .1 Trasmissione dei documenti relativi a una ricerca precedente ai sensi della regola 4.12

  1. L’Ufficio ricevente trasmette all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, unitamente alla copia di ricerca, tutte le copie di cui alla regola 12bis.1.a) riguardanti una ricerca precedente nei cui confronti il depositante ha presentato una richiesta ai sensi della regola 4.12, se:i)il depositante presenta tali copie all’Ufficio ricevente unitamente alla domanda internazionale;ii)il depositante chiede all’Ufficio ricevente di preparare e trasmettere tali copie all’Amministrazione in questione; oiii)tali copie sono a disposizione dell’Ufficio ricevente sotto una forma e modi ritenuti accettabili, ad esempio, presso una biblioteca digitale ai sensi della regola 12bis.1.d).
  2. Quando non sia inclusa nella copia dei risultati di una ricerca precedente ai sensi della regola 12bis.1.a), l’Ufficio riceventetrasmette all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, unitamente alla copia di ricerca, una copia dei risultati della classificazione precedente effettuata dall’Ufficio ricevente, se già disponibili.

23 bis .2 Trasmissione di documenti relativi a una ricerca o classificazione precedente ai fini della regola 41.2 40

  1. 41 Ai fini della regola 41.2, quando la domanda internazionale rivendica la priorità di una o più domande precedenti depositate presso l’Ufficio che agisce in qualità di Ufficio ricevente e allorquando tale l’Ufficio ha effettuato una ricerca precedente in relazione a una domanda precedente o ha classificato la domanda precedente stessa, fatti salvi l’articolo 30.2)a) applicabile ai sensi dell’articolo 30.3) e i paragrafi b), d) ed e), l’Ufficio ricevente trasmette all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, unitamente alla copia di ricerca, una copia dei risultati della ricerca precedente, sotto qualsiasi forma (ad esempio sotto forma di un rapporto di ricerca, di un elenco di conoscenze tecniche o di un rapporto d’esame) e una copia dei risultati della classificazione precedente effettuata da tale Ufficio, se già disponibili. L’Ufficio ricevente può, fatto salvo l’articolo 30.2)a) applicabile ai sensi dell’articolo 30.3), trasmettere all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale anche qualsiasi altro documento relativo alla ricerca precedente che considera utile per l’adempimento della ricerca internazionale da parte dell’Amministrazione.
  2. Nonostante il paragrafo a), un Ufficio ricevente può notificare all’Ufficio internazionale entro il 14 aprile 2016 che può, su richiesta presentata dal depositante unitamente alla domanda internazionale, decidere di non trasmettere all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale i risultati di una ricerca precedente. L’Ufficio internazionale pubblica tutte le notifiche ricevute in virtù del presente paragrafo nella gazzetta.
  3. A scelta dell’Ufficio ricevente, il paragrafo a) si applica mutatis mutandis quando la domanda internazionale rivendica la priorità di una o più domande precedenti depositate presso un Ufficio diverso dall’Ufficio che agisce in qualità di Ufficio ricevente e quando tale Ufficio abbia effettuato in precedenza una ricerca riguardante la domanda precedente o abbia classificato la domanda precedente e i risultati di tale ricerca o classificazione siano a disposizione dell’Ufficio ricevente sotto una forma e modi ritenuti accettabili, ad esempio, presso una biblioteca digitale.
  4. I paragrafi a) e c) non si applicano quando la ricerca precedente è stata effettuata dalla medesima Amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dal medesimo Ufficio che agisce in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, oppure quando l’Ufficio ricevente è a conoscenza del fatto che una copia dei risultati della ricerca o della classificazione precedenti è a disposizione dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale sotto una forma e modi ritenuti accettabili, ad esempio, presso una biblioteca digitale.
  5. Nella misura in cui, alla data del 14 ottobre 2015, la trasmissione delle copie di cui al paragrafo a), oppure la trasmissione di tali copie sotto una forma specifica come quelle di cui al paragrafo a), senza l’autorizzazione del depositante non è compatibile con la legislazione nazionale applicata dall’Ufficio ricevente, tale paragrafo non deve essere applicato alla trasmissione di tali copie, o alla trasmissione di tali copie nel formato specifico in questione in relazione alle domande internazionali depositate presso tale Ufficio ricevente finché la trasmissione senza l’autorizzazione del depositante continua ad essere incompatibile con tale legislazione, a condizione che l’Ufficio in questione ne informi l’Ufficio internazionale entro il 14 aprile 2016. L’Ufficio internazionale pubblica senza indugio le informazioni ricevute nella gazzetta.

Regola 24Ricevimento dell’esemplare originale da parte dell’Ufficio internazionale

24.1 [Soppresso]

24.2 Notifica del ricevimento dell’esemplare originale

  1. L’Ufficio internazionale notifica senza indugio:i)al depositante;ii)all’Ufficio ricevente; eiii)all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale (a meno che questa abbia comunicato all’Ufficio internazionale che non desiderava esserne informata), il ricevimento dell’esemplare originale e la data di questo ricevimento. La notifica deve indicare, ai fini dell’identificazione della domanda internazionale, il numero della domanda internazionale, la data del deposito internazionale e il nome del depositante; deve inoltre indicare la data del deposito di ogni domanda precedente di cui si rivendica la priorità. La notifica inviata al depositante deve contenere altresì un elenco degli Uffici designati e, nel caso di un Ufficio designato responsabile della concessione di patenti regionali, un elenco degli Stati contraenti designati ai fini di tale patente regionale.

b) [ Soppresso ]

  1. Se l’Ufficio internazionale riceve l’esemplare originale dopo lo scadere del termine fissato dalla regola 22.3, esso lo notifica senza indugio al depositante, all’Ufficio ricevente e all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale.

Regola 25Ricevimento della copia di ricerca da parte dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale

25.1 Notifica del ricevimento della copia di ricerca

L’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale notifica sollecitamente all’Ufficio internazionale, al depositante e – se tale Amministrazione non è l’Ufficio ricevente – all’Ufficio ricevente il ricevimento della copia di ricerca e la data di questo ricevimento.

Regola 26Controllo e correzione di taluni elementi della domanda internazionale presso l’Ufficio ricevente

26.1 Invito ad effettuare correzioni ai sensi dell’articolo 14.1)b)

L’Ufficio ricevente invia l’invito a correggere, previsto nell’articolo 14.1)b), quanto prima, preferibilmente entro un mese a decorrere dal ricevimento della domanda internazionale. Nell’invito, l’Ufficio ricevente invita il depositante ad effettuare la correzione richiesta, ed offre al depositante la possibilità di presentare osservazioni, entro il termine di scadenza di cui alla regola 26.2.

26.2 Termini di scadenza per la correzione

Il termine di cui alla regola 26.1 deve essere di due mesi a partire dalla data dell’invito a correggere. Tale termine può essere prorogato dall’Ufficio ricevente in qualsiasi momento prima che una decisione sia stata presa.

26.2 bis Controllo dei requisiti ai sensi dell’articolo 14.1)a)i) e ii)

  1. Ai sensi dell’articolo 14.1)a)i), nel caso di più depositanti, è sufficiente che la richiesta sia firmata da uno di loro.
  2. Ai sensi dell’articolo 14.1)a)ii), nel caso di più depositanti, è sufficiente che le indicazioni richieste in virtù della regola 4.5.a)ii) e iii) siano fornite nei confronti di uno di coloro che, conformemente alla regola 19.1, è abilitato a depositare la domanda internazionale presso l’Ufficio ricevente.

26.3 42 Controllo dei requisiti formali ai sensi dell’articolo 14.1)a)v)

  1. Allorché la domanda internazionale è depositata in una lingua di pubblicazione, l’Ufficio ricevente controlla:i)la conformità della domanda internazionale per ciò che riguarda i requisiti formali citati alla regola 11 soltanto nei limiti in cui tali requisiti devono essere osservati per una ragionevole uniformità della pubblicazione internazionale;ii)la conformità di qualsiasi traduzione presentata in virtù della regola 12.3 o 26.3ter secondo i requisiti formali citati alla regola 11 nei limiti in cui tali requisiti devono essere osservati ai fini di una riproduzione soddisfacente.
  2. Allorché la domanda internazionale è depositata in una lingua diversa dalla lingua di pubblicazione, l’Ufficio ricevente controlla:i)la conformità della domanda internazionale per ciò che riguarda i requisiti formali citati alla regola 11 soltanto nei limiti in cui tali requisiti devono essere osservati ai fini di una riproduzione soddisfacente;ii)la conformità di qualsiasi traduzione trasmessa in virtù della regola 12.3, 12.4 o 26.3ter nonché la conformità dei disegni per ciò che riguarda i requisiti formali citati nella regola 11 nei limiti in cui tali requisiti devono essere osservati ai fini di una ragionevole uniformità della pubblicazione internazionale.

26.3 bis Invito secondo l’articolo 14.1)b) a correggere delle irregolarità ai sensi della regola 11

L’Ufficio ricevente non è tenuto ad inviare l’invito secondo l’articolo 14.1)b) onde correggere un’irregolarità di cui alla regola 11 se i requisiti formali citati in detta regola sono osservati nei limiti richiesti in virtù della regola 26.3.

  1. 43 Allorché l’estratto o qualsiasi testo che figura nei disegni è depositato in una lingua diversa da quella della descrizione e delle rivendicazioni, fatto salvo quanto disposto dalle regole 12.1bis e 26.3ter.e), l’Ufficio ricevente, eccetto nel caso in cui:i)una traduzione della domanda internazionale sia richiesta in virtù della regola 12.3.a) nella lingua in cui la domanda internazionale deve essere pubblicata, oppureii)l’estratto o il testo che figura nei disegni sia redatto nella lingua in cui la domanda internazionale deve essere pubblicata,
  2. invita il depositante a fornire una traduzione dell’estratto o del testo che figura nei disegni nella lingua in cui la domanda internazionale deve essere pubblicata. Le regole 26.1, 26.2, 26.3, 26.3bis, 26.5 e 29.1 si applicano mutatismutandis.
  3. Se, il primo ottobre 1997, il paragrafo a) non è compatibile con la legislazione nazionale applicata dall’Ufficio ricevente, questo paragrafo non si applica a codesto Ufficio ricevente fintantoché esso risulti incompatibile con la suddetta legislazione, a condizione che il suddetto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro e non oltre il 31 dicembre 1997. Quest’ultimo pubblica senza indugio nella gazzetta le informazioni ricevute.44
  4. Allorché la richiesta non è conforme alla regola 12.1.c), l’Ufficio ricevente invita il depositante a depositare una traduzione tale da soddisfare i requisiti esposti in detta regola. Le regole 3, 26.1, 26.2, 26.5 e 29.1 si applicano mutatis mutandis.
  5. Se, alla data del 1° ottobre 1997, il paragrafo c) non è compatibile con la legislazione nazionale applicata dall’Ufficio ricevente, tale paragrafo non si applica all’Ufficio ricevente fintantoché esso risulta incompatibile con la suddetta legislazione, a condizione che il suddetto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro e non oltre il 31 dicembre 1997. Quest’ultimo pubblica senza indugio nella gazzetta le informazioni ricevute.
  6. 45 Allorché la descrizione della domanda internazionale è depositata in una lingua diversa da quella delle rivendicazioni, o parti della descrizione o parti delle rivendicazioni sono depositate in una lingua diversa dalla lingua del resto di questo elemento, e allorché dette lingue sono accettate dall’Ufficio ricevente ai sensi della regola 12.1.a), l’Ufficio ricevente, ove sia opportuno, invita il depositante a presentare, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda internazionale da parte dell’Ufficio ricevente, una traduzione della descrizione o delle rivendicazioni, o di qualsiasi parte di esse, in modo tale che la descrizione e le rivendicazioni siano redatte in un’unica lingua che soddisfi i seguenti requisiti:i)una delle lingue della descrizione o delle rivendicazioni così come depositate;ii)una lingua accettata dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale per effettuare la ricerca internazionale; eiii)la lingua in cui la domanda internazionale deve essere pubblicata.

La regola 12.3.c)–e) si applica mutatis mutandis .

26.4 Procedura

Una correzione della richiesta presentata all’Ufficio ricevente può figurare in una lettera inviata a questo Ufficio se essa è tale da poter essere riportata nella richiesta senza nuocere alla chiarezza e alla possibilità di riprodurre direttamente il foglio sul quale la correzione deve essere riportata ; in caso contrario, e nel caso di una correzione di qualsiasi elemento della domanda internazionale che non sia la richiesta, il depositante deve inviare un foglio sostitutivo contenente la correzione ; la lettera di accompagnamento dovrà segnalare le differenze esistenti tra il foglio sostituito e il foglio sostitutivo.

26.5 Decisione dell’Ufficio ricevente

L’Ufficio ricevente decide se il depositante ha presentato la correzione entro il termine stabilito secondo la regola 26.2 e, nel caso in cui la correzione sia stata presentata entro tale termine, se la domanda internazionale così corretta deve essere o meno considerata come ritirata, fermo restando che nessuna domanda internazionale deve essere considerata come ritirata per non osservanza dei requisiti formali menzionati nella regola 11 se essa soddisfa questi requisiti nella misura necessaria per una ragionevole uniformità della pubblicazione internazionale.

26.6 [Soppresso]

Regola 26bisCorrezione o aggiunta di rivendicazioni di priorità

26 bis .1 Correzione o aggiunta di rivendicazioni di priorità

  1. Il depositante può correggere o aggiungere una rivendicazione di priorità alla richiesta tramite comunicazione presentata all’Ufficio ricevente oppure all’Ufficio internazionale entro sedici mesi a decorrere dalla data di priorità oppure, nel caso in cui la correzione o l’aggiunta comportino una modifica della data di priorità, entro 16 mesi a decorrere dalla data di priorità così modificata, dovendosi applicare il termine di 16 mesi che scade per primo, essendo convenuto che la suddetta comunicazione può essere presentata fino alla scadenza di un termine di quattro mesi a decorrere dalla data del deposito internazionale. La correzione di una rivendicazione di priorità può comportare l’aggiunta di qualsiasi indicazione di cui alla regola 4.10.
  2. Qualsiasi comunicazione secondo il paragrafo a), la quale perviene all’Ufficio ricevente o all’Ufficio internazionale dopo che il depositante ha presentato una domanda di pubblicazione anticipata in virtù dell’articolo 21.2)b), è considerata come non presentata, a meno che tale domanda non venga ritirata prima della conclusione della preparazione tecnica della pubblicazione internazionale.
  3. Allorché la correzione o l’aggiunta di una rivendicazione di priorità comporti una modifica della data di priorità, qualsiasi termine calcolato a decorrere dalla data di priorità applicabile in precedenza che non sia ancora scaduto, viene calcolato a decorrere dalla data di priorità così modificata.

26 bis .2 Irregolarità contenute nelle rivendicazioni di priorità

  1. Allorché l’Ufficio ricevente o, nel caso in cui tale Ufficio non compia l’accertamento, l’Ufficio internazionale accerta, in relazione ad una rivendicazione di priorità:i)che la domanda internazionale ha una data di deposito internazionale che è successiva alla data in cui scadeva il periodo di priorità e che non è stata presentata una richiesta di ripristino del diritto di priorità ai sensi della regola 26bis.3;ii)che la rivendicazione di priorità non soddisfa le esigenze della regola 4.10; oppureiii)che qualsiasi indicazione nella rivendicazione di priorità è incompatibile con l’indicazione corrispondente quale appare nel documento di priorità;
  2. l’Ufficio ricevente o l’Ufficio internazionale, a seconda dei casi, invita il depositante a correggere la rivendicazione di priorità. Nel caso di cui al punto i), dove la data della domanda internazionale cade entro due mesi a decorrere dalla data in cui scade il periodo di priorità, l’Ufficio ricevente oppure l’Ufficio internazionale, a seconda dei casi, notifica anche il depositante circa la possibilità di presentare una richiesta per il ripristino del diritto di priorità ai sensi della regola 26bis.3, a meno che l’Ufficio ricevente non abbia notificato l’Ufficio internazionale ai sensi della regola 26bis.3.j), circa l’incompatibilità della regola 26bis.3.a) a i) con la legislazione nazionale applicata da tale Ufficio.
  3. Se il depositante non ha presentato, prima della scadenza ai sensi della regola 26bis.1.a), una dichiarazione in cui corregge la rivendicazione di priorità, tale rivendicazione di priorità, fatto salvo il paragrafo c), deve essere considerata, ai fini della procedura secondo il Trattato, come non presentata («considerata nulla») e l’Ufficio ricevente o l’Ufficio internazionale, a seconda dei casi, redige una dichiarazione in tal senso e ne informa il depositante. Qualsiasi dichiarazione che corregga la rivendicazione di priorità, ricevuta presso l’Ufficio ricevente o l’Ufficio internazionale, a seconda dei casi, esprime questo fatto e non oltre un mese dopo tale scadenza deve essere considerata come ricevuta prima della scadenza di tale periodo.
  4. Una rivendicazione di priorità non deve considerarsi nulla soltanto perché:i)l’indicazione del numero della domanda precedente di cui alla regola 4.10.a)ii) risulta mancante;ii)un’indicazione nella rivendicazione di priorità é incompatibile con la corrispondente indicazione quale appare nel documento di priorità; oppureiii)la domanda internazionale porta una data di deposito internazionale che è posteriore alla data in cui scadeva il periodo di priorità, a condizione che la data del deposito internazionale cada entro il periodo di due mesi a decorrere da tale data.
  5. Quando l’Ufficio ricevente o l’Ufficio internazionale ha fatto una dichiarazione ai sensi del paragrafo b) o quando la rivendicazione di priorità non è stata considerata nulla soltanto perché si applica il paragrafo c), l’Ufficio internazionale pubblica, unitamente alla domanda internazionale, delle informazioni concernenti la rivendicazione di priorità come previsto dalle direttive amministrative e pubblica inoltre qualsiasi informazione presentata dal depositante nei confronti di quella rivendicazione di priorità che perviene all’Ufficio internazionale prima del completamento della preparazione tecnica per la pubblicazione internazionale. Tali informazioni devono essere incluse nella comunicazione di cui all’articolo 20 quando la domanda internazionale non è pubblicata in virtù dell’articolo 64.3).
  6. Quando il depositante desidera correggere od aggiungere una rivendicazione di priorità ma il periodo di tempo ai sensi della regola 26bis.1 è scaduto, il depositante, prima della scadenza di 30 mesi a partire dalla data di priorità ed a condizione che sia effettuato il pagamento di una tassa speciale il cui ammontare deve essere fissato nelle direttive amministrative, può richiedere all’Ufficio internazionale di pubblicare le informazioni riguardanti il caso, e l’Ufficio internazionale deve sollecitamente pubblicare tali informazioni.

26 bis .3 Ripristino del diritto di priorità da parte dell’Ufficio ricevente

  1. Quando la domanda internazionale porta una data di deposito internazionale che è successiva alla data in cui scadeva il periodo di priorità ma entro il periodo di due mesi a decorrere da tale data, l’Ufficio ricevente, su richiesta del depositante e fatti salvi i paragrafi b) a g) di questa regola, ripristina il diritto di priorità se l’Ufficio accerta che è soddisfatto un criterio da esso applicato («criterio per il ripristino») e precisamente, che l’omissione di depositare la domanda internazionale entro il periodo di priorità:i)ha avuto luogo malgrado la dovuta attenzione richiesta dalle circostanze; oppureii)non era intenzionale.
  2. Tutti gli Uffici riceventi devono applicare almeno uno di questi criteri e li possono applicare entrambi.
  3. Una richiesta ai sensi del paragrafo a) deve:i)essere depositata presso l’Ufficio ricevente entro la scadenza applicabile ai sensi del paragrafo e);ii)dichiarare i motivi dell’omissione di depositare la domanda internazionale entro il periodo di priorità; eiii)essere di preferenza unita a una dichiarazione o ad altra prova richiesta ai sensi del paragrafo f).
  4. Quando una rivendicazione di priorità nei confronti di una domanda precedente non è contenuta nella domanda internazionale, il depositante deve presentare, entro i termini applicabili ai sensi del paragrafo e), una dichiarazione secondo la regola 26bis.1.a) in cui viene aggiunta la rivendicazione di priorità.
  5. La presentazione di una richiesta ai sensi del paragrafo a) può essere sottoposta, da parte dell’Ufficio ricevente al pagamento a proprio favore, di una tassa per il ripristino richiesto, pagabile entro la scadenza applicabile ai sensi del paragrafo e). L’ammontare di tale eventuale tassa, deve essere fissato dall’Ufficio ricevente. La scadenza per il pagamento di tale tassa può essere prorogato, a scelta dell’Ufficio ricevente, per un periodo fino a due mesi a decorrere dalla scadenza applicabile ai sensi del paragrafo e).
  6. Il periodo di tempo di cui ai paragrafi b)i), c) ed d) deve essere di due mesi a decorrere dalla data in cui scadeva il periodo di priorità, a condizione che, allorquando il depositante formula una richiesta onde ottenere una pubblicazione anticipata ai sensi dell’articolo 21.2)b), qualunque richiesta presentata ai sensi del paragrafo a) o qualunque dichiarazione presentata ai sensi del paragrafo c), o qualunque tassa pagata ai sensi del paragrafo d) dopo il completamento della preparazione tecnica per la pubblicazione internazionale, siano da considerarsi come non presentate o non pagate a tempo.
  7. 46 L’Ufficio ricevente ha la facoltà di esigere che una dichiarazione o altra prova a sostegno dell’esposizione dei motivi di cui al paragrafo b)ii) sia presentata entro un lasso di tempo che risulti ragionevole date le circostanze.
  8. L’Ufficio ricevente non deve rifiutare nel suo complesso o in parte, una richiesta ai sensi del paragrafo a) senza offrire al depositante la possibilità di presentare osservazioni sull’intenzionale rifiuto entro un lasso di tempo che risulti ragionevole date le circostanze. Tale dichiarazione di rifiuti intenzionali da parte dell’Ufficio ricevente può essere inviata al depositante unitamente ad un invito a depositare una dichiarazione od altra prova ai sensi del paragrafo f).
  9. L’Ufficio ricevente dovrà sollecitamente:i)notificare all’Ufficio internazionale il ricevimento di una richiesta ai sensi del paragrafo a);ii)prendere una decisione in merito a tale richiesta;iii)47notificare al depositante e all’Ufficio internazionale la propria decisione e il criterio di ripristino su cui si è basata tale decisione;iv)48fatto salvo il paragrafo hbis), trasmettere all’Ufficio internazionale tutti i documenti ricevuti dal depositante in relazione alla richiesta di cui al paragrafo a) (compresa una copia della richiesta stessa, eventuali esposizioni dei motivi di cui al paragrafo b)ii) ed eventuali dichiarazioni o altre prove di cui al paragrafo f)).
  10. 49 Su richiesta motivata da parte del depositante o in base ad una sua decisione, l’Ufficio ricevente non trasmette i documenti ricevuti, o parte di essi, relativi alla richiesta di cui al paragrafo a) se accerta che:i)il documento in questione o parte di esso non ha evidentemente lo scopo di informare il pubblico sulla domanda internazionale;ii)la pubblicazione o l’accesso pubblico a tale documento o parte di esso pregiudicherebbe chiaramente gli interessi personali o economici di una determinata persona; eiii)non sussiste alcun interesse pubblico prevalente in relazione all’accesso al documento in questione o a parte di esso.
  11. Quando l’Ufficio ricevente decide di non trasmettere documenti o parte di essi all’Ufficio internazionale, deve informare lo stesso di conseguenza.
  12. Ogni Ufficio ricevente deve informare l’Ufficio internazionale dei criteri applicati per il ripristino e di tutte le variazioni successive che ne derivano. L’Ufficio internazionale deve sollecitamente pubblicare tali informazioni nella gazzetta.
  13. Se, alla data del 5 ottobre 2005, i paragrafi a) a i) non risultano compatibili con la legislazione nazionale applicata dall’Ufficio ricevente, tali paragrafi non si applicano nei confronti di tale Ufficio per tutto il periodo in cui continuano a non essere compatibili con tale legislazione, a condizione che detto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro il 5 aprile 2006. Le informazioni ricevute devono essere sollecitamente pubblicate dall’Ufficio internazionale nella gazzetta.50

Regola 26terCorrezione o aggiunta di dichiarazioni secondo la regola 4.17

26 ter .1 Correzione o aggiunta di dichiarazioni

Il depositante ha facoltà di correggere od aggiungere alla richiesta una dichiarazione di cui alla regola 4.17 per mezzo di una notifica inoltrata all’Ufficio internazionale entro il termine di 16 mesi a decorrere dalla data di priorità, fermo restando il fatto che qualsiasi notifica ricevuta dall’Ufficio internazionale dopo la scadenza di questi termini è considerata come ricevuta l’ultimo giorno di tale scadenza se essa perviene all’Ufficio internazionale prima del completamento dei preparativi tecnici per la pubblicazione internazionale.

26 ter .2 Trattamento delle dichiarazioni

  1. Quando l’Ufficio ricevente o l’Ufficio internazionale accerta che una dichiarazione di cui alla regola 4.17 non è formulata come richiesto oppure, nel caso di una dichiarazione di invenzione di cui alla regola 4.17.iv), non è firmata come richiesto, l’Ufficio ricevente o l’Ufficio internazionale, a seconda dei casi, può invitare il depositante a correggere la dichiarazione entro il termine di scadenza di 16 mesi a decorrere dalla data di priorità.
  2. Quando l’Ufficio internazionale riceve una dichiarazione di correzione in virtù della regola 26ter.1 dopo la scadenza dei termini previsti dalla regola 26ter.1, l’Ufficio internazionale notifica il depositante di conseguenza e procede come previsto secondo le istruzioni amministrative.

Regola 26quater51Correzione o aggiunta di indicazioni secondo la regola 4.11

26 quater .1 Correzione o aggiunta di indicazioni

Il depositante ha facoltà di correggere o aggiungere alla richiesta un’indicazione di cui alla regola 4.11 per mezzo di una notifica inoltrata all’Ufficio internazionale entro il termine di 16 mesi a decorrere dalla data di priorità, fermo restando il fatto che qualsiasi notifica ricevuta dall’Ufficio internazionale dopo la scadenza di questi termini è considerata come ricevuta l’ultimo giorno di tale scadenza se essa perviene all’Ufficio internazionale prima del completamento dei preparativi tecnici per la pubblicazione internazionale.

  1. Correzione tardiva o aggiunta di indicazioni

Se la correzione o l’aggiunta di un’indicazione menzionata nella regola 4.11 non è ricevuta in tempo utile ai sensi della regola 26 quater .1, l’Ufficio internazionale ne dà conseguentemente notifica al depositante e procede come previsto dalle istruzioni amministrative.

Regola 27Mancato versamento di tasse

27.1 Tasse

  1. Ai fini dell’articolo 14.3)a), si deve intendere per «tasse prescritte dall’articolo 3.4)iv),» la tassa di trasmissione (regola 14), la tassa internazionale (regola 15.1), la tassa di ricerca (regola 16) e, ove richiesta, la tassa di mora (regola 16bis.2).
  2. Ai fini dell’articolo 14.3)a) e b), si deve intendere per «tassa prescritta dall’articolo 4.2)» la tassa internazionale (regola 15.1) e, ove richiesta, la tassa di mora (regola 16bis.2).

Regola 28Irregolarità rilevate dall’Ufficio internazionale

28.1 Nota relativa a talune irregolarità

  1. Se l’Ufficio internazionale è del parere che la domanda internazionale non soddisfa una delle prescrizioni dell’articolo 14.1)a)i), ii) o v), esso ne informa l’Ufficio ricevente.
  2. L’Ufficio ricevente, salvo che non sia del medesimo parere, procede come previsto nell’articolo 14.1)b) e nella regola 26.

Regola 29Domande internazionali considerate come ritirate

29.1 52 Accertamenti dell’Ufficio ricevente

Se l’Ufficio ricevente dichiara, in conformità all’articolo 14.1)b) e alla regola 26.5 (mancata rettifica di talune irregolarità), o in conformità all’articolo 14.3)a) (mancato pagamento delle tasse prescritte alla regola 27.1.a)), o secondo l’articolo 14.4) (accertamento successivo circa il fatto che i requisiti elencati ai punti i)–iii) dell’articolo 11.1) non sono soddisfatti), oppure in conformità alla regola 12.3.d), 12.4.d) o 26.3ter (mancata presentazione di una traduzione richiesta o, all’occorrenza, mancato pagamento di tassa di mora) o in conformità alla regola 92.4.g)i) (mancata presentazione dell’originale di un documento), che la domanda internazionale è considerata come ritirata:

  1. detto Ufficio trasmette all’Ufficio internazionale l’esemplare originale (sempreché ciò non sia già avvenuto) e tutte le correzioni presentate dal depositante;
  2. detto Ufficio notifica senza indugio questa dichiarazione al depositante e all’Ufficio internazionale, il quale la notifica a sua volta ad ogni Ufficio designato che ha già ricevuto notifica della sua designazione;
  3. detto Ufficio non trasmette la copia di ricerca nel modo prescritto dalla regola 23 o, se la trasmissione è già avvenuta, notifica questa dichiarazione all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale;
  4. l’Ufficio internazionale non è tenuto a notificare al depositante il ricevimento dell’esemplare originale; v)nessuna pubblicazione internazionale della domanda internazionale deve essere effettuata se la notifica di tale dichiarazione trasmessa dall’Ufficio ricevente perviene all’Ufficio internazionale prima che sia stata completata la preparazione tecnica per la pubblicazione internazionale.

29.2 [Soppresso]

29.3 Indicazione di taluni fatti all’Ufficio ricevente

L’Ufficio internazionale o l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, qualora stimi che l’Ufficio ricevente debba fare un accertamento ai sensi dell’articolo 14.4), deve indicare all’Ufficio ricevente i fatti pertinenti.

29.4 Notifica dell’intenzione di fare una dichiarazione secondo l’articolo 14.4)

  1. Prima di effettuare una dichiarazione secondo l’articolo 14.4), l’Ufficio ricevente notifica al depositante la sua intenzione e i relativi motivi. Il depositante può, qualora non consideri giustificato l’accertamento provvisorio dell’Ufficio ricevente, presentare le sue obiezioni entro due mesi a decorrere dalla data della notifica.
  2. Quando l’Ufficio ricevente intende effettuare una dichiarazione ai sensi dell’articolo 14.4) riguardante un elemento di cui all’articolo 11.1)iii)d) oppure e), l’Ufficio ricevente, nella notifica ai sensi del paragrafo a) di questa regola, deve invitare il depositante a confermare, in conformità alla regola 20.6.a) che l’elemento è annesso per riferimento ai sensi della regola 4.18. Ai fini della regola 20.7.a)i), l’invito inviato al depositante secondo questo paragrafo deve essere considerato un invito ai sensi della regola 20.3.a)ii).
  3. Il paragrafo b) non si applica allorquando l’Ufficio ricevente ha informato l’Ufficio internazionale in conformità alla regola 20.8.a) dell’incompatibilità delle regole 20.3.a)ii) e b)ii) e 20.6 con la legislazione nazionale applicata da tale Ufficio.

Regola 30Termini di scadenza secondo l’articolo 14.4)

30.1 Termini di scadenza

I termini di scadenza di cui all’articolo 14.4) sono di quattro mesi a decorrere dalla data del deposito internazionale.

Regola 31Copie previste nell’articolo 13

31.1 Richiesta di copie

  1. Le richieste di copie secondo l’articolo 13.1) possono concernere tutte le domande internazionali, taluni tipi di domande internazionali o singole domande internazionali, nelle quali l’Ufficio nazionale che fa la richiesta è indicato come Ufficio designato. Le richieste di copie per tutte le domande internazionali o per taluni tipi di esse devono essere rinnovate, per ogni anno, mediante notifica indirizzata dall’Ufficio nazionale all’Ufficio internazionale prima del 30 novembre dell’anno precedente.
  2. Le richieste di consegna di copie secondo l’articolo 13.2)b) sono soggette al pagamento di una tassa atta a coprire le spese di preparazione e di spedizione delle copie.

31.2 Preparazione delle copie

L’Ufficio internazionale è responsabile della preparazione delle copie di cui all’articolo 13.

Regola 32Estensione degli effetti della domanda internazionale a taluni Stati successori

32.1 Richiesta d’estensione della domanda internazionale allo Stato successore

  1. Gli effetti di una domanda internazionale, la cui data di deposito internazionale cade nel periodo definito al paragrafo b), sono estesi ad uno Stato («Stato successore») il cui territorio, prima dell’indipendenza di quello Stato, era parte del territorio di uno Stato contraente designato nella domanda internazionale che successivamente ha cessato di esistere («Stato predecessore»), a condizione che lo Stato successore sia diventato uno Stato contraente depositando, presso il Direttore generale, una dichiarazione di continuazione che ha per effetto l’applicazione del Trattato da parte dello Stato successore.
  2. Il periodo menzionato al paragrafo a) inizia a decorrere il giorno seguente l’ultimo giorno di esistenza dello Stato predecessore e si conclude due mesi dopo la data alla quale la dichiarazione di cui al paragrafo a) è stata notificata dal Direttore generale ai governi degli Stati membri della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. Tuttavia, qualora la data dell’indipendenza dello Stato successore sia anteriore al giorno che segue l’ultimo giorno di esistenza dello Stato predecessore, lo Stato successore può dichiarare che tale periodo comincia a decorrere dal giorno della propria indipendenza;tale dichiarazione deve essere fatta contestualmente alla dichiarazione menzionata al paragrafo a) e deve precisare la data dell’indipendenza.
  3. L’Ufficio internazionale pubblica nella gazzetta le informazioni su tutte le domande internazionali la cui data di deposito cade entro il periodo applicabile secondo il paragrafo b) ed il cui effetto è esteso all Stato successore.

32.2 Effetti dell’estensione allo Stato successore

  1. Qualora gli effetti della domanda internazionale siano estesi allo Stato successore conformemente alla regola 32.1, i)lo Stato successore è considerato come designato nella domanda internazionale, eii)il termine applicabile secondo l’articolo 22 o 39.1) per quanto riguarda questo Stato, è prorogato fino alla scadenza di almeno sei mesi a decorrere dalla data della pubblicazione di tali informazioni conformemente alla regola 32.1.c).
  2. Lo Stato successore può fissare un termine che scada più tardi del termine previsto dal paragrafo a)ii). L’Ufficio internazionale pubblica nella gazzetta le informazioni su tale termine di scadenza.

Regola 33Stato della tecnica pertinente per la ricerca internazionale

33.1 Stato della tecnica pertinente per la ricerca internazionale

  1. 53 Ai fini dell’articolo 15.2), lo stato della tecnica pertinente comprende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico in ogni parte del mondo con qualsiasi mezzo che possa aiutare a determinare se l’invenzione per la quale una protezione è richiesta è nuova oppure no, e se essa implica o no un’attività inventiva (cioè se è evidente o meno), a condizione che la messa a disposizione del pubblico sia avvenuta prima della data del deposito internazionale.
  2. Se una divulgazione scritta contiene un riferimento a una divulgazione orale, a un’utilizzazione, a un’esposizione o ad altri mezzi grazie ai quali il contenuto della divulgazione scritta è stato reso accessibile al pubblico, e se questa messa a disposizione del pubblico è avvenuta anteriormente alla data del deposito internazionale, il rapporto di ricerca internazionale menziona separatamente questo fatto e la data in cui è avvenuto, qualora la data in cui la messa a disposizione del pubblico della pubblicazione scritta è identica o posteriore a quella del deposito internazionale.
  3. Le domande pubblicate e i brevetti la cui data di pubblicazione è identica o posteriore, ma la cui data di deposito – o, eventualmente, la data di priorità rivendicata – è anteriore alla data del deposito internazionale della domanda internazionale oggetto della ricerca, e che se fossero stati pubblicati prima della data del deposito internazionale farebbero parte dello stato della tecnica pertinente, ai fini dell’articolo 15.2), sono specialmente menzionati nel rapporto di ricerca internazionale.

