L’articolo 3, paragrafi 1, 3 lett. a e 4, è modificato come segue:
«Art. 3 Condannati oggetto di un provvedimento di espulsioneo di riaccompagnamento alla frontiera
Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato d’esecuzione può, fatte salve le disposizioni del presente articolo, dare il proprio consenso al trasferimento di un condannato senza il consenso di quest’ultimo quando la condanna pronunciata nei suoi confronti, o una decisione amministrativa, comporta una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
[invariato]
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce allo Stato di esecuzione:
- una dichiarazione contenente il parere del condannato riguardo al suo eventuale trasferimento o una dichiarazione nella quale si indica che il condannato rifiuta di esprimere un parere a tale riguardo; e
- [invariato]
Ogni persona trasferita in applicazione del presente articolo non sarà perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza o sottoposta ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi fatto, anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva, ad eccezione dei seguenti casi:
- quando lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene presentata una domanda, corredata della relativa documentazione e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni del condannato; tale autorizzazione viene data quando lo stesso reato per cui viene richiesta prevede l’estradizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna, o quando l’estradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell’entità della pena. La decisione sarà presa quanto prima, ma al più tardi entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di consenso. Se non è in grado di rispettare il termine previsto nel presente paragrafo, lo Stato di condanna ne informa lo Stato d’esecuzione indicando i motivi del ritardo e il tempo che stima necessario per prendere la decisione;
- quando, avendo avuto la possibilità di farlo, il condannato non ha lasciato, nei 30 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, il territorio dello Stato di esecuzione, o se vi è ritornato dopo averlo lasciato.»
Disposizioni finali