Lexipedia

0.311.31

Accordo internazionale inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche Conchiuso a Parigi il 18 maggio 1904 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 18 gennaio 1905 Entrato in vigore per la Svizzera il 18 luglio 1905 Emendato mediante Protocollo firmato a Lake Success il 4 maggio 1949

CS 12 22

Traduzione

(Stato 2 dicembre 2016)

Il Consiglio federale svizzero; Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell’Impero Germanico; Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà il Re
di Danimarca; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica
Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e d’Irlanda e dei possedimenti britannici di là dai mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà la Regina d’Olanda; Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi; Sua Maestà l’Imperatore di tutte le Russie, e Sua Maestà il Re di Svezia e Norvegia,

desiderando assicurare alle donne maggiorenni, indotte al mal costume coll’inganno o colla forza, nonché alle donne o fanciulle minorenni, una efficace protezione contro il traffico criminoso conosciuto sotto il nome di «tratta delle bianche», hanno risolto di conchiudere un accordo per concertare provvedimenti atti a conseguire questo scopo, e hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma,

sono addivenuti alla stipulazione degli articoli seguenti:

Art. 1

Ciascuno dei governi contraenti si obbliga a istituire o a designare un’autorità incaricata di accentrare tutte le informazioni sull’incetta delle donne e fanciulle a scopo di prostituzione all’estero; questa autorità potrà corrispondere direttamente colle autorità congeneri istituite in ciascuno degli Stati contraenti. 1

Art. 2

Ciascuno dei governi si obbliga a far esercitare vigilanza, allo scopo di ricercare, specialmente nelle stazioni, nei porti di imbarco e durante il viaggio, i conduttori di donne e fanciulle destinate alla prostituzione. A questo effetto, saranno mandate istruzioni ai funzionari o a qualsiasi altra persona a ciò qualificata, per ottenere, dentro i limiti legali, tutte le informazioni di tal natura da mettere sulla traccia di un traffico criminoso. L’arrivo di persone che appariscano evidentemente essere gli autori, i complici o le vittime di un simil traffico, sarà notificato, se occorre, sia alle autorità del luogo di destinazione, sia agli agenti diplomatici o consolari interessati, sia a qualunque altra autorità competente.

Art. 3

I governi si obbligano a far raccogliere, se occorre, e dentro i limiti legali, le dichiarazioni delle donne o fanciulle di nazionalità straniera che si danno alla prostituzione, affine di stabilire la loro identità e il loro stato civile, e a ricercare chi le abbia determinate ad abbandonare la patria. Le informazioni raccolte saranno notificate alle autorità del paese d’origine di dette donne o fanciulle, per potere, al caso, farle rimpatriare. I governi si obbligano, dentro i limiti legali e per quanto è possibile, ad affidare provvisoriamente e per un eventuale rimpatrio, le vittime di un traffico criminoso, quando sieno sprovviste di mezzi, a istituzioni di beneficenza pubblica o privata o a particolari che offrano le necessarie garanzie. I governi si obbligano parimente, nei limiti legali e per quanto è possibile, a rimandare nel loro paese d’origine quelle di tali donne o fanciulle che domandano di essere rimpatriate o che fossero reclamate dalle persone che hanno sopra esse autorità. Il rimpatrio non seguirà che previa intesa sull’identità e la nazionalità, nonché sul luogo e la data dell’arrivo alla frontiera. Ciascuno degli Stati contraenti faciliterà il transito sul proprio territorio. La corrispondenza relativa ai rimpatri si farà, per quanto è possibile, direttamente.

Art. 4

Qualora la donna o fanciulla da rimpatriare non potesse rimborsare ella stessa le spese del suo trasporto e non avesse né un marito, né parenti, né un tutore che pagassero per lei, le spese del rimpatrio saranno a carico del paese sul cui territorio ella risiede, fino al prossimo confine o porto di imbarco in direzione del paese d’origine, e di lì avanti a carico del paese d’origine.

Art. 5

Con le disposizioni degli articoli 3 e 4 non è derogato alle convenzioni particolari che fossero in vigore fra i governi contraenti.

Art. 6

I governi contraenti si obbligano, entro i limiti legali, a esercitare, per quanto è possibile, una vigilanza sugli uffici o agenzie che si occupano del collocamento di donne o fanciulle all’estero.

Art. 7

Gli Stati che non hanno sottoscritto il presente accordo possono sempre essere ammessi ad accedervi. A tale effetto dovranno notificare, in via diplomatica, la loro intenzione al governo francese, il quale ne darà contezza a tutti gli Stati contraenti.

