L’Albania, la Germania, l’Austria, il Belgio, il Brasile, l’Impero Britannico
(con l’Unione Sud‑Africana, la Nuova Zelanda, l’India e lo Stato libero dell’Irlanda), la Bulgaria, la Cina, la Colombia, Costa Rica, Cuba, la Danimarca, la Spagna, la Finlandia, la Francia, la Grecia, Haïti, l’Honduras, l’Ungheria, l’Italia, il Giappone, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, Monaco, il Panama,
i Paesi Bassi, la Persia, la Polonia (con Danzica), il Portogallo, la Rumenia,
il Salvador, il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, il Siam, la Svizzera,
la Cecoslovacchia, la Turchia e l’Uruguay;
animati dal comune desiderio di dare la maggior efficacia possibile alla repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene,
avendo accettato l’invito del Governo della Repubblica francese di prendere parte a una Conferenza convocata il 31 agosto 1923 a Ginevra, sotto gli auspici della Società delle Nazioni, per esaminare il disegno di Convenzione elaborato nel 1910 e le osservazioni fatte dai diversi Stati, nonché per elaborare e firmare un testo definitivo di Convenzione,
hanno nominato plenipotenziari a questo scopo:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, comunicatisi i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, e presa conoscenza dell’Atto finale della Conferenza e dell’Accordo del 4 maggio 1910 ,
hanno stipulato la seguente Convenzione:
Fatto a Ginevra, il dodici settembre millenovecento ventitrè, in due esemplari originali, di cui uno resterà depositato negli archivi della Società delle Nazioni e l’altro negli archivi del Governo della Repubblica francese.
Atto finale
La Conferenza internazionale per la repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene, convocata su invito del Governo della Repubblica francese, si è riunita a Ginevra, il 31 agosto 1923, sotto gli auspici della Società delle Nazioni.
La Conferenza è stata riunita in esecuzione delle risoluzioni seguenti, adottate il 28 settembre 1922, dalla terza Assemblea della Società delle Nazioni:
- «L’Assemblea risolve:
- In virtù dell’articolo 24 del Patto, il Consiglio della Società delle Nazioni è invitato ad autorizzare il Segretariato a prestare il suo concorso ai Membri della Società e a tutti gli altri Stati che partecipano al movimento internazionale per la soppressione delle pubblicazioni oscene, in tutti i provvedimenti che potessero essere necessari a questo scopo.
- Il Consiglio della Società è invitato a richiamare l’attenzione di tutti gli Stati sull’Accordo internazionale del 1910. Gli Stati che hanno firmato la Convenzione o vi hanno acceduto saranno invitati a mandare ad effetto le sue disposizioni, e gli Stati che non ne fanno ancora parte saranno istantemente pregati di accedervi il più presto possibile.
- Il Consiglio è invitato a comunicare il disegno di Convenzione del 1910, accompagnato da un questionario, a tutti gli Stati, pregandoli di trasmettere le loro osservazioni al Segretariato della Società delle Nazioni che, dopo averle coordinate, ne trasmetterà l’insieme al Governo francese e lo pregherà, in nome del Consiglio, vista l’iniziativa presa da quel Governo nel 1910, di convocare, sotto gli auspici della Società, una nuova conferenza che si terrebbe a Ginevra, in occasione della quarta Assemblea, e che sarebbe composta di plenipotenziari incaricati di elaborare un nuovo testo di Convenzione e di procedere alla sua firma.»
I nomi dei delegati plenipotenziari, delegati supplenti, consiglieri tecnici o periti, come pure quelli dei paesi che i plenipotenziari rappresentavano, figurano in un’appendice allegata al presente Atto finale.
Il signor Gaston Deschamps, delegato della Francia, è stato eletto, per acclamazione, alla presidenza della Conferenza.
Il signor Prabhashankar Pattani, delegato dell’India, è stato designato vicepresidente.
In conformità delle surriferite risoluzioni dell’Assemblea della Società delle Nazioni, il disegno di Convenzione elaborato dalla Conferenza internazionale tenuta a Parigi nel 1910, accompagnato da un questionario, era stato comunicato il 1° novembre 1922 a tutti gli Stati. Le risposte a questo questionario sono state trasmesse dal Segretariato della Società delle Nazioni a tutti gli Stati, senza distinzione, e sottoposte alla Conferenza.
