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0.311.33

Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli Conchiusa a Ginevra il 30 settembre 1921 Approvata dall’Assemblea federale il 19 giugno 1925 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 gennaio 1926 Entrata in vigore per la Svizzera il l° febbraio 1926

CS 12 36; FF 1924 III 1036 ediz. ted. 1059 ediz. franc.

Traduzione1

(Stato 23 giugno 2016)

L’Africa del Sud, l’Albania, l’Australia, l’Austria, il Belgio, il Brasile, l’Impero britannico, il Canada, il Cile, la Colombia, Costarica, l’Estonia, la Grecia, l’Italia, il Giappone, la Lettonia, la Lituania, la Norvegia, la Persia, il Portogallo, il Siam, la Svizzera e la Nuova Zelanda,

animati dal desiderio di assicurare in modo più completo la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli, designata nel preambolo dell’Accordo del 18 maggio 1904 2 e della Convenzione del 4 maggio 1910 3 Sotto il nome di «Tratta delle bianche»; presa conoscenza delle raccomandazioni inserite nell’Atto finale della Conferenza internazionale che si riunì dal 30 giugno al 5 luglio 1921 a Ginevra, convocata dal Consiglio della Società delle Nazioni, e avendo risolto di conchiudere una Convenzione addizionale all’Accordo ed alla Convenzione menzionata sopra;

hanno designato a questo scopo quali loro plenipotenziari

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

La Alte Parti contraenti convengono, per quanto esse non siano ancora Parti dell’Accordo del 18 maggio 1904 4 e della Convenzione del 4 maggio 1910 5 di trasmettere, il più presto possibile e nella forma prevista dall’Accordo e dalla Convenzione menzionati sopra, le loro ratificazioni di detti Atti o le loro adesioni agli stessi.

Art. 2

Le Alte Parti contraenti convengono di prendere tutte le misure che sono necessarie per scoprire e punire gli individui che si danno alla tratta dei fanciulli dell’uno e dell’altro sesso, essendo questa infrazione intesa nel senso dell’articolo 1 della Convenzione del 4 maggio 1910 6 .

Art. 3

Le Alte Parti contraenti convengono di prendere le misure necessarie allo scopo di punire i tentativi di infrazioni e, nei limiti legali, gli atti preparatori delle infrazioni previste negli articoli 1 e 2 della Convenzione del 4 maggio 1910 7 .

Art. 4

Le Alte Parti contraenti convengono, qualora non esistessero fra esse Convenzioni di estradizione, di prendere tutte le misure che sono in loro potere per estradare gli individui imputati delle infrazioni previste negli articoli 1 e 2 della Convenzione del 4 maggio 1910 8 o condannati per queste infrazioni.

Art. 5

Al paragrafo B del protocollo finale della Convenzione del 1910 9 , le parole «venti anni compiti» saranno sostituite dalle parole «ventun anni compiti».

Art. 6

Le Alte Parti contraenti convengono, pel caso che esse non avessero ancora preso delle misure legislative o amministrative per l’autorizzazione e la vigilanza delle agenzie e degli uffici di collocamento, di emanare dei regolamenti in questo senso per assicurare la protezione delle donne e dei fanciulli che cercano lavoro in un altro Stato. 10

Art. 7

Le Alte Parti contraenti convengono, per quanto riguarda i loro uffici di immigrazione e di emigrazione, di prendere le misure amministrative e legislative destinate a combattere la tratta delle donne e dei fanciulli. Esse convengono, in particolare, di emanare i regolamenti necessari per la protezione delle donne e dei fanciulli che viaggiano su navi che trasportano emigranti, non solo alla partenza ed all’arrivo, ma anche nel corso della navigazione e a prendere delle disposizioni per far affiggere, nelle stazioni e nei porti, avvisi che mettano in guardia le donne e i fanciulli contro i pericoli della tratta ed indichino i luoghi ove essi possono trovare alloggio, aiuto ed assistenza.

Art. 8

La presente Convenzione, di cui fanno egualmente stato il testo francese e quello inglese porterà la data d’oggi e potrà essere firmata fino al 31 marzo 1922.

