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0.274.15

Convenzione sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero Conchiusa a New York il 20 giugno 1956 Approvata dall’Assemblea federale il 17 dicembre 1975 Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 5 ottobre 1977 Entrata in vigore per la Svizzera il 4 novembre 1977

RU 1977 1910; FF 1975 I 1557

Traduzione1

(Stato 29 gennaio 2016)

Preambolo

Considerata l’urgenza di risolvere il problema umanitario delle persone nel bisogno il cui sostegno legale si trova all’estero;

considerato che il procedimento in materia di azioni alimentari o l’esecuzione delle decisioni all’estero si imbatte in gravi difficoltà legali e pratiche;

decise a prevedere i mezzi che consentono di risolvere questi problemi e di superare queste difficoltà,

le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha lo scopo di agevolare a una persona, appresso creditore, che si trova sul territorio di una Parte contraente l’esazione degli alimenti cui pretende aver diritto da parte di una persona, appresso debitore, che si trova sotto la giurisdizione di un’altra Parte contraente. Gli organismi impiegati a tal fine sono appresso designati Autorità speditrici e Istituzioni intermediarie.

Le vie di diritto previste nella presente Convenzione completano, senza sostituirla, qualsiasi altra via di diritto esistente secondo il diritto interno o internazionale.

Art. 2 Designazione delle Istituzioni

Ogni Parte contraente, al momento del deposito dello strumento di ratificazione o d’adesione, designa una o più autorità amministrative o giudiziarie che eserciteranno sul suo territorio le funzioni d’Autorità speditrici.

Ogni Parte contraente, al momento del deposito dello strumento di ratificazione o d’adesione, designa un organismo pubblico o privato che eserciterà sul suo territorio le funzioni di Istituzione intermediaria.

Ogni Parte contraente comunica senza indugio al Segretario generale delle Nazioni Unite le designazioni fatte in applicazione dei paragrafi 1 e 2 e qualsiasi modificazione in riguardo.

Le Autorità speditrici e le Istituzioni intermediarie possono mettersi direttamente in contatto con le Autorità speditrici e le Istituzioni intermediarie delle altre Parti contraenti.

Art. 3 Presentazione della domanda all’Autorità speditrice

Se un creditore si trova sul territorio di una Parte contraente, appresso Stato del creditore, e se il debitore si trova sotto la giurisdizione di un’altra Parte contraente, appresso Stato del debitore, il primo può indirizzare una domanda a un’Autorità speditrice dello Stato in cui si trova per ottenere gli alimenti da parte del debitore.

Ogni Parte contraente informa il Segretario generale degli elementi di prova normalmente richiesti a sostegno delle domande alimentari della legge dello Stato dell’Istituzione intermediaria, delle condizioni in cui quest’ultimi devono essere prodotti per essere ricevibili e delle altre condizioni stabilite dalla legge in parola.

La domanda dev’essere corredata di tutti i documenti pertinenti e segnatamente, all’occorrenza, di una procura autorizzante l’Istituzione intermediaria ad agire in nome del creditore o a designare una persona abilitata ad agire in nome del creditore; dev’essere pure allegata una fotografia del creditore e, se possibile, una del debitore.

L’Autorità speditrice prende tutti i provvedimenti possibili per garantire l’osservanza delle esigenze poste dalla legge dello Stato dell’Istituzione intermediaria; riservate le disposizioni di quest’ultima legge, la domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. cognome e nomi, indirizzo, data di nascita, cittadinanza e professione del creditore, come anche, all’occorrenza, cognome e indirizzo del suo rappre-sentante legale;
  2. cognome e nomi e, nella misura in cui il creditore ne è a conoscenza, indirizzi successivi durante gli ultimi cinque anni, data di nascita, cittadinanza e professione del debitore;
  3. una motivazione particolareggiata della domanda, l’oggetto di quest’ultima e qualsiasi altra pertinente indicazione inerente segnatamente alle risorse e alle condizioni familiari del creditore e del debitore.

