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0.311.51

Convenzione internazionale per la lotta contro la falsificazione delle monete Conchiusa a Ginevra il 20 aprile 1929 Approvata dall’Assemblea federale il 5 ottobre 1948 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 30 dicembre 1948 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 1949

RU 1949 II 1105; FF 1948 II 261 ediz. ted. 241 ediz. franc.

Traduzione1

(Stato 31 marzo 2016)

Sua Maestà il Re d’Albania; il Presidente del Reich germanico; il Presidente
degli Stati Uniti d’America; il Presidente federale della Repubblica d’Austria;
Sua Maestà il Re del Belgio; Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d’Irlanda e dei Territori britannici d’oltre mare, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re
di Bulgaria; il Presidente del Governo nazionale della Repubblica cinese;
il Presidente della Repubblica di Colombia; il Presidente della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica di Polonia,
per la Città libera di Danzica; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica francese; il Presidente della Repubblica greca; Sua Altezza Serenissima il Reggente del Regno di Ungheria; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà l’Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo; Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco; Sua Maestà il Re di Norvegia;
il Presidente della Repubblica di Panama; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi;
il Presidente della Repubblica di Polonia; il Presidente della Repubblica portoghese; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni;
il Comitato centrale esecutivo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti;
il Consiglio federale svizzero; il Presidente della Repubblica cecoslovacca,

Animati dal desiderio di prendere sempre più efficaci provvedimenti per prevenire e punire la falsificazione delle monete hanno nominato come loro Plenipotenziari:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno
convenuto le disposizioni seguenti:

Parte prima

Art. 1

Le Alte Parti contraenti riconoscono che le norme contenute nella prima parte della presente Convenzione sono, nelle attuali circostanze, il mezzo più efficace per prevenire e punire i delitti per falsificazione di monete.

Art. 2

Per «moneta», nel senso della presente Convenzione, s’intende tanto la carta moneta, comprese le banconote, quanto la moneta metallica, che abbiano corso in virtù d’una legge.

Art. 3

Sarà punito conformemente alle prescrizioni generali del diritto penale:2

  1. chi falsifica od altera moneta in modo fraudolento, quali che siano i mezzi impiegati;
  2. chi fraudolentemente mette in circolazione moneta falsa od alterata;
  3. chi introduce nel paese, riceve o si procura moneta falsa od alterata, che riconosce come tale, nell’intento di metterla in circolazione;
  4. chi tenta di commettere queste infrazioni o vi partecipa intenzionalmente;
  5. chi fraudolentemente fabbrica, riceve o si procura strumenti od altri oggetti destinati per la loro stessa natura alla falsificazione o all’alterazione di monete.

Art. 4

Se i fatti previsti dall’articolo 3 sono commessi in differenti paesi essi devono essere considerati come singole infrazioni.

Art. 5

Nell’applicazione delle disposizioni penali contro i fatti previsti dall’articolo 3 non è fatta distinzione tra moneta del paese e moneta estera; questa disposizione non può essere soggetta a nessuna condizione di reciprocità legale o convenzionale. 3

Art. 6

I paesi che ammettono il principio della recidiva internazionale riconoscono, nelle condizioni previste dalle loro rispettive legislazioni, come generatrici di una siffatta recidiva le condanne pronunciate all’estero in conseguenza di uno dei fatti indicati nell’articolo 3.

Art. 7

Per quanto la costituzione delle parti civili sia ammessa dalla legislazione interna, le parti civili straniere, compresa eventualmente l’Alta Parte contraente la cui moneta è stata falsificata, devono poter esercitare tutti i diritti conferiti agli indigeni dalle leggi del paese dove il caso è giudicato.

Art. 8

Gli attinenti dei paesi che non ammettono il principio dell’estradizione dei loro propri cittadini, che rientrano in patria dopo essersi resi colpevoli dei fatti indicati nell’articolo 3, devono essere puniti come se il fatto fosse stato commesso nel loro paese di origine, e ciò anche nel caso in cui il colpevole avesse acquistato la sua nazionalità dopo aver commesso l’infrazione. 4 Questa disposizione non è applicabile qualora, in analoghe circostanze, non si possa accordare l’estradizione di uno straniero.

