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Dichiarazione fra la Svizzera e la Germania per la semplificazione delle relazioni in materia d’assistenza giudiziaria Data il 30 aprile 1910 Entrata in vigore il 1° giugno 1910

CS 12 305

Traduzione1

(Stato 13 novembre 2001)

In connessione alla Convenzione relativa alla procedura civile firmata all’Aja il 17 luglio 1905 2 , è stato conchiuso fra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Impero Germanico il seguente accordo, nell’intento di semplificare ancora le relazioni in materia d’assistenza giudiziaria.

Art. 1

Conforme alla riserva di cui all’art. 1, cpv. 4, e all’art. 9, cpv. 4, della Convenzione relativa alla procedura civile firmata all’Aja il 17 luglio 1905 3 , l’attuale comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie della Svizzera e della Germania, concordata mediante le Dichiarazioni del 1°/13 dicembre 1878 4 , è mantenuta in tutti i casi nei quali la detta Convenzione regola l’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale per quanto concerne la comunicazione di atti giudiziali e stragiudiziali nonchè l’esecuzione di commissioni rogatorie. 5

Art. 2

Nella comunicazione diretta, la corrispondenza fra le autorità dei due Stati deve essere redatta nella loro lingua nazionale. Le disposizioni dell’art. 3 della Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile 6 concernenti la redazione o la traduzione degli atti ivi menzionati, restano invariate. Se questi atti non sono accompagnati dalle traduzioni prescritte, l’autorità richiesta se le procurerà a spese dell’autorità richiedente.

Art. 3

Le disposizioni dell’art. 2, cpv. 2, della presente Dichiarazione sono applicabili agli atti menzionati nell’articolo 19 della Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile 7 che devono accompagnare le domande d’ exequatur , trasmette in via diplomatica 8 , delle decisioni relative alle spese e agli sborsi. Conforme alla riserva contenuta nell’art. 19, cpv. 3, della Convenzione, non è necessario far certificare dal più alto funzionario preposto all’amministrazione della giustizia la competenza dell’autorità che emette la dichiarazione accertante che la decisione relativa alle spese e agli sborsi è passata in giudicato, quando essa dichiarazione non abbia bisogno di essere legalizzata secondo il Trattato del 14 febbraio 1907 9 concernente la legalizzazione di atti pubblici.

Art. 4

Le spese che, secondo la Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile 10 , potranno esser messe in conto, saranno regolate secondo le prescrizioni vigenti nello Stato richiesto per atti consimili in una procedura interna.

Art. 5

La presente Dichiarazione avrà effetto dal 1° giugno 1910 e resterà in vigore altri sei mesi dopo la denunzia fattane da una o l’altra delle Parti contraenti. Essa sarà scambiata contro una dichiarazione conforme del Governo dell’Impero Germanico.

Berna, 30 aprile 1910.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:
Comtesse

Il Cancelliere della Confederazione:
Schatzmann