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0.351.21

Protocollo addizionale alla Convenzione europea nel campo dell’informazione sul diritto estero Conchiuso a Strasburgo il 15 marzo 1978 Approvato dall’Assemblea federale il 13 dicembre 1984 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera l’11 marzo 1985 Entrato in vigore per la Svizzera il 12 giugno 1985

RU 1985 713; FF 1983 IV 121

Traduzione

(Stato 19 gennaio 2018)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,

viste le disposizioni della Convenzione europea nel campo dell’informazione sul diritto estero, aperta alla firma a Londra il 7 giugno 1968 1 (in seguito denominata «la Convenzione»);

considerato che è auspicabile estendere al diritto penale e alla procedura penale il sistema d’assistenza internazionale stabilito dalla Convenzione, in un contesto multilaterale aperto a tutte le Parti Contraenti della Convenzione;

considerato che, al fine di eliminare gli ostacoli di natura economica che impediscono l’accesso alla giustizia e di permettere alle persone economicamente disagiate di meglio far valere i loro diritti negli Stati membri, è parimenti auspicabile estendere il sistema stabilito dalla Convenzione al settore dell’assistenza giudiziaria e della consulenza giuridica in materia civile e commerciale;

costatato che l’articolo 1 paragrafo 2 della Convenzione prevede che due o più Parti Contraenti potranno convenire d’estendere, per quanto le concerne, il campo d’applicazione della Convenzione a settori diversi da quelli indicati dalla Convenzione;

costatato che l’articolo 3 paragrafo 3 della Convenzione prevede che due o più Parti Contraenti potranno estendere, per quanto le concerne, l’applicazione della Convenzione a domande che emanano da autorità diverse dalle autorità giudiziarie,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Art. 1

Le Parti Contraenti si impegnano a fornirsi, secondo le disposizioni della Convenzione, informazioni concernenti il loro diritto sostanziale e procedurale, la loro
organizzazione giudiziaria in campo penale, ivi compreso il Pubblico Ministero, come pure il diritto relativo all’esecuzione delle misure penali. Questo impegno si applica a ogni procedimento relativo a reati la cui repressione è, al momento in cui le informazioni sono richieste, di competenza delle autorità giudiziarie della Parte richiedente.

Art. 2

Una domanda d’informazioni su questioni concernenti i campi indicati nell’articolo 1 può:

  1. emanare, oltre che da un tribunale, da ogni autorità giudiziaria competente in materia di perseguimento o d’esecuzione di sentenze definitive cresciute in giudicato; e
  2. essere formulata non solo in occasione di un’azione già promossa, ma anche quando si intenda avviare un perseguimento.

Capitolo II

Art. 3

Nel contesto dell’impegno derivante dall’articolo 1 paragrafo 1 della Convenzione, le Parti Contraenti convengono che la domanda d’informazioni può:

  1. emanare, oltre che da un’autorità giudiziaria, da qualsiasi autorità o persona che agisce nel quadro di un sistema ufficiale di assistenza giudiziaria o di consulenza giuridica per conto di persone economicamente disagiate; e
  2. essere formulata non solo in occasione di un’azione già promossa, ma anche quando si intenda promuovere un’azione.

Art. 4

Ogni Parte Contraente che non ha istituito o designato uno o più organi 2 di trasmissione conformemente all’articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione, deve istituire o designare tale o tali organi incaricati di trasmettere all’organo di ricezione straniero competente ogni domanda di informazioni formulata in virtù dell’articolo 3 del presente Protocollo.

Ogni Parte Contraente comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d’Europa la denominazione e l’indirizzo dell’organo o degli organi di trasmissione istituiti o designati in applicazione del paragrafo precedente.

Capitolo III

Art. 5

Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che sarà vincolato soltanto dalle disposizioni del Capitolo I o da quelle del Capitolo II del presente Protocollo.

Ogni Stato che ha fatto una simile dichiarazione potrà ad ogni ulteriore momento dichiarare, mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che sarà vincolato dall’insieme delle disposizioni dei Capitoli I e II. Questa dichiarazione produrrà effetto alla data della sua ricezione.

Ogni Parte Contraente che è vincolata dall’insieme delle disposizioni dei Capitoli I e II potrà ad ogni momento dichiarare, mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che sarà vincolata soltanto dalle disposizioni del Capitolo I o soltanto da quelle del Capitolo II. Questa notificazione produrrà effetto sei mesi dopo la data della sua ricezione.

Le disposizioni del Capitolo I o del Capitolo II sono applicabili soltanto tra le Parti Contraenti che sono vincolate rispettivamente dalle disposizioni dello stesso Capitolo.

