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0.343.1

Protocollo addizionale
alla Convenzione sul trasferimento dei condannati

RU 2004 4307; FF 2002 3864

Traduzione

Concluso a Strasburgo il 18 dicembre 1997
Approvato dall’Assemblea federale il 19 dicembre 20031
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 18 giugno 2004
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 2004

(Stato 24 settembre 2024)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati, firmatari del presente Protocollo,

nell’intento di facilitare l’applicazione della Convenzione sul trasferimento dei condannati, aperta alla firma il 21 marzo 1983 2 a Strasburgo (di seguito: «la Convenzione») e, in particolare, di perseguire gli obiettivi, in essa enunciati, di servire gli interessi di una buona amministrazione della giustizia e di favorire il reinserimento sociale dei condannati;

consapevoli del fatto che molti Stati non possono estradare i propri cittadini;

considerato che è altresì opportuno completare la Convenzione su alcuni punti,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Disposizioni generali

I termini e le espressioni utilizzati nel presente Protocollo devono essere interpretati ai sensi della Convenzione.

Le disposizioni della Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente Protocollo.

Art. 23 Persone evase dallo Stato di condanna

Quando un cittadino di una Parte, che è stato oggetto di una condanna definitiva pronunciata nel territorio di un’altra Parte, tenta di sottrarsi all’esecuzione o alla continuazione dell’esecuzione della condanna nello Stato di condanna, rifugiandosi nel territorio della prima Parte prima di aver scontato la pena, lo Stato di condanna può chiedere alla prima Parte di incaricarsi dell’esecuzione di detta condanna.

Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato d’esecuzione può, prima di ricevere la documentazione a sostegno della richiesta, o in attesa della decisione relativa a tale richiesta, procedere all’arresto del condannato, o adottare qualsiasi altra misura idonea a garantire che esso rimanga nel suo territorio in attesa di una decisione relativa alla richiesta. Le domande in tal senso sono accompagnate dalle informazioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 4 della Convenzione. L’arresto a tale titolo del condannato non può comportare un aggravamento della situazione penale dello stesso.

Per il trasferimento dell’esecuzione non è necessario il consenso del condannato.

Art. 34 Condannati oggetto di un provvedimento di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera

Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato d’esecuzione può, fatta salva l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, dare il proprio consenso al trasferimento di un condannato senza il consenso di quest’ultimo quando la condanna pronunciata nei suoi confronti, o una decisione amministrativa presa in seguito a tale condanna, comportano una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

Lo Stato d’esecuzione dà il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo aver considerato il parere del condannato.

Ai fini dell’applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce allo Stato d’esecuzione:

  1. una dichiarazione contenente il parere del condannato riguardo al suo eventuale trasferimento, e
  2. una copia del provvedimento di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o di qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

Ogni persona trasferita in applicazione del presente articolo non sarà perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi fatto, anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva, ad eccezione dei seguenti casi:

  1. quando lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene presentata una domanda, corredata della relativa documentazione e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni del condannato; tale autorizzazione viene data quando lo stesso reato per cui viene richiesta prevede l’estradizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna, o quando l’estradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell’entità della pena;
  2. quando, avendo avuto la possibilità di farlo, il condannato non ha lasciato, nei quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, il territorio dello Stato d’esecuzione, o se vi è ritornato dopo averlo lasciato.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato d’esecuzione può adottare le misure necessarie, conformemente alla propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia, ai fini di una interruzione della prescrizione.

Ogni Stato contraente può, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, indicare che non procederà all’esecuzione di condanne alle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 4 Firma ed entrata in vigore

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e degli altri Stati firmatari della Convenzione. Esso è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Per ogni Stato firmatario che depositerà successivamente lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito.

Art. 5 Adesione

Ogni Stato non membro che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore.

Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione.

Art. 6 Applicazione territoriale

Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o adesione, indicare il o i territori ai quali si applica il presente Protocollo.

Ogni Stato contraente può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Per tale territorio, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti può essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 7 Applicazione temporale

Il presente Protocollo è applicabile all’esecuzione delle condanne pronunciate anteriormente o successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 8 Denuncia

Ogni Stato contraente può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo, mediante notifica da indirizzare al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Il presente Protocollo, tuttavia, continua ad essere applicato per l’esecuzione di condanne relative a persone che sono state trasferite conformemente alle disposizioni della Convenzione o del presente Protocollo prima che la denuncia abbia effetto.

La denuncia della Convenzione comporta di diritto la denuncia del presente Protocollo.

Art. 9 Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa, ad ogni Stato firmatario, a ogni Parte, nonché a ogni altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione:

  1. tutte le firme;
  2. il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
  3. tutte le date di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 4 e 5 dello stesso;
  4. ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà una copia autentica a ciascuno Stato membro del Consiglio d’Europa, agli altri Stati firmatari della Convenzione e ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.

(Seguono le firme)

0.343.1

Campo d’applicazione il 24 settembre 20245

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Austria

7 dicembre

2000

1° aprile

2001

Belgio*

26 maggio

2005

1° settembre

2005

Bulgaria

30 marzo

2004

1° luglio

2004

Ceca, Repubblica

2 ottobre

2002

1° febbraio

2003

Cipro

1° giugno

2001

1° ottobre

2001

Croazia

10 ottobre

2008

1° febbraio

2009

Danimarca*

10 settembre

2001

1° gennaio

2002

Estonia

27 ottobre

1999

1° giugno

2000

Finlandia

3 aprile

2001

1° agosto

2001

Francia

10 gennaio

2006

1° maggio

2006

Georgia

13 aprile

2000

1° agosto

2000

Germania

17 aprile

2007

1° agosto

2007

Grecia

13 settembre

2005

1° gennaio

2006

Irlanda*

13 dicembre

2006

1° aprile

2007

Islanda

25 maggio

2000

1° settembre

2000

Italia*

15 giugno

2021

1° ottobre

2021

Lettonia

2 giugno

2005

1° ottobre

2005

Liechtenstein

13 maggio

2003

1° settembre

2003

Lituania

31 gennaio

2001

1° maggio

2001

Lussemburgo

15 luglio

2003

1° novembre

2003

Macedonia del Nord

28 luglio

1999

1° giugno

2000

Malta

26 novembre

2003

1° marzo

2004

Moldova*

12 maggio

2004

1° settembre

2004

Montenegro

6 giugno

2006 S

6 giugno

2006

Norvegia

25 settembre

2000

1° gennaio

2001

Paesi Bassi*

18 giugno

2002

1° ottobre

2002

Polonia

1° febbraio

2000

1° giugno

2000

Portogallo

11 luglio

2023

1° novembre

2023

Regno Unito*

17 luglio

2009

1° novembre

2009

Romania*

7 dicembre

2001

1° aprile

2002

Russia*

28 agosto

2007

1° dicembre

2007

San Marino

25 giugno

2004

1° ottobre

2004

Santa Sede

15 gennaio

2019 A

1° maggio

2019

Serbia

30 settembre

2002 A

1° gennaio

2003

Slovenia

26 settembre

2013

1° gennaio

2014

Spagna*

19 luglio

2017

1° novembre

2017

Svezia

24 novembre

2000

1° marzo

2001

Svizzera

18 giugno

2004

1° ottobre

2004

Turchia*

2 maggio

2016

1° settembre

2016

Ucraina*

1° luglio

2003

1° novembre

2003

Ungheria

4 maggio

2001

1° settembre

2001

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.