Art. 9

La presente Convenzione è soggetta a ratificazione. Gli atti di ratificazione saranno trasmessi al Segretario generale della Società delle Nazioni che ne notificherà il ricevimento agli altri Membri della Società ed agli Stati ammessi a firmare la Convenzione. Gli atti di ratificazione saranno depositati negli archivi del Segretariato 11 . In conformità delle disposizioni dell’articolo 18 del Patto della Società delle Nazioni 12 , il Segretario generale registrerà la presente Convenzione non appena sia stato fatto il deposito della prima ratificazione.

Art. 10

I Membri della Società delle Nazioni che non hanno firmato la presente Convenzione avanti il 1° aprile 1922, potranno aderirvi. Lo stesso vale per gli Stati che non sono Membri della Società ai quali il Consiglio della Società potrà decidere di comunicare ufficialmente la presente Convenzione. Le adesioni saranno notificate al Segretario generale della Società 13 che ne avviserà gli Stati interessati indicando la data della notificazione.

Art. 11

La presente Convenzione entrerà in vigore, per ciascuna delle Parti, alla data del deposito della sua ratificazione o del suo atto di adesione.

Art. 12

La presente Convenzione potrà essere denunciata da ogni Membro della Società o da ogni Stato con un termine di disdetta di dodici mesi. La denuncia dev’essere fatta con comunicazione scritta al Segretario generale della Società 14 . Questi comunicherà copia della denuncia a tutte le altre Parti contraenti indicando la data di ricevimento. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la data della notificazione al Segretario generale e sarà valida solo per lo Stato che l’avrà notificata.

Art. 13

Il Segretario generale della Società 15 terrà un elenco di tutte le Parti che avranno firmato, ratificato o denunciato la presente Convenzione o che vi avranno aderito. Questo elenco potrà essere consultato in ogni tempo dai membri della Società; esso sarà pubblicato più spesso che sia possibile secondo le istruzioni del Consiglio.

Art. 14

Ciascun Membro o Stato firmatario può dichiarare che la sua firma non vincola sia tutte, sia talune delle sue colonie, possedimenti d’oltre mare, protettorati o territori sottoposti alla sua sovranità o alla sua autorità, e può, ulteriormente, aderire separatamente in nome di qualcuna delle sue colonie, dei suoi possedimenti d’oltre mare, protettorati o territori esenti con questa dichiarazione. La denuncia potrà parimente farsi separatamente per ogni colonia, possedimento d’oltre mare, protettorato o territorio sottoposto alla sua sovranità o autorità; si applicheranno a questa denuncia le disposizioni dell’articolo 12. Fatto a Ginevra, il trenta settembre millenovecentoventuno in un sol esemplare, che resta depositato negli archivi della Società delle Nazioni 16 . (Seguono le firme)

Atto finale

La Conferenza internazionale sulla Tratta delle donne e dei fanciulli, convocata in conformità della risoluzione del Consiglio della Società delle Nazioni del 22 febbraio 1921, s’è riunita il 30 giugno 1921 nella sede della Società a Ginevra .

La Conferenza è stata incaricata, con una risoluzione dell’Assemblea del 15 dicembre 1920, di sforzarsi di conseguire un’unità fra le vedute dei diversi governi che renda possibile un’azione comune.

Il Consiglio della Società ha designato, come Presidente della Conferenza, il sig. Michele Levie, Ministro di Stato. La Conferenza ha scelto, come Vicepresidente, la signorina Henni Forchhammer. Il Segretario generale della Società delle Nazioni ha nominato Rachele Crowdy, come Segretaria generale della Conferenza, e il sig. Giorgio Kaeckenbeeck, come Consigliere giuridico. La Segretaria generale e il Consigliere giuridico sono stati aggiunti dalla Conferenza al Presidente e al Vicepresidente per costituire l’Ufficio.

