Lexipedia

0.351.4

Convenzione internazionale contro la presa d’ostaggi Conchiusa a Nuova York il 17 dicembre 1979 Approvata dall’Assemblea federale il 29 novembre 1984 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 5 marzo 1985

RU 1985 429; FF 1984 I 461

Traduzione

Entrata in vigore per la Svizzera il 4 aprile 1985

(Stato 19 febbraio 2019)

Gli Stati contraenti la presente Convenzione,

avendo presenti gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite 1 concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e lo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione tra gli Stati;

riconoscendo in particolare che ognuno ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua persona conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

riaffermando il principio dell’uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto di disporre di sé stessi sancito nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale in merito alle relazioni amichevoli e alla cooperazione tra gli Stati in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, nonché nelle altre pertinenti Risoluzioni dell’Assemblea generale;

considerando che la presa d’ostaggi è un reato che preoccupa profondamente la comunità internazionale e che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, chiunque commette un atto di presa d’ostaggi deve essere perseguito o estradato;

convinti della necessità di sviluppare urgentemente una cooperazione internazionale tra gli Stati per quanto concerne l’elaborazione e l’adozione di misure efficaci destinate a prevenire, reprimere e punire tutti gli atti di presa d’ostaggi in quanto manifestazione del terrorismo internazionale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Commette il reato di presa d’ostaggi ai sensi della presente Convenzione chiunque s’impadronisce di una persona (in seguito denominata «ostaggio») o comunque la detiene e minaccia di ucciderla, di ferirla o di continuare a detenerla al fine di costringere un terzo, segnatamente uno Stato, un’organizzazione internazionale intergovernativa, una persona fisica o giuridica oppure un gruppo di persone, a compiere qualsivoglia atto o ad astenersene in quanto condizione esplicita o implicita della liberazione dell’ostaggio.

Si rende ugualmente colpevole di un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque:

  1. tenta di commettere un atto di presa d’ostaggi, oppure
  2. si rende complice di una persona che commette o tenta di commettere un atto di presa d’ostaggi.

Art. 2

Ogni Stato contraente reprime le infrazioni previste all’articolo 1 con pene appropriate, che tengano conto della natura grave di tali reati.

Art. 3

Lo Stato contraente sul cui territorio l’autore del reato detiene l’ostaggio prende tutte le misure che ritiene idonee a migliorare la sorte dell’ostaggio, segnatamente a assicurarne la liberazione e, se necessario, a facilitarne la partenza dopo la liberazione.

Se un oggetto ottenuto dall’autore del reato in seguito alla presa d’ostaggi entra in possesso di uno Stato contraente, questo lo restituisce appena possibile all’ostaggio o eventualmente al terzo menzionato all’articolo 1 oppure a una loro competente autorità.

Art. 4

Gli Stati contraenti collaborano alla prevenzione dei reati previsti all’articolo 1, segnatamente:

  1. prendendo tutte le misure possibili per prevenire la preparazione, sui loro territori rispettivi, di reati la cui perpetrazione è prevista all’interno o all’esterno del loro territorio, ivi comprese le misure volte a proibire sul loro territorio le attività illecite di individui, di gruppi e di organizzazioni che incoraggiano, fomentano, organizzano o commettono atti di presa d’ostaggi;
  2. scambiando informazioni e coordinando le misure amministrative e le altre misure eventualmente necessarie per prevenire la perpetrazione di questi reati.

Art. 5

Ogni Stato contraente prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale in merito ai reati previsti all’articolo 1 quando questi sono perpetrati:

  1. sul suo territorio o a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato in detto Stato;
  2. da qualsiasi suo cittadino oppure, se detto Stato lo ritiene opportuno, dagli apolidi che hanno la dimora abituale sul suo territorio;
  3. per costringerlo a compiere un atto o a astenersene, oppure
  4. contro un ostaggio che è cittadino di detto Stato, se quest’ultimo lo ritiene opportuno.

Ogni Stato contraente prende parimenti le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale in merito ai reati previsti all’articolo 1 se il presunto autore del reato si trova sul suo territorio e non viene estradato verso uno qualsiasi degli Stati contemplati al paragrafo 1 del presente articolo.

La presente Convenzione non esclude altre competenze penali esercitate in virtù della legislazione interna.