33.2 Rami della tecnica a cui deve estendersi la ricerca internazionale

  1. La ricerca internazionale deve estendersi atutti i rami della tecnica che possono contenere elementi pertinenti nei riguardi dell’oggetto dell’invenzione e deve essere effettuata in tutte le classi della documentazione che possono contenere tali elementi.
  2. Di conseguenza, la ricerca non deve riferirsi soltanto al ramo della tecnica nel quale l’invenzione può essere classificata, bensì anche ai rami analoghi, senza tenere conto della loro classificazione.
  3. La determinazione dei rami della tecnica che, in ogni singolo caso, devono essere considerati analoghi, va fatta considerando ciò che sembra costituire la necessaria ed essenziale funzione o utilizzazione dell’invenzione, e non tenendo conto delle sole funzioni specifiche esplicitamente indicate nella domanda internazionale.
  4. La ricerca internazionale deve estendersi a tutti gli elementi che sono generalmente considerati come equivalenti agli elementi dell’invenzione di cui si richiede la protezione per tutte o per talune delle sue caratteristiche, anche se, nei suoi dettagli, l’invenzione descritta nella domanda internazionale è differente.

33.3 Orientamento della ricerca internazionale

  1. La ricerca internazionale viene eseguita fondandosi sulle rivendicazioni, tenendo debito conto della descrizione e degli eventuali disegni e insistendo in particolar modo sul concetto inventivo che le rivendicazioni implicano.
  2. Per quanto possibile e ragionevole, la ricerca internazionale deve estendersi a tutti gli elementi a cui le rivendicazioni sono indirizzate o a cui, come ci si può ragionevolmente aspettare, saranno indirizzate le rivendicazioni dopo la loro modifica.

Regola 3454Documentazione minima

34.1 Definizione

  1. Le definizioni figuranti nell’articolo 2i) e ii), non si applicano ai fini della presente regola. Ai fini della presente regola, i «documenti di brevetto» comprendono:i)le domande internazionali pubblicate;ii)i brevetti regionali pubblicati;iii)i brevetti nazionali pubblicati rilasciati da un Ufficio nazionale o dal suo predecessore legale dal 1920 in poi;iv)i certificati di utilità rilasciati dalla Francia dal 1920 in poi;v)i certificati d’autore d’invenzione rilasciati dall’ex Unione Sovietica; evi)le domande per tutte le forme di protezione menzionate ai punti ii)–v), pubblicate dal 1920 in poi.
  2. Fatto salvo il paragrafo c), la documentazione citata nell’articolo 15.4) («documentazione minima») è costituita da:i)i «documenti di brevetto» definiti nel paragrafo a), che sono stati resi accessibili dall’Ufficio nazionale pertinente o dal suo successore legale, o per loro conto, oppure, se del caso, dall’Ufficio internazionale, conformemente ai requisiti tecnici e di accessibilità menzionati nelle istruzioni amministrative e, all’occorrenza, in conformità con le disposizioni della regola 36.1.ii); eii)tutti gli altri elementi, estranei alla letteratura dei brevetti, sui quali si siano accordate le Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e il cui elenco è pubblicato dall’Ufficio internazionale dopo il primo accordo in merito e dopo ogni modifica.
  3. Oltre a consultare la documentazione richiesta così come definita nel paragrafo b), l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale deve altresì preferibilmente consultare i documenti relativi ai modelli di utilità costituiti dai modelli di utilità rilasciati e dalle domande di modello di utilità pubblicate dal 1920 in poi da un Ufficio nazionale o dal suo predecessore legale, a condizione che detti documenti relativi ai modelli di utilità siano stati resi accessibili dall’Ufficio nazionale pertinente o dal suo successore legale, o per loro conto, conformemente ai requisiti tecnici e di accessibilità specificati nelle istruzioni amministrative.
  4. Ogni Ufficio nazionale che mette a disposizione i propri documenti di brevetto e, se del caso, i propri documenti relativi ai modelli di utilità, conformemente ai requisiti menzionati nelle istruzioni amministrative:i)ne dà notifica all’Ufficio internazionale;ii)rende regolarmente disponibili i documenti di brevetto e, se del caso, i documenti relativi ai modelli di utilità appena pubblicati; eiii)fornisce all’Ufficio internazionale, almeno una volta all’anno, un fascicolo di riferimento che illustra l’attuale portata dei documenti di brevetto e, se del caso, dei documenti relativi ai modelli di utilità disponibili, secondo quanto disposto dalle istruzioni amministrative.
  5. L’Ufficio internazionale convalida la disponibilità dei documenti di brevetto e relativi ai modelli di utilità notificati in conformità con il paragrafo d) e pubblica nella gazzetta i dettagli di siffatti documenti e la data a decorrere dalla quale entreranno a far parte della documentazione minima. L’Ufficio internazionale gestisce un archivio che contiene i fascicoli di riferimento di cui al paragrafo d)iii), conformemente alle istruzioni amministrative.
  6. Allorché una domanda è ripubblicata più volte, ogni Amministrazione incaricata della ricerca internazionale ha l’obbligo di conservare nella propria documentazione solo la prima versione pubblicata se nessuna delle versioni pubblicate successivamente contiene elementi addizionali.
  7. Ai fini della presente regola, le domande e i brevetti che sono stati messi a disposizione del pubblico soltanto per visione non si considerano come domande e brevetti pubblicati.

Regola 35Amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale

35.1 Quando una sola Amministrazione incaricata della ricerca internazionale è competente

Ogni Ufficio ricevente indica all’Ufficio internazionale, conformemente ai termini dell’accordo applicabile citato nell’articolo 16.3)b), l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale competente a eseguire la ricerca per le domande internazionali depositate presso detto Ufficio ; l’Ufficio internazionale pubblica sollecitamente questa informazione.

35.2 Quando più Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale sono competenti

  1. Ogni Ufficio ricevente può, conformemente ai termini dell’accordo applicabile citato nell’articolo 16.3)b), designare più Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale:i)dichiarando tutte le Amministrazioni competenti per tutte le domande internazionali depositate presso detto Ufficio e lasciando al depositante la libera scelta dell’Amministrazione; oii)dichiarando una o più Amministrazioni competenti per determinati tipi di domande internazionali depositate presso detto Ufficio e dichiarando un’altra o altre Amministrazioni competenti per altri tipi di domande internazionali depositate presso detto Ufficio, restando inteso che per i tipi di domande internazionali per le quali più Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale sono dichiarate competenti, la scelta spetta al depositante.
  2. Ogni Ufficio ricevente che si avvale della facoltà indicata nel paragrafo a) ne informa sollecitamente l’Ufficio internazionale, il quale pubblica senza indugio tali informazioni.

35.3 Quando l’Ufficio internazionale è Ufficio ricevente in virtù della regola 19.1.a)iii)

  1. Quando la domanda internazionale è stata depositata presso l’Ufficio internazionale che agisce in quanto Ufficio ricevente in virtù della regola 19.1.a)iii), un’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale è competente per procedere alla ricerca internazionale per tale domanda internazionale se lo fosse stata nel caso in cui la domanda internazionale fosse stata depositata presso un Ufficio ricevente competente in virtù della regola 19.1.a)i) o ii), b) o c) o della regola 19.2.i).
  2. Se più Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale sono competenti in virtù del paragrafo a), la scelta appartiene al depositante.
  3. Le regole 35.1 e 35.2 non si applicano all’Ufficio internazionale che agisce in quanto Ufficio ricevente in virtù della regola 19.1.a)iii).

Regola 3655Esigenze minime per le Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale

36.1 Definizione delle esigenze minime

Le esigenze minime menzionate nell’articolo 16.3)c) sono le seguenti:

  1. l’Ufficio nazionale o l’organizzazione intergovernativa deve avere almeno cento impiegati a tempo pieno muniti delle qualificazioni tecniche sufficienti per eseguire le ricerche nei rami della tecnica rilevanti per la ricerca;
  2. questo Ufficio o questa organizzazione deve rendere disponibile per la consultazione come parte della documentazione minima prevista dalla regola 34, secondo quanto disposto dai requisiti specificati nelle istruzioni amministrative, ogni brevetto rilasciato e domanda pubblicata da loro, e, se del caso, dal loro predecessore o dai loro predecessori legali;
  3. questo Ufficio o questa organizzazione deve possedere almeno la documentazione minima prevista dalla regola 34 o mantenere l’accesso a questa documentazione minima ai fini della ricerca secondo quanto disposto dalle istruzioni amministrative;
  4. questo Ufficio o questa organizzazione deve disporre di un sistema di gestione della qualità e di procedure di revisione interna conformi alle regole comuni della ricerca internazionale;
  5. questo Ufficio o questa organizzazione deve avere la nomina di Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.

Regola 37Titolo mancante o irregolare

37.1 Titolo mancante

Se la domanda internazionale non contiene il titolo e se l’Ufficio ricevente ha notificato all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale di aver invitato il depositante a correggere questa irregolarità, detta Amministrazione esegue la ricerca internazionale, a meno che non le sia notificato il fatto che la domanda internazionale è considerata come ritirata.

37.2 Formulazione di un titolo

Se la domanda internazionale non contiene un titolo e se l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale non ha ricevuto dall’Ufficio ricevente una notifica relativa all’invito fatto al depositante di comunicare un titolo, o se detta Amministrazione accerta che il titolo non è conforme alle disposizioni della regola 4.3, questa Amministrazione formula essa stessa un titolo. Tale titolo è formulato nella lingua in cui la domanda internazionale deve essere pubblicata oppure, se una traduzione in un’altra lingua è stata trasmessa in virtù della regola 23.1.b) e se l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale lo desidera, nella lingua di tale traduzione.

Regola 38Estratto mancante o irregolare

38.1 Estratto mancante

Se la domanda internazionale non contiene l’estratto e se l’Ufficio ricevente ha notificato all’Amministrazione incaricata della ricerca di aver invitato il depositante a correggere questa irregolarità, detta Amministrazione esegue la ricerca internazionale, a meno che non le sia notificato che detta domanda internazionale deve essere considerata come ritirata.

38.2 Redazione dell’estratto

Se la domanda internazionale non contiene l’estratto e se l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale non ha ricevuto dall’Ufficio ricevente una notifica relativa all’invito fatto al depositante di fornire un estratto, e se detta Amministrazione accerta che l’estratto non è conforme alle disposizioni della regola 8, questa Amministrazione redige essa stessa un estratto. Tale estratto è redatto nella lingua in cui la domanda internazionale deve essere pubblicata o, se una traduzione in un’altra lingua è stata trasmessa in virtù della regola 23.1.b) e se l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale lo ritiene opportuno, nella lingua di tale traduzione.

38.3 Modifica dell’estratto

Il depositante, entro la scadenza di un mese a decorrere dalla data di invio del rapporto della ricerca internazionale, può presentare all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale:

  1. proposte di modifiche dell’estratto; oppure
  2. quando l’estratto è stato redatto dall’Amministrazione, proposte di modifiche di oppure commenti su tale estratto, oppure sia modifiche che commenti;

e l’Amministrazione decide di modificare tale estratto di conseguenza. Allorquando l’Amministrazione modifica l’estratto, essa notifica tale modifica all’Ufficio internazionale.

Regola 39Oggetto della domanda secondo l’articolo 17.2)a)i)

39.1 Definizione

L’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale non ha l’obbligo di eseguire la ricerca in merito a una domanda internazionale se e per quanto l’oggetto della domanda è uno dei seguenti:

  1. teorie scientifiche e matematiche;
  2. varietà vegetali, razze animali, procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento di vegetali o di animali, esclusi i procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti mediante questi procedimenti;
  3. piani, principi o metodi per attività commerciali, per realizzazioni puramente intellettuali o per giochi;
  4. metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e metodi di diagnosi;
  5. semplici presentazioni di informazioni;
  6. programmi di ordinatori nella misura in cui l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale non è organizzata per eseguire la ricerca dello stato della tecnica riguardo a tali programmi.

Regola 40Assenza dell’unità dell’invenzione (ricerca internazionale)

40.1 Invito a versare tasse addizionali; termini di scadenza

L’invito a versare tasse addizionali previsto all’articolo 17.3)a) deve:

  1. specificare i motivi per i quali si considera che la domanda internazionale non soddisfa l’esigenza di unità dell’invenzione;
  2. invitare il depositante a pagare le tasse addizionali entro un mese a decorrere dalla data dell’invito e indicare l’ammontare di tali tasse da pagare; e
  3. invitare il depositante a pagare, ove sia il caso, la tassa di riserva di cui alla regola 40.2.e) entro un mese a decorrere dalla data dell’invito, e indicare l’ammontare da pagare.

40.2 Tasse addizionali

  1. L’importo delle tasse addizionali di ricerca, previste all’articolo 17.3)a), è stabilito dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale.
  2. Le tasse addizionali di ricerca, previste all’articolo 17.3)a), devono essere pagate direttamente all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale.
  3. Il depositante può, pagando le tasse addizionali, fare una riserva, giustificandola in una dichiarazione motivata che miri a dimostrare che la domanda internazionale soddisfa l’esigenza di unità dell’invenzione o che l’importo delle tasse addizionali richieste è eccessivo. Un organo di revisionecostituito nell’ambito dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale esamina tale riserva e, nei limiti in cui considera giustificata tale riserva, ordina il rimborso totale o parziale delle tasse addizionali al depositante. A richiesta del depositante, il testo della sua riserva e quello della decisione sono notificati agli Uffici designati, assieme al rapporto di ricerca internazionale. Il depositante deve consegnare la traduzione della sua riserva assieme a quella della domanda internazionale richiesta dall’articolo 22.
  4. La partecipazione all’organo di revisione di cui al paragrafo c) può includere la persona che ha preso la decisione oggetto della riserva, ma non limitarsi ad essa.
  5. L’esame di una riserva di cui al paragrafo c) può essere assoggettato da parte dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale al pagamento, in suo favore, di una tassa di riserva. Allorquando il depositante, nel lasso di tempo previsto dalla regola 40.1.iii), non ha pagato alcuna tassa di riserva richiesta, la riserva sarà considerata come non effettuata e l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale deve emettere una dichiarazione in tal senso. La tassa di riserva deve essere rimborsata al depositante allorquando l’organo di revisione di cui al paragrafo c) accerta che la riserva era del tutto giustificata.

Regola 40bis56Tasse addizionali nel caso di parti mancanti o di parti ed elementi corretti incorporati nella domanda internazionale o considerati essere stati contenuti nella domanda internazionale

40 bis .1 Invito a versare tasse addizionali

L’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale può invitare il depositante a versare tasse addizionali se il fatto che una parte mancante oppure una parte o un elemento corretto:

  1. è stato incorporato nella domanda internazionale in virtù della regola 20.5.c) o 20.5bis.c); oppure
  2. è considerato, in virtù della regola 20.5.d) o 20.5bis.d), essere stato contenuto nella domanda internazionale alla data in cui uno o più elementi menzionati nell’articolo 11.1)iii) sono stati ricevuti per primi dall’Ufficio ricevente;

viene notificato a tale Amministrazione solo dopo che tale Amministrazione ha iniziato a redigere il rapporto di ricerca internazionale. Il depositante è invitato a pagare le tasse addizionali entro un mese a decorrere dalla data dell’invito in cui è indicato l’ammontare delle tasse da pagare. L’importo delle tasse addizionali è fissato dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, ma non deve eccedere la tassa di ricerca; le tasse addizionali sono versate direttamente alla suddetta Amministrazione. Se tutte le tasse addizionali sono state pagate entro i termini prescritti, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale redige il rapporto di ricerca internazionale sulla domanda internazionale, inclusi qualsiasi parte mancante od elemento o parte corretta.

Regola 41Presa in considerazione dei risultati di unaricerca e classificazione precedenti57

41.1 Presa in considerazione dei risultati di una ricerca precedente ai sensi della regola 4.12 58

Quando il depositante, ai sensi della regola 4.12, ha richiesto all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale di prendere in considerazione i risultati di una ricerca precedente, quando le condizioni di cui alla regola 12bis.1 sono soddisfatte e quando:59

  1. la ricerca precedente è stata effettuata dalla medesima Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, o dal medesimo Ufficio che agisce in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale deve prendere in considerazione, nei limiti del possibile, tali risultati nell’effettuare la ricerca internazionale;
  2. la ricerca precedente è stata effettuata da un’altra Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, o da un Ufficio diverso da quello che agisce in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale ha facoltà di prendere in considerazione tali risultati nell’effettuare la ricerca internazionale.

41.2 60 Presa in considerazione dei risultati di una ricerca e classificazione precedenti in altri casi

  1. Quando la domanda internazionale rivendica la priorità di una o più domande precedenti nei confronti delle quali è stata effettuata una ricerca precedente dalla medesima Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, o dal medesimo Ufficio che agisce in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale deve prendere in considerazione, nei limiti del possibile, tali risultati nell’effettuare la ricerca internazionale.
  2. 61 Quando l’Ufficio ricevente ha trasmesso all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale una copia dei risultati di una ricerca o di una classificazione precedente ai sensi della regola 23bis.2.a) o c), o quando tale copia è a disposizione dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale sotto una forma e modi ritenuti accettabili, ad esempio presso una biblioteca digitale, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale ha facoltà di prendere in considerazione tali risultati nell’effettuare la ricerca internazionale in corso.

Regola 42Termine per la ricerca internazionale

42.1 Termini di scadenza per la ricerca internazionale

I termini di scadenza per la redazione del rapporto di ricerca internazionale o della dichiarazione citata nell’articolo 17.2)a) sono di tre mesi a decorrere dal ricevimento della copia di ricerca da parte dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale o di nove mesi a decorrere dalla data di priorità, applicandosi i termini che scadono per ultimi.

Regola 43Rapporto di ricerca internazionale

43.1 Identificazioni

Il rapporto di ricerca internazionale deve identificare da un canto l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale che lo ha redatto, indicando il nome di questa Amministrazione e, d’altro canto, la domanda internazionale, indicando il numero della domanda, il nome del depositante e la data del deposito internazionale.

43.2 Date

Il rapporto di ricerca internazionale deve essere datato e deve indicare la data in cui la ricerca internazionale è stata effettivamente portata a termine. Esso deve inoltre indicare la data del deposito di ogni domanda anteriore la cui priorità è rivendicata o, se la priorità di diverse domande anteriori è rivendicata, la data del deposito della prima tra queste.

43.3 Classificazione

  1. Il rapporto di ricerca internazionale deve indicare la classe alla quale l’invenzione appartiene, per lo meno secondo la Classificazione internazionale dei brevetti.
  2. La classificazione deve essere eseguita dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale.

43.4 Lingua

Ogni rapporto di ricerca internazionale e ogni dichiarazione effettuati secondo l’articolo 17.2)a) sono redatti nella lingua in cui deve essere pubblicata la domanda internazionale, a condizione che:

  1. se una traduzione della domanda internazionale in un’altra lingua è stata trasmessa ai sensi della regola 23.1.b) e se l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale lo ritiene opportuno, il rapporto della ricerca internazionale e qualsiasi dichiarazione fatta ai sensi dell’articolo 17.2)a) può essere redatta nella lingua di tale traduzione;
  2. se la domanda internazionale deve essere pubblicata nella lingua di una traduzione presentata ai sensi della regola 12.4 che non è accettata dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale e se tale Amministrazione lo ritiene opportuno, il rapporto di ricerca internazionale e qualsiasi dichiarazione fatta ai sensi dell’articolo 17.2)a) possono essere redatti sia in una lingua accettata da tale Amministrazione che in una lingua di pubblicazione ai sensi della regola 48.3.a).

43.5 Citazioni

  1. Il rapporto di ricerca internazionale cita i documenti considerati come pertinenti.
  2. Il metodo d’identificazione di ogni documento citato è precisato nelle direttive amministrative.
  3. Le citazioni particolarmente pertinenti sono messe in risalto.
  4. Le citazioni che non sono pertinenti a tutte le rivendicazioni sono indicate soltanto in relazione alla o alle rivendicazioni che esse concernono.
  5. Se soltanto taluni brani del documento citato sono pertinenti o particolarmente pertinenti, essi sono segnalati ad esempio mediante indicazione della pagina, della colonna o delle righe che contengono il brano considerato. Se l’insieme del documento è pertinente ma taluni brani lo sono in modo particolare, questi brani vengono segnalati, tranne se ciò non è fattibile.

43.6 Rami della tecnica ai quali è stata estesa la ricerca

  1. Il rapporto di ricerca internazionale indica mediante i simboli di classificazione i rami della tecnica ai quali è stata estesa la ricerca. Se questa indicazione è fatta sulla base di una classificazione diversa dalla Classificazione internazionale dei brevetti, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale pubblica la classificazione utilizzata.
  2. Se la ricerca internazionale si è estesa a brevetti, certificati di autore d’invenzione, certificati di utilità, modelli di utilità, brevetti o certificati completivi, certificati di autore d’invenzione completivi, certificati di utilità completivi o domande pubblicate per uno dei titoli di protezione succitati, relativi a Stati, epoche o lingue che non sono compresi nella documentazione minima definita nella regola 34, il rapporto di ricerca internazionale identifica, se ciò è possibile, i tipi di documenti, gli Stati, le epoche e le lingue ai quali la ricerca si è estesa. Ai fini del presente paragrafo, non si applica l’articolo 2.ii).
  3. Se la ricerca internazionale è stata realizzata o completata mediante una base dati elettronica, il rapporto di ricerca internazionale può indicare il nome della base dati e, qualora venga considerato utile per i terzi e realizzabile, i termini di ricerca utilizzati.

43.6 bis Considerazione di rettifiche di errori manifesti

  1. Una rettifica di un errore manifesto, autorizzata ai sensi della regola 91.1, deve essere presa in considerazione dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, ai sensi del paragrafo b), ai fini della ricerca internazionale ed il rapporto di ricerca internazionale deve indicare questo fatto.
  2. Non è necessario che una rettifica di un errore manifesto sia presa in considerazione dall’Amministrazione della ricerca internazionale ai fini della ricerca internazionale se la rettifica è autorizzata da tale Amministrazione o a questa notificata, a seconda del caso, dopo che tale Amministrazione ha iniziato a redigere il rapporto di ricerca internazionale, nel qual caso il rapporto deve indicare questo fatto, se possibile;se ciò non si verificasse, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale ne deve notificare l’Ufficio internazionale e l’Ufficio internazionale deve procedere come previsto dalle direttive amministrative.

43.7 Osservazioni concernenti l’unità dell’invenzione

Se il depositante ha versato le tasse addizionali per la ricerca internazionale, il rapporto di ricerca internazionale ne fa stato. Inoltre, nel caso in cui la ricerca internazionale è stata fatta soltanto sull’invenzione principale o non è stata fatta per tutte le invenzioni (articolo 17.3)a)), il rapporto di ricerca internazionale precisa le parti della domanda internazionale per le quali la ricerca è stata o non è stata eseguita.

43.8 Funzionario autorizzato

Il rapporto di ricerca internazionale indica il nome del funzionario dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale che è responsabile di questo rapporto.

43.9 Elementi addizionali

Il rapporto di ricerca internazionale non deve contenere elementi diversi da quelli menzionati nelle regole 33.1.b) e c), 43.1 a 43.3, 43.5 a 43.8 e 44.2 e diversi dall’indicazione di cui all’articolo 17.2)b) ; tuttavia, le direttive amministrative possono permettere che nel rapporto di ricerca vengano inseriti elementi aggiuntivi, che sono menzionati nelle direttive amministrative. Il rapporto di ricerca internazionale non deve contenere nessuna manifestazione d’opinione, né ragionamento, argomento o spiegazione e le direttive amministrative non permetteranno di inserire tali elementi.

43.10 Forma di presentazione

I requisiti formali del rapporto di ricerca internazionale sono stabiliti nelle direttive amministrative.

Regola 43bisParere scritto dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale

43 bis .1 Parere scritto

  1. Fatta salva la regola 69.1.bbis), l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale redige, contemporaneamente al rapporto di ricerca internazionale o alla dichiarazione di cui all’articolo 17.2)a), un parere scritto riguardante i seguenti punti:i)se l’invenzione rivendicata sembri inedita, se essa comporti un’attività inventiva (essere non evidente) e se sia adatta ad un’applicazione industriale;ii)se la domanda internazionale soddisfi i requisiti del Trattato e di questo Regolamento d’esecuzione nei limiti in cui tali requisiti sono controllati dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale.
  2. Il parere scritto deve essere corredato da qualsiasi osservazione prevista da questo Regolamento d’esecuzione.
  3. Ai fini della formulazione del parere scritto, si applicano mutatis mutandis gli articoli 33.2) a 6), e 35.2) e 3) e le regole 43.4, 43.6bis, 64, 65, 66.1.e), 66.2.a), b) e e), 66.7, 67, 70.2.b) e d), 70.3, 70.4.ii), 70.5.a), 70.6 a 70.10, 70.12, 70.14 e 70.15.a).
  4. Il parere scritto deve contenere una notifica in cui si informa il depositante che, qualora venga presentata una domanda di esame preliminare internazionale, il parere scritto, conformemente alla regola 66.1bis.a) ma fatta salva la regola 66.1bis.b), è considerato come parere scritto dell’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai fini della regola 66.2.a):in questo caso il depositante è invitato a comunicare a tale Amministrazione, prima della scadenza dei termini prevista dalla regola 54bis.1.a), una risposta scritta corredata delle eventuali modifiche.

Regola 44Trasmissione del rapporto di ricerca internazionale, del parere scritto, ecc.

44.1 Copie del rapporto o della dichiarazione e del parere scritto

L’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale trasmette, nello stesso giorno, all’Ufficio internazionale e al depositante, una copia del rapporto di ricerca internazionale, oppure della dichiarazione di cui all’articolo 17.2)a), e una copia del parere scritto ai sensi della regola 43 bis .1.

44.2 Titolo o estratto

Il rapporto di ricerca internazionale indica che l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale approva il titolo e l’estratto presentati dal depositante, oppure contiene un titolo e un estratto redatti da questa Amministrazione secondo le regole 37 e 38.

44.3 Copie di documenti citati

  1. La richiesta di cui all’articolo 20.3) può essere avanzata in qualsiasi momento durante un periodo di sette anni a decorrere dalla data del deposito internazionale della domanda internazionale alla quale fa riferimento il rapporto di ricerca internazionale.
  2. L’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale può esigere dal depositante o dall’Ufficio designato che ha rivolto la richiesta, il pagamento delle spese per la preparazione e la spedizione delle copie. L’importo delle spese sarà stabilito negli accordi di cui all’articolo 16.3)b) conclusi tra le Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e l’Ufficio internazionale.
  3. [Soppressa]
  4. Ogni Amministrazione incaricata della ricerca internazionale può affidare lo svolgimento dei compiti previsti nei paragrafi a) e b) ad un altro organismo che sarà responsabile di fronte ad essa.

Regola 44bisRapporto preliminare internazionale sulla brevettabilità stabilito dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale

44 bis .1 Pubblicazione del rapporto

  1. Se non è stato stabilito, o non deve essere stabilito un rapporto di esame preliminare internazionale, l’Ufficio internazionale redige, a nome dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, un rapporto (chiamato «rapporto» nella presente regola) concernente i punti indicati nella regola 43bis.1.a). Il rapporto deve avere lo stesso tenore del parere stabilito secondo la regola 43bis.1.
  2. Il rapporto deve portare il titolo «rapporto preliminare internazionale sulla brevettabilità (capitolo I del Trattato di cooperazione in materia di brevetti)» unitamente a un’indicazione circa il fatto che esso è pubblicato in virtù della presente regola dall’Ufficio internazionale a nome dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale.
  3. L’Ufficio internazionale trasmette senza indugio al depositante una copia del rapporto redatto in virtù del paragrafo a).

44 bis .2 Comunicazione agli Uffici designati

  1. Allorquando è stato stabilito un rapporto secondo la regola 44bis.1, l’Ufficio internazionale ne dà comunicazione a ciascun Ufficio designato conformemente alla regola 93bis.1 ma non prima della scadenza di un termine di 30 mesi a decorrere dalla data di priorità.
  2. Allorquando il depositante presenta una richiesta esplicita ad un Ufficio designato in virtù dell’articolo 23.2), l’Ufficio internazionale comunica sollecitamente a tale Ufficio, dietro richiesta di tale Ufficio o del depositante, una copia del parere scritto stabilito dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale conformemente alla regola 43bis 1.

44 bis .3 Traduzione per gli Uffici designati

  1. Qualsiasi ufficio designato può, se un rapporto è stato stabilito in virtù della regola 44bis.1 in una lingua diversa dalla lingua ufficiale, o diversa da una delle lingue ufficiali del suo Ufficio nazionale, esigere una tradizione in inglese di questo rapporto. Questa condizione deve essere notificata all’Ufficio internazionale il quale ne dà sollecita pubblicazione nella gazzetta.
  2. Qualsiasi traduzione richiesta in virtù del paragrafo a), deve essere redatta dall’Ufficio internazionale o sotto la sua responsabilità.
  3. L’Ufficio internazionale trasmette una copia della traduzione a qualsiasi Ufficio designato che ne sia interessato nonché al depositante, e trasmette contemporaneamente il rapporto a tale Ufficio.
  4. Nel caso contemplato nella regola 44bis.2.b), il parere scritto fissato dalla regola 43bis.1, dietro richiesta dell’Ufficio designato interessato è tradotto in inglese dall’Ufficio internazionale o sotto la sua responsabilità. L’Ufficio internazionale trasmette una copia della traduzione all’Ufficio designato interessato e contemporaneamente al depositante, entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta di traduzione.

44 bis .4 Osservazioni sulla traduzione

Il depositante può presentare osservazioni scritte sull’esattezza della traduzione contemplata nella regola 44 bis .3.b) oppure d) e, in tal caso, deve inviare una copia di queste osservazioni ad ogni Ufficio designato interessato nonché all’Ufficio internazionale.

Regola 44ter62

Regola 45Traduzione del rapporto di ricerca internazionale

45.1 Lingue

I rapporti di ricerca internazionale e le dichiarazioni di cui all’articolo 17.2)a) che non sono redatti in inglese devono essere tradotti in questa lingua.

Regola 45bisRicerche internazionali supplementari

45 bis .1 Richiesta di ricerca supplementare

  1. 63 Il depositante ha facoltà, in qualunque momento prima della scadenza di 22 mesi a decorrere dalla data di priorità, di richiedere che venga effettuata una ricerca internazionale supplementare nei confronti della domanda internazionale da parte di un’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale competente ai sensi della regola 45bis.9. Tali richieste possono essere presentate nei confronti di più Amministrazioni.
  2. Una richiesta ai sensi del paragrafo a) («richiesta di ricerca supplementare») deve essere presentata all’Ufficio internazionale e deve indicare:i)il nome e l’indirizzo del depositante e dell’eventuale mandatario, il titolo dell’invenzione, la data del deposito internazionale ed il numero della domanda internazionale;ii)l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale a cui si richiede di effettuare la ricerca internazionale supplementare («Amministrazione incaricata della ricerca supplementare»); eiii)allorquando la domanda internazionale è stata depositata in una lingua che non è accettata da tale Amministrazione, se qualsiasi traduzione presentata all’Ufficio ricevente ai sensi della regola 12.3 oppure 12.4 deve formare la base della ricerca internazionale supplementare.
  3. La richiesta di ricerca supplementare deve, all’occorrenza, essere unita a:i)allorquando né la lingua in cui è stata depositata la domanda internazionale né quella in cui è stata presentata un’eventuale traduzione ai sensi della regola 12.3 oppure 12.4 sono accettate dall’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare, una traduzione della domanda internazionale in una lingua accettata da tale Amministrazione;ii)di preferenza, una copia di un elenco di sequenze sotto forma elettronica conforme al livello previsto nelle direttive amministrative, qualora sia richiesta dall’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare.
  4. Se l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale ha accertato che la domanda internazionale non soddisfaceva l’esigenza di unità dell’invenzione, la domanda di ricerca supplementare può indicare che il depositante desidera limitare la ricerca internazionale supplementare ad una delle invenzioni identificate dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, diversa dall’invenzione principale di cui all’articolo 17.3)a).
  5. La richiesta di ricerca supplementare si deve considerare come non presentata, e l’Ufficio internazionale dichiara questo fatto:i)se la richiesta perviene dopo la scadenza di cui al paragrafo a); oppureii)se l’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare non ha certificato, nell’accordo applicabile secondo l’articolo 16.3)b), la propria preparazione ad eseguire tali ricerche oppure non ne ha la competenza ai sensi della regola 45bis.9.b).

45 bis .2 Tassa di trattamento per una ricerca supplementare

  1. La tassa di trattamento per una ricerca supplementare deve essere sottoposta al pagamento di una tassa a favore dell’Ufficio internazionale («tassa di trattamento per una ricerca supplementare») come previsto nella tabella delle tasse.
  2. La tassa di trattamento per una ricerca supplementare deve essere pagata nella valuta prevista nella tabella delle tasse oppure in qualsiasi altra valuta indicata dall’Ufficio internazionale. L’ammontare in tale valuta diversa deve equivalere, in cifra tonda, come stabilito dall’Ufficio internazionale, all’ammontare previsto nella tabella delle tasse, e deve essere pubblicata nella gazzetta.
  3. La tassa di trattamento per una ricerca supplementare deve essere pagata all’Ufficio internazionale entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di una ricerca supplementare. L’ammontare da pagare deve corrispondere all’ammontare applicabile alla data di pagamento.
  4. L’Ufficio internazionale rimborsa al depositante la tassa di trattamento della ricerca supplementare se, prima della trasmissione all’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare dei documenti indicati nella regola 45bis.4.e)i) a iv), la domanda internazionale viene ritirata o viene considerata come ritirata oppure se la domanda di ricerca supplementare viene ritirata o è considerata non essere stata presentata secondo la regola 45bis.1.e).

45 bis .3 Tassa per una ricerca supplementare

  1. Ogni Amministrazione incaricata della ricerca internazionale la quale effettua delle ricerche internazionali supplementari ha facoltà di chiedere al depositante il pagamento di una tassa («tassa per ricerca supplementare») a proprio favore per tale ricerca.
  2. La tassa per una ricerca supplementare deve essere percepita dall’Ufficio internazionale. Le regole 16.1.b) a e) devono applicarsi mutatis mutandis.
  3. Per quanto riguarda la scadenza del pagamento della tassa di ricerca supplementare e l’ammontare da pagarsi, devono applicarsi,mutatis mutandis, le disposizioni della regola 45bis.2.c).
  4. L’Ufficio internazionale rimborsa al depositante la tassa di ricerca supplementare se, prima della trasmissione all’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare dei documenti indicati nella regola 45bis.4.e)i) a iv), la domanda internazionale viene ritirata o viene considerata come ritirata oppure se la domanda di ricerca supplementare viene ritirata o è considerata non essere stata presentata ai sensi della regola 45bis.1.e) oppure 45bis.4.d).
  5. Nei limiti ed alle condizioni previsti dall’accordo applicabile secondo l’articolo 16.3)b), l’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare rimborsa la tassa di ricerca supplementare se, prima dell’inizio della ricerca internazionale supplementare in conformità alla regola 45bis.5.a), la domanda di ricerca supplementare viene considerata non essere stata presentata ai sensi della regola 45bis.5.g).

