Lo Stato destinatario deve proseguire l’esecuzione della condanna pronunciata dallo Stato di trasferimento.
II perseguimento dell’esecuzione della condanna dopo il trasferimento è disciplinato dalle leggi e dalle procedure dello Stato destinatario, comprese quelle relative alle modalità d’esecuzione della detenzione, del collocamento o di qualsiasi altra forma privativa della libertà come anche quelle concernenti la riduzione della durata della detenzione, del collocamento o qualsiasi altra forma privativa della libertà risultante da una liberazione condizionale, da un condono di pena o da altre misure.
Lo Stato di trasferimento si riserva il diritto di accordare la grazia o l’amnistia al delinquente e lo Stato destinatario dà seguito alla decisione non appena gli è stata notificata. Lo Stato di trasferimento può, in casi particolari, subordinare il trasferimento del delinquente alla condizione che a quest’ultimo non siano accordate la grazia o l’amnistia nello Stato destinatario senza il consenso del primo Stato.
Salvo il paragrafo 5 del presente articolo, lo Stato destinatario è vincolato dalla natura giuridica della condanna quale è stata determinata dallo Stato di trasferimento. Se, in virtù del proprio diritto, l’autorità competente dello Stato destinatario deve prendere una decisione riguardo alla condanna pronunciata dal tribunale dello Stato di trasferimento, quest’ultimo ne sarà informato con la domanda di trasferimento. Se la durata d’esecuzione della condanna fissata dall’autorità competente dello Stato destinatario è inferiore a quella della condanna ancora da subire, lo Stato di trasferimento ha il diritto di rifiutare la domanda.
Nessuna condanna privativa della libertà deve essere eseguita dallo Stato destinatario in modo tale che superi la durata fissata nella condanna del tribunale dello Stato di trasferimento. L’esecuzione deve corrispondere, per quanto possibile, alla condanna pronunciata nello Stato di trasferimento.
Lo Stato destinatario può applicare al delinquente le proprie disposizioni concernenti il diritto penale dei minori, indipendentemente dallo statuto che ha il delinquente in virtù della legge dello Stato di trasferimento.