All’inizio de’ suoi lavori, la Conferenza ha risolto di prendere il disegno di Convenzione del 1910 come base di discussione e, dopo un esame approfondito di questo disegno e delle risposte date al questionario, come pure dei mutamenti sopravvenuti dopo il 1910 nella situazione internazionale, la Conferenza ha stimato, all’unanimità, che conveniva redigere una nuova Convenzione, che porta la data del 12 settembre 1923 ed è seguita dal presente Atto finale.
La Conferenza ha risolto d’incorporare in questo Atto le dichiarazioni, indicazioni e voti seguenti:
1. Le preme anzi tutto rendere omaggio al Governo della Repubblica francese e ringraziarlo dell’iniziativa che ha preso, nel 1910, di riunire una Conferenza internazionale allo scopo di cercare i mezzi di combattere la circolazione e il traffico delle pubblicazioni oscene. Essa apprezza altamente il valore e l’importanza di questa felice iniziativa, senza la quale la questione non sarebbe giunta alla maturità ch’essa presenta ora e che ha permesso che si riuscisse con molto minor pena ad un accordo tra un gran numero di Stati.
2. Dopo un esame attento della questione se fosse possibile inserire nella Convenzione una definizione della parola «osceno» che tutti gli Stati potessero accettare, la Conferenza è giunta a una conclusione negativa e ha riconosciuto, come la Conferenza del 1910, che conveniva riservare a ciascuno Stato la cura di dare a questa parola il significato che gli fosse parso esatto.
3. La Conferenza ha stimato utile indicare che il principio giuridico non bis in idem, al quale allude l’articolo II paragrafo 2, della Convenzione, va inteso nel senso che è desiderabile che, salvo in casi eccezionali, l’individuo che proverà d’essere stato giudicato definitivamente in un paese contraente e, in caso di condanna, di aver scontato o prescritto la sua pena o d’essere stato graziato, non possa essere perseguito per il medesimo fatto in un altro paese.
4. È avviso generale della Conferenza che i reati di offerta, di consegna, di vendita o di distribuzione di pubblicazioni oscene dovrebbero essere considerati più gravi quando siano commessi di fronte a minorenni. Non è però parso conveniente che la Convenzione dovesse contenere una disposizione a questo riguardo.
La Conferenza esprime il voto che ogni legislazione stabilisca un aggravamento di pena se l’offerta, la consegna, la vendita o la distribuzione di pubblicazioni oscene è fatta alla gioventù. Spetta a ciascuna legislazione precisare l’età esatta sotto la quale occorre proteggere la gioventù.
5. La maggior parte delle delegazioni presenti alla Conferenza non hanno creduto possibile incorporare nella Convenzione le disposizioni proposte dal Governo francese, concernenti la provocazione all’aborto e la propaganda anticoncezionale. I motivi indicati a sostegno di questa opinione erano desunti dal fatto che, mancando istruzioni su di un soggetto così delicato e non sembrando, del resto, che quest’ultimo si riconnettesse abbastanza intimamente all’oggetto della Conferenza, le delegazioni non erano in grado di pronunziarsi; che, d’altra parte, l’esame della questione, date la sua complessità e le divergenze di vedute ch’essa era ancora suscettiva di sollevare, avrebbe richiesto un lunghissimo dibattito per il quale mancava il tempo.
Ciò nondimeno, tutte le delegazioni tengono a dichiarare che riconoscono l’alto interesse di questa questione e la sua gravità dal punto di vista sociale e morale. È stato formulato l’augurio che venga un giorno in cui le circostanze permettano di esaminare la possibilità d’un accordo internazionale per la difesa comune degli Stati contro un flagello sociale che ha provocato, da parte della Conferenza del 1910, la dichiarazione seguente: «Tutti i delegati di tutti i paesi che partecipano alla Conferenza sono stati unanimi nel segnalare il pericolo che questa immonda propaganda fa correre alle nazioni inaridendo le fonti stesse della vita.» Tuttavia, i delegati della Gran Bretagna e dell’Australia hanno fatto delle riserve circa il voto relativo a questo accordo internazionale.
Alcuni delegati hanno fatto osservare che, in quanto questa propaganda possa essere considerata come oscena in se stessa, si applicano i termini dell’articolo I.
