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0.311.42

Convenzione internazionale per la repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene Conchiusa a Ginevra il 12 settembre 1923 Approvata dall’Assemblea federale il 19 giugno 1925 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 gennaio 1926 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1926

CS 12 9; FF 1924 III 1077

Traduzione

(Stato 31 marzo 2017)

L’Albania, la Germania, l’Austria, il Belgio, il Brasile, l’Impero Britannico
(con l’Unione Sud‑Africana, la Nuova Zelanda, l’India e lo Stato libero dell’Irlanda), la Bulgaria, la Cina, la Colombia, Costa Rica, Cuba, la Danimarca, la Spagna, la Finlandia, la Francia, la Grecia, Haïti, l’Honduras, l’Ungheria, l’Italia, il Giappone, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, Monaco, il Panama,
i Paesi Bassi, la Persia, la Polonia (con Danzica), il Portogallo, la Rumenia,
il Salvador, il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, il Siam, la Svizzera,
la Cecoslovacchia, la Turchia e l’Uruguay;

animati dal comune desiderio di dare la maggior efficacia possibile alla repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene,

avendo accettato l’invito del Governo della Repubblica francese di prendere parte a una Conferenza convocata il 31 agosto 1923 a Ginevra, sotto gli auspici della Società delle Nazioni, per esaminare il disegno di Convenzione elaborato nel 1910 e le osservazioni fatte dai diversi Stati, nonché per elaborare e firmare un testo definitivo di Convenzione,

hanno nominato plenipotenziari a questo scopo:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, comunicatisi i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, e presa conoscenza dell’Atto finale della Conferenza e dell’Accordo del 4 maggio 1910 1 ,

hanno stipulato la seguente Convenzione:

Art. I

Le Alte Parti contraenti convengono di prendere tutte le misure per scoprire, perseguire e punire chiunque si renda colpevole di uno degli atti enumerati qui sotto e di conseguenza risolvono che

Dev’essere punito2 il fatto:

  1. di comporre o di tenere scritti, disegni, incisioni, pitture, stampati, immagini, affissi, emblemi, fotografie, pellicole cinematografiche osceni o altri oggetti osceni, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o di esporli pubblicamente;
  2. d’importare, di trasportare, di esportare o di far importare, trasportare o esportare, agli scopi di cui sopra, i suddetti scritti, disegni, incisioni, pitture, stampati, immagini, affissi, emblemi, fotografie, pellicole cinematografiche o altri oggetti osceni, o di metterli in qualsiasi modo in circolazione;
  3. di farne commercio, anche non pubblico, di compiere qualunque operazione che in qualsiasi modo li concerna, di distribuirli, di esporli pubblicamente o di far mestiere di darli a prestito;
  4. di annunziare o di far conoscere con un mezzo qualsiasi, allo scopo di favorire la circolazione o il traffico da reprimere, che una persona è dedita a uno qualsiasi degli atti punibili enumerati qui sopra; di annunziare o di far conoscere come e da chi possano essere procurati, sia direttamente, sia indirettamente, i detti scritti, disegni, incisioni, pitture, stampati, immagini, affissi, emblemi, fotografie, pellicole cinematografiche o altri oggetti osceni.

Art. II

Gl’individui che avranno commesso una delle infrazioni previste all’articolo I saranno giudicati dai tribunali del paese contraente dove sarà stato perpetrato sia il reato, sia uno degli atti che sono elementi costitutivi del reato. Essi saranno pure giudicabili, quando la sua legislazione lo permetta 3 , dai tribunali del paese contraente di cui sono sudditi, se vi sono trovati, quand’anche gli elementi costitutivi del reato fossero stati perpetrati fuori del suo territorio. Spetta però a ciascuna Parte contraente applicare la massima non bis in idem 4 secondo le regole ammesse dalla sua legislazione.

