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0.273.1

Convenzione europea sull’immunità degli Stati Conchiusa a Basilea il 16 maggio 1972 Approvata dall’Assemblea federale il 18 dicembre 1981 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 6 luglio 1982 Entrata in vigore per la Svizzera il 7 ottobre 1982

Traduzione1

(Stato 27 maggio 2014)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che lo scopo del Consiglio d’Europa è di realizzare una più stretta unione tra i suoi Membri;

Tenendo conto del fatto che nel diritto internazionale si manifesta una tendenza a limitare i casi in cui uno Stato può invocare l’immunità dinnanzi ai tribunali esteri;

Desiderosi di stabilire, nelle reciproche relazioni, regole comuni concernenti la portata dell’immunità dalla giurisdizione di cui gode uno Stato dinnanzi ai tribunali di un altro Stato e tendenti a garantire l’esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate contro uno Stato;

Considerando che l’adozione di tali regole è suscettibile di far progredire l’opera di armonizzazione intrapresa dagli Stati membri del Consiglio d’Europa nell’ambito del diritto,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Immunità dalla giurisdizione

Art. 1

Uno Stato Contraente attore od interveniente in un procedimento dinnanzi ad un tribunale di un altro Stato Contraente si assoggetta, per il procedimento così avviato, alla giurisdizione dei tribunali di questo Stato.

Tale Stato Contraente non può invocare l’immunità dalla giurisdizione dinnanzi al tribunali dell’altro Stato Contraente per quanto concerne una domanda riconvenzionale:

  1. quando questa derivi dal rapporto giuridico o dai fatti sul quali si fonda la domanda principale;
  2. quando questo Stato, se fosse stata avviata contro di esso un procedimento distinto dinnanzi ai tribunali dell’altro Stato, non avrebbe potuto, secondo le disposizioni della presente Convenzione, invocare l’immunità.

Uno Stato Contraente che presenta una domanda riconvenzionale dinnanzi a un tribunale di un altro Stato Contraente si assoggetta alla giurisdizione dei tribunali di questo Stato tanto per la domanda principale, quanto per la domanda riconvenzionale.

Art. 2

Uno Stato Contraente non può invocare l’immunità dalla giurisdizione dinnanzi a un tribunale di un altro Stato Contraente ove si sia impegnato ad assoggettarsi alla giurisdizione di questo tribunale in virtù:

  1. di un accordo internazionale;
  2. di una disposizione espressa figurante in un contratto scritto; o
  3. di un consenso espresso dato dopo che la controversia sia insorta.

Art. 3

Uno Stato Contraente non beneficia dell’immunità dalla giurisdizione dinnanzi a un tribunale di un altro Stato Contraente se, prima d’invocarla, entra nel merito della controversia. Nondimeno, se dimostra d’aver potuto prendere solo successivamente conoscenza dei fatti sui quali avrebbe potuto fondare l’immunità, può invocare quest’ultima qualora si avvalga di tali fatti non appena possibile.

Non si considera che uno Stato Contraente abbia rinunciato all’immunità ove compaia dinnanzi a un tribunale di un altro Stato Contraente per invocarla.

Art. 4

Con riserva delle disposizioni dell’articolo 5, uno Stato Contraente non può invocare l’immunità dalla giurisdizione dinnanzi a un tribunale di un altro Stato Contraente se il procedimento concerne un obbligo dello Stato che, in virtù di un contratto, dev’essere adempiuto sul territorio dello Stato del foro.

Il paragrafo 1 non si applica:

  1. quando si tratti di un contratto concluso tra Stati;
  2. quando le parti del contratto abbiano convenuto altrimenti;
  3. quando lo Stato sia parte di un contratto concluso sul proprio territorio e l’obbligo dello Stato sia retto dal proprio diritto amministrativo.

Art. 5

Uno Stato Contraente non può invocare l’immunità dalla giurisdizione dinnanzi a un tribunale di un altro Stato Contraente qualora il procedimento concerna un contratto di lavoro concluso tra lo Stato e una persona fisica, se il lavoro debba essere prestato sul territorio dello Stato del foro.

