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0.311.371

Accordo addizionale concernente l’abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù Conchiuso a Ginevra il 7 settembre 1956 Approvato dall’Assemblea federale il 17 giugno 1964 Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 28 luglio 1964

RU 1965 138; FF 1963 1953

Traduzione

Entrato in vigore per la Svizzera il 28 luglio 1964

(Stato 22 settembre 2021)

Preambolo

Gli Stati partecipanti al presente Accordo,

considerando che la libertà è un diritto che ogni essere umano acquista alla nascita;

coscienti che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nella Carta 1 la fede nella dignità e nel valore della persona umana;

considerando che la dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, proclamata
dall’Assemblea generale un ideale da conseguirsi da ogni popolo e nazione, stabilisce che nessuno può essere tenuto in schiavitù e che la schiavitù e la tratta degli schiavi sono vietati in qualunque forma;

riconoscendo che dopo la conclusione della Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926 2 concernente la schiavitù, intesa ad abolire la schiavitù e la tratta degli schiavi, sono stati compiuti nuovi progressi su questo cammino;

tenendo conto della convenzione del 1930 3 sul lavoro forzato e di quanto la Organizzazione internazionale del Lavoro ha fatto successivamente circa il lavoro forzato obbligatorio;

riscontrato per altro che la schiavitù, la tratta degli schiavi e le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù non sono ancora rimosse in ogni regione del mondo;

avendo quindi risolto doversi aggiungere alla Convenzione del 1926, tuttora in vigore, un accordo addizionale destinato ad accrescere gli sforzi nazionali, non meno che internazionali, per abolire la schiavitù, la tratta degli schiavi e le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù,

hanno convenuto quanto segue:

Parte 1 Istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù

Art. 1

Ogni Stato partecipante al presente Accordo prende in via amministrativa, o altrimenti, tutte le misure attuabili e necessarie per ottenere progressivamente e quanto prima l’abolizione completa o l’abbandono delle istituzioni e pratiche seguenti, laddove sussistano, siano o no considerate nella definizione di schiavitù di cui all’articolo 1 della Convenzione, firmata a Ginevra il 25 settembre 1926, concernente la schiavitù:

  1. la servitù per debiti, ossia lo stato o la condizione di chi, essendo debitore, si è obbligato a fornire, a garanzia d’un debito, i suoi servizi o quelli di persona soggetta alla sua autorità, qualora l’equo valore di questi servizi non sia
    destinato all’estinzione del debito o se la durata degli stessi non sia determinata oppure la loro natura non sia definita;
  2. la servitù della gleba, ossia la condizione di chiunque sia tenuto dalla legge, dall’uso o da un accordo a vivere e lavorare su terra altrui e a fornire a tale persona, con o senza compenso, determinati servizi senza poter mutare il proprio stato;
  3. ogni istituzione o pratica secondo la quale:(i)una donna, cui non spetti il diritto di sottrarsene, sia promessa o data in matrimonio mediante compenso in denaro o in natura, fornito ai suoi genitori, al suo tutore, alla sua famiglia o a qualsiasi altra persona o altro gruppo di persone;(ii)il marito di una donna, la famiglia o il clan dello stesso abbiano il diritto di cederla a un terzo mediante compenso o altrimenti;(iii)la moglie, morto il marito, sia trasmissibile per successione a un’altra persona;
  4. ogni istituzione o pratica secondo la quale un fanciullo o un adolescente
    minore di diciotto anni sia, dai genitori o da uno di essi o dal tutore, consegnato a un terzo, con o senza pagamento, perché ne adoperi la persona o il lavoro.

Art. 2

Allo scopo di mettere fine alle istituzioni e pratiche di cui all’articolo 1, lettera c, gli Stati partecipanti si obbligano a stabilire, ove occorra, un’età minima adeguata per il matrimonio, a promuovere l’impiego d’una procedura che permetta all’uno e all’altro dei futuri coniugi la libera espressione del loro consenso al matrimonio davanti a un’autorità civile o religiosa competente, e a promuovere la registrazione dei matrimoni.