Art. 9

Gli stranieri che hanno commesso all’estero i fatti previsti dall’articolo 3 e che si trovano in territorio d’un paese la cui legislazione interna ammette, come norma generale, il principio del perseguimento di infrazioni commesse all’estero, devono essere puniti come se il fatto fosse stato commesso nel territorio di questo paese. L’obbligo del perseguimento penale è subordinato alla condizione che sia stata domandata l’estradizione e che il paese richiesto non possa, consegnare l’incolpato per una ragione che non abbia nessun rapporto con il fatto.

Art. 10

I fatti previsti dall’articolo 3 sono compresi di diritto come casi d’estradizione in ogni trattato d’estradizione concluso o da concludere tra le differenti Alte Parti contraenti. Le Alte Parti contraenti che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato oppure ad una condizione di reciprocità, riconoscono già sin d’ora i fatti previsti dall’articolo 3 come casi di estradizione tra di loro. L’estradizione sarà accordata conformemente al diritto del paese richiesto.

Art. 11

Le monete false, nonché gli strumenti e gli altri oggetti indicati nell’articolo 3, n° 5, devono essere sequestrati e confiscati. Dopo la confisca, queste monete, questi strumenti e questi oggetti devono essere consegnati, se ne è fatta domanda, sia al governo, sia alla banca di emissione delle monete di cui si tratta, eccettuati i documenti giustificativi per i quali la legge del paese dove ha avuto luogo il perseguimento prescrive che siano custoditi negli archivi criminali, ed i modelli originali annullati la cui trasmissione all’ufficio centrale indicato nell’articolo 12 sia considerata inutile. Ad ogni modo tutti questi oggetti devono essere posti fuori uso. 5

Art. 12

In ogni paese le indagini in materia di falsificazione delle monete devono, nei limiti della legislazione nazionale, essere organizzate da un ufficio centrale. 6 Esso deve accentrare in ogni paese le indicazioni atte ad agevolare le indagini, la prevenzione e la repressione della falsificazione delle monete.

Detto ufficio deve tenersi in stretto contatto:

  1. con gli enti di emissione;
  2. con le autorità di polizia nell’interno del proprio paese;
  3. con gli uffici centrali degli altri paesi.

Art. 13

Gli uffici centrali dei differenti paesi devono corrispondere direttamente tra di loro.

Art. 14

Ogni ufficio centrale deve mandare agli uffici centrali degli altri paesi, entro i limiti che reputa opportuni, una collezione dei modelli originali annullati delle monete del proprio paese.

Entro gli stessi limiti, esso deve notificare regolarmente agli uffici centrali esteri, fornendo loro tutte le informazioni necessarie:

  1. le nuove emissioni di monete del proprio paese;
  2. il ritiro e la prescrizione di monete.

Tranne per i casi di interesse puramente locale, ogni ufficio centrale deve notificare agli uffici centrali esteri, entro i limiti che reputa opportuni:

  1. Le scoperte di monete false. La denuncia di falsificazione di banconote o di biglietti di Stato deve essere accompagnata da una descrizione tecnica dei falsi fornita esclusivamente dall’ente di emissione i cui biglietti sono stati falsificati; deve parimente essere trasmesso una riproduzione fotografica o, se possibile, un esemplare della banconota falsa. In caso d’urgenza possono essere trasmessi agli uffici centrali interessati, in via confidenziale, un avvertimento e una descrizione sommaria emanati dalle autorità di polizia, restando impregiudicate la denuncia e la descrizione tecnica di cui sopra;
  2. Le ricerche, i perseguimenti, gli arresti, le condanne e le espulsioni di falsari, come pure i loro eventuali spostamenti e tutte le indicazioni utili, segnatamente i connotati, le impronte digitali e fotografie di falsari;
  3. Le scoperte particolareggiate di fabbricazione, indicando se le stesse hanno reso possibile il sequestro integrale dei falsi messi in circolazione.

Art. 15

Nell’intento di assicurare, di perfezionare e di promuovere la diretta collaborazione internazionale in materia di prevenzione e di repressione della falsificazione delle monete, i rappresentanti degli uffici centrali delle Alte Parti contraenti devono tenere, di tanto in tanto, delle conferenze alle quali parteciperanno i rappresentanti delle banche di emissione e delle autorità centrali interessate. L’oggetto di una di queste conferenze potrà essere l’organizzazione ed il controllo di un ufficio centrale internazionale di informazioni.

