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0.311.41

Accordo internazionale per reprimere la diffusione delle pubblicazioni oscene Conchiuso a Parigi il 4 maggio 1910 Approvato dall’Assemblea federale il 28 giugno 1910 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 15 marzo 1911 Entrato in vigore per la Svizzera il 15 settembre 1911

CS 12 3

Traduzione1

(Stato 11 maggio 2017)

I Governi degli Stati qui appresso indicati ,

desiderosi a un modo di agevolare, nei limiti delle loro legislazioni rispettive, la comunicazione reciproca d’informazioni per la scoperta e la repressione di delitti concernenti le Pubblicazioni oscene, hanno risolto di conchiudere a tale scopo un Accordo, e hanno perciò nominato i loro Plenipotenziari, i quali si sono adunati in Conferenza a Parigi, dal 18 aprile al 4 maggio 1910, e

hanno convenuto le seguenti disposizioni :

Art. 1

I Governi contraenti si notificheranno scambievolmente, per mezzo del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, l’autorità istituita o designata 2 in conformità del presente articolo. 3

Ciascuno dei Governi contraenti si obbliga a stabilire o a designare un’autorità incaricata:

  1. di raccogliere tutte le informazioni che possono agevolare la scoperta e la repressione degli atti costituenti una contravvenzione alla loro legislazione interna in materia di scritti, disegni, figure od oggetti osceni, e i cui elementi costitutivi hanno un carattere internazionale;
  2. di fornire tutte le informazioni atte ad impedire l’importazione delle pubblicazioni od oggetti di cui al paragrafo precedente, nonché di assicurarne o sollecitarne il sequestro: il tutto entro i limiti della legislazione interna;
  3. di comunicare le leggi già emanate o che fossero in seguito emanate nei loro Stati, sulla materia che forma l’oggetto del presente Accordo.

Art. 2

L’autorità designata nell’articolo 1, avrà il diritto di corrispondere direttamente coll’autorità congenere istituita in ciascuno degli altri Stati contraenti.

Art. 3

L’autorità designata nell’articolo 1 dovrà, se la legislazione interna del suo paese non vi si oppone, comunicare alle autorità congeneri di tutti gli altri Stati contraenti gli estratti delle condanne pronunciate nel detto paese per le contravvenzioni contemplate dall’articolo l.

Art. 44

Gli Stati che non hanno sottoscritto il presente Accordo sono ammessi ad accedervi. A tale scopo essi faranno conoscere la loro intenzione mediante un atto che sarà depositato nell’Archivio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati contraenti e a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, notificando loro al tempo stesso la data del deposito. Sei mesi dopo questa data l’Accordo entrerà in vigore in tutto il territorio dello Stato aderente, che diverrà per tal modo Stato contraente.

Art. 5

Il presente Accordo entrerà in vigore sei mesi dopo il giorno del deposito delle ratificazioni. Nel caso che uno degli Stati contraenti lo denunziasse, la denunzia non avrebbe effetto che in confronto di questo Stato. La denunzia sarà notificata mediante un atto depositato nell’Archivio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati contraenti e a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificando loro ad un tempo la data del deposito. 5 Dodici mesi dopo questa data, l’Accordo cesserà d’essere in vigore in tutto il territorio dello Stato che l’avrà denunziato.

Art. 6

Il presente Accordo sarà ratificato, e le ratificazioni saranno depositate in Parigi tosto che sei degli Stati contraenti saranno in grado di farlo. Di ogni deposito di ratificazioni sarà steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata in via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti.

Art. 7

Se uno Stato contraente desidera che il presente Accordo sia messo in vigore in una o varie delle sue colonie, possedimenti o giurisdizioni consolari, esso notificherà questa sua intenzione per mezzo di un atto che sarà depositato nell’archivio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati contraenti e a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e li avviserà al tempo stesso della data del deposito. 6 Dopo sei mesi da questa data l’Accordo entrerà in vigore nelle colonie, possedimenti e giurisdizioni consolari indicati nell’atto di notificazione. La denunzia dell’Accordo da parte di uno degli Stati contraenti per una o varie delle sue colonie, possedimenti o giurisdizioni consolari seguirà nelle forme e condizioni stabilite dal primo capoverso di questo articolo. Essa avrà vigore dopo dodici mesi dal giorno in cui l’atto di denunzia sarà stato depositato nell’Archivio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 7

Art. 8

Il presente Accordo, che porterà la data del 4 maggio 1910, potrà essere sottoscritto in Parigi sino al 31 luglio successivo, dai Plenipotenziari degli Stati rappresentati alla Conferenza per la repressione della diffusione delle Pubblicazioni oscene. Fatto in Parigi, addì quattro maggio millenovecentodieci, in un solo esemplare, di cui una copia conforme sarà consegnata a ciascuno dei Governi firmatari. ( Seguono le firme )

