Gli Stati Parte si concedono reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia di indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari per i reati di cui alla presente Convenzione.
L’assistenza giudiziaria reciproca è concessa nel modo più ampio possibile in base alle relative leggi, ai relativi trattati, accordi e intese dello Stato Parte richiesto in relazione alle indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari per i reati di cui si possa ritenere responsabile una persona giuridica secondo quanto previsto dall’articolo 26 della presente Convenzione nello Stato Parte richiedente.
L’assistenza giudiziaria reciproca che deve essere concessa conformemente al presente articolo può essere richiesta per i seguenti motivi:
- acquisire prove o dichiarazioni di persone;
- notificare documenti di natura giudiziaria;
- eseguire perquisizioni e sequestri, nonché congelare;
- esaminare oggetti e luoghi;
- fornire informazioni, prove documentali e perizie tecniche;
- fornire originali o copie conformi dei relativi documenti e verbali, compresi i verbali governativi, bancari, finanziari, societari o aziendali;
- identificare o rintracciare proventi di reato, proprietà, strumenti o altro, ai fini probatori;
- agevolare la comparsa volontaria di persone nello Stato Parte richiedente;
- ogni altro tipo di assistenza previsto dalla legge dello Stato Parte richiesto;
- identificare, congelare e rintracciare proventi del crimine conformemente alle disposizioni del capitolo V della presente Convenzione;
- recuperare beni, conformemente alle disposizioni del capitolo V della presente Convenzione.
Senza pregiudizio al proprio diritto interno, le competenti autorità dello Stato Parte possono, senza una precedente richiesta, trasmettere informazioni in materia penale ad un autorità competente di un altro Stato Parte qualora ritengano che dette informazioni possano essere utili all’autorità ad intraprendere o a concludere con successo inchieste e procedimenti penali o possano dar luogo ad una richiesta formulata dal secondo Stato Parte ai sensi della presente Convenzione.
La trasmissione di informazioni ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo deve essere effettuata senza recare pregiudizio alle indagini e ai procedimenti penali nello Stato delle autorità competenti che forniscono le informazioni. Le autorità competenti che ricevono le informazioni si conformano alla richiesta che dette informazioni restino riservate, anche se temporaneamente, o con limitazioni sul loro utilizzo. Tuttavia, ciò non preclude allo Stato Parte ricevente di divulgare, nel corso di un procedimento, le informazioni che possano discolpare un accusato. In tal caso, lo Stato Parte ricevente notifica lo Stato Parte trasmittente prima della loro divulgazione e, se richiesto, si consulta con lo Stato Parte trasmittente. Nel caso in cui non fosse possibile, eccezionalmente, notificarlo in anticipo, lo Stato Parte ricevente comunica immediatamente allo Stato Parte trasmittente la divulgazione delle informazioni.
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli obblighi previsti da altri trattati bilaterali o multilaterali che regolano o regoleranno, in tutto o in parte, l’assistenza giudiziaria reciproca.
I paragrafi 9–29 del presente articolo si applicano alle richieste presentate ai sensi del presente articolo se i relativi Stati Parte non sono vincolati da un trattato di assistenza giudiziaria reciproca. Nel caso in cui detti Stati Parte siano vincolati da un tale trattato, si applicano le disposizioni corrispondenti di detto trattato a meno che gli Stati Parte non accettino di applicare i paragrafi 9-29 del presente articolo in luogo di dette disposizioni. Si incoraggiano fortemente gli Stati Parte ad applicare questi punti nel caso in cui facilitino la cooperazione.
Gli Stati Parte non possono rifiutare di fornire l’assistenza giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo sulla base del segreto bancario.
- a) Uno Stato Parte, nel rispondere ad una richiesta di assistenza prevista dal presente articolo in assenza della doppia incriminazione, tiene conto dei fini della presente Convenzione, come esposti nell’articolo 1;
- gli Stati Parte possono rifiutare di fornire l’assistenza prevista dal presente articolo in base all’assenza della doppia incriminazione. Tuttavia, uno Stato Parte richiesto, ove ciò sia compatibile con i concetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico, fornisce l’assistenza, che non comporta azioni coercitive. Tale assistenza può essere rifiutata quando le richieste comportano questioni de minimisoppure questioni per le quali la cooperazione o l’assistenza richiesta è disponibile ai sensi di altre disposizioni della presente Convenzione;
- ogni Stato Parte può prendere in considerazione l’adozione di misure che possono essere necessarie per consentirgli di fornire il più ampio campo di applicazione dell’assistenza ai sensi del presente articolo in assenza di doppia incriminazione.
Una persona che si trovi in stato detentivo o che stia scontando una condanna nel territorio dello Stato Parte, la cui presenza è richiesta in un altro Stato Parte per motivi di identificazione, testimonianza o per fornire assistenza nell’acquisizione di prove necessarie a indagini, azioni penali o procedimenti penali per reati previsti dalla presente Convenzione può essere trasferita qualora sussistano le seguenti condizioni:
- la persona concede liberamente il proprio consenso informato;
- le autorità competenti di entrambi gli Stati Parte sono d’accordo, in base alle condizioni che gli Stati Parte ritengano appropriate.