Art. 4 Trasmissione dell’inserto

L’Autorità speditrice trasmette l’inserto all’Istituzione intermediaria designata dallo Stato del debitore, salvo che consideri la domanda temeraria.

Prima di trasmettere l’inserto, l’Autorità speditrice accerta che i documenti da produrre siano in buona e debita forma secondo la legge dello Stato del creditore.

L’Autorità speditrice può comunicare all’Istituzione intermediaria la sua opinione quanto alla fondatezza della domanda e raccomandare che il creditore benefici dell’assistenza giudiziaria e dell’esenzione dalle spese.

Art. 5 Trasmissione delle sentenze e di altri atti giudiziari

L’Autorità speditrice, a richiesta del creditore e conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, trasmette tutte le decisioni provvisorie o definitive o tutti gli altri atti giudiziari d’ordine alimentare intervenuti in favore del creditore da parte di un tribunale competente d’una Parte contraente e, se è necessario e possibile, il rendiconto dei dibattiti nel corso dei quali tale decisione è stata presa.

Le decisioni e gli atti giudiziari di cui al paragrafo precedente possono sostituire o completare i documenti menzionati nell’articolo 3.

La procedura prevista nell’articolo 6 può, secondo la legge dello Stato del debitore, essere sia una procedura d’exequatur o di registrazione, sia una nuova azione fondata sulla decisione trasmessa in virtù delle disposizioni del paragrafo 1.

Art. 6 Funzioni dell’Istituzione intermediaria

Operando nei limiti dei poteri conferitele dal creditore, l’Istituzione intermediaria prende, in nome del creditore, tutti i provvedimenti atti a garantire l’esazione degli alimenti. Segnatamente, essa transige e, ove sia necessario, intenta e prosegue un’azione alimentare e fa eseguire qualsiasi sentenza, ordinanza o altro atto giudiziario.

L’Istituzione intermediaria tiene al corrente l’Autorità speditrice. Se non può agire, deve fornirne i motivi e rinviare l’inserto all’Autorità speditrice.

Nonostante qualsiasi disposizione della presente Convenzione, la legge disciplinante le dette azioni e qualsiasi questione connessa è quella dello Stato del debitore, segnatamente in materia di diritto internazionale privato.

Art. 7 Commissioni rogatorie

Nel caso in cui la legge delle due Parti contraenti interessate ammetta commissioni rogatorie, le disposizioni seguenti sono applicabili:

  1. Il tribunale investito dell’azione alimentare può, per ottenere documenti o altre prove, domandare l’esecuzione di una commissione rogatoria sia al tribunale competente dell’altra Parte contraente sia a qualsiasi altra autorità o istituzione designata dalla Parte contraente in cui la commissione dev’essere eseguita.
  2. Affinchè le Parti contraenti possano assistervi o farsi rappresentare, l’Autorità richiesta è obbligata ad informare l’Autorità speditrice e l’Istituzione intermediaria interessate come anche il debitore della data e del luogo in cui si procederà al provvedimento sollecitato.
  3. La Commissione rogatoria deve essere eseguita con tutta la diligenza voluta; se non è eseguita entro quattro mesi a contare dal ricevimento della commissione da parte dell’autorità richiesta, l’autorità richiedente dovrà essere informata dei motivi della mancata esecuzione o del ritardo.
  4. L’esecuzione della commissione rogatoria non può ingenerare rimborso di tasse o di spese di qualsiasi natura.
  5. L’esecuzione della commissione rogatoria può essere negata soltanto:1.se l’autenticità del documento non è accertata,2.se la Parte contraente sul cui territorio doveva avvenire l’esecuzione la giudica tale da pregiudicare la sua sovranità o la sua sicurezza.

Art. 8 Modificazione delle decisioni giudiziarie

Le disposizioni della presente Convenzione sono parimenti applicabili alle domande intese alla modificazione delle decisioni giudiziarie rese in materia d’obbligazioni alimentari.

