Non occorre prestare l’assistenza giudiziaria quando l’intervento richiesto ha il carattere d’una misura d’esecuzione.
L’assistenza giudiziaria reciproca comprende:
- la notificazione d’atti giudiziali e stragiudiziali, compresi quelli della giurisdizione non contenziosa, particolarmente la notificazione di atti concernenti gli affari di tutela e di curatela, come pure gli affari di esecuzione e di fallimento;
- l’esecuzione di commissioni rogatorie concernenti gli affari previsti alla lettera a.