Art. III

Ciascuna Parte contraente farà conoscere, con una comunicazione diretta ad ognuna delle altre Parti contraenti, quello o quelli dei modi di trasmissione previsti sopra, ch’essa ammette per le comunicazioni rogatorie di quella Parte. Tutte le difficoltà che nascessero in occasione delle trasmissioni fatte nei casi 1 e 2 del presente articolo saranno risolte in via diplomatica. Salvo intesa contraria, la commissione rogatoria dev’essere stesa sia nella lingua dell’autorità richiesta, sia nella lingua convenuta tra i due Stati interessati, oppure essa dev’essere accompagnata da una traduzione fatta in una di queste due lingue e certificata conforme da un agente diplomatico o consolare dello Stato richiedente o da un traduttore‑giurato dello Stato richiesto. L’esecuzione delle commissioni rogatorie non potrà dar luogo al rimborso di tasse o spese di qualsiasi natura. Nessuna stipulazione del presente articolo potrà essere interpretata come costituente, da parte delle Parti contraenti, un impegno di ammettere, per quanto concerne il sistema delle prove in materia di repressione, una derogazione alle loro leggi.

La trasmissione delle commissioni rogatorie relative alle infrazioni contemplate dalla presente Convenzione si farà:

  1. sia per comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie;
  2. sia per il tramite dell’agente diplomatico o consolare del paese richiedente nel paese richiesto. Quest’agente manderà direttamente la commissione rogatoria all’autorità giudiziaria competente o a quella designata dal Governo del paese richiesto e riceverà direttamente da questa autorità i documenti accertanti l’esecuzione della commissione rogatoria.
  3. In questi due casi si manderà sempre, in pari tempo, copia della commissione rogatoria all’autorità superiore del paese richiesto;
  4. sia per via diplomatica.

Art. IV

Le Parti contraenti la cui legislazione non fosse, fin da ora, sufficiente per dare effetto alla presente Convenzione, s’impegnano a prendere o a proporre ai loro rispettivi legislatori i provvedimenti necessari a questo riguardo.

Art. V

Le Parti contraenti la cui legislazione non sarà fin da ora sufficiente, convengono di prevedere in essa delle perquisizioni nei luoghi in cui vi sia ragione di credere che si compongano o si trovino, per uno qualsiasi degli scopi specificati all’articolo I o in contravvenzione a detto articolo, degli scritti, disegni, incisioni, pitture, stampati, immagini, affissi, emblemi, fotografie, pellicole cinematografiche o altri oggetti osceni e di prevederne pure il sequestro, la confisca e la distruzione. 5

Art. VI

Le Parti contraenti convengono che, in caso d’infrazione alle disposizioni dell’articolo I, commessa sul territorio di una di esse, quando vi sia ragione di credere che gli oggetti dell’infrazione sono stati fabbricati sul territorio o importati dal territorio d’un’altra Parte, l’autorità designata, in virtù dell’Accordo del 4 maggio 1910 6 , denunzierà immediatamente i fatti all’autorità di quest’altra Parte e le fornirà in pari tempo delle informazioni complete, per permetterle di prendere le misure necessarie.

Art. VII

La presente Convenzione, i cui testi francese e inglese faranno stato, porterà la data di questo giorno e sarà, fino al 31 marzo 1924, aperta alla firma di ogni Stato rappresentato alla Conferenza, di ogni Membro della Società delle Nazioni e di ogni Stato a cui il Consiglio della Società delle Nazioni avrà, a questo scopo, comunicato un esemplare della presente Convenzione.

Art. VIII

La presente Convenzione è soggetta a ratificazione. Gli atti di ratificazione saranno trasmessi al Segretario generale della Società delle Nazioni, che ne notificherà il deposito ai Membri della Società delle Nazioni firmatari della Convenzione, come pure agli altri Stati firmatari. Il Segretario generale della Società delle Nazioni comunicherà immediatamente al Governo della Repubblica Francese copia certificata conforme di qualunque atto riferentesi alla presente Convenzione. In conformità alle disposizioni dell’articolo 18 del Patto della Società delle Nazioni 7 , il Segretario generale registrerà la presente Convenzione il giorno dell’entrata in vigore di quest’ultima.