Art. 6

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della Convenzione, che possono divenire Parti al Protocollo mediante:

  1. la firma senza riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione;
  2. la firma con riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione, seguita da ratificazione, accettazione o approvazione.

Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Nessuno Stato membro del Consiglio d’Europa potrà firmare il presente Protocollo senza riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione, o ratificarlo, accettarlo o approvarlo, senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato o accettato la Convenzione.

Art. 7

Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio d’Europa saranno divenuti Parti al Protocollo conformemente alle disposizioni dell’articolo 6.

Rispetto a ogni Stato membro che lo firmerà ulteriormente senza riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione o che lo ratificherà, l’accetterà o l’approverà, il Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione.

Art. 8

Dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato che ha aderito alla Convenzione o che è stato invitato a aderirvi, potrà essere invitato dal Comitato dei Ministri a aderire anche al presente Protocollo.

L’adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento di adesione che produrrà effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.

Art. 9

Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori ai quali il presente Protocollo si applicherà.

Ogni Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, come pure ad ogni ulteriore momento, estendere l’applicazione del presente Protocollo, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui assicuri le relazioni internazionali o per conto del quale è autorizzato a sottoscrivere impegni.

Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in detta dichiarazione, mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 10

Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, denunziare il presente Protocollo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

La denunzia produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

La denunzia della Convenzione comporta automaticamente quella del presente Protocollo.

Art. 11

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a ogni Stato che ha aderito alla Convenzione:

  1. ogni firma senza riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione;
  2. ogni firma con riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione;
  3. il deposito di ogni strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione;
  4. ogni data d’entrata in vigore del presente Protocollo conformemente al suo articolo 7;
  5. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 4;
  6. ogni dichiarazione o notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 5;
  7. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 9 e ogni ritiro di una tale dichiarazione;
  8. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 10 e la data in cui la denunzia produrrà effetto.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 15 marzo 1978, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne invierà copia certificata conforme a ognuno degli Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

0.351.21

Campo d’applicazione il 19 gennaio 20183

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Albania

13 giugno

2006

14 settembre

2006

Austria

25 febbraio

1980

26 maggio

1980

Belarus* a

2 luglio

1997 A

3 ottobre

1997

Belgio

30 maggio

1979

31 agosto

1979

Bulgaria

31 gennaio

1991 A

1° maggio

1991

Ceca, Repubblica* a

24 giugno

1998

25 settembre

1998

Cipro* a

3 aprile

1979

31 agosto

1979

Danimarca

11 ottobre

1979

12 gennaio

1980

Estonia* a

28 aprile

1997

29 luglio

1997

Finlandia

4 luglio

1990

5 ottobre

1990

Francia

22 settembre

1983

23 dicembre

1983

Georgia

20 giugno

2000

21 settembre

2000

Germania* a

23 luglio

1987

24 ottobre

1987

Grecia

29 ottobre

1987

30 gennaio

1988

Islanda

19 settembre

1989

20 dicembre

1989

Italia

11 febbraio

1982

12 maggio

1982

Lettonia* a

5 agosto

1998

6 novembre

1998

Liechtenstein* a

13 maggio

2003

14 agosto

2003

Lituania* a

19 maggio

2004

20 agosto

2004

Lussemburgo

11 giugno

1982

12 settembre

1982

Macedonia del Nord* a

15 gennaio

2003

16 aprile

2003

Malta* a

25 aprile

1989

26 luglio

1989

Messico

21 febbraio

2003 A

22 maggio

2003

Moldova* a

14 marzo

2002

15 giugno

2002

Montenegro

6 giugno

2006 S

6 giugno

2006

Norvegia

2 novembre

1978

31 agosto

1979

Paesi Bassi* a

3 giugno

1980

4 settembre

1980

Aruba

1° gennaio

1986

1° gennaio

1986

Polonia

14 settembre

1992

15 dicembre

1992

Portogallo

19 luglio

1984

20 ottobre

1984

Regno Unito* a

2 settembre

1981

3 dicembre

1981

Romania

26 aprile

1991 A

27 luglio

1991

Serbia

23 giugno

2003

24 settembre

2003

Slovacchia* a

5 dicembre

1996

6 marzo

1997

Spagna

10 marzo

1982 F

11 giugno

1982

Svezia

2 marzo

1981 F

3 giugno

1981

Svizzera* a

11 marzo

1985

12 giugno

1985

Turchia

1° dicembre

2004

2 marzo

2005

Ucraina*

13 giugno

1994 A

14 settembre

1994

Ungheria

16 novembre

1989 A

17 febbraio

1990

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. Questo Stato è vincolato solo dalle disposizioni del Cap. I.