Ai procedimenti contro uno Stato Contraente dinnanzi a un tribunale di un altro Stato Contraente si applicano le norme seguenti.
Le autorità competenti dello Stato del foro trasmettono per via diplomatica al Ministero degli Affari esteri dello Stato convenuto perché lo faccia pervenire, se del caso, all’organo competente. Tali documenti sono accompagnati, ove occorra, da una traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato convenuto.
- l’originale o una copia dell’atto con cui è avviato il procedimento;
- una copia di ogni decisione giudiziaria pronunciata in contumacia contro lo Stato convenuto,
La notificazione degli atti menzionati nel paragrafo 2 è considerata effettuata al momento in cui siano stati ricevuti dal Ministero degli Affari esteri.
I termini entro i quali lo Stato deve comparire o esperire rimedi giuridici contro una decisione giudiziaria contumaciale cominciano a decorrere due mesi dopo la data in cui il Ministero degli affari esteri abbia ricevuto l’atto con cui è avviato il procedimento o la copia di detta decisione giudiziaria.
Ove incomba al tribunale di fissare i termini per comparire e per esperire rimedi giuridici contro una decisione giudiziaria contumaciale, esso non potrà assegnare allo Stato un termine inferiore a due mesi dalla data in cui il Ministero degli Affari esteri abbia ricevuto l’atto con cui è stato avviato il procedimento o la copia della decisione giudiziaria.
Uno Stato Contraente che compaia nel procedimento è reputato aver rinunciato ad avvalersi di qualsiasi obiezione contro il modo di notificazione dell’atto con cui è stato avviato il procedimento.
Se lo Stato Contraente non è comparso, può essere pronunciata contro di esso una decisione giudiziaria contumaciale solo ove consti che l’atto con cui è stato avviato il procedimento gli è stato trasmesso conformemente al paragrafo 2 e che siano stati rispettati i termini per comparire previsti dai paragrafi 4 e 5.