Art. 16

Nei casi a) e c) sarà sempre trasmessa contemporaneamente all’autorità superiore del paese richiesto copia della domanda d’assistenza giudiziaria. Salvo accordo contrario, la richiesta d’assistenza giudiziaria deve essere redatta nella lingua dell’autorità richiedente; il paese richiesto ha tuttavia la facoltà di domandarne una traduzione nella propria lingua e certificata conforme dall’autorità richiedente. Ciascuna delle Alte Parti contraenti renderà noto mediante comunicazione indirizzata ad ognuna delle altre Alte Parti contraenti il modo o i modi di trasmissione di cui sopra che intende ammettere per le richieste di assistenza giudiziaria. Fino a quando un’Alta Parte contraente farà una siffatta comunicazione, sarà mantenuta la sua attuale procedura in materia di richiesta d’assistenza giudiziaria. Per il disbrigo di richieste d’assistenza giudiziaria non potranno essere riscosse altre tasse o spese se non quelle di perizia. Nulla nel presente articolo potrà essere interpretato come un impegno da parte delle Alte Parti contraenti ad ammettere, per quanto concerne la produzione delle prove in materia di repressione, una derogazione alla loro legge.

La trasmissione di richieste d’assistenza giudiziaria relative alle infrazioni previste dall’articolo 3 sarà fatta:

  1. preferibilmente mediante comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie, dato il caso, per il tramite degli uffici centrali;
  2. mediante corrispondenza diretta dei ministri della Giustizia dei due paesi, oppure da parte dell’autorità del paese richiedente direttamente al ministero della Giustizia del paese richiesto;
  3. per il tramite dell’agente diplomatico o consolare del paese richiedente nel paese richiesto; questo agente manderà la richiesta d’assistenza giudiziaria direttamente all’autorità giudiziaria competente oppure a quella indicata dal governo del paese richiesto, e riceverà direttamente da questa autorità i documenti comprovanti il disbrigo della domanda.

Art. 17

La partecipazione di una Alta Parte contraente alla presente Convenzione non deve essere interpretata come pregiudicante il suo atteggiamento di fronte al problema generale della competenza in materia di giurisdizione penale come questione di diritto internazionale.

Art. 18

La presente Convenzione non tocca il principio secondo il quale i fatti previsti dall’articolo 3 devono in ogni paese, senza che mai sia loro assicurata l’impunità, essere qualificati, perseguiti e giudicati conformemente alle norme generali della sua legislazione interna.

Parte seconda

Art. 19

Le Alte Parti contraenti convengono di mandare per decisione alla Corte permanente di Giustizia internazionale 7 qualora, non fosse possibile risolverle con trattative dirette, tutte le controversie che potessero sorgere tra loro circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione. Nel caso in cui le Alte Parti contraenti tra le quali sorgesse una controversia, o una di esse, non fossero Parti del Protocollo del 16 dicembre 1920 8 relativo alla Corte permanente di Giustizia internazionale 9 , detta controversia verrà sottoposta, secondo il loro desiderio e conformemente alle disposizioni costituzionali di ciascuna di esse, sia alla Corte permanente di Giustizia internazionale 10 , sia a un tribunale arbitrale costituito in conformità della Convenzione del 18 ottobre 1907 11 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali, sia a qualsiasi altro tribunale arbitrale.

Art. 20

La presente Convenzione, i cui testi francese e inglese fanno parimente fede, porterà la data d’oggi; fino al 31 dicembre 1929 essa potrà essere firmata in nome di ciascun Membro della Società delle Nazioni e di ciascun Stato non membro rappresentato alla Conferenza in cui è stata elaborata la presente Convenzione o al quale il Consiglio della Società delle Nazioni trasmetterà un esemplare di detta Convenzione. La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno trasmessi al Segretariato generale della Società delle Nazioni che ne notificherà il ricevimento a tutti i Membri della Società come pure agli Stati non membri di cui al capoverso precedente.

Art. 21

A contare dal 1° gennaio 1930 potrà accedere alla presente Convenzione ogni Membro della Società delle Nazioni o ciascun Stato non membro di cui all’articolo 20, che non abbia firmato il presente accordo. Gli strumenti d’accessione saranno trasmessi al Segretario generale della Società delle Nazioni 12 , che ne notificherà il ricevimento a tutti i Membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri di cui al detto articolo.