Parte II Tratta degli schiavi

Art. 3

Il trasporto o il tentativo di trasporto di schiavi da un paese a un altro, qualunque sia il mezzo, o la complicità in tali atti costituirà un’infrazione penale della legge degli Stati partecipanti all’Accordo e le persone riconosciute colpevoli della stessa saranno suscettivi di pene molto rigorose.

  1. a. Gli Stati partecipanti prenderanno ogni misura efficace per impedire che le navi e gli aeromobili autorizzati a battere la loro bandiera trasportino schiavi e per punire le persone colpevoli di tali atti o colpevoli di impiegare a tale scopo la bandiera nazionale.
  2. Gli Stati partecipanti prenderanno ogni misura efficace ad assicurare che i loro porti, aerodromi e coste non siano impiegati per il trasporto di schiavi.

Gli Stati partecipanti all’Accordo si scambieranno informazioni allo scopo d’assicurare il coordinamento pratico dei provvedimenti da essi presi nella lotta contro la tratta degli schiavi e s’informeranno scambievolmente di ogni caso di tratta degli schiavi e di ogni tentativo d’infrazione di questo genere di cui abbiano conoscenza.

Art. 4

Ogni schiavo che si rifugi a bordo d’una nave d’uno Stato partecipante al presente Accordo sarà libero ipso facto .

Parte III Schiavitù e istituzioni pratiche analoghe alla schiavitù

Art. 5

In un paese dove la schiavitù o le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù non siano affatto abolite o tralasciate, la mutilazione, la stigmatizzazione o altra marcatura di persona schiava o di condizione servile, per indicarne la condizione, infliggerle un castigo e per qualsiasi altro motivo, oppure la complicità in tali atti, costituirà un’infrazione penale della legge degli Stati partecipanti all’Accordo e le persone riconosciute colpevoli saranno suscettive di pena.

Art. 6

L’inschiavimento o l’istigazione d’una persona ad alienare la propria libertà, o quella di persona a lei subordinata, affinché si faccia schiava, costituirà un’infrazione penale della legge degli Stati partecipanti al presente Accordo e le persone riconosciute colpevoli saranno suscettive di pena; ciò varrà parimente per la partecipazione a un’intesa a tale scopo, il tentativo e la complicità.

Salve restando le disposizioni di cui al capoverso introduttivo dell’articolo 1, le disposizioni del numero 1 del presente articolo s’applicheranno parimente all’istigazione d’una persona a mettersi, o a mettere una persona a lei subordinata, in condizione servile risultante da un’istituzione o pratica menzionata nell’articolo l; ciò varrà parimente per la partecipazione a una intesa a tale scopo, il tentativo e la complicità.

Parte IV Definizioni

Art. 7

Ai fini del presente Accordo:

  1. La «schiavitù» come è definita nella convenzione del 1926 concernente la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi, e lo «schiavo» è l’individuo che ha tale stato o condizione;
  2. la «persona di condizione servile» è quella posta nello stato o nella condizione risultante da un’istituzione o pratica menzionata nell’articolo 1 del presente Accordo;
  3. la «tratta degli schiavi» designa e comprende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di persona per inschiavirla; ogni atto d’acquisto d’uno schiavo per venderlo o barattarlo; ogni atto di cessione mediante vendita o baratto d’una persona acquistata per venderla o barattarla e, in generale, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi, qualunque sia il mezzo impiegato per il
    trasporto.

Parte V Cooperazione fra gli Stati partecipanti e comunicazione
di informazioni

Art. 8

Gli Stati partecipanti all’Accordo si obbligano a prestarsi vicendevole aiuto e a cooperare con l’Organizzazione delle Nazioni Unite nell’applicazione delle disposizioni che precedono.