Il paragrafo 1 non si applica:

  1. se la persona fisica possiede la cittadinanza dello Stato datore di lavoro al momento in cui è proposta l’istanza;
  2. se, al momento della conclusione del contratto, essa non possedeva la cittadinanza dello Stato del foro né aveva la propria residenza abituale sul territorio di tale Stato; o
  3. se le parti del contratto abbiano convenuto altrimenti per iscritto, salvo che, secondo la legge dello Stato del foro, solo i tribunali di questo Stato siano competenti per ragione di materia.

Se il lavoro è prestato per un ufficio, un’agenzia o altro stabilimento contemplati dall’articolo 7, le disposizioni del paragrafo 2, lettere (a) e (b), del presente articolo sono applicabili soltanto se la persona con cui è stato concluso il contratto aveva la propria residenza abituale sul territorio dello Stato datore di lavoro al momento della conclusione del contratto.

Art. 6

Uno Stato Contraente non può invocare l’immunità dalla giurisdizione dinnanzi a un tribunale di un altro Stato Contraente qualora partecipi, insieme con una o più persone private, a una società, associazione o persona giuridica avente la propria sede reale o statutaria o il suo stabilimento principale sul territorio dello Stato del foro e il procedimento concerna rapporti, risultanti da tale partecipazione, tra lo Stato, da una parte, e l’organismo o uno dei partecipanti, dall’altra.

Il paragrafo 1 non è applicabile ove sia stato convenuto altrimenti per iscritto.

Art. 7

Uno Stato Contraente non può invocare l’immunità dalla giurisdizione dinnanzi a un tribunale di un altro Stato Contraente qualora esso abbia sul territorio dello Stato del foro un ufficio, un’agenzia o altro stabilimento mediante il quale esercita, alla stregua di una persona privata, un’attività industriale, commerciale o finanziaria, e il procedimento concerna tale attività dell’ufficio, dell’agenzia o dello stabilimento.

Il paragrafo 1 non è applicabile ove tutte le parti della controversia siano Stati od ove le parti abbiano convenuto altrimenti per iscritto.

Art. 8

Uno Stato Contraente non può invocare l’immunità dalla giurisdizione dinnanzi a un tribunale di un altro Stato Contraente se il procedimento concerne:

  1. un brevetto d’invenzione, un disegno o modello industriale, una marca di fabbrica o di commercio, una marca di servizio o altro diritto analogo che, nello Stato del foro, è stato chiesto, depositato, registrato o protetto in altro modo e di cui lo Stato è depositante o titolare;
  2. il fatto che lo Stato non avrebbe rispettato, nello Stato del foro, tale diritto ivi protetto e appartenente ad un terzo;
  3. il fatto che lo Stato non avrebbe rispettato, nello Stato del foro, un diritto d’autore ivi protetto e appartenente a un terzo;
  4. il diritto d’utilizzare una ditta commerciale nello Stato del foro.

Art. 9

e se l’immobile è situato sul territorio dello Stato del foro.

Uno Stato Contraente non può invocare l’immunità dalla giurisdizione dinnanzi a un tribunale di un altro Stato Contraente se il procedimento concerne:

  1. un diritto dello Stato su di un immobile, il possesso da parte dello Stato di un immobile o l’uso che esso ne fa; o
  2. un obbligo incombentegli, sia quale titolare di un diritto su di un immobile, sia in ragione del possesso o dell’uso dell’immobile,

Art. 10

Uno Stato Contraente non può invocare l’immunità dalla giurisdizione dinnanzi a un tribunale di un altro Stato Contraente se il procedimento concerne un diritto su beni, mobili od immobili, compendio di una successione o di una donazione, oppure vacanti.

Art. 11

Uno Stato Contraente non può invocare l’immunità dalla giurisdizione dinnanzi a un tribunale di un altro Stato Contraente se il procedimento concerne il risarcimento di un danno alla persona o materiale risultante da un fatto intervenuto sul territorio dello Stato del foro e se l’autore del danno era ivi presente al momento in cui tale fatto è intervenuto.