Art. 22

I paesi disposti a ratificare la Convenzione conformemente al secondo capoverso dell’articolo 20, oppure ad accedervi in virtù dell’articolo 21, ma che desiderano essere autorizzati ad applicare con riserve la Convenzione, potranno comunicare la loro intenzione al Segretario generale della Società delle Nazioni 13 . Quest’ultimo parteciperà immediatamente dette riserve a tutte le Alte Parti contraenti a nome delle quali sarà stato deposto un istrumento di ratificazione o d’accessione, chiedendo loro se abbiano eventuali obiezioni da presentare. Se, entro sei mesi a contare da detta comunicazione, nessuna Alta Parte contraente ha sollevato obiezioni, la partecipazione alla Convenzione del paese che aveva presentato una riserva sarà considerata dalle altre Alte Parti contraenti come accettata con detta riserva.

Art. 23

La ratificazione da parte di un’Alta Parte contraente oppure la sua accessione alla presente Convenzione implica che la sua legislazione e la sua organizzazione siano conformi alle disposizioni della Convenzione.

Art. 24

Salvo dichiarazione contraria di un’Alta Parte contraente all’atto della firma, della ratificazione o dell’accessione, le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle colonie, ai territori d’oltre mare, protettorati o territori sotto sovranità o mandato. Tuttavia, le Alte Parti contraenti si riservano il diritto di accedere alla Convenzione, conformemente alle condizioni previste dagli articoli 21 e 23, per le loro colonie, i territori d’oltre mare, protettorati o territori sotto sovranità o mandato. Esse si riservano parimente il diritto di disdirla separatamente, in conformità delle disposizioni dell’articolo 27.

Art. 25

La presente Convenzione entrerà in vigore soltanto dopo che cinque Membri della Società delle Nazioni o Stati non membri l’abbiano ratificata o vi abbiano acceduto. La data dell’entrata in vigore sarà il novantesimo giorno dopo il ricevimento da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni della quinta ratificazione o accessione.

Art. 26

Ogni ratificazione o accessione posteriore all’entrata in vigore della Convenzione conformemente all’articolo 25, avrà effetto a contare dal novantesimo giorno dopo il suo ricevimento da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni 14 .

Art. 27

La presente Convenzione potrà essere disdetta da ogni Membro della Società delle Nazioni o da ogni Stato non membro, mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale della Società delle Nazioni 15 , il quale ne informerà tutti i Membri della Società e gli Stati non membri previsti dall’articolo 20. La disdetta avrà effetto un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni 16 ; essa farà stato soltanto per l’Alta Parte che l’ha presentata.

Art. 28

Il Segretario generale della Società delle Nazioni registra la presente Convenzione il giorno della sua entrata in vigore.

In fede di che, i Plenipotenziari sopra indicati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il venti aprile millenovecentoventinove, in un solo esemplare che resterà depositato nell’archivio del Segretariato della Società delle Nazioni) e di cui le copie certificate conformi saranno rilasciate a tutti i Membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri di cui all’articolo 20.

(Seguono le firme)

Protocollo

I. Interpretazioni

All’atto della firma della Convenzione in data odierna, i sottoscritti Plenipotenziari dichiarano di accettare le seguenti interpretazioni delle disposizioni della Convenzione.

Resta inteso:

1. Che l’applicazione su di una banconota di un bollo falsificato grazie al quale essa diventa valida in un determinato paese costituisce una falsificazione della banconota stessa.

2. Che la Convenzione non tocca il diritto delle Alte Parti contraenti di regolare, nella loro legislazione interna e secondo il loro libero apprezzamento, le condizioni per l’attenuazione della pena, per l’impunità e per la rinuncia all’azione penale, nonché il diritto di grazia e d’amnistia.

3. Che le disposizioni previste dall’articolo 4 non implicano nessuna modificazione delle prescrizioni interne che fissano le pene in caso di concorso d’infrazioni. Esse non impediscono che l’individuo, falsario e nel contempo spacciatore, sia perseguito soltanto come falsario.

4. Che le Alte Parti contraenti sono tenute al disbrigo delle domande d’assistenza giudiziaria soltanto nei limiti previsti dalla loro legislazione nazionale.

II. Riserve

Le Alte Parti contraenti che formulano le riserve qui appresso vi subordinano l’accettazione della Convenzione da parte loro; la loro partecipazione, con queste riserve, è accettata dalle altre Parti contraenti.

1. Il Governo dell’ India formula la riserva che l’articolo 9 non è applicabile all’India, poiché in detto paese non spetta al potere legislativo di sancire le prescrizioni legali previste nell’articolo sopra indicato.

