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0.274.12

Convenzione relativa alla procedura civile Conchiusa all’Aia il 1° marzo 1954 Approvata dall’Assemblea federale il 5 marzo 1957 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 6 maggio 1957 Entrata in vigore per la Svizzera il 5 luglio 1957

RU 1957 485; FF 1956 II 285 ediz. ted. 289 ediz. franc.

Traduzione

(Stato 13 luglio 2020)

Gli Stati firmatari della presente convenzione,

animati dal desiderio di apportare alla convenzione del 17 luglio 1905 1 relativa alla procedura civile i miglioramenti suggeriti dall’esperienza;

hanno risolto di conchiudere a tale scopo una nuova convenzione e hanno convenuto le seguenti disposizioni:

I. Comunicazione di atti giudiziali e stragiudiziali

Art. 1

In materia civile o commerciale, le notificazioni di atti destinati a persone che si trovano all’estero si faranno, negli Stati contraenti, a domanda del console dello Stato richiedente trasmessa all’autorità che sarà designata dallo Stato richiesto. La domanda contenente l’indicazione dell’autorità da cui emana l’atto trasmesso, il nome e la qualità delle parti, l’indirizzo del destinatario, la natura dell’atto del quale si tratta, dev’essere redatta nella lingua dell’autorità richiesta. Questa autorità manderà al console il documento che costata la notificazione o che indica il fatto che l’ha impedita. Tutte le difficoltà che sorgessero in occasione della domanda del console saranno regolate per via diplomatica. Ciascuno Stato contraente può chiedere, per mezzo di una comunicazione trasmessa agli altri Stati contraenti, che la domanda di notificazione da eseguirsi sul suo territorio, contenente le menzioni indicate al primo capoverso, gli sia trasmessa per via diplomatica. Le disposizioni che precedono non s’oppongono a che due Stati contraenti si intendano per ammettere la comunicazione diretta fra le loro autorità rispettive.

Art. 2

La notificazione sarà effettuata per cura dell’autorità competente secondo le leggi dello Stato richiesto. Salvo nel caso previsto all’articolo 3, questa autorità potrà limitarsi a eseguire la notificazione per mezzo della consegna dell’atto al destinatario che l’accetta volontariamente.

Art. 3

L’atto da notificarsi sarà allegato, in doppio esemplare, alla domanda. Se l’atto da notificarsi è compilato, sia nella lingua dell’autorità richiesta, sia nella lingua convenuta tra i due Stati interessati, o se è corredato di una traduzione in una di queste lingue, l’autorità richiesta, ove il desiderio le sia stato espresso nella domanda, farà notificare l’atto nella forma prescritta nella sua legislazione interna per l’esecuzione di notificazioni analoghe o in una forma speciale, purché questa non sia contraria a detta legislazione. Se siffatto desiderio non è stato espresso, l’autorità richiesta procurerà, dapprima, di eseguire la consegna nei termini dell’articolo 2. Salvo intesa contraria, la traduzione, prevista nel capoverso precedente, sarà certificata conforme dall’agente diplomatico consolare dello Stato richiedente o dal traduttore giurato dello Stato richiesto.

Art. 4

L’esecuzione della notificazione prevista negli articoli 1, 2 e 3 non potrà esser ricusata se non quando lo Stato, sul cui territorio la notificazione dovrebbe essere eseguita, la ritiene tale da portar pregiudizio alla sua sovranità o alla sua sicurezza.

Art. 5

La prova della notificazione sarà effettuata per mezzo, sia di una ricevuta datata e legalizzata del destinatario, sia di un’attestazione dell’autorità dello Stato richiesto da cui risulti il fatto, la forma e la data della notificazione. La ricevuta o l’attestazione devono trovarsi su uno dei doppi dell’atto da notificarsi o esservi allegata.