Art. 12

salvo che il patto d’arbitrato non disponga altrimenti.

Lo Stato Contraente che abbia accettato per iscritto di sottoporre ad arbitrato controversie già insorte o che potessero insorgere in materia civile o commerciale, non può invocare l’immunità dalla giurisdizione dinnanzi a un tribunale di un altro Stato Contraente sul cui territorio o secondo la cui legge l’arbitrato deve aver o ha avuto luogo per quanto concerne qualsiasi azione relativa:

  1. alla validità o all’interpretazione del patto d’arbitrato;
  2. alla procedura d’arbitrato;
  3. all’annullamento del lodo,

Il paragrafo 1 non è applicabile a un patto d’arbitrato concluso tra Stati.

Art. 13

Il paragrafo 1 dell’articolo 1 non è applicabile quando uno Stato Contraente faccia valere dinnanzi a un tribunale di un altro Stato Contraente, adito con un procedimento di cui non è parte, d’avere un diritto su beni oggetto della controversia, nella misura in cui esso avrebbe potuto invocare l’immunità se l’azione fosse stata diretta contro di lui.

Art. 14

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che essa impedisce a un tribunale di uno Stato Contraente d’amministrare beni, quali quelli di un trust o di un fallimento, o d’organizzarne o sorvegliarne l’amministrazione, per il solo fatto che un altro Stato Contraente abbia un diritto su detti beni.

Art. 15

Uno Stato Contraente beneficia dell’immunità dalla giurisdizione dinnanzi ai tribunali di un altro Stato Contraente se al procedimento non siano applicabili gli articoli 1 a 14; il tribunale non può decidere su tale procedimento neppure laddove lo Stato non compaia.

Capitolo II Norme di procedura

Art. 16

Ai procedimenti contro uno Stato Contraente dinnanzi a un tribunale di un altro Stato Contraente si applicano le norme seguenti.

Le autorità competenti dello Stato del foro trasmettono per via diplomatica al Ministero degli Affari esteri dello Stato convenuto perché lo faccia pervenire, se del caso, all’organo competente. Tali documenti sono accompagnati, ove occorra, da una traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato convenuto.

  1. l’originale o una copia dell’atto con cui è avviato il procedimento;
  2. una copia di ogni decisione giudiziaria pronunciata in contumacia contro lo Stato convenuto,

La notificazione degli atti menzionati nel paragrafo 2 è considerata effettuata al momento in cui siano stati ricevuti dal Ministero degli Affari esteri.

I termini entro i quali lo Stato deve comparire o esperire rimedi giuridici contro una decisione giudiziaria contumaciale cominciano a decorrere due mesi dopo la data in cui il Ministero degli affari esteri abbia ricevuto l’atto con cui è avviato il procedimento o la copia di detta decisione giudiziaria.

Ove incomba al tribunale di fissare i termini per comparire e per esperire rimedi giuridici contro una decisione giudiziaria contumaciale, esso non potrà assegnare allo Stato un termine inferiore a due mesi dalla data in cui il Ministero degli Affari esteri abbia ricevuto l’atto con cui è stato avviato il procedimento o la copia della decisione giudiziaria.

Uno Stato Contraente che compaia nel procedimento è reputato aver rinunciato ad avvalersi di qualsiasi obiezione contro il modo di notificazione dell’atto con cui è stato avviato il procedimento.

Se lo Stato Contraente non è comparso, può essere pronunciata contro di esso una decisione giudiziaria contumaciale solo ove consti che l’atto con cui è stato avviato il procedimento gli è stato trasmesso conformemente al paragrafo 2 e che siano stati rispettati i termini per comparire previsti dai paragrafi 4 e 5.

Art. 17

Non può essere imposto a uno Stato Contraente, a titolo di garanzia per il pagamento delle spese e ripetibili del processo, alcuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla sua denominazione, che non possa essere preteso nello Stato del foro da un cittadino di questo Stato o da una persona ivi domiciliata o residente. Lo Stato attore dinnanzi a un tribunale di un altro Stato Contraente è tenuto a pagare tutte le spese e ripetibili del processo che siano state poste a suo carico.