Le parti si obbligano a comunicare al Segretario generale delle Nazioni Unite la copia di ogni legge, regolamento e risoluzione amministrativa dati o messi in vigore per attuare le disposizioni del presente Accordo.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunicherà alle parti e al Consiglio economico e sociale le informazioni ricevute in conformità del paragrafo 2, come elemento di documentazione per ogni dibattito cui il consiglio procederà allo scopo di fare nuove raccomandazioni intese ad abolire la schiavitù, la tratta degli schiavi o le istituzioni e pratiche considerate nell’Accordo.

Parte VI Disposizioni finali

Art. 9

Al presente Accordo non è ammessa alcuna riserva.

Art. 10

Ogni controversia fra gli Stati partecipanti all’Accordo relativa alla interpretazione o all’applicazione dello stesso, che non sia composta mediante negoziato, sarà sottoposta, a richiesta di una delle parti in conflitto, alla Corte internazionale di Giustizia, salvo che esse non stabiliscano un altro mezzo di composizione.

Art. 11

Il presente Accordo sarà aperto, fino al 1° luglio 1957, alla firma di tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite o d’una istituzione specializzata. Esso sarà sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati firmatari e aderenti.

Dopo il 1° luglio 1957, l’Accordo sarà aperto all’adesione di ogni Stato Membro delle Nazioni Unite o d’una istituzione specializzata, oppure di ogni altro Stato che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite inviti ad aderirvi. La adesione avverrà mediante il deposito d’uno strumento formale presso il Segretario generale delle
Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati firmatari e aderenti.

Art. 12

Il presente Accordo si applicherà a tutti i territori non autonomi, sotto tutela,
coloniali e altri territori non metropolitani che uno Stato partecipante rappresenti nell’ambito internazionale; la parte interessata dovrà, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2, dichiarare, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione all’Accordo, il o i territori non metropolitani cui esso s’applicherà ipso facto per
effetto della firma, ratificazione o adesione.

Ove in virtù delle leggi o pratiche costituzionali della parte o del territorio non metropolitano occorra un precedente consenso di questo, la parte s’adoprerà per
ottenere, nel termine di dodici mesi dal giorno dalla sua firma, il consenso necessario del territorio non metropolitano e, ottenuto che l’abbia, lo notificherà al Segretario generale. L’Accordo s’applicherà al territorio o ai territori designati nella notificazione, dal giorno in cui il Segretario generale l’avrà ricevuta.

Decorsi i dodici mesi menzionati nel paragrafo precedente, le parti interessate informeranno il Segretario generale sui risultati delle consultazioni con i territori non metropolitani di cui curano le relazioni internazionali, i quali non abbiano consentito all’applicazione del presente Accordo.

Art. 13

L’Accordo entrerà in vigore il giorno in cui due Stati ne saranno divenuti parte.

Successivamente, esso entrerà in vigore, per ogni Stato e territorio, il giorno del deposito dello strumento di ratificazione o d’adesione dello Stato stesso o della
notificazione d’applicazione a tale territorio.

Art. 14

L’applicazione del presente Accordo sarà ripartita in periodi consecutivi di tre anni, di cui il primo comincerà il giorno dell’entrata in vigore dello stesso conformemente all’articolo 13 paragrafo 1.

Ogni Stato partecipante potrà disdire il presente Accordo almeno sei mesi prima del decorso di ciascun periodo triennale, mediante notificazione al Segretario generale. Questo informerà della stessa e del giorno in cui l’ha ricevuta le altre parti.

La disdetta avrà effetto al termine del periodo triennale in corso.

Se, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, il presente Accordo sarà reso applicabile a un territorio non metropolitano di una parte, questa potrà, con il consenso dello stesso, notificare successivamente e in ogni momento, al Segretario generale delle Nazioni Unite, che l’Accordo è disdetto per quel territorio. La disdetta avrà effetto un anno dopo il giorno in cui la notificazione sarà giunta al Segretario generale, che informerà della stessa e del giorno in cui l’ha ricevuta le altre parti.