0.311.41

Campo d’applicazione l’11 maggio 20178

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afganistana

10 maggio

1937

10 maggio

1937

Albania

13 ottobre

1924 A

13 ottobre

1924

Argentina

3 ottobre

1936

Australia

12 aprile

1912

12 ottobre

1912

  1. Isola di Norfolk

29 giugno

1935

29 giugno

1935

Austria

24 aprile

1912

24 ottobre

1912

Belarus

8 settembre

1998 S

25 dicembre

1991

Belgio

15 marzo

1911

15 settembre

1911

Brasile

3 giugno

1924

3 dicembre

1924

Bulgaria

18 maggio

1923 A

18 novembre

1923

Cambogiaa

30 marzo

1959 A

30 marzo

1959

Canada

11 settembre

1911

11 marzo

1912

Ceca, Repubblica

30 dicembre

1993 S

1° gennaio

1993

Cina

22 febbraio

1926 A

24 febbraio

1926

  1. Hong Kongb

10 giugno

1997

1° luglio

1997

Cipro

16 maggio

1963 S

16 agosto

1960

Colombiaa

8 novembre

1934 A

8 novembre

1934

Congo (Kinshasa)

31 maggio

1962 S

30 giugno

1960

Cubaa

20 settembre

1934 A

20 settembre

1934

Danimarca

8 aprile

1911

8 ottobre

1911

Egitto

29 ottobre

1924 A

29 ottobre

1924

El Salvadora

2 luglio

1937 A

2 luglio

1937

Figi

1° novembre

1971 S

10 ottobre

1970

Finlandia

14 agosto

1923 A

14 febbraio

1924

Francia

15 marzo

1911

15 settembre

1911

Germania

15 marzo

1911

15 settembre

1911

Ghana

7 aprile

1958 S

5 marzo

1957

Giamaicaa

30 luglio

1964 S

6 agosto

1962

Giapponea

13 maggio

1936 A

13 maggio

1936

Giordaniaa

11 maggio

1959 A

11 maggio

1959

Greciaa

9 ottobre

1929 A

9 ottobre

1929

Guatemalaa

25 ottobre

1933 A

25 ottobre

1933

Haitia

26 agosto

1953 A

26 agosto

1953

India

1° ottobre

1913 A

1° aprile

1914

Irana

28 settembre

1932 A

28 settembre

1932

Iraq

26 aprile

1929 A

26 aprile

1929

Irlanda

15 settembre

1930 A

15 settembre

1930

Islanda

26 luglio

1912 A

26 gennaio

1913

Italia

15 marzo

1911

15 settembre

1911

Lesotho

28 novembre

1975 S

4 ottobre

1966

Lettonia

7 ottobre

1925 A

7 ottobre

1925

Liberia

16 settembre

2005 A

16 marzo

2006

Lussemburgo

16 maggio

1911 A

16 novembre

1911

Madagascar

10 aprile

1963 A

10 ottobre

1963

Malawi

22 luglio

1965 A

22 luglio

1965

Malaysia

31 agosto

1957 S

31 agosto

1957

Malta

24 marzo

1967 S

21 settembre

1964

Maurizio

18 luglio

1969 S

12 marzo

1968

Messicoa

9 gennaio

1948 A

9 gennaio

1948

Monaco

11 maggio

1925 A

11 maggio

1925

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Myanmara

13 maggio

1949 A

13 maggio

1949

Nigeria

26 giugno

1961 S

1° ottobre

1960

Norvegia

3 gennaio

1912 A

3 luglio

1912

Nuova Zelanda

3 gennaio

1912 A

3 luglio

1912

Paesi Bassi

8 giugno

1912

8 dicembre

1912

Aruba

18 novembre

1921

18 maggio

1922

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

18 novembre

1921

18 maggio

1922

Pakistan

12 novembre

1947 A

12 novembre

1947

Paraguaya

21 ottobre

1933 A

21 ottobre

1933

Perù

15 settembre

1924 A

Polonia

19 gennaio

1921 A

19 luglio

1921

Portogallo

6 ottobre

1911

6 aprile

1912

Regno Unito

15 marzo

1911

15 settembre

1911

  1. Bermuda

3 gennaio

1913 A

3 luglio

1913

  1. Gibilterra

3 gennaio

1913 A

3 luglio

1913

  1. Isole Falkland

3 gennaio

1913 A

3 luglio

1913

  1. Isole Sotto Vento

3 gennaio

1913 A

3 luglio

1913

  1. Isole del Vento (Grenada,
    S. Vincenzo e Grenadine, Santa Lucia, Dominica)

3 gennaio

1913 A

3 luglio

1913

  1. Sant’Elena

3 gennaio

1913

3 luglio

1913

Romania

7 giugno

1926 A

7 giugno

1926

Russia

15 dicembre

1911

15 giugno

1912

Salomone, Isole

3 settembre

1981 S

7 luglio

1978

San Marino

21 aprile

1926 A

21 aprile

1926

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

13 marzo

1962 S

27 aprile

1961

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Spagna

15 marzo

1911

15 settembre

1911

Sri Lanka

3 gennaio

1913

3 luglio

1913

Stati Uniti

15 marzo

1911

15 settembre

1911

Sudafrica

8 novembre

1911 A

8 maggio

1912

Svizzera

15 marzo

1911

15 settembre

1911

Tanzania

28 novembre

1962 A

28 novembre

1962

Thailandia

14 settembre

1923 A

14 marzo

1924

Trinidad e Tobago

11 aprile

1966 S

31 agosto

1962

Turchiaa

12 settembre

1929

12 settembre

1929

Ungheria

24 aprile

1912

24 ottobre

1912

Zambia

1° novembre

1974 S

24 ottobre

1964

Zimbabwe

1° dicembre

1998 S

18 aprile

1980

a

  1. È parte del presente accordo in seguito all’adesione alla Conv. del 12 set. 1923
    (RS 0.311.42 art. X cpv. 1).

b

  1. Dal 3 lug. 1913 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una
    dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.