Art. 6

Le disposizioni degli articoli che precedono non escludono:

  1. la facoltà di spedire direttamente, per mezzo della posta, degli atti agli interessati che si trovano all’estero;
  2. la facoltà per gl’interessati di fare eseguire delle notificazioni direttamente dagli uscieri o dai funzionari competenti del paese di destinazione;
  3. la facoltà per ogni Stato di fare eseguire direttamente dai suoi agenti diplomatici o consolari, le notificazioni destinate alle persone che si trovano all’estero. In ognuno di questi casi, la facoltà prevista non sussiste che se le convenzioni stipulate fra gli Stati interessati l’ammettono o se, in mancanza di convenzioni, lo Stato sul cui territorio la notificazione deve essere eseguita non vi si oppone. Questo Stato non potrà opporvisi qualora, nel caso del primo capoverso, numero 3, l’atto debba essere notificato senza coercizione a un cittadino dello Stato richiedente.

Art. 7

Le notificazioni non potranno giustificare il rimborso di tasse o di spese di qualsiasi natura. Tuttavia, salvo intesa contraria, lo Stato richiesto avrà il diritto d’esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle spese cagionate dall’intervento d’un usciere o dall’uso d’una forma speciale nei casi dell’articolo 3.

II. Commissioni rogatorie

Art. 8

In materia civile o commerciale, l’autorità giudiziaria di uno Stato contraente potrà, conformemente alle disposizioni della sua legislazione, rivolgersi per mezzo di commissione rogatoria all’autorità competente di un altro Stato contraente per chiederle di eseguire, nella propria giurisdizione, sia un atto di istruzione, sia altri atti giudiziari.

Art. 9

Le commissioni rogatorie saranno trasmesse dal console dello Stato richiedente all’autorità che sarà designata dallo Stato richiesto. Quest’autorità manderà al console il documento che costata l’esecuzione della commissione rogatoria o che indica il fatto che ne ha impedito l’esecuzione. Tutte le difficoltà che sorgessero all’atto di tale trasmissione saranno regolate per via diplomatica. Ciascuno Stato contraente può chiedere, per mezzo di una comunicazione agli altri Stati contraenti, che le commissioni rogatorie da eseguirsi sul suo territorio gli siano trasmesse per via diplomatica. Le disposizioni che precedono non s’oppongono a che due Stati contraenti s’intendano per ammettere la trasmissione diretta delle commissioni rogatorie fra le loro autorità rispettive.

Art. 10

Salvo intesa contraria, la commissione rogatoria dev’essere compilata, sia nella lingua dell’autorità richiesta, sia nella lingua convenuta tra i due Stati interessati, oppure deve essere corredata di una traduzione in una di queste lingue, certificata conforme da un agente diplomatico o consolare dello Stato richiedente o da un traduttore giurato dello Stato richiesto.

Art. 11

L’autorità giudiziaria a cui è diretta la commissione rogatoria sarà obbligata a eseguirla, servendosi degli stessi mezzi coercitivi che per l’esecuzione d’una commissione delle autorità dello Stato richiesto o d’una domanda formulata a questo scopo da una parte interessata. L’uso di tali mezzi coercitivi non è necessario, ove si tratti della comparsa di parti in causa. L’autorità richiedente sarà, se lo domanda, avvertita della data e del luogo ove si procederà alla misura sollecitata, affinché la parte interessata possa assistervi.

L’esecuzione della commissione rogatoria non potrà essere ricusata che:

  1. se l’autenticità del documento non è accertata;
  2. se, nello Stato richiesto, l’esecuzione della commissione rogatoria non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario;
  3. se lo Stato, sul cui territorio la commissione rogatoria dovrebbe essere eseguita, la giudica di natura tale da portare pregiudizio alla sua sovranità o alla sua sicurezza.

Art. 12

In caso d’incompetenza dell’autorità richiesta, la commissione rogatoria sarà trasmessa, d’ufficio, all’autorità giudiziaria competente dello stesso Stato, secondo le norme stabilite nella legislazione di questo.

Art. 13

In tutti i casi, in cui la commissione rogatoria non sia eseguita dall’autorità richiesta, questa ne darà subito avviso all’autorità richiedente, indicando, nel caso dell’articolo 11, i motivi, per cui l’esecuzione della commissione rogatoria è stata ricusata e, nel caso dell’articolo 12, l’autorità alla quale la commissione è stata trasmessa.

