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0.311.551

Protocollo aggiuntivo
alla Convenzione penale sulla corruzione

RU 2006 2393; FF 20046189

Traduzione

Concluso a Strasburgo il 15 maggio 2003

Approvato dall’Assemblea federale il 7 ottobre 20051

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 31 marzo 2006

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2006

(Stato 17 luglio 2023)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa
e
gli altri Stati

firmatari del presente Protocollo,

considerando l’opportunità di completare la Convenzione penale sulla corruzione 2 (STE n. 173, qui di seguito «la Convenzione») al fine di prevenire e di lottare contro la corruzione;

considerando altresì che il presente Protocollo consentirà un’attuazione più ampia del Programma d’azione del 1996 contro la corruzione,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Terminologia

Art. 1 Terminologia

Ai fini del presente Protocollo:

Il termine « arbitro » va considerato in riferimento al diritto nazionale dello Stato Parte al presente Protocollo e, in ogni caso, include la persona che, in virtù di un accordo di arbitrato, è chiamata a pronunciare una decisione giuridicamente vincolante su una controversia sottopostale dalle Parti a detto accordo.

Il termine « accordo di arbitrato » designa un accordo riconosciuto dal diritto nazionale e in virtù del quale le Parti convengono di sottoporre una controversia al lodo di un arbitro.

Il termine « giurato » va considerato in riferimento al diritto nazionale dello Stato Parte al presente Protocollo e, in ogni caso, include la persona che agisce in quanto membro non professionale di un organo collegiale incaricato di pronunciarsi sulla colpevolezza di un imputato nell’ambito di un processo penale.

Nel caso di procedimenti che coinvolgono un arbitro o un giurato straniero, lo Stato che promuove il procedimento può applicare la definizione di arbitro o di giurato soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il suo diritto nazionale.

Capitolo II Misure da adottare a livello nazionale

Art. 2 Corruzione attiva di arbitri nazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di promettere, offrire o procurare, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio a un arbitro che esercita le sue funzioni secondo il diritto nazionale sull’arbitrato di detta Parte, per sé o per terzi, affinché questi compia o si astenga dal compiere un atto nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 3 Corruzione passiva di arbitri nazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto che un arbitro che esercita le sue funzioni secondo il diritto nazionale sull’arbitrato di tale Parte, solleciti o riceva, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio o ne accetti l’offerta o la promessa, per sé o per terzi, per compiere o astenersi dal compiere un atto nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 4 Corruzione di arbitri stranieri

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 del presente Protocollo siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno, quando coinvolgono un arbitro che esercita le sue funzioni secondo il diritto nazionale sull’arbitrato di qualsiasi altro Stato.

Art. 5 Corruzione di giurati nazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 del presente Protocollo siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno, quando coinvolgono una persona che esercita le funzioni di giurato in seno al proprio sistema giudiziario.

Art. 6 Corruzione di giurati stranieri

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 del presente Protocollo siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno, quando coinvolgono una persona che esercita le funzioni di giurato in seno al sistema giudiziario di qualsiasi altro Stato.

Capitolo III Controllo dell’attuazione e disposizioni finali

Art. 7 Controllo dell’attuazione

Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) assume il controllo dell’attuazione del presente Protocollo ad opera delle Parti.

Art. 8 Relazioni con la Convenzione

Gli Stati Parte considerano le disposizioni degli articoli 2–6 del presente Protocollo articoli aggiuntivi alla Convenzione.

Le disposizioni della Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente Protocollo.

Art. 9 Dichiarazioni e riserve

La Parte che ha fatto una dichiarazione in base all’articolo 36 della Convenzione può fare una dichiarazione analoga concernente gli articoli 4 e 6 del presente Protocollo all’atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, d’approvazione o di adesione.

La Parte che ha fatto una riserva in base all’articolo 37 paragrafo 1 della Convenzione, intesa a limitare l’applicazione dei reati di corruzione passiva di cui all’articolo 5 della Convenzione, può fare una riserva analoga concernente gli articoli 4 e 6 del presente Protocollo all’atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Qualsiasi altra riserva di una Parte in base all’articolo 37 della Convenzione si applica ugualmente al presente Protocollo, sempre che detta Parte non esprima l’intenzione contraria all’atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Non sono ammesse altre riserve.

Art. 10 Firma ed entrata in vigore

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione. Questi Stati possono esprimere il loro consenso a essere vincolati mediante:

  1. firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure
  2. firma con riserva di ratifica, di accettazione o d’approvazione, seguita da ratifica, accettazione o da approvazione.

Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui cinque Stati hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 qui sopra e soltanto dopo che la Convenzione stessa sia entrata in vigore.

Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dopo la data in cui ha espresso il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 qui sopra.

Uno Stato firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o previamente espresso il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione.

Art. 11 Adesione al Protocollo

Ogni Stato o la Comunità europea che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo una volta che questo sia entrato in vigore.