Art. 9 Esenzioni e agevolazioni

Nei procedimenti retti dalla presente Convenzione, i creditori beneficiano del trattamento e delle esenzioni concessi ai creditori risiedenti nello Stato in cui l’azione è intentata o del quale sono cittadini.

I creditori stranieri o non residenti non possono essere tenuti a prestare cauzione judicatum solvi, né a far alcun altro pagamento o deposito.

Nessuna rimunerazione può essere percepita dalle Autorità speditrici e dalle Istituzioni intermediarie per i servizi resi conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 10 Trasferimenti di fondi

Le Parti contraenti la cui legge impone restrizioni ai trasferimenti di fondi all’estero concedono la massima priorità ai trasferimenti di fondi destinati ad essere pagati come alimenti o a compensare le spese sopportate per qualsiasi azione in giustizia retta dalla presente Convenzione.

Art. 11 Clausola federale

Nel caso di uno Stato federativo o non unitario, si applicano le seguenti disposizioni:

  1. Per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui attuazione ricade nella competenza dell’operato legislativo del potere legislativo federale, gli obblighi del Governo federale sono, in questa misura, gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federativi;
  2. Per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione ricade nella competenza dell’operato legislativo dei singoli Stati, province o Cantoni costituenti, che non sono, in virtù del sistema costituzionale della Federazione, tenuti a prendere provvedimenti legislativi, il Governo federale deve, il più presto possibile e con il proprio parere favorevole, comunicare i detti articoli alle autorità competenti degli Stati, province o Cantoni;
  3. Uno Stato federativo partecipe della presente Convenzione deve, a richiesta di qualsiasi altra Parte contraente trasmessagli dal Segretario generale, comunicare un esposto della legislazione e delle pratiche in vigore nella Federazione e nelle sue unità costituenti per quanto concerne tal o tal’altra disposizione della Convenzione indicante la misura in cui è stato dato effetto, con un’azione legislativa o d’altra natura, alla detta disposizione.

Art. 12 Applicazione territoriale

Le disposizioni della presente Convenzione si estendono o si applicano, nelle stesse condizioni, ai territori non autonomi, sotto tutela o a qualsiasi territorio di cui una Parte contraente assicura le relazioni internazionali, salvo che detta Parte contraente, ratificando la presente Convenzione o aderendovi, dichiari che la Convenzione non si applicherà a tale o tal altro dei suoi territori. Qualsiasi Parte contraente che avrà fatto tale dichiarazione potrà in qualsiasi momento, con notificazione indirizzata al Segretario generale, estendere l’applicazione della Convenzione ai territori così esclusi o a uno qualsiasi d’essi.

Art. 13 Firma, ratificazione e adesione

La presente Convenzione è, fino al 31 dicembre 1956, aperta alla firma di qualsiasi Stato Membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di qualsiasi Stato non membro partecipe dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia 2 o membro di un’istituzione specializzata, come anche di qualsiasi altro Stato non membro invitato dal Consiglio economico e sociale a divenire Parte contraente.

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale.

Qualsiasi Stato citato nel paragrafo 1 del presente articolo potrà, in qualsiasi momento, aderire alla presente Convenzione. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del terzo strumento di ratificazione o di adesione, effettuato conformemente alle disposizioni dell’articolo 13.

Riguardo ad ogni Stato che la ratificherà o vi avrà aderito dopo il deposito del terzo strumento di ratificazione o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito, da parte di questo Stato, dello strumento di ratificazione o d’adesione.

Art. 15 Disdetta

Qualsiasi Parte contraente potrà disdire la presente Convenzione con notificazione indirizzata al Segretario generale. La disdetta potrà parimente applicarsi a uno qualsiasi o all’insieme dei territori citati nell’articolo 12.

La disdetta avrà effetto un anno dopo la data in cui la notificazione sarà giunta al Segretario generale, restando inteso che essa non s’applicherà agli affari in corso nel momento in cui avrà effetto.