Ai fini del paragrafo 10 del presente articolo:
- lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona ha l’autorità e l’obbligo di tenere la persona trasferita in stato di custodia, salvo diversamente richiesto o autorizzato dallo Stato Parte dal quale la persona è stata trasferita;
- lo Stato Parte, presso il quale viene trasferita la persona, deve attuare senza indugio l’obbligo di riconsegnare la persona alla custodia dello Stato Parte dal quale è stata trasferita così come concordato precedentemente, o come altrimenti concordato, dalle autorità competenti di entrambi gli Stati Parte;
- lo Stato Parte, presso il quale viene trasferita la persona, non deve esigere dallo Stato Parte dal quale è stata trasferita la persona di avviare la procedura di estradizione per la riconsegna della persona in questione;
- la persona trasferita ha diritto al conteggio della parte di pena espiata nello Stato dal quale è stata trasferita e per il tempo trascorso in stato di custodia nello Stato Parte nel quale è stata trasferita.
A meno che lo Stato Parte dal quale la persona deve essere trasferita ai sensi dei paragrafi 10 e 11 del presente articolo acconsenta, detta persona, qualunque sia la sua nazionalità, non può essere incriminata, detenuta, punita o sottoposta a nessun’altra restrizione della libertà personale nel territorio dello Stato nel quale la persona è trasferita per atti, omissioni o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale detta persona è stata trasferita.
Ciascuno Stato Parte designa un’autorità centrale con il compito e la facoltà di ricevere le richieste di assistenza giudiziaria ed eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l’esecuzione. Laddove in uno Stato Parte vi sia un territorio o una regione a statuto speciale con un sistema distinto per l’assistenza giudiziaria, può designare una autorità centrale distinta con le medesime funzioni per quella regione o territorio. Le autorità centrali garantiscono l’esecuzione o la trasmissione rapida e corretta delle richieste ricevute. Allorché l’autorità centrale trasmette per esecuzione la richiesta all’autorità competente, sollecita la rapida e corretta esecuzione della stessa da parte di detta autorità competente. Al Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione dell’autorità centrale designata al suddetto scopo nel momento in cui gli Stati Parte depositano il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. Le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e le comunicazioni ad esse relative vanno trasmesse alle autorità centrali designate dagli Stati Parte. Questa condizione non pregiudica il diritto degli Stati Parte di chiedere che tali richieste e comunicazioni siano loro indirizzate per mezzo di canali diplomatici e, in casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, se possibile, attraverso l’Organizzazione di Polizia Criminale Internazionale.
Le richieste saranno formulate per scritto o, laddove possibile, con un mezzo atto a produrre una trascrizione scritta in una lingua accettata dallo Stato Parte richiesto, con modalità tali da permettere a detto Stato Parte di accertarne l’autenticità. Al Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione della lingua o lingue accettate da ciascuno Stato Parte al momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. In casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, le richieste possono essere formulate verbalmente ma debbono essere immediatamente confermate per scritto.
La richiesta di reciproca assistenza giudiziaria deve contenere:
- l’identità dell’autorità che formula la richiesta;
- l’oggetto e la natura delle indagini, dell’azione penale o del procedimento giudiziario cui la richiesta si riferisce e il nome e le funzioni dell’autorità che conduce tali indagini, azione penale o procedimento giudiziario;
- una breve esposizione dei fatti rilevanti, tranne che nelle richieste che hanno come scopo la notifica di atti giudiziari;
- una descrizione del tipo di assistenza richiesta e specificazioni di eventuali particolari procedure che lo Stato Parte richiedente desidera siano seguite;
- laddove possibile, l’identità delle persone coinvolte, il luogo in cui si trovano e la loro nazionalità; e
- lo scopo per cui si richiedono le prove, le informazioni o le azioni.
Lo Stato Parte richiesto può chiedere informazioni supplementari quando ciò sembri necessario per l’esecuzione della richiesta conformemente al diritto interno o possa agevolare tale esecuzione.
La richiesta viene eseguita conformemente al diritto interno dello Stato Parte richiesto, e nella misura in cui non è contraria al diritto interno dello Stato Parte richiesto e, laddove possibile, conformemente alle procedure specificate nella richiesta.
Ogni qual volta ciò è possibile e compatibile coi principi fondamentali del diritto interno, quando un individuo si trova nel territorio di uno Stato Parte e deve essere ascoltato in qualità di testimone od esperto dalle autorità giudiziarie di un altro Stato Parte, il primo Stato Parte può, su richiesta del secondo, consentire che tale audizione avvenga per mezzo di una videoconferenza se non è possibile o auspicabile per l’individuo in questione comparire di persona nel territorio dello Stato Parte richiedente. Gli Stati Parte possono accordarsi perché l’audizione sia condotta da un’autorità giudiziaria dello Stato Parte richiedente alla presenza dell’autorità giudiziaria dello Stato Parte richiesto.