Gli Stati enumerati nell’elenco seguente hanno preso parte alla Conferenza e, a questo scopo, hanno designato come loro delegati e periti:

(Seguono i nomi dei delegati e dei periti dei diversi Stati)

Dopo aver coordinate, in un rapporto allegato al presente Atto, le risposte ricevute dal Segretariato al questionario spedito il 16 febbraio 1921 ai singoli Stati, e prese le deliberazioni consegnate nei processi verbali delle sue sedute, la Conferenza ha adottato le risoluzioni e i voti seguenti:

I. La Conferenza:

considerando che una repressione efficace della tratta delle donne e dei fanciulli sarà agevolata dall’adozione, nel maggior numero possibile di Stati, di principi comuni e di provvedimenti analoghi;

considerando che sarebbe, in particolare, necessario a questo scopo, che le infrazioni fossero punibili da tutte le legislazioni;

considerando che l’Accordo del 18 maggio 1904 17 e la Convenzione del 4 maggio 1910 18 contengono i principi e i provvedimenti essenziali in questa materia e che una applicazione la più compiuta e generale possibile di questi Atti sarebbe tale da portare un serio rimedio alla situazione presente;

raccomanda al Consiglio della Società delle Nazioni:

d’invitare istantemente tutti i membri della Società e gli altri Stati che non hanno ancora ratificato l’Accordo del 18 maggio 1904 e la Convenzione del 4 maggio 1910, o che non vi hanno aderito, a dare la loro ratificazione o la loro adesione a questi Atti.

II. La Conferenza, animata dal proposito d’assicurare la protezione delle donne e dei fanciulli, qualunque siano la loro razza ed il loro colore, esprime il voto che il Consiglio della Società delle Nazioni voglia invitare gli Stati contraenti degli Atti del 18 maggio 1904 e del 4 maggio 1910, concernenti la tratta delle donne e dei fanciulli, come pure gli altri Stati che non vi hanno ancora aderito, a dare la loro adesione anche per le loro colonie e dipendenze.

III. La Conferenza esprime il voto che il Consiglio della Società delle Nazioni inviti i governi ad adottare delle prescrizioni che permettano di punire i tentativi e, nei limiti legali, gli atti preparatori dei delitti previsti negli articoli 1 e 2 della Convenzione del 4 maggio 1910.

IV. La Conferenza esprime il voto che il Consiglio della Società delle Nazioni abbia a domandare agli Stati contraenti degli Atti del 1904 e del 1910, e a quelli che stanno per aderirvi, di portare ai 21 anni compiti l’età indicata alla lettera B del Protocollo finale del 1910 19 e di prevedere che questa età sia considerata come un minimo, raccomandando agli Stati di elevarlo ancora.

V. La Conferenza, riferendosi all’articolo 5 della Convenzione del 4 maggio 1910, e desiderando di veder assicurata nel modo più completo la repressione delle infrazioni previste negli articoli 1 e 2 di essa Convenzione, esprime il voto che, nel caso in cui non esistessero convenzioni d’estradizione tra le parti contraenti, queste prendano tutte le misure che sono in loro potere per l’estradizione delle persone perseguite o condannate per le infrazioni di cui sopra.

VI. La Conferenza esprime il voto che tutti gli Stati adottino, nelle questioni d’emigrazione e d’immigrazione, dei provvedimenti amministrativi e legislativi intesi a combattere la tratta delle donne e dei fanciulli. Essa richiama specialmente l’attenzione dei governi sulla necessità d’assicurare la protezione delle donne e dei fanciulli che viaggiano soli, tanto al momento della partenza e dell’arrivo, quanto durante il viaggio.

VI bis . La Conferenza richiama l’attenzione della Commissione internazionale dell’emigrazione sulla questione della tratta e sull’interesse di adottare delle disposizioni precise che potrebbero, eventualmente, essere inserite in un accordo internazionale.

VII. La Conferenza esprime il voto che le associazioni internazionali competenti siano invitate a concertarsi sui provvedimenti che esse devono prendere per assicurare il viaggio, fino al paese di destinazione, delle donne o delle giovinette espulse dalle autorità di un altro paese o che non sono state autorizzate a soggiornarvi.