Art. 14

L’autorità giudiziaria che eseguisce una commissione rogatoria applicherà le leggi del suo paese per ciò che riguarda le forme da seguirsi. Se, però, l’autorità richiedente desidera che si proceda all’esecuzione della commissione rogatoria secondo una forma speciale, si annuirà alla domanda, purché la forma, di cui si tratta, non sia contraria alla legislazione dello Stato richiesto.

Art. 15

Le disposizioni degli articoli che precedono non escludono la facoltà per ogni Stato di fare eseguire direttamente dai suoi agenti diplomatici o consolari le commissioni rogatorie, se delle convenzioni stipulate fra gli Stati interessati l’ammettono e se lo Stato, sul cui territorio la commissione rogatoria deve essere eseguita, non vi si oppone.

Art. 16

L’esecuzione delle commissioni rogatorie non potrà giustificare il rimborso di tasse o di spese di qualsiasi natura. Tuttavia, salvo intesa contraria, lo Stato richiesto avrà diritto d’esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle indennità pagate ai testimoni o ai periti, come pure delle spese cagionate dall’intervento d’un usciere, reso necessario dalla mancata comparsa volontaria dei testimoni, o delle spese che risultano dall’applicazione eventuale dell’articolo 14, secondo capoverso.

III. Cauzione «judicatum solvi»

Art. 17

Nessuna cauzione e nessun deposito, sotto qualsivoglia denominazione, possono essere imposti, a causa sia della loro qualità di stranieri, sia della mancanza di domicilio o di residenza nel paese, ai cittadini d’uno degli Stati contraenti, aventi il loro domicilio in uno di questi Stati, che siano attori o intervenienti davanti ai tribunali di un altro di questi Stati. La stessa regola è applicabile al versamento che fosse chiesto dagli attori o intervenienti per garantire le spese giudiziarie. Le convenzioni, con le quali gli Stati contraenti avessero stipulato per i loro cittadini la dispensa dalla cauzione judicatum solvi o dal versamento delle spese giudiziarie senza condizione di domicilio, continuano a essere applicate.

Art. 18

Le condanne alle spese e ai disborsi processuali, pronunciate in uno degli Stati contraenti contro l’attore o l’interveniente dispensati dalla cauzione, dal deposito o dal versamento in virtù, sia dell’articolo 17, capoversi primo e secondo, sia della legge dello Stato dove l’azione è intentata, saranno, a domanda effettuata per via diplomatica, dichiarate gratuitamente esecutive dall’autorità competente in ciascuno degli altri Stati contraenti. La stessa regola è applicabile alle decisioni giudiziarie, per le quali l’importo delle spese del processo è stabilito ulteriormente. Le precedenti disposizioni non si oppongono a che due Stati contraenti s’intendano per permettere che la domanda di exequatur sia pure presentata direttamente dalla parte interessata.

Art. 19

Le decisioni relative alle spese e ai disborsi saranno dichiarate esecutive senza sentire le parti, ma riservato il ricorso ulteriore della parte condannata, in conformità alla legislazione del paese, ove l’esecuzione è effettuata. Per adempiere le condizioni prescritte nel secondo capoverso, numeri 1 e 2, basterà, sia una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato richiedente costatante che la decisione è cresciuta in giudicato, sia la presentazione di documenti debitamente legalizzati, atti per la loro stessa natura, a stabilire che la decisione è cresciuta in giudicato. La competenza dell’autorità qui sopra indicata, sarà, salvo intesa contraria 2 , certificata dal più alto funzionario preposto all’amministrazione della giustizia nello Stato richiedente. La dichiarazione e il certificato testè citati devono essere redatti o tradotti conformemente alla norma contenuta nel secondo capoverso, numero 3. L’autorità competente a statuire sulla domanda d’exequatur valuterà, in quanto la parte lo domandi contemporaneamente, l’importo delle spese di attestazione, di traduzione e di legalizzazione, nel senso del secondo capoverso, numero 3. Queste spese sono considerate come spese e disborsi processuali.

