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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria circa il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze giudiziarie Conchiusa il 16 dicembre 1960 Approvata dall’Assemblea federale il 15 dicembre 1961 Istrumenti di ratificazione scambiati il 12 marzo 1962 Entrata in vigore il 12 maggio 1962

RU 1962 273; FF 1961 I 1564 ediz. ted. 1585 ediz. franc.

Traduzione1

(Stato 1° gennaio 2011)

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica d’Austria,

animate dal desiderio d’adattare alle circostanze presenti la convenzione del 15 marzo 1927 2 circa il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze giudiziarie, hanno risolto di conchiuderne una nuova. A questo scopo hanno nominato come plenipotenziari:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, comunicatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

L’esame da parte delle autorità dello Stato dove è fatta valere la sentenza non riguarda che le condizioni stabilite nei numeri 1 a 4. Questo esame è fatto d’ufficio.

Le sentenze giudiziarie in materia civile o commerciale, comprese quelle su pretese di diritto privato in cause penali, pronunciate nell’uno dei due Stati, sono riconosciute nell’altro Stato, qualora adempiano le condizioni seguenti:

  1. le norme circa la competenza giudiziaria internazionale ammesse nello Stato dove è fatta valere la sentenza non devono escludere la giurisdizione dell’altro Stato;
  2. il riconoscimento della sentenza non deve essere contrario all’ordine pubblico dello Stato in cui essa è fatta valere; in particolare, non deve poter essere opposta, secondo il diritto di questo Stato, l’eccezione della cosa giudicata;
  3. la sentenza deve aver acquistato forza di cosa giudicata giusta la legge dello Stato ove è stata pronunciata;
  4. in caso di sentenza pronunciata in contumacia, l’intimazione della causa o la citazione deve esser stata rimessa in tempo utile alla parte contumace, in proprie mani o in quelle di un mandatario autorizzato a riceverla. Se la notificazione doveva essere fatta nello Stato dove è fatta valere la sentenza, è necessario che essa sia stata fatta per le vie dell’assistenza giudiziaria reciproca.

Art. 2

La giurisdizione dello Stato dove la sentenza è stata pronunciata è esclusa specialmente, in conformità dell’articolo 1, numero 1, per quanto riguarda le pretese personali contro un debitore solvente, nel caso in cui, al momento dell’apertura del procedimento, avesse avuto il suo domicilio nello Stato dove è fatta valere la sentenza. Non sono considerate come pretese personali secondo il presente articolo le azioni fondate sul diritto di famiglia, sul diritto successorio, sui diritti reali e i crediti garantiti da pegno.

Questa disposizione non è tuttavia applicabile:

  1. se il convenuto ha accettato, con espressa convenzione, la competenza del tribunale che ha deciso nel merito;
  2. se il convenuto è, senza riserve, entrato nel merito della vertenza;
  3. se trattasi di domanda riconvenzionale;
  4. se contro il debitore è stato aperto il procedimento nel luogo del suo stabilimento commerciale o industriale, o d’una sua succursale, per pretese derivanti dall’esercizio di detto suo stabilimento.

Art. 3

La giurisdizione dello Stato dove la sentenza è stata pronunciata non è esclusa conformemente all’articolo 1, numero 1, nel caso di sentenza circa il risarcimento di danni cagionati nell’impiego di autoveicoli o di velocipedi con o senza motore, se l’infortunio è occorso sul territorio di quello Stato. Il capoverso che precede non è tuttavia applicabile alle sentenze circa le pretese avanzate direttamente dalla parte lesa contro l’assicuratore per la responsabilità civile dell’autore del danno, salvo che un’azione siffatta non le competa in virtù della legislazione dei due Stati. I Governi degli stessi accerteranno con uno scambio di note 3 il giorno in cui questa condizione sia adempiuta.

Art. 4

La giurisdizione dello Stato dove la sentenza è stata pronunciata non è esclusa conformemente all’articolo 1, numero 1, nel caso di sentenza circa pretese alimentari pecuniarie, fondate sul diritto di famiglia, se, nel momento in cui furono promosse, l’avente diritto era domiciliato in quello Stato. Sono considerate pretese alimentari pecuniarie, fondate sul diritto di famiglia, in conformità dei precedente capoverso, anche le pretese legali della madre d’un figlio naturale contro il padre dello stesso, per la restituzione delle spese di mantenimento e di parto.

Art. 5

Le sentenze giudiziarie in materia civile o commerciale, comprese quelle su pretese di diritto privato in cause penali, pronunciate in uno degli Stati contraenti, sono eseguite nell’altro se soddisfano alle condizioni stabilite nell’articolo 1, numeri 1 a 4, e se sono esecutorie nello Stato ove sono state pronunciate. Le autorità dello Stato in cui viene fatta valere la sentenza hanno solamente da esaminare se s’avverano le condizioni menzionate nel capoverso 1. Questo esame è fatto d’ufficio.

Art. 6

Le disposizioni dei Trattato del 21 agosto 1916 4 si applicano alla legalizzazione dei documenti menzionati nel presente articolo.