2. In attesa del risultato dei negoziati concernenti l’abolizione della giurisdizione consolare esistente attualmente ancora a favore dei cittadini di determinate Potenze, il Governo Cinese non è in grado di accettare l’articolo 10, che contiene l’impegno generale per un governo di concedere l’estradizione di uno straniero accusato da un terzo Stato di falsificazione di monete.

3. Per quanto concerne le disposizioni previste dall’articolo 20, la delegazione dell’ Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti si riserva per il suo Governo la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di mandare lo strumento di ratificazione a un altro Stato firmatario, affinché quest’ultimo ne trasmetta copia al Segretario generale della Società delle Nazioni perché lo notifichi a tutti gli Stati firmatari o aderenti.

III. Dichiarazioni

Svizzera

All’atto della firma della Convenzione, il rappresentante della Svizzera ha fatto la seguente dichiarazione:

  1. «Il Consiglio federale svizzero, non potendo assumersi nessun impegno per quanto concerne le disposizioni penali della Convenzione prima che sia risolto affermativamente il problema dell’introduzione in Svizzera di un Codice penale unico17, fa osservare che la ratificazione della Convenzione non potrà aver luogo entro un termine determinato.
  2. «Tuttavia, il Consiglio federale svizzero è disposto ad eseguire, nei limiti della sua autorità, le disposizioni amministrative della Convenzione non appena essa entrerà in vigore, conformemente all’articolo 25».
Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti

All’atto della firma della Convenzione, il rappresentante dell’Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti ha fatto la seguente dichiarazione:

  1. «La delegazione dell’Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti, pur accettando le disposizioni dell’articolo 19, dichiara che il Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti non intende ricorrere, per quanto lo concerne, alla giurisdizione della Corte permanente di Giustizia internazionale.
  2. Per quanto concerne la disposizione del medesimo articolo, secondo la quale le controversie che non potrebbero essere appianate mediante trattative dirette, sarebbero sottoposte a qualsiasi altra procedura arbitrale che non sia quella della Corte permanente di Giustizia internazionale, la delegazione dell’Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti dichiara espressamente che l’accettazione di questa disposizione non dovrà essere interpretata come una modificazione dell’opinione del Governo dell’Unione circa il problema dell’arbitrato come mezzo di soluzione di controversie fra Stati».

Il presente Protocollo per quanto esso crei impegni tra le Alte Parti contraenti, avrà la stessa forza, validità, e durata della Convenzione conchiusa in data odierna e della quale deve essere considerato come parte integrante.

In fede di che, i sottoscritti hanno apposto la loro firma in calce al presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, il venti aprile millenovecentoventinove, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Segretariato della Società delle Nazioni 18 ; copia certificata conforme sarà rilasciata a tutti i Membri della Società delle Nazioni ed a tutti gli Stati non membri rappresentati alla Conferenza.

(Seguono le firme)

