Nessuno dei reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all’articolo 9 della presente Convenzione può essere considerato, ai fini dell’estradizione o dell’assistenza giudiziaria reciproca, come un reato politico, un reato connesso a un reato politico, o come un reato ispirato da motivi politici. Di conseguenza, una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria basata su un reato di questo tipo non può essere rifiutata per il solo motivo che riguarda un reato politico, un reato connesso a un reato politico, o un reato ispirato da motivi politici.
Ferma restando l’applicazione degli articoli da 19 a 23 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 agli altri articoli della presente Convenzione, ogni Stato o la Comunità europea, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda l’estradizione per un reato previsto dalla presente Convenzione. La Parte si impegna ad applicare questa riserva caso per caso, con decisione debitamente motivata.
Ogni Parte può ritirare del tutto o parzialmente una riserva formulata ai sensi del paragrafo 2, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento.
Una Parte che abbia formulato una riserva ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo non può chiedere a un’altra Parte di applicare il paragrafo 1. Tuttavia, se la riserva è parziale o condizionata, può invocare l’applicazione di questa disposizione nella misura in cui l’ha accettata essa stessa.
La riserva è valida per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione per la Parte interessata, e può essere rinnovata per periodi di uguale durata.
Dodici mesi prima della data della scadenza della riserva, il Segretario generale del Consiglio d’Europa notifica tale scadenza alla Parte interessata. Al più tardi tre mesi prima della data della scadenza, la Parte comunica al Segretario generale del Consiglio d’Europa la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. Se la Parte comunica al Segretario generale del Consiglio d’Europa che mantiene la riserva, fornisce una spiegazione dei motivi che giustificano tale decisione. In assenza di una comunicazione della Parte interessata, il Segretario generale del Consiglio d’Europa la informa che la sua riserva si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la Parte interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la propria riserva, questa è considerata sciolta.
Quando una Parte che ha ricevuto una richiesta di estradizione da un’altra Parte non procede all’estradizione avvalendosi della riserva, essa sottopone il caso, senza alcuna eccezione e senza indebito ritardo, alle proprie autorità competenti ai fini dell’esercizio dell’azione penale, a meno che fra la Parte richiedente e la Parte richiesta non venga convenuto altrimenti. Le autorità competenti, ai fini dell’esercizio dell’azione penale nella Parte richiesta, decidono in merito al caso seguendo le stesse modalità applicabili a qualsiasi altro reato grave conformemente alle leggi di tale Parte. La Parte richiesta comunica prontamente l’esito finale del procedimento alla Parte richiedente e al Segretario generale del Consiglio d’Europa, che lo inoltra alla Consultazione delle Parti di cui all’articolo 30.
La decisione di respingere la domanda di estradizione avvalendosi della riserva viene comunicata prontamente alla Parte richiedente. Se entro un termine ragionevole la Parte richiesta non adotta alcuna decisione giudiziaria nel merito ai sensi del paragrafo 7, la Parte richiedente può informarne il Segretario generale del Consiglio d’Europa, che sottopone la questione alla Consultazione delle Parti prevista all’articolo 30. La Consultazione esamina la questione e formula un parere sulla conformità del rifiuto con la Convenzione. Sottopone in seguito il parere emesso al Comitato dei Ministri affinché adotti una dichiarazione a riguardo. Nell’esercizio delle proprie funzioni ai sensi del presente paragrafo, il Comitato dei Ministri si riunisce nella sua composizione ristretta agli Stati Parte.