VIII. Riferendosi all’articolo 2 dell’Accordo del 1904, la Conferenza esprime il voto che i governi intervengano presso le amministrazioni e le società di trasporto per assicurare l’affissione gratuita, nelle stazioni delle strade ferrate e nei porti, di annunci che richiamino l’attenzione delle donne e delle giovinette sui pericoli della tratta e che loro indichino dove possono trovare rifugio ed assistenza.

IX. La Conferenza esprime il voto che gli Stati che non hanno ancora preso dei provvedimenti legislativi od amministrativi concernenti l’autorizzazione e la vigilanza delle agenzie e degli uffici di collocamento, s’impegnino ad emanare dei regolamenti in questo senso, per assicurare la protezione delle donne e dei fanciulli che cercano lavoro in un altro paese.

X. La Conferenza esprime il voto che il Consiglio della Società delle Nazioni, in applicazione dell’articolo 23 (c) del Patto 20 , incarichi il Segretariato generale della Società di domandare a tutti i Membri della Società e agli Stati contraenti dell’Accordo del 1904 e della Convenzione del 1910, che gli forniscano ogni anno un rapporto sui provvedimenti da essi presi o previsti nell’intento di reprimere la tratta delle donne e dei fanciulli. Questi rapporti saranno comunicati in extenso o in riassunto a tutti i Membri della Società e alle parti contraenti degli atti suddetti, perchè ciascun paese possa profittare dell’esperienza degli altri. Il Segretario generale potrà, a questo scopo, preparare un disegno di questionario da mandare ai governi.

La Conferenza esprime parimente il voto che le associazioni internazionali per la repressione della tratta siano invitate ad inviare al Segretariato generale un rapporto annuale sulla loro attività. Questi rapporti saranno comunicati nello stesso modo di quelli dei governi. 21

XI. La Conferenza esprime il voto che sia istituita una Commissione composta di cinque a sei rappresentanti degli Stati e di tre a cinque assessori, la quale deve fungere da organo consultivo presso la Società delle Nazioni, allo scopo di fornire dei pareri al Consiglio sul «controllo generale degli accordi relativi alla tratta delle donne e dei fanciulli», come pure su tutte le questioni internazionali concernenti questa materia, che potessero essergli sottoposti per esame. Questa Commissione non avrebbe nessuna autorità né poteri diretti.

Spetterà al Consiglio della Società delle Nazioni di designare i membri.

Tuttavia, la Conferenza reputa opportuno esprimere le raccomandazioni seguenti:

che il Consiglio tenga conto, per quanto è possibile, degli interessi generali e delle rappresentanze geografiche nella designazione degli Stati rappresentati e che uno dei membri sia un rappresentante della Francia, paese che, in virtù degli Atti del 1904 e del 1910 ha assunto certe funzioni speciali e che, inoltre, fornirà al Segretariato generale tutta la documentazione che si è incaricato di raccogliere in virtù di questi Atti;

che gli assessori rappresentino:

  1. l’Ufficio internazionale per la repressione della tratta;
  2. un’organizzazione internazionale femminile;
  3. le società internazionali seguenti, individualmente o collettivamente:a)Associazione ebrea per la protezione delle giovinette,b)Associazione cattolica internazionale delle opere di protezione della giovinetta,c)Federazione delle Unioni nazionali delle Amiche della giovinetta.

Che la Commissione consultiva si riunisca secondo i bisogni su invito del Consiglio della Società delle Nazioni.

Che le spese di ciascun rappresentante siano a carico dello Stato o dell’Associazione che esso rappresenta.

Che la Commissione si tenga in istretto contatto, per mezzo degli assessori, con le organizzazioni nazionali ed internazionali, allo scopo di assicurare la unione e la cooperazione degli sforzi ufficiali o no fatti per reprimere la tratta.

XII. La Conferenza esprime il voto che i governi esaminino la questione della tratta dei fanciulli e provochino le ricerche necessarie per scoprire coloro che la praticano e deferirli ai tribunali repressivi.