Art. 8

Il presente accordo entrerà in vigore sei mesi dopo lo scambio delle ratificazioni. Qualora una delle parti contraenti lo disdicesse, la disdetta non avrà effetto che per essa, e soltanto dopo dodici mesi dal giorno in cui l’avrà data.

Art. 9

Il presente accordo sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Parigi il più presto possibile.

In fede di che, i plenipotenziari hanno sottoscritto il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Parigi, il 18 maggio 1904, in un solo esemplare che è stato depositato nell’archivio del ministero degli affari esteri della Repubblica francese, e una copia del quale sarà consegnata a ciascuno degli Stati contraenti.

(Seguono le firme)

Protocollo di firma

I sottoscritti plenipotenziari, radunatisi quest’oggi per procedere alla sottoscrizione dell’accordo concernente la repressione della «tratta delle bianche», si sono scambiati la seguente dichiarazione per quanto riguarda l’applicazione di detto accordo alle colonie degli Stati contraenti:

Art. 1

Gli Stati contraenti hanno il diritto di accedere in qualunque tempo all’accordo di cui sopra per le loro colonie o possedimenti all’estero. A questo scopo, essi possono fare sia una dichiarazione generale colla quale tutte le loro colonie o possedimenti vengono compresi nell’accessione, sia nominare espressamente quelli che vi sono compresi, sia limitarsi a indicare quelli che ne sono esclusi.

Art. 2

Il governo della Germania dichiara di riservare le sue risoluzioni rispetto alle sue colonie. Il governo della Danimarca dichiara che si riserva il diritto di accedere all’accordo per le colonie danesi. Il governo della Spagna dichiara di riservare le sue risoluzioni riguardo alle sue colonie. Il governo della Francia dichiara che l’accordo sarà applicato a tutte le colonie francesi. Il governo di Sua Maestà britannica dichiara di riservarsi il diritto di accedere all’accordo e di disdirlo per ciascuna delle colonie o possedimenti britannici, separatamente. Il governo italiano dichiara che l’accordo sarà applicato alla colonia Eritrea. Il governo d’Olanda dichiara che l’accordo sarà applicato a tutte le colonie olandesi. Il governo del Portogallo dichiara di riservarsi il decidere se l’accordo sarà messo in vigore in alcune delle colonie portoghesi. Il governo russo dichiara che l’accordo sarà applicato integralmente a tutto il territorio dell’impero in Europa e in Asia.

Art. 3

I governi che intendessero fare più tardi delle dichiarazioni riguardo alle loro colonie, le faranno nella forma prevista all’articolo 7 dell’accordo. Sul punto di procedere alla sottoscrizione dell’accordo, S.A.S. il principe di Radolin, ambasciatore della Germania, domanda, in nome del suo governo, di fare la seguente dichiarazione: A parere del governo della Germania, i regolamenti che fossero in vigore fra l’Impero germanico e il paese d’origine, in ordine alla mutua assistenza degli indigenti, non sono applicabili alle persone che saranno rimpatriate, in virtù del presente accordo, passando dalla Germania. In fede di che, i plenipotenziari hanno sottoscritto il presente protocollo. Fatto in Parigi, il 18 maggio 1904. (Seguono le firme)

0.311.31

Campo d’applicazione il 2 dicembre 20162

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Algeriaa

31 ottobre

1963 A

30 aprile

1964

Australia

3 luglio

1906 A

3 luglio

1906

Isola di Norfolk

18 febbraio

1914 A

18 agosto

1914

Austria

18 gennaio

1905 A

18 luglio

1905

Bahamas

10 giugno

1976 S

10 luglio

1973

Belgio

18 maggio

1905

18 luglio

1905

Benin

4 aprile

1962 S

1° agosto

1960

Brasile

12 maggio

1905 A

18 luglio

1905

Bulgaria

15 giugno

1921 A

15 giugno

1921

Camerun

3 novembre

1961

1° gennaio

1960

Canada

3 luglio

1906 A

3 luglio

1906

Ceca, Repubblica

30 dicembre

1993 S

1° gennaio

1993

Cile a

27 settembre

1934 A

27 marzo

1935

Cina a

6 novembre

1925 A

6 maggio

1926

Hong Kong b

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Cipro

16 maggio

1963 S

16 agosto

1960

Colombia

16 febbraio

1937 A

16 febbraio

1937

Congo (Brazzaville)