L’autorità competente per statuire sulla domanda d’exequatur si limiterà a esaminare:

  1. se, giusta la legge del paese dove è stata pronunciata la condanna, la copia della decisione adempie le condizioni necessarie alla sua autenticità;
  2. se, giusta la medesima legge, la decisione è cresciuta in giudicato;
  3. se il dispositivo della decisione è redatto, sia nella lingua dell’autorità richiesta, sia nella lingua convenuta tra i due Stati interessati, oppure se è corredata di una traduzione in una di queste lingue, salvo intesa contraria certificata conforme da un agente diplomatico o consolare dello Stato richiedente o da un traduttore giurato dello Stato richiesto.

IV. Assistenza giudiziaria

Art. 20

In materia civile e commerciale, i cittadini di ciascuno degli Stati contraenti saranno ammessi, in tutti gli altri Stati contraenti, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, come i propri cittadini, conformandosi alla legislazione dello Stato, nel quale l’assistenza giudiziaria è chiesta. Negli Stati, in cui l’assistenza giudiziaria esiste anche in materia amministrativa, le disposizioni del precedente capoverso sono applicabili pure agli affari portati davanti ai tribunali competenti in detta materia.

Art. 21

In ogni caso, l’attestato o la dichiarazione d’indigenza deve essere rilasciato o ricevuto dalle autorità della residenza abituale dello straniero o, in mancanza di queste, dalle autorità della sua residenza attuale. Qualora queste ultime autorità non appartenessero a uno Stato contraente e non ricevessero o non rilasciassero attestati o dichiarazioni di tale natura, basterà un attestato o una dichiarazione, rilasciato o ricevuto da un agente diplomatico o consolare del paese, al quale appartiene lo straniero. Se il richiedente non risiede nel paese, dove è formulata la domanda, l’attestato o la dichiarazione d’indigenza sarà legalizzato gratuitamente da un agente diplomatico o consolare del paese, nel quale il documento deve essere prodotto.

Art. 22

L’autorità competente a rilasciare l’attestato o a ricevere la dichiarazione d’indigenza potrà prendere informazioni sulle condizioni finanziarie del richiedente presso le autorità degli altri Stati contraenti. L’autorità che deve decidere sulla domanda d’assistenza giudiziaria conserva, nei limiti delle sue attribuzioni, il diritto di controllare gli attestati, dichiarazioni e informazioni che le vengono presentate e di farsi dare informazioni complementari per accertarsi sufficientemente.

Art. 23

Se l’indigente si trova in un altro paese che quello nel quale l’assistenza giudiziaria deve essere domandata, la sua domanda intesa a ottenere l’assistenza giudiziaria, corredata degli attestati e dichiarazioni d’indigenza e, se necessario, di altri documenti utili all’istruzione della domanda, potrà essere trasmessa, dal console del suo paese, all’autorità competente a statuire su detta domanda o all’autorità designata dallo Stato, nel quale la domanda deve essere istruita. Le disposizioni, contenute nell’articolo 9, capoversi secondo, terzo e quarto, e negli articoli 10 e 12 qui sopra concernenti le commissioni rogatorie, sono applicabili alla trasmissione delle domande intese a ottenere l’assistenza giudiziaria e dei loro allegati.

Art. 24

Se il beneficio dell’assistenza giudiziaria è stato accordato al cittadino d’uno degli Stati contraenti, le notificazioni, di qualsiasi forma, relative al suo processo e che dovrebbero essere effettuate in un altro di questi Stati, non giustificheranno alcun rimborso di spese da parte dello Stato richiedente allo Stato richiesto. Lo stesso vale per le commissioni rogatorie, eccettuate le indennità pagate ai periti.

V. Rilascio gratuito di estratti di atti dello stato civile

Art. 25

Gli indigenti, cittadini di uno degli Stati contraenti, potranno, nelle stesse condizioni dei cittadini dello Stato in questione, farsi rilasciare gratuitamente degli estratti di atti dello stato civile. I documenti necessari al loro matrimonio saranno legalizzati senza spese dagli agenti diplomatici o consolari degli Stati contraenti.

VI. Arresto personale

Art. 26

L’arresto personale, sia come mezzo d’esecuzione, sia come semplice provvedimento conservativo, potrà essere applicato, in materia civile o commerciale, agli stranieri appartenenti a uno degli Stati contraenti, solo nei casi in cui fosse applicabile ai cittadini del paese. Un fatto che possa essere invocato da un cittadino domiciliato nel paese, per ottenere la levata dell’arresto personale, deve produrre il medesimo effetto a profitto del cittadino d’uno Stato contraente, anche se tal fatto si sia prodotto all’estero.

VII. Disposizioni finali

Art. 27

La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla settima sessione della Conferenza di diritto internazionale privato. Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. Per ogni deposito degli strumenti di ratificazione sarà steso un processo verbale, di cui una copia certificata conforme sarà trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati firmatari.

Art. 28

La presente convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno dalla data di deposito del quarto strumento di ratificazione previsto nell’articolo 27, secondo capoverso. Per ciascuno Stato firmatario, che la ratificherà dopo, la convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno dalla data di deposito dello strumento di ratificazione di detto Stato.

Art. 29

La presente convenzione sostituirà, nei rapporti fra gli Stati che l’avranno ratifi cata, la convenzione relativa alla procedura civile, firmata all’Aia il 17 luglio 1905.

Art. 30

La presente convenzione è applicabile di pieno diritto ai territori metropolitani de gli Stati contraenti. Uno Stato contraente, se desidera metterla in vigore per tutti gli altri territori che rappresenta nelle relazioni internazionali o per taluni di detti territori, notificherà la sua intenzione a questo scopo mediante un atto che sarà depositato presso il Mi ni stero degli affari esteri dei Paesi Bassi. Questo ne invierà, per via diplomatica, una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati contraenti. La convenzione entrerà in vigore nei rapporti fra gli Stati, che non solleveranno o biezioni entro sei mesi da questa comunicazione, e il territorio o i territori che lo Stato interessato rappresenta nelle relazioni internazionali e per il quale o per i quali la notificazione è stata effettuata.

Art. 31

Qualsiasi Stato, non rappresentato alla settima sessione della conferenza, può ade rire alla presente convenzione, salvo che uno o più Stati aventi ratificato la conven zione vi si oppongano entro un termine di sei mesi dalla data della comun i cazione, da parte del Governo dei Paesi Bassi, di detta adesione. L’adesione sarà effettuata nella forma prevista nell’articolo 27, secondo capoverso. È inteso che le adesioni potranno essere effettuate solo dopo l’entrata in vigore de l la presente convenzione, in virtù dell’articolo 28, primo capoverso.

Art. 32

Ciascuno Stato contraente, firmando o ratificando la presente convenzione o ade ren dovi, può riservarsi il diritto di limitare l’applicazione dell’articolo 17 ai citta dini degli Stati contraenti che hanno la loro residenza abituale sul suo territ o rio. Lo Stato, che avrà usato della facoltà prevista nel precedente capoverso, potrà pre tendere l’applicazione dell’articolo 17, da parte degli altri Stati contraenti, solo a be neficio dei suoi cittadini che hanno la loro residenza abituale sul territorio de l lo Stato contraente davanti ai cui tribunali essi sono attori o intervenienti.

Art. 33

La presente convenzione avrà una durata di cinque anni dalla data indicata nel l’ar ti colo 28, primo capoverso, qui sopra. Questo termine incomincerà a decorrere da tale data, anche per gli Stati che solo successivamente avranno ratificato la convenzione, o vi avranno aderito. La convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque in cinque anni, salvo che sia disdetta. La disdetta dovrà essere notificata, almeno sei mesi prima della scadenza del termine, al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi, che la porterà a cono scenza di tutti gli altri Stati contraenti. La disdetta potrà essere limitata ai territori o a taluni dei territori indicati in una no tificazione effettuata conformemente all’articolo 30, secondo capoverso. La disdetta esplicherà i suoi effetti solo rispetto allo Stato che l’avrà notificata . La convenzione rimarrà in vigore per tutti gli altri Stati contraenti.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto all’Aia, il 1° marzo 1954, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi, e una copia del quale, certificata conforme, sarà trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati rappresentati alla sett i ma ses sione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.