Art. 6

Se lo ritiene giustificato dalle circostanze, lo Stato contraente sul cui territorio si trova il presunto autore del reato assicura, conformemente alla propria legislazione, la detenzione di questa persona oppure prende ogni altra misura necessaria a garantirne la presenza durante il termine necessario per il promovimento del procedimento penale o della procedura d’estradizione. Detto Stato contraente dovrà immediatamente svolgere un’inchiesta preliminare per accertare i fatti.

La detenzione o le altre misure previste al paragrafo 1 del presente articolo sono notificate senza indugio, direttamente o tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:

  1. allo Stato in cui il reato è stato commesso;
  2. allo Stato che ha subìto la coazione o il tentativo di coazione;
  3. allo Stato di cui la persona fisica o giuridica che ha subito la coazione o il tentativo di coazione ha la cittadinanza;
  4. allo Stato di cui l’ostaggio ha la cittadinanza o sul cui territorio dimora abitualmente;
  5. allo Stato di cui il presunto autore del reato ha la cittadinanza oppure, se questi è apolide, allo Stato sul cui territorio dimora abitualmente;
  6. all’organizzazione internazionale intergovernativa che è stata oggetto della coazione o del tentativo di coazione;
  7. a tutti gli altri Stati interessati.

Ogni persona nei cui confronti vengono prese le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo ha il diritto:

  1. di comunicare senza indugio con il più vicino rappresentante competente dello Stato di cui ha la cittadinanza o che è in altro modo abilitato a stabilire questo contatto oppure, se si tratta di una persona apolide, dello Stato sul cui territorio essa ha la dimora abituale;
  2. di ricevere la visita di un rappresentante di detto Stato.

I diritti enunciati al paragrafo 3 del presente articolo devono essere esercitati nell’ambito delle leggi e dei regolamenti dello Stato sul cui territorio si trova il presunto autore del reato, fermo restando che queste leggi e regolamenti devono tuttavia permettere la piena realizzazione degli scopi inerenti ai diritti enunciati al paragrafo 3 del presente articolo.

Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo non pregiudicano il diritto di ogni Stato contraente che ha stabilito la propria competenza conformemente al paragrafo 1 b) dell’articolo 5, d’invitare il Comitato internazionale della Croce Rossa a entrare in contatto con il presunto autore del reato e a visitarlo.

Lo Stato che procede all’inchiesta preliminare prevista al paragrafo 1 del presente articolo ne comunica rapidamente le conclusioni agli Stati o all’organizzazione citata al paragrafo 2 del presente articolo e indica loro se intende fare uso della propria competenza.

Art. 7

Lo Stato contraente nel quale un’azione penale è stata promossa contro il presunto autore del reato ne comunica, conformemente alla propria legislazione, il risultato definitivo al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informa gli altri Stati interessati e le organizzazioni internazionali intergovernative interessate.

Art. 8

Se non estrada il presunto autore del reato, lo Stato contraente sul cui territorio questi è stato scoperto sottopone il caso, senza eccezione alcuna e indipendentemente dal fatto che il reato sia stato o no commesso sul suo territorio, alle proprie autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale, secondo una procedura conforme alla propria legislazione interna. Queste autorità decidono nelle stesse condizioni previste per le infrazioni di diritto comune di natura grave, conformemente alla legislazione interna.

A ogni persona contro la quale viene promosso un procedimento a causa di uno dei reati previsti all’articolo 1 è garantito un equo trattamento in ogni fase della procedura, ivi compreso il godimento di tutti i diritti e garanzie previsti dalla legge dello Stato sul cui territorio essa si trova.

Art. 9

Una domanda d’estradizione concernente il presunto autore del reato presentata in virtù della presente Convenzione verrà respinta se lo Stato richiesto ha validi motivi per ritenere:

  1. che la domanda d’estradizione relativa a un reato previsto all’articolo 1 è stata presentata allo scopo di perseguire o punire una persona in considerazione della sua razza, religione, nazionalità, origine etnica o delle sue opinioni politiche, oppure
  2. che la posizione di questa persona rischia di essere aggavata:i)per una qualsiasi delle ragioni enunciate al capoverso a) del presente paragrafo, oppureii)a causa del fatto che le competenti autorità dello Stato abilitato a esercitare i diritti di protezione non possono comunicare con questa persona.

