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0.344.318

Convenzione
sul trasferimento dei condannati tra la Svizzera
e la Repubblica dominicana

RU 2014 3057

Traduzione1

Conclusa il 16 gennaio 2013

Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° ottobre 2014

(Stato 1° ottobre 2014)

La Svizzera
e
la Repubblica dominicana,

animate dal desiderio di sviluppare una maggiore cooperazione internazionale in materia penale;

considerato che tale cooperazione deve essere nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia e deve favorire il reinserimento sociale dei condannati;

considerato che tali obiettivi implicano che gli stranieri privati della libertà in seguito a un reato abbiano la possibilità di scontare la condanna nel loro ambiente sociale di origine;

considerato che il modo migliore per raggiungere tali obiettivi è trasferirli nel loro Paese,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione:

  1. «condanna» designa qualsiasi pena o misura privativa della libertà pronunciata da un giudice per una durata limitata o indeterminata a causa di un reato;
  2. «sentenza» designa una decisione giudiziale che pronunci una condanna;
  3. «Stato di condanna» designa lo Stato dove è stata condannata la persona che può essere o è già stata trasferita;
  4. «Stato di esecuzione» designa lo Stato in cui il condannato può essere o è già stato trasferito per scontarvi la propria condanna.

Art. 2 Principi generali

Le Parti si impegnano ad accordarsi reciprocamente, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, la più ampia collaborazione in materia di trasferimento dei condannati.

Una persona condannata sul territorio di una Parte può, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, essere trasferita nel territorio dell’altra Parte per scontarvi la condanna inflittale. A tal fine può esprimere, sia presso lo Stato di condanna sia presso lo Stato di esecuzione, il desiderio di essere trasferita in virtù della presente Convenzione.

Il trasferimento può essere richiesto sia dallo Stato di condanna sia dallo Stato di esecuzione.

Art. 3 Condizioni del trasferimento

Un trasferimento può aver luogo secondo la presente Convenzione soltanto alle seguenti condizioni:

  1. il condannato deve essere cittadino dello Stato di esecuzione;
  2. la sentenza deve essere definitiva e non vi sono altri processi penali pendenti nello Stato di condanna;
  3. la durata di condanna che il condannato deve ancora scontare deve essere di almeno sei mesi alla data di ricezione della domanda di trasferimento, o indeterminata;
  4. il condannato o, qualora uno dei due Stati lo ritenesse necessario a causa della sua età o del suo stato fisico o mentale, il suo rappresentante deve consentire al trasferimento;
  5. gli atti o le omissioni che hanno provocato la condanna devono costituire un reato per il diritto dello Stato di esecuzione, o dovrebbero costituirne uno qualora avvenissero sul suo territorio; e
  6. lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione devono essersi accordati su tale trasferimento.
  7. Il trasferimento può essere rifiutato se il condannato non ha adempiuto, in misura ritenuta sufficiente dallo Stato di condanna, quanto stabilito dalle disposizioni della sentenza (segnatamente spese, risarcimenti danni, multe o condanne pecuniarie di qualsiasi natura). Una deroga è accordata al condannato che prova la propria totale insolvibilità.

In casi eccezionali, le Parti possono convenire il trasferimento anche se la durata della condanna che il condannato deve ancora scontare è inferiore a quella prevista nel paragrafo 1 lettera c.

Art. 4 Obbligo di fornire informazioni

Ogni condannato al quale può essere applicata la presente Convenzione deve essere informato dallo Stato di condanna del tenore della presente Convenzione.

Se il condannato ha espresso allo Stato di condanna il desiderio di essere trasferito in virtù della presente Convenzione, questo Stato deve informarne lo Stato di esecuzione al più presto possibile dopo che la sentenza sia diventata definitiva.

Le informazioni devono comprendere:

  1. il nome, la data e il luogo di nascita del condannato;
  2. ove occorra, il suo indirizzo nello Stato di esecuzione;
  3. un esposto dei fatti che hanno provocato la condanna;
  4. la natura, la durata e la data dell’inizio della condanna;
  5. le disposizioni penali in vigore.

Se il condannato ha espresso allo Stato di esecuzione il desiderio di essere trasferito in virtù della presente Convenzione, lo Stato di condanna comunica a tale Stato, su richiesta, le informazioni di cui al paragrafo 3.

Il condannato deve essere informato per scritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione in applicazione dei paragrafi precedenti, come pure di ogni decisione presa da uno dei due Stati in merito a una domanda di trasferimento.

