Se un creditore si trova sul territorio di una Parte contraente, appresso Stato del creditore, e se il debitore si trova sotto la giurisdizione di un’altra Parte contraente, appresso Stato del debitore, il primo può indirizzare una domanda a un’Autorità speditrice dello Stato in cui si trova per ottenere gli alimenti da parte del debitore.
Ogni Parte contraente informa il Segretario generale degli elementi di prova normalmente richiesti a sostegno delle domande alimentari della legge dello Stato dell’Istituzione intermediaria, delle condizioni in cui quest’ultimi devono essere prodotti per essere ricevibili e delle altre condizioni stabilite dalla legge in parola.
La domanda dev’essere corredata di tutti i documenti pertinenti e segnatamente, all’occorrenza, di una procura autorizzante l’Istituzione intermediaria ad agire in nome del creditore o a designare una persona abilitata ad agire in nome del creditore; dev’essere pure allegata una fotografia del creditore e, se possibile, una del debitore.
L’Autorità speditrice prende tutti i provvedimenti possibili per garantire l’osservanza delle esigenze poste dalla legge dello Stato dell’Istituzione intermediaria; riservate le disposizioni di quest’ultima legge, la domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
- cognome e nomi, indirizzo, data di nascita, cittadinanza e professione del creditore, come anche, all’occorrenza, cognome e indirizzo del suo rappre-sentante legale;
- cognome e nomi e, nella misura in cui il creditore ne è a conoscenza, indirizzi successivi durante gli ultimi cinque anni, data di nascita, cittadinanza e professione del debitore;
- una motivazione particolareggiata della domanda, l’oggetto di quest’ultima e qualsiasi altra pertinente indicazione inerente segnatamente alle risorse e alle condizioni familiari del creditore e del debitore.