Per quanto concerne i reati definiti nella presente Convenzione, le disposizioni di tutti i trattati e accordi d’estradizione applicabili tra Stati contraenti sono modificate nei rapporti tra questi Stati contraenti nella misura in cui esse siano incompatibili con la presente Convenzione.

Art. 10

I reati previsti all’articolo 1 sono di pieno diritto compresi quali casi d’estradizione in ogni trattato d’estradizione concluso tra Stati contraenti. Gli Stati contraenti si impegnano a considerare questi reati come casi d’estradizione in ogni trattato d’estradizione che verrà concluso tra di loro.

Se uno Stato contraente che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceve una domanda d’estradizione da parte di un altro Stato contraente con il quale non ha concluso un trattato d’estradizione, lo Stato richiesto ha la facoltà di considerare la presente Convenzione come base giuridica dell’estradizione per i reati previsti all’articolo 1. L’estradizione soggiace alle altre condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

Gli Stati contraenti che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato considerano tra di loro questi reati come casi d’estradizione secondo le condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

Tra Stati contraenti, i reati previsti all’articolo 1 sono considerati ai fini dell’estradizione come commessi sia nel luogo della loro perpetrazione sia sul territorio degli Stati tenuti a stabilire la loro competenza in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 5.

Art. 11

Gli Stati contraenti si accordano l’assistenza giudiziaria più estesa possibile in ogni procedimento penale relativo ai reati previsti all’articolo 1, anche per quanto concerne la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.

Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano gli obblighi relativi all’assistenza giudiziaria previsti da qualsiasi altro trattato.

Art. 12

Nella misura in cui le Convenzioni di Ginevra del 1949 2 per la protezione delle vittime della guerra o i Protocolli aggiuntivi 3 a queste convenzioni sono applicabili a un determinato atto di presa d’ostaggi, e nella misura in cui gli Stati contraenti la presente Convenzione sono tenuti, in virtù di dette convenzioni, a perseguire o a consegnare l’autore della presa d’ostaggi, la presente Convenzione non si applica a un atto di presa d’ostaggi commesso nel corso di un conflitto armato ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei relativi Protocolli aggiuntivi, ivi compresi i conflitti armati previsti al paragrafo 4 dell’articolo 1 del Protocollo aggiuntivo 1 del 1977, conflitti in cui i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l’occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell’esercizio del diritto dei popoli di disporre di sé stessi, sancito dalla Carta delle Nazioni Unite 4 e dalla Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale in merito alle relazioni amichevoli e alla cooperazione tra gli Stati in conformità alla Carta delle Nazioni Unite.

Art. 13

La presente Convenzione non è applicabile quando il reato viene commesso sul territorio di un unico Stato, l’ostaggio e il presunto autore del reato hanno la cittadinanza di questo Stato e il presunto autore del reato è scoperto sul territorio di questo Stato.

Art. 14

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che giustifichi la violazione dell’integrità territoriale o dell’indipendenza politica di uno Stato in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite 5 .

Art. 15

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l’applicazione dei trattati sull’asilo in vigore alla data dell’adozione della Convenzione stessa per quanto concerne gli Stati che sono parte a questi trattati; uno Stato parte alla presente Convenzione non potrà tuttavia invocare questi trattati nei confronti di un altro Stato parte alla presente Convenzione che non sia nel contempo parte a questi trattati.

Art. 16

Ogni divergenza tra due o più Stati contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione che non sia risolta da negoziati è sottoposta all’arbitrato, a richiesta di uno di questi Stati. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda d’arbitrato le parti non riescono a pervenire ad un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, qualsiasi parte può sottoporre il caso alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una domanda conformemente allo Statuto della Corte 6 .

Ogni Stato potrà, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati contraenti non saranno vincolati da dette disposizioni nei confronti di uno Stato contraente che abbia formulato tale riserva.

Ogni Stato contraente che abbia formulato una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo potrà in ogni momento ritirare questa riserva mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 17

La presente Convenzione resterà aperta alla firma di tutti Stati fino al 31 dicembre 1980, presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York.

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

La presente Convenzione resterà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 18

La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratificazione o d’adesione.

Nei confronti di ogni Stato che ratificherà la Convenzione o che vi aderirà dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratificazione o d’adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del proprio strumento di ratificazione o d’adesione.

Art. 19

Ogni Stato contraente può denunziare la presente Convenzione mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

La denunzia produrrà effetto un anno dopo la data in cui la notificazione sarà ricevuta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 20

L’originale della Presente Convenzione, i cui testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne farà pervenire copia certificata conforme a tutti gli Stati.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi rispettivi, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma a Nuova York il 18 dicembre 1979.

(Seguono le firme)

0.351.4

Campo d’applicazione il 19 febbraio 20197

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

24 settembre

2003 A

24 ottobre

2003

Albania

22 gennaio

2002 A

21 febbraio

2002

Algeria*

18 dicembre

1996 A

17 gennaio

1997

Andorra

23 settembre

2004 A

23 ottobre

2004

Antigua e Barbuda

6 agosto

1986 A

5 settembre

1986

Arabia Saudita*

8 gennaio

1991 A

7 febbraio

1991

Argentina

18 settembre

1991 A

18 ottobre

1991

Armenia

16 marzo

2004 A

15 aprile

2004

Australia

21 maggio

1990

20 giugno

1990

Austria

22 agosto

1986

21 settembre

1986

Azerbaigian

29 febbraio

2000 A

30 marzo

2000

Bahamas

4 giugno

1981 A

3 giugno

1983

Bahrein

16 settembre

2005 A

16 ottobre

2005

Bangladesh

20 maggio

2005 A

19 giugno

2005

Barbados

9 marzo

1981 A

3 giugno

1983

Belarus*

1° luglio

1987 A

31 luglio

1987

Belgio

16 aprile

1999

16 maggio

1999

Belize

14 novembre

2001 A

14 dicembre

2001

Benin

31 luglio

2003 A

30 agosto

2003

Bhutan

31 agosto

1981 A

3 giugno

1983

Bolivia

7 gennaio

2002

6 febbraio

2002

Bosnia e Erzegovina*

1° settembre

1993 S

6 marzo

1992

Botswana

8 settembre

2000 A

8 ottobre

2000

Brasile*

8 marzo

2000 A

7 aprile

2000

Brunei

18 ottobre

1988 A

17 novembre

1988

Bulgaria*

10 marzo

1988 A

9 aprile

1988

Burkina Faso

1° ottobre

2003 A

31 ottobre

2003

Cambogia

27 luglio

2006 A

26 agosto

2006

Camerun

9 marzo

1988 A

8 aprile

1988

Canada

4 dicembre

1985

3 gennaio

1986

Capo Verde

10 settembre

2002 A

10 ottobre

2002

Ceca, Repubblica

22 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Centrafricana, Repubblica

9 luglio

2007 A

8 agosto

2007

Ciad

1° novembre

2006 A

1° dicembre

2006

Cile*

12 novembre

1981

3 giugno

1983

Cina*

26 gennaio

1993 A

25 febbraio

1993

Hong Kong* a

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao b

3 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

13 settembre

1991 A

13 ottobre

1991

Colombia*

14 aprile

2005 A

14 maggio

2005

Comore

25 settembre

2003 A

25 ottobre

2003

Corea (Nord)*

12 novembre

2001 A

12 dicembre

2001

Corea (Sud)

4 maggio

1983 A

3 giugno

1983

Costa Rica

24 gennaio

2003 A

23 febbraio

2003

Côte d’Ivoire

22 agosto

1989 A

21 settembre

1989

Croazia

23 settembre

2003 S

8 ottobre

1991

Cuba*

15 novembre

2001 A

15 dicembre

2001

Danimarca

11 agosto

1987 A

10 settembre

1987

Dominica*

9 settembre

1986 A

9 ottobre

1986

Dominicana, Repubblica

3 ottobre

2007

2 novembre

2007

Ecuador

2 maggio

1988 A

1° giugno

1988

Egitto

2 ottobre

1981

3 giugno

1983

El Salvador*

12 febbraio

1981

3 giugno

1983

Emirati Arabi Uniti

24 settembre

2003 A

24 ottobre

2003

Estonia

8 marzo

2002 A

7 aprile

2002

Eswatini

4 aprile

2003 A

4 maggio

2003

Etiopia*

16 aprile

2003 A

16 maggio

2003

Figi

15 maggio

2008 A

14 giugno

2008

Filippine

14 ottobre

1980

3 giugno

1983

Finlandia

14 aprile

1983

3 giugno

1983

Francia* **

9 giugno

2000 A

9 luglio

2000

Gabon

19 aprile

2005

19 maggio

2005

Georgia

18 febbraio

2004 A

19 marzo

2004

Germania

15 dicembre

1980

3 giugno

1983

Ghana

10 novembre

1987 A

10 dicembre

1987

Giamaica

9 agosto

2005

8 settembre

2005

Giappone

8 giugno

1987

8 luglio

1987

Gibuti

1° giugno

2004 A

1° luglio

2004

Giordania*

19 febbraio

1986 A

21 marzo

1986

Grecia

18 giugno

1987

18 luglio

1987

Grenada

10 dicembre

1990 A

9 gennaio

1991

Guatemala

11 marzo

1983

3 giugno

1983

Guinea

22 dicembre

2004 A

21 gennaio

2005

Guinea equatoriale

7 febbraio

2003 A

9 marzo

2003

Guinea-Bissau

6 agosto

2008 A

5 settembre

2008

Guyana

12 settembre

2007 A

12 ottobre

2007

Haiti

17 maggio

1989

16 giugno

1989

Honduras

1° giugno

1981

3 giugno

1983

India*

7 settembre

1994 A

7 ottobre

1994

Iran*

20 novembre

2006 A

20 dicembre

2006

Iraq

26 agosto

2013

25 settembre

2013

Irlanda

30 giugno

2005 A

30 luglio

2005

Islanda

6 luglio

1981 A

3 giugno

1983

Isole Marshall

27 gennaio

2003 A

26 febbraio

2003

Italia* **

20 marzo

1986

19 aprile

1986

Kazakstan

21 febbraio

1996 A

22 marzo

1996

Kenya*

8 dicembre

1981 A

3 giugno

1983

Kirghizistan

2 ottobre

2003 A

1° novembre

2003

Kiribati

15 settembre

2005 A

15 ottobre

2005

Kuwait*

6 febbraio

1989 A

8 marzo

1989

Laos*

22 agosto

2002 A

21 settembre

2002

Lesotho

5 novembre

1980

3 giugno

1983

Lettonia**

14 novembre

2002 A

14 dicembre

2002

Libano*

4 dicembre

1997 A

3 gennaio

1998

Liberia

5 marzo

2003

4 aprile

2003

Libia

25 settembre

2000 A

25 ottobre

2000

Liechtenstein*

28 novembre

1994 A

28 dicembre

1994

Lituania

2 febbraio

2001 A

4 marzo

2001

Lussemburgo

29 aprile

1991

29 maggio

1991

Macedonia del Nord

12 marzo

1998 S

17 novembre

1991

Madagascar

24 settembre

2003 A

24 ottobre

2003

Malawi*

17 marzo

1986 A

16 aprile

1986

Malaysia*

29 maggio

2007 A

28 giugno

2007

Mali

8 febbraio

1990 A

10 marzo

1990

Malta

11 novembre

2001 A

11 dicembre

2001

Marocco

9 maggio

2007 A

8 giugno

2007

Mauritania

13 marzo

1998 A

12 aprile

1998

Maurizio

17 ottobre

1980

3 giugno

1983

Messico*

28 aprile

1987 A

28 maggio

1987

Micronesia

6 luglio

2004 A

5 agosto

2004

Moldova*

10 ottobre

2002 A

9 novembre

2002

Monaco

16 ottobre

2001 A

15 novembre

2001

Mongolia

9 giugno

1992 A

9 luglio

1992

Montenegro*

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico*

14 gennaio

2003 A

13 febbraio

2003

Myanmar*

4 giugno

2004 A

4 luglio

2004

Namibia

2 settembre

2016 A

2 ottobre

2016

Nauru

2 agosto

2005 A

1° settembre

2005

Nepal

9 marzo

1990 A

8 aprile

1990

Nicaragua

24 settembre

2003 A

24 ottobre

2003