45 bis .4 Controllo di una richiesta di ricerca supplementare; correzione di irregolarità; pagamento di tasse di mora; trasmissione all’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare

  1. Dopo ricezione di una richiesta di ricerca supplementare, l’Ufficio internazionale deve sollecitamente verificare se essa soddisfa le esigenze della regola 45bis.1.b) e c)i) e deve invitare il depositante a correggere tutte le irregolarità entro la scadenza di un mese a decorrere dalla data dell’invito.
  2. Allorquando, al momento in cui devono essere pagate ai sensi delle regole 45bis.2.c) e 45bis.3.c), l’Ufficio internazionale accerta che la tassa di trattamento per una ricerca supplementare e la tassa di ricerca supplementare non sono state completamente pagate, detto Ufficio deve invitare il depositante a pagare l’ammontare richiesto per coprire tali tasse, unitamente alla tassa di mora di cui al paragrafo c), entro la scadenza di un mese a decorrere dalla data dell’invito.
  3. Il pagamento di tasse in risposta ad un invito ai sensi del paragrafo b) deve essere sottoposto al pagamento all’Ufficio internazionale, a suo favore, di una tassa di mora il cui ammontare deve corrispondere al 50 % della tassa di trattamento per una ricerca supplementare.
  4. Se il depositante non presenta la correzione richiesta o non paga completamente le tasse dovute, compresa la tassa di mora, prima della scadenza applicabile ai sensi del paragrafo a) oppure b), rispettivamente, la richiesta di una ricerca supplementare deve considerarsi come non presentata e l’Ufficio internazionale deve redigere una dichiarazione in tal senso e deve informarne il depositante.
  5. Una volta accertato che le esigenze della regola 45bis.1.b) e c)i), 45bis.2.c) e 45bis.3.c) sono state soddisfatte, l’Ufficio internazionale deve trasmettere sollecitamente, ma non prima della data di ricezione del rapporto di ricerca internazionale e neppure prima della scadenza di 17 mesi a decorrere dalla data di priorità, qualunque di queste date si verifichi per prima, all’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare, una copia di ognuno dei seguenti documenti:i)la richiesta di una ricerca supplementare;ii)la domanda internazionale;iii)tutti gli elenchi di sequenze presentati ai sensi della regola 45bis.1.c)ii); eiv)tutte le traduzioni presentate ai sensi della regola 12.3, 12.4 oppure 45bis.1.c)i) che devono servire come base della ricerca internazionale supplementare,
  6. e, contemporaneamente, o sollecitamente dopo la loro ricezione successiva da parte dell’Ufficio internazionale:v)il rapporto di ricerca internazionale ed il parere scritto come stabilito alla regola 43bis.1;vi)tutti gli inviti fatti dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, a pagare tasse addizionali di cui all’articolo 17.3)a); evii)tutte le riserve emesse dal depositante ai sensi della regola 40.2.c) e la decisione al riguardo da parte dell’organo di revisione costituito nell’ambito dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale.
  7. Dietro richiesta dell’Amministrazione specializzata nella ricerca supplementare, il parere scritto di cui al paragrafo e)v), qualora non sia redatto in inglese o in una lingua accettata da tale Amministrazione, deve essere tradotto in inglese dall’Ufficio internazionale o sotto la sua responsabilità. L’Ufficio internazionale deve trasmettere una copia di tale traduzione alla suddetta Amministrazione entro due mesi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di traduzione e deve, al contempo, trasmetterne una copia al depositante.

45 bis .5 Inizio, base e oggetto della ricerca internazionale supplementare

  1. L’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare deve iniziare la ricerca internazionale supplementare sollecitamente dopo ricezione dei documenti come specificati nella regola 45bis.4.e)i) a iv), a condizione che tale Amministrazione possa, a sua scelta, rinviare l’inizio della ricerca fintantoché non abbia anche ricevuto i documenti come indicati nella regola 45bis.4.e)v) oppure fino alla scadenza di 22 mesi a decorrere dalla data di priorità, qualunque di questi fatti si verifichi per primo.
  2. La ricerca internazionale supplementare deve essere effettuata sulla base della domanda internazionale quale è stata depositata o sulla base di una traduzione ai sensi della regola 45bis.1.b)iii) oppure 45bis.1.c)i), prendendo nella dovuta considerazione il rapporto di ricerca internazionale ed il parere scritto previsto ai sensi della regola 43bis.1 quando sono consultabili dall’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare prima che tale Amministrazione dia inizio alla ricerca. Quando la domanda di ricerca supplementare contiene un’indicazione secondo la regola 45bis.1.d), la ricerca internazionale supplementare può essere limitata all’invenzione indicata dal depositante ai sensi della regola 45bis.1.d) ed alle parti della domanda internazionale che si riferiscono a tale invenzione.
  3. Ai fini della ricerca internazionale supplementare, si devono applicare, mutatis mutandis, l’articolo 17.2) e le regole 13ter.1, 33 e 39.
  4. Allorquando il rapporto di ricerca internazionale risulta disponibile all’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare prima che essa inizi la ricerca ai sensi del paragrafo a), tale Amministrazione ha facoltà di escludere dalla ricerca supplementare qualunque rivendicazione non oggetto della ricerca internazionale.
  5. Allorquando l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale ha fatto la dichiarazione di cui all’articolo 17.2)a) e allorquando tale dichiarazione risulta disponibile all’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare prima che essa inizi la ricerca ai sensi del paragrafo a), tale Amministrazione ha facoltà di decidere di non redigere un rapporto di ricerca internazionale supplementare, ed in questo caso deve redigere una dichiarazione in tal senso e sollecitamente notificarne il depositante e l’Ufficio internazionale.
  6. La ricerca internazionale supplementare deve coprire almeno la documentazione indicata a tale scopo nell’accordo applicabile ai sensi dell’articolo 16.3)b).
  7. Se l’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare accerta che la realizzazione della ricerca è totalmente esclusa a causa di una limitazione o di una condizione prevista nella regola 45bis.9.a), diversa da una limitazione prevista nell’articolo 17.2) quale risulta applicabile ai sensi della regola 45bis.5.c), la domanda di ricerca supplementare viene considerata come non presentata e l’Amministrazione dichiara questo fatto e ne informa sollecitamente il depositante e l’Ufficio internazionale.
  8. Nell’applicare una limitazione od una condizione ai sensi della regola 45bis.9.a), l’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare può decidere di limitare la ricerca soltanto a talune rivendicazioni; in questo caso, questo fatto deve essere indicato nel rapporto di ricerca internazionale.

45 bis .6 Unità dell’invenzione

  1. Se l’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare accerta che la domanda internazionale non soddisfa le esigenze di unità dell’invenzione, essa i)deve redigere il rapporto di ricerca internazionale supplementare su quelle parti della domanda internazionale che si riferiscono all’invenzione citata per prima nelle rivendicazioni («invenzione principale»);ii)deve dare notifica al depositante del fatto che essa ritiene che la domanda internazionale non soddisfi le esigenze di unità dell’invenzione e deve precisare i motivi di tale parere; eiii)deve informare il depositante della possibilità di richiedere, entro la scadenza di cui al paragrafo c), un riesame di tale parere.
  2. Nel considerare se la domanda internazionale soddisfi le esigenze di unità dell’invenzione, l’Amministrazione deve prendere nella dovuta considerazione tutti i documenti ad essa pervenuti ai sensi della regola 45bis.4.e)vi) e vii) prima di iniziare la ricerca internazionale supplementare.
  3. Il depositante, entro un mese dalla data della notifica secondo il paragrafo a)ii), può richiedere all’Amministrazione di riesaminare il parere di cui al paragrafo a). La richiesta di riesame può essere assoggettata, da parte dell’Amministrazione, al pagamento, in suo favore, di una tassa di riesame il cui ammontare sarà fissato dall’Amministrazione medesima.
  4. Se il depositante, entro la scadenza di cui al paragrafo c) richiede un riesame del parere espresso dall’Amministrazione e se paga la tassa di riesame richiesta, il parere deve essere riesaminato da tale Amministrazione. Il riesame non deve essere effettuato soltanto dalla persona che ha preso la decisione oggetto del riesame. Quando l’Amministrazione:i)accerta che il parere era totalmente giustificato, essa ne dà notifica al depositante;ii)accerta che il parere era parzialmente ingiustificato ma ritiene tuttavia che la domanda internazionale non soddisfi le esigenze di unità dell’invenzione, essa notifica il depositante di conseguenza e, laddove necessario, procede come previsto al paragrafo a)i);iii)accerta che il parere era totalmente ingiustificato, essa ne dà notifica al depositante, redige il rapporto di ricerca internazionale supplementare su tutte le parti della domanda internazionale e rimborsa la tassa di riesame al depositante.
  5. Dietro richiesta del depositante, il testo della richiesta di riesame come pure la decisione al riguardo devono essere comunicati agli Uffici designati unitamente al rapporto della ricerca internazionale supplementare. Il depositante deve sottoporre tutte le traduzioni riguardanti questi testi unitamente alla presentazione della traduzione della domanda internazionale richiesta ai sensi dell’articolo 22.
  6. I paragrafi a) a e) sono applicabili mutatis mutandis nel caso in cui l’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare decida di limitare la ricerca internazionale supplementare in conformità alla seconda frase della regola 45bis.5.h) oppure ai sensi della regola 45bis.5.h), a condizione che qualsiasi menzione nei suddetti paragrafi della «domanda internazionale» sia considerata come una menzione di quelle parti della domanda internazionale che si riferiscono all’invenzione indicata dal depositante ai sensi della regola 45bis.1.d) oppure alle rivendicazioni ed a quelle parti della domanda internazionale nei cui confronti l’Amministrazione effettua una ricerca internazionale supplementare, rispettivamente.

45 bis .7 Rapporto della ricerca internazionale supplementare

  1. L’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare deve redigere, entro 28 mesi a decorrere dalla data di priorità, il rapporto della ricerca internazionale supplementare, oppure deve fare una dichiarazione ai sensi dell’articolo 17.2)a) quale risulta applicabile in virtù della regola 45bis.5.c) in cui si attesta che non sarà redatto alcun rapporto internazionale supplementare.
  2. Qualsiasi rapporto di ricerca internazionale supplementare, qualsiasi dichiarazione di cui all’articolo 17.2)a) che risultino applicabili in virtù della regola 45bis.5.c) e qualunque dichiarazione ai sensi della regola 45bis.5.e) devono essere redatti in una lingua di pubblicazione.
  3. Ai fini della redazione del rapporto di ricerca internazionale supplementare, si devono applicare le regole 43.1, 43.2, 43.5, 43.6, 43.6bis, 43.8 e 43.10, mutatis mutandis, fatti salvi i paragrafi d) ed e). La regola 43.9 deve essere applicata mutatis mutandis, eccetto che i riferimenti riportati alle regole 43.3, 43.7 e 44.2 devono considerarsi non esistenti. L’articolo 20.3) e la regola 44.3 devono applicarsi mutatis mutandis.
  4. Non è necessario che il rapporto di ricerca internazionale supplementare contenga la citazione di documenti riportati nel rapporto di ricerca internazionale, eccetto quando il documento deve essere citato in correlazione ad altri documenti che non erano stati riportati nel rapporto di ricerca internazionale.
  5. Il rapporto di ricerca internazionale supplementare può contenere spiegazioni:i)nei confronti di citazioni di documenti considerati pertinenti;ii)nei confronti dell’oggetto della ricerca internazionale supplementare.

45 bis .8 Trasmissione ed effetto del rapporto di ricerca internazionale
supplementare

  1. L’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare deve trasmettere, nel medesimo giorno, una copia del rapporto di ricerca internazionale supplementare oppure, a seconda del caso, la dichiarazione indicante che non sarà redatto alcun rapporto di ricerca internazionale supplementare, all’Ufficio internazionale ed una copia al depositante.
  2. Salvo il paragrafo c), l’articolo 20.1) e le regole 45.1, 47.1.d) e 70.7.a) devono applicarsi come se il rapporto di ricerca internazionale supplementare fosse parte del rapporto di ricerca internazionale.
  3. Un rapporto di ricerca internazionale supplementare può non essere preso in considerazione dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai fini di un parere scritto o del rapporto d’esame preliminare internazionale se questo rapporto perviene a tale Amministrazione dopo che essa ha iniziato a redigere tale parere o rapporto.

45 bis .9 Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale competenti ad eseguire la ricerca internazionale supplementare

  1. Un’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale risulterà competente ad eseguire ricerche internazionali supplementari se la sua preparazione al riguardo è certificata nell’accordo applicabile ai sensi dell’articolo 16.3)b), fatte salve tutte le limitazioni e le condizioni esposte in tale accordo.
  2. L’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale che conduce la ricerca internazionale ai sensi dell’articolo 16.1) nei confronti di una domanda internazionale, non risulterà competente a condurre una ricerca internazionale supplementare nei confronti di tale domanda.
  3. Le limitazioni di cui al paragrafo a) possono, ad esempio, comprendere delle limitazioni relative all’oggetto nei cui confronti saranno effettuate le ricerche internazionali supplementari, diverse dalle limitazioni secondo l’articolo 17.2) quali risultano applicabili ai sensi della regola 45bis.5.c), delle limitazioni concernenti la quantità totale di ricerche internazionali supplementari che saranno effettuate durante un determinato periodo di tempo, come pure delle limitazioni il cui scopo consiste nel limitare la portata delle ricerche internazionali supplementari ad una certa quantità di rivendicazioni oltre la quale queste non saranno effettuate.

Regola 46Modifica delle rivendicazioni presso l’Ufficio internazionale

46.1 Scadenza dei termini

La scadenza dei termini citata nell’articolo 19 è di due mesi a decorrere dalla data di trasmissione del rapporto di ricerca internazionale all’Ufficio internazionale e al depositante da parte dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale o di sedici mesi a decorrere dalla data di priorità, applicandosi i termini che scadono per ultimi ; tuttavia, ogni modifica effettuata in virtù dell’articolo 19 che pervenga all’Ufficio internazionale dopo la scadenza dei termini applicabili è considerata ricevuta dall’Ufficio internazionale l’ultimo giorno di tali termini se essa perviene a codesto Ufficio prima che siano ultimati i preparativi tecnici per la pubblicazione internazionale.

46.2 Luogo del deposito

Le modifiche effettuate in virtù dell’articolo 19 devono essere depositate direttamente presso l’Ufficio internazionale.

46.3 Lingua delle modifiche

Se la domanda internazionale è stata depositata in una lingua diversa da quella della sua pubblicazione, ogni modifica secondo l’articolo 19 deve essere fatta nella lingua della pubblicazione.

46.4 Dichiarazione

  1. La dichiarazione citata nell’articolo 19.1 deve essere fatta nella lingua della pubblicazione della domanda internazionale e non deve contenere più di cinquecento parole se è redatta o tradotta in lingua inglese. Questa dichiarazione deve essere identificata come tale da un titolo, utilizzando di preferenza le parole «Dichiarazione secondo l’articolo 19.1)» o il loro equivalente nella lingua della dichiarazione.
  2. La dichiarazione non deve contenere alcun commento denigratorio sul rapporto di ricerca internazionale o circa la pertinenza di citazioni che quest’ultimo contiene. Essa può riferirsi a citazioni riguardanti una determinata rivendicazione e contenute nel rapporto di ricerca internazionale unicamente in relazione con una modifica di tale rivendicazione.

46.5 Forma delle modifiche

  1. Il depositante, allorquando effettua delle modifiche ai sensi dell’articolo 19, deve presentare un foglio sostitutivo o dei fogli contenenti un insieme completo di rivendicazioni in sostituzione di tutte le rivendicazioni depositate originariamente.
  2. Il foglio od i fogli sostitutivi devono essere corredati da una lettera che:i)identificherà le rivendicazioni che, a causa delle modifiche, differiscono dalle rivendicazioni depositate originariamente, e attirerà l’attenzione sulle differenze tra le rivendicazioni depositate originariamente e le rivendicazioni modificate;ii)deve indicare le rivendicazioni depositate all’origine le quali, a causa delle modifiche, vengono soppresse;iii)deve indicare la base delle modifiche della domanda quale è stata depositata.

Regola 47Comunicazioni agli Uffici designati

47.1 Procedura

  1. La comunicazione prevista nell’articolo 20 è inviata dall’Ufficio internazionale ad ogni Ufficio designato conformemente alla regola 93bis.1 ma, fatta salva la regola 47.4, non prima della pubblicazione internazionale della domanda internazionale.
  2. L’Ufficio internazionale notifica ad ogni Ufficio designato, conformemente alla regola 93bis.1, il ricevimento dell’esemplare originale, la data di questo ricevimento, come pure il ricevimento di ogni documento di priorità e la data di questo ricevimento.
  3. L’Ufficio internazionale comunica senza indugio agli Uffici designati, qualsiasi modifica ricevuta entro i termini prescritti dalla regola 46.1 e che non era compresa nella comunicazione di cui all’articolo 20, e ne dà notifica al depositante.
  4. 64 L’Ufficio internazionale indirizza sollecitamente al depositante, dopo la scadenza di 28 mesi a decorrere dalla data di priorità, un avviso indicante:i)gli Uffici designati che hanno richiesto che la comunicazione prevista nell’articolo 20 sia effettuata in virtù della regola 93bis.1 e la data di questa comunicazione a tali Uffici;eii)gli Uffici designati che non hanno richiesto che la comunicazione prevista nell’articolo 20 sia effettuata in virtù della regola 93bis.1.
  5. L’avviso di cui al paragrafo c) è accettato dagli Uffici designati:i)nel caso di un Ufficio designato di cui al paragrafo c)i), come prova determinante che la comunicazione prevista nell’articolo 20 è stata effettuata alla data indicata nell’avviso;ii)nel caso di un Ufficio designato di cui al paragrafo c)ii), come prova determinante che lo Stato contraente per il quale tale Ufficio agisce in qualità di Ufficio designato, non richieda la presentazione di una copia della domanda internazionale da parte del depositante in virtù dell’articolo 22.
  6. Ogni Ufficio designato riceve, a richiesta, i rapporti di ricerca internazionale e le dichiarazioni di cui all’articolo 17.2)a) e le relative traduzioni secondo la regola 45.1.
  7. 65 Se un Ufficio designato, prima della scadenza di 28 mesi a decorrere dalla data di priorità, non ha chiesto all’Ufficio internazionale, conformemente alla regola 93bis.1, di effettuare la comunicazione prevista nell’articolo 20, si considera che lo Stato contraente per il quale questo Ufficio agisce in qualità di Ufficio designato, abbia notificato all’Ufficio internazionale, in virtù della regola 49.1.abis), che esso non esige dal depositante la presentazione di una copia della domanda internazionale secondo l’articolo 22.

47.2 Copie

Le copie richieste per le comunicazioni sono preparate dall’Ufficio internazionale. Ulteriori precisazioni relative alle copie richieste ai fini della comunicazione possono essere previste nelle direttive amministrative.

47.3 Lingue

  1. La domanda internazionale trasmessa secondo l’articolo 20 deve essere redatta nella sua lingua di pubblicazione.
  2. Allorché la lingua di pubblicazione della domanda internazionale non è la lingua in cui la domanda è stata depositata, l’Ufficio internazionale fornisce a qualsiasi Ufficio designato, su richiesta di detto Ufficio, copia di questa domanda nella lingua in cui essa è stata depositata.

47.4 Richiesta esplicita secondo l’articolo 23.2) prima della pubblicazione internazionale

Allorché il depositante invia ad un Ufficio designato una richiesta esplicita in virtù dell’articolo 23.2) prima della pubblicazione internazionale della domanda internazionale, l’Ufficio internazionale effettua senza indugio, su richiesta del depositante o dell’Ufficio designato, la comunicazione prevista nell’articolo 20 a tale Ufficio.

Regola 48Pubblicazione internazionale

48.1 Forma e mezzi

La forma ed i mezzi tramite i quali sono pubblicate le domande internazionali sono stabiliti dalle direttive amministrative

48.2 Contenuto

  1. La pubblicazione della domanda internazionale deve contenere:i)una pagina unificata di copertina;ii)la descrizione;iii)le rivendicazioni;iv)gli eventuali disegni;v)fatto salvo il paragrafo g), il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione citata nell’articolo 17.2)a);vi)ogni dichiarazione depositata secondo l’articolo 19.1), salvo se l’Ufficio internazionale considera che la dichiarazione non è conforme alle disposizioni della regola 46.4;vii)quando la richiesta di pubblicazione ai sensi della regola 91.3.d) perviene all’Ufficio internazionale prima del completamento della preparazione tecnica per la pubblicazione internazionale, tutte le richieste di rettifica di un errore evidente, tutti i motivi ed i commenti di cui alla regola 91.3.d);viii)le informazioni relative a materiale biologico depositato, indicazioni fornite in virtù della regola 13bis indipendentemente dalla descrizione, nonché l’indicazione della data in cui l’Ufficio internazionale le ha ricevute;ix)tutte le informazioni concernenti una rivendicazione di priorità in virtù della regola 26bis.2.d);x)tutte le dichiarazioni di cui alla regola 4.17, e tutte le correzioni previste dalla regola 26ter.1, pervenute all’Ufficio internazionale prima della scadenza dei termini secondo la regola 26ter.1;xi)qualsiasi informazione concernente una richiesta, ai sensi della regola 26bis.3, di ripristino del diritto di priorità e la decisione dell’Ufficio ricevente riguardo a tale richiesta, comprese le informazioni circa il criterio su cui si è basata tale decisione.
  2. Fatto salvo il paragrafo c), la pagina di copertina comprende:i)le indicazioni riprese dalla richiesta e tutte quelle prescritte dalle direttive amministrative;ii)una o più figure allorché la domanda internazionale contiene dei disegni, salvo in caso d’applicazione della regola 8.2.b);iii)l’estratto;se l’estratto è redatto in inglese e in una seconda lingua, il testo inglese deve figurare per primo;iv)un’indicazione, ove sia il caso, attestante il fatto che la richiesta contiene qualsiasi dichiarazione di cui alla regola 4.17 pervenuta all’Ufficio internazionale prima della scadenza del termine secondo la regola 26ter.1;v)66allorquando la data di deposito internazionale è stata accettata dall’Ufficio ricevente ai sensi della regola 20.3.b)ii), 20.5.d) oppure 20.5bis.d) sulla base dell’annessione per riferimento ai sensi delle regole 4.18 e 20.6 di un elemento o di una parte, un’indicazione a questo riguardo, unitamente ad un’indicazione che specifichi se il depositante, ai fini della regola 20.6.a)ii), si è basato sull’osservanza della regola 17.1.a), b) oppure bbis) in relazione con il documento di priorità oppure su una copia, presentata separatamente, della domanda precedente considerata;vi)laddove applicabile, un’indicazione che la domanda internazionale pubblicata contenga delle informazioni ai sensi della regola 26bis.2.d);[tab]vii)67 laddove applicabile, un’indicazione che la domanda internazionale pubblicata contenga informazioni riguardanti una richiesta ai sensi della regola 26bis.3 di ripristino del diritto di priorità e la decisione dell’Ufficio ricevente circa tale richiesta;[tab]viii)68laddove applicabile, un’indicazione che una parte o un elemento depositato erroneamente è stato rimosso dalla domanda internazionale in conformità alla regola 20.5bis.b) oppure c).
  3. Se è stata fatta una dichiarazione secondo l’articolo 17.2)a), questo fatto è menzionato sulla copertina, sulla quale non è necessario che figurino undisegno o un estratto.
  4. La o le figure citate nel paragrafo b)ii) sono scelte nel modo previsto nella regola 8.2. La o le figure possono essere riprodotte sulla pagina di copertina in scala ridotta.
  5. Se l’estratto citato nel paragrafo b)iii) non trova posto sulla pagina di copertina, esso deve essere riprodotto sul dorso della pagina. Ciò vale anche per la traduzione dell’estratto qualora essa debba essere pubblicata in conformità alla regola 48.3.c).
  6. Se le rivendicazioni sono state modificate in conformità all’articolo 19, la pubblicazione della domanda internazionale deve contenere il testo integrale delle rivendicazioni depositate come pure quello delle rivendicazioni modificate. Ogni dichiarazione di cui all’articolo 19.1) deve essere altresì pubblicata, a meno che l’Ufficio internazionale non stimi che la dichiarazione non è conforme alle disposizioni della regola 46.4. Deve essere indicata la data di ricevimento da parte dell’Ufficio internazionale delle rivendicazioni modificate.
  7. Se, alla data in cui la preparazione tecnica per la pubblicazione internazionale è stata ultimata, il rapporto di ricerca internazionale non è ancora disponibile, la pagina di copertina deve contenere un’indicazione in cui si precisa che tale rapporto non era disponibile e che il rapporto di ricerca internazionale sarà pubblicato separatamente unitamente ad una pagina riveduta di copertina.
  8. Se, alla data in cui la preparazione tecnica per la pubblicazione internazionale è stata ultimata, il termine per modificare le rivendicazioni previsto dall’articolo 19 non è scaduto, la pagina di copertina indica questo fatto e precisa che, se le rivendicazioni dovessero essere modificate secondo l’articolo 19, sollecitamente dopo ricezione di tali modifiche da parte dell’Ufficio internazionale, entro i termini previsti dalla regola 46.1, il testo integrale delle rivendicazioni modificate verrà pubblicato unitamente ad una pagina riveduta di copertina. In caso di deposito di una dichiarazione secondo l’articolo 19.1), dovrà essere pubblicata anche questa dichiarazione, a meno che l’Ufficio internazionale non stimi che essa non è conforme alle disposizioni della regola 46.4.
  9. 69 Se l’autorizzazione concessa dall’Ufficio ricevente, dall’amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dall’Ufficio internazionale ad effettuare la rettifica di un evidente errore nella domanda internazionale di cui alla regola 91.1 viene ricevuta o, all’occorrenza, concessa dall’Ufficio internazionale dopo completamento della preparazione tecnica per la pubblicazione internazionale, sarà pubblicata una dichiarazione che rispecchi tutte le rettifiche, unitamente ai fogli contenenti tali rettifiche, o ai fogli sostitutivi come pure alla lettera presentata ai sensi della regola 91.2, a seconda del caso, e la pagina di copertina verrà ripubblicata.
  10. Se, allorquando è stata completata la preparazione tecnica per la pubblicazione internazionale, rimane ancora pendente una richiesta ai sensi della regola 26bis.3 per il ripristino del diritto di priorità, la domanda internazionale pubblicata deve contenere, in luogo della decisione dell’Ufficio ricevente riguardo a tale richiesta, un’indicazione in cui si precisa che tale decisione non era disponibile e che tale decisione, una volta disponibile, sarà pubblicata separatamente.
  11. Se una richiesta di pubblicazione ai sensi della regola 91.3.d) è pervenuta all’Ufficio internazionale dopo il completamento della preparazione tecnica per la pubblicazione internazionale, la richiesta di rettifica, ogni motivo ed ogni commento riferiti a tale regola devono essere sollecitamente pubblicati dopo ricezione di tale richiesta di pubblicazione, e la pagina di copertina deve essere ripubblicata.
  12. 70 su richiesta motivata da parte del depositante ricevuta dall’Ufficio internazionale prima del completamento della preparazione tecnica della pubblicazione internazionale, l’Ufficio internazionale esclude dalla pubblicazione una determinata informazione se accerta che:i)tale informazione non ha evidentemente lo scopo di informare il pubblico sulla domanda internazionale;ii)la pubblicazione di tale informazione pregiudicherebbe chiaramente gli interessi personali o economici di una determinata persona; eiii)non sussiste alcun interesse pubblico prevalente per l’accesso a tale informazione.
  13. La regola 26.4 si applicamutatis mutandisalla procedura che il depositante deve seguire per presentare le informazioni oggetto di una richiesta presentata in base al presente paragrafo.
  14. 71 Quando l’Ufficio ricevente, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, l’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare o l’Ufficio internazionale accerta la presenza di informazioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo l), l’Ufficio o l’Amministrazione in questione può proporre al depositante di richiederne l’esclusione dalla pubblicazione internazionale conformemente al paragrafo l).
  15. 72 Quando l’Ufficio internazionale ha escluso informazioni dalla pubblicazione internazionale conformemente al paragrafo l) e tali informazioni sono contenute negli archivi della domanda internazionale giacenti presso l’Ufficio ricevente, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, l’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare o l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, l’Ufficio internazionale ne informa prontamente l’Ufficio o l’Amministrazione in questione.

48.3 Lingue di pubblicazione

  1. Se la domanda internazionale è depositata in arabo, in cinese, in inglese, in francese, in tedesco, in giapponese, in coreano, in portoghese, in russo o in spagnolo, («lingue di pubblicazione»), essa viene pubblicata nella lingua in cui è stata depositata.
  2. Se la domanda internazionale non è stata depositata in una lingua di pubblicazione e se è stata fornita una traduzione in una lingua di pubblicazione in virtù della regola 12.3 o 12.4, la suddetta domanda è pubblicata nella lingua di tale traduzione.
  3. Se la domanda internazionale è pubblicata in una lingua diversa dall’inglese, il rapporto di ricerca internazionale, nei limiti in cui è pubblicato conformemente alla regola 48.2.a)v), oppure la dichiarazione di cui all’articolo 17.2)a), il titolo dell’invenzione, nonché l’estratto e qualsiasi testo relativo alla figura o alle figure unite all’estratto, sono pubblicati in tale lingua ed in inglese. Le traduzioni, qualora non siano presentate dal depositante ai sensi della regola 12.3, devono essere preparate sotto la responsabilità dell’Ufficio internazionale.

48.4 Pubblicazione anticipata a richiesta del depositante

  1. Se il depositante richiede la pubblicazione secondo gli articoli 21.2)b) e 64.3)c)i) e se il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione di cui all’articolo 17.2)a) non è ancora disponibile per la pubblicazione unitamente alla domanda internazionale, l’Ufficio internazionale percepisce una tassa speciale di pubblicazione, il cui importo è stabilito nelle direttive amministrative.
  2. La pubblicazione secondo gli articoli 21.2)b) e 64.3)c)i) è effettuata dall’Ufficio internazionale senza indugio dopo la richiesta del depositante e, se una tassa è dovuta secondo il paragrafo a), dopo il ricevimento di questa tassa.

48.5 Notifica della pubblicazione nazionale

Se la pubblicazione della domanda internazionale da parte dell’Ufficio internazionale è regolata dall’articolo 64.3)c)ii), l’Ufficio nazionale notifica sollecitamente all’Ufficio internazionale l’avvenuta pubblicazione nazionale citata in questa disposizione.

48.6 Pubblicazione di taluni fatti

  1. Se una notifica secondo la regola 29.1.a)ii) perviene all’Ufficio internazionale troppo tardi perché esso possa sospendere la pubblicazione internazionale, detto Ufficio pubblica sollecitamente nella gazzetta una nota che riproduce l’essenziale della notifica.

b) [Soppressa]

  1. Se la domanda internazionale, la designazione di uno Stato designato oppure la rivendicazione di priorità è ritirata in virtù della regola 90bis dopo che i preparativi tecnici per la pubblicazione internazionale sono stati ultimati, una nota di ritiro viene pubblicata nella gazzetta.

Regola 49Copia, traduzione e tassa secondo l’articolo 22

49.1 Notifica

  1. Ogni Stato contraente che esige la consegna di una traduzione o il pagamento di una tassa nazionale, o entrambe le cose, secondo l’articolo 22, deve notificare all’Ufficio internazionale:i)le lingue per le quali esige una traduzione e la lingua della traduzione;ii)l’importo della tassa nazionale.
  2. Ogni Stato contraente che non esige dal depositante la consegna, in virtù dell’articolo 22, di una copia della domanda internazionale (anche se la comunicazione della copia della domanda internazionale da parte dell’Ufficio internazionale, in virtù della regola 47, non è avvenuta alla scadenza del termine applicabile in virtù dell’articolo 22 notifica questo fatto all’Ufficio internazionale.
  3. Ogni Stato contraente che, in conformità all’articolo 24.2), mantiene, se è uno Stato designato, gli effetti previsti dall’articolo 11.3) anche se il depositante non consegna una copia della domanda internazionale alla scadenza del termine applicabile in virtù dell’articolo 22, notifica questo fatto all’Ufficio internazionale.
  4. L’Ufficio internazionale pubblica sollecitamente nella gazzetta ogni notifica ricevuta in virtù dei paragrafi a), abis) oppure ater).
  5. Se le esigenze previste nel paragrafo a) subiscono più tardi delle modifiche, queste devono essere notificate dallo Stato contraente all’Ufficio internazionale, il quale pubblica sollecitamente la notifica nella gazzetta. Se questa modifica ha per oggetto l’esigenza di una traduzione in una lingua non prevista precedentemente, essa ha effetto soltanto per quelle domande internazionali che sono state depositate oltre due mesi dopo la pubblicazione della notifica nella gazzetta. Per gli altri casi, la data di applicazione della modifica è stabilita dallo Stato contraente.

49.2 Lingue

La lingua nella quale una traduzione può essere richiesta deve essere una lingua ufficiale dell’Ufficio designato. Se vi sono più lingue ufficiali, non possono essere richieste traduzioni se la domanda internazionale è redatta in una di queste lingue. Se vi sono più lingue ufficiali e vi è necessità di fornire una traduzione, il depositante può scegliere una qualsivoglia di queste lingue. Nonostante le disposizioni del presente paragrafo, se vi sono più lingue ufficiali ma la legislazione nazionale prescrive agli stranieri l’impiego di una determinata lingua ufficiale, una traduzione in questa lingua può essere richiesta.

49.3 Dichiarazioni secondo l’articolo 19; indicazioni secondo la regola 13 bis .4

Ai fini dell’articolo 22 e della presente regola, ogni dichiarazione fatta secondo l’articolo 19.1) e ogni indicazione data secondo la regola 13 bis .4 sono, fatte salve le regole 49.5.c) e h), considerate come parti della domanda internazionale.

49.4 Utilizzazione di un modulo nazionale

Nessun depositante è tenuto ad utilizzare un modulo nazionale quando compie gli atti contemplati all’articolo 22.