Essa esprime pure il voto che i governi modifichino le disposizioni delle loro leggi civili sull’adozione, se queste disposizioni sono di natura tale da dar luogo ad abusi.

XIII. La Conferenza esprime il voto che le parole «tratta delle bianche» siano sostituite nei testi degli accordi internazionali con le parole «tratta delle donne e dei fanciulli».

XIV. Essendo stata richiamata l’attenzione della Conferenza sulle conseguenze che derivano, dal punto di vista della tratta, dalle deportazioni individuali o collettive delle donne e dei fanciulli, che rivestono un carattere politico o militare, la Conferenza ha il dovere di domandare alla Società delle Nazioni di accordare il suo intervento allo scopo di sopprimere tali pratiche contrarie alle leggi umanitarie.

XV. La Conferenza prega il Segretariato generale delle Società delle Nazioni di ringraziare, in suo nome, le diverse associazioni di cui le sono stati trasmessi i voti e di informarle che essi sono stati sottoposti all’esame di una Commissione speciale e che le questioni a cui si riferiscono sono state oggetto sia di deliberazioni, sia di decisioni della Conferenza.

La Conferenza decide che saranno stesi due esemplari originali dell’atto finale, firmati dai delegati. Uno di questi esemplari sarà depositato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni 22 e l’altro sarà messo a disposizione del Consiglio.

La Conferenza esprime il voto che il Consiglio della Società delle Nazioni trasmetta il secondo esemplare originale al Governo francese, che conserva nei suoi archivi l’Accordo del 1904 e la Convenzione del 1910.

Delle copie certificate conformi saranno consegnate ai Membri della Società e agli Stati rappresentati alla Conferenza.

In fede di che, i delegati hanno firmato il presente Atto.

Fatto a Ginevra, il cinque luglio millenovecentoventuno, in due esemplari originali.

(Seguono le firme)