La parte che fa valere la sentenza o ne chiede l’esecuzione deve presentare:

  1. un esemplare o una copia della sentenza;
  2. una dichiarazione che la sentenza ha acquistato forza di cosa giudicata e, se è necessario, che essa è esecutoria. Questa dichiarazione sarà rilasciata dall’autorità che ha pronunciata la sentenza o dal cancelliere del tribunale;
  3. in caso di sentenza contumaciale, copia dell’intimazione della causa o della citazione, e una dichiarazione indicante il modo e la data della notificazione alla parte contumace;
  4. copia della petizione o altri documenti adatti, allorchè la fattispecie non risulti dalla sentenza con la chiarezza che è necessaria per procedere all’esame previsto all’articolo l;
  5. dato il caso, una traduzione dei documenti indicati nei numeri 1 a 4, fatta nella lingua officiale dell’autorità del paese in cui la sentenza è fatta valere o ne è chiesta l’esecuzione. Questa traduzione deve essere certificata conforme, secondo la legislazione dell’uno o dell’altro Stato.

Art. 7

Le sentenze arbitrali pronunciate in uno dei due Stati contraenti sono riconosciute ed eseguite nell’altro Stato se soddisfano alle prescrizioni degli articoli precedenti, in quanto siano applicabili. Lo stesso vale per le transazioni giudiziarie e per le transazioni conchiuse davanti ad arbitri. La dichiarazione che una sentenza arbitrale o una transazione conchiusa davanti ad arbitri ha acquistato forza di cosa giudicata, ed è esecutoria e data, in Svizzera, dall’autorità competente del Cantone, dove è stata pronunciata la sentenza arbitrale o conchiusa la transazione, in Austria, dal tribunale distrettuale (Bezirksgericht), nella cui giurisdizione è stata pronunciata la sentenza arbitrale o conchiusa la transazione.

Art. 8

I tribunali di uno dei due Stati devono ricusare d’istruire la causa, quando la stessa controversia sia già pendente, tra le medesime parti, davanti a un tribunale dell’altro Stato, dove probabilmente debba essere riconosciuta la decisione sul merito.

Art. 9

Le decisioni che infliggono una pena disciplinare, quelle emesse in una procedura fallimentare e le sentenze di tribunali svizzeri o austriaci circa l’omologazione di concordati non sono considerate sentenze giudiziarie secondo la presente convenzione.

Art. 10

Le decisioni di autorità non giudiziarie incaricate di esercitare la tutela o la curatela, e le transazioni concluse davanti queste autorità sono assimilate alle decisioni e alle transazioni giudiziarie in conformità della presente convenzione. 1 due Governi si notificheranno vicendevolmente queste autorità. L’esecuzione di sentenze che esigano la consegna di minorenni o di persone soggette a tutela può essere prorogata allorchè le autorità competenti dello Stato dov’è richiesta l’esecuzione avessero, in forza degli obblighi di assistenza a esse spettanti, preso delle disposizioni provvisorie, che sono d’ostacolo alla consegna, a causa delle mutate condizioni individuali delle persone interessate. La proroga sarà immediatamente notificata tanto all’autorità da cui emana la sentenza da eseguirsi, quanto alla parte che ne richiede l’esecuzione.

Art. 11

La competenza e la procedura in materia di esecuzione forzata sono rette dalla legislazione dello Stato dove è proposta l’esecuzione.

Art. 12

La presente convenzione non tocca le disposizioni degli accordi internazionali ai quali partecipano i due Stati contraenti. Le condanne nelle spese e nei disborsi processuali contemplate nell’articolo 18, capoversi 1 e 2, della Convenzione del 1° marzo 1954 5 relativa alla procedura civile e pronunciate in uno dei due Stati, saranno eseguite nel territorio dell’altro Stato a richiesta diretta della parte interessata.

Art. 13

Le disposizioni della presente convenzione sono applicate senza riguardo alla cittadinanza delle parti.

Art. 14

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Ministero austriaco di giustizia si comunicano direttamente, a richiesta, tutte le informazioni giuridiche concernenti le questioni cui dia luogo l’applicazione della presente convenzione. È riservato il potere discrezionale dei tribunali.

Art. 15

La presente convenzione si applica alle sentenze giudiziarie, a quelle arbitrali e alle transazioni, pronunciate o conchiuse dopo che sia entrata in vigore. Per le sentenze e transazioni, pronunciate o conchiuse prima che la presente convenzione entrasse in vigore, rimane applicabile la convenzione del 15 marzo 1927 6 tra la Svizzera e l’Austria circa il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze giudiziarie.

Art. 16

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Vienna. La presente convenzione entrerà in vigore due mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione e avrà effetto fino al decorso di un anno dalla disdetta, la quale potrà essere data in ogni tempo. Entrando in vigore, essa abrogherà, in quanto non sia altrimenti disposto nel suo articolo 15, la convenzione del 15 marzo 1927 7 tra la Svizzera e l’Austria circa il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze giudiziarie.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione in due esemplari.

Fatto a Berna, il 16 dicembre 1960,

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica d’Austria:

Max Petitpierre

Johannes Coreth