Art. IX

A contare dal 31 marzo 1924, ogni Stato rappresentato alla Conferenza e non firmatario della Convenzione, ogni Membro della Società delle Nazioni e ogni Stato al quale il Consiglio della Società delle Nazioni avrà, a questo scopo, comunicato un esemplare, potrà accedere alla presente Convenzione. Quest’accessione avverrà per mezzo d’un istrumento comunicato al Segretario generale della Società delle Nazioni 8 , per essere depositato negli archivi del Segretariato. Il Segretario generale notificherà questo deposito immediatamente ai Membri della Società delle Nazioni firmatari della Convenzione, come pure agli altri Stati firmatari.

Art. X

La ratificazione della presente Convenzione come pure l’accessione ad essa implicheranno, di pieno diritto e senza notificazione speciale, l’adesione concomitante ed intiera all’Accordo del 4 maggio 1910 9 , che entrerà in vigore lo stesso giorno che la Convenzione, nel complesso dello Stato o del Membro della Società delle Nazioni che ratifica o che accede. Non si derogherà tuttavia, con la disposizione precedente, all’articolo IV dell’Accordo succitato del 4 maggio 1910, che resta applicabile nel caso in cui uno Stato preferisse fare atto d’adesione solo al detto Accordo.

Art. XI

La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il ricevimento di due ratificazioni da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni.

Art. XII

La presente Convenzione può essere denunziata con notificazione scritta, diretta al Segretario generale della Società delle Nazioni 10 . La denunzia diverrà effettiva un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario generale e non avrà effetto se non in quanto concerne il Membro della Società delle Nazioni o lo Stato denunziante. Il Segretario generale della Società delle Nazioni 11 notificherà a ciascuno dei membri della Società delle Nazioni firmatari della Convenzione o accedenti a questa e degli altri Stati firmatari o accedenti tutte le denunzie ch’egli riceverà. La denunzia della presente Convenzione non implicherà di pieno diritto la denunzia concomitante dell’Accordo del 4 maggio 1910 12 , salvo che ne sia fatta espressa menzione nell’atto di notificazione.

Art. XIII

Ciascun Membro della Società delle Nazioni o Stato firmatario o accedente può dichiarare che la sua firma o la sua accessione non impegna, sia il complesso, sia alcuno de’ suoi protettorati, colonie, possedimenti d’oltre mare, o territori soggetti alla sua sovranità o alla sua autorità e può, più tardi, accedere separatamente in nome di uno qualsiasi de’ suoi protettorati, colonie, possedimenti d’oltre mare o territori esclusi con questa dichiarazione. La denunzia potrà pure avvenire separatamente per ciascun protettorato, colonia, possedimento d’oltre mare o territorio soggetto alla sovranità o autorità dello Stato di cui si tratta; le disposizioni dell’articolo XII si applicheranno a questa denunzia.

Art. XIV

Il Segretario generale della Società delle Nazioni 13 terrà un elenco speciale indicante quali Parti hanno firmato la Convenzione, quali l’hanno ratificata, quali vi hanno acceduto e quali l’hanno denunziata. Questo elenco potrà essere consultato in ogni tempo dai Membri della Società delle Nazioni o da qualsiasi altro Stato firmatario o accedente. Esso sarà pubblicato il più spesso possibile.

Art. XV

Tutte le controversie che potessero nascere tra le Parti contraenti circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione saranno, in quanto non possano essere risolte con trattative dirette, rinviate per la decisione alla Corte permanente di Giustizia internazionale 14 . Se le Parti tra le quali nasce una controversia, o una di esse non avessero firmato o accettato il processo verbale di firma della Corte permanente di Giustizia internazionale 15 , la loro controversia sarà sottoposta a loro piacimento, sia alla Corte permanente di Giustizia internazionale 16 , sia a un arbitrato.

Art. XVI

Se cinque delle Parti firmatarie o accedenti chiedono la revisione della presente Convenzione, il Consiglio della Società delle Nazioni dovrà convocare una Conferenza a questo scopo. In tutti i casi, il Consiglio esaminerà, alla fine di ogni periodo quinquennale, l’opportunità di questa convocazione.

In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il dodici settembre millenovecento ventitrè, in due esemplari originali, di cui uno resterà depositato negli archivi della Società delle Nazioni 17 e l’altro negli archivi del Governo della Repubblica francese.

(Seguono le firme)

Atto finale

La Conferenza internazionale per la repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene, convocata su invito del Governo della Repubblica francese, si è riunita a Ginevra, il 31 agosto 1923, sotto gli auspici della Società delle Nazioni.