Art. 18

Nessuna misura coercitiva od altra sanzione può essere applicata a uno Stato Contraente parte di un procedimento dinnanzi a un tribunale di un altro Stato Contraente per essersi esso rifiutato od astenuto dal fornire mezzi di prova. Tuttavia, il tribunale apprezza le conseguenze di tale rifiuto od astensione.

Art. 19

Un tribunale dinnanzi al quale sia stato avviato un procedimento di cui è parte uno Stato Contraente deve, a domanda di una delle parti o, se il suo diritto nazionale lo consente, d’ufficio, stralciare la causa dai ruoli o sospendere il giudizio qualora altro procedimento tra le stesse parti, fondato sugli stessi fatti ed avente lo stesso oggetto:

  1. sia pendente dinnanzi a un tribunale di questo Stato Contraente, adito anteriormente; o
  2. sia pendente dinnanzi a un tribunale di un altro Stato Contraente, adito anteriormente, e possa dar luogo a una decisione giudiziaria alla quale lo Stato parte del procedimento dovrebbe dar effetto in virtù degli articoli 20 o 25.

Ogni Stato Contraente il cui diritto conferisca ai tribunali la facoltà di stralciare la causa dai ruoli o di sospendere il giudizio qualora un tribunale di un altro Stato Contraente sia stato anteriormente adito per un procedimento tra le stesse parti, fondato sugli stessi fatti ed avente lo stesso oggetto, può, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, dichiarare che i suoi tribunali non sono vincolati dalle disposizioni del paragrafo 1.

Capitolo III Effetti delle decisioni giudiziarie

Art. 20

Uno Stato Contraente deve dare effetto a una decisione giudiziaria pronunciata contro di lui da un tribunale di un altro Stato Contraente se:

  1. conformemente agli articoli 1 a 13 non poteva invocare l’immunità dalla giurisdizione; e se
  2. la decisione giudiziaria non può o non può più essere oggetto d’opposizione in caso di decisione giudiziaria contumaciale, d’appello o di qualsiasi altro rimedio giuridico ordinario, o di un ricorso per cassazione.

Nondimeno, uno Stato Contraente non è tenuto a dar effetto a tale decisione giudiziaria se:

  1. fosse manifestamente contrario all’ordine pubblico di questo Stato darle effetto;
  2. un procedimento tra le stesse parti, fondato sugli stessi fatti ed avente lo stesso oggetto:(i)sia pendente dinnanzi a un tribunale di questo Stato, adito anteriormente;(ii)sia pendente dinnanzi a un tribunale di un altro Stato Contraente, adito anteriormente, e possa dar luogo a una decisione giudiziaria alla quale lo Stato parte del procedimento dovrebbe dare effetto in virtù della presente Convenzione;
  3. gli effetti della decisione giudiziaria siano incompatibili con quelli di un’altra decisione giudiziaria pronunciata tra le stesse parti:(i)da un tribunale dello Stato Contraente qualora tale tribunale sia stato adito anteriormente o se quest’altra decisione giudiziaria sia stata pronunciata prima che la decisione giudiziaria adempisse le condizioni previste dal paragrafo 1 lettera (b); o(ii)da un tribunale di un altro Stato Contraente e che abbia adempiuto per primo le condizioni previste dalla presente Convenzione;
  4. non siano state osservate le disposizioni dell’articolo 16 e lo Stato non sia comparso o non abbia esperito rimedi giuridici contro una decisione giudiziaria contumaciale.

Tuttavia, uno Stato Contraente non può avvalersi dei motivi di rifiuto previsti dalle lettere (a) e (b) del presente paragrafo, ove esso sia vincolato allo Stato del foro da un trattato sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni giudiziarie e la decisione giudiziaria adempia le condizioni previste da tale trattato per quanto concerne la competenza e, se del caso, la legge applicata.