Art. 15

Il presente Accordo, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato nell’archivio della Segreteria delle Nazioni Unite. Il Segretario generale ne stenderà delle copie certificate conformi per comunicarle agli Stati partecipanti all’Accordo e a ogni altro Stato Membro delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo nei giorni indicati accanto alle loro firme.

Fatto nell’Ufficio europeo delle Nazioni Unite, a Ginevra, il sette settembre millenovecentocinquantasei.

(Seguono le firme)

0.311.371

Campo d’applicazione il 22 settembre 20214

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

16 novembre

1966 A

16 novembre

1966

Albania

6 novembre

1958 A

6 novembre

1958

Algeria

31 ottobre

1963 A

31 ottobre

1963

Antigua e Barbuda

25 ottobre

1988 S

1° novembre

1981

Arabia Saudita

5 luglio

1973 A

5 luglio

1973

Argentina

13 agosto

1964 A

13 agosto

1964

Australia

6 gennaio

1958

6 gennaio

1958

  1. Tutti i territori non autonomi, sotto tutela ed altri territori non metropolitani che l’Australia rappresenta sul piano internazionale

6 gennaio

1958

6 gennaio

1958

Austria

7 ottobre

1963 A

7 ottobre

1963

Azerbaigian

16 agosto

1996 A

16 agosto

1996

Bahamas

10 giugno

1976 S

10 luglio

1973

Bahrein*

27 marzo

1990 A

27 marzo

1990

Bangladesh

5 febbraio

1985 A

5 febbraio

1985

Barbados

9 agosto

1972 S

30 novembre

1966

Belarus

5 giugno

1957

5 giugno

1957

Belgio

13 dicembre

1962

13 dicembre

1962

Bolivia

6 ottobre

1983 A

6 ottobre

1983

Bosnia e Erzegovina

1° settembre

1993 S

6 marzo

1992

Brasile

6 gennaio

1966 A

6 gennaio

1966

Bulgaria

21 agosto

1958

21 agosto

1958

Cambogia

12 giugno

1957 A

12 giugno

1957

Camerun

27 giugno

1984 A

27 giugno

1984

Canada

10 gennaio

1963

10 gennaio

1963

Ceca, Repubblica

22 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Cile

20 giugno

1995 A

20 giugno

1995

Cina

Hong Kong a

10 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao b

13 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

11 maggio

1962 S

16 agosto

1960

Congo (Brazzaville)

25 agosto

1977 A

25 agosto

1977

Congo (Kinshasa)