La Conferenza è stata riunita in esecuzione delle risoluzioni seguenti, adottate il 28 settembre 1922, dalla terza Assemblea della Società delle Nazioni:

  1. «L’Assemblea risolve:
  2. In virtù dell’articolo 24 del Patto18, il Consiglio della Società delle Nazioni è invitato ad autorizzare il Segretariato a prestare il suo concorso ai Membri della Società e a tutti gli altri Stati che partecipano al movimento internazionale per la soppressione delle pubblicazioni oscene, in tutti i provvedimenti che potessero essere necessari a questo scopo.
  3. Il Consiglio della Società è invitato a richiamare l’attenzione di tutti gli Stati sull’Accordo internazionale del 191019. Gli Stati che hanno firmato la Convenzione o vi hanno acceduto saranno invitati a mandare ad effetto le sue disposizioni, e gli Stati che non ne fanno ancora parte saranno istantemente pregati di accedervi il più presto possibile.
  4. Il Consiglio è invitato a comunicare il disegno di Convenzione del 1910, accompagnato da un questionario, a tutti gli Stati, pregandoli di trasmettere le loro osservazioni al Segretariato della Società delle Nazioni che, dopo averle coordinate, ne trasmetterà l’insieme al Governo francese e lo pregherà, in nome del Consiglio, vista l’iniziativa presa da quel Governo nel 1910, di convocare, sotto gli auspici della Società, una nuova conferenza che si terrebbe a Ginevra, in occasione della quarta Assemblea, e che sarebbe composta di plenipotenziari incaricati di elaborare un nuovo testo di Convenzione e di procedere alla sua firma.»

I nomi dei delegati plenipotenziari, delegati supplenti, consiglieri tecnici o periti, come pure quelli dei paesi che i plenipotenziari rappresentavano, figurano in un’appendice allegata al presente Atto finale.

Il signor Gaston Deschamps, delegato della Francia, è stato eletto, per acclamazione, alla presidenza della Conferenza.

Il signor Prabhashankar Pattani, delegato dell’India, è stato designato vicepresidente.

In conformità delle surriferite risoluzioni dell’Assemblea della Società delle Nazioni, il disegno di Convenzione elaborato dalla Conferenza internazionale tenuta a Parigi nel 1910, accompagnato da un questionario, era stato comunicato il 1° novembre 1922 a tutti gli Stati. Le risposte a questo questionario sono state trasmesse dal Segretariato della Società delle Nazioni a tutti gli Stati, senza distinzione, e sottoposte alla Conferenza.

All’inizio de’ suoi lavori, la Conferenza ha risolto di prendere il disegno di Convenzione del 1910 come base di discussione e, dopo un esame approfondito di questo disegno e delle risposte date al questionario, come pure dei mutamenti sopravvenuti dopo il 1910 nella situazione internazionale, la Conferenza ha stimato, all’unanimità, che conveniva redigere una nuova Convenzione, che porta la data del 12 settembre 1923 ed è seguita dal presente Atto finale.

La Conferenza ha risolto d’incorporare in questo Atto le dichiarazioni, indicazioni e voti seguenti:

1. Le preme anzi tutto rendere omaggio al Governo della Repubblica francese e ringraziarlo dell’iniziativa che ha preso, nel 1910, di riunire una Conferenza internazionale allo scopo di cercare i mezzi di combattere la circolazione e il traffico delle pubblicazioni oscene. Essa apprezza altamente il valore e l’importanza di questa felice iniziativa, senza la quale la questione non sarebbe giunta alla maturità ch’essa presenta ora e che ha permesso che si riuscisse con molto minor pena ad un accordo tra un gran numero di Stati.

2. Dopo un esame attento della questione se fosse possibile inserire nella Convenzione una definizione della parola «osceno» che tutti gli Stati potessero accettare, la Conferenza è giunta a una conclusione negativa e ha riconosciuto, come la Conferenza del 1910, che conveniva riservare a ciascuno Stato la cura di dare a questa parola il significato che gli fosse parso esatto.