Inoltre, nei casi previsti dall’articolo 10, uno Stato Contraente non è tenuto a dar effetto a tale decisione giudiziaria:

  1. qualora i tribunali dello Stato del foro non sarebbero stati competenti se avessero applicato, mutatis mutandis, le norme sulla competenza, diverse da quelle menzionate nell’Allegato della presente Convenzione, vigenti nello Stato contro cui è stata pronunciata la decisione giudiziaria;
  2. qualora il tribunale, per aver applicato una legge diversa da quella che sarebbe stata applicata secondo le norme di diritto internazionale privato, sia pervenuto a un risultato diverso da quello che sarebbe stato ottenuto applicando la legge designata da dette norme.

Art. 21

Se è stata pronunciata una decisione giudiziaria contro uno Stato Contraente e questi non le dà effetto, la parte che intende avvalersi di detta decisione può chiedere al tribunale competente di questo Stato di statuire se alla decisione debba essere dato effetto conformemente all’articolo 20. Il tribunale può essere adito anche dallo Stato contro cui la decisione giudiziaria è stata pronunciata, ove il suo diritto glielo consenta.

Con riserva di quanto sia necessario per l’applicazione dell’articolo 20, il tribunale dello Stato in questione non può procedere ad alcun esame del merito della decisione giudiziaria.

In caso di procedimento avviato dinnanzi a un tribunale di uno Stato conformemente al paragrafo 1:

  1. le parti devono avere la possibilità di far valere i loro rimedi;
  2. i documenti prodotti dalla parte che intende avvalersi della decisione giudiziaria sono esenti da un obbligo di legalizzazione o da qualsiasi altra formalità analoga;
  3. non può pretendersi dalla parte che intende avvalersi della decisione giudiziaria una cauzione o un deposito, indipendentemente dalla loro denominazione, a causa della sua cittadinanza, del suo domicilio o della sua residenza;
  4. la parte che intende avvalersi della decisione giudiziaria è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria a condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle riservate ai cittadini dello Stato ivi domiciliati o residenti.

Ogni Stato Contraente designa il tribunale o i tribunali contemplati nel paragrafo 1 e ne informa il Segretario Generale del Consiglio d’Europa al momento in cui deposita il proprio strumento di ratificazione, di accettazione o di adesione.

Art. 22

Uno Stato Contraente deve dare effetto a una transazione di cui sia parte e che sia intervenuta dinnanzi a un tribunale di un altro Stato Contraente nel corso di un procedimento; le disposizioni dell’articolo 20 non sono applicabili a tale transazione.

Se lo Stato non dà effetto alla transazione, può essere esperita la procedura prevista dall’articolo 21.

Art. 23

Sul territorio di uno Stato Contraente non può procedersi all’esecuzione forzata né ad alcuna misura conservativa sui beni di un altro Stato Contraente, salvo nei casi e nella misura in cui questo vi abbia espressamente consentito per iscritto.

Capitolo IV Disciplina facoltativa

Art. 24

Nonostante le disposizioni dell’articolo 15, ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione o di adesione, o in qualsiasi altro momento successivo, dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che, nei casi in cui non siano applicabili gli articoli 1 a 13, i suoi tribunali potranno decidere su procedimenti avviati contro un altro Stato Contraente nella misura in cui possano decidere su procedimenti avviati contro Stati non parti della presente Convenzione. Questa dichiarazione non tocca l’immunità dalla giurisdizione di cui godono gli Stati esteri per gli atti compiuti nell’esercizio del potere pubblico (acta jure imperii).

I tribunali di uno Stato che abbia fatto la dichiarazione prevista dal paragrafo 1 non possono tuttavia decidere su tali procedimenti contro un altro Stato Contraente se la loro competenza può fondarsi soltanto su uno o più motivi menzionati nell’Allegato della presente Convenzione, salvo che l’altro Stato Contraente entri nel merito senza aver contestato la competenza del tribunale.

Ai procedimenti avviati contro uno Stato Contraente in virtù del presente articolo sono applicabili le disposizioni del Capitolo II.

La dichiarazione fatta conformemente al paragrafo 1 può essere revocata mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. La revoca ha effetto tre mesi dopo la data in cui è stata ricevuta, ma non tocca i procedimenti avviati prima della scadenza di tale termine.

