Se lo ritiene giustificato dalle circostanze, lo Stato contraente sul cui territorio si trova il presunto autore del reato assicura, conformemente alla propria legislazione, la detenzione di questa persona oppure prende ogni altra misura necessaria a garantirne la presenza durante il termine necessario per il promovimento del procedimento penale o della procedura d’estradizione. Detto Stato contraente dovrà immediatamente svolgere un’inchiesta preliminare per accertare i fatti.
La detenzione o le altre misure previste al paragrafo 1 del presente articolo sono notificate senza indugio, direttamente o tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:
- allo Stato in cui il reato è stato commesso;
- allo Stato che ha subìto la coazione o il tentativo di coazione;
- allo Stato di cui la persona fisica o giuridica che ha subito la coazione o il tentativo di coazione ha la cittadinanza;
- allo Stato di cui l’ostaggio ha la cittadinanza o sul cui territorio dimora abitualmente;
- allo Stato di cui il presunto autore del reato ha la cittadinanza oppure, se questi è apolide, allo Stato sul cui territorio dimora abitualmente;
- all’organizzazione internazionale intergovernativa che è stata oggetto della coazione o del tentativo di coazione;
- a tutti gli altri Stati interessati.
Ogni persona nei cui confronti vengono prese le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo ha il diritto:
- di comunicare senza indugio con il più vicino rappresentante competente dello Stato di cui ha la cittadinanza o che è in altro modo abilitato a stabilire questo contatto oppure, se si tratta di una persona apolide, dello Stato sul cui territorio essa ha la dimora abituale;
- di ricevere la visita di un rappresentante di detto Stato.
I diritti enunciati al paragrafo 3 del presente articolo devono essere esercitati nell’ambito delle leggi e dei regolamenti dello Stato sul cui territorio si trova il presunto autore del reato, fermo restando che queste leggi e regolamenti devono tuttavia permettere la piena realizzazione degli scopi inerenti ai diritti enunciati al paragrafo 3 del presente articolo.
Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo non pregiudicano il diritto di ogni Stato contraente che ha stabilito la propria competenza conformemente al paragrafo 1 b) dell’articolo 5, d’invitare il Comitato internazionale della Croce Rossa a entrare in contatto con il presunto autore del reato e a visitarlo.
Lo Stato che procede all’inchiesta preliminare prevista al paragrafo 1 del presente articolo ne comunica rapidamente le conclusioni agli Stati o all’organizzazione citata al paragrafo 2 del presente articolo e indica loro se intende fare uso della propria competenza.