49.5 Contenuto e requisiti formali della traduzione

  1. 73 Ai fini dell’articolo 22, la traduzione della domanda internazionale deve contenere la descrizione (fatto salvo il paragrafo (abis)), le rivendicazioni, l’eventuale testo dei disegni e l’estratto. Inoltre, se l’Ufficio designato lo esige, fatti salvi i paragrafi (b), (cbis), ed (e), la traduzione deve anche:i)contenere la richiesta;ii)74contenere le rivendicazioni depositate e le rivendicazioni modificate, se le rivendicazioni sono state modificate secondo l’articolo 19 (le rivendicazioni modificate devono essere fornite sotto forma di traduzione della serie completa di rivendicazioni presentate in virtù della regola 46.5(a) al fine di sostituire tutte le rivendicazioni inizialmente depositate); eiii)essere trasmessa unitamente ad una copia dei disegni.
  2. 75 Nessun Ufficio designato può richiedere al depositante che questi gli fornisca la traduzione di qualsiasi elemento di un testo che figura nella parte della descrizione riservata all’elenco di sequenze se codesta parte della descrizione è conforme alla regola 12.1.d) e comprende il testo libero dipendente dalla lingua in una lingua accettata dall’Ufficio designato a questo scopo, fatto salvo il caso in cui un Ufficio designato che fornisce gli elenchi di sequenze pubblicati a fornitori di banche dati richieda una traduzione della parte della descrizione riservata all’elenco di sequenze in inglese, secondo quanto disposto dalle direttive amministrative, laddove il testo libero dipendente dalla lingua non sia incluso in inglese.
  3. Ogni Ufficio designato che esige la consegna di una traduzione della richiesta rilascia gratuitamente ai depositanti degli esemplari del modulo di richiesta nella lingua della traduzione. La forma ed il contenuto del modulo di richiesta nella lingua della traduzione non devono differire da quelli della richiesta secondo le regole 3 e 4;in particolare, il modulo di richiesta nella lingua della traduzione non deve domandare informazioni che non figurano nella richiesta depositata. L’utilizzazione del modulo di richiesta nella lingua della traduzione è facoltativa.
  4. Qualora il depositante non abbia consegnato alcuna traduzione di una dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 19.1), l’Ufficio designato può non prendere in considerazione tale dichiarazione.
  5. Qualora il depositante dovesse consegnare, ad un Ufficio designato che esige, in applicazione del paragrafo a)ii), la traduzione delle rivendicazioni così come sono state depositate e modificate, una sola delle due traduzioni richieste, l’Ufficio designato può fare astrazione delle rivendicazioni la cui traduzione non è stata consegnata o invitare il depositante a consegnare la traduzione mancante entro un termine ragionevole e che è stabilito nell’invito. Se l’Ufficio designato decide di invitare il depositante a consegnare la traduzione mancante e che questa non viene consegnata entro il termine stabilito nell’invito, l’Ufficio designato può fare astrazione delle rivendicazioni la cui traduzione non è stata consegnata o considerare la domanda internazionale come ritirata.
  6. Se un disegno contiene un testo, la traduzione di tale testo deve essere consegnata o sotto forma di una copia dell’originale del disegno con la traduzione incollata sul testo originale, oppure sotto forma di un disegno rifatto a nuovo.
  7. Ogni Ufficio designato che esige, in virtù del paragrafo a) la consegna di una copia dei disegni deve, qualora il depositante non abbia consegnato tale copia entro il termine applicabile secondo l’articolo 22, invitare il depositante a consegnare tale copia entro un termine ragionevole e che è stabilito nell’invito.
  8. L’espressione «Fig.» non deve essere tradotta in alcuna lingua.
  9. Se una copia dei disegni o un disegno nuovamente rifatto consegnati in virtù del paragrafo d) o e) non soddisfano i requisiti formali di cui alla regola 11, l’Ufficio designato può invitare il depositante a correggere l’irregolarità entro un termine ragionevole in relazione alla fattispecie e stabilito nell’invito.
  10. Qualora il depositante non abbia consegnato alcuna traduzione dell’estratto o di un’indicazione fornita secondo la regola 13bis.4, l’Ufficio designato che ritiene tale traduzione necessaria, può invitare il depositante a consegnarla entro un termine ragionevole e che è stabilito nell’invito.
  11. L’Ufficio internazionale pubblica nella gazzetta informazioni sulle esigenze e le prassi che gli Uffici designati hanno in virtù della seconda frase del paragrafo a).
  12. Nessun Ufficio designato può esigere che la traduzione della domanda internazionale soddisfi requisiti formali diversi da quelli prescritti per la domanda internazionale depositata.
  13. Qualora un titolo sia stato redatto dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale in applicazione della regola 37.2, la traduzione deve contenere il titolo redatto da tale Amministrazione.
  14. Se, alla data del 12 luglio 1991, il paragrafo cbis) o il paragrafo k) non è compatibile con la legislazione nazionale applicabile dall’Ufficio designato, esso non si applica a quest’ultimo fintantoché rimane incompatibile con la suddetta legislazione, a condizione che l’Ufficio in questione ne informi l’Ufficio internazionale entro e non oltre il 31 dicembre 1991. L’Ufficio internazionale pubblica sollecitamente nella gazzetta le informazioni ricevute.76

49.6 Ripristino dei diritti in seguito all’incapacità di attuare le procedure
previste dall’articolo 22 77

  1. Quando è venuto a cessare l’effetto della domanda internazionale in conformità dell’articolo 11.3) perché il depositante non ha ottemperato all’attuazione delle procedure previste dall’articolo 22 nei termini applicabili, l’Ufficio designato, dietro richiesta del depositante e fatti salvi i paragrafi b) a e) della presente regola, ripristina i diritti del depositante nei confronti di tale domanda internazionale se esso accerta che qualsiasi ritardo nel rispettare tale scadenza ha avuto luogo in modo non intenzionale malgrado l’osservanza dovuta, quale erarichiesta dalle circostanze.
  2. La richiesta ai sensi del paragrafo a) deve essere presentata all’Ufficio designato, e le procedure di cui all’articolo 22 devono essere attuate, entro il periodo di tempo che scade per primo, tra quelli elencati:i)due mesi a decorrere dalla data di rimozione della causa che ha impedito il rispetto dei termini applicabili secondo l’articolo 22; oppureii)12 mesi a decorrere dalla data di scadenza dei termini applicabili secondo l’articolo 22, oppure
  3. fermo restando il fatto che il depositante può presentare tale richiesta in un periodo successivo se tale facoltà gli è concessa dalla legislazione nazionale applicabile dall’Ufficio designato.
  4. la richiesta di cui al paragrafo a) deve indicare le ragioni della mancata osservanza dei termini applicabili secondo l’articolo 22.
  5. la legislazione nazionale applicabile dall’Ufficio designato può richiedere:i)il pagamento di una tassa nei confronti di una domanda presentata ai sensi del paragrafo a);ii)la presentazione di una dichiarazione o di altre prove a sostegno delle ragioni ai sensi del paragrafo c).
  6. L’Ufficio designato non deve rifiutare una richiesta presentata ai sensi del paragrafo a) senza avere offerto al depositante la possibilità di fare osservazioni sul rifiuto prospettato entro termini ragionevoli date le circostanze.
  7. Se, alla data del 1° ottobre 2002, i paragrafi a) e e) risultano non compatibili con la legislazione applicata dall’Ufficio designato, tali paragrafi non sono applicabili nei confronti di tale Ufficio designato per tutto il periodo in cui perdura la loro incompatibilità con tale legislazione, fermo restando che il suddetto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro il 1° gennaio 2003. L’Ufficio internazionale provvede sollecitamente a pubblicare le informazioni ricevute nella gazzetta.78

Regola 49bisIndicazioni riguardanti la protezione ricercata ai fini del trattamento nazionale

49 bis .1 Scelta di taluni titoli di protezione

  1. Se il depositante desidera che la domanda internazionale sia trattata, in uno Stato designato nei cui confronti si applica l’articolo 43, non come una domanda di brevetto ma come una domanda per ottenere la concessione di un altro titolo di protezione cui fa riferimento il suddetto articolo, egli deve, allorquando compie gli atti di cui all’articolo 22, fornire tale indicazione all’Ufficio designato.
  2. Se il depositante desidera che la domanda internazionale sia trattata, in uno Stato designato nei cui confronti si applica l’articolo 44, come una domanda per ottenere la concessione di più titoli di protezione cui fa riferimento l’articolo 43, il depositante deve, allorquando compie gli atti di cui all’articolo 22, fornire tale indicazione all’Ufficio designato e deve precisare, all’occorrenza, quale titolo di protezione è richiesto come titolo principale e quale è richiesto come titolo sussidiario.
  3. Nei casi cui fanno riferimento i paragrafi a) e b), se il depositante desidera che la domanda internazionale sia trattata, in uno Stato designato, come domanda di brevetto o di certificato addizionale, di certificato addizionale di autore di invenzione, o di certificato addizionale di utilità, il depositante deve, allorquando compie gli atti di cui all’articolo 22, indicare la domanda principale, il brevetto principale o altro titolo di protezione principale corrispondente.
  4. Se il depositante desidera che la domanda principale sia trattata, in uno Stato designato, come una domanda di «continuation» o di «continuation-in-part» di una domanda precedente, egli deve, allorquando compie gli atti di cui all’articolo 22, fornire tale indicazione all’Ufficio designato e deve indicare la domanda principale corrispondente.
  5. Se il depositante non fornisce alcuna indicazione precisa conformemente al paragrafo a) allorquando compie gli atti di cui all’articolo 22, ma se la tassa nazionale cui fa riferimento l’articolo 22 e che è pagata dal depositante, corrisponde alla tassa nazionale applicabile ad un particolare titolo di protezione, il pagamento di questa tassa è considerato essere un’indicazione del desiderio da parte del depositante, che la domanda internazionale sia trattata come domanda per ottenere tale titolo di protezione e l’Ufficio designato ne informa di conseguenza il depositante.

49 bis .2 Termini di scadenza per fornire le indicazioni

  1. Nessun Ufficio designato può esigere che il depositante fornisca, prima di aver compiuto gli atti di cui all’articolo 22, una qualsiasi indicazione cui fa riferimento la Regola 49bis.1 oppure, all’occorrenza, un’indicazione secondo la quale egli desidera ottenere la concessione di un brevetto nazionale o di un brevetto regionale.
  2. Il depositante può, se consentito dalla legislazione nazionale applicabile da parte dell’Ufficio interessato, fornire tale indicazione o, all’occorrenza, trasformare la sua domanda in una domanda per un altro titolo di protezione, in qualsiasi momento ulteriore.

Regola 49terConseguenze del ripristino del diritto di priorità da parte dell’Ufficio ricevente; ripristino del diritto di priorità da parte dell’Ufficio designato

49 ter .1 Conseguenze del ripristino del diritto di priorità da parte dell’Ufficio ricevente

  1. Allorquando l’Ufficio ricevente ha ripristinato un diritto di priorità ai sensi della regola 26bis.3 basata sull’accertamento che l’omissione di depositare la domanda internazionale entro il periodo di priorità ha avuto luogo malgrado fosse stata prestata la dovuta attenzione richiesta dalle circostanze, tale ripristino sarà effettivo in ogni Stato designato, fatto salvo il paragrafo c).
  2. Allorquando l’Ufficio ricevente ha ripristinato un diritto di priorità ai sensi della regola 26bis.3 basata sull’accertamento che l’omissione di depositare la domanda internazionale entro il periodo di priorità non era intenzionale, tale ripristino sarà effettivo, fatto salvo il paragrafo c), in tutti gli Stati designati la cui legislazione nazionale applicabile provvede al ripristino del diritto di priorità basato su tale criterio o su un criterio che, dal punto di vista dei depositanti, risulta più favorevole del primo criterio.
  3. Una decisione da parte dell’Ufficio ricevente di ripristinare un diritto di priorità ai sensi della regola 26bis.3 non sarà effettiva in uno Stato designato quando l’Ufficio designato, un tribunale o qualsiasi altro organo competente di tale Ufficio designato o che agisce per tale Stato designato, accerta che un requisito ai sensi della regola 26bis.3.a), b)i) oppure c) non era stato soddisfatto, prendendo in considerazione i motivi citati nella richiesta presentata all’Ufficio ricevente ai sensi della regola 26bis.3.a) e tutte le dichiarazioni od altre prove depositate presso l’Ufficio ricevente ai sensi della regola 26bis.3.b)iii).
  4. Un Ufficio designato non riesamina la decisione dell’Ufficio ricevente a meno che non vi sia un ragionevole dubbio sul fatto che un requisito di cui al paragrafo c) sia stato soddisfatto, nel qual caso l’Ufficio designato ne darà notifica al depositante, indicando i motivi di tale dubbio ed offrendo al depositante la possibilità di fare osservazioni entro un lasso di tempo ragionevole.
  5. Nessuno Stato designato deve essere vincolato da una decisione dell’Ufficio ricevente che rifiuta una richiesta, ai sensi della regola 26bis.3, di ripristino del diritto di priorità.
  6. Allorquando l’Ufficio ricevente ha rifiutato una richiesta di ripristino del diritto di priorità, tutti gli Uffici designati possono considerare tale richiesta come una richiesta di ripristino presentata a quell’Ufficio designato ai sensi della regola 49ter.2.a) entro il lasso di tempo previsto da tale regola.
  7. Se, alla data del 5 ottobre 2005, i paragrafi a) a d) risultano incompatibili con la legislazione nazionale applicata dall’Ufficio designato, tali paragrafi non si applicano nei confronti di tale Ufficio per tutto il periodo in cui continuano a risultare incompatibili con tale legislazione, a condizione che il suddetto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro il 5 aprile 2006. Le informazioni ricevute devono essere sollecitamente pubblicate nella gazzetta da parte dell’Ufficio internazionale.79

49 ter .2 Ripristino del diritto di priorità da parte di un Ufficio designato

  1. Allorquando la domanda internazionale rivendica la priorità di una domanda precedente e porta una data di deposito internazionale che è posteriore alla data in cui scadeva il periodo di priorità ma cade entro il periodo di due mesi a decorrere da tale data, l’Ufficio designato, dietro richiesta del depositante secondo il paragrafo b), deve ripristinare il diritto di priorità se tale Ufficio accerta che un criterio da esso applicato («criterio di ripristino») è soddisfatto, e precisamente, che l’omissione di depositare la domanda internazionale entro il periodo di priorità:i)ha avuto luogo malgrado la dovuta attenzione richiesta dalle circostanze; oppureii)non era intenzionale.
  2. Tutti gli Uffici designati devono applicare almeno uno di tali criteri e possono applicarli entrambi.
  3. Una richiesta ai sensi del paragrafo a) deve:i)80essere depositata presso l’Ufficio designato entro un lasso di tempo di un mese a partire dal lasso di tempo applicabile ai sensi dell’articolo 22 oppure, nel caso in cui il depositante invia all’Ufficio designato la richiesta esplicita di cui all’articolo 23.2), entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’Ufficio designato;ii)citare i motivi dell’omissione nel depositare la domanda internazionale entro il periodo di priorità corredati, di preferenza, da tutte le dichiarazioni o altre prove richieste secondo il paragrafo c); eiii)essere corredata da tutte le tasse per la richiesta di ripristino necessarie ai sensi del paragrafo d).
  4. L’Ufficio designato può richiedere che una dichiarazione od altre prove a sostegno della dichiarazione dei motivi di cui al paragrafo b)ii) venga depositata entro un lasso di tempo che risulti ragionevole date le circostanze.
  5. La presentazione di una richiesta ai sensi del paragrafo a) può essere sottoposta dall’Ufficio designato, al pagamento in suo favore, di una tassa per richiesta di ripristino.
  6. L’Ufficio designato non deve rifiutare, in tutto o in parte, una richiesta ai sensi del paragrafo a) senza aver offerto al depositante la possibilità di fare osservazioni sul rifiuto intenzionale, entro un lasso di tempo che risulti ragionevole date le circostanze. Tale nota di rifiuto intenzionale può essere inviata dall’Ufficio designato al depositante unitamente ad un invito a depositare una dichiarazione od altre prove ai sensi del paragrafo c).
  7. Allorquando la legislazione nazionale che risulta applicabile dall’Ufficio designato prevede, nei confronti del ripristino del diritto di priorità, i requisiti che, dal punto di vista dei depositanti, sono più favorevoli dei requisiti previsti ai paragrafi a) e b), l’Ufficio designato ha facoltà, nel determinare il diritto di priorità, di applicare le prescrizioni secondo la legislazione nazionale applicabile invece delle prescrizioni secondo tali paragrafi.
  8. Ogni Ufficio designato deve informare l’Ufficio internazionale dei criteri di ripristino che esso applica, delle prescrizioni, all’occorrenza, della legislazione nazionale che risultano applicabili in conformità al paragrafo f), e di ogni successivo cambiamento a questo riguardo. L’Ufficio internazionale deve sollecitamente pubblicare tali informazioni nella gazzetta.
  9. Se, alla data del 5 ottobre 2005, i paragrafi a) a g) risultano incompatibili con la legislazione nazionale applicata dall’Ufficio designato, tali paragrafi non devono applicarsi nei confronti di tale Ufficio fintantoché essi continuano a risultare incompatibili con tale legislazione a condizione che il suddetto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro il 5 aprile 2006. Le informazioni ricevute devono essere sollecitamente pubblicate nella gazzetta da parte dell’Ufficio internazionale.81

Regola 50Facoltà secondo l’articolo 22.3)

50.1 Esercizio della facoltà

  1. Ogni Stato contraente che concede termini che scadono dopo quelli previsti nell’articolo 22.1) o 2) deve notificare all’Ufficio internazionale i termini in tal modo stabiliti.
  2. L’Ufficio internazionale pubblica senza indugio nella gazzetta ogni notifica ricevuta secondo il paragrafo a).
  3. Le notifiche relative alla riduzione di un termine precedentemente stabilito hanno effetto per le domande internazionali depositate oltre tre mesi dopo la data di pubblicazione della notifica da parte dell’Ufficio internazionale.
  4. Le notifiche relative al prolungamento di un termine precedentemente stabilito hanno effetto dalla data della loro pubblicazione nella gazzetta per le domande internazionali pendenti in tale data o depositate dopo tale data oppure, se lo Stato contraente ha fissato una data successiva nella sua notifica, da questa data successiva.

Regola 51Revisione da parte degli Uffici designati

51.1 Termini di scadenza per presentare la richiesta di invio di copie

La scadenza dei termini previsti nell’articolo 25.1)c) è di due mesi a decorrere dalla data della notifica inviata al depositante in conformità delle regole 20.4.i), 24.2.c) oppure 29.1.ii).

51.2 Copia della notifica

Se il depositante, dopo il ricevimento di una notifica di accertamento negativo secondo l’articolo 11.1), chiede all’Ufficio internazionale, in conformità all’articolo 25.1), di inviare copie dell’inserto della domanda internazionale a un Ufficio da lui indicato che era designato in questa domanda, egli deve allegare alla sua richiesta copia della notifica di cui alla regola 20.4.i).

51.3 Scadenza dei termini per pagare la tassa nazionale e per consegnare una traduzione

I termini di cui all’articolo 25.2)a) scadono contemporaneamente ai termini stabiliti dalla regola 51.1.

Regola 51bisTalune esigenze nazionali ammesse in virtù dell’articolo 27

51 bis .1 Talune esigenze nazionali ammesse

  1. Fatta salva la regola 51bis.2, la legislazione nazionale applicabile dall’Ufficio designato può richiedere al depositante, in conformità con l’articolo 27, la presentazione, in particolare, di:i)qualsiasi documento relativo all’identità dell’inventore;ii)qualsiasi documento relativo al diritto del depositante a presentare domanda per un brevetto o ad ottenerne il rilascio;iii)qualsiasi documento atto ad attestare il diritto del depositante a rivendicare la priorità di una domanda precedente, quando il depositante non è il depositante che aveva presentato la domanda precedente oppure quando il nome del depositante è mutato a decorrere dalla data in cui era stata depositata la domanda precedente;iv)82quando la domanda internazionale designa uno Stato la cui legislazione nazionale richiede, il 9 ottobre 2012, che sia presentato un giuramento o una dichiarazione d’invenzione, qualsiasi documento contenente un giuramento o una dichiarazione d’invenzione;v)qualsiasi provaconcernente divulgazioni non opponibili o eccezioni alla mancanza di novità, quali divulgazioni risultanti da abusi, divulgazioni in occasione di talune esposizioni e divulgazioni fatte dal depositante durante un certo periodo;vi)la conferma della domanda internazionale per mezzo della firma di qualsiasi depositante per lo Stato designato che non ha firmato la richiesta;[tab]vii)83 qualsiasi indicazione mancante richiesta in virtù della regola 4.5.a)ii) e iii) nei confronti di qualsiasi depositante per lo Stato designato;[tab]viii)84 nei casi di cui alla regola 82ter.1, una traduzione di qualsiasi elemento erroneamente depositato o parte rimossa dalla domanda internazionale in conformità con la regola 20.5bis.b) oppure c).
  2. La legislazione nazionale applicabile da parte dell’Ufficio designato può esigere, in conformità all’articolo 27.7), che i)il depositante sia rappresentato da un mandatario autorizzato presso tale Ufficio e/o indichi un indirizzo di servizio nello Stato designato ai fini del ricevimento di notificazioni;ii)l’eventuale mandatario che rappresenta il depositante sia debitamente nominato da quest’ultimo.
  3. La legislazione nazionale applicabile da parte dell’Ufficio designato può esigere, in conformità all’articolo 27.1), che la domanda internazionale, la sua traduzione o qualsiasi documento a queste relativo, siano presentati in più esemplari.
  4. La legislazione nazionale applicabile da parte dell’Ufficio designato può esigere, in conformità all’articolo 27.2)ii), che la traduzione della domanda internazionale consegnata dal depositante in virtù dell’articolo 22 sia:i)verificata dal depositante o dalla persona che ha tradotto la domanda internazionale in una dichiarazione precisante che, a sua conoscenza, la traduzione è completa e fedele;ii)certificata da una pubblica autorità o da un traduttore giurato, ma unicamente quando l’Ufficio designato può avere ragionevoli dubbi sull’accuratezza della traduzione.
  5. La legislazione nazionale applicabile dall’Ufficio designato può esigere, in conformità all’articolo 27, che il depositante presenti una traduzione del documento di priorità, fermo restando che tale traduzione può essere richiesta soltanto:i)quando la validità della rivendicazione di priorità è unicamente pertinente alla determinazione se l’invenzione in oggetto è brevettabile; oppureii)85quando la data del deposito internazionale è stata concessa dall’Ufficio ricevente ai sensi della regola 20.3.b)ii), 20.5.d) oppure 20.5bis.d) sulla base dell’annessione per riferimento secondo le regole 4.18 e 20.6 di un elemento o di una parte, ai fini di determinare secondo la regola 82ter.1.b) se tale elemento o parte sia interamente contenuto nel documento di priorità considerato, nel qual caso la legislazione nazionale applicabile dall’Ufficio designato può anche richiedere al depositante di presentare, nel caso di una parte della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni, un’indicazione sul punto in cui è contenuta tale parte nella traduzione del documento di priorità.
  6. 86 ...

51 bis .2 Casi in cui non è obbligatoria la presentazione di documenti o di prove

  1. L’Ufficio designato, salvo quando esistano ragionevoli dubbi circa la veracità delle indicazioni o della dichiarazione in oggetto, non esige alcun documento o prova:i)riguardanti l’identità dell’inventore (regola 51bis.1.a)i)) (diversi da un documento contenente un giuramento o una dichiarazione d’invenzione (regola 51bis.1.a)iv)), se le indicazioni concernenti l’inventore, in conformità alla regola 4.6, sono contenute nella richiesta oppure se una dichiarazione circa l’identità dell’inventore, in conformità alla regola 4.17.i), è contenuta nella richiesta o è presentata direttamente all’Ufficio designato;ii)riguardantiil diritto del depositante, alla data del deposito internazionale, a richiedere ed a ottenere un brevetto (regola 51bis.1.a)ii)), se una dichiarazione in tal senso, in conformità con la regola 4.17.ii), è contenuta nella richiesta oppure è sottoposta direttamente all’Ufficio designato;iii)riguardanti il diritto del depositante, alla data del deposito internazionale, a rivendicare la priorità di una domanda precedente (regola 51bis.1.a)iii)), se una dichiarazione in tal senso, in conformità con la regola 4.17.iii), è contenuta nella richiesta oppure è sottoposta direttamente all’Ufficio designato;iv)contenenti un giuramento o una dichiarazione di invenzione (regola 51bis.1.a)iv)), se una dichiarazione d’invenzione, in conformità con la regola 4.17.iv), è contenuta nella richiesta oppure è sottoposta direttamente all’Ufficio designato.87
  2. Quando la legislazione nazionale applicabile esige che le domande internazionali siano depositate dall’inventore, l’Ufficio designato, salvo nel caso in cui esistanoragionevoli dubbi circa la veracità delle indicazioni o della dichiarazione in oggetto, non esige alcun documento o prova:i)riguardanti l’identità dell’inventore (regola 51bis.1.a)i)), (diversi da un documento contenente un giuramento o una dichiarazione d’invenzione (regola 51bis.1.a)iv)), se le indicazioni concernenti l’inventore, in conformità con la regola 4.6, sono contenute nella richiesta;ii)riguardantiil diritto del depositante, alla data del deposito internazionale, a rivendicare la priorità di una precedente domanda (regola 51bis.1.a)iii)), se una dichiarazione in tal senso, in conformità con la regola 4.17.iii), è contenuta nella richiesta oppure è sottoposta direttamente all’Ufficio designato;iii)contenenti un giuramento o una dichiarazione di invenzione (regola 51bis.1.a)iv)), se una dichiarazione di invenzione, in conformità con la regola 4.17.iv), è contenuta nella richiesta oppure è sottoposta direttamente all’Ufficio designato.
  3. Se, alla data del 17 marzo 2000, il paragrafo a) non è compatibile, per quanto riguarda un qualsiasi punto di tale paragrafo, con la legislazione nazionale applicata dall’Ufficio designato, il paragrafo a) non si applica nei confronti di tale Ufficio per quanto riguarda tale punto per tutta la durata in cui continua a risultare incompatibile con tale legislazione, fermo restando che il suddetto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro il 30 novembre 2000. L’Ufficio internazionale pubblica sollecitamente le informazioni ricevute nella gazzetta.88

51 bis .3 Possibilità di soddisfare le esigenze nazionali

  1. Se una delle esigenze di cui alla regola 51bis.1.a)i) a iv) e c) a e), o qualsiasi altra esigenza della legislazione nazionale applicabile da parte dell’Ufficio designato che tale Ufficio può applicare in conformità all’articolo 27.1) oppure 2), non è già soddisfatta entro il termine applicabile all’osservanza delle esigenze secondo l’articolo 22, l’Ufficio designato invita il depositante a soddisfare tale esigenza entro un termine che non deve risultare inferiore a due mesi a decorrere dalla data dell’invito. Ogni Ufficio designato può richiedere al depositante il pagamento di una tassa per ottemperare alle esigenze nazionali in risposta all’invito.
  2. Quando nessuna esigenza della legislazione nazionale applicabile dall’Ufficio designato, esigenza che tale Ufficio può applicare in conformità con l’articolo 27.6) oppure 7), non è soddisfatta durante lo stesso periodo entro il quale devono essere soddisfatte le esigenze in conformità con l’articolo 22, il depositante ha la possibilità di ottemperare a tale esigenza dopo la scadenza di tale periodo.
  3. Se, alla data del 17 marzo 000, il paragrafo a) non è compatibile con la legislazione nazionale applicata dall’Ufficio designato in rapporto ai termini di scadenza di cui a tale paragrafo, il suddetto paragrafo non si applica nei confronti di tale Ufficio per quanto riguarda tale scadenza per tutta la durata in cui il suddetto paragrafo continua ad essere incompatibile con tale legislazione, fermo restando il fatto che il suddetto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro il 30 novembre 2000. L’Ufficio internazionale pubblica sollecitamente le informazioni ricevute nella gazzetta.89

Regola 52Modifica delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni presso gli Uffici designati

52.1 Termini di scadenza

  1. In ogni Stato designato in cui il trattamento o l’esame della domanda internazionale ha inizio senza richiesta speciale, il depositante che desidera esercitare il diritto concesso dall’articolo 28, deve agire entro un mese dall’adempimento degli atti di cui all’articolo 22;tuttavia, se la comunicazione di cui alla regola 47.1 non è stata effettuata alla scadenza del termine applicabile secondo l’articolo 22, egli deve esercitare il suo diritto al più tardi entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa scadenza. In entrambi i casi, il depositante può esercitare questo diritto a qualunque data ulteriore se la legislazione nazionale di questo Stato lo consente.
  2. In ogni Stato designato la cui legislazione nazionale prevede che l’esame inizia soltanto in seguito a una richiesta speciale, il termine entro il quale o il momento in cui il depositante può esercitare il diritto concesso dall’articolo 28 è il medesimo di quello previsto dalla legislazione nazionale per il deposito di modifiche in caso di esame di domande nazionali in seguito a una richiesta speciale, a condizione che questo termine non scada prima della scadenza del termine applicabile secondo il paragrafo a) o a condizione che questo momento non preceda la scadenza di quest’ultimo termine.

Parte C: Regole relative al capitolo II del Trattato

Regola 53Richiesta di esame preliminare internazionale

53.1 Forma della presentazione

  1. La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere redatta su un modulo stampato o presentarsi in forma di elaborato di computer. Prescrizioni dettagliate relative al modulo stampato e ad ogni richiesta di esame preliminare internazionale presentata in forma di elaborato di computer figurano nelle istruzioni amministrative.
  2. Esemplari del modulo stampato della richiesta preliminare internazionale vengono rilasciati gratuitamente dall’Ufficio ricevente o dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.

53.2 Contenuto

  1. La richiesta di esame preliminare internazionale deve contenere:i)un’istanza;ii)indicazioni concernenti il depositante e, eventualmente, il mandatario;iii)indicazioni concernenti la domanda internazionale alla quale essa si riferisce;iv)ove sia il caso, una dichiarazione riguardante le modifiche.
  2. La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere firmata.

53.3 Istanza

L’istanza deve mirare all’effetto che segue e essere redatta di preferenza nel modo seguente : «Richiesta di esame preliminare internazionale secondo l’articolo 31 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti : Il sottoscritto richiede che la domanda internazionale specificata appresso formi l’oggetto di un esame preliminare internazionale conformemente al Trattato di cooperazione in materia di brevetti».

53.4 Depositante

Per quanto riguarda le indicazioni relative al depositante, si devono applicare le regole 4.4 e 4.16 e la regola 4.5 deve essere applicata mutatis mutandis.

53.5 Mandatario o rappresentante comune

Se viene nominato un mandatario o un rappresentante comune, la richiesta di esame preliminare internazionale deve darne indicazione. Si applicano le regole 4.4 e 4.16 e la regola 4.7 deve essere applicata mutatis mutandis .

53.6 Identificazione della domanda internazionale

Ai fini dell’identificazione della domanda internazionale, la richiesta di esame preliminare internazionale deve indicare il nome e l’indirizzo del depositante, il titolo dell’invenzione, la data del deposito internazionale (qualora il depositante ne sia a conoscenza) e il numero della domanda internazionale o, qualora il depositante non sia a conoscenza di tale numero, il nome dell’Ufficio ricevente presso il quale è stata depositata la domanda internazionale.

53.7 Elezione di Stati

Il deposito di una domanda di esame preliminare internazionale costituisce l’elezione di tutti gli Stati contraenti designati che sono vincolati dal capitolo II del Trattato.

53.8 Firma

La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere firmata dal depositante o, se vi sono più depositanti, da tutti i depositanti che la presentano. 90

53.9 Dichiarazione riguardante le modifiche

  1. Qualora si siano effettuate delle modifiche in virtù dell’articolo 19, la dichiarazione riguardante le modifiche deve indicare se, ai fini dell’esame preliminare internazionale, il depositante desidera che queste modifiche:91i)92siano tenute in considerazione, nel qual caso una copia delle modifiche e della lettera richiesta in virtù della regola 46.5(b) deve preferibilmente essere presentata unitamente alla richiesta di esame preliminare internazionale; oii)siano considerate nulle mediante una modifica effettuata in virtù dell’articolo 34.
  2. Qualora non sia stata effettuata alcuna modifica in virtù dell’articolo 19 e qualora il termine previsto per il deposito di tali modifiche non sia scaduto, la dichiarazione può indicare che, nel caso che l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale desiderasse iniziare l’esame preliminare internazionale contemporaneamente alla ricerca internazionale in conformità alla regola 69.1.b), il depositante desidera che l’inizio dell’esame preliminare internazionale venga differito conformemente alla regola 69.1.d).
  3. Allorché una qualsiasi modifica è presentata in virtù dell’articolo 34 unitamente alla richiesta di esame preliminare internazionale, la dichiarazione deve indicare questo fatto.

Regola 54Depositante autorizzato a presentare una richiesta di esame preliminare internazionale

54.1 Domicilio e nazionalità

  1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo b), il domicilio e la nazionalità del depositante sono determinati, ai fini dell’articolo 31.2), in conformità alla regola 18.l.a) e b).
  2. L’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale domanda, nei casi indicati nelle istruzioni amministrative, all’Ufficio ricevente o, se la domanda internazionale è stata depositata presso l’Ufficio internazionale che agisce in quanto Ufficio ricevente, all’Ufficio nazionale dello Stato contraente interessato o all’Ufficio che agisce per tale Stato di risolvere la questione se il depositante è domiciliato nello Stato contraente dove egli pretende avere il domicilio o se è cittadino dello Stato contraente del quale pretende avere la nazionalità. L’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale informa il depositante di ogni richiesta fatta in tal senso. Il depositante ha la possibilità di presentare le proprie argomentazioni direttamente all’Ufficio nazionale. Quest’ultimo risolve la questione senza indugio.

54.2 Diritto a presentare una richiesta di esame preliminare internazionale

Il diritto di presentare una richiesta di esame preliminare internazionale secondo l’articolo 31.2) esiste se il depositante che la presenta o, nel caso vi siano più depositanti, se almeno uno di essi è domiciliato in uno Stato contraente vincolato dal capitolo II.

54.3 Domande internazionali depositate presso l’Ufficio internazionale che
agisce in quanto Ufficio ricevente

Se la domanda internazionale è stata depositata presso l’Ufficio internazionale che agisce in quanto Ufficio ricevente in virtù della regola 19.1.a)iii), si presume che l’Ufficio internazionale, ai fini dell’articolo 31.2)a), agisca per lo Stato contraente dove il depositante è domiciliato o del quale ha la nazionalità.

54.4 Depositante non autorizzato a presentare una richiesta di esame
preliminare internazionale

Se il depositante non ha il diritto di presentare una richiesta di esame preliminare internazionale o, in caso di più depositanti, se nessuno di essi ha il diritto di presentare una richiesta di esame preliminare internazionale in virtù della regola 54.2, la richiesta di esame preliminare internazionale è considerata come non presentata.

Regola 54bisTermini di scadenza per la presentazione di una domanda di esame preliminare internazionale

54 bis .1 Termini di scadenza per presentare una domanda di esame preliminare internazionale

  1. Una domanda di esame preliminare internazionale può essere presentata in qualsiasi momento prima della scadenza del termine che scade più tardi fra i termini sottoelencati:i)tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione al depositante del rapporto di ricerca internazionale e del parere scritto stabilito in virtù della regola 43bis.1; oppureii)22 mesi a decorrere dalla data di priorità.
  2. Qualsiasi domanda di esame preliminare internazionale presentata dopo la scadenza dei termini applicabili in virtù del paragrafo a) è considerata come non presentata e l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare redige una dichiarazione in tal senso.

Regola 55Lingue (esame preliminare internazionale)

55.1 Lingua della richiesta di esame preliminare internazionale

La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere presentata nella lingua della domanda internazionale o, se la domanda internazionale è stata depositata in una lingua diversa da quella della sua pubblicazione, nella lingua della pubblicazione. Tuttavia, se una traduzione della domanda internazionale è richiesta secondo la regola 55.2, la richiesta di esame preliminare internazionale deve essere presentata nella lingua di detta traduzione.