Art. 25

Ogni Stato Contraente che abbia fatto la dichiarazione prevista dall’articolo 24 deve dar effetto a una decisione giudiziaria pronunciata, nei casi in cui non siano applicabili gli articoli 1 a 13, da un tribunale di un altro Stato Contraente che abbia fatto tale dichiarazione:

  1. se le condizioni previste dal paragrafo 1, lettera (b), dell’articolo 20 sono adempiute; e
  2. se il tribunale è considerato competente, in virtù dei paragrafi seguenti.

Tuttavia, lo Stato Contraente non è tenuto a dar effetto a tale decisione giudiziaria:

  1. se è dato un caso di rifiuto previsto dal paragrafo 2 dell’articolo 20; o
  2. se le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 24 non sono state rispettate.

Con riserva delle disposizioni del paragrafo 4, un tribunale di uno Stato Contraente è considerato competente ai sensi del paragrafo 1, lettera (b):

  1. se la sua competenza è riconosciuta da un accordo del quale siano parti lo Stato del foro e l’altro Stato Contraente;
  2. in assenza di un accordo tra i due Stati concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, se i tribunali dello Stato del foro sarebbero stati competenti qualora avessero applicato, mutatis mutandis, le norme sulla competenza, diverse da quelle menzionate nell’Allegato della presente Convenzione, in vigore nello Stato contro il quale è stata pronunciata la decisione giudiziaria. La presente disposizione non è applicabile in materia contrattuale.

Due Stati Contraenti che abbiano fatto la dichiarazione prevista dall’articolo 24 possono, mediante un accordo complementare alla presente Convenzione, determinare le circostanze nelle quali i loro tribunali sono considerati competenti ai sensi del paragrafo 1, lettera (b).

Se lo Stato non dà effetto alla decisione giudiziaria, può essere esperita la procedura prevista dall’articolo 21.

Art. 26

Nonostante le disposizioni dell’articolo 23, a una decisione giudiziaria pronunciata contro uno Stato Contraente in un procedimento relativo ad un’attività industriale o commerciale esercitata dallo Stato nello stesso modo di una persona privata, può essere data esecuzione nello Stato del foro su beni, utilizzati esclusivamente per tale attività, dello Stato contro il quale la decisione giudiziaria è stata pronunciata, se:

  1. lo Stato del foro e lo Stato contro il quale è stata pronunciata la decisione giudiziaria hanno fatto la dichiarazione prevista dall’articolo 24;
  2. il procedimento che ha dato luogo alla decisione giudiziaria è retto dagli articoli 1 a 13 o è stato avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 24, paragrafi 1 e 2; e
  3. la decisione giudiziaria adempie le condizioni previste dall’articolo 20, paragrafo 1, lettera (b).

Capitolo V Disposizioni generali

Art. 27

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «Stato Contraente» non include un ente d’uno Stato Contraente distinto da quest’ultimo e dotato di legittimazione processuale, anche se è incaricato di esercitare funzioni pubbliche.

Qualsiasi ente contemplato nel paragrafo 1 può essere convenuto dinnanzi al tribunali di un altro Stato Contraente come una persona privata; tuttavia, detti tribunali non possono decidere sugli atti da esso compiuti nell’esercizio del potere pubblico (acta jure imperii).

Tale ente può in ogni caso essere convenuto dinnanzi a detti tribunali laddove questi, in circostanze analoghe, avrebbero potuto decidere qualora il procedimento fosse stato avviato contro uno Stato Contraente.

Art. 28

Gli Stati membri di uno Stato federale non beneficiano dell’immunità, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 27.

Tuttavia, uno Stato federale, Parte della presente Convenzione, può dichiarare, con notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che i suoi Stati membri possono invocare le disposizioni della Convenzione applicabili agli Stati Contraenti ed hanno gli stessi obblighi di questi ultimi.

Quando sia stata fatta una dichiarazione in virtù del paragrafo 2, le notificazioni destinate a uno Stato membro dello Stato federale sono fatte, conformemente all’articolo 16, al Ministero degli Affari esteri dello Stato federale.