Art. 5 Autorità centrali

Le Parti designano come autorità centrali incaricate di esercitare le funzioni previste nella presente Convenzione, per la Svizzera l’Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia e per la Repubblica dominicana l’Ufficio del Procuratore generale della Repubblica.

Art. 6 Domande e risposte

Le domande di trasferimento e le risposte devono essere formulate per iscritto.

Tali domande devono essere presentate dal Ministero della Giustizia dello Stato richiedente al Ministero della Giustizia dello Stato cui è rivolta la domanda. Le risposte devono essere comunicate attraverso le stesse vie.

Lo Stato cui è stata presentata la domanda deve informare senza indugio lo Stato richiedente della propria decisione di accettare o rifiutare il trasferimento richiesto.

Art. 7 Atti a sostegno

Lo Stato di esecuzione deve fornire allo Stato di condanna su richiesta di quest’ultimo:

  1. un documento o una dichiarazione indicante che il condannato è cittadino di questo Stato;
  2. una copia delle disposizioni legali dello Stato di esecuzione, dalle quali risulti che gli atti o le omissioni che hanno provocato la condanna nello Stato di condanna costituiscono un reato per il diritto dello Stato di esecuzione, o ne costituirebbero uno qualora avvenissero sul suo territorio.

Se è chiesto un trasferimento, lo Stato di condanna deve fornire allo Stato di esecuzione i documenti seguenti, salvo che uno dei due Stati abbia già indicato che non intende accordare il trasferimento:

  1. una copia della sentenza e delle disposizioni legali applicate;
  2. l’indicazione della durata della condanna già scontata, comprese le informazioni su qualsiasi detenzione provvisoria, condono di pena o ogni altro atto riguardante l’esecuzione della condanna;
  3. una dichiarazione che attesti il consenso al trasferimento quale considerato nell’articolo 3 paragrafo 1 lettera d; e
  4. tutte le volte che occorra, ogni rapporto medico o sociale sul condannato, ogni informazione sul suo trattamento nello Stato di condanna e ogni raccomandazione per il seguito del suo trattamento nello Stato di esecuzione.

Prima di presentare una domanda di trasferimento o di prendere la decisione di accettare o rifiutare il trasferimento, lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione possono entrambi richiedere uno qualsiasi dei documenti o una qualsiasi delle dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2.

Art. 8 Consenso e verifica

Lo Stato di condanna fa sì che la persona che deve acconsentire al trasferimento in virtù dell’articolo 3 paragrafo 1 lettera d lo faccia volontariamente e in piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale riguardo è regolata dalla legge dello Stato di condanna.

Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione la possibilità di verificare, mediante un console o un altro funzionario designato in accordo con lo Stato di esecuzione, che il consenso è stato dato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.

Art. 9 Conseguenze del trasferimento per lo Stato di condanna

La presa in consegna del condannato da parte delle autorità dello Stato di esecuzione sospende l’esecuzione della condanna nello Stato di condanna. Se il condannato, una volta trasferito, si sottrae all’esecuzione, lo Stato di condanna recupera il diritto di eseguire il resto della pena che avrebbe dovuto scontare nello Stato di esecuzione.

Lo Stato di condanna non può più eseguire la condanna se lo Stato di esecuzione ne considera terminata l’esecuzione.

Art. 10 Conseguenze del trasferimento per lo Stato di esecuzione

La sanzione pronunciata dallo Stato di condanna è direttamente applicabile nello Stato di esecuzione.

Lo Stato di esecuzione è vincolato dalle constatazioni di fatto come pure dalla natura giuridica e dalla durata della sanzione che risultano dalla condanna.

Tuttavia, qualora la natura o la durata della sanzione fossero incompatibili con la legislazione dello Stato di esecuzione, oppure qualora la legislazione di questo Stato lo prevedesse, lo Stato di esecuzione può, con decisione giudiziale o amministrativa, adattare la sanzione alla pena o misura prevista dalla propria legge per reati della stessa natura. Quanto alla sua natura, tale pena o misura corrisponde, per quanto possibile, a quella inflitta dalla condanna da eseguire. Essa non può aggravare, per sua natura o durata, la sanzione pronunciata nello Stato di condanna né eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione.