Art. 16 Composizione delle controversie

Se fra due Parti contraenti sorge una controversia inerente all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione e se tale controversia non sia stata altrimenti composta, essa sarà deferita alla Corte internazionale di Giustizia. Quest’ultima è adita sia con la notificazione di un accordo speciale sia con la richiesta di una delle Parti in causa.

Art. 17 Riserve

Se al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione uno Stato fa una riserva a un articolo della presente Convenzione, il Segretario generale ne comunicherà il testo a tutti gli Stati partecipi della presente Convenzione e agli altri Stati menzionati nell’articolo 13. Qualsiasi Parte contraente che non accetti la detta riserva può, entro novanta giorni a contare da questa comunicazione, notificare al Segretario generale che essa non accetta la riserva e, in questo caso, la Convenzione non entrerà in vigore tra lo Stato che muove l’obiezione e quello che ha fatto la riserva. Qualsiasi Stato che aderirà successivamente alla Convenzione potrà, al momento della sua adesione, procedere a una notificazione di tal genere.

Una Parte contraente può in qualsiasi momento ritirare una riserva fatta e deve notificare tale ritiro al Segretario generale.

Art. 18 Reciprocità

Una Parte contraente può avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione contro altre Parti contraenti soltanto nella misura in cui essa sia vincolata dalla presente Convenzione.

Art. 19 Notificazioni da parte del Segretario generale

Il Segretario generale notifica a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e gli Stati non membri citati nell’articolo 13:

  1. le comunicazioni previste nel paragrafo 3 dell’articolo 2;
  2. le indicazioni fornite conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 3;
  3. le dichiarazioni e notificazioni fatte conformemente alle disposizioni dell’articolo 12;
  4. le firme, ratificazioni e adesioni fatte conformemente alle disposizioni dell’articolo 13;
  5. la data d’entrata in vigore conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 14;
  6. le disdette fatte conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 15;
  7. le riserve e notificazioni fatte conformemente alle disposizioni dell’articolo 17.

Il Segretario generale notifica pure a tutte le Parti contraenti le domande di revisione e le risposte fatte a queste domande in virtù dell’articolo 20.

Art. 20 Revisione

Ogni Parte contraente può domandare in qualsiasi tempo, mediante notificazione al Segretario generale, la revisione della presente Convenzione.

Il Segretario generale trasmette tale notificazione ad ogni Parte contraente invitandola a comunicargli entro quattro mesi se essa sia favorevole alla riunione di una conferenza d’esame della revisione proposta. Se la maggioranza delle Parti contraenti risponde affermativamente, il Segretario generale convoca la conferenza.

Art. 21 Deposito della Convenzione e lingue

L’originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale che ne farà tenere copie certificate conformi a tutti gli Stati menzionati nell’articolo 13.

(Seguono le firme)

