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0.277.12

Convenzione concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere Conchiusa a Nuova York il l0 giugno 1958 Approvata dall’Assemblea federale il 2 marzo 1965 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il l° giugno 1965 Entrata in vigore per la Svizzera il 30 agosto 1965

RU 1965 793; FF 1964 II 1741

Traduzione

(Stato 9 maggio 2022)

Art. I

La presente Convenzione si applica al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze arbitrali emesse, sul territorio di uno Stato diverso da quello dove sono domandati il riconoscimento e l’esecuzione, in controversie tra persone fisiche e giuridiche. Essa è parimente applicabile alle sentenze arbitrali non considerate nazionali nello Stato in cui il riconoscimento e l’esecuzione sono domandati.

Per «sentenze arbitrali» non s’intendono soltanto quelle emesse da arbitri designati in determinati casi, bensì anche quelle emesse da organi d’arbitrato permanenti, cui le parti si siano sottoposte.

Al momento della firma o della ratificazione della presente Convenzione, dell’adesione alla stessa o della notificazione d’estensione, di cui all’articolo X, ogni Stato potrà dichiarare, fondandosi sulla reciprocità, che applicherà la Convenzione unicamente al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze emesse sul territorio d’un altro Stato contraente. Esso avrà parimente la facoltà di dichiarare che applicherà la Convenzione soltanto alle controversie derivanti da rapporti giuridici,
contrattuali o non contrattuali, considerati commerciali dalla sua legge nazionale.

Art. II

Ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune delle controversie che siano sorte o possano sorgere tra loro circa un determinato rapporto giuridico contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettiva d’essere regolata in via
arbitrale.

Per «convenzione scritta» s’intende una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso 1 , firmati dalle parti oppure contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi.

Il tribunale di uno Stato contraente, cui sia sottoposta una controversia su una questione, per la quale le parti hanno conchiuso una convenzione secondo il presente articolo, rinvierà le medesime, a domanda d’una di esse, a un arbitrato, sempreché non riscontri che la detta convenzione sia caduca, inoperante o non sia suscettiva d’essere applicata.

Art. III

Ciascuno Stato contraente riconoscerà l’autorità d’una sentenza e ne accorderà l’esecuzione, conformemente alle norme di procedura osservate nel territorio, dove la sentenza è invocata, secondo le condizioni stabilite negli articoli seguenti. Il riconoscimento o l’esecuzione di sentenze arbitrali, cui si applica la presente Convenzione, non devono soggiacere a condizioni considerevolmente più rigorose, ne a tasse di procedura notevolmente più elevate di quelle applicate per il riconoscimento o l’esecuzione di sentenze arbitrali nazionali.

Art. IV

Per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione menzionati nell’articolo precedente, la parte che li domanda deve fornire, nel tempo stesso della domanda:

  1. l’originale della sentenza, debitamente autenticato, o una copia dell’originale che soddisfi alle condizioni richieste per l’autenticità;
  2. l’originale della convenzione, di cui all’articolo II, oppure una copia che soddisfi alle condizioni richieste per l’autenticità.

Ove la sentenza o la detta convenzione non sia compilata in una lingua ufficiale del paese in cui la sentenza è invocata, la parte che domanda il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza deve presentare una traduzione di tali documenti in quella lingua. La traduzione deve essere certificata da un traduttore ufficiale o
giurato, oppure da un agente diplomatico o consolare.

Art. V

Il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa fornisca all’autorità competente del paese, ove sono domandati il riconoscimento e l’esecuzione, la prova che:

  1. le parti nella convenzione di cui all’articolo II, erano, secondo la legge loro applicabile, affette da incapacità, o che la detta convenzione non è valida, secondo la legge alla quale le parti l’hanno sottoposta o, in mancanza d’una indicazione a tale riguardo, secondo la legge del paese dove la sentenza è stata emessa; o
  2. la parte contro la quale è invocata la sentenza non è stata debitamente informata della designazione dell’arbitro o della procedura d’arbitrato, oppure non sia stata in grado per altro motivo, di far valere i suoi mezzi; o
  3. la sentenza concerne una controversia non contemplata nel compromesso o non prevista nella clausola compromissoria, oppure contiene delle decisioni che superano i limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, ove le disposizioni della sentenza concernenti questioni sottoposte all’arbitrato possano essere disgiunte da quelle concernenti questioni non sottoposte all’arbitrato, le prime possono essere riconosciute ed eseguite; o
  4. la costituzione del tribunale arbitrale o la procedura d’arbitrato non è stata conforme alla convenzione delle parti oppure, in mancanza d’una convenzione, alla legge del paese dove è avvenuto l’arbitrato; o
  5. la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per le parti, oppure è stata
    annullata o sospesa da un’autorità competente del paese, nel quale, o
    secondo la legislazione del quale, è stata emessa la sentenza.