28 febbraio

1975 A

28 febbraio

1975

Côte d’Ivoire

10 dicembre

1970 A

10 dicembre

1970

Croazia

12 ottobre

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba

21 agosto

1963

21 agosto

1963

Danimarca

24 aprile

1958

24 aprile

1958

Dominica

17 agosto

1994 S

3 novembre

1978

Dominicana, Repubblica

31 ottobre

1962 A

31 ottobre

1962

Ecuador

29 marzo

1960 A

29 marzo

1960

Emirati Arabi Uniti

17 aprile

1958 A

17 aprile

1958

Etiopia

21 gennaio

1969 A

21 gennaio

1969

Figi

12 giugno

1972 S

10 ottobre

1970

Filippine

17 novembre

1964 A

17 novembre

1964

Finlandia

1° aprile

1959 A

1° aprile

1959

Francia

26 maggio

1964

26 maggio

1964

  1. Tutti i territori della Repubblica francese

26 maggio

1964

26 maggio

1964

Germania

14 gennaio

1959

14 gennaio

1959

Ghana

3 maggio

1963 A

3 maggio

1963

Giamaica

30 luglio

1964 S

6 agosto

1962

Gibuti

21 marzo

1979 A

21 marzo

1979

Giordania

27 settembre

1957 A

27 settembre

1957

Grecia

13 dicembre

1972

13 dicembre

1972

Guatemala

11 novembre

1983

11 novembre

1983

Guinea

14 marzo

1977 A

14 marzo

1977

Haiti

12 febbraio

1958

12 febbraio

1958

India

23 giugno

1960

23 giugno

1960

Iran

30 dicembre

1959 A

30 dicembre

1959

Iraq

30 settembre

1963

30 settembre

1963

Irlanda

18 settembre

1961 A

18 settembre

1961

Islanda

17 novembre

1965 A

17 novembre

1965

Israele*

23 ottobre

1957

23 ottobre

1957

Italia

12 febbraio

1958

12 febbraio

1958

Kazakistan

1° maggio

2008 A

1° maggio

2008

Kirghizistan

5 settembre

1997 A

5 settembre

1997

Kuwait

18 gennaio

1963 A

18 gennaio

1963

Laos

9 settembre

1957 A

9 settembre

1957

Lesotho

4 novembre

1974 S

4 ottobre

1966

Lettonia

14 aprile

1992 A

14 aprile

1992

Libia

16 maggio

1989 A

16 maggio

1989

Lussemburgo

1° maggio

1967

1° maggio

1967

Macedonia del Nord

18 gennaio

1994 S

17 novembre

1991

Madagascar

29 febbraio

1972 A

29 febbraio

1972

Malawi

2 agosto

1965 A

2 agosto

1965

Malaysia

18 novembre

1957 A

18 novembre

1957

Mali

2 febbraio

1973 A

2 febbraio

1973

Malta

3 gennaio

1966 S

21 settembre

1964

Marocco

11 maggio

1959 A

11 maggio

1959

Mauritania

6 giugno

1986 A

6 giugno

1986

Maurizio

18 luglio

1969 S

12 marzo

1968

Messico

30 giugno

1959

30 giugno

1959

Mongolia

20 dicembre

1968 A

20 dicembre

1968

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Nepal

7 gennaio

1963 A

7 gennaio

1963

Nicaragua

14 gennaio

1986 A

14 gennaio

1986

Niger

22 luglio

1963 A

22 luglio

1963

Nigeria

26 giugno

1961 S

1° ottobre

1960

Norvegia

3 maggio

1960

3 maggio

1960

Nuova Zelanda

26 aprile

1962 A

26 aprile

1962

Isole Cook

26 aprile

1962

26 aprile

1962

Niue

26 aprile

1962

26 aprile

1962

Tokelau

26 aprile

1962

26 aprile

1962

Paesi Bassi

3 dicembre

1957

3 dicembre

1957

Aruba c

3 dicembre

1957

3 dicembre

1957

Curaçao

3 dicembre

1957

3 dicembre

1957

  1. Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

3 dicembre

1957

3 dicembre

1957

  1. Sint Maarten

3 dicembre

1957

3 dicembre

1957

Pakistan

20 marzo

1958

20 marzo

1958

Palestina

22 marzo

2018 A

22 marzo

2018

Paraguay

27 settembre

2007 A

27 settembre

2007

Polonia

10 gennaio

1963

10 gennaio

1963

Portogallo

10 agosto

1959

10 agosto

1959

Regno Unito

30 aprile

1957

30 aprile

1957

Bermuda

6 settembre

1957

6 settembre

1957

Gibilterra

6 settembre

1957

6 settembre

1957

Isola di Man

30 aprile

1957

30 aprile

1957

Isole del Canale

30 aprile

1957

30 aprile

1957

Isole Falkland

6 settembre

1957

6 settembre

1957