Solo lo Stato federale è autorizzato a fare le dichiarazioni, notificazioni e comunicazioni previste nella presente Convenzione e soltanto esso può essere parte di un procedimento previsto dall’articolo 34.

Art. 29

La presente Convenzione non è applicabile ai procedimenti in materia:

  1. (a) di sicurezza sociale;
  2. (b) di danni nell’ambito nucleare;
  3. (c) di tasse o multe, di diritti doganali, d’imposte.

Art. 30

La presente Convenzione non è applicabile ai procedimenti concernenti reclami relativi all’esercizio di navi marittime appartenenti a uno Stato Contraente o da esso esercitate, al trasporto di carico e di passeggeri da parte di dette navi o al trasporto di carico appartenente a uno Stato Contraente, effettuato a bordo di navi commerciali.

Art. 31

Nessuna disposizione della presente Convenzione tocca le immunità o i privilegi di cui gode uno Stato Contraente per quanto concerne qualsiasi atto od omissione delle proprie forze armate o in relazione con le stesse, quando esse si trovino sul territorio di un altro Stato Contraente.

Art. 32

Nessuna disposizione della presente Convenzione tocca i privilegi e le immunità relativi all’esercizio delle funzioni delle missioni diplomatiche e dei posti consolari, come pure delle persone che ne fanno parte.

Art. 33

Nessuna disposizione della presente Convenzione tocca gli altri accordi internazionali, esistenti o futuri, che, in materie speciali, trattino questioni oggetto della presente Convenzione.

Art. 34

Le controversie che potessero sorgere tra due o più Stati Contraenti circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione sono sottoposte alla Corte Internazionale di Giustizia su richiesta di una delle parti della controversia o mediante compromesso, salvo che dette parti convengano altro modo di regolamento pacifico della controversia.

Tuttavia, la Corte Internazionale di Giustizia non può essere adita:

  1. per una controversia concernente una questione sollevata in un procedimento avviato contro uno Stato Contraente dinnanzi a un tribunale di un altro Stato Contraente, prima che tale tribunale abbia pronunciato una decisione giudiziaria che adempia le condizioni previste dall’articolo 20, paragrafo 1, lettera (b);
  2. per una controversia concernente una questione sollevata in un procedimento avviato dinnanzi a un tribunale di uno Stato Contraente conformente all’articolo 21, paragrafo 1, prima che sia stato deciso definitivamente in tale procedimento.

Art. 35

La presente Convenzione si applica soltanto alle azioni promosse dopo la sua entrata in vigore.

Ove uno Stato sia divenuto parte della presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, essa si applica soltanto alle azioni promosse dopo la sua entrata in vigore nei confronti di tale Stato.

Nessuna disposizione della presente Convenzione è applicabile alle azioni e alle decisioni giudiziarie aventi per oggetto atti, omissioni o fatti anteriori alla data in cui la presente Convenzione è stata aperta alla firma.

Capitolo VI Disposizioni finali

Art. 36

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata od accettata. Gli strumenti di ratificazione o d’accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratificazione o d’accettazione.

Essa entrerà in vigore, rispetto a qualsiasi Stato firmatario che la ratificherà o l’accetterà ulteriormente, tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratificazione o d’accettazione.

Art. 37

Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà, con decisione presa all’unanimità dei voti espressi, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla presente Convenzione.

L’adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento d’adesione, che esplicherà effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.

Tuttavia, ove l’adesione di uno Stato non membro sia oggetto, prima che esplichi effetto, d’una obiezione notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa da uno Stato che abbia aderito anteriormente alla Convenzione, quest’ultima non è applicabile nelle relazioni tra detti due Stati.

Art. 38

Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione, designare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.

Ogni Stato può, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione o di adesione o in qualsiasi momento ulteriore, estendere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, l’applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui esso assicuri le relazioni internazionali o per il quale sia autorizzato a stipulare.

Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere revocata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in tale dichiarazione, alle condizioni previste dall’articolo 40 della presente Convenzione.