55.2 Traduzione della domanda internazionale

  1. Allorché né la lingua in cui la domanda internazionale è depositata né la lingua in cui essa è pubblicata vengono ammesse dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale la quale effettuerà l’esame preliminare internazionale, il depositante, fatto salvo il paragrafo b), deve presentare, unitamente alla domanda di esame preliminare internazionale, una traduzione della domanda internazionale in una lingua che sia al contempo:i)una lingua ammessa da codesta Amministrazione; eii)una lingua di pubblicazione.
  2. abis)93 Una traduzione della domanda internazionale in una lingua di cui al paragrafo a) deve includere tutti gli elementi ai sensi dell’articolo 11.1)iii)d) oppure e) presentati dal depositante in virtù della regola 20.3.b), 20.5bis.b), 20.5bis.c) oppure 20.6.a) nonché tutte le parti della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni presentati dal depositante ai sensi della regola 20.5.b), 20.5.c), 20.5bis.b), 20.5bis.c) oppure 20.6.a) che si ritiene fossero contenuti nella domanda internazionale ai sensi della regola 20.6.b).
  3. L’Amministrazione dell’esame preliminare internazionale deve controllare tutte le traduzioni presentate ai sensi del paragrafo a) per ciò che riguarda la conformità alle esigenze formali di cui alla regola 11 nella misura in cui tale conformità sia inoltre necessaria ai fini di un esame preliminare internazionale.
  4. Allorché una traduzione della domanda internazionale in una lingua di cui al paragrafo a) è stata trasmessa all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale in virtù della regola 23.1.b) e allorché l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale fa parte dello stesso Ufficio nazionale o della stessa organizzazione intergovernativa di cui fa parte l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, non è necessario che il depositante presenti la traduzione di cui al paragrafo a). In tal caso, a meno che il depositante non trasmetta la traduzione di cui al paragrafo a), l’esame preliminare internazionale è effettuato sulla base della traduzione presentata secondo la regola 23.1.b).
  5. Qualora una prescrizione di cui ai paragrafi a), abis) e ater) non sia rispettata e qualora non si applichi il paragrafo b), l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale invita il depositante a presentare la traduzione richiesta o la rettifica richiesta, a seconda del caso, entro un termine ragionevole tenuto conto delle circostanze. Tale termine deve essere di almeno un mese a decorrere dalla data dell’invito. Esso può essere prorogato in qualsiasi momento dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale prima che una decisione sia presa.
  6. Se il depositante risponde all’invito entro il termine di cui al paragrafo c), si ritiene che egli abbia soddisfatto il requisito in questione. In caso contrario, la richiesta di esame preliminare internazionale è considerata come non presentata e l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale emette una dichiarazione in tal senso.

55.3 Lingua e traduzione delle modifiche e delle lettere

  1. Fatto salvo il paragrafo (b), qualora la traduzione della domanda internazionale sia stata presentata in una lingua diversa da quella in cui è stata pubblicata, qualsiasi modifica effettuata in virtù dell’articolo 34, nonché qualsivoglia lettera di cui alla regola 66.8(a), alla regola 66.8(b) e alla regola 46.5(b) applicabile in virtù della regola 66.8(c), deve essere trasmessa nella lingua di pubblicazione.
  2. Qualora una traduzione della domanda internazionale sia richiesta in virtù della regola 55.2:i)ogni modifica e qualsivoglia lettera di cui al paragrafo (a); eii)ogni modifica effettuata in virtù dell’articolo 19 che deve essere considerata ai sensi della regola 66.1(c) o (d) e qualsivoglia lettera di cui alla regola 46.5(b),
  3. deve essere redatta nella lingua di tale traduzione. Qualora una tale modifica o lettera sia stata o sia presentata in un’altra lingua, una traduzione deve altresì essere trasmessa.
  4. Qualora una modifica o una lettera non venga presentata in una lingua secondo le disposizioni di cui al paragrafo (a) o (b), l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale invita il depositante a presentare la modifica o la lettera nella lingua richiesta entro un termine ragionevole considerate le circostanze. Tale termine è di almeno un mese a decorrere dalla data dell’invito. Esso può essere prorogato in qualsiasi momento dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale prima che una decisione sia presa.
  5. Se il depositante non risponde all’invito di presentare una modifica nella lingua richiesta entro il termine di cui al paragrafo (c), la modifica non è presa in considerazione ai fini dell’esame preliminare internazionale. Se il depositante non risponde all’invito di presentare una lettera di cui al paragrafo (a) nella lingua richiesta, entro il termine di cui al paragrafo (c), non è necessario che la modifica sia presa in considerazione ai fini dell’esame preliminare internazionale.94

Regola 56[Soppressa]

Regola 57Tassa di trattamento

57.1 Obbligo di pagamento

Per ogni richiesta di esame preliminare internazionale si deve pagare una tassa percepita a favore dell’Ufficio internazionale («tassa di trattamento») dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale alla quale è presentata tale richiesta di esame.

57.2 Importo; trasferimento 95

  1. L’importo della tassa di trattamento è fissato nell’elenco delle tasse.
  2. La tassa di trattamento deve essere pagata nella valuta o in una delle valute prescritte dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale («valuta prescritta»).
  3. 96 Quando la valuta prescritta è il franco svizzero, l’Amministrazione trasferisce tale tassa all’Ufficio internazionale in franchi svizzeri conformemente alla regola 96.2.
  4. 97 Quando la valuta prescritta è una valuta diversa dal franco svizzero e quando tale valuta:i)è liberamente convertibile in franchi svizzeri, il Direttore generale fissa, per ogni Amministrazione che richiede il pagamento della tassa di trattamento in tale valuta, un importo equivalente di tale tassa nella valuta prescritta in conformità alle direttive espresse dall’Assemblea, e l’importo in tale valuta viene trasferito dall’Amministrazione all’Ufficio internazionale, conformemente alla regola 96.2;ii)non è liberamente convertibile in franchi svizzeri, l’Amministrazione è incaricata di convertire in franchi svizzeri l’importo della tassa di trattamento espresso nella valuta prescritta e trasferisce all’Ufficio internazionale l’importo di tale tassa in franchi svizzeri come indicato nella tabella delle tasse, conformemente alla regola 96.2. Oppure, in alternativa, se l’Amministrazione lo ritiene opportuno, essa può convertire in euro o in dollari USA la tassa di trattamento espressa nella valuta prescritta e trasferire all’Ufficio internazionale, conformemente alla regola 96.2, l’importo equivalente a tale tassa in euro o in dollari USA fissato dal Direttore generale in conformità alle direttive espresse dall’Assemblea, come menzionato dall’Assemblea al punto i).
  5. Quando il corso del cambio fra il franco svizzero e una valuta prescritta differisce dall’ultimo corso applicato, il Direttore generale stabilisce il nuovo importo nella valuta prescritta in conformità alle direttive dell’Assemblea. L’importo nuovamente stabilito diventa applicabile due mesi dopo la sua pubblicazione nella gazzetta, a meno che l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale interessata e il Direttore generale non convengano di una data cadente in questo periodo di due mesi, nel qual caso tale importo diventa applicabile per questa Amministrazione a decorrere da tale data.

57.3 Termini di pagamento; importo da pagare

  1. Fatti salvi i paragrafi b) e c), la tassa di trattamento deve essere pagata entro un mese a decorrere dalla data in cui la domanda di esame preliminare internazionale è stata presentata, oppure di 22 mesi a decorrere dalla data di priorità, dovendosi applicare il termine che scade più tardi.
  2. Fatto salvo il paragrafo c), allorché la domanda di esame preliminare internazionale viene trasmessa all’Amministrazione incaricata di codesto esame in virtù della regola 59.3, la tassa di trattamento deve essere pagata entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di esame da parte di codesta Amministrazione o di 22 mesi a decorrere dalla data di priorità, dovendosi applicare il termine che scade più tardi.
  3. Quando, conformemente alla regola 69.1.b), l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale desidera intraprendere l’esame preliminare internazionale contemporaneamente alla ricerca internazionale, la suddetta Amministrazione invita il depositante a pagare la tassa di trattamento entro un mese a decorrere dalla data dell’invito.
  4. L’ammontare dovuto per la tassa di trattamento è l’ammontare applicabile alla data del pagamento.

57.4 Rimborso

L’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale rimborsa al depositante la tassa di trattamento:

  1. se la domanda di esame preliminare internazionale è ritirata prima di essere stata inviata da codesta Amministrazione all’Ufficio internazionale, oppure
  2. se la domanda di esame preliminare internazionale è considerata, ai sensi della regola 54.4 oppure 54bis.1.b), come non presentata.

Regola 58Tassa di esame preliminare

58.1 Diritto di esigere una tassa

a) Ogni Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale può esigere che il depositante paghi, a suo favore, una tassa («tassa di esame preliminare») per l’esecuzione dell’esame preliminare internazionale e per lo svolgimento di tutte le altre mansioni affidate alle Amministrazioni incaricate dell’esame preliminare internazionale dal Trattato e dal presente Regolamento d’esecuzione.

  1. L’importo della tassa di esame preliminare viene fissato, all’occorrenza, dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale. Per ciò che riguarda il termine di pagamento della tassa di esame preliminare e l’importo da pagare, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della regola 57.3 concernente la tassa di trattamento.
  2. La tassa di esame preliminare deve essere pagata direttamente all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale. Se questa Amministrazione è un Ufficio nazionale, la tassa deve essere pagata nella valuta prescritta da questo Ufficio:se questa Amministrazione è un’organizzazione intergovernativa, la tassa deve essere pagata nella valuta dello Stato nel quale detta organizzazione ha sede o in qualsiasi altra valuta convertibile nella valuta di questo Stato.

58.2 [Soppresso]

58.3 Rimborso

Le Amministrazioni incaricate dell’esame preliminare internazionale comunicano all’Ufficio internazionale gli eventuali limiti e condizioni in cui esse rimborsano qualsiasi importo versato quale tassa di esame preliminare se la richiesta di esame preliminare internazionale è considerata come non presentata e l’Ufficio internazionale pubblica senza indugio queste informazioni.

Regola 58bisProroga dei termini di pagamento delle tasse

58 bis .1 Invito da parte dell’Amministrazione competente incaricata dell’esame preliminare internazionale

  1. Allorquando l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale accerta:i)che l’importo versato in suo favore non è sufficiente a coprire la tassa di trattamento e la tassa di esame preliminare; oppureii)che, allorquando la tassa di trattamento e la tassa di esame preliminare sono dovute in virtù delle regole 57.3 e 58.1.b), nessuna tassa è stata versata in suo favore,
  2. l’Amministrazione invita il depositante a pagarle, entro un mese a decorrere dalla data di invito, l’ammontare necessario per coprire queste tasse maggiorato, all’occorrenza, della tassa di mora conformemente alla regola 58bis.2.
  3. Se l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ha inviato un invito in conformità al paragrafo a) e se il depositante, entro il termine indicato in codesto paragrafo, non ha pagato integralmente l’importo dovuto compresa, all’occorrenza, la tassa di mora di cui alla regola 58bis.2, la domanda di esame preliminare è, fatto salvo il paragrafo c), considerata come non presentata e l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale emette una dichiarazione in tal senso.
  4. Qualsiasi pagamento ricevuto dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale prima che essa trasmetta l’invito di cui al paragrafo a), è considerato come ricevuto prima della scadenza del termine previsto alla regola 57.3 o 58.1.b), a seconda del caso.
  5. Qualsiasi pagamento ricevuto dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale prima che essa dia inizio alla procedura di cui al paragrafo b) è considerato come ricevuto prima della scadenza del termine di cui al paragrafo a).

58 bis .2 Tassa di mora

  1. Il pagamento delle tasse in risposta ad un invito trasmesso in virtù della regola 58bis.1.a) può essere assoggettato, da parte dell’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale al versamento, in suo favore, di una tassa di mora. L’importo di questa tassa é:i)pari al 50 % dell’importo delle tasse non pagate come precisato nell’invito, oppure;ii)pari ad un importo uguale alla tassa di trattamento, se l’importo calcolato secondo il punto i) risulta inferiore alla tassa di trattamento.
  2. Tuttavia l’importo della tassa di mora non deve eccedere il doppio dell’importo della tassa di trattamento.

Regola 59Amministrazione competente incaricata dell’esame preliminare internazionale

59.1 Richieste di esame preliminare internazionale di cui all’articolo 31.2)a)

  1. Per quanto concerne le richieste di esame preliminare internazionale di cui all’articolo 31.2)a), ogni Ufficio ricevente di uno Stato contraente, o che agisce per conto di uno Stato contraente, vincolato dalle disposizioni del capitolo II fa conoscere all’Ufficio internazionale, in conformità alle disposizioni dell’accordo applicabile citato nell’articolo 32.2) e 3), la o le Amministrazioni incaricate dell’esame preliminare internazionale competenti per eseguire l’esame preliminare internazionale delle domande internazionali depositate presso di esso. L’Ufficio internazionale pubblica sollecitamente queste informazioni. Se più Amministrazioni incaricate dell’esame preliminare internazionale sono competenti, la regola 35.2 si applica mutatis mutandis.
  2. Se la domanda internazionale è stata depositata presso l’Ufficio internazionale che agisce in quanto Ufficio ricevente in virtù della regola 19.1.a)iii), la regola 35.3.a) e b) si applica mutatis mutandis. Il paragrafo a) della presente regola non si applica all’Ufficio internazionale che agisce in quanto Ufficio ricevente in virtù della regola 19.1.a)iii).

59.2 Richieste di esame preliminare internazionale di cui all’articolo 31.2)b)

Per quanto concerne le domande di esame preliminare internazionale di cui all’articolo 31.2)b), l’Assemblea, nella scelta dell’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale competente per le domande internazionali depositate presso un Ufficio nazionale che funge da Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, deve dare la preferenza a questa Amministrazione ; se l’Ufficio nazionale non è un’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, l’Assemblea accorda la preferenza all’Amministrazione raccomandata da questo Ufficio.

59.3 Trasmissione della richiesta di esame preliminare internazionale
all’Amministrazione competente

  1. Se la domanda di esame preliminare internazionale è presentata ad un Ufficio ricevente, ad una Amministrazione incaricata della ricerca internazionale oppure ad una Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale la quale non è competente ad effettuare l’esame preliminare internazionale della domanda internazionale, codesto Ufficio o codesta Amministrazione appone la data di ricevimento sulla domanda di esame preliminare internazionale e, a meno che decida di procedere secondo il paragrafo f), trasmette senza indugio detta domanda all’Ufficio internazionale.
  2. Se la domanda di esame preliminare internazionale è presentata all’Ufficio internazionale, l’Ufficio internazionale vi appone la data di ricevimento.
  3. Allorché la domanda di esame preliminare internazionale è trasmessa all’Ufficio internazionale in conformità al paragrafo a) oppure viene presentata a questo Ufficio come prevede il paragrafo b):i)se una sola Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale è competente, l’Ufficio internazionale trasmette senza indugio la domanda di esame preliminare internazionale a detta Amministrazione e ne informa il depositante; oppureii)se più Amministrazioni incaricate dell’esame preliminare internazionale sono competenti, l’Ufficio internazionale invita senza indugio il depositante ad indicare, entro il termine applicabile secondo la regola 54bis.1.a) oppure entro 15 giorni a decorrere dalla data dell’invito, dovendosi applicare il termine di scadenza più remoto, l’Amministrazione competente a cui la domanda di esame preliminare internazionale deve essere trasmessa.
  4. Allorché viene fornita un’indicazione in conformità al paragrafo c)ii), l’Ufficio internazionale trasmette senza indugio la domanda di esame preliminare internazionale all’Amministrazione competente indicata dal depositante. In caso contrario, la domanda di esame preliminare internazionale è considerata come non presentata e l’Ufficio internazionale emette una dichiarazione in tal senso.
  5. Allorché la domanda di esame preliminare internazionale è trasmessa all’Amministrazione competente secondo il paragrafo c), essa è considerata ricevuta da parte di codesta Amministrazione alla data che vi è stata apposta in conformità al paragrafo a) oppure b), a seconda del caso, e la domanda di esame preliminare internazionale così trasmessa è considerata ricevuta dalla suddetta Amministrazione a tale data.
  6. Allorché l’Ufficio o l’Amministrazione che riceve la domanda di esame preliminare internazionale in conformità al paragrafo a) decide di trasmettere la domanda direttamente all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale che ha competenza in merito, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dei paragrafi c) a e).

Regola 60Irregolarità nella richiesta di esame preliminare internazionale

60.1 Irregolarità nella richiesta di esame preliminare internazionale

  1. Fatti salvi i paragrafi abis) e ater), se la richiesta di esame preliminare internazionale non soddisfa le condizioni specificate nelle regole 53.1, 53.2.a)i) a iv), 53.2.b), 53.3 a 53.8 e 55.1, l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale invita il depositante a correggere le irregolarità entro un periodo di tempo ragionevole date le circostanze. Questo termine non deve essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data dell’invito. Esso può essere prorogato dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale in qualsiasi momento prima che venga presa una decisione.
  2. Ai fini della regola 53.4, se vi sono più depositanti, è sufficiente che siano fornite le indicazioni di cui alla regola 4.5.a)ii) e iii) nei confronti di uno degli aventi diritto, conformemente alla regola 54.2, a presentare una domanda di esame preliminare internazionale.
  3. Ai fini della regola 53.8, se vi sono più depositanti, è sufficiente che la domanda di esame preliminare internazionale sia firmata da uno di loro.
  4. Se il depositante ottempera all’invito entro il termine di cui al paragrafo a), la richiesta di esame preliminare internazionale è considerata come ricevuta alla data effettiva del deposito, a condizione che la richiesta di esame preliminare internazionale, così come presentata, contenga almeno un’elezione e permetta d’identificare la domanda internazionale;in caso contrario, la richiesta di esame preliminare internazionale è considerata come ricevuta alla data del ricevimento della correzione da parte dell’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.
  5. Fatto salvo il paragrafo d), se il depositante non ottempera all’invito entro il termine di cui al paragrafo a), la richiesta di esame preliminare internazionale è considerata come non presentata e l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale emette una dichiarazione in tal senso.
  6. [Soppressa]
  7. Se l’irregolarità è accertata dall’Ufficio internazionale, quest’ultimo richiama l’attenzione dell’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale su questa irregolarità;l’Amministrazione procede quindi nel modo previsto nei paragrafi a) a c).
  8. Se la richiesta di esame preliminare internazionale non contiene alcuna dichiarazione riguardante le modifiche, l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale procede come previsto nelle regole 66.1 e 69.1.a) oppure b).
  9. Allorché la dichiarazione riguardante le modifiche indica che delle modifiche sono presentate in virtù dell’articolo 34 unitamente alla richiesta di esame preliminare internazionale (regola 53.9.c)) ma che in realtà nessuna modifica è stata presentata in virtù dell’articolo 34, l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale invita il depositante a presentare le modifiche entro un termine fissato nell’invito, e procede come previsto nella regola 69.1.e).

Regola 61Notifica della domanda di esame preliminare internazionale e delle elezioni

61.1 Notifica all’Ufficio internazionale ed al depositante

  1. L’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale indica sulla domanda di esame preliminare internazionale la data di ricevimento oppure, se la regola 60.1.b) è applicabile, la data contemplata in tale regola. Essa invia senza indugio all’Ufficio internazionale la richiesta di esame preliminare internazionale, di cui conserva copia nei propri archivi, oppure invia copia della domanda di esame preliminare internazionale, conservando tale domanda nei propri archivi.
  2. L’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale notifica senza indugio al depositante la data di ricevimento della domanda di esame preliminare internazionale. Allorché questa domanda viene considerata in conformità alle regole 54.4, 55.2.d), 58bis.1.b) oppure 60.1.c), come non presentata, codesta Amministrazione ne dà notifica al depositante ed all’Ufficio internazionale.

61.2 Notifica agli Uffici eletti

  1. La notifica prevista nell’articolo 31.7) deve essere effettuata dall’Ufficio internazionale.
  2. Questa notifica deve indicare il numero e la data di deposito della domanda internazionale, il nome del depositante, la data di deposito della domanda di cui si rivendica la priorità (qualora vi sia rivendicazione di priorità) e la data di ricevimento della richiesta di esame preliminare internazionale da parte dell’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.
  3. La notifica deve essere inviata all’Ufficio eletto unitamente alla comunicazione prevista all’articolo 20. Le elezioni effettuate dopo tale comunicazione sono notificate sollecitamente dopo la loro presentazione.
  4. Se il depositante invia ad un Ufficio eletto una richiesta esplicita in virtù dell’articolo 40.2) prima della pubblicazione internazionale della domanda internazionale, l’Ufficio internazionale trasmette senza indugio, su richiesta del depositante o dell’Ufficio eletto, la suddetta comunicazione a tale Ufficio.

61.3 Informazioni per il depositante

L’Ufficio internazionale comunica per iscritto al depositante l’invio della notifica di cui alla regola 61.2 e gli Uffici eletti ai quali è stata inviata conformemente all’articolo 31.7).

61.4 Pubblicazione nella gazzetta

L’Ufficio internazionale, dopo la presentazione della richiesta di esame preliminare internazionale, pubblica senza indugio nella gazzetta, ma non prima della pubblicazione internazionale della domanda internazionale, delle indicazioni relative alla domanda di esame preliminare internazionale e agli Stati eletti interessati, in conformità alle direttive amministrative.

Regola 6298Copia del parere scritto dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale e delle modifiche effettuate secondo l’articolo 19, destinata all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale

62.1 Copia del parere scritto dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale e delle modifiche effettuate prima della presentazione della domanda di esame preliminare internazionale

L’Ufficio internazionale, dopo aver ricevuto una domanda di esame preliminare internazionale, o copia di questa, da parte dell’Amministrazione incaricata di tale esame, trasmette senza indugio a questa Amministrazione:

  1. una copia del parere scritto stabilito in virtù della regola 43bis.1, a meno che l’Ufficio nazionale o l’organizzazione intergovernativa che ha agito in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale non agisca altresì in qualità di Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale; e
  2. una copia di qualsiasi modifica effettuata in virtù dell’articolo 19, nonché di qualsiasi eventuale dichiarazione a cui si riferisce tale articolo e una copia della lettera richiesta in virtù della regola 46.5(b), a meno che codesta Amministrazione non abbia indicato di avere già ricevuto tale copia.

62.2 Modifiche effettuate dopo la presentazione della domanda di esame preliminare internazionale

Se, all’atto del deposito di modifiche effettuate in virtù dell’articolo 19, è già stata presentata una richiesta di esame preliminare internazionale, il depositante deve, di preferenza, all’atto del deposito delle modifiche presso l’Ufficio internazionale, depositare anche copia di tali modifiche presso l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale e qualsiasi dichiarazione a cui si riferisce detto articolo nonché una copia della lettera richiesta in virtù della regola 46.5(b). In ogni caso, l’Ufficio internazionale trasmette senza indugio a questa Amministrazione copia delle modifiche, della dichiarazione e della lettera in questione.

Regola 62bisTraduzione del parere scritto dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale destinata all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale

62 bis .1 Traduzioni e osservazioni

  1. Dietro richiesta dell’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, il parere scritto stabilito in virtù della regola 43bis.1, qualora non sia redatto in inglese o in una lingua ammessa dalla suddetta Amministrazione, deve essere tradotto in inglese dall’Ufficio internazionale o sotto la sua responsabilità.
  2. L’Ufficio internazionale trasmette all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, e contemporaneamente al depositante, entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di traduzione, una copia di tale traduzione.
  3. Il depositante può presentare delle osservazioni scritte concernenti l’esattezza della traduzione ed inviare copia di queste osservazioni all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale ed all’Ufficio internazionale.

Regola 6399Requisiti minimi per le Amministrazioni incaricate dell’esame preliminare internazionale

63.1 Definizione dei requisiti minimi

I requisiti minimi contemplati nell’articolo 32.3) sono i seguenti:

  1. l’Ufficio nazionale o l’organizzazione intergovernativa deve avere almeno cento impiegati a tempo pieno muniti delle qualificazioni tecniche sufficienti per eseguire gli esami nei rami della tecnica rilevanti per la ricerca;
  2. questo Ufficio o questa organizzazione deve rendere disponibile per la consultazione come parte della documentazione minima prevista dalla regola 34, secondo quanto disposto dai requisiti specificati nelle istruzioni amministrative, ogni brevetto rilasciato e domanda pubblicata da loro, e, se del caso, dal loro predecessore o dai loro predecessori legali;
  3. questo Ufficio o questa organizzazione deve possedere almeno la documentazione minima prevista dalla regola 34 adeguatamente ordinata ai fini dell’esame;
  4. questo Ufficio o questa organizzazione deve disporre di un sistema di gestione della qualità e di procedure di revisione interna conformi alle regole comuni dell’esame preliminare internazionale;
  5. questo Ufficio o questa organizzazione deve avere la nomina di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale.

Regola 64Stato della tecnica per l’esame preliminare internazionale

64.1 Stato della tecnica

  1. 100 Ai fini dell’articolo 33.2) e 3), è considerato come facente parte dello stato della tecnica tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico in ogni parte del mondo con qualsiasi mezzo, a condizione che la messa a disposizione del pubblico sia avvenuta prima della data pertinente.
  2. Ai fini del paragrafo a), la data pertinente deve essere:i)fatti salvi i punti ii) e iii), la data del deposito internazionale della domanda internazionale che forma l’oggetto dell’esame preliminare internazionale;ii)se la domanda internazionale che forma l’oggetto dell’esame preliminare internazionale rivendica la priorità di una domanda precedente, e se una data di deposito internazionale che cade entro il periodo di priorità, la data di deposito di questa domanda precedente, a meno che l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale non consideri non valida tale rivendicazione di priorità;iii)quando la domanda internazionale che forma l’oggetto dell’esame preliminare internazionale rivendica la priorità di una domanda precedente e quando la data in cui ha effettuato il deposito internazionale è successiva alla data in cui scadeva il periodo di priorità ma cade entro il periodo di due mesi a decorrere da tale data, la data di deposito di tale domanda precedente, a meno che l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale non consideri la rivendicazione di priorità come non valida per motivi diversi dal fatto che la domanda internazionale porta una data di deposito internazionale che risulta successiva alla data in cui scadeva il periodo di priorità.

64.2 101 Divulgazioni non scritte

Se la messa a disposizione del pubblico è avvenuta mediante una divulgazione orale, un’utilizzazione o un’esposizione o mediante altri mezzi non scritti («divulgazione non scritta») prima della data pertinente definita nella regola 64.1.b), e se la data di questa divulgazione non scritta figura in una divulgazione scritta che è stata resa accessibile al pubblico alla data pertinente o a una data posteriore, il rapporto di esame preliminare internazionale deve menzionare tale divulgazione non scritta nel modo prescritto dalla regola 70.9.

64.3 Taluni documenti pubblicati

Se una domanda o un brevetto, che farebbero parte dello stato della tecnica ai fini dell’articolo 33.2) e 3) qualora fossero stati pubblicati prima della data pertinente menzionata nella regola 64.1, sono stati pubblicati alla data pertinente o ad una data successiva ma sono stati depositati prima della data pertinente o rivendicano la priorità di una domanda precedente depositata prima della data pertinente, questa domanda pubblicata o questo brevetto pubblicato non sono considerati come facenti parte dello stato della tecnica ai fini dell’articolo 33.2) e 3). Tuttavia, il rapporto di esame preliminare internazionale deve menzionare tale domanda o tale brevetto nel modo prescritto dalla regola 70.10.

Regola 65Attività inventiva o non evidenza

65.1 Relazione con lo stato della tecnica

Ai fini dell’articolo 33.3), l’esame preliminare internazionale deve prendere in considerazione la relazione esistente tra una rivendicazione e lo stato della tecnica nel suo complesso. Esso deve prendere in considerazione non solo la relazione esistente tra la rivendicazione e i singoli documenti o singole parti di essi, ma anche la relazione esistente tra la rivendicazione e le combinazioni di tali documenti o parti di documenti, qualora tali combinazioni risultino evidenti per una persona esperta.

65.2 Data pertinente

Ai fini dell’articolo 33.3), la data pertinente per l’apprezzamento dell’attività inventiva (non evidenza) è la data prescritta dalla regola 64.1.

Regola 66Procedura in seno all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale102

66.1 Base dell’esame preliminare internazionale

  1. Fatti salvi i paragrafi b) a d), l’esame preliminare internazionale verte sulla domanda internazionale così come è stata depositata.
  2. Il depositante può presentare delle modifiche in virtù dell’articolo 34 allorquando presenta la richiesta di esame preliminare internazionale o, fatta salva la regola 66.4bis, fino a che il rapporto di esame preliminare internazionale sia redatto.
  3. Ogni modifica effettuata in virtù dell’articolo 19 prima che la richiesta di esame preliminare internazionale sia stata presentata viene presa in considerazione ai fini di tale esame a meno che non sia stata sostituita, o che venga considerata come rifiutata, da una modifica effettuata in virtù dell’articolo 34.
  4. Ogni modifica effettuata in virtù dell’articolo 19 dopo la presentazione della richiesta di esame preliminare internazionale come pure ogni modifica di cui all’articolo 34 sottoposta all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, sono prese in considerazione ai fini dell’esame preliminare internazionale, fatta salva la regola 66.4bis.
  5. Una rettifica di un errore manifesto quale è autorizzato ai sensi della regola 91.1 deve essere preso in considerazione, fatta salva la regola 66.4bis, dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai fini dell’esame preliminare internazionale.
  6. Non è necessario procedere a un esame preliminare internazionale per le rivendicazioni relative alle invenzioni per le quali non è stato redatto alcun rapporto di ricerca internazionale.

66.1 bis Parere scritto dell’Amministrazione incaricata della ricerca
internazionale

  1. Fatto salvo il paragrafo b), il parere scritto stabilito dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale in virtù della regola 43bis.1 è considerato come parere scritto dell’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai fini della regola 66.2.a).
  2. Qualsiasi Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale può notificare all’Ufficio internazionale che il paragrafo a) non si applica alla procedura che la riguarda nei confronti dei pareri scritti stabiliti in virtù della regola 43bis.1 dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dalle Amministrazioni indicate nella notifica, a condizione che tale notifica non sia applicabile nel caso in cui l’Ufficio nazionale oppure l’organizzazione intergovernativa che ha agito in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, agisca altresì in qualità di Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale. L’Ufficio internazionale pubblica senza indugio qualsiasi notifica di questo tipo nella gazzetta.103
  3. Quando il parere scritto redatto dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai fini della regola 43bis.1 non è, in virtù di una notifica secondo il paragrafo b), considerato come parere scritto dell’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai fini della regola 66.2.a), l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ne dà notifica scritta al depositante.
  4. Un parere scritto redatto dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale in virtù della regola 43bis.1 che non è, in virtù di una notifica secondo il paragrafo b), considerato come parere scritto dell’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai fini della regola 66.2.a), deve comunque essere preso in considerazione dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale nella procedura contemplata nella regola 66.2.a).

66.1 ter Ricerche supplementari

L’amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale esegue una ricerca («ricerca supplementare») al fine di scoprire i documenti di cui alla regola 64 che sono stati pubblicati o che sono divenuti accessibili a tale amministrazione a fini di ricerca dopo la data in cui il rapporto di ricerca internazionale è stato redatto, a meno che essa ritenga la ricerca priva di interesse. Se l’amministrazione constata che sussiste una delle situazioni di cui all’articolo 34.3) o 4) o alla regola 66.1.e), la ricerca supplementare verte esclusivamente sulle parti della domanda internazionale oggetto dell’esame preliminare internazionale. 104

66.2 Parere scritto dell’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare
internazionale

  1. Se l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale:i)stima che esista una delle situazioni di cui all’articolo 34.4);ii)stima che il rapporto di esame preliminare internazionale dovrebbe essere negativo nei riguardi di una delle rivendicazioni perché l’invenzione a cui essa si riferisce non sembra essere nuova, non sembra implicare un’attività inventiva (non sembra essere non evidente), o non sembra essere atta ad avere un’applicazione industriale;iii)accerta che la domanda internazionale è scorretta per quanto concerne la forma o il contenuto, secondo il Trattato o il presente Regolamento d’esecuzione;iv)stima che una modifica oltrepassa i limiti dell’esposizione dell’invenzione contenuta nella domanda internazionale così come è stata depositata;v)desidera allegare al rapporto di esame preliminare internazionale osservazioni relative alla chiarezza delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni, o osservazioni sul fatto di sapere se le rivendicazioni sono interamente giustificate dalla descrizione;vi)stima che una rivendicazione verte su un’invenzione per la quale non è stato redatto nessun rapporto di ricerca internazionale e ha deciso di non effettuare l’esame preliminare internazionale per questa rivendicazione; ovii)stima di non avere a disposizione un elenco di una sequenza di nucleotidi e/o di amminoacidi in una forma che permetta di effettuare un esame preliminare internazionale significativo,
  2. detta Amministrazione ne dà notifica scritta al depositante. Qualora la legislazione nazionale dell’Ufficio nazionale che agisce come Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale non permetta che le rivendicazioni dipendenti multiple siano redatte in un modo diverso da quello previsto nella seconda e nella terza frase della regola 6.4.a), l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale può applicare l’articolo 34.4.b) se delle rivendicazioni non sono redatte in tal modo. In tal caso essa ne dà notifica scritta al depositante.
  3. L’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale deve esporre dettagliatamente i motivi del suo parere nella notifica.
  4. La notifica deve invitare il depositante a presentare una risposta scritta unitamente, ove occorra, alle modifiche.
  5. Nella notifica deve essere indicato un termine di scadenza per la risposta. Questo termine deve essere adeguato alle circostanze. Esso deve essere normalmente di due mesi a decorrere dalla data della notifica. Non deve essere in alcun caso inferiore a un mese a decorrere dalla data di notifica. Deve essere di almeno due mesi a decorrere da questa data quando il rapporto di ricerca internazionale è trasmesso contemporaneamente alla notifica. Non deve essere superiore a tre mesi a decorrere da tale data.
  6. Il termine di scadenza per la risposta può essere prorogato se il depositante ne fa richiesta prima della scadenza.

66.3 Risposta formale all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale

  1. Il depositante può rispondere all’invito, menzionato nella regola 66.2.c), dell’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale comunicando modifiche o, se non condivide il parere di questa Amministrazione, adducendo argomentazioni, secondo il caso, oppure valendosi di questi due mezzi.
  2. Ogni risposta deve essere indirizzata direttamente all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.

66.4 Possibilità addizionali di presentare modifiche o argomentazioni

  1. L’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale può rilasciare uno o più pareri scritti addizionali;sono applicabili le regole 66.2 e 66.3.
  2. A richiesta del depositante, l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale può dargli una o più possibilità addizionali di presentare modifiche o argomentazioni.

66.4 bis Presa in considerazione delle modifiche, argomentazioni e rettifiche di
errori manifesti

Non è necessario che le modifiche, le argomentazioni e le rettifiche di errori manifesti siano prese in considerazione dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai fini di un parere scritto o del rapporto di esame preliminare internazionale se esse sono ricevute da tale Amministrazione, se sono da essa autorizzate o ad essa notificate, come applicabili, dopo che questa Amministrazione ha iniziato la redazione di tale parere o di tale rapporto.

66.5 Modifiche

Ogni cambiamento – che non sia una rettifica di errori evidenti – apportato alle rivendicazioni, alla descrizione o ai disegni, compresa la soppressione di rivendicazioni, di brani della descrizione o di disegni, è considerato come modifica.

66.6 Comunicazioni ufficiose con il depositante

L’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale può, in qualsiasi momento, comunicare ufficiosamente col depositante per telefono, per iscritto o nel corso di un colloquio. Essa decide liberamente se deve concedere più di un colloquio qualora il depositante lo richieda, o se desidera rispondere a una comunicazione scritta ufficiosa del depositante.