L’esecuzione della sanzione nello Stato di esecuzione è regolata dalla legge di questo Stato. Quest’ultimo è il solo competente per prendere le decisioni riguardanti le modalità di esecuzione della sanzione, comprese quelle concernenti la durata del periodo di incarcerazione del condannato.

Art. 11 Conseguenze del trasferimento

Una volta trasferito per l’esecuzione di una pena o di una misura privativa della libertà conformemente alla presente Convenzione, il condannato non può essere perseguito o condannato nello Stato di esecuzione per gli stessi fatti che hanno dato luogo alla pena o alla misura privativa della libertà inflitta dallo Stato di condanna.

Tuttavia, la persona trasferita può essere detenuta, giudicata e condannata nello Stato di esecuzione per qualsiasi fatto diverso da quello che ha dato luogo alla condanna nello Stato di condanna, se è sanzionato penalmente dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

Art. 12 Consegna

La consegna del condannato da parte delle autorità dello Stato di condanna a quelle dello Stato di esecuzione è effettuata nel luogo convenuto dalle Parti.

Art. 13 Grazia, amnistia, commutazione

Ogni Parte può concedere la grazia, l’amnistia o la commutazione della pena conformemente alla propria Costituzione o alle sue altre regole giuridiche.

Art. 14 Revisione della sentenza

Soltanto lo Stato di condanna ha il diritto di giudicare su qualsiasi ricorso per revisione interposto contro la sentenza.

Art. 15 Cessazione dell’esecuzione

Lo Stato di esecuzione deve porre fine all’esecuzione della condanna non appena lo Stato di condanna lo abbia informato di qualsiasi decisione o provvedimento che tolga carattere esecutorio alla condanna.

Art. 16 Informazioni riguardanti l’esecuzione

Lo Stato di esecuzione fornisce allo Stato di condanna informazioni riguardanti l’esecuzione della condanna:

  1. quando ritiene terminata l’esecuzione della condanna;
  2. qualora il condannato evada prima che l’esecuzione della condanna sia terminata; oppure
  3. qualora lo Stato di condanna gli chieda una relazione speciale.

Art. 17 Transito

Se una delle Parti conclude convenzioni per il trasferimento dei condannati con uno Stato terzo, l’altra Parte deve facilitare il transito sul proprio territorio dei condannati trasferiti in virtù di tali convenzioni.

Tuttavia, una Parte può rifiutare di accordare il transito qualora il condannato sia suo cittadino oppure qualora il reato che ha provocato la condanna non costituisca un reato secondo la propria legislazione.

La Parte che intende effettuare il trasferimento deve notificarlo prima all’altra Parte.

La Parte a cui è chiesto il transito può tenere il condannato in stato di detenzione solo per il tempo strettamente necessario al transito attraverso il proprio territorio.

Art. 18 Lingue

Ogni Stato può riservarsi la facoltà di chiedere che le domande e gli atti allegati siano corredati di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali.

Art. 19 Esenzione da formalità

La domanda e i relativi documenti inviati da una delle Parti in applicazione della presente Convenzione sono esentati da formalità di legalizzazione e di altro tipo.

Art. 20 Scorta e spese

Lo Stato di esecuzione fornisce la scorta per il trasferimento.

Le spese di trasferimento, comprese quelle per la scorta, sono a carico dello Stato di esecuzione, salvo diversa decisione da parte dei due Stati.

Le spese cagionate esclusivamente sul territorio dello Stato di condanna sono a carico di quest’ultimo.

Lo Stato di esecuzione può recuperare tutte o parte delle spese di trasferimento dal condannato.

Art. 21 Applicazione temporale

La presente Convenzione è applicabile all’esecuzione delle condanne pronunciate sia prima sia dopo la sua entrata in vigore.

Art. 22 Relazioni con altri accordi

La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi dei due Stati derivanti da accordi di estradizione e da altri accordi di cooperazione internazionale in materia penale che prevedono il trasferimento di detenuti per scopi di confronto o di testimonianza.

Art. 23 Entrata in vigore e durata

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell’ultima notifica attestante l’adempimento delle formalità costituzionali richieste in ciascuno dei due Stati.

La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata.

Art. 24 Denuncia

Ogni Stato può denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento mediante notifica scritta indirizzata all’altro Stato. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della suddetta notifica.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Santo Domingo, il 16 gennaio 2013, in duplice copia, in lingua francese e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

Per la
Svizzera:

Per la
Repubblica dominicana:

Line Leon-Pernet

Carlos Morales Troncoso

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