(Seguono le firme)

0.274.12

Campo d’applicazione il 13 luglio 20203

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

8 aprile

2010 A

13 dicembre

2010

Argentina*

23 settembre

1987 A

9 luglio

1988

Armenia

6 maggio

1996 A

29 gennaio

1997

Austria*

1° marzo

1956

12 aprile

1957

Belarus

17 maggio

1993 S

21 dicembre

1991

Belgio

24 aprile

1958

23 giugno

1958

Bosnia e Erzegovina

1° ottobre

1993 S

6 marzo

1992

Ceca, Repubblica

28 gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Cina

Macao*

10 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro*

27 aprile

2000 A

1° marzo

2001

Città del Vaticano*

19 marzo

1967 A

17 maggio

1967

Croazia*

23 aprile

1993 S

8 ottobre

1991

Danimarca*

19 settembre

1958

18 novembre

1958

Egitto

18 settembre

1981 A

16 novembre

1981

Finlandia*

8 gennaio

1957

12 aprile

1957

Francia

23 aprile

1959

22 giugno

1959

Guadalupa

28 dicembre

1960

17 luglio

1961

Guayana francese

28 dicembre

1960

17 luglio

1961

Martinica

28 dicembre

1960

17 luglio

1961

Nuova Caledonia

23 luglio

1960

25 febbraio

1961

Polinesia francese

23 luglio

1960

25 febbraio

1961

Riunione

28 dicembre

1960

17 luglio

1961

St. Pierre e Miquelon

23 luglio

1960

25 febbraio

1961

Germania*

2 novembre

1959

1° gennaio

1960

Giappone

28 maggio

1970

26 luglio

1970

Islanda*

10 novembre

2008 A

31 luglio

2009

Israele

21 giugno

1968 A

19 agosto

1968

Italia

11 febbraio

1957

12 aprile

1957

Kazakistan

29 gennaio

2015 A

14 ottobre

2015

Kirghizistan

22 novembre

1996 A

14 agosto

1997

Lettonia*

15 dicembre

1992 A

12 settembre

1993

Libano

9 novembre

1974 A

7 gennaio

1975

Lituania*

5 novembre

2002 A

17 luglio

2003

Lussemburgo

3 luglio

1956

12 aprile

1957

Macedonia del Nord

20 marzo

1996 S

17 settembre

1991

Marocco

17 luglio

1972 A

14 settembre

1972

Moldova

4 febbraio

1993 A

3 novembre

1993

Mongolia

3 marzo

2014 A

14 novembre

2014

Montenegro

1° marzo

2007 S

3 giugno

2006

Norvegia

21 maggio

1958

20 luglio

1958

Paesi Bassi

28 aprile

1959

27 giugno

1959

Aruba

8 settembre

1967

2 aprile

1968

Curaçao

8 settembre

1967

2 aprile

1968

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

8 settembre

1967

2 aprile

1968

Sint Maarten

8 settembre

1967

2 aprile

1968

Polonia*

12 gennaio

1963 A

13 marzo

1963

Portogallo*

3 luglio

1967

31 agosto

1967

Territori portoghesi d'oltremare

25 settembre

1967

23 aprile

1968

Romania*

1° dicembre

1971 A

29 gennaio

1972

Russia*

28 maggio

1967 A

26 luglio

1967

Serbia

26 aprile

2001 S

11 dicembre

1962

Slovacchia

26 aprile

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

8 giugno

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

20 settembre

1961

19 novembre

1961

Suriname

10 luglio

1977 A

7 settembre

1977

Svezia

21 dicembre

1957

19 febbraio

1958

Svizzera

6 maggio

1957

5 luglio

1957

Turchia*

13 maggio

1973 A

11 luglio

1973

Ucraina*

10 giugno

1999 S

24 agosto

1991

Ungheria

21 dicembre

1965 A

18 febbraio

1966

Uzbekistan

5 marzo

1996 A

2 dicembre

1996

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU.
    I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet della Conferenza dell’Aja: www.hcch.net/ > Français > Instruments > Conventions, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.