3. La Conferenza ha stimato utile indicare che il principio giuridico non bis in idem, al quale allude l’articolo II paragrafo 2, della Convenzione, va inteso nel senso che è desiderabile che, salvo in casi eccezionali, l’individuo che proverà d’essere stato giudicato definitivamente in un paese contraente e, in caso di condanna, di aver scontato o prescritto la sua pena o d’essere stato graziato, non possa essere perseguito per il medesimo fatto in un altro paese.

4. È avviso generale della Conferenza che i reati di offerta, di consegna, di vendita o di distribuzione di pubblicazioni oscene dovrebbero essere considerati più gravi quando siano commessi di fronte a minorenni. Non è però parso conveniente che la Convenzione dovesse contenere una disposizione a questo riguardo. 20

La Conferenza esprime il voto che ogni legislazione stabilisca un aggravamento di pena se l’offerta, la consegna, la vendita o la distribuzione di pubblicazioni oscene è fatta alla gioventù. Spetta a ciascuna legislazione precisare l’età esatta sotto la quale occorre proteggere la gioventù.

5. La maggior parte delle delegazioni presenti alla Conferenza non hanno creduto possibile incorporare nella Convenzione le disposizioni proposte dal Governo francese, concernenti la provocazione all’aborto e la propaganda anticoncezionale. I motivi indicati a sostegno di questa opinione erano desunti dal fatto che, mancando istruzioni su di un soggetto così delicato e non sembrando, del resto, che quest’ultimo si riconnettesse abbastanza intimamente all’oggetto della Conferenza, le delegazioni non erano in grado di pronunziarsi; che, d’altra parte, l’esame della questione, date la sua complessità e le divergenze di vedute ch’essa era ancora suscettiva di sollevare, avrebbe richiesto un lunghissimo dibattito per il quale mancava il tempo.

Ciò nondimeno, tutte le delegazioni tengono a dichiarare che riconoscono l’alto interesse di questa questione e la sua gravità dal punto di vista sociale e morale. È stato formulato l’augurio che venga un giorno in cui le circostanze permettano di esaminare la possibilità d’un accordo internazionale per la difesa comune degli Stati contro un flagello sociale che ha provocato, da parte della Conferenza del 1910, la dichiarazione seguente: «Tutti i delegati di tutti i paesi che partecipano alla Conferenza sono stati unanimi nel segnalare il pericolo che questa immonda propaganda fa correre alle nazioni inaridendo le fonti stesse della vita.» Tuttavia, i delegati della Gran Bretagna e dell’Australia hanno fatto delle riserve circa il voto relativo a questo accordo internazionale.

Alcuni delegati hanno fatto osservare che, in quanto questa propaganda possa essere considerata come oscena in se stessa, si applicano i termini dell’articolo I.

6. La delegazione francese ha esposto che, siccome la legislazione francese distingue tra gli stampati e il libro, che non è compreso tra gli stampati ordinari ed è retto da un’altra legge che quella sugli oltraggi ai buoni costumi, essa era di conseguenza tenuta a formulare una riserva per quanto concerne gli stampati di cui all’articolo I della Convenzione.

Essa ha pure dichiarato che doveva escludere dalle operazioni di cui all’articolo I capoverso 3, tutte quelle che, come lo scambio e il prestito, fossero compiute tra privati.

Il delegato belga fa osservare che, in virtù d’una regola costituzionale vigente in materia di delitti commessi per mezzo della stampa, quando l’autore è conosciuto e domiciliato nel Belgio, l’editore, lo stampatore o il distributore non può essere perseguito.

Dal canto loro, i delegati della Svezia e della Danimarca, invocando le leggi sul commercio librario in vigore nei loro paesi, hanno fatto sapere che dovevano fare, essi pure, una riserva circa il termine «stampati» impiegato nell’articolo I.

7. Sono stati espressi dei desideri intesi a ottenere che le legislazioni dei diversi Stati contraenti siano, se occorre, modificate in modo tale che il libro osceno rientri negli stampati di cui all’articolo I della Convenzione e che tutti i fatti contemplati e repressi da questa Convenzione si applichino al libro osceno come agli altri stampati.