Il riconoscimento e l’esecuzione d’una sentenza arbitrale potranno essere negati, se l’autorità competente del paese dove sono domandati, riscontra che:

  1. l’oggetto della controversia, secondo la legge di tali paesi, non può essere
    regolato in via arbitrale; o
  2. il riconoscimento o l’esecuzione della sentenza sia contrario all’ordine pubblico.

Art. VI

Ove l’annullamento o la sospensione della sentenza siano domandati all’autorità competente, di cui all’articolo V, paragrafo 1 e , l’autorità davanti alla quale è invocata la sentenza, può, se crede opportuno, soprassedere alla decisione circa l’esecuzione della sentenza; a richiesta della parte che domanda l’esecuzione della sentenza, essa può parimente esigere che l’altra fornisca garanzie adeguate.

Art. VII

Le disposizioni della presente Convenzione non toccano gli accordi multilaterali o bilaterali, conchiusi dagli Stati contraenti, sul riconoscimento e l’esecuzione di sentenze arbitrali, ne privano alcuna parte del diritto di valersi di una sentenza arbitrale nella maniera e nella misura ammesse dalla legislazione o dai trattati del paese dove la sentenza è invocata.

Il Protocollo di Ginevra del 1923 2 , relativo alle clausole d’arbitrato e la Convenzione di Ginevra del 1927 3 per l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere cessano d’avere effetti tra gli Stati contraenti, nel momento e nella misura in cui saranno vincolati dalla presente Convenzione.

Art. VIII

La presente Convenzione è aperta, sino al 31 dicembre 1958, alla firma di
ciascuno Stato Membro delle Nazioni Unite e di ogni altro Stato che è o diverrà membro di una o più istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, oppure parte allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia 4 , o che sarà invitato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

La presente Convenzione dev’essere ratificata e gli strumenti di ratificazione
depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. IX

Ciascuno Stato, di cui all’articolo VIII, può aderire alla presente Convenzione.

L’adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento d’adesione presso il
Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. X

Ciascuno Stato potrà dichiarare, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, che la presente Convenzione s’estenderà a tutti o a parte dei territori che rappresenta nell’ambito internazionale. Tale dichiarazione avrà effetto al
momento dell’entrata in vigore della Convenzione per tale Stato.

In seguito, ogni estensione di questa natura avverrà mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e avrà effetto a contare dal novantesimo giorno da quello in cui il Segretario dell’Organizzazione avrà ricevuto la notificazione, o da quello della entrata in vigore della Convenzione per tale Stato, se questo giorno è successivo al primo.

Riguardo ai territori cui la presente Convenzione non si applica al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, ciascuno Stato interessato esaminerà la possibilità di prendere le misure volute per estendere la Convenzione a tali territori, con riserva del consenso dei loro governi, ove sia necessario per ragioni costituzionali.

Art. XI

Le disposizioni seguenti si applicano agli Stati federativi o non unitari:

  1. riguardo agli articoli della presente Convenzione attenenti alla competenza legislativa del potere federale, gli obblighi del governo federale sono uguali a quelli degli Stati contraenti che non siano federativi;
  2. riguardo agli articoli della presente Convenzione che disciplinano la
    competenza legislativa di ciascuno degli Stati o di ciascuna delle provincie costituenti, che, in virtù del sistema costituzionale della federazione, non siano tenuti a prendere delle misure legislative, il governo federale indicherà il più presto e con il suo parere favorevole, tali articoli alle autorità competenti degli Stati o delle provincie costituenti;
  3. uno Stato federativo partecipe alla presente Convenzione comunicherà, a domanda di qualsiasi altro Stato contraente, trasmessagli dal Segretario
    generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, una relazione sulla legislazione e sulle pratiche vigenti nella federazione e nelle unità che la costituiscono, circa una o un’altra disposizione della Convenzione, indicando la misura, legislativa o altra, che ha dato effetto a tale disposizione.

Art. XII

La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno da quello del deposito del terzo strumento di ratificazione o d’adesione.

Per ciascuno Stato che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del terzo strumento di ratificazione o d’adesione, essa entrerà in vigore il novantesimo giorno da quello del deposito del suo strumento di ratificazione o d’adesione.

Art. XIII

Ciascuno Stato contraente potrà disdire la presente Convenzione mediante notificazione scritta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La disdetta avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite avrà ricevuto la notificazione.