66.7 Copia e traduzione della domanda precedente di cui si rivendica la
priorità

  1. Se una copia della domanda di cui si rivendica la priorità nella domanda internazionale è necessaria all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, l’Ufficio internazionale gliela trasmette sollecitamente, su richiesta. Se questa copia non è consegnata all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale perché il depositante non si è conformato alle prescrizioni della regola 17.1, e se la suddetta domanda precedente non è stata depositata presso questa Amministrazione nella sua qualità di Ufficio nazionale e se il documento di priorità non è accessibile a questa Amministrazione presso una biblioteca digitale conformemente alle direttive amministrative, il rapporto di esame preliminare internazionale può essere redatto come se la priorità non fosse stata rivendicata.
  2. Se la domanda di cui si rivendica la priorità nella domanda internazionale è redatta in una lingua diversa da quella o da quelle dell’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, quest’ultima può invitare il depositante a presentare una traduzione nella o in una di dette lingue entro due mesi a decorrere dalla data dell’invito, laddove la validità della rivendicazione di priorità risulta rilevante per la formulazione di un parere secondo l’articolo 33.1). Se la traduzione non è consegnata entro tale termine, il rapporto di esame preliminare internazionale può essere redatto come se la priorità non fosse stata rivendicata.

66.8 Forma di presentazione delle modifiche

  1. Fatto salvo il paragrafo b), all’atto di modificare la descrizione o i disegni, il depositante deve presentare un foglio sostitutivo per ogni foglio della domanda internazionale che, a seguito di una modifica, risulta differire dal foglio depositato in precedenza. Il foglio o i fogli sostitutivi devono essere corredati da una lettera che deve mettere in rilievo le differenze esistenti tra i fogli sostituiti ed i fogli sostitutivi, nonché indicare la base della modifica nella domanda così come è stata depositata ed inoltre spiegare, di preferenza, le ragioni della modifica.
  2. Allorché la modifica consiste nel sopprimere brani o nell’apportare cambiamenti o aggiunte minime, il foglio sostitutivo di cui al paragrafo a) può consistere in una copia del foglio corrispondente della domanda internazionale contenente i cambiamenti o le aggiunte apportati, a condizione che la chiarezza e la possibilità di riproduzione diretta di tale foglio non siano compromesse. Se una modifica implica la soppressione di un intero foglio, detta modifica deve essere comunicata per mezzo di una lettera contenente di preferenza anche le ragioni di tale modifica.
  3. Nel correggere delle rivendicazioni, la regola 46.5 deve applicarsi mutatis mutandis. L’insieme delle rivendicazioni presentato ai sensi della regola 46.5 come applicabile in virtù di questo paragrafo deve sostituire tutte le rivendicazioni depositate originariamente o modificate precedentemente secondo gli articoli 19 oppure 34, a seconda del caso.

66.9 105 ...

Regola 67Oggetto della domanda secondo l’articolo 34.4)a)i)

67.1 Definizione

L’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare non ha l’obbligo di eseguire l’esame preliminare internazionale in merito a una domanda internazionale se e per quanto l’oggetto della domanda è uno dei seguenti:

  1. teorie scientifiche e matematiche;
  2. varietà vegetali, razze animali, procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento di vegetali o di animali, esclusi i procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti mediante questi procedimenti;
  3. piani, principi o metodi per attività commerciali, per realizzazioni puramente intellettuali o per giochi;
  4. metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e metodi di diagnosi;
  5. semplici presentazioni di informazioni;
  6. programmi di ordinatori nella misura in cui l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale non è organizzata per eseguire la ricerca dello stato della tecnica riguardo a tali programmi.

Regola 68Assenza di unità dell’invenzione (esame preliminare internazionale)

68.1 Nessun invito a limitare le rivendicazioni o a pagare

L’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, se stima che il requisito di unità dell’invenzione non è soddisfatto e se decide di non invitare il depositante a limitare le rivendicazioni o a pagare tasse addizionali, prosegue l’esame preliminare internazionale per l’intera domanda internazionale, fatto salvo l’articolo 34.4)b) e la regola 66.1.e), ma indica, in ogni parere scritto e nel rapporto di esame preliminare internazionale, che considera l’esigenza di unità dell’invenzione non soddisfatta e ne espone i motivi.

68.2 Invito a limitare le rivendicazioni o a pagare

L’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, se stima che l’esigenza di unità dell’invenzione non è soddisfatta e se decide di invitare il depositante, a suo piacimento, a limitare le rivendicazioni oppure a pagare tasse addizionali, l’invito deve:

  1. specificare almeno una possibilità di limitazione che, secondo l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, sarebbe in conformità con la prescrizione applicabile;
  2. specificare i motivi per i quali la domanda internazionale non è considerata conforme alla prescrizione di unità dell’invenzione;
  3. invitare il depositante a conformarsi all’invito entro un mese a decorrere dalla data dell’invito;
  4. indicare l’ammontare delle tasse addizionali richieste pagabili nel caso che il depositante decida in questo senso; e
  5. invitare il depositante a pagare, all’occorrenza, la tassa di riserva prevista alla regola 68.3.e) entro un mese a decorrere dalla data dell’invito, e indicare l’ammontare da versare.

68.3 Tasse addizionali

  1. L’importo delle tasse addizionali per l’esame preliminare internazionale, previste nell’articolo 34.3)a), è stabilito dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.
  2. Le tasse addizionali per l’esame preliminare internazionale, previste nell’articolo 34.3)a), devono essere pagate direttamente all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.
  3. Il depositante può, pagando le tasse addizionali, emettere una riserva, giustificandola in una dichiarazione motivata che miri a dimostrare che la domanda internazionale soddisfa l’esigenza di unità dell’invenzione o che l’importo delle tasse addizionali richieste è eccessivo. Tale riserva deve essere esaminata da un organo di revisione costituito nell’ambito dell’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale che, se giudica la protesta totalmente o parzialmente giustificata, ordina il rimborso totale o parziale delle tasse addizionali al depositante. A richiesta del depositante, il testo della sua riserva e quello della decisione sono allegati al rapporto di esame preliminare internazionale e notificati agli Uffici eletti.
  4. La partecipazione all’organo di revisione di cui al paragrafo c) può includere la persona che ha preso la decisione oggetto della riserva, ma non necessariamente limitarsi ad essa.
  5. L’esame di una riserva di cui al paragrafo c) può essere assoggettata dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale al pagamento, a suo favore, di una tassa di riserva. Quando il depositante non ha pagato, entro i termini previsti dalla regola 68.2.v), alcuna tassa di riserva, la riserva deve considerarsi come non avvenuta e l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale redigerà una dichiarazione in tal senso. La tassa di riserva sarà rimborsata al depositante allorquando l’organo di revisione di cui al paragrafo c) accerta che la riserva era totalmente giustificata.

68.4 Procedura in caso di limitazione insufficiente delle rivendicazioni

Se il depositante limita le rivendicazioni in modo insufficiente a soddisfare l’esigenza di unità dell’invenzione, l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale procede in conformità all’articolo 34.3)c).

68.5 Invenzione principale

Se non è possibile determinare esattamente la rivendicazione principale ai fini dell’articolo 34.3)c), l’invenzione menzionata per prima è considerata come invenzione principale.

Regola 69Inizio e scadenza dell’esame preliminare internazionale

69.1 Inizio dell’esame preliminare internazionale

  1. Fatti salvi i paragrafi b) a e), l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale avvia tale esame una volta in possesso di tutti i seguenti elementi:i)la domanda di esame preliminare internazionale;ii)l’ammontare dovuto (nella totalità) per la tassa di trattamento e per la tassa di esame preliminare, compresa, all’occorrenza, la tassa di mora contemplata nella regola 58bis.2; eiii)il rapporto di ricerca internazionale oppure la dichiarazione dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, fatta in virtù dell’articolo 17.2)a), secondo cui non sarà redatto un rapporto di ricerca internazionale, e il parere scritto come stabilito alla regola 43bis.1,
  2. a meno che il depositante non abbia esplicitamente chiesto di posticipare l’inizio dell’esame preliminare internazionale fino alla scadenza del termine applicabile secondo la regola 54bis.1.a).106
  3. Se l’Ufficio nazionale o l’organizzazione intergovernativa che agisce in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale agisce altresì in qualità di Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, l’esame preliminare internazionale può, se questo Ufficio nazionale o questa organizzazione intergovernativa lo desidera e fatti salvi i paragrafi d) e e), essere avviato contemporaneamente alla ricerca internazionale.
  4. Quando, conformemente al paragrafo b), l’Ufficio nazionale o l’organizzazione intergovernativa che agisce al contempo in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale e in qualità di Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, desidera avviare l’esame preliminare internazionale contemporaneamente alla ricerca internazionale e considera che tutte le condizioni contemplate nell’articolo 34.2)c)i) a iii) sono state soddisfatte, non è necessario che questo Ufficio o che questa organizzazione intergovernativa, in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, rediga un parere scritto conformemente alla regola 43bis.1.
  5. Allorché la dichiarazione riguardante le modifiche indica che le modifiche effettuate in virtù dell’articolo 19 sono da prendere in considerazione (regola 53.9.a)i)), l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale non avvia tale esame prima di aver ricevuto copia delle modifiche in causa.
  6. Allorché la dichiarazione riguardante le modifiche indica che l’inizio dell’esame preliminare internazionale deve essere differito (regola 53.9.b)), l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale non avvia tale esame:i)prima di aver ricevuto copia di ogni modifica effettuata in virtù dell’articolo 19;ii)prima di aver ricevuto dal depositante una dichiarazione secondo la quale egli non desidera effettuare modifiche in virtù dell’articolo 19; oppureiii)prima della scadenza dei termini applicabili in virtù della regola 46.1.
  7. Qualora la dichiarazione riguardante le modifiche indica che delle modifiche sono presentate in virtù dell’articolo 34 unitamente alla richiesta di esame preliminare (regola 53.9.c)) ma che in effetti non è stata presentata nessuna modifica in virtù dell’articolo 34, l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale non avvia questo esame prima di aver ricevuto le modifiche o prima dello scadere del termine fissato nell’invito di cui alla regola 60.1.g), tenendo presente che quella delle due condizioni precitate, che risulta soddisfatta per prima, è determinante.

69.2 Termini di scadenza per l’esame preliminare internazionale

I termini per stabilire il rapporto di esame preliminare internazionale sono i termini sottoelencati che scadono più tardi:

  1. 28 mesi a decorrere dalla data di priorità; oppure
  2. sei mesi a decorrere dalla data prevista nella regola 69.1 per l’avvio dell’esame preliminare internazionale; oppure
  3. sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, della traduzione presentata in virtù della regola 55.2.

Regola 70Rapporto preliminare internazionale sulla brevettabilità stabilito dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale (rapporto d’esame internazionale)107

70.1 Definizione

Ai sensi della presente regola, si deve intendere per «rapporto» il rapporto di esame preliminare internazionale.

70.2 Base del rapporto

  1. Se le rivendicazioni sono state modificate, il rapporto è redatto fondandosi sulle rivendicazioni modificate.
  2. Se, in conformità alla regola 66.7.a) o b), il rapporto è redatto come se la priorità non fosse stata rivendicata, il rapporto deve precisare questo fatto.
  3. Se l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare stima che una modifica oltrepassa i limiti dell’esposizione dell’invenzione contenuta nella domanda internazionale così come depositata, il rapporto è stabilito come se questa modifica non fosse stata effettuata e precisa questo fatto. Esso indica inoltre i motivi per cui detta Amministrazione considera che la modifica oltrepassa i limiti di detta esposizione.
  4. cbis)108 Se le rivendicazioni, la descrizione o i disegni sono stati modificati ma se il foglio o i fogli sostitutivi non erano corredati da una lettera che indicasse la base della modifica nella domanda così come è stata depositata, ai sensi della regola 46.5.(b)(iii) applicabile in virtù della regola 66.8(c), oppure della regola 66.8(a), a seconda del caso, il rapporto può essere redatto come se la modifica non fosse stata effettuata; in tale caso, il rapporto deve indicare questo fatto.
  5. Se le rivendicazioni vertono su invenzioni per le quali non è stato redatto nessun rapporto di ricerca internazionale e che quindi non sono state oggetto dell’esame preliminare internazionale, il rapporto di esame preliminare internazionale indica tale fatto.
  6. Se una rettifica di un errore manifesto viene presa in considerazione ai sensi della regola 66.1, il rapporto deve indicare questo fatto. Se una rettifica di un errore manifesto non è presa in considerazione in conformità alla regola 66.4bis, il rapporto deve, laddove possibile, indicare questo fatto;in casocontrario l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ne darà notifica all’Ufficio internazionale e l’Ufficio internazionale procederà come previsto dalle direttive amministrative.
  7. 109 Il rapporto indica la data in cui è stata eseguita una ricerca supplementare ai sensi della regola 66.1ter o che la ricerca supplementare non è stata eseguita.

70.3 Identificazioni

Il rapporto identifica da un canto l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale che lo ha redatto, indicando il nome di detta Amministrazione e, d’altro canto, la domanda internazionale mediante il numero di questa domanda, il nome del depositante e la data del deposito internazionale.

70.4 Date

Il rapporto indica:

  1. la data in cui la domanda di esame preliminare internazionale è stata presentata; e
  2. la data del rapporto;questa data è quella in cui è stato completato il rapporto.

70.5 Classificazione

  1. Nel rapporto si deve ripetere la classificazione indicata secondo la regola 43.3 se l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale mantiene questa classificazione.
  2. In caso contrario, l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale indica nel rapporto la classificazione che essa considera corretta, per lo meno secondo la classificazione internazionale dei brevetti.

70.6 Dichiarazione secondo l’articolo 35.2)

  1. La dichiarazione menzionata nell’articolo 35.2) consiste in un «SI» o in un «NO», o nell’equivalente di queste parole nella lingua del rapporto, o in un segno appropriato precisato nelle direttive amministrative, unitamente alle citazioni, spiegazioni e osservazioni menzionate nell’ultima frase dell’articolo 35.2).
  2. Se uno qualunque dei tre criteri menzionati nell’articolo 35.2) (cioè la novità, l’attività inventiva (non evidenza) e l’applicazione industriale) non è soddisfatto, la dichiarazione è negativa. Se, in tale caso, uno o due di questi criteri sono soddisfatti separatamente, il rapporto precisa quale o quali criteri sono soddisfatti.

70.7 Citazioni secondo l’articolo 35.2)

  1. Il rapporto cita i documenti considerati pertinenti a giustificare le dichiarazioni fatte secondo l’articolo 35.2), sia nel caso in cui tali documenti siano citati nel rapporto di ricerca internazionale, o che non lo siano. I documenti citati nel rapporto di ricerca internazionale devono essere citati nel rapporto di esame preliminare allorquando l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale li considera pertinenti.
  2. Le disposizioni della regola 43.5.b) ed e) sono parimenti applicabili al rapporto.

70.8 Spiegazioni secondo l’articolo 35.2)

Le direttive amministrative contengono dei criteri che servono di guida per stabilire se debbano o non debbano essere date le spiegazioni menzionate nell’articolo 35.2) e per la forma da dare a queste spiegazioni. Tali criteri devono fondarsi sui principi seguenti:

  1. si devono fornire spiegazioni ogni volta che la dichiarazione è negativa nei confronti di una qualsiasi rivendicazione;
  2. si devono fornire spiegazioni ogni volta che la dichiarazione è positiva, a meno che i motivi che hanno indotto a citare un documento risultino evidenti alla lettura del documento citato;
  3. di regola, si devono fornire spiegazioni nel caso previsto nell’ultima frase della regola 70.6.b).

70.9 Divulgazioni non scritte

Ogni divulgazione non scritta citata nel rapporto in base alla regola 64.2 deve essere menzionata indicando il suo genere, la data in cui la divulgazione scritta che si riferisce alla divulgazione non scritta è stata resa accessibile al pubblico, e la data in cui quest’ultima è stata fatta pubblicamente.

70.10 Taluni documenti pubblicati

Ogni domanda pubblicata e ogni brevetto ai quali il rapporto si riferisce in base alla regola 64.3 devono essere menzionati come tali unitamente alla data di pubblicazione, alla data di deposito e, nel caso, alla data di priorità rivendicata. Per quanto concerne la data di priorità di tale documento, il rapporto può indicare che l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale stima che questa data non è stata rivendicata in maniera valida.

70.11 Menzione di modifiche

Nel rapporto si deve indicare se sono state fatte delle modifiche presso l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale. Se una modifica ha condotto alla soppressione di un intero foglio, questo fatto deve essere pure precisato nel rapporto.

70.12 Menzione di talune irregolarità e di altri elementi

Se l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale stima che quando prepara il rapporto:

  1. la domanda internazionale presenta irregolarità del genere indicato nella regola 66.2.a)iii), essa lo indica nel rapporto motivando la sua opinione;
  2. la domanda internazionale dà luogo a una delle osservazioni menzionate nella regola 66.2.a)v), essa può indicarlo nel rapporto e, in questo caso, motiva la sua opinione;
  3. esiste una delle situazioni di cui all’articolo 34.4) esiste, essa lo indica nel rapporto motivando tale parere;
  4. non dispone di un elenco di una sequenza di nucleotidi e/o di amminoacidi in una forma che permetta di effettuare un esame preliminare internazionale significativo, indica tale fatto nel rapporto.

70.13 Osservazioni relative all’unità dell’invenzione

Il rapporto indica se il depositante ha pagato tasse addizionali per l’esame preliminare internazionale, o se la domanda internazionale o l’esame preliminare internazionale è stato limitato secondo l’articolo 34.3). Inoltre, se l’esame preliminare internazionale è stato eseguito sulla base di rivendicazioni limitate (articolo 34.3)a)) o soltanto sulla base dell’invenzione principale (articolo 34.3)c)), il rapporto indica a quali parti della domanda internazionale è stato esteso l’esame preliminare internazionale. Il rapporto contiene le indicazioni previste nella regola 68.1, se l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ha deciso di non invitare il depositante a limitare le rivendicazioni o a pagare tasse addizionali.

70.14 Funzionario autorizzato

Il rapporto indica il nome del funzionario dell’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale che è responsabile del rapporto.

70.15 Forma; titolo

  1. I requisiti materiali relativi alla forma del rapporto sono stabiliti nelle direttive amministrative.
  2. Il rapporto porta il titolo di «rapporto preliminare internazionale sulla brevettabilità (capitolo II del Trattato di cooperazione in materia di brevetti)» unitamente ad un’indicazione dove si menziona il fatto che si tratta del rapporto di esame preliminare internazionale redatto dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.

70.16 Allegati al rapporto

  1. Devono essere allegati al rapporto i fogli sostitutivi e le lettere di seguito citate:i)ogni foglio sostitutivo di cui alla regola 66.8 contenente modifiche effettuate in virtù dell’articolo 34 e ogni lettera di cui alla regola 66.8(a), alla regola 66.8(b) e alla regola 46.5(b), applicabile in virtù della regola 66.8(c);ii)ogni foglio sostitutivo di cui alla regola 46.5 contenente modifiche effettuate in virtù dell’articolo 19 e ogni lettera di cui alla regola 46.5; eiii)ogni foglio sostitutivo di cui alla regola 26.4, applicabile in virtù della regola 91.2, contenente la rettifica di un errore evidente autorizzata dall’Amministrazione in virtù della regola 91.1(b)(iii) e ogni lettera di cui alla regola 26.4, applicabile in virtù della regola 91.2; eccetto nel caso in cui il foglio sostitutivo sia stato sostituito o considerato revocato da ulteriori fogli sostitutivi o da modifiche che comportino la cancellazione di fogli interi secondo la regola 66.8(b);iv)se il rapporto contiene un’indicazione di cui alla regola 70.2(e), ogni foglio e ogni lettera contenenti la correzione di un errore evidente non considerato conformemente alla regola 66.4bis.
  2. Nonostante il paragrafo (a), ogni foglio sostitutivo di cui nel presente paragrafo sostituito o revocato e ogni lettera di cui nel presente paragrafo relativa a un foglio così sostituito o revocato deve altresì essere allegato al rapporto qualora:i)l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale consideri che la modifica di sostituzione o di revoca vada oltre la divulgazione nella domanda internazionale quale è stata depositata e che il rapporto contenga un’indicazione ai sensi della regola 70.2(c);ii)la modifica di sostituzione o di revoca non sia corredata di una lettera che indichi la base della modifica nella domanda così come è stata depositata e il rapporto sia stato stabilito come se la modifica non fosse stata effettuata e contenga l’indicazione di cui alla regola 70.2(cbis).
  3. In tale caso, il foglio sostitutivo sostituito o revocato deve essere segnato come previsto dalle direttive amministrative.110

70.17 Lingue del rapporto e degli allegati

Il rapporto ed ogni allegato sono redatti nella lingua della pubblicazione della domanda internazionale alla quale essi si riferiscono oppure, se l’esame preliminare internazionale è effettuato conformemente alla regola 55.2, sulla base di una traduzione della domanda internazionale, nella lingua di tale traduzione.

Regola 71Trasmissione del rapporto di esame preliminare internazionale e dei documenti connessi111

71.1 112 Destinatari

  1. L’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale trasmette nel medesimo giorno all’Ufficio internazionale e al depositante copia del rapporto di esame preliminare internazionale e degli eventuali allegati.
  2. L’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale trasmette all’Ufficio internazionale copia di altri documenti presenti nell’archivio dell’esame preliminare internazionale in conformità alle istruzioni amministrative.

71.2 Copie di documenti citati

  1. La richiesta di cui all’articolo 36.4) può essere fatta in qualsiasi momento durante sette anni a decorrere dalla data del deposito internazionale della domanda internazionale alla quale il rapporto si riferisce.
  2. L’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale può esigere dalla parte (il depositante o l’Ufficio eletto) che ha presentato la richiesta, il pagamento delle spese per la preparazione e la spedizione delle copie. L’ammontare di queste spese sarà stabilito negli accordi di cui all’articolo 32.2) conclusi tra le Amministrazioni incaricate dell’esame preliminare internazionale e l’Ufficio internazionale.
  3. [Soppressa]
  4. Ogni Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale può affidare lo svolgimento dei compiti previsti nei paragrafi a) e b) a un altro organismo responsabile di fronte ad essa.

Regola 72Traduzione del rapporto di esame preliminare internazionale e del parere scritto dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale

72.1 Lingue

  1. Ogni Stato eletto può esigere la traduzione in inglese del rapporto di esame preliminare internazionale redatto in una lingua diversa dalla lingua ufficiale o da una delle lingue ufficiali del proprio Ufficio nazionale.
  2. Tale esigenza deve essere notificata all’Ufficio internazionale che la pubblica senza indugio nella gazzetta.

72.2 Copia della traduzione per il depositante

L’Ufficio internazionale trasmette al depositante una copia della traduzione del rapporto di esame preliminare internazionale, traduzione di cui alla regola 72.1.a), contemporaneamente alla comunicazione di tale traduzione all’Ufficio o agli Uffici eletti interessati.

72.2 bis Traduzione del parere scritto dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale secondo la regola 43 bis .1

Nel caso contemplato nella regola 73.2.b)ii), il parere scritto redatto dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale in virtù della regola 43 bis .1 è, su richiesta dell’Ufficio eletto interessato, tradotto in inglese dall’Ufficio internazionale o sotto la sua responsabilità. L’Ufficio internazionale trasmette al depositante e contemporaneamente all’Ufficio eletto interessato una copia della traduzione entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di traduzione.

72.3 Osservazioni relative alla traduzione

Il depositante può fare osservazioni per iscritto in merito all’esattezza della traduzione del rapporto di esame preliminare internazionale e del parere scritto redatto dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale in virtù della regola 43 bis .1 ; in tal caso deve inviare copia di queste osservazioni a ciascuno degli Uffici eletti interessati ed all’Ufficio internazionale.

Regola 73Comunicazione del rapporto di esame preliminare internazionale o del parere scritto dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale

73.1 Preparazione di copie

L’Ufficio internazionale prepara le copie dei documenti che devono essere comunicati secondo l’articolo 36.3)a.

73.2 Comunicazione agli Uffici eletti

  1. L’Ufficio internazionale trasmette la comunicazione contemplata nell’articolo 36.3)a) ad ogni Ufficio eletto conformemente alla regola 93bis.1, ma non prima della scadenza di 30 mesi a decorrere dalla data di priorità.
  2. Quando il depositante presenta ad un Ufficio eletto una richiesta esplicita in virtù dell’articolo 40.2), l’Ufficio internazionale, su richiesta di tale Ufficio o del depositante:i)se il rapporto di esame preliminare internazionale è stato già trasmesso all’Ufficio internazionale in virtù della regola 71.1, fa pervenire senza indugio a tale Ufficio la comunicazione contemplata nell’articolo 36.3)a);ii)se il rapporto di esame preliminare internazionale non è stato trasmesso all’Ufficio internazionale in virtù della regola 71.1, fa pervenire senza indugio a tale Ufficio una copia del parere scritto redatto dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale in virtù della regola 43bis.1.
  3. Se il depositante ha ritirato la domanda di esame preliminare internazionale oppure una o più elezioni, o la totalità di queste, la comunicazione contemplata nel paragrafo a) deve comunque essere inviata agli Uffici eletti o agli Uffici interessati in questo ritiro, a condizione che l’Ufficio internazionale abbia ricevuto il rapporto di esame preliminare internazionale.

Regola 74Traduzione e trasmissione degli allegati al rapporto di esame preliminare internazionale

74.1 Contenuto della traduzione e termini di scadenza per la trasmissione

  1. Qualora la consegna di una traduzione della domanda internazionale venga richiesta dall’Ufficio eletto in virtù dell’articolo 39.1), il depositante deve trasmettere, entro il termine applicabile secondo l’articolo 39.1), una traduzione di ogni foglio sostitutivo di cui alla regola 70.16 che è allegato al rapporto di esame preliminare internazionale, a meno che tale foglio non sia redatto nella lingua nella quale si richiede la traduzione della domanda internazionale. Lo stesso termine è applicabile qualora la consegna di una traduzione della domanda internazionale all’Ufficio eletto debba essere effettuata, a causa di una dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 64.2)a)i), entro il termine applicabile secondo l’articolo 22.
  2. Qualora l’Ufficio eletto non richiede la presentazione di una traduzione della domanda internazionale prevista all’articolo 39.1), tale Ufficio può richiedere che il depositante presenti entro i termini di scadenza applicabili secondo tale articolo, una traduzione nella lingua della pubblicazione della domanda internazionale di ogni foglio sostitutivo di cui alla regola 70.16, allegato al rapporto di esame preliminare internazionale e che non è formulato in tale lingua.

Regola 75[Soppressa]

Regola 76Traduzione del documento di priorità, applicazione di talune regole alle procedure presso gli Uffici eletti

76.1, 76.2 e 76.3 [Soppressi]

76.4 Termini di scadenza per presentare la traduzione del documento di
priorità

Il depositante non è tenuto a presentare ad un Ufficio eletto una traduzione del documento di priorità prima della scadenza del termine applicabile secondo l’articolo 39.

76.5 Applicazione di talune regole a procedure presso gli Uffici eletti

Le regole 13ter.3, 20.8.c), 22.1.g), 47.1,49, 49bis, 49ter e 51bis sono applicabili a condizione che:

  1. ogni riferimento all’Ufficio designato o allo Stato designato sia inteso come riferimento all’Ufficio eletto o allo Stato eletto;
  2. 113 ogni riferimento nelle suddette regole all’articolo 22, all’articolo 23.2) o all’articolo 24.2) sia inteso come riferimento all’articolo 39.1), all’articolo 40.2) o all’articolo 39.3);
  3. le parole «le domande internazionali che sono state depositate» quali figurano nella regola 49.1.c) siano sostituite dalle parole «una richiesta di esame preliminare internazionale che è stata presentata»;
  4. ai fini dell’articolo 39.1), se è stato redatto un rapporto di esame preliminare internazionale, la traduzione di una modifica effettuata in virtù dell’articolo 19 sia richiesta soltanto se tale modifica è allegata al rapporto;
  5. il rinvio dalla regola 47.1.a) alla regola 47.4 sia interpretato come un rinvio alla regola 61.2.d).

Regola 77Facoltà secondo l’articolo 39.1)b)

77.1 Esercizio della facoltà

  1. Ogni Stato contraente che concede un termine che scade dopo quello previsto nell’articolo 39.1)a) deve notificare all’Ufficio internazionale il termine in tal modo stabilito.
  2. L’Ufficio internazionale pubblica sollecitamente nella gazzetta ogni notifica secondo il paragrafo a).
  3. Le notificazioni relative alla riduzione di un termine precedentemente stabilito hanno effetto per le domande internazionali depositate oltre la scadenza di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della notifica nella gazzetta.
  4. Le notificazioni relative al prolungamento di un termine precedentemente stabilito hanno effetto dalla data della loro pubblicazione nella gazzetta per le domande internazionali pendenti in tale data o depositate dopo tale data oppure, se lo Stato contraente ha fissato una data successiva nella sua notifica, a decorrere da questa data successiva.

Regola 78Modifica delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni presso gli Uffici eletti

78.1 Termini di scadenza

  1. Il depositante che desidera esercitare il diritto, concesso dall’articolo 41, di modificare le rivendicazioni, la descrizione e i disegni presso l’Ufficio eletto corrispondente, deve agire entro il termine di un mese a decorrere dall’effettuazione degli atti di cui all’articolo 39.1)a);tuttavia, se la trasmissione del rapporto di esame preliminare internazionale di cui all’articolo 36.1) non è stata effettuata alla scadenza del termine applicabile secondo l’articolo 39, il depositante deve esercitare questo diritto al più tardi quattro mesi a decorrere dalla data di questa scadenza. In ambo i casi, egli può esercitare questo diritto a qualsiasi data ulteriore se la legislazione nazionale dello Stato in causa lo consente.
  2. In ogni Stato eletto la cui legislazione prevede che l’esame inizi soltanto in seguito ad una richiesta speciale, la legislazione nazionale può prevedere che il termine entro il quale o il momento in cui il depositante può esercitare il diritto concesso dall’articolo 41 è il medesimo di quello previsto dalla legislazione nazionale per il deposito delle modifiche in caso di esame, su richiesta speciale, di domande nazionali, a condizione che tale termine non scada prima della scadenza del termine contemplato nel paragrafo a) o a condizione che tale momento non sopraggiunga prima della scadenza di tale termine.

78.2 [Soppresso]

78.3 Modelli di utilità

Le disposizioni delle regole 6.5 e 13.5 devono essere applicate, mutatis mutandis , anche presso gli Uffici eletti. Se l’elezione è avvenuta prima della scadenza di un periodo di diciannove mesi a decorrere dalla data di priorità, il riferimento al termine di scadenza applicabile secondo l’articolo 22 è sostituito con un riferimento al termine applicabile secondo l’articolo 39.

Parte D: Regole relative al capitolo III del Trattato

Regola 79Calendario

79.1 Indicazione delle date

I depositanti, gli Uffici nazionali, gli Uffici riceventi, le Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e dell’esame preliminare internazionale e l’Ufficio internazionale devono, in relazione al Trattato e al presente Regolamento d’esecuzione, indicare le date secondo l’era cristiana e il calendario gregoriano : qualora impieghino altre ere o altri calendari, essi dovranno indicare le date anche secondo l’era cristiana e il calendario gregoriano.

Regola 80Computo dei termini di scadenza

80.1 Termini espressi in anni

Se un termine copre uno o più anni, esso decorre dal giorno che segue quello in cui ha avuto luogo l’evento considerato e scade nell’anno successivo, nel mese omonimo di quello dell’evento e nel giorno con il medesimo numero di quello dell’evento : tuttavia, se il mese da considerare non presenta il giorno con il medesimo numero, il termine scade l’ultimo giorno di tale mese.

80.2 Termini espressi in mesi

Se un termine copre uno o più mesi, esso decorre dal giorno che segue quello in cui ha avuto luogo l’evento considerato e scade, nel mese successivo da considerare, il giorno con il medesimo numero del giorno dell’evento ; tuttavia, se il mese da considerare non presenta il giorno con il medesimo numero, il termine scade l’ultimo giorno di tale mese.

80.3 Termini espressi in giorni

Se un termine copre un certo numero di giorni, esso decorre dal giorno che segue quello in cui ha avuto luogo l’evento considerato e scade il giorno corrispondente all’ultimo giorno da computare.

80.4 Date locali

  1. la data da considerare come punto di partenza per il computo di un termine è la data che era utilizzata nella località nel momento in cui ha avuto luogo l’evento considerato.
  2. La data di scadenza di un termine è la data che è utilizzata nella località in cui il documento richiesto deve essere depositato o dove deve essere pagata la tassa.

80.5 Scadenza in un giorno non lavorativo o festività ufficiale

Se una qualsiasi scadenza durante la quale un documento oppure una tassa devono pervenire ad un Ufficio nazionale o ad una organizzazione intergovernativa cade in un giorno:

  1. in cui tale Ufficio o tale organizzazione non sono aperti al pubblico per trattare pratiche ufficiali;
  2. in cui la posta ordinaria non viene consegnata nella località dove si trovano tale Ufficio o tale organizzazione;
  3. che, qualora tale Ufficio o tale organizzazione siano situati in più di una località, risulta giorno festivo in almeno una delle località in cui si trovano tale Ufficio o tale organizzazione, e in circostanze tali in cui la legislazione nazionale applicabile da parte di tale Ufficio o di tale organizzazione prevede, nei confronti delle domande nazionali, che, in una simile situazione, questa scadenza si concluda il giorno successivo; oppure
  4. che, qualora tale Ufficio si trovi ad essere l’amministrazione di uno Stato contraente incaricata di rilasciare brevetti, risulta giorno festivo in una parte di questo Stato contraente, e in circostanze tali in cui la legislazione nazionale applicabile da parte di tale Ufficio prevede, nei confronti delle domande nazionali che, in una simile situazione, questa scadenza si concluda il giorno successivo,

tale scadenza prende fine il primo giorno oltre il quale non esiste più alcuna di queste quattro circostanze.

80.6 Data dei documenti

Quando un termine decorre dalla data di un documento o di una lettera di un Ufficio nazionale o di una organizzazione intergovernativa e quando una parte interessata può dimostrare che detto documento o detta lettera è stato spedito dopo tale data, si deve prendere in considerazione come data determinante per il computo del termine, quella della spedizione effettiva del documento o della lettera. Qualunque sia la data in cui questo documento o questa lettera sono stati spediti, se il depositante dimostra all’Ufficio nazionale o all’organizzazione intergovernativa che il documento o la lettera sono stati ricevuti più di sette giorni dopo la data che esso porta, l’Ufficio nazionale o l’organizzazione intergovernativa considera che il termine che decorre dalla data del documento o della lettera è prorogato di un numero di giorni pari al numero di giorni di ritardo con il quale questo documento o questa lettera è stato ricevuto rispetto al settimo giorno che segue la data che esso porta.

80.7 Scadenza in un giorno feriale

  1. Ogni termine che scada in un giorno determinato, ha fine all’ora di chiusura degli sportelli dell’Ufficio nazionale o dell’organizzazione intergovernativa presso cui il documento deve essere depositato oppure a cui deve essere versata la tassa.
  2. Ogni Ufficio o organizzazione può derogare alle disposizioni del paragrafo a) prolungando il termine fino alla mezzanotte del giorno considerato.

Regola 81Modifica dei termini fissati dal Trattato

81.1 Proposte

  1. Ogni Stato contraente o il Direttore generale possono proporre modifiche dei termini secondo l’articolo 47.2).
  2. Le proposte di uno Stato contraente devono essere presentate al Direttore generale.

81.2 Decisione dell’Assemblea

  1. Quando una proposta viene presentata all’Assemblea, il Direttore generale ne comunica il testo a tutti gli Stati contraenti almeno due mesi prima della sessione dell’Assemblea al cui ordine del giorno detta proposta è iscritta.
  2. Durante la discussione in Assemblea, la proposta può essere emendata oppure possono essere proposti emendamenti che risultino da tale proposta.
  3. La proposta è considerata adottata se, quando viene messa ai voti, nessuno degli Stati contraenti presenti vota contro di essa.

81.3 Voto per corrispondenza

  1. Qualora venga scelta la procedura di voto per corrispondenza, la proposta forma oggetto di una comunicazione scritta del Direttore generale nella quale gli Stati contraenti sono invitati a votare per iscritto.
  2. L’invito indica il termine entro il quale la risposta contenente il voto espresso per iscritto deve pervenire all’Ufficio internazionale. Questo termine è di almeno tre mesi a decorrere dalla data dell’invito.
  3. Le risposte devono essere affermative o negative. Le proposte di modifica e le semplici osservazioni non sono considerate come voti.
  4. La proposta è considerata adottata se nessuno degli Stati contraenti si oppone alla modifica e se la metà almeno di detti Stati esprimono consenso, indifferenza, o astensione.

Regola 82Irregolarità nel servizio postale

82.1 Ritardi o smarrimenti di plichi postali

  1. Ogni parte interessata può produrre la prova che essa ha consegnato alla posta il documento o la lettera cinque giorni prima della scadenza dei termini. Salvo quando la corrispondenza postale per via terrestre o marittima arriva normalmente entro due giorni dalla sua consegna alla posta o quando non vi è servizio per via aerea, tale prova può essere prodotta soltanto se la spedizione è stata fatta per via aerea. Comunque, detta prova può essere prodotta soltanto se la spedizione è stata fatta a mezzo raccomandata presso gli Uffici postali.
  2. Se si prova in modo soddisfacente all’Ufficio nazionale destinatario o all’organizzazione intergovernativa destinataria che un documento o una lettera sono stati spediti nel modo indicato al paragrafo a), il ritardo del recapito viene giustificato o, se il documento o la lettera sono stati smarriti, viene autorizzata la sostituzione con un nuovo esemplare, a condizione che la parte interessata provi in modo soddisfacente all’Ufficio nazionale o all’organizzazione intergovernativa che il documento o la lettera di sostituzione è identico al documento smarrito o alla lettera smarrita.
  3. Nei casi di cui al paragrafo b), la prova relativa alla spedizione per posta entro i termini prescritti e, in caso di smarrimento del documento o della lettera, il documento o la lettera di sostituzione nonché la prova della sua identità con il documento smarrito o la lettera smarrita, devono essere presentati entro un mese a decorrere dalla data in cui la parte interessata ha accertato – o avrebbe dovuto accertare usando la dovuta diligenza – il ritardo o lo smarrimento, e in nessun caso non oltre sei mesi dalla scadenza del termine applicabile nella fattispecie.
  4. Ogni Ufficio nazionale o ogni organizzazione intergovernativa che ha notificato all’Ufficio internazionale che, allorché la spedizione di un documento o di una lettera è stata affidata ad una società di consegne diversa da quella postale, avrebbe applicato le disposizioni dei paragrafi a) a c) come se la società di consegne fosse un’Amministrazione postale, procede in tal modo. In tal caso, l’ultima frase del paragrafo a) non è applicabile ma la prova è ricevibile solo se le modalità della spedizione sono state registrate dalla società di consegne al momento della spedizione. La notifica può contenere un’indicazione che si applica solo alle spedizioni affidate a determinate società di consegne o a società di consegne che soddisfano determinati criteri. L’Ufficio internazionale pubblica nella gazzetta tali informazioni.
  5. Ogni Ufficio nazionale oppure ogni organizzazione intergovernativa può procedere conformemente al paragrafo d):i)anche se la società di consegne alla quale la spedizione è stata affidata non compare tra le società che, all’occorrenza, sono state indicate nella notifica pertinente fatta in virtù del paragrafo d) o non soddisfa i criteri che, all’occorrenza, sono stati indicati in tale notifica; oppureii)anche se questo Ufficio o questa organizzazione internazionale non ha inviato notifica all’Ufficio internazionale in virtù del paragrafo d).

82.2 114 ...

Regola 82bisGiustificazione da parte dello Stato designato o eletto dei ritardi nell’osservanza di taluni termini

82 bis .1 Significato di «termine» nell’articolo 48.2)

Il riferimento a «un termine» nell’articolo 48.2) deve intendersi come riferimento:

  1. a ogni termine stabilito nel Trattato o nel presente Regolamento d’esecuzione;
  2. a ogni termine stabilito dall’Ufficio ricevente, dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale o dall’Ufficio internazionale o a ogni termine applicabile dall’Ufficio ricevente in virtù della propria legislazione nazionale;
  3. a ogni termine stabilito dall’Ufficio designato o eletto o nella legislazione nazionale applicabile da parte di questo Ufficio per qualsiasi atto che il depositante deve compiere presso tale Ufficio.

82 bis .2 Ripristino dei diritti ed altre disposizioni a cui l’articolo 48.2) è
applicabile

Le disposizioni della legislazione nazionale contemplata all’articolo 48.2) che permettono allo Stato designato o eletto di giustificare i ritardi nell’osservanza di termini di scadenza sono le disposizioni che prevedono il ristabilimento dei diritti, la reintegrazione, la restitutio in integrum o il proseguimento della procedura malgrado l’inosservanza di un termine, nonché qualsiasi altra disposizione che preveda la proroga dei termini o che permetta di giustificare ritardi nell’osservanza dei termini.

Regola 82terRettifica di errori commessi dall’Ufficio ricevente o dall’Ufficio internazionale

82 ter .l Errori concernenti la data del deposito internazionale e la rivendicazione di priorità

  1. Se il depositante prova in modo soddisfacente a qualsiasi Ufficio designato o eletto che la data del deposito internazionale è inesatta a causa di un errore commesso dall’Ufficio ricevente o che la rivendicazione di priorità è stata erroneamente considerata nulla da parte dell’Ufficio ricevente o da parte dell’Ufficio internazionale, e se l’errore è tale che, se fosse stato commesso dallo stesso Ufficio designato o eletto, tale Ufficio lo rettificherebbe in virtù della legislazione nazionale o della prassi nazionale, detto Ufficio rettifica l’errore e istruisce la domanda internazionale come se la data rettificata del deposito internazionale fosse stata accettata o come se la rivendicazione di priorità non fosse stata considerata nulla.
  2. 115 Quando la data di deposito internazionale è stata concessa dall’Ufficio ricevente ai sensi della regola 20.3.b)ii), 20.5.d) oppure 20.5bis.d) sulla base di un’annessione per riferimento secondo le regole 4.18 e 20.6 di un elemento o di una parte ma quando l’Ufficio designato o l’Ufficio eletto accerta che:i)il depositante non ha soddisfatto la regola 17.1.a), b) oppure bbis) in relazione al documento di priorità;ii)una prescrizione ai sensi della regola 4.18, 20.6.a)i) oppure 51bis.1.e)ii) non è stata soddisfatta; oppureiii)l’elemento od una parte non è contenuto interamente nel documento di priorità considerato;
  3. l’Ufficio designato o l’Ufficio eletto ha facoltà, fatto salvo il paragrafo c), di trattare la domanda internazionale come se la data del deposito internazionale fosse stata concessa secondo la regola 20.3.b)i), 20.5.b) oppure 20.5bis.b), o corretta secondo la regola 20.5.c) oppure 20.5bis.c), a seconda del caso, a condizione che la regola 17.1.c) venga applicata mutatis mutandis.
  4. 116 L’Ufficio designato o l’Ufficio eletto non tratta la domanda internazionale oggetto del paragrafo b) come se la data del deposito internazionale fosse stata concessa secondo la regola 20.3.b)i), 20.5.b) oppure 20.5bis.b), o corretta ai sensi della regola 20.5.c) oppure 20.5bis.c), senza offrire al depositante la possibilità di fare osservazioni sul trattamento previsto, o di presentare una richiesta ai sensi del paragrafo d), entro un lasso di tempo ragionevole date le circostanze.
  5. 117 Quando l’Ufficio designato o l’Ufficio eletto, in conformità al paragrafo c), ha notificato il depositante circa il fatto che intende trattare la domanda internazionale come se la data del deposito internazionale fosse stata corretta ai sensi della regola 20.5.c) oppure 20.5bis.c), il depositante può richiedere, in una nota presentata a tale Ufficio entro i termini di cui al paragrafo c), che la parte mancante in questione, o l’elemento o parte corretta considerata, non sia presa in considerazione ai fini della procedura nazionale davanti a detto Ufficio, nel qual caso tale parte mancante, o elemento o parte corretta, deve considerarsi come non presentata e tale Ufficio non deve trattare la domanda internazionale come se la data del deposito internazionale fosse stata corretta.

Regola 82quater 118 Giustificazione dei ritardi nell’osservanza di termini e proroga dei termini119

82 quater .1 Giustificazione dei ritardi nell’osservanza di termini

  1. 120 Ogni parte interessata può produrre la prova che un termine previsto nel Regolamento d’esecuzione per l’espletamento di un atto nei confronti dell’Ufficio ricevente, all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, all’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare, all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale o all’Ufficio internazionale, non è stato osservato per causa di guerra, rivoluzione, disordini civili, sciopero, catastrofe naturale, pandemia, indisponibilità generale dei servizi di comunicazione elettronica o per altri motivi analoghi, nella località in cui la parte interessata ha il suo domicilio, la sua sede o la sua residenza e che le misure necessarie sono state adottate non appena ciò è stato ragionevolmente possibile.
  2. Tale prova deve essere presentata all’Ufficio, all’Amministrazione o all’Ufficio internazionale, secondo il caso, al più tardi sei mesi dopo la scadenza del termine applicabile nella fattispecie. Se, alla luce della prova prodotta, il destinatario è convinto che tali circostanze si sono verificate, il ritardo nell’osservanza del temine è giustificato.
  3. La giustificazione dell’inosservanza del termine non deve essere presa in considerazione da un Ufficio designato o eletto nei confronti di cui il depositante ha già compiuto gli atti di cui all’articolo 22 o all’articolo 39 al momento della decisione di giustificare il ritardo.
  4. 121 L’obbligo di fornire prove può essere tolto dall’Ufficio, dall’Ammini-strazione o dall’Ufficio internazionale alle condizioni stabilite e pubblicate dall’Ufficio, dall’Amministrazione o dall’Ufficio internazionale, a seconda del caso. In tale circostanza, la parte interessata deve presentare una dichiarazione che indichi che il ritardo nel rispettare la scadenza è imputabile al motivo di deroga dal requisito di fornire prove stabilito dall’Ufficio, dall’Amministrazione o dall’Ufficio internazionale. L’Ufficio o l’Amministrazione devono darne notifica all’Ufficio internazionale.

82 quater .2 122 Indisponibilità dei mezzi di comunicazione elettronica presso l’Ufficio

  1. Ogni Ufficio nazionale od organizzazione intergovernativa può prevedere che, quando un termine previsto nel Regolamento d’esecuzione per l’espletamento di un atto nei confronti di tale Ufficio od organizzazione non viene rispettato a causa dell’indisponibilità di un mezzo di comunicazione elettronica autorizzato da tale Ufficio od organizzazione, il ritardo nell’osservanza di tale termine è giustificato, a condizione che l’atto sia espletato il giorno feriale successivo a quello in cui il suddetto mezzo di comunicazione elettronica è disponibile. L’Ufficio o l’organizzazione interessata pubblica le informazioni relative a tali indisponibilità, compresa la relativa durata, e ne notifica l’Ufficio internazionale.
  2. La giustificazione dei ritardi nell’inosservanza dei termini non deve essere presa in considerazione da un Ufficio designato o eletto di fronte a cui il depositante, nel momento in cui le informazioni di cui al paragrafo a) sono pubblicate, ha già espletato gli atti di cui all’articolo 22 o all’articolo 39.

82 quater .3 123 Proroga dei termini dovuta a disservizi generali

  1. Qualsiasi Ufficio ricevente, Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, Amministrazione indicata per la ricerca internazionale supplementare o Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale o l’Ufficio internazionale può stabilire un periodo di proroga cosicché i termini previsti nel Regolamento d’esecuzione entro i quali una parte deve adempiere un atto davanti all’Ufficio ricevente, all’Amministrazione o all’Ufficio internazionale possano essere prorogati allorché lo Stato ove la parte risiede stia vivendo un disservizio generale causato da uno degli eventi elencati nella regola 82quater.1a) che abbia delle ripercussioni sulle attività di tale Ufficio, dell’Amministrazione o dell’Ufficio internazionale ed interferisca quindi con la capacità delle parti di adempiere atti presso tale Ufficio, Amministrazione o l’Ufficio internazionale conformemente ai termini indicati dal Regolamento d’esecuzione. L’Ufficio, l’Amministrazione o l’Ufficio internazionale pubblicano la data di inizio e di fine di tale periodo di proroga. Detto periodo di proroga non deve risultare superiore a due mesi a decorrere dalla data di inizio. L’Ufficio o l’Amministrazione devono darne notifica all’Ufficio internazionale.
  2. Dopo aver stabilito un periodo di proroga in virtù del paragrafo a), l’Ufficio, l’Amministrazione o l’Ufficio internazionale interessati possono stabilire dei periodi di proroga aggiuntivi, se necessario, tenuto conto delle circostanze. In tal caso, il paragrafo a) si applica mutatis mutandis.
  3. 124 La proroga di un termine in virtù del paragrafo a) o b) non deve essere presa in considerazione da un Ufficio designato o eletto se, nel momento in cui le informazioni di cui al paragrafo a) o b) sono pubblicate, la procedura nazionale davanti a quest’Ufficio è cominciata.

Regola 83Diritto di esercitare presso Amministrazioni internazionali

83.1 Prova del diritto

L’Ufficio internazionale, l’Amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale e l’Amministrazione competente incaricata dell’esame preliminare internazionale possono esigere la prova del diritto di esercitare di cui all’articolo 49.

83.1 bis Quando l’Ufficio internazionale è l’Ufficio ricevente

  1. Chiunque ha il diritto di esercitare presso l’Ufficio nazionale di uno Stato contraente, o presso l’Ufficio che agisce per tale Stato, nel quale il depositante, o se vi sono più depositanti, uno di costoro ha il domicilio o la nazionalità, ha il diritto di esercitare, per quanto riguarda la domanda internazionale, presso l’Ufficio internazionale che agisce in quanto Ufficio ricevente in virtù della regola 19.1.a)iii).
  2. Chiunque ha il diritto di esercitare presso l’Ufficio internazionale, che agisce come Ufficio ricevente, per quanto riguarda una domanda internazionale ha il diritto di esercitare, per quanto riguarda questa domanda internazionale presso l’Ufficio internazionale che agisce in qualsiasi altra qualità e presso l’Amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale e presso l’Amministrazione competente incaricata dell’esame preliminare internazionale.

83.2 Informazioni

  1. L’Ufficio nazionale o l’organizzazione intergovernativa presso cui la persona interessata pretende avere il diritto di esercitare deve, a richiesta, far sapere all’Ufficio internazionale, all’Amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale o all’Amministrazione competente incaricata dell’esame preliminare internazionale, se questa persona ha il diritto di esercitare presso di essa.
  2. Tali informazioni vincolano, a seconda dei casi, l’Ufficio internazionale, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale o l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.

Parte E: Regole relative al capitolo V del Trattato

Regola 84Spese delle delegazioni

84.1 Spese a carico dei governi

Le spese di ogni delegazione partecipante alle sedute di un organo istituito dal Trattato o in virtù del medesimo sono a carico del governo che l’ha designata.

Regola 85Numero legale non raggiunto nell’Assemblea

85.1 Voto per corrispondenza

Nel caso previsto nell’articolo 53.5)b), l’Ufficio internazionale comunica le deliberazioni dell’Assemblea (escluse quelle che concernono la procedura dell’Assemblea) agli Stati contraenti che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere dei termini, il numero di Stati contraenti che hanno espresso in questo modo il loro voto o la loro astensione risulta uguale al numero di Stati contraenti mancanti onde raggiungere il numero legale durante la sessione, le dette deliberazioni divengono esecutive a condizione che nel contempo sia stata raggiunta la maggioranza necessaria.

Regola 86Gazzetta

86.1 Contenuto

La gazzetta di cui all’articolo 55.4) contiene:125

  1. per ogni domanda internazionale pubblicata, le indicazioni stabilite dalle direttive amministrative riprese dalla pagina di copertina della pubblicazione della domanda internazionale, il disegno che eventualmente figura su detta pagina di copertina e l’estratto;
  2. la tabella delle tasse da pagare agli Uffici riceventi, all’Ufficio internazionale, alle Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e alle Amministrazioni incaricate dell’esame preliminare internazionale;
  3. le notificazioni la cui pubblicazione è prescritta dal Trattato o dal presente Regolamento d’esecuzione;
  4. 126 le informazioni relative agli atti adempiti presso gli Uffici designati ed eletti che sono notificate all’Ufficio internazionale ai sensi della regola 95.1 riguardanti le domande internazionali pubblicate;
  5. tutte le altre informazioni utili previste nelle direttive amministrative alle quali l’accesso non sia vietato secondo il Trattato o il presente Regolamento di esecuzione.

86.2 Lingue; forma e mezzi di pubblicazione; durata dei termini

  1. La gazzetta deve essere pubblicata contemporaneamente in inglese ed in francese. Le traduzioni devono essere assicurate dall’Ufficio internazionale in inglese ed in francese.
  2. L’Assemblea può ordinare la pubblicazione della gazzetta in lingue diverse da quelle menzionate nel paragrafo a).
  3. La forma ed i mezzi tramite i quali viene pubblicata la gazzetta devono essere regolati dalle direttive amministrative.
  4. L’Ufficio internazionale deve assicurare che, per ogni domanda internazionale pubblicata, le informazioni di cui alla regola 86.1.i) vengano pubblicate nella gazzetta alla data di pubblicazione della domanda internazionale, o il più sollecitamente possibile dopo tale data.

86.3 Periodicità

La periodicità di pubblicazione della gazzetta è determinata dal Direttore generale.

86.4 Vendita

Il prezzo dell’abbonamento e gli altri prezzi di vendita della gazzetta sono determinati dal Direttore generale.

86.5 Titolo

Il titolo della gazzetta è determinato dal Direttore generale.

86.6 Dettagli ulteriori

Dettagli ulteriori relativi alla gazzetta possono essere precisati nelle direttive amministrative.

Regola 87Comunicazione di pubblicazioni

87.1 Comunicazione di pubblicazioni dietro richiesta

L’Ufficio internazionale deve comunicare, gratuitamente, ogni domanda internazionale pubblicata, la gazzetta e qualsiasi altra pubblicazione di interesse generale pubblicata dall’Ufficio internazionale in rapporto con il Trattato o con il presente Regolamento d’esecuzione, alle Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale, alle Amministrazioni incaricate dell’esame preliminare ed agli Uffici nazionali dietro richiesta da parte dell’Amministrazione o dell’Ufficio considerati. Ulteriori dettagli concernenti la forma ed i mezzi tramite i quali vengono trasmesse le pubblicazioni devono essere regolati dalle direttive amministrative.

Regola 88Modifica del Regolamento d’esecuzione

88.1 Esigenza dell’unanimità

La modifica delle disposizioni sotto indicate del presente Regolamento d’esecuzione esige che nessuno Stato avente diritto di voto in seno all’Assemblea voti contro la modifica proposta:

  1. regola 14.1 (tassa di trasmissione);
  2. [Soppresso]
  3. regola 22.3 (termini di scadenza previsti nell’articolo 12.3));
  4. regola 33 (stato della tecnica pertinente per la ricerca internazionale);
  5. regola 64 (stato della tecnica per l’esame preliminare internazionale);
  6. regola 81 (modifica dei termini fissati dal Trattato);
  7. il presente paragrafo (cioè la regola 88.1).

88.2 [Soppresso]

88.3 Esigenza di assenza di opposizione da parte di taluni Stati

La modifica delle disposizioni sotto indicate del presente Regolamento d’esecuzione esige che nessuno Stato di cui all’articolo 58.3)a)ii), avente diritto di voto in seno all’Assemblea voti contro la modifica proposta:

  1. regola 34 (documentazione minima);
  2. regola 39 (oggetto della domanda secondo l’articolo 17.2)a)i));
  3. regola 67 (oggetto della domanda secondo l’articolo 34.4)a)i));
  4. il presente paragrafo (cioè la regola 88.3).

88.4 Procedura

Ogni proposta di modifica di una delle disposizioni menzionate nelle regole 88.1 o 88.3 in merito alla quale l’Assemblea deve pronunciarsi, deve essere comunicata a tutti gli Stati contraenti almeno due mesi prima dell’apertura della sessione dell’Assemblea incaricata di deliberare in merito a detta proposta.

Regola 89Direttive amministrative

89.1 Oggetto

  1. Le direttive amministrative contengono disposizioni concernenti:i)le questioni riguardo alle quali il presente Regolamento rinvia espressamente a dette direttive;ii)tutti i dettagli relativi all’applicazione del presente Regolamento d’esecuzione.
  2. Le direttive amministrative non possono essere in contraddizione con il Trattato, con il presente Regolamento d’esecuzione o con qualsiasi accordo concluso tra l’Ufficio internazionale e un’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale o un’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.

89.2 Fonte

  1. Le direttive amministrative sono redatte e promulgate dal Direttore generale, previa consultazione degli Uffici riceventi, delle Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e delle Amministrazioni incaricate dell’esame preliminare internazionale.
  2. Esse possono essere modificate dal Direttore generale previa consultazione degli Uffici o delle Amministrazioni direttamente interessati.
  3. L’Assemblea può invitare il Direttore generale a modificare le direttive amministrative ed il Direttore generale agisce di conseguenza.

89.3 Pubblicazione e entrata in vigore

  1. Le direttive amministrative e ogni loro modifica sono pubblicate nella gazzetta.
  2. Ogni pubblicazione deve indicare la data in cui le disposizioni pubblicate entrano in vigore. Le date di modifiche diverse possono essere differenti;fermo restando che nessuna disposizione può entrare in vigore prima della sua pubblicazione nella gazzetta.

Parte F: Regole relative a diversi capitoli del trattato

Regola 89bisDeposito, trattamento e trasmissione delle domande internazionali e di altri documenti sotto forma elettronica o tramite mezzi elettronici

89 bis .1 Domande internazionali

  1. 127 Le domande internazionali possono, fatti salvi i paragrafi b)–e), essere depositate e trattate sotto forma elettronica o tramite mezzi elettronici in conformità alle istruzioni amministrative.
  2. Il presente Regolamento di esecuzione si applica mutatis mutandis alle domande internazionali depositate sotto forma elettronica o tramite mezzi elettronici, fatta salva qualsiasi disposizione speciale delle direttive amministrative.
  3. Le direttive amministrative elencano le disposizioni e le condizioni applicabili al deposito ed al trattamento delle domande internazionali che sono depositate, nella loro totalità o in parte, sotto forma elettronica o tramite mezzi elettronici, comprese le disposizioni e le condizioni applicabili per ciò che riguarda la ricevuta di ricevimento, le procedure relative all’attribuzione di una data di deposito internazionale, i requisiti formali e le conseguenze dell’inosservanza di tali requisiti, la firma dei documenti, i mezzi di autenticazione dei documenti e di identificazione di parti che comunicano con gli Uffici e con le Amministrazioni, e le modalità di applicazione delle disposizioni dell’articolo 12 in rapporto alla copia per l’Ufficio ricevente, dell’esemplare originale e della copia di ricerca, e possono contemplare disposizioni e condizioni diverse per le domande internazionali depositate in lingue diverse.
  4. Nessun Ufficio nazionale od organizzazione intergovernativa sono tenuti a ricevere oppure a trattare le domande internazionali depositate sotto forma elettronica o tramite mezzi elettronici a meno che tale Ufficio od organizzazione non abbia notificato all’Ufficio internazionale la propria disponibilità ad agire in tal senso, in conformità alle disposizioni applicabili contemplate nelle istruzioni amministrative. L’Ufficio internazionale pubblica le informazioni così notificate nella gazzetta.
  5. 128 Un Ufficio nazionale od organizzazione intergovernativa, diversa dall’Ufficio internazionale che ha emesso una notifica ai sensi del paragrafo d), può notificare all’Ufficio internazionale che riceverà domande internazionali solo se depositate sotto forma elettronica o tramite mezzi elettronici. L’Ufficio internazionale pubblica nella gazzetta ogni notifica ricevuta ai sensi di questo paragrafo.
  6. dter)129 Un Ufficio nazionale od organizzazione intergovernativa che ha emesso una notifica in conformità con il paragrafo d) ma non ai sensi del paragrafo dbis) può notificare all’Ufficio internazionale che qualsiasi domanda depositata in forma cartacea deve essere ripresentata tramite mezzi elettronici entro due mesi dalla data dell’invito da parte di tale Ufficio od organizzazione. Se tali documenti non sono ricevuti in tempo utile, la domanda internazionale si considera ritirata e l’Ufficio ricevente emette una dichiarazione in tal senso. L’Ufficio internazionale pubblica nella gazzetta ogni notifica ricevuta ai sensi di questo paragrafo.
  7. Nessun Ufficio ricevente che abbia fatto pervenire all’Ufficio internazionale una notifica ai sensi del paragrafo d) può rifiutarsi di trattare una domanda internazionale depositata sotto forma elettronica o tramite mezzi elettronici la quale soddisfi i requisiti contemplati nelle direttive amministrative.

89 bis .2 130 Altri documenti

La regola 89 bis .1 si applica mutatis mutandis ad altri documenti e alla corrispondenza relativi alle domande internazionali tenendo conto che, nel caso in cui un Ufficio nazionale od organizzazione intergovernativa abbia emesso una notifica ai sensi della regola 89 bis .1.d ter ), tali documenti o corrispondenza, depositati sotto forma cartacea e non ripresentati tramite mezzi elettronici entro due mesi dalla data dell’invito corrispondente, non saranno tenuti in considerazione.

89 bis .3 Trasmissione tra Uffici

Allorquando il Trattato, il presente Regolamento d’esecuzione oppure le direttive amministrative prevedono che la comunicazione, la notifica o la trasmissione («comunicazione») di una domanda internazionale, di una notifica, di una comunicazione, di corrispondenza o di altro documento debbano essere trasmessi da un Ufficio nazionale o da un’organizzazione intergovernativa ad altro Ufficio o ad altra organizzazione, tale trasmissione può avvenire sotto forma elettronica o tramite mezzi elettronici, qualora il mittente ed il destinatario ne abbiano convenuto.

Regola 89terCopie sotto forma elettronica di documenti depositati sotto forma cartacea

89 ter .1 Copie sotto forma elettronica di documenti depositati sotto forma cartacea

Qualsiasi Ufficio nazionale od organizzazione intergovernativa può stabilire che, quando una domanda internazionale od un altro documento relativo ad una domanda internazionale viene depositato sotto forma cartacea, il depositante ha facoltà di presentare una copia sotto forma elettronica in conformità alle direttive amministrative.

Regola 90Mandatari e rappresentanti comuni

90.1 Designazione di un mandatario

  1. Il depositante può designare una persona che ha il diritto di esercitare presso l’Ufficio nazionale presso il quale la domanda internazionale è stata depositata o, se la domanda internazionale è stata depositata presso l’Ufficio internazionale, una persona che ha il diritto di esercitare, per quanto riguarda la domanda internazionale, presso l’Ufficio internazionale che agisce in quanto Ufficio ricevente, onde rappresentarlo come mandatario presso l’Ufficio ricevente, l’Ufficio internazionale, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, qualsiasi Amministrazione incaricata della ricerca supplementare e l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.
  2. Il depositante può designare una persona che ha il diritto di esercitare presso l’Ufficio nazionale o l’organizzazione intergovernativa che agisce in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, onde rappresentarlo come mandatario appositamente presso questa Amministrazione.
  3. Il depositante può designare una persona che ha il diritto di esercitare presso l’Ufficio nazionale o l’organizzazione intergovernativa che agisce in qualità di Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, onde rappresentarlo come mandatario appositamente presso tale Amministrazione.
  4. Il depositante può designare una persona che ha il diritto di esercitare presso l’Ufficio nazionale o l’organizzazione intergovernativa che agisce in qualità di Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, onde rappresentarlo come mandatario appositamente presso tale Amministrazione
  5. Un mandatario designato in virtù del paragrafo a) può, salvo indicazione contraria stabilita nel documento che contiene la sua designazione:i)designare uno o più mandatari secondari per rappresentare il depositante come mandatari presso l’Ufficio ricevente, l’Ufficio internazionale, presso qualsiasi Amministrazione incaricata della ricerca supplementare presso l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale e l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, a condizione che ogni persona così designata come mandatario secondario abbia il diritto di esercitare presso l’Ufficio nazionale presso il quale è stata depositata la domanda internazionale o di esercitare, per quanto riguarda la domanda internazionale, presso l’Ufficio internazionale che agisce in quanto Ufficio ricevente, secondo il caso;ii)designare uno o più mandatari secondari per rappresentare il depositante come mandatari appositamente presso l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale o l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, presso qualsiasi Amministrazione incaricata della ricerca supplementare, a condizione che qualsiasi persona così designata come mandatario secondario abbia il diritto di esercitare presso l’Ufficio nazionale o l’organizzazione intergovernativa che agisce in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca supplementare o in qualità di Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, a seconda dei casi.

90.2 Rappresentante comune

  1. Qualora vi siano più depositanti che non hanno designato un mandatario per rappresentarli tutti («mandatario comune») in virtù della regola 90.1.a), uno dei depositanti che è abilitato a depositare una domanda internazionale conformemente all’articolo 9 e nei cui confronti sono state fornite tutte le indicazioni richieste in virtù della regola 4.5.a), può essere designato dagli altri depositanti come loro rappresentante comune.
  2. Qualora vi siano più depositanti e qualora non tutti abbiano designato un mandatario comune in virtù della regola 90.1.a) o un rappresentante comune in virtù del paragrafo a), viene considerato come rappresentante comune di tutti i depositanti colui che, tra quelli di loro che sono abilitati, conformemente alla regola 19.1, a depositare una domanda internazionale presso l’Ufficio ricevente, viene nominato per primo nella richiesta e nei cui confronti sono state fornite tutte le indicazioni richieste in virtù della regola 4.5.a).

90.3 Effetti di atti compiuti dai mandatari e dai rappresentanti comuni o compiuti nei loro confronti

  1. Ogni atto compiuto da un mandatario o compiuto nei suoi confronti ha gli effetti di un atto compiuto dal depositante o dai depositanti che hanno nominato il mandatario, o nei loro confronti.
  2. Se più mandatari rappresentano il medesimo o i medesimi depositanti, ogni atto compiuto da uno qualsiasi di questi mandatari o nei suoi confronti ha gli effetti di un atto compiuto da detto o da detti depositanti o nei loro confronti.
  3. 131 Fatta salva la regola 90bis.5, seconda frase, ogni atto effettuato da un rappresentante comune o dal suo mandatario o nei loro confronti ha gli effetti di un atto compiuto da tutti i depositanti o nei loro confronti.

90.4 Modalità di designazione di un mandatario o di un rappresentante comune

  1. Per designare un mandatario, il depositante deve firmare la richiesta, la domanda di esame preliminare internazionale o una procura separata. Qualora vi siano più depositanti, la nomina di un mandatario comune o di un rappresentante comune deve essere fatta da ciascun depositante il quale firma, a propria scelta, la richiesta, la domanda di esame preliminare internazionale e una procura separata.
  2. Fatta salva la regola 90.5, la procura separata deve essere depositata presso l’Ufficio ricevente o presso l’Ufficio internazionale;tuttavia, quando la procura è pertinente per la designazione di un mandatario in virtù della regola 90.1.b), c) o d)ii), essa deve essere presentata, a seconda dei casi, presso l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale o presso l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.
  3. Se la procura separata non è firmata, o se la procura separata necessaria risulta mancante, o se l’indicazione del nome o dell’indirizzo della persona designata non è conforme alla regola 4.4, la procura è considerata come inesistente a meno che l’irregolarità non venga rettificata.
  4. Fatto salvo il paragrafo e), qualsiasi Ufficio ricevente, qualsiasi Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, qualsiasi Amministrazione competente a condurre ricerche supplementari e l’Ufficio internazionale possono rinunciare all’esigenza contemplata nel paragrafo b) secondo cui deve essere presentata una procura separata, nel qual caso non si applica il paragrafo c).
  5. Se il mandatario o il rappresentante comune presenta una dichiarazione di ritiro contemplata nelle regole 90bis.1 a 90bis.4, l’esigenza di cui al paragrafo b) riguardante una procura separata non può essere oggetto di una rinuncia secondo il paragrafo d).

90.5 Procura generale

  1. Per designare un mandatario ai fini di una determinata domanda internazionale, il depositante può fare riferimento, nella richiesta, nella domanda di richiesta preliminare internazionale o in una dichiarazione separata, ad una procura separata esistente, mediante la quale ha designato questo mandatario onde rappresentarlo ai fini di ogni domanda internazionale che potrebbe depositare («procura generale»), a condizione che:i)la procura generale sia stata depositata conformemente al paragrafo b); e cheii)una copia della procura generale sia allegata alla richiesta, alla richiesta di esame preliminare internazionale o alla dichiarazione separata, a seconda dei casi;non è necessario che questa copia sia firmata.
  2. La procura generale deve essere depositata presso l’Ufficio ricevente;tuttavia, quando la procura è pertinente per la designazione di un mandatario in virtù della regola 90.1.b)bbis), c) oppure d)ii), essa deve essere depositata, a seconda dei casi, presso l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, presso l’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare o presso l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.
  3. Qualsiasi Ufficio ricevente, qualsiasi Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, qualsiasi Amministrazione competente nel condurre ricerche supplementari può ricusare la prescrizione in conformità al paragrafo a)ii) secondo il quale una copia della procura generale deve essere allegata alla richiesta, alla domanda o ad una dichiarazione separata, a seconda del caso.
  4. 132 Nonostante il paragrafo c), allorquando il mandatario presenta una dichiarazione di ritiro di cui alle regole da 90bis.1 a 90bis.4 all’Ufficio ricevente, all’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare, all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale o all’Ufficio Internazionale, a seconda del caso, una copia della procura generale deve essere presentata a tale Ufficio, a tali Amministrazioni o all’Ufficio internazionale.

90.6 Revoca e rinuncia

  1. Ogni designazione di un mandatario o di un rappresentante comune può essere revocata dalle persone che hanno effettuato la designazione o dai loro aventi causa, nel qual caso ogni designazione di un mandatario secondario, che è stata fatta in virtù della regola 90.1.d) da un mandatario così revocato, viene considerata ugualmente revocata. Ogni designazione di un mandatario secondario in virtù della regola 90.1.d) può essere altresì revocata dal depositante interessato.
  2. Salvo indicazione contraria, la designazione di un mandatario in virtù della regola 90.1.a) ha come effetto la revoca di ogni designazione anteriore di un mandatario fatta in virtù della medesima regola.
  3. Salvo indicazione contraria, la designazione di un rappresentante comune ha come effetto la revoca di ogni designazione anteriore di un rappresentante comune.
  4. Un mandatario o un rappresentante comune può rinunciare alla sua designazione mediante una notifica firmata di suo pugno.
  5. La regola 90.4.b) e c) è applicabile mutatis mutandis ad ogni documento che contiene una revoca o una rinuncia effettuata in virtù della presente regola.

Regola 90bisRitiri

90 bis .1 Ritiro della domanda internazionale

  1. Il depositante può ritirare la domanda internazionale in qualsiasi momento prima della scadenza di un termine di 30 mesi a decorrere dalla data di priorità.
  2. Il ritiro è effettivo all’atto di ricevimento di una dichiarazione, inviata dal depositante, a scelta, all’Ufficio internazionale, all’Ufficio ricevente o, qualora si applichi l’articolo 39.1), all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.
  3. Non si procede alla pubblicazione internazionale della domanda internazionale se la dichiarazione di ritiro inviata dal depositante o trasmessa dall’Ufficio ricevente o dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale perviene all’Ufficio internazionale prima della fine della preparazione tecnica della pubblicazione internazionale.