8. La conferenza ha inserito alla fine della Convenzione un articolo che prevede le disposizioni necessarie per procedere alla revisione della Convenzione attuale, nel caso in cui l’esperienza dimostrasse che questa revisione è desiderabile. A questo scopo la Conferenza prega il Consiglio della Società delle Nazioni di esaminare, alla fine di ogni quinquennio, se sia desiderabile convocare una conferenza incaricata di rivedere la Convenzione.

9. In vista dell’applicazione dell’articolo XVI della Convenzione, la conferenza raccomanda che il Segretariato della Società delle Nazioni sia periodicamente incaricato di allestire un questionario sul commercio delle pubblicazioni oscene e di mandarlo a tutte le autorità designate dall’Accordo del 4 maggio 1910 21 . Per quanto concerne gli Stati che non hanno designato essi stessi delle autorità, il questionario sarà mandato direttamente ai loro Governi.

Le informazioni previste dal questionario comprenderanno il numero dei reati perseguiti, la loro natura e il risultato degli atti processuali, la natura dei reati segnalati alle autorità di altri Stati, come pure delle osservazioni generali sull’intensità e la natura del commercio contemplato.

10. La redazione della nuova Convenzione si conforma ai precedenti più recenti in materia di Convenzioni internazionali generali elaborate da conferenze tenute sotto gli auspici della Società delle Nazioni.

11. Le disposizioni prese prevedono la possibilità di firmare la Convenzione entro il 31 marzo 1924 e di accedervi dopo questa data. Il Segretario generale della Società delle Nazioni è pregato di prendere le misure necessarie a questo scopo.

12. La Conferenza ha risolto che la nuova Convenzione e il presente Atto finale debbano essere allestiti in due originali, dei quali uno va depositato negli archivi della Società delle Nazioni e l’altro negli archivi del Governo della Repubblica francese, già depositario dell’originale dell’Accordo del 4 maggio 1910 22 . Ma, per ragioni di comodità, essa ha ammesso che tutti gli altri strumenti diplomatici relativi alla Convenzione vengano deposti negli archivi della Società delle Nazioni.

13. La conferenza ha pure risolto che delle copie autentiche del presente Atto finale siano comunicate a tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza, a tutti i Membri della Società delle Nazioni e a tutti gli altri Stati che avesse a designare il Consiglio della Società delle Nazioni.

14. La conferenza prega il Consiglio della Società delle Nazioni di mandare, contemporaneamente ad un invito a firmare la Convenzione o ad accedervi, degli esemplari della Convenzione a tutti i Membri della Società delle Nazioni che non sono rappresentati alla conferenza e a tutti gli altri Stati che il Consiglio avesse a designare.

In fede di che, i delegati alla conferenza hanno firmato il presente Atto.

Fatto a Ginevra, il dodici settembre mille novecento ventitrè; in due esemplari originali, uno dei quali dovrà essere depositato negli archivi della Società delle Nazioni 23 e l’altro negli archivi del Governo della Repubblica francese.

(Seguono i nomi dei delegati)

0.311.42

Campo d’applicazione il 31 marzo 201724

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

10 maggio

1937 A

10 maggio

1937

Albania

13 ottobre

1924

13 ottobre

1924

Argentina

3 ottobre

1936 A

Australia

29 giugno

1935 A

29 giugno

1935

Isola di Norfolk

29 giugno

1935 A

29 giugno

1935

Austria

12 gennaio

1925

12 gennaio

1925

Belarus

8 settembre

1998 S

25 dicembre

1991

Belgio*

31 luglio

1926

31 luglio

1926

Brasile

19 settembre

1931

19 settembre

1931

Bulgaria

1° luglio

1924

7 agosto

1924

Cambogia

30 marzo

1959 A

30 marzo

1959

Canada

23 maggio

1924 A

7 agosto

1924

Ceca, Repubblica

30 dicembre

1993 S

1° gennaio

1993

Cina*

24 febbraio

1926

24 febbraio

1926

Hong Kong

10 giugno

1997

1° luglio

1997

Cipro

16 maggio

1963 S

16 agosto

1960

Colombia

8 novembre

1934

8 novembre

1934

Congo (Kinshasa)

