Gli Svizzeri nel Belgio e gli attinenti del Belgio nella Svizzera godranno dell’assistenza giudiziaria (beneficio del povero) in tutti i casi ove questa assistenza sia medesimamente accordata ai nazionali, uniformandosi alle leggi che sono o saranno in vigore nel paese dove l’assistenza sarà domandata.
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Convenzione tra la Svizzera e il Belgio su l’assistenza giudiziaria davanti ai tribunali (beneficio del povero) Conchiusa il 9 settembre 1886 Approvata dall’Assemblea federale il 23 dicembre 1886 Istrumenti di ratificazione scambiati il 30 dicembre 1886 Entrata in vigore il 30 dicembre 1886
(Stato 5 novembre 1999)0.274.181.722Nicht löschen bitte "1 " !!
Traduzione2
Il Consiglio federale della Confederazione svizzera
e
Sua Maestà il Re dei Belgi,
mossi entrambi dal desiderio di conchiudere una convenzione per reciprocamente assicurare il vantaggio dell’assistenza giudiziaria (beneficio del povero) ai nazionali dell’altra parte contraente, hanno per ciò nominato a loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno di comune accordo adottato gli articoli seguenti:
Art. 1
Art. 2
In tutti i casi, la fede di povertà al forestiero che domanda l’assistenza giudiziaria (beneficio del povero), dovrà essere data dalle autorità del suo domicilio abituale. Se il forestiero non abita nel paese dove è fatta la domanda, la fede di povertà sarà legalizzata gratuitamente da un agente diplomatico del paese in cui la fede deve essere prodotta. Invece, se il forestiero ha domicilio nel paese dove è fatta la domanda, potranno prendersi informazioni dalle autorità della nazione cui egli appartiene.
Art. 3
Gli Svizzeri ammessi nel Belgio, del pari che i Belgi ammessi nella Svizzera all’assistenza giudiziaria (beneficio del povero) saranno di pieno diritto dispensati da ogni cauzione o deposito che sotto qualsiasi denominazione potesse, in forza delle leggi vigenti nel paese ove sarà introdotta l’azione, esser richiesto dai forestieri che entrano in causa contro a’ nazionali.
Art. 4
La presente convenzione rimarrà in vigore per cinque anni. Ove nè l’una nè l’altra delle due parti contraenti, un anno avanti lo spirare di detto termine, non abbia notificato di voler farne cessare gli effetti, la convenzione continuerà a star in vigore sino a che non sia decorso un anno dal giorno che l’una delle parti l’avrà dinunziata.
Art. 5
La presente convenzione sarà sottoposta alla ratificazione delle autorità competenti, tosto che ciò potrà farsi. La medesima entrerà in vigore col giorno dello scambio delle ratifiche.
In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Berna il 9 settembre 1886.
L. Ruchonnet | Maurice Delfosse |