15 ottobre

1962 S

15 agosto

1960

Côte d’Ivoire

8 dicembre

1961 S

7 agosto

1960

Cuba a

5 aprile

1923 A

5 ottobre

1923

Danimarca

18 gennaio

1905

18 luglio

1905

Egitto

11 ottobre

1932 A

11 aprile

1933

Estonia

15 aprile

1930 A

15 ottobre

1930

Figi

12 giugno

1972 A

10 ottobre

1970

Finlandiaa

27 settembre

1922 A

27 marzo

1923

Francia

18 gennaio

1905

18 luglio

1905

Dipartimenti e territori
d’oltremare

18 gennaio

1905

18 luglio

1905

Germania

18 gennaio

1905

18 luglio

1905

Ghana

7 aprile

1958 S

5 marzo

1957

Giamaica

30 luglio

1964 S

6 agosto

1962

Giappone a

20 ottobre

1925 A

20 aprile

1926

India

8 febbraio

1920

8 agosto

1920

Iran a

27 aprile

1933 A

27 ottobre

1933

Iraq a

7 maggio

1925 A

7 novembre

1925

Irlanda a

8 giugno

1934 A

8 dicembre

1934

Italia

18 gennaio

1905

18 luglio

1905

Libano

20 giugno

1949 A

20 giugno

1949

Lituania

30 ottobre

1931 A

30 aprile

1932

Lussemburgo

4 luglio

1910 A

4 luglio

1910

Madagascar

9 ottobre

1963 S

26 giugno

1960

Malawi a

10 giugno

1965 A

10 dicembre

1965

Mali

2 febbraio

1973 S

22 settembre

1960

Malta

24 marzo

1967 S

21 settembre

1964

Marocco

7 novembre

1956 S

2 marzo

1956

Maurizio

18 luglio

1969 S

12 marzo

1968

Messico a

21 febbraio

1956 A

21 agosto

1956

Monaco a

2 luglio

1921 A

2 gennaio

1922

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Myanmar

4 aprile

1939 S

1° aprile

1937

Niger

25 agosto

1961 S

3 agosto

1960

Nigeria

26 giugno

1961 S

1° ottobre

1960

Norvegia

18 gennaio

1905

18 luglio

1905

Nuova Zelanda

24 agosto

1907 A

24 agosto

1907

Paesi Bassi

14 gennaio

1907

14 luglio

1907

Curaçao

14 gennaio

1907

14 luglio

1907

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

14 gennaio

1907

14 luglio

1907

Sint Maarten

14 gennaio

1907

14 luglio

1907

Pakistan

16 giugno

1952 S

15 agosto

1947

Polonia

28 febbraio

1922 A

28 febbraio

1922

Portogallo

12 luglio

1905

18 luglio

1905

Regno Unito

18 gennaio

1905

18 luglio

1905

Gibilterra

23 settembre

1905 A

23 settembre

1905

Guernesey

21 settembre

1923

21 marzo

1924

Isola di Man

21 settembre

1923

21 marzo

1924

Isole Falkland

30 aprile

1924

30 ottobre

1924

Jersey

21 settembre

1923

21 marzo

1924

Sant’Elena

18 marzo

1907 A

18 marzo

1907

Rep. Centrafricana

4 settembre

1962 S

13 agosto

1960

Russia

18 gennaio

1905

18 luglio

1905

Senegal

2 maggio

1963 S

20 giugno

1960

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

13 marzo

1962 S

27 aprile

1961

Singapore

7 giugno

1966 S

9 agosto

1965

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Spagna

18 gennaio

1905

18 luglio

1905

Sri Lanka

14 luglio

1949 S

4 febbraio

1948

Stati Uniti

6 giugno

1908 A

6 giugno

1908

Sudafrica a

19 settembre

1913 A

19 marzo

1914

Sudan a

27 giugno

1932 A

27 dicembre

1932

Svezia

18 gennaio

1905

18 luglio

1905

Svizzera

18 gennaio

1905

18 luglio

1905

Tanzania a

18 marzo

1963 A

18 settembre

1963

Thailandia a

28 dicembre

1921 A

28 giugno

1922

Trinidad e Tobago

11 aprile

1966 S

31 agosto

1962

Tunisia a

1° gennaio

1922 A

1° luglio

1922

Turchia a

19 dicembre

1934 A

19 giugno

1935

Ungheria

18 gennaio

1905 A

18 luglio

1905

Uruguay a

30 giugno

1920 A

30 dicembre

1920

Zambia

26 marzo

1973 S

24 ottobre

1964

Zimbabwe

1° dicembre

1998 S

18 aprile

1980

  1. È parte del presente Acc. in seguito all’adesione alla Conv. del 4 mag. 1910 (RS 0.311.32, art. 8 cpv. 3).
  2. Dal 18 mar. 1907 al 30 giu. 1997 l’Acc. era applicabile a Hong Kong in base ad una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, l’Acc. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.