0.311.33

Campo d’applicazione il 23 giugno 201623

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

10 aprile

1935 A

10 aprile

1935

Albania

13 ottobre

1924

13 ottobre

1924

Algeria

31 ottobre

1963 A

31 ottobre

1963

Australia

28 giugno

1922

28 giugno

1922

Isola di Norfolk

2 settembre

1936

2 settembre

1936

Austria

9 agosto

1922

9 agosto

1922

Bahamas

10 giugno

1976 S

10 luglio

1973

Belarus

21 maggio

1948 A

21 maggio

1948

Belgio

15 giugno

1922

15 giugno

1922

Brasile

18 agosto

1933

18 agosto

1933

Bulgaria

29 aprile

1925 A

29 aprile

1925

Canada

28 giugno

1922

28 giugno

1922

Ceca, Repubblica

30 dicembre

1993 S

1° gennaio

1993

Cile

15 gennaio

1929

15 gennaio

1929

Cina

24 febbraio

1926

24 febbraio

1926

Hong Kong a

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao b

13 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

16 maggio

1963 S

16 agosto

1960

Colombia

8 novembre

1934

8 novembre

1934

Cuba

7 maggio

1923

7 maggio

1923

Danimarca

23 aprile

1931 A

1° gennaio

1933

Egitto

13 aprile

1932 A

13 aprile

1932

Figi

12 giugno

1972 S

10 ottobre

1970

Filippine

30 settembre

1954 A

30 settembre

1954

Finlandia

16 agosto

1926 A

16 agosto

1926

Francia

1° marzo

1926 A

1° marzo

1926

Germania

8 luglio

1924

8 luglio

1924

Ghana

7 aprile

1958 S

5 marzo

1957

Giamaica

30 luglio

1964 S

6 agosto

1962

Giappone

15 dicembre

1925

15 dicembre

1925

Grecia

9 aprile

1923

9 aprile

1923

India*

28 giugno

1922

28 giugno

1922

Iran

28 marzo

1933

28 marzo

1933

Iraq*

15 maggio

1925 A

15 maggio

1925

Irlanda

18 maggio

1934 A

18 maggio

1934

Italia*

30 giugno

1924

30 giugno

1924

Libano

2 giugno

1930 A

2 giugno

1930

Libia

17 febbraio

1959 A

17 febbraio

1959

Lussemburgo

31 dicembre

1929 A

31 dicembre

1929

Macedonia

18 gennaio

1994 S

17 novembre

1991

Madagascar

18 febbraio

1963 A

18 febbraio

1963

Malawi

25 febbraio

1966 A

25 febbraio

1966

Malta

24 marzo

1967 S

21 settembre

1964

Maurizio

18 luglio

1969 S

12 marzo

1968

Messico

10 maggio

1932 A

10 maggio

1932

Monaco

18 luglio

1931 A

18 luglio

1931

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Myanmar*

3 aprile

1939 S

1° aprile

1937

Nicaragua

12 dicembre

1935 A

12 dicembre

1935

Norvegia

16 agosto

1922

16 agosto

1922

Nuova Zelanda

28 giugno

1922

28 giugno

1922

Paesi Bassi

19 settembre

1923

19 settembre

1923

Aruba

19 settembre

1923

19 settembre

1923

Curaçao

19 settembre

1923

19 settembre

1923

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

19 settembre

1923

19 settembre

1923

Sint Maarten

19 settembre

1923

19 settembre

1923

Pakistan

12 novembre

1947 S

15 agosto

1947

Polonia

8 ottobre

1924

8 ottobre

1924

Portogallo

1° dicembre

1923

1° dicembre

1923

Regno Unito

28 giugno

1922

28 giugno

1922

Gibilterra

18 settembre

1922 A

18 settembre

1922

Isole Falkland

8 maggio

1924 A

8 maggio

1924

Romania

5 settembre

1923

5 settembre

1923

Russia

18 dicembre

1947 A

18 dicembre

1947

Serbia

2 maggio

1929 A

2 maggio

1929

Sierra Leone

13 marzo

1962 S

27 aprile

1961

Singapore

7 giugno

1966 S

9 agosto

1965

Siria

2 giugno

1930 A

2 giugno

1930

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Spagna

12 maggio

1924 A

12 maggio

1924

Sudafrica

28 giugno

1922

28 giugno

1922

Sudan

1° giugno

1932 A

1° giugno

1932

Svezia

9 giugno

1925

9 giugno

1925

Svizzera

20 gennaio

1926

1° febbraio

1926

Thailandia*

13 luglio

1922

13 luglio

1922

Trinidad e Tobago

11 aprile

1966 S

31 agosto

1962

Turchia

15 aprile

1937 A

15 aprile

1937

Ungheria

25 aprile

1925

25 aprile

1925

Uruguay

21 ottobre

1924 A

21 ottobre

1924

Zambia

26 marzo

1973 S

24 ottobre

1964

Zimbabwe

1° dicembre

1998 S

18 aprile

1980

  1. Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.
  1. Dal 18 set. 1922 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1°lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 19 dic. 1984, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
  1. Dall’11 ago. 1999 al 19 dic. 1999, la Conve. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 30 dic. 1985, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

0.311.33

Riserve e dichiarazioni

India

La Birmania si riserva interamente il diritto di sostituire l’età di sedici anni od altra maggiore età che potrà essere stabilita ulteriormente al limite d’età prescritto nel paragrafo B del protocollo finale della Convenzione del 4 maggio 1910 24 e nell’articolo 5 della Convenzione del 1921.

Iraq

Il Governo dell’Iraq desidera riservarsi il diritto di stabilire un’età limite inferiore a quella specificata nell’articolo 5 della Convenzione.

Italia

Con la riserva che il limite d’età delle donne e dei fanciulli indigeni, menzionata nell’articolo 5, sia ridotto da 21 anni compiuti a 16 anni compiuti.

Myanmar

La stessa riserva dell’India.

Thailandia

La Thailandia formula la riserva sul limite d’età prescritto nel paragrafo B del protocollo finale della Convenzione del 1910 25 e nell’articolo 5 della presente Convenzione in quanto s’applicano ai cittadini del Siam (Thailandia).