Art. 39

Non è ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

Art. 40

Ogni Stato Contraente potrà, per quanto lo concerne, disdire la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

La disdetta esplicherà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale avrà ricevuto tale notificazione. Tuttavia, la Convenzione continuerà ad applicarsi ai procedimenti avviati prima della scadenza di detto termine e alle decisioni giudiziarie pronunciate in questi procedimenti.

Art. 41

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di ogni strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione;
  3. ogni data d’entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente ai suoi articoli 36 e 37;
  4. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19;
  5. ogni comunicazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 21;
  6. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 24;
  7. la revoca di ogni notificazione, effettuata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 24;
  8. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 28;
  9. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 37;
  10. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 38;
  11. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 40 e la data alla quale la disdetta esplicherà effetto.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Basilea, il 16 maggio 1972, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne invierà copia certificata conforme ad ognuno degli Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

Allegato

I motivi di competenza contemplati nel paragrafo 3, lettera (a), dell’articolo 20, nel paragrafo 2 dell’articolo 24 e nel paragrafo 3, lettera (b), dell’articolo 25 sono i seguenti:

  1. la presenza di beni del convenuto o il sequestro di beni da parte dell’attore, sul territorio dello Stato del foro, salvo:–se la domanda concerne la proprietà o il possesso di detti beni od è relativa ad altra controversia che li riguardi; o–se la controversia concernente un credito garantito su detto territorio da una garanzia reale;
  2. la cittadinanza dell’attore;
  3. il domicilio o la residenza, abituale o temporanea, dell’attore nello Stato del foro, salvo che detta competenza sia ammessa in determinate relazioni contrattuali, in ragione del carattere particolare della materia;
  4. il fatto che il convenuto abbia trattato affari nello Stato del foro, senza che la controversia concerna detti affari;
  5. la designazione unilaterale del tribunale da parte dell’attore, in particolare in un fattura.

Sono assimilati al domicilio e alla residenza abituale le sedi reale e statutaria e lo stabilimento principale delle persone giuridiche.

0.273.1

Campo d’applicazione il 27 maggio 20142

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Austria*

10 luglio

1974

11 giugno

1976

Belgio*

27 ottobre

1975

11 giugno

1976

Cipro

10 marzo

1976

11 giugno

1976

Germania*

15 maggio

1990

16 agosto

1990

Lussemburgo*

11 dicembre

1986

12 marzo

1987

Paesi Bassi*

21 febbraio

1985

22 maggio

1985

  1. Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

10 ottobre

2010

10 ottobre

2010

Regno Unito*

3 luglio

1979

4 ottobre

1979

  1. Akrotiri e Dhekelia

3 luglio

1979

4 ottobre

1979

  1. Caimane, Isole

3 luglio

1979

4 ottobre

1979

  1. Gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)

3 luglio

1979

4 ottobre

1979

  1. Guernesey

27 novembre

1987

28 febbraio

1988

  1. Isole Falkland e dipendenze
    (Georgia del Sud e Isole
    Sandwich del Sud)

3 luglio

1979

4 ottobre

1979

  1. Jersey

27 novembre

1987

28 febbraio

1998

  1. Man, Isola di

27 novembre

1987

28 febbraio

1988

  1. Montserrat

3 luglio

1979

4 ottobre

1979

  1. Sant’Elena e dipendenze
  2. (Ascension e Tristan da
  3. Cunha)

3 luglio

1979

4 ottobre

1979

  1. Terra antartica britannica

3 luglio

1979

4 ottobre

1979

  1. Turks e Caicos, Isole

3 luglio

1979

4 ottobre

1979

  1. Vergini britanniche, Isole

3 luglio

1979

4 ottobre

1979

Svizzera*

6 luglio

1982

7 ottobre

1982

*

Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali,
3003 Berna.

Dichiarazione

Svizzera 3

La Svizzera dichiara, conformemente all’articolo 24 della Convenzione, che i tribunali svizzeri possono decidere, oltre ai casi retti dagli articoli 1 a 13 della Convenzione, sui procedimenti avviati contro un altro Stato contraente nella misura in cui possono decidere su procedimenti contro Stati non parti della Convenzione.