Per ogni Stato o per la Comunità europea che vi aderisce, il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Art. 12 Applicazione territoriale

Ogni Stato o la Comunità europea può, all’atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali si applica il presente Protocollo.

Ciascuna Parte può, in ogni momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione e di cui cura le relazioni internazionali o per conto del quale è autorizzato a stipulare. Per detto territorio il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui il Segretario generale ha ricevuto la dichiarazione.

Qualsiasi dichiarazione effettuata in virtù dei due paragrafi precedenti può, per quanto concerne il territorio designato nella dichiarazione, essere revocata mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa. La revoca ha effetto il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui il Segretario generale ha ricevuto detta notifica.

Art. 13 Denuncia

Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa.

La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui il Segretario generale ha ricevuto detta notifica.

La denuncia della Convenzione comporta automaticamente la denuncia del presente Protocollo.

Art. 14 Notifiche

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa e agli Stati, o alla Comunità europea, che hanno aderito al presente Protocollo:

  1. le firme del presente Protocollo;
  2. il deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
  3. le date di entrata in vigore del presente Protocollo secondo gli articoli 10, 11 e 12;
  4. le dichiarazioni o riserve formulate in virtù degli articoli 9 e 12;
  5. qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione concernente il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuna Parte firmataria e aderente.

(Seguono le firme)

0.311.551

Campo d’applicazione il 17 luglio 20233

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Albania

15 novembre

2004

1° marzo

2005

Andorra

20 febbraio

2015

1° giugno

2015

Armenia

9 gennaio

2006

1° maggio

2006

Austria

13 dicembre

2013

1° aprile

2014

Azerbaigian*

3 aprile

2013

1° agosto

2013

Belgio

26 febbraio

2009

1° giugno

2009

Bielorussia

5 febbraio

2015

1° giugno

2015

Bosnia ed Erzegovina

7 settembre

2011

1° gennaio

2012

Bulgaria

4 febbraio

2004

1° febbraio

2005

Ceca, Repubblica

11 settembre

2018

1° gennaio

2019

Cipro

21 novembre

2006

1° marzo

2007

Croazia

10 maggio

2005

1° settembre

2005

Danimarca a

16 novembre

2005

1° marzo

2006

Estonia

14 dicembre

2020

1° aprile

2021

Finlandia

24 giugno

2011

1° ottobre

2011

Francia

25 aprile

2008

1° agosto

2008

Georgia

10 gennaio

2014

1° maggio

2014

Germania

10 maggio

2017

1° settembre

2017

Grecia*

10 luglio

2007

1° novembre

2007

Irlanda

11 luglio

2005

1° novembre

2005

Islanda

6 marzo

2013

1° luglio

2013

Lettonia

27 luglio

2006

1° novembre

2006

Lituania

26 luglio

2012

1° novembre

2012

Lussemburgo

13 luglio

2005

1° novembre

2005

Macedonia del Nord

14 novembre

2005

1° marzo

2006

Malta

1° luglio

2014

1° novembre

2014

Moldova

22 agosto

2007

1° dicembre

2007

Monaco

10 luglio

2013

1° novembre

2013

Montenegro

17 marzo

2008

1° luglio

2008

Norvegia*

2 marzo

2004

1° febbraio

2005

Paesi Bassi *

16 novembre

2005

1° marzo

2006

  1. Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) *

10 ottobre

2010

10 ottobre

2010

Polonia

30 aprile

2014

1° agosto

2014

Portogallo*

12 marzo

2015

1° luglio

2015

Regno Unito

9 dicembre

2003

1° febbraio

2005

Romania

29 novembre

2004

1° marzo

2005

San Marino

30 agosto

2016

1° dicembre

2016

Serbia

9 gennaio

2008

1° maggio

2008

Slovacchia

7 aprile

2005

1° agosto

2005

Slovenia

11 ottobre

2004

1° febbraio

2005

Spagna*

17 gennaio

2011

1° maggio

2011

Svezia

25 giugno

2004

1° febbraio

2005

Svizzera* b

31 marzo

2006

1° luglio

2006

Turchia

16 dicembre

2014

1° aprile

2015

Ucraina*

27 novembre

2009

1° marzo

2010

Ungheria

27 febbraio

2015

1° giugno

2015

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Il protocollo non vale per le isole Féroé e la Groenlandia.
  2. Con lettera dell’8 mar. 2018 la Svizzera ha comunicato al depositario di voler mantenere la sua dichiarazione secondo l’art. 36 e le sue riserve secondo l’art. 37 della Convenzione in applicazione dell’art. 38 nella loro integralità per un nuovo periodo di tre anni, dal 1° lug. 2018 al 1° lug. 2021 e questo vale anche in applicazione dell’art. 9 del Protocollo aggiuntivo.

0.311.551

Dichiarazione

Svizzera 4

La Svizzera dichiara che punirà i fatti ai sensi degli articoli 4 e 6 soltanto nella misura in cui il comportamento della persona corrotta costituisce un atto o un’omissione contrastante coi suoi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento.