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0.351.5

Convenzione sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone che godono di una protezione internazionale, ivi compresi gli agenti diplomatici Conchiusa a Nuova York il 14 dicembre 1973 Approvata dall’Assemblea federale il 29 novembre 1984 Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 5 marzo 1985 Entrata in vigore per la Svizzera il 4 aprile 1985

RU 1985 439; FF 1984 I 461

Traduzione

(Stato 1° marzo 2019)

Gli Stati contraenti la presente Convenzione,

Avendo presenti gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite 1 concernenti il mantenimento della pace internazionale e la promozione delle relazioni amichevoli e della cooperazione tra gli Stati;

Considerando che i reati commessi contro gli agenti diplomatici e le altre persone che godono di una protezione internazionale compromettono la sicurezza di tali persone e creano così una grave minaccia per il mantenimento delle normali relazioni internazionali, necessarie alla cooperazione tra gli Stati;

Ritenendo che la perpetrazione di questi reati costituisce un grave motivo di preoccupazione per la comunità internazionale;

Convinti della necessità di adottare urgentemente misure appropriate e efficaci per prevenire e reprimere questi reati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione:

l’espressione «persona che gode di una protezione internazionale» comprende:

  1. ogni capo di Stato, ivi compreso ogni membro di un organo collegiale che esplica le funzioni di capo di Stato in virtù della Costituzione dello Stato in questione; ogni capo di Governo o ogni ministro degli affari esteri quando tale persona si trova in uno Stato straniero, come pure i membri della sua famiglia che lo accompagnano;
  2. ogni rappresentante, funzionario o personalità ufficiale di uno Stato e ogni funzionario, personalità ufficiale o altro agente di un’organizzazione intergovernativa che, al momento e nel luogo in cui un reato viene commesso contro la sua persona, i suoi locali ufficiali, il suo domicilio privato o i suoi mezzi di trasporto, Può pretendere conformemente al diritto internazionale una protezione speciale contro ogni pregiudizio alla sua persona, alla sua libertà o alla sua dignità, come pure i membri della sua famiglia che fanno parte della sua comunità domestica;

l’espressione «presunto autore del reato» comprende ogni persona contro la quale vi sono elementi di prova sufficienti per ritenere di primo acchito che essa ha commesso uno o più reati previsti all’articolo 2 o che vi ha partecipato.

Art. 2

L’atto intenzionale:

  1. di commettere un omicidio, un rapimento o un altro attacco contro la persona o la libertà di una persona che gode di una protezione internazionale;
  2. di commettere, ricorrendo alla violenza e prendendo di mira i locali ufficiali, l’alloggio privato o i mezzi di trasporto di una persona che gode di una protezione internazionale, un attacco di natura tale da mettere in pericolo la sua persona o la sua libertà;
  3. di minacciare di commettere un tale attacco;
  4. di tentare di commettere un tale attacco, o
  5. di partecipare quale complice a un tale attacco, è considerato da ogni Stato contraente come un reato ai sensi della propria legislazione interna.

Ogni Stato contraente rende questi reati passibili di pene appropriate che prendono in considerazione la loro gravità.

I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non pregiudicano in nessun modo l’obbligo che incombe a ogni Stato contraente, in virtù del diritto internazionale, di prendere ogni misura idonea a prevenire ulteriori offese alla persona, alla libertà o alla dignità di una persona che gode di una protezione internazionale.

Art. 3

Ogni Stato contraente prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale in merito ai reati previsti all’articolo 2, nei casi seguenti:

  1. quando il reato è commesso sul territorio di detto Stato o a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato in detto Stato;
  2. quando il presunto autore del reato è cittadino di detto Stato;
  3. quando il reato è commesso contro una persona che gode di una protezione internazionale ai sensi dell’articolo 1, la quale beneficia di questo statuto in virtù delle funzioni che esercita in nome di detto Stato.

Ogni Stato contraente prende parimenti le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale in merito a questi reati quando il presunto autore del reato si trova sul suo territorio e non viene estradato, conformemente all’articolo 8, verso uno qualsiasi degli Stati contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo.

La presente Convenzione non esclude altre competenze penali esercitate in virtù della legislazione interna.

Art. 4

Gli Stati contraenti collaborano alla prevenzione dei reati previsti all’articolo 2, segnatamente:

  1. prendendo tutte le misure possibili per prevenire la preparazione, sui loro territori rispettivi, di reati la cui perpetrazione è prevista all’interno o all’esterno del loro territorio;
  2. scambiando informazioni e coordinando le misure amministrative e le altre misure eventualmente necessarie per prevenire la perpetrazione di questi reati.

Art. 5

Lo Stato contraente sul cui territorio sono stati commessi uno o più reati previsti all’articolo 2, se ha ragione di credere che un presunto autore del reato è fuggito dal suo territorio, comunica a tutti gli altri Stati interessati, direttamente o tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, tutti i fatti pertinenti in merito al reato commesso e tutte le informazioni di cui dispone circa l’identità del presunto autore del reato.

Quando uno o più reati previsti all’articolo 2 sono stati commessi contro una persona che gode di una protezione internazionale, ogni Stato contraente che dispone di informazioni relative sia alla vittima sia alle circostanze del reato si sforza di comunicarle, secondo le condizioni previste dalla sua legislazione interna, in tempo utile ed in forma completa, allo Stato contraente per conto del quale detta persona esercitava le sue funzioni.

Art. 6

Se lo ritiene giustificato dalle circostanze, lo Stato contraente sul cui territorio si trova il presunto autore del reato prende le misure idonee, conformemente alla propria legislazione interna, per assicurarne la presenza ai fini del perseguimento penale o dell’estradizione. Queste misure sono notificate senza indugio, direttamente o tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:

  1. allo Stato in cui il reato è stato commesso;
  2. allo Stato o agli Stati di cui il presunto autore del reato ha la cittadinanza o, se questi è apolide, allo Stato sul cui territorio risiede in permanenza;
  3. allo Stato o agli Stati di cui la persona che gode di una protezione internazionale ha la cittadinanza o per conto del quale esercitava le sue funzioni;
  4. a tutti gli altri Stati interessati, e
  5. all’organizzazione intergovernativa di cui la persona che gode di una protezione internazionale è un funzionario, una personalità ufficiale o un agente.

Ogni persona nei cui confronti vengono prese le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo ha il diritto:

  1. di comunicare senza indugio con il più vicino rappresentante competente dello Stato di cui ha la cittadinanza o che è in altro modo abilitato a proteggere i suoi diritti oppure, se sì tratta di una persona apolide, dello Stato che, a sua richiesta, accetta di proteggere i suoi diritti; e
  2. di ricevere la visita di un rappresentante di detto Stato.

Art. 7

Se non estrada il presunto autore del reato, lo Stato contraente sul cui territorio questi si trova sottopone il caso senza eccezione alcuna e senza ritardi ingiustificabili alle proprie autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale, secondo una procedura conforme alla propria legislazione interna.

Art. 8

I reati previsti all’articolo 2, se non figurano nella lista dei casi d’estradizione previsti da un trattato d’estradizione in vigore tra gli Stati contraenti, vanno considerati come se vi fossero compresi. Gli Stati contraenti si impegnano a considerare questi reati come casi d’estradizione in ogni trattato d’estradizione che sarà concluso tra di loro.

Se uno Stato contraente che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceve una domanda d’estradizione da un altro Stato contraente con il quale non ha concluso un trattato d’estradizione, lo Stato richiesto può, se decide di procedere all’estradizione, considerare la presente Convenzione come base giuridica dell’estradizione per i reati ivi previsti. L’estradizione soggiace alle norme di procedura e alle altre condizioni stabilite dal diritto dello Stato richiesto.

Gli Stati contraenti che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato considerano tra di loro questi reati come casi d’estradizione sottostanti alle norme di procedura e alle altre condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

Tra gli Stati contraenti, questi reati sono considerati ai fini dell’estradizione come commessi sia nel luogo della loro perpetrazione sia sul territorio degli Stati tenuti a stabilire la loro competenza in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 3.

Art. 9

A ogni persona contro la quale viene aperto un procedimento a causa di uno dei reati previsti all’articolo 2 è garantito un equo trattamento in ogni fase della procedura.

Art. 10

Gli Stati contraenti si accordano l’assistenza giudiziaria più estesa possibile in ogni procedimento penale relativo ai reati previsti all’articolo 2, anche per quanto concerne la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.

Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano gli obblighi relativi all’assistenza giudiziaria previsti da qualsiasi altro trattato.

Art. 11

Lo Stato contraente nel quale un’azione penale è stata promossa contro il presunto autore del reato ne comunica il risultato definitivo al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informa gli altri Stati contraenti.

Art. 12

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l’applicazione dei trattati sull’asilo in vigore alla data d’adozione della Convenzione per quanto concerne gli Stati che sono parte a questi trattati. Uno Stato parte alla presente Convenzione non potrà tuttavia invocare questi trattati nei confronti di un altro Stato parte alla presente Convenzione che non sia nel contempo parte a questi trattati.

Art. 13

Ogni divergenza tra due o più Stati contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione che non venga risolta da negoziati è sottoposto all’arbitrato, a richiesta di uno di questi Stati. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda d’arbitrato le parti non riescono a pervenire ad un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, qualsiasi parte può sottoporre il caso alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una richiesta conformemente allo Statuto della Corte.

Ogni Stato contraente potrà, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati contraenti non saranno vincolati da dette disposizioni nei confronti di uno Stato contraente che abbia formulato tale riserva.

Ogni Stato contraente che abbia formulato una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo potrà in ogni momento ritirare questa riserva mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 14

La presente Convenzione resterà aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 31 dicembre 1974, presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York.

Art. 15

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 16

La presente Convenzione resterà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 17

La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratificazione o d’adesione.

Nei confronti di ogni Stato che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratificazione o d’adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del proprio strumento di ratificazione o d’adesione.

Art. 18

Ogni Stato contraente può denunziare la presente Convenzione mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

La denunzia produrrà effetto sei mesi dopo la data in cui la notificazione sarà stata ricevuta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 19

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica tra l’altro a tutti gli Stati:

  1. le firme apposte alla presente Convenzione e il deposito degli strumenti di ratificazione o d’adesione conformemente agli articoli 14, 15 e 16, come pure le notificazioni fatte in virtù dell’articolo 18;
  2. la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente all’articolo 17.

Art. 20

L’originale della presente Convenzione, i cui testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne farà pervenire copia certificata conforme a tutti gli Stati.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi rispettivi, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma a Nuova York il 14 dicembre 1973.

( Seguono le firme )

0.351.5

Campo d’applicazione il 1° marzo 20192

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

24 settembre

2003 A

24 ottobre

2003

Albania

22 gennaio

2002 A

21 febbraio

2002

Algeria*

7 novembre

2000 A

7 dicembre

2000

Andorra*

23 settembre

2004 A

23 ottobre

2004

Antigua e Barbuda

19 luglio

1993 A

18 agosto

1993

Arabia Saudita*

1° marzo

2004 A

31 marzo

2004

Argentina*

18 marzo

1982 A

17 aprile

1982

Armenia

18 maggio

1994 A

17 giugno

1994

Australia

20 giugno

1977

20 luglio

1977

Austria

3 agosto

1977 A

2 settembre

1977

Azerbaigian

2 aprile

2001 A

2 maggio

2001

Bahamas

22 luglio

1986 A

21 agosto

1986

Bahrein

16 settembre

2005 A

16 ottobre

2005

Bangladesh

20 maggio

2005 A

19 giugno

2005

Barbados

26 ottobre

1979 A

25 novembre

1979

Belarus*

5 febbraio

1976

20 febbraio

1977

Belgio

19 maggio

2004 A

18 giugno

2004

Belize

14 novembre

2001 A

14 dicembre

2001

Benin

31 luglio

2003 A

30 agosto

2003

Bhutan

16 gennaio

1989 A

15 febbraio

1989

Bolivia

22 gennaio

2002 A

21 febbraio

2002

Bosnia e Erzegovina

1° settembre

1993 S

6 marzo

1992

Botswana

25 ottobre

2000 A

24 novembre

2000

Brasile*

7 giugno

1999 A

7 luglio

1999

Brunei

13 novembre

1997 A

13 dicembre

1997

Bulgaria

18 luglio

1974

20 febbraio

1977

Burkina Faso

1° ottobre

2003 A

31 ottobre

2003

Burundi*

17 dicembre

1980 A

16 gennaio

1981

Cambogia

27 luglio

2006 A

26 agosto

2006

Camerun

8 giugno

1992 A

8 luglio

1992

Canada*

4 agosto

1976

20 febbraio

1977

Capo Verde

10 settembre

2002 A

10 ottobre

2002

Ceca, Repubblica

22 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Cile

21 gennaio

1977 A

20 febbraio

1977

Cina*

5 agosto

1987 A

4 settembre

1987

Hong Kong

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao

13 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

24 dicembre

1975 A

20 febbraio

1977

Colombia*

16 gennaio

1996 A

15 febbraio

1996

Comore

25 settembre

2003 A

25 ottobre

2003

Congo (Kinshasa)*

25 luglio

1977 A

24 agosto

1977

Corea del Nord*

1° dicembre

1982 A

31 dicembre

1982

Corea del Sud

25 maggio

1983 A

24 giugno

1983

Costa Rica

2 novembre

1977 A

2 dicembre

1977

Côte d’Ivoire

13 marzo

2002 A

12 aprile

2002

Croazia

12 ottobre

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba*

10 giugno

1998 A

10 luglio

1998

Danimarca

1° luglio

1975

20 febbraio

1977

Dominica

24 settembre

2004 A

24 ottobre

2004

Dominicana, Repubblica

8 luglio

1977 A

7 agosto

1977

Ecuador

12 marzo

1975

20 febbraio

1977

Egitto

25 giugno

1986 A

25 luglio

1986

El Salvador*

8 agosto

1980 A

7 settembre

1980

Emirati Arabi Uniti

25 febbraio

2003 A

27 marzo

2003

Estonia

21 ottobre

1991 A

20 novembre

1991

Eswatini

4 aprile

2003 A

4 maggio

2003

Etiopia*

16 aprile

2003 A

16 maggio

2003

Figi

15 maggio

2008 A

14 giugno

2008

Filippine

26 novembre

1976 A

20 febbraio

1977

Finlandia*

31 ottobre

1978

30 novembre

1978

Francia*

26 agosto

2003 A

25 settembre

2003

Gabon

14 ottobre

1981 A

13 novembre

1981

Georgia

18 febbraio

2004 A

19 marzo

2004

Germania* **

25 gennaio

1977

24 febbraio

1977

Ghana*

25 aprile

1975 A

20 febbraio

1977

Giamaica*

21 settembre

1978 A

21 ottobre

1978

Giappone

8 giugno

1987 A

8 luglio

1987

Gibuti

1° giugno

2004 A

1° luglio

2004

Giordania

18 dicembre

1984 A

17 gennaio

1985

Grecia

3 luglio

1984 A

2 agosto

1984

Grenada

13 dicembre

2001 A

12 gennaio

2002

Guatemala

18 gennaio

1983

17 febbraio

1983

Guinea

22 dicembre

2004 A

21 gennaio

2005

Guinea equatoriale

7 febbraio

2003 A

9 marzo

2003

Guinea-Bissau

6 agosto

2008 A

5 settembre

2008

Guyana

12 settembre

2007 A

12 ottobre

2007

Haiti

25 agosto

1980 A

24 settembre

1980

Honduras

29 gennaio

2003 A

28 febbraio

2003

India*

11 aprile

1978 A

11 maggio

1978

Iran

12 luglio

1978 A

11 agosto

1978

Iraq*

28 febbraio

1978 A

30 marzo

1978

Irlanda

30 giugno

2005 A

30 luglio

2005

Islanda

2 agosto

1977

1° settembre

1977

Isole Marshall

27 gennaio

2003 A

26 febbraio

2003

Israele* **

31 luglio

1980 A

30 agosto

1980

Italia**

30 agosto

1985

29 settembre

1985

Kazakstan

21 febbraio

1996 A

22 marzo

1996

Kenya

16 novembre

2001 A

16 dicembre

2001

Kirghizistan

2 ottobre

2003 A

1° novembre

2003

Kiribati

15 settembre

2005 A

15 ottobre

2005

Kuwait

1° marzo

1989 A

31 marzo

1989

Laos*

22 agosto

2002 A

21 settembre

2002

Lesotho

6 novembre

2009 A

6 dicembre

2009

Lettonia

14 aprile

1992 A

14 maggio

1992

Libano

3 giugno

1997 A

3 luglio

1997

Liberia

30 settembre

1975 A

20 febbraio

1977

Libia

25 settembre

2000 A

25 ottobre

2000

Liechtenstein*

28 novembre

1994 A

28 dicembre

1994

Lituania*

23 ottobre

2002 A

22 novembre

2002

Lussemburgo*

10 maggio

2006 A

9 giugno

2006

Macedonia del Nord

12 marzo

1998 S

17 novembre

1991

Madagascar

24 settembre

2003 A

24 ottobre

2003

Malawi*

14 marzo

1977 A

13 aprile

1977

Malaysia*

24 settembre

2003 A

24 ottobre

2003

Maldive

21 agosto

1990 A

20 settembre

1990

Mali

12 aprile

2002 A

12 maggio

2002

Malta

11 novembre

2001 A

11 dicembre

2001

Marocco

9 gennaio

2002 A

8 febbraio

2002

Mauritania

9 febbraio

1998 A

11 marzo

1998

Maurizio*

24 settembre

2003 A

24 ottobre

2003

Messico

22 aprile

1980 A

22 maggio

1980

Micronesia

6 luglio

2004 A

5 agosto

2004

Moldova

8 settembre

1997 A

8 ottobre

1997

Monaco

27 novembre

2002 A

27 dicembre

2002

Mongolia*

8 agosto

1975

20 febbraio

1977

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico*

14 gennaio

2003 A

13 febbraio

2003

Myanmar*

4 giugno

2004 A

4 luglio

2004

Namibia

2 settembre

2016 A

2 ottobre

2016

Nauru

2 agosto

2005 A

1° settembre

2005

Nepal

9 marzo

1990 A

8 aprile

1990

Nicaragua

10 marzo

1975

20 febbraio

1977

Niger

17 giugno

1985 A

17 luglio

1985

Nigeria

25 settembre

2012 A

25 ottobre

2012

Niue

22 giugno

2009 A

22 luglio

2009

Norvegia

28 aprile

1980

28 maggio

1980

Nuova Zelanda*

12 novembre

1985 A

12 dicembre

1985

Isole Cook

12 novembre

1985 A

12 dicembre

1985

Oman

22 marzo

1988 A

21 aprile

1988

Paesi Bassi* ** a

6 dicembre

1988 A

5 gennaio

1989

Aruba

6 dicembre

1988 A

5 gennaio

1989

Curaçao

6 dicembre

1988 A

5 gennaio

1989

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

6 dicembre

1988 A

5 gennaio

1989

Sint Maarten

6 dicembre

1988 A

5 gennaio

1989

Pakistan*

29 marzo

1976 A

20 febbraio

1977

Palau

14 novembre

2001 A

14 dicembre

2001

Palestina

2 gennaio

2015 A

1° febbraio

2015

Panama

17 giugno

1980 A

17 luglio

1980

Papua Nuova Guinea

30 settembre

2003 A

30 ottobre

2003

Paraguay

24 novembre

1975

20 febbraio

1977

Perù*

25 aprile

1978 A

25 maggio

1978

Polonia

14 dicembre

1982

13 gennaio

1983

Portogallo*

11 settembre

1995 A

11 ottobre

1995

Qatar

3 marzo

1997 A

2 aprile

1997

Regno Unito**

2 maggio

1979

1° giugno

1979

Akrotiri e Dhekelia

2 maggio

1979

1° giugno

1979

Anguilla

16 novembre

1989

26 marzo

1987

Bermuda

2 maggio

1979

1° giugno

1979

Gibilterra

2 maggio

1979

1° giugno

1979

Guernesey

2 maggio

1979

1° giugno

1979

Isola di Man

2 maggio

1979

1° giugno

1979

Isole Caimane

2 maggio

1979

1° giugno

1979

Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud)

2 maggio

1979

1° giugno

1979

Isole Turche e Caicos

2 maggio

1979

1° giugno

1979

Isole Vergini britanniche

2 maggio

1979

1° giugno

1979

Jersey

2 maggio

1979

1° giugno

1979

Montserrat

2 maggio

1979

1° giugno

1979

Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)

2 maggio

1979

1° giugno

1979

Terra antartica britannica

2 maggio

1979

1° giugno

1979

Territorio britannico dell’Oceano Indiano

2 maggio

1979

1° giugno

1979

Rep. Centrafricana

19 febbraio

2008 A

20 marzo

2008

Romania

15 agosto

1978

14 settembre

1978

Ruanda

29 novembre

1977

29 dicembre

1977

Russia

15 gennaio

1976

20 febbraio

1977

Saint Kitts e Nevis

28 luglio

2008 A

27 agosto

2008

Saint Vincent e Grenadine*

12 settembre

2000 A

12 ottobre

2000

San Marino

16 dicembre

2014 A

15 gennaio

2015

Santa Lucia*

12 novembre

2012 A

12 dicembre

2012

Santa Sede*

26 settembre

2012 A

26 ottobre

2012

São Tomé e Príncipe

12 aprile

2006 A

12 maggio

2006

Seicelle

29 maggio

1980 A

28 giugno

1980

Senegal

7 aprile

2006 A

7 maggio

2006

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

26 settembre

2003 A

26 ottobre

2003

Singapore*

2 maggio

2008 A

1° giugno

2008

Siria*

25 aprile

1988 A

25 maggio

1988

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

8 agosto

1985 A

7 settembre

1985

Sri Lanka

27 febbraio

1991 A

29 marzo

1991

Stati Uniti d’America*

26 ottobre

1976

20 febbraio

1977

Sudafrica

23 settembre

2003 A

23 ottobre

2003

Sudan

10 ottobre

1994 A

9 novembre

1994

Svezia

1° luglio

1975

20 febbraio

1977

Svizzera*

5 marzo

1985 A

4 aprile

1985

Tagikistan

19 ottobre

2001 A

18 novembre

2001

Thailandia*

23 febbraio

2007 A

25 marzo

2007

Togo

30 dicembre

1980 A

29 gennaio

1981

Tonga

9 dicembre

2002 A

8 gennaio

2003

Trinidad e Tobago*

15 giugno

1979 A

15 luglio

1979

Tunisia*

21 gennaio

1977

20 febbraio

1977

Turchia

11 giugno

1981 A

11 luglio

1981

Turkmenistan

25 giugno

1999 A

25 luglio

1999

Ucraina*

20 gennaio

1976

20 febbraio

1977

Uganda

5 novembre

2003 A

5 dicembre

2003

Ungheria

26 marzo

1975

20 febbraio

1977

Uruguay

13 giugno

1978 A

13 luglio

1978

Uzbekistan

19 gennaio

1998 A

18 febbraio

1998

Venezuela*

19 aprile

2005 A

19 maggio

2005

Vietnam*

2 maggio

2002 A

1° giugno

2002

Yemen*

9 febbraio

1987 A

11 marzo

1987

Zambia

17 ottobre

2016 A

16 novembre

2016

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto le riserve e dichiarazioni della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultare sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Al Regno in Europa.

0.351.5

Dichiarazione

Svizzera 3

Il Consiglio federale svizzero interpreta l’articolo 4 e l’articolo 5 paragrafo 1 della convenzione nel senso che la Svizzera si impegna ad adempiere gli obblighi ivi contenuti alle condizioni previste dalla sua legislazione interna.