0.311.51

Campo d’applicazione il 31 marzo 201619

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Algeria*

17 marzo

1965 A

15 giugno

1965

Andorra*

3 ottobre

2007 A

1° gennaio

2008

Australia

5 gennaio

1982 A

5 aprile

1982

Austria

25 giugno

1931

23 settembre

1931

Bahamas

9 luglio

1975 S

10 luglio

1973

Belarus*

23 agosto

2001 S

25 dicembre

1991

Belgio

6 giugno

1932

4 settembre

1932

Benin

17 marzo

1966 A

15 giugno

1966

Bosnia ed Erzegovina

27 aprile

2009 A

26 luglio

2009

Brasile

1° luglio

1938 A

29 settembre

1938

Bulgaria

22 maggio

1930

22 febbraio

1931

Burkina Faso

8 dicembre

1964 A

8 marzo

1965

Ceca, Repubblica

9 febbraio

1996 S

1° gennaio

1993

Cipro

10 giugno

1965 A

8 settembre

1965

Città del Vaticano

1° marzo

1965 A

30 maggio

1965

Colombia

9 giugno

1932

7 settembre

1932

Côte d'Ivoire

23 maggio

1964 A

23 agosto

1964

Croazia

30 dicembre

2003 S

8 ottobre

1991

Cuba

13 giugno

1933

11 settembre

1933

Danimarca

19 febbraio

1931

1° gennaio

1933

Ecuador

25 settembre

1937 A

24 dicembre

1937

Egitto

15 luglio

1957 A

13 ottobre

1957

Estonia

30 agosto

1930 A

22 febbraio

1931

Figi

25 marzo

1971 S

10 ottobre

1970

Filippine*

5 maggio

1971 A

3 agosto

1971

Finlandia

25 settembre

1936 A

24 dicembre

1936

Francia

28 marzo

1958

26 giugno

1958

Gabon

11 agosto

1964 A

9 novembre

1964

Georgia

20 luglio

2000 A

18 ottobre

2000

Germania

3 ottobre

1933

1° gennaio

1934

Ghana

9 luglio

1964 A

7 ottobre

1964

Grecia

19 maggio

1931

17 agosto

1931

Indonesia*

3 agosto

1982 A

1° novembre

1982

Iraq

14 maggio

1965 A

12 agosto

1965

Irlanda

24 luglio

1934 A

22 ottobre

1934

Israele

10 febbraio

1965 A

11 maggio

1965

Italia

27 dicembre

1935

26 marzo

1936

Kazakistan

22 dicembre

2010 A

22 marzo

2011

Kenya

10 novembre

1977 A

8 febbraio

1978

Kuwait

9 dicembre

1968 A

9 marzo

1969

Lettonia

22 luglio

1939 A

20 ottobre

1939

Libano

6 ottobre

1966 A

4 gennaio

1967

Liberia

16 settembre

2005 A

15 dicembre

2005

Lituania

2 aprile

2004 A

1° luglio

2004

Lussemburgo*

14 marzo

2002

12 giugno

2002

Macedonia

7 marzo

2005 S

17 novembre

1991

Malawi

18 novembre

1965 A

16 febbraio

1966

Malaysia*

4 luglio

1972 A

2 ottobre

1972

Mali

6 gennaio

1970 A

6 aprile

1970

Malta

17 novembre

2015 A

15 febbraio

2016

Marocco*

4 maggio

1976 A

2 agosto

1976

Maurizio

18 luglio

1969

12 marzo

1969

Messico

30 marzo

1936 A

28 giugno

1936

Monaco

21 ottobre

1931

19 gennaio

1932

Montenegro

15 dicembre

2015 A

14 marzo

2016

Niger

5 maggio

1969 A

3 agosto

1969

Norvegia*

16 marzo

1931

14 giugno

1931

Paesi Bassi

30 aprile

1932

29 luglio

1932

Aruba

22 marzo

1954

20 giugno

1954

Curaçao

22 marzo

1954

20 giugno

1954

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

22 marzo

1954

20 giugno

1954

Sint Maartena

22 marzo

1954

20 giugno

1954

Perù

11 maggio

1970 A

9 agosto

1970

Polonia

15 giugno

1934

13 settembre

1934

Portogallo

18 settembre

1930

22 febbraio

1931

Regno Unito

28 luglio

1959

26 ottobre

1959

Anguilla

13 ottobre

1960 A

11 gennaio

1961

Antigua e Barbuda

13 ottobre

1960 A

11 gennaio

1961

Bermuda

13 ottobre

1960 A

11 gennaio

1961

Isole Falkland

13 ottobre

1960 A

11 gennaio

1961

Isole Vergini britanniche

13 ottobre

1960 A

11 gennaio

1961

Montserrat

13 ottobre

1960 A

11 gennaio

1961

Romania

7 marzo

1939

5 giugno

1939

Russia

13 luglio

1931

11 ottobre

1931

Salomone, Isole

3 settembre

1981

7 luglio

1978

San Marino

18 ottobre

1967 A

16 gennaio

1968

Senegal

25 agosto

1965 A

23 novembre

1965

Serbia

18 marzo

2016 S

27 aprile

1992

Singapore

12 febbraio

1979 S

9 agosto

1965

Siria

14 agosto

1964 S

20 giugno

1959

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

9 maggio

2006 S

25 giugno

1991

Spagna

28 aprile

1930

22 febbraio

1931

Sri Lanka

2 giugno

1967 A

31 agosto

1967

Sudafrica

29 agosto

1967 A

27 novembre

1967

Svezia

15 marzo

2001 A

13 giugno

2001

Svizzera

30 dicembre

1948

1° aprile

1949

Thailandia

6 giugno

1963 A

4 settembre

1963

Togo

3 ottobre

1978 A

1° gennaio

1979

Turchia

21 gennaio

1937 A

21 aprile

1937

Uganda

15 aprile

1965 A

14 luglio

1965

Ungheria

14 giugno

1933

12 settembre

1933

Zimbabwe

1° dicembre

1998 S

18 aprile

1980

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU.
    Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ oppure ottenenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.