90 bis .2 Ritiro di talune designazioni

  1. Il depositante può ritirare la designazione di ogni Stato designato in qualsiasi momento prima della scadenza di un termine di 30 mesi a decorrere dalla data di priorità. Il ritiro della designazione di uno Stato che è stato eletto comporta il ritiro dell’elezione corrispondente secondo la regola 90bis.4.
  2. Salvo indicazione contraria, se uno Stato è stato designato ai fini dell’ottenimento sia di un brevetto nazionale che di un brevetto regionale, il ritiro della designazione di questo Stato è considerato come il ritiro della sola designazione ai fini dell’ottenimento del brevetto nazionale.
  3. Il ritiro della designazione di tutti gli Stati designati è trattato come un ritiro della domanda internazionale secondo la regola 90bis.1.
  4. Il ritiro è effettivo all’atto del ricevimento di una dichiarazione, inviata dal depositante, a propria scelta, all’Ufficio internazionale, all’Ufficio ricevente o, qualora si applichi l’articolo 39.1), all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.
  5. Non si procede alla pubblicazione internazionale della designazione se la dichiarazione di ritiro inviata dal depositante o trasmessa dall’Ufficio ricevente o dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale perviene all’Ufficio internazionale prima della fine della preparazione tecnica della pubblicazione internazionale.

90 bis .3 Ritiro di rivendicazioni di priorità

  1. Il depositante può ritirare una rivendicazione di priorità fatta nella domanda internazionale in virtù dell’articolo 8.1), in qualsiasi momento prima dello scadere di un termine di 30 mesi a decorrere dalla data di priorità.
  2. Se la domanda internazionale contiene più di una rivendicazione di priorità, il depositante può esercitare il diritto previsto al paragrafo a) nei riguardi di una, di alcune o della totalità di dette rivendicazioni.
  3. Il ritiro diventa effettivo a partire dal ricevimento di una dichiarazione, inviata dal depositante, a scelta, all’Ufficio internazionale, all’Ufficio ricevente o, qualora si applichi l’articolo 39.1), all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.
  4. Se il ritiro di una rivendicazione di priorità comporta una modifica della data di priorità, ogni termine calcolato a partire dalla data di priorità iniziale che non sia ancora scaduto viene calcolato, fatto salvo il paragrafo e), a partire dalla data di priorità quale risulta dalla modifica.
  5. Trattandosi di termini menzionati all’articolo 21.2)a), l’Ufficio internazionale può tuttavia procedere alla pubblicazione internazionale sulla base della suddetta scadenza dei termini calcolata a partire dalla data di priorità iniziale se la dichiarazione di ritiro inviata dal depositante o trasmessa dall’Ufficio ricevente o dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale perviene all’Ufficio internazionale dopo la fine della preparazione tecnica della pubblicazione internazionale.

90 bis .3 bis Ritiro di richiesta di ricerca supplementare

  1. Il depositante può ritirare una richiesta di ricerca supplementare in qualsiasi momento prima della data di trasmissione al depositante ed all’Ufficio internazionale, ai sensi della regola 45bis.8.a), del rapporto sulla ricerca internazionale supplementare oppure della dichiarazione che tale rapporto non sarà redatto.
  2. Il ritiro diventerà effettivo al ricevimento, entro i termini previsti al paragrafo a), di una nota che il depositante indirizza, a sua scelta, all’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare oppure all’Ufficio internazionale, a condizione che, qualora tale nota non pervenga all’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare in tempo utile per impedire la trasmissione del rapporto o della dichiarazione di cui al paragrafo a), la comunicazione di tale rapporto o di tale dichiarazione ai sensi dell’articolo 20.1), che risulta applicabile in virtù della regola 45bis.8.b), sia nondimeno effettuata.

90 bis .4 Ritiro della richiesta di esame preliminare internazionale o di elezioni

  1. Il depositante può ritirare la domanda di esame preliminare internazionale o una qualsiasi o la totalità delle elezioni in qualsiasi momento prima dello scadere di un termine di 30 mesi a decorrere dalla data di priorità.
  2. Il ritiro è effettivo a decorrere dal ricevimento di una dichiarazione inviata dal depositante all’Ufficio internazionale.
  3. Se la dichiarazione di ritiro è consegnata dal depositante all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, quest’ultima vi annota la data del ricevimento e la trasmette sollecitamente all’Ufficio internazionale. La dichiarazione è considerata come consegnata all’Ufficio internazionale alla data suddetta.

90 bis .5 Firma

Qualsiasi dichiarazione di ritiro contemplata in una delle regole 90 bis .1 − 90 bis .4 deve essere firmata dal depositante o, nel caso di più depositanti, da ciascuno di essi. Uno dei depositanti che è considerato come rappresentante comune in virtù della regola 90.2.b) non è abilitato a firmare tale dichiarazione a nome degli altri depositanti. 133

90 bis .6 Effetto di un ritiro

  1. Il ritiro, in virtù della regola 90bis, della domanda internazionale, di ogni designazione, di ogni rivendicazione di priorità, della richiesta di esame preliminare internazionale o di ogni elezione non produce alcun effetto per gli Uffici designati o eletti che hanno già iniziato, in virtù dell’articolo 23.2) o dell’articolo 40.2), a trattare o a esaminare la domanda internazionale.
  2. Allorché la domanda internazionale è ritirata in virtù della regola 90bis.1, viene posto fine al trattamento internazionale di questa domanda.
  3. Allorché una richiesta di ricerca supplementare viene ritirata in virtù della regola 90bis.3bis, l’Amministrazione considerata interromperà la ricerca internazionale supplementare.
  4. Allorché la richiesta di esame preliminare internazionale o tutte le elezioni sono ritirate in virtù della regola 90bis.4, l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale pone fine al trattamento della domanda internazionale.

90 bis .7 Facoltà secondo l’articolo 37.4)b)

  1. Ogni Stato contraente la cui legislazione nazionale contiene le disposizioni elencate nella seconda frase dell’articolo 37.4)b) notifica tale fatto per iscritto all’Ufficio internazionale.
  2. L’Ufficio internazionale provvede a pubblicare sollecitamente nella gazzetta la notifica di cui al paragrafo a), la quale ha effetto nei confronti delle domande internazionali depositate oltre un mese dopo la data di questa pubblicazione.

Regola 91Rettifica di errori manifesti contenuti nella domanda internazionale ed in altri documenti

91.1 Rettifica di errori manifesti

  1. Un errore manifesto nella domanda internazionale od in un altro documento presentato dal depositante può essere rettificato in conformità a questa regola se il depositante lo richiede.
  2. La rettifica di un errore deve essere assoggettata all’autorizzazione da parte dell’«autorità competente», cioè:i)nel caso di un errore nella richiesta che è parte della domanda internazionale oppure in una correzione di questa, da parte dell’Ufficio ricevente;ii)nel caso di un errore nella descrizione, nelle rivendicazioni o nei disegni o in una correzione di essi, a meno che l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale non risulti competente come stabilito al punto iii), dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale;iii)nel caso di un errore nella descrizione, nelle rivendicazioni o nei disegni o in una correzione di essi, o in una modifica ai sensi dell’articolo 19 oppure 34, quando una domanda di esame preliminare internazionale è stata presentata e non ritirata e quando è trascorsa la data in cui l’esame preliminare internazionale deve iniziare in conformità alla regola 69.1, dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale;iv)nel caso di un errore in un documento non citato nei punti i) a iii) presentato all’Ufficio ricevente, all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale o all’Ufficio internazionale, errore che sia diverso da un errore nell’estratto o in una modifica secondo l’articolo 19, da tale Ufficio, Amministrazione od Ufficio internazionale, a seconda dei casi.
  3. L’Amministrazione competente deve autorizzare la rettifica ai sensi di questa regola di un errore se, e soltanto se, appare evidente all’Amministrazione competente che, siccome alla data applicabile secondo il paragrafo f), si intendeva indicare qualcosa di diverso da ciò che appare nel documento considerato e che non si sarebbe potuto intendere nulla di diverso dalla rettifica proposta.
  4. Nel caso di un errore nella descrizione, nelle rivendicazioni o nei disegni o in una correzione o in una modifica di essi, l’Amministrazione competente, ai fini previsti al paragrafo c), prenderà in considerazione soltanto il contenuto della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni e, all’occorrenza, la correzione o la modifica considerate.
  5. Nel caso di un errore nella richiesta che è parte della domanda internazionale o nel caso di una correzione, o di un errore in un documento di cui al paragrafo b)iv), l’Amministrazione competente deve prendere in considerazione, ai fini previsti dal paragrafo c), soltanto il contenuto della domanda internazionale medesima e, all’occorrenza, la correzione considerata, o il documento di cui al paragrafo b)iv), unitamente a qualsiasi altro documento presentato con la richiesta, con la correzione o con tale documento, a seconda del caso, qualsiasi documento di priorità in riferimento alla domanda internazionale che risulta disponibile all’Amministrazione in conformità alle direttive amministrative, e qualsiasi altro documento contenuto nel registro delle domande dell’Amministrazione internazionale alla data quale risulta applicabile ai sensi del paragrafo f).
  6. La data, quale risulta applicabile ai fini dei paragrafi c) ed e) deve essere:i)nel caso di un errore in una parte della domanda internazionale quale è stata depositata, la data del deposito internazionale;ii)nel caso di un errore in un documento diverso dalla domanda internazionale quale è stata depositata, inclusi un errore in una correzione oppure una modifica della domanda internazionale, la data in cui tale documento è stato presentato.
  7. Un errore non è rettificabile ai sensi di questa regola se:i)l’errore consiste nell’omissione di uno o più elementi completi della domanda internazionale di cui all’articolo 3.2) o di uno o più fogli completi della domanda internazionale;ii)l’errore si trova nell’estratto;iii)l’errore si trova in una modifica ai sensi dell’articolo 19, a meno che l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale non sia competente ad autorizzare la rettifica di tale errore come stabilito al paragrafo b)iii); oppureiv)l’errore si trova in una rivendicazione di priorità oppure in una nota che corregge o aggiunge una rivendicazione di priorità ai sensi della regola 26bis.1.a), laddove la rettifica dell’errore cagionerebbe un cambiamento nella data di priorità,
  8. a condizione che questo paragrafo non riguardi il campo d’azione delle regole 20.4, 20.5, 26bis e 38.3.
  9. Laddove l’Ufficio ricevente, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale oppure l’Ufficio internazionale accertano ciò che pare essere un errore manifesto rettificabile nella domanda internazionale o in un altro documento, tale Ufficio ha facoltà di invitare il depositante a richiedere una rettifica ai sensi di questa regola.

91.2 Richieste di rettifiche

Una richiesta di rettifica ai sensi della regola 91.1 deve essere presentata all’autorità competente entro 26 mesi a decorrere dalla data di priorità. Essa deve precisare l’errore da rettificarsi e la rettifica proposta e può contenere, a scelta del depositante, una breve spiegazione. La regola 26.4 si deve applicare mutatis mutandis al modo in cui deve essere indicata la rettifica proposta.

91.3 Autorizzazione ed effetto delle rettifiche

  1. L’autorità competente deve sollecitamente decidere se autorizzare o rifiutare l’autorizzazione di una rettifica ai sensi della regola 91.1 e deve sollecitamente notificare il depositante e l’Ufficio internazionale di tale autorizzazione o rifiuto e, in caso di rifiuto, dei motivi del rifiuto. L’Ufficio internazionale deve procedere come previsto dalle direttive amministrative, includendo, come richiesto, la notifica dell’autorizzazione o del rifiuto all’Ufficio ricevente, all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale nonché agli Uffici designati ed agli Uffici eletti.
  2. Allorquando la rettifica di un errore manifesto è stata autorizzata ai sensi della regola 91.1, il documento considerato deve essere rettificato in conformità alle direttive amministrative.
  3. Allorquando è stata autorizzata la rettifica di un errore manifesto, tale rettifica prende effetto:i)nel caso di un errore nella domanda internazionale quale è stata depositata, a decorrere dalla data del deposito internazionale;ii)nel caso di un errore in un documento diverso dalla domanda internazionale quale è stata depositata, inclusi un errore in una correzione o una modifica della domanda internazionale, a decorrere dalla data in cui tale documento è stato presentato.
  4. Allorquando l’Amministrazione competente rifiuta l’autorizzazione di una rettifica ai sensi della regola 91.1, l’Ufficio internazionale, dietro richiesta presentata dal depositante entro due mesi a decorrere dalla data del rifiuto, e fatto salvo il pagamento di una tassa speciale il cui ammontare deve essere fissato nelle direttive amministrative, tale Ufficio pubblica la richiesta di rettifica, i motivi del rifiuto da parte dell’Amministrazione ed ogni ulteriore breve commento che possa essere presentato dal depositante, possibilmente insieme alla domanda internazionale. Un esemplare della richiesta, i motivi e gli eventuali commenti devono essere inclusi, se possibile, nella comunicazione come stabilito all’articolo 20 qualora la domanda internazionale non sia pubblicata in virtù dell’articolo 64.3).
  5. La rettifica di un errore manifesto non deve essere presa in considerazione da un Ufficio designato in cui il trattamento o l’esame della domanda internazionale siano già iniziati prima della data in cui tale Ufficio è stato notificato ai sensi della regola 91.3.a) circa l’autorizzazione della rettifica da parte dell’autorità competente.
  6. Un Ufficio designato ha facoltà di non prendere in considerazione una rettifica che era stata autorizzata ai sensi della regola 91.1, soltanto se esso accerta che non avrebbe autorizzato tale rettifica ai sensi della regola 91.1 se fosse stato l’Amministrazione competente, a condizione che nessun Ufficio designato ignori le rettifiche autorizzate ai sensi della regola 91.1 senza offrire al depositante la possibilità di fare osservazioni, entro un lasso di tempo che sia ragionevole, date le circostanze, circa l’intenzione di tale Ufficio di ignorare la rettifica.

Regola 92Corrispondenza

92.1 Richiesta di lettera di accompagnamento e di firma

  1. Ogni documento, eccettuata la domanda internazionale medesima, presentato dal depositante durante la procedura internazionale prevista dal Trattato e dal presente Regolamento d’esecuzione, deve – a meno che non costituisca una lettera – essere accompagnato da una lettera che identifichi la domanda internazionale a cui si riferisce. La lettera deve essere firmata dal depositante.
  2. Se le condizioni di cui al paragrafo a) non sono soddisfatte, il depositante ne è avvisato ed invitato a rimediare all’omissione entro il termine di scadenza fissato nell’invito. Il termine in tal modo fissato deve essere ragionevole nella fattispecie;anche se il termine in tal modo fissato scade dopo il termine applicabile alla consegna del documento (o anche se quest’ultimo termine è già scaduto), esso non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a un mese a decorrere dalla spedizione dell’invito. Se all’omissione viene posto rimedio entro il termine fissato nell’invito, non viene tenuto conto di questa omissione;in caso contrario, il depositante è avvisato che il documento non è preso in considerazione.
  3. Se l’inosservanza delle condizioni di cui al paragrafo a) non è stata rilevata e se il documento viene preso in considerazione nella procedura internazionale, l’inosservanza di queste condizioni rimane senza effetto per il proseguimento di questa procedura.

92.2 Lingue

  1. 134 Fatte salve le regole 55.1 e 55.3 e il paragrafo (b) della presente regola, qualsiasi lettera o qualsiasi documento presentato dal depositante all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale oppure all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale deve essere redatto nella lingua della domanda internazionale cui si riferisce. Se tuttavia una traduzione della domanda internazionale è stata trasmessa in virtù della regola 23.1(b) oppure presentata in virtù della regola 55.2, deve usarsi la lingua di tale traduzione.
  2. Ogni lettera che il depositante invia all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale o all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale può essere redatta in una lingua diversa da quella della domanda internazionale se detta Amministrazione autorizza l’uso di quest’altra lingua.
  3. [Soppressa]
  4. 135 Ogni lettera indirizzata dal depositante all’Ufficio internazionale deve essere redatta in francese, inglese o in un’altra lingua di pubblicazione autorizzata dalle istruzioni amministrative.
  5. 136 Ogni lettera o notifica inviata dall’Ufficio internazionale al depositante o a un Ufficio nazionale deve essere redatta in francese, inglese o in un’altra lingua di pubblicazione nei limiti di quanto consentito dalle istruzioni amministrative.

92.3 Invii postali fatti dagli Uffici nazionali e dalle organizzazioni
intergovernative

Ogni documento o lettera proveniente da un Ufficio nazionale o da un’organizzazione intergovernativa o da loro trasmessa e tale da costituire un evento dal quale inizia la decorrenza di un termine in virtù del Trattato o del presente Regolamento d’esecuzione, deve essere spedito per posta aerea ; la posta di superficie o marittima può essere utilizzata, in luogo e vece della posta aerea, sia quando la corrispondenza trasmessa dalla prima arriva normalmente a destinazione entro due giorni dalla sua consegna, sia quando non esiste un servizio di posta aerea.

92.4 Utilizzazione di telegrafi, telescriventi, telefax, ecc.

  1. Un documento che costituisce la domanda internazionale, e ogni documento o corrispondenza successivi che vi si riferiscano possono, nonostante le disposizioni delle regole 11.14 e 92.1.a), ma fatto salvo quanto indicato al paragrafo h), essere trasmessi, nei limiti del possibile, per telegrafo, telescrivente o telefax o mediante qualsiasi altro mezzo di comunicazione avente come risultato il deposito di un documento stampato o scritto.
  2. La firma che compare su un documento trasmesso per telefax è riconosciuta ai fini del Trattato e del presente Regolamento di esecuzione come firma valida.
  3. Se il depositante ha cercato di trasmettere un documento mediante uno dei mezzi di cui al paragrafo a), ma una parte o la totalità del documento ricevuto è illeggibile o una parte del documento non è stata ricevuta, il documento viene trattato come se non fosse stato ricevuto nella misura in cui il documento ricevuto è illeggibile o nella misura in cui il tentativo di trasmissione non è riuscito. L’Ufficio nazionale o l’organizzazione intergovernativa notifica sollecitamente tale fatto al depositante.
  4. Ogni Ufficio nazionale o ogni organizzazione intergovernativa può esigere che l’originale di ogni documento trasmesso mediante uno dei mezzi di cui al paragrafo a) e una lettera di accompagnamento che permetta di identificare questa trasmissione anteriore siano consegnati entro un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data della trasmissione, a condizione che questa esigenza sia stata notificata all’Ufficio internazionale e che quest’ultimo ne abbia effettuato la pubblicazione nella gazzetta. La notifica precisa se la suddetta esigenza riguarda tutti i tipi di documenti o soltanto alcuni di questi.
  5. Allorché il depositante omette di consegnare l’originale di un documento, come richiesto in virtù del paragrafo d), l’Ufficio nazionale o l’organizzazione intergovernativa in questione può, a seconda dei tipo di documento trasmesso e tenendo conto delle regole 11 e 26.3, i)rinunciare all’esigenza di cui al paragrafo d), oii)invitare il depositante a consegnare, entro un termine che deve essere ragionevole e che è fissato nell’invito, l’originale del documento trasmesso,
  6. fermo restando che, se il documento trasmesso contiene difetti, o rivela che l’originale contiene dei difetti, i quali possono essere fatti oggetto di un invito da parte dell’Ufficio nazionale o dell’organizzazione intergovernativa onde siano rettificati, tale Ufficio o organizzazione può inviare un invito siffatto in aggiunta a, oppure invece di, quanto previsto ai paragrafi i) o ii).
  7. Qualora non si esiga la consegna dell’originale di un documento in virtù del paragrafo d), ma qualora l’Ufficio nazionale o l’organizzazione intergovernativa consideri necessario ricevere l’originale del suddetto documento, tale Ufficio o tale organizzazione può inviare al depositante un invito conformemente al paragrafo e)ii).
  8. Se il depositante non ottempera all’invito di cui al paragrafo e)ii) o f):i)qualora il documento in questione è la domanda internazionale, quest’ultima è considerata come ritirata e l’Ufficio ricevente emette una dichiarazione in tal senso;ii)qualora il documento in questione è un documento posteriore alla domanda internazionale, esso è considerato come non consegnato.
  9. Nessun Ufficio nazionale, né alcuna organizzazione intergovernativa sono tenuti ad accettare la consegna di un documento mediante un mezzo di cui al paragrafo a) a meno che abbiano notificato all’Ufficio internazionale di essere disponibili a ricevere un documento siffatto mediante tale mezzo e a meno che l’Ufficio internazionale ne abbia effettuato la pubblicazione nella gazzetta.

Regola 92bisRegistrazione di cambiamenti relativi a talune indicazioni della richiesta o della domanda di esame preliminare internazionale

92 bis .l Registrazione dei cambiamenti da parte dell’Ufficio internazionale

  1. A richiesta del depositante o dell’Ufficio ricevente, l’Ufficio internazionale registra i cambiamenti relativi alle seguenti indicazioni figuranti nella richiesta o nella domanda di esame preliminare internazionale:i)persona, nome, domicilio, nazionalità o indirizzo del depositante;ii)persona, nome o indirizzo del mandatario, del rappresentante comune o dell’inventore.
  2. L’Ufficio internazionale non registra il cambiamento sollecitato se la richiesta di registrazione è pervenuta dopo la scadenza di un temine di 30 mesi a decorrere dalla data di priorità.

Regola 93Archivi e registri

93.1 Ufficio ricevente

Ogni Ufficio ricevente conserva gli archivi e i registri relativi ad ogni domanda internazionale o ad ogni presunta domanda internazionale, compresa la copia per l’Ufficio ricevente, per almeno dieci anni a decorrere dalla data del deposito internazionale o, qualora una tale data non sia stata riconosciuta, a decorrere dalla data di ricevimento.

93.2 Ufficio internazionale

  1. L’Ufficio internazionale conserva l’archivio, contenente l’esemplare originale,compresa una copia della registrazione, di ogni domanda internazionale per almeno trent’anni a decorrere dalla data di ricevimento dell’esemplare originale.
  2. I registri di base dell’Ufficio internazionale sono conservati a tempo indefinito.

93.3 Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e Amministrazioni incaricate dell’esame preliminare internazionale

Ogni Amministrazione incaricata della ricerca internazionale e ogni Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale conserva l’inserto di ogni domanda internazionale per almeno dieci anni a decorrere dalla data del deposito internazionale.

93.4 Riproduzioni

Ai fini della presente regola, gli archivi, le copie ed i registri possono essere conservati sotto forma di riproduzioni fotografiche, elettroniche o di altro genere, a condizione che tali riproduzioni soddisfino i requisiti di cui alle regole 93.1 a 93.3 per ciò che concerne la conservazione di archivi, copie e registri.

Regola 93bisModalità di comunicazione dei documenti

93 bis .1 Comunicazione su richiesta; comunicazione tramite una biblioteca digitale

  1. Quando il Trattato, questo Regolamento d’esecuzione o le direttive amministrative prevedono la comunicazione, la notifica o la trasmissione («comunicazione») di una domanda internazionale, di una notifica, di una comunicazione, di corrispondenza o di altro documento («documento») da parte dell’Ufficio internazionale a qualsiasi Ufficio designato o eletto, tale comunicazione viene effettuata unicamente su richiesta dell’Ufficio interessato e nel momento indicato da questo Ufficio. Tale domanda può essere presentata nei confronti di qualsiasi documento o di una o più categorie di documenti.
  2. Qualsiasi comunicazione contemplata nel paragrafo a) è considerata, se l’Ufficio internazionale e l’Ufficio designato o eletto ne convengono, come effettuata nel momento in cui l’Ufficio internazionale rende tale documento accessibile al suddetto Ufficio sotto forma elettronica, conformemente alle direttive amministrative, presso una biblioteca elettronica dove il suddetto Ufficio è abilitato a procurarsi tale documento.

Regola 94137Accesso agli archivi

94.1 Accesso agli archivi giacenti presso l’Ufficio internazionale

  1. Dietro richiesta del depositante o di qualsiasi persona autorizzata dal depositante, l’Ufficio internazionale rilascia, dietro rimborso delle spese di questo servizio, copie di qualsiasi documento contenuto nei propri archivi.
  2. 138 L’Ufficio internazionale, su richiesta di qualsiasi persona, ma non prima della pubblicazione internazionale della domanda internazionale e fatto salvo l’articolo 38 e i paragrafi dal d) al g), rilascia copia di qualsiasi documento contenuto nei propri archivi. Il rilascio delle copie può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio.
  3. 139 Dietro richiesta di un Ufficio eletto, ma non prima di essere stato redatto il rapporto di esame preliminare internazionale, l’Ufficio internazionale rilascia per conto di questo Ufficio copie secondo il paragrafo b) di qualsiasi documento trasmesso all’Ufficio internazionale ai sensi della regola 71.1.a) oppure b) dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale. L’Ufficio internazionale pubblica senza indugio nella gazzetta le informazioni relative a qualsiasi richiesta di questo tipo.
  4. 140 L’Ufficio internazionale non consente l’accesso alle informazioni contenute nei propri archivi che sono state escluse dalla pubblicazione in virtù della regola 48.2 l) e ai documenti contenuti nei propri archivi relativi ad eventuali richieste depositate in virtù di tale regola.
  5. 141 Su richiesta motivata da parte del depositante, l’Ufficio internazionale non consente l’accesso alle informazioni e ai documenti contenuti nei propri archivi relativi alla suddetta richiesta se accerta che:i)tali informazioni non hanno evidentemente lo scopo di informare il pubblico sulla domanda internazionale;ii)la pubblicazione di tali informazioni pregiudicherebbe chiaramente gli interessi personali o economici di una determinata persona; eiii)non sussiste alcun interesse pubblico prevalente per l’accesso a tali informazioni.
  6. La regola 26.4 si applicamutatis mutandisalla procedura che il depositante deve seguire per presentare le informazioni oggetto di una richiesta presentata in base al presente paragrafo.
  7. 142 Quando l’Ufficio internazionale ha escluso l’accesso da parte del pubblico alle informazioni di cui ai paragrafi d) o e) e tali informazioni sono contenute negli archivi della domanda internazionale giacenti presso l’Ufficio ricevente, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, l’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare o l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, l’Ufficio internazionale deve informarne prontamente l’Ufficio o l’Amministrazione in questione.
  8. 143 L’Ufficio internazionale non consente l’accesso ai documenti contenuti nei propri archivi redatti ad uso esclusivo interno dell’Ufficio internazionale.

94.1 bis Accesso agli archivi giacenti presso l’Ufficio ricevente

  1. Su richiesta del depositante o di qualsiasi persona autorizzata dal depositante, l’Ufficio ricevente può consentire l’accesso ai documenti contenuti nei propri archivi. Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio.
  2. Su richiesta di qualsiasi persona, ma non prima della pubblicazione internazionale della domanda internazionale e fatto salvo il paragrafo c), l’Ufficio ricevente può consentire l’accesso ai documenti contenuti nei propri archivi. Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio.
  3. L’Ufficio ricevente non consente l’accesso di cui al paragrafo b) alle informazioni in merito alle quali è stato informato dall’Ufficio internazionale che sono state escluse dalla pubblicazione conformemente alla regola 48.2.l) o alle quali il pubblico non ha accesso conformemente alla regola 94.1.d) o e).144

94.1 ter Accesso agli archivi giacenti presso l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale

  1. Su richiesta del depositante o di qualsiasi persona autorizzata dal depositante, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionalepuò consentire l’accesso ai documenti contenuti nei propri archivi. Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio.
  2. Su richiesta di qualsiasi persona, ma non prima della pubblicazione internazionale della domanda internazionale e fatto salvo il paragrafoc), l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionalepuò consentire l’accesso ai documenti contenuti nei propri archivi. Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio.
  3. L’Amministrazione incaricata della ricerca internazionalenon consente l’accesso di cui al paragrafo b) alle informazioni in merito alle quali è stata informata dall’Ufficio internazionale che sono state escluse dalla pubblicazione conformemente alla regola 48.2.l) o alle quali il pubblico non ha accesso conformemente alla regola 94.1.d) o e).
  4. I paragrafi da a) a c) si applicanomutatis mutandisall’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare.145

94.2 Accesso agli archivi giacenti presso l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale

  1. Su richiesta del depositante o di qualsiasi persona autorizzata dal depositante, l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale consente l’accesso ai documenti contenuti nei propri archivi. Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio.
  2. Su richiesta degli Uffici eletti, ma non prima della stesura del rapporto di esame preliminare internazionale e fatto salvo il paragrafo c), l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale consente l’accesso ai documenti contenuti nei propri archivi. Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio.
  3. L’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale non consente l’accesso di cui al paragrafo b) alle informazioni in merito alle quali è stata informata dall’Ufficio internazionale che sono state escluse dalla pubblicazione conformemente alla regola 48.2.l) o alle quali il pubblico non ha accesso conformemente alla regola 94.1.d) o e).146

94.2 bis Accesso agli archivi giacenti presso l’Ufficio designato

Se la legislazione nazionale applicabile da un Ufficio designato autorizza l’accesso di terzi alla documentazione in archivio relativa ad una domanda nazionale, codesto Ufficio può concedere l’accesso a qualsiasi documento collegato alla domanda internazionale contenuto nei propri archivi, come previsto dalla legislazione nazionale per ciò che riguarda l’accesso alla documentazione in archivio di una domanda nazionale, ma non prima della più remota delle date di cui all’articolo 30.2)a). Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio. 147

94.3 Accesso agli archivi giacenti presso l’Ufficio eletto

Se la legislazione nazionale applicabile da un Ufficio eletto autorizza l’accesso di terzi alla documentazione in archivio relativa ad una domanda nazionale, codesto Ufficio può concedere l’accesso a qualsiasi documento collegato alla domanda internazionale, incluso qualsiasi documento concernente l’esame preliminare internazionale, contenuto nei propri archivi, come previsto dalla legislazione nazionale per ciò che riguarda l’accesso alla documentazione in archivio di una domanda nazionale, ma non prima della più remota delle date di cui all’articolo 30.2)a). Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio. 148

Regola 95149Informazioni e traduzioni degli Uffici designati ed eletti

95.1 Informazioni relative agli atti adempiti presso gli Uffici designati ed eletti

Tutti gli Uffici designati o eletti devono notificare all’Ufficio internazionale le seguenti informazioni su un’eventuale domanda internazionale entro due mesi, oppure non appena ragionevolmente possibile, dall’adempimento dei seguenti atti:

  1. a seguito dell’adempimento da parte del depositante degli atti di cui agli articoli 22 o 39, la data in cui tali atti sono stati adempiti e il numero della domanda nazionale assegnato alla domanda internazionale;
  2. quando l’Ufficio designato o eletto pubblica esplicitamente la domanda internazionale conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, il numero e la data della pubblicazione nazionale;
  3. quando è rilasciato un brevetto, la data del rilascio del brevetto e, quando l’Ufficio designato o eletto pubblica esplicitamente la domanda internazionale sotto una forma adeguata conformemente alla legislazione nazionale, il numero e la data della pubblicazione nazionale.

95.2 Rilascio di copie di traduzioni

  1. A richiesta dell’Ufficio internazionale, ogni Ufficio designato o eletto fornisce a detto Ufficio una copia della traduzione della domanda internazionale presentata dal depositante.
  2. L’Ufficio internazionale può, a richiesta e dietro rimborso delle spese, rilasciare a qualsiasi persona copie delle traduzioni ricevute in conformità al paragrafo a).

Regola 96Tabella delle tasse; ricevimento e trasferimento delle tasse 150

96.1 Tabella delle tasse allegata al Regolamento d’esecuzione

L’importo delle tasse di cui alle regole 15, 45 bis .2 e 57 è espresso in valuta svizzera. Viene indicato nella tabella delle tasse allegata al presente Regolamento d’esecuzione di cui fa parte integrante.

96.2 151 Notifica di ricevimento delle tasse; trasferimento delle tasse

  1. Ai sensi della presente regola, per «Ufficio» s’intende l’Ufficio ricevente (compreso l’Ufficio internazionale che agisce in qualità di Ufficio ricevente), l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, un’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale supplementare, l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale oppure l’Ufficio internazionale.
  2. Quando, in conformità al presente Regolamento d’esecuzione oppure alle istruzioni amministrative, una tassa è percepita da un Ufficio («Ufficio esattore») a favore di un altro Ufficio («Ufficio beneficiario»), l’Ufficio esattore notifica senza indugio il ricevimento di detta tassa in conformità alle istruzioni amministrative. Al ricevimento della notifica, l’Ufficio beneficiario procede come se avesse ricevuto la tassa alla data in cui la tassa è stata ricevuta dall’Ufficio esattore.
  3. L’Ufficio esattore trasferisce le tasse percepite a favore dell’Ufficio beneficiario a tale Ufficio in conformità alle istruzioni amministrative.

Allegato152

Tabella delle tasse

Tasse

Importi

  1. Tassa internazionale di deposito:
  2. (regola 15.2)

1330 franchi svizzeri più

15 franchi svizzeri per foglio della domanda internazionale a contare dal 31º

  1. Tassa di trattamento per ricerca supplementare:
  2. (regola 45bis.2)

200 franchi svizzeri

  1. Tassa di trattamento:
  2. (regola 57.2)

200 franchi svizzeri

Riduzioni

  1. La tassa internazionale di deposito è ridotta del seguente importo se la domanda internazionale, in conformità con le istruzioni amministrative, è depositata:
  1. sotto forma elettronica, in cui la richiesta non è in formato con codici di caratteri:

100 franchi svizzeri

  1. sotto forma elettronica, in cui la richiesta è in formato con codici di caratteri:

200 franchi svizzeri

  1. sotto forma elettronica, in cui la richiesta, la descrizione, le rivendicazioni e il contenuto sono in formato con codici di caratteri:

300 franchi svizzeri

  1. La tassa internazionale di deposito di cui al punto 1 (ove sia il caso, come risulta ridotta ai sensi del punto 4), la tassa di trattamento per ricerca supplementare di cui al punto 2 e la tassa di trattamento di cui al punto 3 sono ridotte del 90 % se la domanda internazionale è depositata da:a)un depositante che sia una persona fisica e che sia cittadino di uno Stato e domiciliato in uno Stato il cui prodotto interno lordo pro capite sia inferiore a 25 000 dollari USA (calcolato sulla base della media degli ultimi dieci anni del prodotto interno lordo pro capite pubblicato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite sulla base del valore costante del dollaro USA nel 2005) e i cui cittadini e residenti che sono persone fisiche abbiano depositato un numero di domande internazionali all’anno inferiore a dieci (per milione di abitanti) oppure un numero di domande internazionali all’anno inferiore a 50 (in termini assoluti) in relazione alla media del numero di depositi degli ultimi cinque anni pubblicati dall’Ufficio internazionale; oppureb)un depositante, che sia una persona fisica o no, e che sia cittadino di uno Stato e domiciliato in uno Stato classificato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite tra i Paesi meno sviluppati,
  2. a condizione che all’atto del deposito di una domanda internazionale non vi siano titolari effettivi della domanda internazionale che non soddisfino i criteri esposti nel comma a) oppure b) e a condizione che, se vi sono più depositanti, ognuno soddisfi i criteri esposti nel comma a) oppure b). Gli elenchi degli Stati ai quali si fa riferimento nei comma a) e b)153 sono aggiornati dal Direttore generale almeno ogni cinque anni in conformità con le direttive disposte dall’Assemblea. I criteri definiti nei comma a) e b) sono rivisti dall’Assemblea almeno ogni cinque anni.