La presente Convenzione si applica al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze arbitrali emesse, sul territorio di uno Stato diverso da quello dove sono domandati il riconoscimento e l’esecuzione, in controversie tra persone fisiche e giuridiche. Essa è parimente applicabile alle sentenze arbitrali non considerate nazionali nello Stato in cui il riconoscimento e l’esecuzione sono domandati.
Per «sentenze arbitrali» non s’intendono soltanto quelle emesse da arbitri designati in determinati casi, bensì anche quelle emesse da organi d’arbitrato permanenti, cui le parti si siano sottoposte.
Al momento della firma o della ratificazione della presente Convenzione, dell’adesione alla stessa o della notificazione d’estensione, di cui all’articolo X, ogni Stato potrà dichiarare, fondandosi sulla reciprocità, che applicherà la Convenzione unicamente al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze emesse sul territorio d’un altro Stato contraente. Esso avrà parimente la facoltà di dichiarare che applicherà la Convenzione soltanto alle controversie derivanti da rapporti giuridici,
contrattuali o non contrattuali, considerati commerciali dalla sua legge nazionale.