Lo Stato Parte richiedente non trasmette o utilizza informazioni o prove fornite dallo Stato Parte richiesto per indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari diversi da quelli indicati nella richiesta senza il consenso preventivo dello Stato Parte richiesto. Questo paragrafo non vieta in alcun modo allo Stato Parte richiedente di rivelare in un proprio procedimento informazioni o prove che discolpano l’accusato. In tale caso, lo Stato Parte richiedente, prima della rivelazione, informa lo Stato Parte richiesto e, se richiesto, si consulta con questo ultimo. Se, in casi eccezionali, è impossibile dare comunicazione anticipata, lo Stato Parte richiedente informa senza indugio lo Stato Parte richiesto della rivelazione.
Lo Stato Parte richiedente può chiedere allo Stato Parte richiesto di serbare la riservatezza sui fatti e sulla materia della richiesta, salvo quanto necessario all’esecuzione della medesima. Se lo Stato Parte richiesto non può ottemperare alla richieste di riservatezza ne informa prontamente lo Stato Parte richiedente.
L’assistenza giudiziaria reciproca può essere rifiutata se:
- la richiesta non è formulata conformemente alle disposizioni del presente articolo;
- lo Stato Parte richiesto valuta che l’esecuzione della richiesta può recare pregiudizio alla propria sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi fondamentali;
- in relazione a reati similari, il diritto interno vieta alle autorità dello Stato Parte richiesto di eseguire le azioni richieste qualora tali reati siano oggetto di indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari nell’ambito delle competenze di tali autorità;
- accogliere la richiesta fosse contrario all’ordinamento giuridico relativo all’assistenza giudiziaria reciproca dello Stato Parte richiesto.
Gli Stati Parte non possono respingere una richiesta di assistenza giudiziaria reciproca solo a motivo del fatto che si ritiene che il reato riguardi anche questioni fiscali.
Il rifiuto di prestare assistenza giudiziaria reciproca deve essere motivato.
Lo Stato Parte richiesto dà esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria reciproca non appena possibile e tiene nel massimo conto possibile le eventuali scadenze proposte dallo Stato Parte richiedente, delle quali dà ragione, preferibilmente nella richiesta. Lo Stato Parte richiedente può fare ragionevoli richieste di informazioni sullo stato e sui progressi delle misure adottate dallo Stato Parte richiesto per adempiere alla richiesta. Lo Stato Parte richiesto risponde alle ragionevoli richieste di informazioni dello Stato Parte richiedente sullo stato e sui progressi della propria richiesta. Lo Stato Parte richiedente informa prontamente lo Stato Parte richiesto quando l’assistenza non è più necessaria.
L’assistenza giudiziaria reciproca può essere differita dallo Stato Parte richiesto a motivo del fatto che interferirebbe con un’indagine, azione penale o procedimento giudiziario in corso.
Prima di respingere una richiesta di sensi del paragrafo 21 del presente articolo o di differirne l’esecuzione ai sensi del paragrafo 25 del presente articolo, lo Stato Parte richiesto si consulta con lo Stato Parte richiedente per valutare se l’assistenza può essere concessa nei termini e alle condizioni ritenute necessarie. Se lo Stato Parte richiedente accetta l’assistenza a tali condizioni, è tenuto ad ottemperarvi.
Senza pregiudizio all’applicazione del paragrafo 12 del presente articolo, il testimone, l’esperto o altra persona i quali, su richiesta dello Stato Parte richiedente, acconsentono a fornire prove in un procedimento o a collaborare ad un’indagine, azione penale o procedimento giudiziario nel territorio dello Stato Parte richiedente non possono essere perseguiti, detenuti, puniti, né sottoposti a qualsiasi altra restrizione della propria libertà personale in quel territorio per fatti, omissioni o condanne antecedenti alla partenza dal territorio dello Stato Parte richiesto. Tale salvacondotto spira quando il testimone, l’esperto o altra persona, avendo avuto la possibilità di andarsene per un periodo di quindici giorni consecutivi o per un periodo concordato tra gli Stati Parte a decorrere dalla data in cui è stato ufficialmente informato che la sua presenza non è più richiesta dalle autorità giudiziarie, malgrado ciò rimane volontariamente nel territorio dello Stato Parte richiedente o vi ritorna di sua libera volontà dopo averlo lasciato.
Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta sono a carico dello Stato Parte richiesto salvo diverso accordo tra gli Stati Parte in questione. Se, per soddisfare la richiesta, è o sarà necessario sostenere spese considerevoli o straordinarie, gli Stati Parte si consultano per decidere i termini e le condizioni di esecuzione della richiesta nonché il modo in cui la spesa verrà sostenuta.
Lo Stato Parte richiesto:
- fornisce allo Stato Parte richiedente copie di atti pubblici, documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto interno sono a disposizione del pubblico in generale;
- può, a discrezione, fornire allo Stato Parte richiedente in tutto, in parte o alle condizioni ritenute opportune, copie di atti pubblici, documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto interno non sono a disposizione del pubblico in generale.
Gli Stati Parte, laddove necessario, valutano l’eventualità di stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali atti a dare seguito pratico o maggiore efficacia alle disposizioni del presente articolo.