Ciascuno Stato contraente, che avrà fatto una dichiarazione o una notificazione conformemente all’articolo X, potrà notificare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che la Convenzione cesserà d’applicarsi al territorio del quale si tratta, un anno dopo il giorno in cui il Segretario generale avrà ricevuto tale notificazione.

La presente Convenzione rimarrà applicabile alle sentenze arbitrali, la cui procedura di riconoscimento o d’esecuzione sia stata promossa prima dell’entrata in vigore della disdetta.

Art. XIV

Nessuno Stato contraente potrà invocare a suo favore, contro altri Stati contraenti, alcuna norma della presente Convenzione, se non nella misura in cui sia tenuto ad applicare la Convenzione.

Art. XV

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite deve notificare a tutti gli Stati indicati nell’articolo VIII:

  1. le firme e le ratificazioni, di cui all’articolo VIII;
  2. le adesioni, di cui all’articolo IX;
  3. le dichiarazioni e le notificazioni, di cui agli articoli I, X e XI;
  4. il giorno in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente all’articolo XII;
  5. le disdette e le notificazioni, di cui all’articolo XIII.

Art. XVI

La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositata nell’archivio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà agli Stati, di cui all’articolo VIII, una copia, certificata conforme, della presente Convenzione. (Seguono le firme)

0.277.12

Campo d’applicazione il 9 maggio 20225

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan*

30 novembre

2004 A

28 febbraio

2005

Albania

27 giugno

2001 A

25 settembre

2001

Algeria*

7 febbraio

1989 A

8 maggio

1989

Andorra

19 giugno

2015 A

17 settembre

2015

Angola

6 marzo

2017 A

4 giugno

2017

Antigua e Barbuda*

2 febbraio

1989 A

3 maggio

1989

Arabia Saudita*

19 aprile

1994 A

18 luglio

1994

Argentina*

14 marzo

1989

12 giugno

1989

Armenia*

29 dicembre

1997 A

29 marzo

1998

Australia

26 marzo

1975 A

24 giugno

1975

Austria

2 maggio

1961 A

31 luglio

1961

Azerbaigian

29 febbraio

2000 A

29 maggio

2000

Bahamas

20 dicembre

2006 A

20 marzo

2007

Bahrein*

6 aprile

1988 A

5 luglio

1988

Bangladesh

6 maggio

1992 A

4 agosto

1992

Barbados*

16 marzo

1993 A

14 giugno

1993

Belarus*

15 novembre

1960

13 febbraio

1961

Belgio*

18 agosto

1975

16 novembre

1975

Belize*

15 marzo

2021 A

13 giugno

2021

Benin

16 maggio

1974 A

14 agosto

1974

Bhutan*

25 settembre

2014 A

24 dicembre

2014

Bolivia

28 aprile

1995 A

27 luglio

1995

Bosnia e Erzegovina*

1° settembre

1993 S

6 marzo

1992

Botswana*

20 dicembre

1971 A

19 marzo

1972

Brasile

7 giugno

2002 A

5 settembre

2002

Brunei*

25 luglio

1996 A

23 ottobre

1996

Bulgaria*

10 ottobre

1961

8 gennaio

1962

Burkina Faso

23 marzo

1987 A

21 giugno

1987

Burundi*

23 giugno

2014 A

21 settembre

2014

Cambogia

5 gennaio

1960 A

4 aprile

1960

Camerun

19 febbraio

1988 A

19 maggio

1988

Canada*

12 maggio

1986 A

10 agosto

1986

Capo Verde

22 marzo

2018 A

20 giugno

2018

Ceca, Repubblica*

30 settembre

1993 S

1° gennaio

1993

Cile

4 settembre

1975 A

3 dicembre

1975

Cina*

22 gennaio

1987 A

22 aprile

1987

Hong Kong

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao

19 luglio

2005

19 luglio

2005

Cipro*

29 dicembre

1980 A

29 marzo

1981

Colombia

25 settembre

1979 A

24 dicembre

1979

Comore

28 aprile

2015 A

27 luglio

2015

Congo (Kinshasa)

5 novembre

2014 A

3 febbraio

2015

Cook, Isole

12 gennaio

2009 A

12 aprile

2009

Corea (Sud)*

8 febbraio

1973 A

9 maggio

1973

Costa Rica

26 ottobre

1987

24 gennaio

1988

Côte d’Ivoire

1° febbraio

1991 A

2 maggio

1991

Croazia

26 luglio

1993 S

8 ottobre

1991

Cuba*

30 dicembre

1974 A

30 marzo

1975

Danimarca*

22 dicembre

1972 A

22 marzo

1973

Groenlandia

12 novembre

1975 A

10 febbraio

1976

Isole Faeröer

12 novembre

1975 A

10 febbraio

1976

Dominica

28 ottobre

1988 A

26 gennaio

1989

Dominicana, Repubblica

11 aprile

2002 A

10 luglio

2002

Ecuador*

3 gennaio

1962

3 aprile

1962

Egitto

9 marzo

1959 A

7 giugno

1959

El Salvador

26 febbraio

1998

27 maggio

1998

Emirati Arabi Uniti

21 agosto

2006 A

19 novembre

2006

Estonia

30 agosto

1993 A

28 novembre

1993

Etiopia*

24 agosto

2020 A

22 novembre

2020

Figi

27 settembre

2010 A

26 dicembre

2010

Filippine*

6 luglio

1967

4 ottobre

1967

Finlandia

19 gennaio

1962

19 aprile

1962

Francia*

26 giugno

1959

24 settembre

1959

Tutti i territori della Repubblica francese

26 giugno

1959

24 settembre

1959

Gabon

15 dicembre

2006 A

15 marzo

2007

Georgia

2 giugno

1994 A

31 agosto

1994

Germania* **

30 giugno

1961

28 settembre

1961

Ghana

9 aprile

1968 A

8 luglio

1968

Giamaica*

10 luglio

2002 A

8 ottobre

2002

Giappone*

20 giugno

1961 A

18 settembre

1961

Gibuti

14 giugno

1983 S

27 giugno

1977

Giordania*

15 novembre

1979

13 febbraio

1980

Grecia*

16 luglio

1962 A

14 ottobre

1962

Guatemala*

21 marzo

1984 A

19 giugno

1984

Guinea

23 gennaio

1991 A

23 aprile

1991

Guyana

25 settembre

2014 A

24 dicembre

2014

Haiti

5 dicembre

1983 A

4 marzo

1984

Honduras

3 ottobre

2000 A

1° gennaio

2001

India*

13 luglio

1960

11 ottobre

1960

Indonesia*

7 ottobre

1981 A

5 gennaio

1982

Iran*

15 ottobre

2001 A

13 gennaio

2002

Iraq*

11 novembre

2021 A

9 febbraio

2022

Irlanda*

12 maggio

1981 A

10 agosto

1981

Islanda

24 gennaio

2002 A

24 aprile

2002

Isole Marshall

21 dicembre

2006 A

21 marzo

2007

Israele*

5 gennaio

1959

7 giugno

1959

Italia

31 gennaio

1969 A

1° maggio

1969

Kazakstan

20 novembre

1995 A

18 febbraio

1996

Kenya*

10 febbraio

1989 A

11 maggio

1989

Kirghizistan

18 dicembre

1996 A

18 marzo

1997

Kuwait*

28 aprile

1978 A

27 luglio

1978

Laos

17 giugno

1998 A

15 settembre

1998

Lesotho

13 giugno

1989 A

11 settembre

1989

Lettonia

14 aprile

1992 A

13 luglio

1992

Libano*

11 agosto

1998 A

9 novembre

1998

Liberia

16 settembre

2005 A

15 dicembre

2005

Liechtenstein*

7 luglio

2011 A

5 ottobre

2011

Lituania*

14 marzo

1995 A

12 giugno

1995

Lussemburgo*

9 settembre

1983

8 dicembre

1983

Macedonia del Nord

10 marzo

1994 S

17 novembre

1991

Madagascar*

16 luglio

1962 A

14 ottobre

1962

Malawi*

4 marzo

2021 A

2 giugno

2021

Malaysia*

5 novembre

1985 A

3 febbraio

1986

Maldive

17 settembre

2019 A

16 dicembre

2019

Mali

8 settembre

1994 A

7 dicembre

1994

Malta*

22 giugno

2000 A

20 settembre

2000

Marocco*

12 febbraio

1959 A

7 giugno

1959

Mauritania

30 gennaio

1997 A

30 aprile

1997

Maurizio*

19 giugno

1996 A

17 settembre

1996

Messico

14 aprile

1971 A

13 luglio

1971

Moldova*

18 settembre

1998 A

17 dicembre

1998

Monaco*

2 giugno

1982

31 agosto

1982

Mongolia*

24 ottobre

1994 A

22 gennaio

1995

Montenegro*

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico*

11 giugno

1998 A

9 settembre

1998

Myanmar

16 aprile

2013 A

15 luglio

2013

Nepal*

4 marzo

1998 A

2 giugno

1998

Nicaragua

24 settembre

2003 A

23 dicembre

2003

Niger

14 ottobre

1964 A

12 gennaio

1965

Nigeria*

17 marzo

1970 A

15 giugno

1970

Norvegia*

14 marzo

1961 A

12 giugno

1961

Nuova Zelanda*

6 gennaio

1983 A

6 aprile

1983

Oman

25 febbraio

1999 A

26 maggio

1999

Paesi Bassi*

24 aprile

1964

23 luglio

1964

Curaçao

24 aprile

1964

23 luglio

1964

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

24 aprile

1964

23 luglio

1964

Sint Maarten

24 aprile

1964

23 luglio

1964

Pakistan*

14 luglio

2005

12 ottobre

2005

Palau*

31 marzo

2020 A

29 giugno

2020

Palestina

2 gennaio

2015 A

2 aprile

2015

Panama

10 ottobre

1984 A

8 gennaio

1985

Papua Nuova Guinea

17 luglio

2019 A

15 ottobre

2019

Paraguay

8 ottobre

1997 A

6 gennaio

1998

Perù

7 luglio

1988 A

5 ottobre

1988

Polonia*

3 ottobre

1961

1° gennaio

1962

Portogallo*

18 ottobre

1994 A

16 gennaio

1995

Qatar

30 dicembre

2002 A

30 marzo

2003

Regno Unito*

24 settembre

1975 A

23 dicembre

1975

Bermuda*

14 novembre

1979 A

12 febbraio

1980

Caimane, Isole *

26 novembre

1980 A

24 febbraio

1981

Gibilterra*

24 settembre

1975 A

23 dicembre

1975

Guernesey*

19 aprile

1985 A

18 luglio

1985

Jersey

28 maggio

2002

28 maggio

2002

Man, Isola di *

22 febbraio

1979 A

23 maggio

1979

Vergini Britanniche, Isole

24 febbraio

2014

25 maggio

2014

Rep. Centrafricana*

15 ottobre

1962 A

13 gennaio

1963

Romania*

13 settembre

1961 A

12 dicembre

1961

Ruanda

31 ottobre

2008 A

29 gennaio

2009

Russia*

24 agosto

1960

22 novembre

1960

Saint Vincent e Grenadine*

12 settembre

2000 A

11 dicembre

2000

San Marino

17 maggio

1979 A

15 agosto

1979

Santa Sede*

14 maggio

1975 A

12 agosto

1975

São Tomé e Príncipe

20 novembre

2012 A

18 febbraio

2013

Seicelle*

3 febbraio

2020 A

3 maggio

2020

Senegal

17 ottobre

1994 A

15 gennaio

1995

Serbia*

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone*

28 ottobre

2020 A

26 gennaio

2021

Singapore*

21 agosto

1986 A

19 novembre

1986

Siria

9 marzo

1959 A

7 giugno

1959

Slovacchia*

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

12 maggio

1977 A

10 agosto

1977

Sri Lanka

9 aprile

1962

8 luglio

1962

Stati Uniti*

30 settembre

1970 A

29 dicembre

1970

Tutti i territori di cui gli Stati
Uniti garantiscono le relazioni internazionali

3 novembre

1970 A

1° febbraio

1971

Sudafrica

3 maggio

1976 A

1° agosto

1976

Sudan

26 marzo

2018 A

24 giugno

2018

Svezia

28 gennaio

1972

27 aprile

1972

Svizzera

1° giugno

1965

30 agosto

1965

Tagikistan*

14 agosto

2012 A

12 novembre

2012

Tanzania*

13 ottobre

1964 A

11 gennaio

1965

Thailandia

21 dicembre

1959 A

20 marzo

1960

Tonga*

12 giugno

2020 A

10 settembre

2020

Trinidad e Tobago*

14 febbraio

1966 A

15 maggio

1966

Tunisia*

17 luglio

1967 A

15 ottobre

1967

Turchia*

2 luglio

1992 A

30 settembre

1992

Turkmenistan*

4 maggio

2022 A

2 agosto

2022

Ucraina*

10 ottobre

1960

8 gennaio

1961

Uganda*

12 febbraio

1992 A

12 maggio

1992

Ungheria*

5 marzo

1962 A

3 giugno

1962

Uruguay

30 marzo

1983 A

28 giugno

1983

Uzbekistan

7 febbraio

1996 A

7 maggio

1996

Venezuela*

8 febbraio

1995 A

9 maggio

1995

Vietnam*

12 settembre

1995 A

11 dicembre

1995

Zambia

14 marzo

2002 A

12 giugno

2002

Zimbabwe

29 settembre

1994 A

28 dicembre

1994

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: https://treaties.un.org > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP),
    Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.