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Scambio di note
del 24 agosto/28 settembre 1961
tra la Svizzera e il Principato di Monaco
concernente il regolamento delle questioni relative
alla notificazione degli atti giudiziali ed extragiudiziali
in materia civile e commerciale1

RU 1993 3108

Entrato in vigore il 28 settembre 1961

(Stato 28 settembre 1961)

Traduzione 2

Servizio delle relazioni esterne

Principato di Monaco

Monaco, 28 settembre 1961

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Berna

Il Servizio delle relazioni esterne presenta i suoi complimenti al Dipartimento federale di giustizia e polizia e ha l’onore di accusare ricevuta della nota del 24 agosto 1961 concernente il regolamento delle questioni relative alla notificazione degli atti giudiziali ed extragiudiziali in materia civile e commerciale e con la quale il DFGP propone di fondare le relazioni reciproche sui principi seguenti:

  1. La notificazione di atti giudiziali ed extragiudiziali in materia civile e commerciale spediti dalle autorità di uno dei due Paesi e destinati a persone residenti sul territorio dell’altro è richiesta, da una parte, alla Direzione dei Servizi giudiziari del Principato di Monaco dall’Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia3 e, dall’altra, all’Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia4 dalla Direzione dei Servizi giudiziari del Principato di Monaco.
  2. Nella richiesta di notificazione che deve essere redatta in francese, l’autorità richiedente menziona il tribunale da cui emana l’atto, nome e posizione delle parti, indirizzo del destinatario, natura del documento da notificare e oggetto della procedura.
  3. La notificazione avviene a cura dell’autorità competente secondo il diritto dello Stato richiesto. Tale autorità, salvo i casi previsti dal punto seguente, può limitarsi a effettuare la notificazione con semplice consegna dell’atto al destinatario che l’accetta spontaneamente.
  4. Dietro esplicita richiesta dell’autorità richiedente, la notificazione è effettuata se necessario anche contro la volontà del destinatario secondo le forme prescritte dalla legislazione interna dello Stato richiesto per le notificazioni analoghe o in una forma speciale se non è contraria alla legislazione di tale Stato. In questo caso l’atto da notificare dev’essere redatto o accompagnato da una traduzione nella lingua dell’autorità richiesta.
  5. L’autorità richiedente riceve un documento che certifica l’avvenuta notificazione o indica i fatti che l’hanno impedita. La prova della notificazione è fornita sia da conferma di ricevuta debitamente datata e firmata dal destinatario sia da una conferma di ricevuta apposta sul doppio dell’atto, se quest’ultimo è trasmesso in duplice esemplare oppure risulta da una conferma dell’autorità richiesta che rileva il fatto, la forma, il luogo e la data della notificazione.
  6. Le traduzioni necessarie per le notificazioni formale e speciale sono effettuate sotto la responsabilità dell’autorità da cui emanano gli atti e che ne certifica la conformità con l’originale. La legalizzazione non è richiesta qualora l’autenticità dei documenti sia, per rispondere alle esigenze legali, sufficientemente garantita dalla via ufficiale di trasmissione.
  7. La notificazione non dà luogo a nessun rimborso di spese o tasse, ad eccezione di quelle causate dall’intervento di un ufficiale ministeriale nei casi previsti dal numero 4.»

Il Servizio delle relazioni estere dà il suo accordo alla procedura così proposta.

La presente nota e quella del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 24 agosto 1961 costituiscono un «modus vivendi» relativo alla trasmissione degli atti giudiziali ed extragiudiziali in materia civile e commerciale.

Il Servizio delle relazioni estere coglie anche la presente occasione per rinnovare al Dipartimento federale di giustizia e polizia i sensi della sua alta considerazione.