0.274.15

Campo d’applicazione il 29 gennaio 20163

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Algeria*

10 settembre

1969 A

10 ottobre

1969

Argentina*

29 novembre

1972 A

29 dicembre

1972

Australia*

12 febbraio

1985 A

14 marzo

1985

Isola di Norfolk

12 febbraio

1985 A

14 marzo

1985

Austria

16 luglio

1969

15 agosto

1969

Barbados

18 giugno

1970 A

18 luglio

1970

Belarus

14 novembre

1996 A

14 dicembre

1996

Belgio

1° luglio

1966 A

31 luglio

1966

Bosnia e Erzegovina

1° settembre

1993 S

6 marzo

1992

Brasile

14 novembre

1960

14 dicembre

1960

Burkina Faso

27 agosto

1962 A

26 settembre

1962

Capo Verde

13 settembre

1985 A

13 ottobre

1985

Ceca, Repubblica**

30 settembre

1993 S

1° gennaio

1993

Cile

9 gennaio

1961 A

8 febbraio

1961

Cipro

8 maggio

1986 A

7 giugno

1986

Colombia

10 novembre

1999

10 dicembre

1999

Croazia

20 settembre

1993 S

8 ottobre

1991

Danimarca

22 giugno

1959

22 luglio

1959

Ecuador

4 giugno

1974

4 luglio

1974

Estonia

8 gennaio

1997 A

7 febbraio

1997

Filippine

21 marzo

1968

20 aprile

1968

Finlandia

13 settembre

1962 A

13 ottobre

1962

Francia*

24 giugno

1960

24 luglio

1960

Guadalupa

24 giugno

1960 A

24 luglio

1960

Guayana francese

24 giugno

1960 A

24 luglio

1960

Martinica

24 giugno

1960 A

24 luglio

1960

Nuova Caledonia

24 giugno

1960 A

24 luglio

1960

Polinesia francese

24 giugno

1960 A

24 luglio

1960

Riunione

24 giugno

1960 A

24 luglio

1960

St. Pierre e Miquelon

24 giugno

1960 A

24 luglio

1960

Germania

20 luglio

1959

19 agosto

1959

Grecia

1° novembre

1965

1° dicembre

1965

Guatemala

25 aprile

1957

25 maggio

1957

Haiti

12 febbraio

1958

14 marzo

1958

Irlanda

26 ottobre

1995 A

25 novembre

1995

Israele*

4 aprile

1957

25 maggio

1957

Italia

28 luglio

1958

27 agosto

1958

Kazakstan

28 marzo

2000 A

27 aprile

2000

Kirghizistan

27 maggio

2004 A

26 giugno

2004

Liberia

16 settembre

2005 A

16 ottobre

2005

Lussemburgo

1° novembre

1971 A

1° dicembre

1971

Macedonia

10 marzo

1994 S

17 novembre

1991

Marocco

18 marzo

1957 A

25 maggio

1957

Messico

23 luglio

1992

22 agosto

1992

Moldova*

24 luglio

2006 A

23 agosto

2006

Monaco

28 giugno

1961

28 luglio

1961

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Niger

15 febbraio

1965 A

17 marzo

1965

Norvegia

25 ottobre

1957 A

24 novembre

1957

Nuova Zelandaa

26 febbraio

1986 A

28 marzo

1986

Paesi Bassi*

31 luglio

1962

30 agosto

1962

Curaçao

12 agosto

1969 A

12 agosto

1969

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

12 agosto

1969 A

12 agosto

1969

Sint Maarten

12 agosto

1969 A

12 agosto

1969

Pakistan

14 luglio

1959 A

13 agosto

1959

Polonia**

13 ottobre

1960 A

12 novembre

1960

Portogallo

25 gennaio

1965 A

24 febbraio

1965

Regno Unito* **

13 marzo

1975 A

12 aprile

1975

Isola di Man

29 novembre

1984 A

1° dicembre

1984

Jersey

30 luglio

2003

30 luglio

2003

Rep. Centrafricana

15 ottobre

1962 A

14 novembre

1962

Romania

10 aprile

1991 A

10 maggio

1991

Santa Sede

5 ottobre

1964

4 novembre

1964

Seicelle*

1° novembre

2004 A

1° dicembre

2004

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Slovacchia**

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

6 ottobre

1966 A

5 novembre

1966

Sri Lanka

7 agosto

1958

6 settembre

1958

Suriname

12 ottobre

1979 A

11 novembre

1979

Svezia*

1° ottobre

1958

31 ottobre

1958

Svizzera

5 ottobre

1977 A

4 novembre

1977

Taipei cinese (Taiwan)

25 giugno

1957

25 luglio

1957

Tunisia*

16 ottobre

1968 A

15 novembre

1968

Turchia

2 giugno

1971 A

2 luglio

1971

Ucraina*

19 settembre

2006 A

19 ottobre

2006

Ungheria

23 luglio

1957 A

22 agosto

1957

Uruguay

18 settembre

1995 A

18 ottobre

1995

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU.
    Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. La Conv. non è applicabile alle isole Cook, Nioué e Tokelau