31 maggio

1962 S

30 giugno

1960

Cuba

20 settembre

1934

20 settembre

1934

Egitto

29 ottobre

1924 A

29 ottobre

1924

El Salvador

2 luglio

1937

2 luglio

1937

Figi

1° novembre

1971 S

10 ottobre

1970

Finlandia

29 giugno

1925

29 giugno

1925

Francia*

16 gennaio

1940

16 gennaio

1940

Ghana

7 aprile

1958 S

5 marzo

1957

Giamaica

30 luglio

1964 S

6 agosto

1962

Giappone

13 maggio

1936

13 maggio

1936

Giordania

11 maggio

1959 A

11 maggio

1959

Grecia

9 ottobre

1929

9 ottobre

1929

Guatemala

25 ottobre

1933 A

25 ottobre

1933

Haiti

26 agosto

1953

26 agosto

1953

India

11 dicembre

1925

11 dicembre

1925

Iran

28 settembre

1932

28 settembre

1932

Iraq

26 aprile

1929 A

26 aprile

1929

Irlanda

15 settembre

1930

15 settembre

1930

Italia

8 luglio

1924

7 agosto

1924

Lesotho

28 novembre

1975 S

4 ottobre

1966

Lettonia

7 ottobre

1925

7 ottobre

1925

Liberia

16 settembre

2005 A

16 settembre

2005

Lussemburgo*

10 agosto

1927

10 agosto

1927

Madagascar

10 aprile

1963 A

10 aprile

1963

Malawi

22 luglio

1965 A

22 luglio

1965

Malaysia

21 agosto

1958 S

31 agosto

1957

Malta

24 marzo

1967 S

21 settembre

1964

Maurizio

18 luglio

1969 S

12 marzo

1968

Messico

9 gennaio

1948 A

9 gennaio

1948

Monaco

11 maggio

1925

11 maggio

1925

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Myanmar

13 maggio

1949

13 maggio

1949

Nigeria

26 giugno

1961 S

1° ottobre

1960

Norvegia

8 maggio

1929 A

8 maggio

1929

Nuova Zelanda

11 dicembre

1925

11 dicembre

1925

Paesi Bassi

Curaçao

13 settembre

1927

13 settembre

1927

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

13 settembre

1927

13 settembre

1927

Sint Maarten

13 settembre

1927

13 settembre

1927

Pakistan

12 novembre

1947

12 novembre

1947

Paraguay

21 ottobre

1933 A

21 ottobre

1933

Polonia

8 marzo

1927

8 marzo

1927

Portogallo

4 ottobre

1927

4 ottobre

1927

Regno Unito*

11 dicembre

1925

11 dicembre

1925

Bermuda

23 maggio

1927 A

23 maggio

1927

Gibilterra

3 novembre

1926 A

3 novembre

1926

Isole del Vento (Grenada,
S. Vincenzo e Grenadine,
Santa Lucia, Dominica)

3 novembre

1926 A

3 novembre

1926

Isole Falkland

23 maggio

1927 A

23 maggio

1927

Isole Sotto Vento

3 novembre

1926 A

3 novembre

1926

Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)

23 maggio

1927 A

23 maggio

1927

Romania

7 giugno

1926

7 giugno

1926

Russia

8 luglio

1935 A

8 luglio

1935

Salomone, Isole

3 settembre

1981 S

7 luglio

1978

San Marino

21 aprile

1926 A

21 aprile

1926

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

13 marzo

1962 S

27 aprile

1961

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Spagna

19 dicembre

1924

19 dicembre

1924

Sri Lanka

15 aprile

1958 A

15 aprile

1958

Sudafrica

11 dicembre

1925

11 dicembre

1925

Svizzera

20 gennaio

1926

1° febbraio

1926

Tanzania

28 novembre

1962 A

28 novembre

1962

Thailandia*

28 luglio

1924

7 agosto

1924

Trinidad e Tobago

11 aprile

1966 S

31 agosto

1962

Turchia

12 settembre

1929

12 settembre

1929

Ungheria

12 febbraio

1929

12 febbraio

1929

Zambia

1° novembre

1974 S

24 ottobre

1964

Zimbabwe

1° dicembre

1998 S

18 aprile

1980

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:
    https://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.