  1. San Cristoforo e Nevis (Saint-Kitts e Nevis)

6 settembre

1957

6 settembre

1957

Sant’Elena

6 settembre

1957

6 settembre

1957

Rep. Centrafricana

30 dicembre

1970 A

30 dicembre

1970

Romania

13 novembre

1957

13 novembre

1957

Ruanda

4 ottobre

2006 A

4 ottobre

2006

Russia

12 aprile

1957

30 aprile

1957

Saint Lucia

14 febbraio

1990 S

22 febbraio

1979

Saint Vincent e Grenadine

9 novembre

1981 A

9 novembre

1981

Salomone, Isole

3 settembre

1981 S

7 luglio

1978

San Marino

29 agosto

1967

29 agosto

1967

Seicelle

5 maggio

1992 A

5 maggio

1992

Senegal

19 luglio

1979 A

19 luglio

1979

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

13 marzo

1962 S

27 aprile

1961

Singapore

28 marzo

1972 S

9 agosto

1965

Siria

17 aprile

1958 A

17 aprile

1958

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

21 novembre

1967 A

21 novembre

1967

Sri Lanka

21 marzo

1958

21 marzo

1958

Stati Uniti*

6 dicembre

1967 A

6 dicembre

1967

  1. Tutti i territori di cui gli Stati Uniti garantiscono le relazioni
    internazionali

6 dicembre

1967

6 dicembre

1967

Sudan

9 settembre

1957

9 settembre

1957

Suriname

12 ottobre

1979 S

25 novembre

1975

Svezia

28 ottobre

1959 A

28 ottobre

1959

Svizzera

28 luglio

1964 A

28 luglio

1964

Taiwan (Taipei cinese)

28 maggio

1959

28 maggio

1959

Tanzania

28 novembre

1962 A

28 novembre

1962

Togo

8 luglio

1980 A

8 luglio

1980

Trinidad e Tobago

11 aprile

1966 S

31 agosto

1962

Tunisia

15 luglio

1966 A

15 luglio

1966

Turchia

17 luglio

1964

17 luglio

1964

Turkmenistan

1° maggio

1997 A

1° maggio

1997

Ucraina

3 dicembre

1958

3 dicembre

1958

Uganda

12 agosto

1964 A

12 agosto

1964

Ungheria

26 febbraio

1958

26 febbraio

1958

Uruguay

7 giugno

2001 A

7 giugno

2001

Zambia

26 marzo

1973 S

24 ottobre

1964

Zimbabwe

1° dicembre

1998 S

18 aprile

1980

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in francese ed in inglese si possono consultare sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): https://treaties.un.org/ o richiedere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Dal 6 set. 1957 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una
    dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 giu. 1999, la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.
  1. Dal 27 apr. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 dic. 1999, la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao.
  1. Il 1° gen. 1986 l’isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l’autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno.

0.311.371

Estensione dell’applicazione territoriale

Dichiarazioni giusta l’articolo 12 dell’accordo addizionale

Estensione a

Dichiarazioni

Entrata in vigore

Australia

Tutti i territori non autonomi, sotto tutela ed altri territori non metropolitani che l’Australia rappresenta sul piano internazionale

6 gennaio

1958

6 gennaio

1958

Francia

Tutti i territori della Repubblica (Francia metropolitana, dipartimenti e territori d’oltre mare)

26 maggio

1964

26 maggio

1964

Nuova Zelanda

Isole Cook (compresa Nioué) e le Isole Tokelau

26 aprile

1962

26 aprile

1962

Paesi Bassi

Antille olandesi

3 dicembre

1957

3 dicembre

1957

Regno Unito

Isole anglo‑normande,
Isola di Man

30 aprile

1957

30 aprile

1957

Bermuda, Brunei,
Isole Falkland, Gibilterra,
Belize, Hong‑Kong, Montserrat, Saint‑Kitts e Nevis, Sant’Elena, Isole Vergini

6 settembre

1957

6 settembre

1957

Tonga

18 ottobre

1957

18 ottobre

1957

Stati Uniti

Tutti i territori di cui gli Stati Uniti garantiscono le relazioni internazionali

6 dicembre

1967

6 dicembre

1967