6. La delegazione francese ha esposto che, siccome la legislazione francese distingue tra gli stampati e il libro, che non è compreso tra gli stampati ordinari ed è retto da un’altra legge che quella sugli oltraggi ai buoni costumi, essa era di conseguenza tenuta a formulare una riserva per quanto concerne gli stampati di cui all’articolo I della Convenzione.
Essa ha pure dichiarato che doveva escludere dalle operazioni di cui all’articolo I capoverso 3, tutte quelle che, come lo scambio e il prestito, fossero compiute tra privati.
Il delegato belga fa osservare che, in virtù d’una regola costituzionale vigente in materia di delitti commessi per mezzo della stampa, quando l’autore è conosciuto e domiciliato nel Belgio, l’editore, lo stampatore o il distributore non può essere perseguito.
Dal canto loro, i delegati della Svezia e della Danimarca, invocando le leggi sul commercio librario in vigore nei loro paesi, hanno fatto sapere che dovevano fare, essi pure, una riserva circa il termine «stampati» impiegato nell’articolo I.
7. Sono stati espressi dei desideri intesi a ottenere che le legislazioni dei diversi Stati contraenti siano, se occorre, modificate in modo tale che il libro osceno rientri negli stampati di cui all’articolo I della Convenzione e che tutti i fatti contemplati e repressi da questa Convenzione si applichino al libro osceno come agli altri stampati.
8. La conferenza ha inserito alla fine della Convenzione un articolo che prevede le disposizioni necessarie per procedere alla revisione della Convenzione attuale, nel caso in cui l’esperienza dimostrasse che questa revisione è desiderabile. A questo scopo la Conferenza prega il Consiglio della Società delle Nazioni di esaminare, alla fine di ogni quinquennio, se sia desiderabile convocare una conferenza incaricata di rivedere la Convenzione.
9. In vista dell’applicazione dell’articolo XVI della Convenzione, la conferenza raccomanda che il Segretariato della Società delle Nazioni sia periodicamente incaricato di allestire un questionario sul commercio delle pubblicazioni oscene e di mandarlo a tutte le autorità designate dall’Accordo del 4 maggio 1910 . Per quanto concerne gli Stati che non hanno designato essi stessi delle autorità, il questionario sarà mandato direttamente ai loro Governi.
Le informazioni previste dal questionario comprenderanno il numero dei reati perseguiti, la loro natura e il risultato degli atti processuali, la natura dei reati segnalati alle autorità di altri Stati, come pure delle osservazioni generali sull’intensità e la natura del commercio contemplato.
10. La redazione della nuova Convenzione si conforma ai precedenti più recenti in materia di Convenzioni internazionali generali elaborate da conferenze tenute sotto gli auspici della Società delle Nazioni.
11. Le disposizioni prese prevedono la possibilità di firmare la Convenzione entro il 31 marzo 1924 e di accedervi dopo questa data. Il Segretario generale della Società delle Nazioni è pregato di prendere le misure necessarie a questo scopo.
12. La Conferenza ha risolto che la nuova Convenzione e il presente Atto finale debbano essere allestiti in due originali, dei quali uno va depositato negli archivi della Società delle Nazioni e l’altro negli archivi del Governo della Repubblica francese, già depositario dell’originale dell’Accordo del 4 maggio 1910 . Ma, per ragioni di comodità, essa ha ammesso che tutti gli altri strumenti diplomatici relativi alla Convenzione vengano deposti negli archivi della Società delle Nazioni.
13. La conferenza ha pure risolto che delle copie autentiche del presente Atto finale siano comunicate a tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza, a tutti i Membri della Società delle Nazioni e a tutti gli altri Stati che avesse a designare il Consiglio della Società delle Nazioni.
14. La conferenza prega il Consiglio della Società delle Nazioni di mandare, contemporaneamente ad un invito a firmare la Convenzione o ad accedervi, degli esemplari della Convenzione a tutti i Membri della Società delle Nazioni che non sono rappresentati alla conferenza e a tutti gli altri Stati che il Consiglio avesse a designare.
In fede di che, i delegati alla conferenza hanno firmato il presente Atto.
Fatto a Ginevra, il dodici settembre mille novecento ventitrè; in due esemplari originali, uno dei quali dovrà essere depositato negli archivi della Società delle Nazioni e l’altro negli archivi del Governo della Repubblica francese.
(Seguono i nomi dei delegati)