L’esame da parte delle autorità dove è fatta valere la sentenza non riguarda che le condizioni enumerate ai N. 1 a 4. Questo esame è fatto d’ufficio.
Le sentenze giudiziarie in materia civile o commerciale pronunciate in uno dei due Stati saranno riconosciute nell’altro se si verificano le seguenti condizioni:
- le norme circa la competenza giudiziaria internazionale ammesse nello Stato dove è fatta valere la sentenza non devono escludere la giurisdizione dell’altro Stato;
- il riconoscimento della sentenza non deve essere contrario all’ordine pubblico dello Stato in cui è fatta valere la sentenza; in particolare, secondo il diritto di questo Stato non deve poter essere opposta l’eccezione della cosa giudicata;
- la sentenza deve aver acquistato forza di cosa giudicata giusta la legge dello Stato ove è stata pronunciata;
- in caso di sentenza pronunciata in contumacia, l’intimazione della causa o la citazione deve esser stata rimessa in tempo utile alla parte contumace, in proprie mani o in quelle di un mandatario autorizzato a riceverla. Se la notificazione doveva essere fatta nello Stato dove è fatta valere la sentenza, è necessario che essa sia stata fatta per le vie dell’assistenza giudiziaria reciproca.