Niger

26 ottobre

2004 A

25 novembre

2004

Nigeria

24 settembre

2013 A

24 ottobre

2013

Niue

22 giugno

2009 A

22 luglio

2009

Norvegia

2 luglio

1981

3 giugno

1983

Nuova Zelanda

12 novembre

1985

12 dicembre

1985

Cook, Isole

12 novembre

1985

12 dicembre

1985

Oman

22 luglio

1988 A

21 agosto

1988

Paesi Bassi*

Curaçao

6 dicembre

1988

5 gennaio

1989

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

6 dicembre

1988

5 gennaio

1989

Sint Maarten

6 dicembre

1988

5 gennaio

1989

Pakistan

8 settembre

2000 A

8 ottobre

2000

Palau

14 novembre

2001 A

14 dicembre

2001

Panama

19 agosto

1982

3 giugno

1983

Papua Nuova Guinea

30 settembre

2003 A

30 ottobre

2003

Paraguay

22 settembre

2004 A

22 ottobre

2004

Perù

6 luglio

2001 A

5 agosto

2001

Polonia

25 maggio

2000 A

24 giugno

2000

Portogallo**

6 luglio

1984

5 agosto

1984

Qatar*

11 settembre

2012 A

11 ottobre

2012

Regno Unito

22 dicembre

1982

3 giugno

1983

Territori sotto la sovranità
territoriale del Regno Unito

22 dicembre

1982

3 giugno

1983

Romania

17 maggio

1990 A

16 giugno

1990

Ruanda

13 maggio

2002 A

12 giugno

2002

Russia

11 giugno

1987 A

11 luglio

1987

Saint Kitts e Nevis

17 gennaio

1991 A

16 febbraio

1991

Saint Vincent e Grenadine

12 settembre

2000 A

12 ottobre

2000

San Marino

16 dicembre

2014 A

15 gennaio

2015

Santa Lucia*

17 ottobre

2012 A

16 novembre

2012

São Tomé e Príncipe

23 agosto

2006 A

22 settembre

2006

Seicelle

12 novembre

2003 A

12 dicembre

2003

Senegal

10 marzo

1987

9 aprile

1987

Serbia*

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

26 settembre

2003 A

26 ottobre

2003

Singapore*

22 ottobre

2010 A

21 novembre

2010

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Spagna**

26 marzo

1984 A

25 aprile

1984

Sri Lanka

8 settembre

2000 A

8 ottobre

2000

Stati Uniti

7 dicembre

1984

6 gennaio

1985

Sudafrica

23 settembre

2003 A

23 ottobre

2003

Sudan

19 giugno

1990 A

19 luglio

1990

Suriname

5 novembre

1981

3 giugno

1983

Svezia

15 gennaio

1981

3 giugno

1983

Svizzera*

5 marzo

1985

4 aprile

1985

Tagikistan

6 maggio

2002 A

5 giugno

2002

Tanzania

22 gennaio

2003 A

21 febbraio

2003

Thailandia*

2 ottobre

2007 A

1° novembre

2007

Togo

25 luglio

1986

24 agosto

1986

Tonga

9 dicembre

2002 A

8 gennaio

2003

Trinidad e Tobago

1° aprile

1981 A

3 giugno

1983

Tunisia*

18 giugno

1997 A

18 luglio

1997

Turchia*

15 agosto

1989 A

14 settembre

1989

Turkmenistan

25 giugno

1999 A

25 luglio

1999

Ucraina*

19 giugno

1987 A

19 luglio

1987

Uganda

5 novembre

2003

5 dicembre

2003

Ungheria

2 settembre

1987 A

2 ottobre

1987

Uruguay

4 marzo

2003 A

3 aprile

2003

Uzbekistan

19 gennaio

1998 A

18 febbraio

1998

Venezuela*

13 dicembre

1988 A

12 gennaio

1989

Vietnam*

9 gennaio

2014 A

8 febbraio

2014

Yemen

14 luglio

2000 A

13 agosto

2000

Zambia

17 ottobre

2016 A

16 novembre

2016

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
    Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quella della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. Dal 3 giu. 1983 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
  4. Dal 28 giu. 1999 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 3 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

0.351.4

Dichiarazione

Svizzera 8

Il Consiglio federale svizzero interpreta l’articolo 4 della Convenzione nel senso che la Svizzera si impegna ad adempiere gli obblighi ivi contenuti alle condizioni previste dalla sua legislazione interna.